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La Previdenza Complementare

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Federazione Energia Moda Chimica e Affini della Cisl aderente a ICEM ITGLWF EMCEF ETUF-TCL La Previdenza Complementare dopo la riforma – PowerPoint PPT presentation

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Title: La Previdenza Complementare


1
Federazione Energia Moda Chimica e Affini della
Cisl aderente a ICEM ITGLWF EMCEF
ETUF-TCL
  • La Previdenza Complementare
  • dopo la riforma
  • I principali cambiamenti

2
  • EVOLUZIONI NORMATIVE

TESTO UNICO PREVIDENZA COMPLEMENTARE Decreto
legislativo 252 del 5 dicembre 2005 (Attuazione
della legge n. 243 del 23 agosto 2004)
Direttive COVIP del 28 giugno 2006 DDL
FINANZIARIA 2007 Accordo 23 ottobre 2006 DLgs
279 del 13 novembre 2006
3
Applicazione
  • Il Governo ha adottato, in data 5 dicembre 2005,
    il decreto legislativo attuativo (Dlgs 252/2005)
    delle deleghe in materia di previdenza
    complementare previste dalla legge 243/04.
  • La COVIP, in data 28 giugno 2006, ha emanato le
    Direttive Generali alle forme pensionistiche
    complementari (previste dallo stesso Dlgs
    252/2005) contenenti gli adempimenti per
    ladeguamento delle stesse al nuovo assetto
    normativo.
  • Solo ad esito di tali adempimenti, previa
    iscrizione allAlbo, le forme pensionistiche
    complementari potranno raccogliere nuove
    adesioni, i sottoscrittori potranno trasferire ad
    esse il TFR ed il Decreto potrà trovare piena
    applicazione.

4
  • Il DDL Finanziaria 2007 introduce una modifica
    sul TFR maturando tramite listituzione del
    Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti
    del settore privato dei trattamenti di fine
    rapporto, gestito dallINPS tramite un apposito
    conto aperto presso la tesoreria dello
    Stato.(art. 84 comma 2 DDL Finanziaria 2007) ed
    anticipa all1.1.2007 lentrata in vigore della
    riforma. A decorrere da tale data il DLgs 124/93
    sarà integralmente sostituito dal DLgs 252/2005
  • In data 23 ottobre 2006 è stato siglato laccordo
    tra il Governo, Confindustria e CGIL-CISL-UIL che
    anticipa al 1 gennaio 2007 la destinazione del
    TFR maturando ai fondi pensione. Per tutte le
    imprese con almeno 50 dipendenti sarà
    integralmente destinato al fondo presso lINPS il
    TFR che matura dal 1 gennaio 2007 e non affluito
    alla previdenza complementare. Questa
    disposizione è sperimentale e sarà ridiscussa nel
    2008.
  • In data 13 novembre 2006 il Governo ha adottato
    il DLgs 279 che completa le norme sullanticipo
    all1.1.2007
  • La definizione delle modalità di attuazione del
    meccanismo del silenzio-assenso è demandata ad un
    apposito decreto del Ministro del lavoro da
    emanarsi entro 30 giorni dallentrata in vigore
    della Finanziaria 2007.

5
PAROLE CHIAVE DELLA RIFORMA
  • Equiparazione delle forme pensionistiche
    complementari.
  • Adesioni volontarie individuali e collettive.
    (FPc - FPa - Pip)
  • Conferimento del TFR alla previdenza
    complementare (scelta esplicita o tacita).
  • Portabilità governata del contributo datoriale.
  • Nuova disciplina fiscale della previdenza
    complementare.
  • Nuovo regime per prestazioni ed anticipazioni.
  • Misure compensative per le imprese.
  • Vigilanza unificata sotto COVIP.

6
LIVELLI DI INFORMAZIONE
  • INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
  • Soggetti super partes (Governo Ministero
    Lavoro COVIP MEFOP)
  • INFORMAZIONE DELLE AZIENDE
  • Funzionale al conferimento del TFR tacito
    od esplicito.
  • La legge pone a carico del datore di
    lavoro lobbligo di dare al dipendente una prima
    adeguata informativa scritta sulle varie opzioni
    possibili prima dellavvio dei sei mesi entro cui
    il lavoratore è chiamato a decidere del proprio
    TFR maturando
  • qualora nei trenta giorni anteriori alla
    scadenza del termine il lavoratore non abbia
    effettuato alcuna scelta esplicita una seconda
    adeguata informativa scritta diretta ad indicare
    la forma pensionistica complementare alla quale,
    perdurando il silenzio, verrà automaticamente
    destinato il suo TFR maturando.
  • INFORMAZIONE DEI SINGOLI FONDI E DELLE OO.SS.

