Title: La Previdenza Complementare
1Federazione Energia Moda Chimica e Affini della
Cisl aderente a ICEM ITGLWF EMCEF
ETUF-TCL
- La Previdenza Complementare
- dopo la riforma
- I principali cambiamenti
2TESTO UNICO PREVIDENZA COMPLEMENTARE Decreto
legislativo 252 del 5 dicembre 2005 (Attuazione
della legge n. 243 del 23 agosto 2004)
Direttive COVIP del 28 giugno 2006 DDL
FINANZIARIA 2007 Accordo 23 ottobre 2006 DLgs
279 del 13 novembre 2006
3 Applicazione
- Il Governo ha adottato, in data 5 dicembre 2005,
il decreto legislativo attuativo (Dlgs 252/2005)
delle deleghe in materia di previdenza
complementare previste dalla legge 243/04. - La COVIP, in data 28 giugno 2006, ha emanato le
Direttive Generali alle forme pensionistiche
complementari (previste dallo stesso Dlgs
252/2005) contenenti gli adempimenti per
ladeguamento delle stesse al nuovo assetto
normativo. - Solo ad esito di tali adempimenti, previa
iscrizione allAlbo, le forme pensionistiche
complementari potranno raccogliere nuove
adesioni, i sottoscrittori potranno trasferire ad
esse il TFR ed il Decreto potrà trovare piena
applicazione. -
4- Il DDL Finanziaria 2007 introduce una modifica
sul TFR maturando tramite listituzione del
Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto, gestito dallINPS tramite un apposito
conto aperto presso la tesoreria dello
Stato.(art. 84 comma 2 DDL Finanziaria 2007) ed
anticipa all1.1.2007 lentrata in vigore della
riforma. A decorrere da tale data il DLgs 124/93
sarà integralmente sostituito dal DLgs 252/2005 - In data 23 ottobre 2006 è stato siglato laccordo
tra il Governo, Confindustria e CGIL-CISL-UIL che
anticipa al 1 gennaio 2007 la destinazione del
TFR maturando ai fondi pensione. Per tutte le
imprese con almeno 50 dipendenti sarà
integralmente destinato al fondo presso lINPS il
TFR che matura dal 1 gennaio 2007 e non affluito
alla previdenza complementare. Questa
disposizione è sperimentale e sarà ridiscussa nel
2008. - In data 13 novembre 2006 il Governo ha adottato
il DLgs 279 che completa le norme sullanticipo
all1.1.2007 - La definizione delle modalità di attuazione del
meccanismo del silenzio-assenso è demandata ad un
apposito decreto del Ministro del lavoro da
emanarsi entro 30 giorni dallentrata in vigore
della Finanziaria 2007.
5PAROLE CHIAVE DELLA RIFORMA
- Equiparazione delle forme pensionistiche
complementari. - Adesioni volontarie individuali e collettive.
(FPc - FPa - Pip) - Conferimento del TFR alla previdenza
complementare (scelta esplicita o tacita). - Portabilità governata del contributo datoriale.
- Nuova disciplina fiscale della previdenza
complementare. - Nuovo regime per prestazioni ed anticipazioni.
- Misure compensative per le imprese.
- Vigilanza unificata sotto COVIP.
6LIVELLI DI INFORMAZIONE
- INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
- Soggetti super partes (Governo Ministero
Lavoro COVIP MEFOP) - INFORMAZIONE DELLE AZIENDE
- Funzionale al conferimento del TFR tacito
od esplicito. - La legge pone a carico del datore di
lavoro lobbligo di dare al dipendente una prima
adeguata informativa scritta sulle varie opzioni
possibili prima dellavvio dei sei mesi entro cui
il lavoratore è chiamato a decidere del proprio
TFR maturando - qualora nei trenta giorni anteriori alla
scadenza del termine il lavoratore non abbia
effettuato alcuna scelta esplicita una seconda
adeguata informativa scritta diretta ad indicare
la forma pensionistica complementare alla quale,
perdurando il silenzio, verrà automaticamente
destinato il suo TFR maturando. - INFORMAZIONE DEI SINGOLI FONDI E DELLE OO.SS.
-
7E per il pubblico impiego cosa cambia?
A chi e destinata la riforma?
A tutti i lavoratori privati già iscritti ad un
fondo pensione che non destinino già
integralmente il loro TFR maturando ai
lavoratori privati non iscritti ai fondi pensione
ai nuovi assunti dall1 gennaio 2007
- Tutto è rinviato alladozione dello specifico
decreto legislativo, previsto dalla legge
243/04.
8ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
- Viene confermato il principio della volontarietà
delladesione a qualunque forma pensionistica
complementare, sia collettiva che individuale. - Il principio della volontarietà troverà
applicazione anche nellipotesi di devoluzione
del TFR mediante il conferimento tacito
(silenzio-assenso)
9Cosa può fare il lavoratore da 1.1.2007
Il lavoratore
Può lasciare il TFR in Azienda (il 100 va al
fondo INPS per la gestione del TFR se lazienda
ha più di 50 dipendenti)
Può destinare il TFR a Previdenza Complementare
Silenzio assenso
Scelta esplicita
Fondi contrattuali salvo diverso accordo tra le
parti
In caso di più forme, accordo tra le parti per
individuare il fondo
FPc
FPa
PIP
In caso di mancato accordo, fondo cui ha aderito
il maggior numero di lavoratori
- In caso di mancato accordo e in assenza di un
fondo collettivo, fondo residuale presso lINPS
10Conferimento TFR maturando dall 1.1.2007
- Entro il 30.6.2007 i lavoratori dovranno
decidere se - Mantenere il TFR maturando in Azienda
- (La scelta può essere revocata in qualunque
momento per aderire ad una forma pensionistica
complementare) -
O P P U R E - Conferire il TFR maturando alla Previdenza
Complementare - (La scelta non può essere revocata)
- N.B Ladesione ad una forma pensionistica
realizzata tramite il solo conferimento esplicito - o tacito del TFR non comporta lobbligo
della contribuzione a carico del lavoratore e del
datore di lavoro.
11- Lavoratori non iscritti all1.1.2007-
Con anzianità contributiva succ. 28.04.93 (100
TFR)
Con anzianità contributiva ant. 28.04.93 (
prevista dai CCNL - 50 TFR se non prevista -
100 TFR)
Adesione esplicita
Contributo lavoratore Contributo azienda
100 TFR
Silenzio/assenso (da 1.1.2007 a 30.6.2007)
Nessun altra componente contributiva
La norma del silenzio/assenso varrà sempre per
tutte le nuove assunzioni successive all 1.1.2007
12- Lavoratori già iscritti all1.1.2007 -
Con anzianità contributiva succ.
28.04.93 (100 TFR)
Nessuna variazione
Facoltà di passare al 100 - il passaggio è
automatico in caso di silenzio/assenso
Con anzianità contributiva ant. 28.04.93
(33 o 36 o altra TFR prevista da CCNL)
13 MANTENIMENTO TFR IN AZIENDA IN MODO ESPLICITO
- Entro il termine dei 6 mesi (30.6.2007)
- il lavoratore comunica formalmente
allazienda la volontà di non adesione o di non
conferimento del TFR residuo alla previdenza
complementare. - Lavoratore non iscritto manterrà il 100 del TFR
maturando presso lazienda se questa ha meno di
50 dipendenti altrimenti il 100 del TFR
maturando andrà al fondo INPS. - Lavoratore iscritto ad un Fondo Pensione che
versa, ad esempio, il 33 del TFR manterrà il
restante 67 in azienda se ha meno di 50
dipendenti, altrimenti andrà al fondo INPS. - N.B in entrambi i casi resta ferma la
possibilità di versare lintero TFR maturando,
o di incrementarne la quota, alla previdenza
complementare
14Il fondo per la erogazione del TFR ai lavoratori
dipendenti del settore privato gestito dallINPS
per conto dello Stato
- Dal 1 gennaio 2007, da parte della aziende con
più di 50 dipendenti, al Fondo affluisce un
contributo pari al 100 della quota del TFR
maturando (6,91), non destinato alle forme
pensionistiche complementari di cui al Dlgs 5
dicembre 2005, n 252. - Il predetto contributo è versato mensilmente dai