7
E per il pubblico impiego cosa cambia?
A chi e destinata la riforma?
A tutti i lavoratori privati già iscritti ad un
fondo pensione che non destinino già
integralmente il loro TFR maturando ai
lavoratori privati non iscritti ai fondi pensione
ai nuovi assunti dall1 gennaio 2007
  • Tutto è rinviato alladozione dello specifico
    decreto legislativo, previsto dalla legge
    243/04.

8
ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
  • Viene confermato il principio della volontarietà
    delladesione a qualunque forma pensionistica
    complementare, sia collettiva che individuale.
  • Il principio della volontarietà troverà
    applicazione anche nellipotesi di devoluzione
    del TFR mediante il conferimento tacito
    (silenzio-assenso)

9
Cosa può fare il lavoratore da 1.1.2007
Il lavoratore
Può lasciare il TFR in Azienda (il 100 va al
fondo INPS per la gestione del TFR se lazienda
ha più di 50 dipendenti)
Può destinare il TFR a Previdenza Complementare
Silenzio assenso
Scelta esplicita
Fondi contrattuali salvo diverso accordo tra le
parti
In caso di più forme, accordo tra le parti per
individuare il fondo
FPc
FPa
PIP
In caso di mancato accordo, fondo cui ha aderito
il maggior numero di lavoratori
  • In caso di mancato accordo e in assenza di un
    fondo collettivo, fondo residuale presso lINPS

10
Conferimento TFR maturando dall 1.1.2007
  • Entro il 30.6.2007 i lavoratori dovranno
    decidere se
  • Mantenere il TFR maturando in Azienda
  • (La scelta può essere revocata in qualunque
    momento per aderire ad una forma pensionistica
    complementare)

  • O P P U R E
  • Conferire il TFR maturando alla Previdenza
    Complementare
  • (La scelta non può essere revocata)
  • N.B Ladesione ad una forma pensionistica
    realizzata tramite il solo conferimento esplicito
  • o tacito del TFR non comporta lobbligo
    della contribuzione a carico del lavoratore e del
    datore di lavoro.

11
- Lavoratori non iscritti all1.1.2007-
Con anzianità contributiva succ. 28.04.93 (100
TFR)
Con anzianità contributiva ant. 28.04.93 (
prevista dai CCNL - 50 TFR se non prevista -
100 TFR)
Adesione esplicita
Contributo lavoratore Contributo azienda
100 TFR
Silenzio/assenso (da 1.1.2007 a 30.6.2007)
Nessun altra componente contributiva
La norma del silenzio/assenso varrà sempre per
tutte le nuove assunzioni successive all 1.1.2007
12
- Lavoratori già iscritti all1.1.2007 -
Con anzianità contributiva succ.
28.04.93 (100 TFR)
Nessuna variazione
Facoltà di passare al 100 - il passaggio è
automatico in caso di silenzio/assenso
Con anzianità contributiva ant. 28.04.93
(33 o 36 o altra TFR prevista da CCNL)
13
MANTENIMENTO TFR IN AZIENDA IN MODO ESPLICITO
  • Entro il termine dei 6 mesi (30.6.2007)
  • il lavoratore comunica formalmente
    allazienda la volontà di non adesione o di non
    conferimento del TFR residuo alla previdenza
    complementare.
  • Lavoratore non iscritto manterrà il 100 del TFR
    maturando presso lazienda se questa ha meno di
    50 dipendenti altrimenti il 100 del TFR
    maturando andrà al fondo INPS.
  • Lavoratore iscritto ad un Fondo Pensione che
    versa, ad esempio, il 33 del TFR manterrà il
    restante 67 in azienda se ha meno di 50
    dipendenti, altrimenti andrà al fondo INPS.
  • N.B in entrambi i casi resta ferma la
    possibilità di versare lintero TFR maturando,
    o di incrementarne la quota, alla previdenza
    complementare