datori di lavoro secondo modalità stabilite con
Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con
il Ministro delle finanze. - La liquidazione del TFR e delle relative
anticipazioni al lavoratore, viene interamente
effettuata dal datore di lavoro, che provvede a
conguagliare la quota corrispondente ai
versamenti al Fondo presso lINPS in sede di
corresponsione mensile dei contributi dovuti agli
enti previdenziali ed al medesimo Fondo INPS - Il TFR che andrà al fondo presso lINPS avrà le
stesse regole di quello maturato giacente in
azienda previste dallart. 2120 del codice civile
(anticipi rivalutazioni- etc)
15La possibilità di contribuire volontariamente
alle forme pensionistiche anche oltre il
raggiungimento del limite delletà pensionabile
- La contribuzione alle forme pensionistiche
complementari può proseguire volontariamente
oltre il raggiungimento delletà pensionabile
prevista dal regime obbligatorio di appartenenza,
a condizione che laderente, alla data del
pensionamento, possa far valere almeno un anno di
contribuzione continuativa a favore delle forme
di previdenza complementare - Il lavoratore che decide di proseguire
volontariamente la contribuzione ha la facoltà di
scegliere autonomamente il momento di fruizione
delle prestazioni pensionistiche a carico del
fondo
16La portabilità del contributo aziendale previsto
dalla contrattazione collettiva
-
- Il contributo del datore
Viene destinato alla - di lavoro previsto dai Contratti
forma pensionistica - Collettivi, dagli accordi aziendali,
collettiva ed individuale - regolamenti di enti ed aziende
scelta dal lavoratore nei - (qualora il lavoratore ne abbia diritto)
limiti e modalità stabilite -
dai CCNL
o accordi -
collettivi, anche aziendali
17Il Fondo residuale INPS per il conferimento del
TFR non altrimenti devoluto
- Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi
previsti dal decreto non esprima alcuna scelta,
ivi compresa quella di mantenere il TFR maturando
in azienda e in assenza di una forma
pensionistica complementare collettiva prevista
da accordi o contratti collettivi della quale il
lavoratore stesso sia destinatario, il datore di
lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo
pensionistico complementare istituito presso
lINPS. - La posizione individuale può essere trasferita,
su richiesta del lavoratore, in qualunque momento
ad altra forma pensionistica.
18Linea di investimento per il TFR conferito con
silenzio/assenso
- Il Dlgs 252/2005 prevede che
- Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari prevedono, in caso
di conferimento tacito del TFR, linvestimento di
tali somme nella linea a contenuto più
prudenziale tale da garantire la restituzione del
capitale e rendimenti comparabili, nei limiti
previsti dalla normativa statale e comunitaria,
al tasso di rivalutazione del TFR. - Le Direttive COVIP stabiliscono che le forme
pensionistiche dovranno provvedere ai necessari
adeguamenti nei tempi stabiliti prevedendo una
linea di investimento con le caratteristiche di
cui sopra. In caso contrario, le forme
pensionistiche non potranno risultare
destinatarie della devoluzione tacita del TFR. - Alla predetta linea dovranno confluire anche le
sole quote di TFR residuo conferito in via
tacita, laddove il lavoratore risulti già
iscritto ad altra linea, cui continueranno ad
affluire i relativi flussi contributivi (ivi
compresi quelli relativi alle quote di TFR già in
precedenza devolute a previdenza complementare). - Il lavoratore potrà comunque decidere,
attraverso esplicita manifestazione di volontà,
di destinare anche le quote di TFR residuo alla
medesima linea in precedenza prescelta.