14
Il fondo per la erogazione del TFR ai lavoratori
dipendenti del settore privato gestito dallINPS
per conto dello Stato
  • Dal 1 gennaio 2007, da parte della aziende con
    più di 50 dipendenti, al Fondo affluisce un
    contributo pari al 100 della quota del TFR
    maturando (6,91), non destinato alle forme
    pensionistiche complementari di cui al Dlgs 5
    dicembre 2005, n 252.
  • Il predetto contributo è versato mensilmente dai
    datori di lavoro secondo modalità stabilite con
    Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con
    il Ministro delle finanze.
  • La liquidazione del TFR e delle relative
    anticipazioni al lavoratore, viene interamente
    effettuata dal datore di lavoro, che provvede a
    conguagliare la quota corrispondente ai
    versamenti al Fondo presso lINPS in sede di
    corresponsione mensile dei contributi dovuti agli
    enti previdenziali ed al medesimo Fondo INPS
  • Il TFR che andrà al fondo presso lINPS avrà le
    stesse regole di quello maturato giacente in
    azienda previste dallart. 2120 del codice civile
    (anticipi rivalutazioni- etc)

15
La possibilità di contribuire volontariamente
alle forme pensionistiche anche oltre il
raggiungimento del limite delletà pensionabile
  • La contribuzione alle forme pensionistiche
    complementari può proseguire volontariamente
    oltre il raggiungimento delletà pensionabile
    prevista dal regime obbligatorio di appartenenza,
    a condizione che laderente, alla data del
    pensionamento, possa far valere almeno un anno di
    contribuzione continuativa a favore delle forme
    di previdenza complementare
  • Il lavoratore che decide di proseguire
    volontariamente la contribuzione ha la facoltà di
    scegliere autonomamente il momento di fruizione
    delle prestazioni pensionistiche a carico del
    fondo

16
La portabilità del contributo aziendale previsto
dalla contrattazione collettiva
  • Il contributo del datore
    Viene destinato alla
  • di lavoro previsto dai Contratti
    forma pensionistica
  • Collettivi, dagli accordi aziendali,
    collettiva ed individuale
  • regolamenti di enti ed aziende
    scelta dal lavoratore nei
  • (qualora il lavoratore ne abbia diritto)
    limiti e modalità stabilite

  • dai CCNL
    o accordi


  • collettivi, anche aziendali

17
Il Fondo residuale INPS per il conferimento del
TFR non altrimenti devoluto
  • Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi
    previsti dal decreto non esprima alcuna scelta,
    ivi compresa quella di mantenere il TFR maturando
    in azienda e in assenza di una forma
    pensionistica complementare collettiva prevista
    da accordi o contratti collettivi della quale il
    lavoratore stesso sia destinatario, il datore di
    lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo
    pensionistico complementare istituito presso
    lINPS.
  • La posizione individuale può essere trasferita,
    su richiesta del lavoratore, in qualunque momento
    ad altra forma pensionistica.

18
Linea di investimento per il TFR conferito con
silenzio/assenso
  • Il Dlgs 252/2005 prevede che
  • Gli statuti e i regolamenti delle forme
    pensionistiche complementari prevedono, in caso
    di conferimento tacito del TFR, linvestimento di
    tali somme nella linea a contenuto più
    prudenziale tale da garantire la restituzione del
    capitale e rendimenti comparabili, nei limiti
    previsti dalla normativa statale e comunitaria,
    al tasso di rivalutazione del TFR.
  • Le Direttive COVIP stabiliscono che le forme
    pensionistiche dovranno provvedere ai necessari
    adeguamenti nei tempi stabiliti prevedendo una
    linea di investimento con le caratteristiche di
    cui sopra. In caso contrario, le forme
    pensionistiche non potranno risultare
    destinatarie della devoluzione tacita del TFR.
  • Alla predetta linea dovranno confluire anche le
    sole quote di TFR residuo conferito in via
    tacita, laddove il lavoratore risulti già
    iscritto ad altra linea, cui continueranno ad
    affluire i relativi flussi contributivi (ivi
    compresi quelli relativi alle quote di TFR già in
    precedenza devolute a previdenza complementare).
  • Il lavoratore potrà comunque decidere,
    attraverso esplicita manifestazione di volontà,
    di destinare anche le quote di TFR residuo alla
    medesima linea in precedenza prescelta.

19
Fondi pensione. Rendimenti pluriennali(dati
COVIP 2005)
20
Le compensazioni previste per le imprese che
conferiscono il TFR dei dipendenti alla
previdenza complementare o al fondo INPS per la
gestione del TFR
  • Il datore di lavoro è esonerato, dall1.1.2007,
    dal versamento del contributo al fondo di
    garanzia previsto dallarticolo 2 della legge 28
    maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di
    TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
    complementari e al fondo INPS.
  • Dal reddito di impresa, dall1.1.2007, è
    deducibile il 4 dellammontare del TFR
    annualmente destinato a forme pensionistiche
    complementari e al fondo INPS. Per le imprese con
    meno di 50 dipendenti è elevato al 6.
  • Viene riconosciuto a decorrere dall 1.1.2008 l
    esonero dal versamento dei contributi sociali a
    carico del datore di lavoro, in relazione ai
    maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di
    lavoro per il conferimento del TFR dei propri
    dipendenti ai fondi pensione e al fondo INPS,
    secondo le modalità previste da apposito allegato
    del DDL Finanziaria e nella stessa percentuale
    del TFR trasferito ai fondi pensione o al Fondo
    INPS per la gestione dei trattamenti di fine
    rapporto.

21
  • LE NOVITA NELLE
  • PRESTAZIONI

22
PRESTAZIONI
  • Il diritto alla prestazione pensionistica
    complementare si acquisisce al momento della
    maturazione dei requisiti di accesso alle
    prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
    appartenenza, con almeno cinque anni di
    partecipazione alle forme pensionistiche
    complementari.
  • Viene superata lattuale distinzione fra
    prestazioni di previdenza complementare per
    anzianità e per vecchiaia sin qui contenute negli
    Statuti dei Fondi Pensionistici.

23
Caratteristiche della pensione complementare
RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE ED EVENTUALMENTE
REVERSIBILE
contributi azienda contributi lavoratore TFR Inter
essi maturati
Aspettativa di vita in rapporto alletà ed al
sesso
24
Prestazione in forma di capitale
Se la conversione in rendita del 70 della
posizione maturata dà luogo rendita lt 50
assegno sociale (2006 381,72) si può
riscuotere tutto in capitale
Al momento del pensionamento la prestazione può
essere riscossa sotto forma di capitale nella
misura max del 50 di quanto accantonato

25
Lerogazione della pensione
complementare
Il Fondo eroga la pensione tramite una apposita
convenzione con una compagnia di
assicurazione La convenzione deve indicare I
criteri generali per la reversibilità, nonchè I
criteri di rivalutazione della rendita
26
Perdita dei requisiti di partecipazionesino al
31.12.2006
Prestazioni in caso di cessazione del rapporto di
lavoro
Mantengo la posizione anche in assenza di
contribuzione
  • Trasferisco la posizione presso
  • altro fondo negoziale
  • altra forma pensionistica individuale

Possibilità di riscattare tutto il capitale
maturato
27
Perdita dei requisiti di partecipazioneda 1
gennaio 2007
  • A scelta delliscritto
  • a) Il riscatto parziale, nella misura del
    50 per cento della posizione individuale
    maturata, nei casi di cessazione dellattività
    lavorativa che comporti linoccupazione per un
    periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a
    48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG
    e CIGS
  • b) Il riscatto totale della posizione
    individuale maturata per i casi di invalidità
    permanente che comporti la riduzione della
    capacità lavorativa a meno di un terzo e a
    seguito di cessazione dellattività lavorativa
    che comporti linoccupazione per un periodo di
    tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può
    essere esercitata nel quinquennio precedente la
    maturazione dei requisiti di accesso alle
    prestazioni pensionistiche complementari
  • c) Il riscatto totale per perdita dei
    requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli
    Statuti.
  • d) Il trasferimento della posizione ad
    altra forma pensionistica complementare alla
    quale il lavoratore acceda in relazione alla
    nuova attività
  • e) Il mantenimento della posizione presso
    il fondo (in quiescenza)

Prestazioni in caso di cessazione del rapporto di
lavoro
In caso di morte delliscritto prima del
pensionamento quanto maturato verrà liquidato ai
beneficiari previsti dalla legge o in loro
assenza a un beneficiario designato. In mancanza
di tali soggetti la posizione rimane acquisita al
Fondo
28
Prestazioni pensionistiche
Anticipo massimo di 5 anni nel riconoscimento
Cessazione attività lavorativa con inoccupazione
per almeno 4 anni
Stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità in vigore per le pensioni a carico
degli istituti di previdenza obbligatoria.
Aliquota unica del 15, ridotta dello 0,30 per
ogni anno successivo al 15 (aliquota minima 9
dopo 35 anni)
Fiscalità
Ai rendimenti dei fondi si continua ad applicare
la tassazione dell11
Il nuovo regime fiscale non si applica al tfr in
azienda
29