19Fondi pensione. Rendimenti pluriennali(dati
COVIP 2005)
20Le compensazioni previste per le imprese che
conferiscono il TFR dei dipendenti alla
previdenza complementare o al fondo INPS per la
gestione del TFR
- Il datore di lavoro è esonerato, dall1.1.2007,
dal versamento del contributo al fondo di
garanzia previsto dallarticolo 2 della legge 28
maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di
TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari e al fondo INPS. - Dal reddito di impresa, dall1.1.2007, è
deducibile il 4 dellammontare del TFR
annualmente destinato a forme pensionistiche
complementari e al fondo INPS. Per le imprese con
meno di 50 dipendenti è elevato al 6. - Viene riconosciuto a decorrere dall 1.1.2008 l
esonero dal versamento dei contributi sociali a
carico del datore di lavoro, in relazione ai
maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di
lavoro per il conferimento del TFR dei propri
dipendenti ai fondi pensione e al fondo INPS,
secondo le modalità previste da apposito allegato
del DDL Finanziaria e nella stessa percentuale
del TFR trasferito ai fondi pensione o al Fondo
INPS per la gestione dei trattamenti di fine
rapporto.
21-
- LE NOVITA NELLE
- PRESTAZIONI
22PRESTAZIONI
- Il diritto alla prestazione pensionistica
complementare si acquisisce al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle
prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
appartenenza, con almeno cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche
complementari. - Viene superata lattuale distinzione fra
prestazioni di previdenza complementare per
anzianità e per vecchiaia sin qui contenute negli
Statuti dei Fondi Pensionistici.
23Caratteristiche della pensione complementare
RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE ED EVENTUALMENTE
REVERSIBILE
contributi azienda contributi lavoratore TFR Inter
essi maturati
Aspettativa di vita in rapporto alletà ed al
sesso
24 Prestazione in forma di capitale
Se la conversione in rendita del 70 della
posizione maturata dà luogo rendita lt 50
assegno sociale (2006 381,72) si può
riscuotere tutto in capitale
Al momento del pensionamento la prestazione può
essere riscossa sotto forma di capitale nella
misura max del 50 di quanto accantonato
25 Lerogazione della pensione
complementare
Il Fondo eroga la pensione tramite una apposita
convenzione con una compagnia di
assicurazione La convenzione deve indicare I
criteri generali per la reversibilità, nonchè I
criteri di rivalutazione della rendita
26Perdita dei requisiti di partecipazionesino al
31.12.2006
Prestazioni in caso di cessazione del rapporto di
lavoro
Mantengo la posizione anche in assenza di
contribuzione
- Trasferisco la posizione presso
- altro fondo negoziale
- altra forma pensionistica individuale
Possibilità di riscattare tutto il capitale
maturato
27Perdita dei requisiti di partecipazioneda 1
gennaio 2007
- A scelta delliscritto
- a) Il riscatto parziale, nella misura del
50 per cento della posizione individuale
maturata, nei casi di cessazione dellattività
lavorativa che comporti linoccupazione per un
periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a
48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG
e CIGS - b) Il riscatto totale della posizione
individuale maturata per i casi di invalidità
permanente che comporti la riduzione della
capacità lavorativa a meno di un terzo e a
seguito di cessazione dellattività lavorativa
che comporti linoccupazione per un periodo di
tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può
essere esercitata nel quinquennio precedente la
maturazione dei requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche complementari - c) Il riscatto totale per perdita dei
requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli
Statuti. - d) Il trasferimento della posizione ad
altra forma pensionistica complementare alla
quale il lavoratore acceda in relazione alla
nuova attività - e) Il mantenimento della posizione presso
il fondo (in quiescenza)
Prestazioni in caso di cessazione del rapporto di
lavoro
In caso di morte delliscritto prima del
pensionamento quanto maturato verrà liquidato ai
beneficiari previsti dalla legge o in loro
assenza a un beneficiario designato. In mancanza
di tali soggetti la posizione rimane acquisita al
Fondo
28 Prestazioni pensionistiche
Anticipo massimo di 5 anni nel riconoscimento
Cessazione attività lavorativa con inoccupazione
per almeno 4 anni
Stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità in vigore per le pensioni a carico
degli istituti di previdenza obbligatoria.