LA NUOVA DISCIPLINA
FISCALE
30
Il trattamento fiscale della contribuzione
  • La deducibilità fiscale
  • a partire dal 1 gennaio 2007

Credito per lutilizzo della massima
deducibilità per i lavoratori con prima
occupazione successiva a 1.1.2007 Coloro che nei
primi 5 anni versano complessivamente una
contribuzione inferiore a 5.164,57 annui (
25.822,85) per i 20 anni successivi al 5 possono
usufruire di una maggiore deduzione oltre il
limite generale pari alla differenza tra
25.822,85 e quanto versato effettivamente nei
primi 5 anni di partecipazione. Il tetto annuo di
deducibilità così maggiorato non può comunque
superare 7.746,86.
Potrò portare in deduzione dal reddito
complessivo contributi versati al Fondo Pensione
fino ad 5.164,57 (eliminati i riferimenti al
Tfr versato e alla del reddito)
31
La disciplina fiscale delle prestazioni
  • N.B. in tutti i casi limponibile è colpito da
    una ritenuta a titolo dimposta al netto dei
    redditi già assoggettati ad imposta
  • Il riscatto parziale, nella misura del 50 per
    cento della posizione individuale maturata, nei
    casi di cessazione dellattività lavorativa che
    comporti linoccupazione per un periodo non
    inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero
    in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS
  • Il riscatto totale della posizione individuale
    maturata per i casi di invalidità permanente che
    comporti la riduzione delle capacità di lavoro a
    meno di un terzo e a seguito di cessazione
    dellattività lavorativa che comporti
    linoccupazione per un periodo di tempo superiore
    a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata
    nel quinquennio precedente la maturazione dei
    requisiti di accesso alle prestazioni
    pensionistiche complementari poiché nella
    circostanza è possibile laccesso alle
    prestazioni pensionistiche.
  • Il trasferimento della posizione presso un altro
    fondo pensione
  • Il riscatto degli eredi in caso di morte degli
    aderenti
  • La prestazione in forma capitale o rendita al
    momento del pensionamento
  • Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette
  • ( Es perdita dei requisiti di
    partecipazione sin qui ammesse negli Statuti e
    regolamenti medesimi, anche sulla base delle
    previsioni della contrattazione collettiva.)

15 meno lo 0.30 x ogni anno eccedente il
quindicesimo (riduzione max 6) Dopo 35 anni 9
23
32
Disciplina fiscale per i vecchi iscritti a
vecchi fondi
  • Per i lavoratori assunti antecedentemente al
    29 aprile 1993 e che entro tale data risultino
    iscritti a forme pensionistiche complementari
    istituite alla data di entrata in vigore della
    legge 23 ottobre 1992, n. 421
  • a)  alle contribuzioni versate dalla data di
    entrata in vigore del presente decreto si
    applica il nuovo limite di deducibilità
  • b)  alle prestazioni pensionistiche maturate
    entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime
    tributario vigente alla predetta data
  • c)  alle prestazioni pensionistiche maturate a
    decorrere dal 1 gennaio 2007, ferma restando la
    possibilità di richiedere la liquidazione della
    intera prestazione pensionistica complementare in
    capitale secondo il valore attuale con
    applicazione del regime tributario vigente alla
    data del 31 dicembre 2006 sul montante
    accumulato, a partire dalla data di entrata in
    vigore del presente decreto, è concessa la
    facoltà al singolo iscritto di optare per
    lapplicazione del nuovo regime fiscale sulle
    prestazioni.

33
Disciplina fiscale per gli iscritti ai fondi
pensione all1.1.2007
  • Per i soggetti che risultino iscritti a forme
    pensionistiche complementari all1.1.2007
  • a) le disposizioni previste dal Dlgs in materia
    di deducibilità e di regime fiscale delle
    prestazioni si applicano a decorrere da 1.1.2007
  • b) Sulle prestazioni maturate sino a tale data
    continuano ad applicarsi le disposizioni
    previgenti ad eccezione delle norme che prevedono
    attualmente la riliquidazione dellimposta pagata
    a seguito di tassazione separata.(es. riscatto
    per cessazione rapporto di lavoro volontario) Per
    le prestazioni erogate anteriormente all1.1.2007
    per le quali gli uffici finanziari non hanno
    provveduto, a tale data, alliscrizione a ruolo
    per le maggiori imposte dovute non si dà luogo
    allattività di riliquidazione prevista dalle
    attuali norme.(Lamministrazione fiscale provvede
    a riliquidare limposta sulla base della
    tassazione media dei 5 anni precedenti a quello
    in cui è maturato il diritto alla prestazione)

34
LE PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO
35
Le anticipazioni fino al 31/12/2006
  • Dopo 8 anni di associazione, il lavoratore può
    richiedere al fondo un anticipo fino al 100
    dellintero importo accantonato per
  • acquisto o ristrutturazione della 1 casa
  • spese mediche
  • Tassazione separata con aliquota Tfr.

36

Le anticipazioni dall 01/01/2007
- in qualsiasi momento fino al 75 tassazione
agevolata al 15
Per spese sanitarie (aderente, coniuge,
figli)
- dopo 8 anni fino al 75 tassazione agevolata
al 23
Per lacquisto o ristrutturazione della prima
casa (aderente, figli)
- dopo 8 anni fino al 30 tassazione agevolata
al 23
Per altre esigenze
Facoltà di reintegro anche tramite contribuzioni
annuali che superino 5.164,57, con credito di
imposta pari allimposta pagata sugli importi
anticipati.
37
Novità nel caso di perdita dei requisiti
- riscatto -
- inoccupazione da 1 a 4 anni o mobilità/cassa
integrazione tassazione agevolata al 15
Riscatto parziale (50)
- invalidità permanente e inoccupazione oltre 4
anni tassazione agevolata al 15
Riscatto totale
- altre cause tassazione agevolata al 23
38
Quando puoi uscire dal fondo?
  • In costanza del rapporto di lavoro
  • facoltà di trasferimento della propria posizione
  • ad altra forma pensionistica complementare
  • almeno 2 anni di iscrizione al fondo
  • (3 anni fino a 31.12.2006)

39
NOVITA INTRODOTTE DAI CCNL
  • Il CCNL Energia ha introdotto la possibilità per
    gli iscritti a FONDENERGIA con prima occupazione
    antecedente al 29.4.1993, di poter portare la
    percentuale del TFR versata al fondo dal 36 al
    100 a decorrere dall1.7.2006.
  • Il CCNL chimico-farmaceutico prevede la stessa
    possibilità per gli iscritti a FONCHIM (dal 33
    al 100) a decorrere da 1.1.2007.
  • Il CCNL chimico-farmaceutico, sempre a decorrere
    da 1.1.2007, prevede che le Aziende versino uno
    0,2 aggiuntivo per ogni iscritto a FONCHIM da
    destinarsi esclusivamente alla copertura
    assicurativa per i casi di invalidità permanente
    e premorienza.
  • Il CCNL piastrelle già prevedeva tale possibilità
    e la copertura assicurativa per gli iscritti a
    FONCER è già operativa dall1.8.2005.

40
Ladesione esplicita alla Previdenza
Complementare è la soluzione migliore
Contributo aziendale
  • Vantaggi rispetto
  • al TFR in Azienda

Minore tassazione . Deducibilità contributi .
Aliquote vantaggiose (15 23) . Minore
tassazione sui rendimenti ( 11 Vs
12,50) Maggiori rendimenti
Vantaggi rispetto ai Fondi Aperti e PIP
Minori costi
41
Comparazioni fondi elaborazioni Covip
  • ELABORAZIONI SU DATI COVIP IPOTESI ADOTTATA
  • versamento iniziale 1.000,00
  • incremento annuo del versamento 1,80
  • rendimento annuo al netto di imposte ed
    oneri di negoziazione 3,50
  • FONDI NEGOZIALI
  • costi medi annui di gestione 0,45
  • FONDI APERTI
  • costi medi annui di gestione a 3 anni 1,80
  • costi medi annui di gestione a 10 anni 1,40
  • costi medi annui di gestione a 35 anni 1,30
  • PIP
  • costi medi annui di gestione a 3 anni 8,10
  • costi medi annui di gestione a 10 anni 3,20
  • costi medi annui di gestione a 35 anni 2,30

42
Comparazioni fondi elaborazioni Covip
CAPITALE MATURATO TOTALE VERSATO FONDI NEGOZIALI FONDI APERTI PIP

3 anno 3.054,32 3.242,30 3.154,81 2.767,25

10 anno 10.850,13 12.779,80 12.116,32 10.959,93

35 anno 48.173,33 81.782,69 69.611,81 58.050,32
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