Aliquota unica del 15, ridotta dello 0,30 per
ogni anno successivo al 15 (aliquota minima 9
dopo 35 anni)
Fiscalità
Ai rendimenti dei fondi si continua ad applicare
la tassazione dell11
Il nuovo regime fiscale non si applica al tfr in
azienda
29 LA NUOVA DISCIPLINA
FISCALE
30Il trattamento fiscale della contribuzione
- La deducibilità fiscale
- a partire dal 1 gennaio 2007
Credito per lutilizzo della massima
deducibilità per i lavoratori con prima
occupazione successiva a 1.1.2007 Coloro che nei
primi 5 anni versano complessivamente una
contribuzione inferiore a 5.164,57 annui (
25.822,85) per i 20 anni successivi al 5 possono
usufruire di una maggiore deduzione oltre il
limite generale pari alla differenza tra
25.822,85 e quanto versato effettivamente nei
primi 5 anni di partecipazione. Il tetto annuo di
deducibilità così maggiorato non può comunque
superare 7.746,86.
Potrò portare in deduzione dal reddito
complessivo contributi versati al Fondo Pensione
fino ad 5.164,57 (eliminati i riferimenti al
Tfr versato e alla del reddito)
31La disciplina fiscale delle prestazioni
- N.B. in tutti i casi limponibile è colpito da
una ritenuta a titolo dimposta al netto dei
redditi già assoggettati ad imposta - Il riscatto parziale, nella misura del 50 per
cento della posizione individuale maturata, nei
casi di cessazione dellattività lavorativa che
comporti linoccupazione per un periodo non
inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero
in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS - Il riscatto totale della posizione individuale
maturata per i casi di invalidità permanente che
comporti la riduzione delle capacità di lavoro a
meno di un terzo e a seguito di cessazione
dellattività lavorativa che comporti
linoccupazione per un periodo di tempo superiore
a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata
nel quinquennio precedente la maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche complementari poiché nella
circostanza è possibile laccesso alle
prestazioni pensionistiche. - Il trasferimento della posizione presso un altro
fondo pensione - Il riscatto degli eredi in caso di morte degli
aderenti - La prestazione in forma capitale o rendita al
momento del pensionamento - Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette
- ( Es perdita dei requisiti di
partecipazione sin qui ammesse negli Statuti e
regolamenti medesimi, anche sulla base delle
previsioni della contrattazione collettiva.)
15 meno lo 0.30 x ogni anno eccedente il
quindicesimo (riduzione max 6) Dopo 35 anni 9
23
32Disciplina fiscale per i vecchi iscritti a
vecchi fondi
- Per i lavoratori assunti antecedentemente al
29 aprile 1993 e che entro tale data risultino
iscritti a forme pensionistiche complementari
istituite alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 - a) alle contribuzioni versate dalla data di
entrata in vigore del presente decreto si
applica il nuovo limite di deducibilità - b) alle prestazioni pensionistiche maturate
entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime
tributario vigente alla predetta data - c) alle prestazioni pensionistiche maturate a
decorrere dal 1 gennaio 2007, ferma restando la
possibilità di richiedere la liquidazione della
intera prestazione pensionistica complementare in
capitale secondo il valore attuale con
applicazione del regime tributario vigente alla
data del 31 dicembre 2006 sul montante
accumulato, a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, è concessa la
facoltà al singolo iscritto di optare per
lapplicazione del nuovo regime fiscale sulle
prestazioni.
33Disciplina fiscale per gli iscritti ai fondi
pensione all1.1.2007
- Per i soggetti che risultino iscritti a forme
pensionistiche complementari all1.1.2007 - a) le disposizioni previste dal Dlgs in materia
di deducibilità e di regime fiscale delle
prestazioni si applicano a decorrere da 1.1.2007 - b) Sulle prestazioni maturate sino a tale data
continuano ad applicarsi le disposizioni
previgenti ad eccezione delle norme che prevedono
attualmente la riliquidazione dellimposta pagata
a seguito di tassazione separata.(es. riscatto
per cessazione rapporto di lavoro volontario) Per
le prestazioni erogate anteriormente all1.1.2007
per le quali gli uffici finanziari non hanno
provveduto, a tale data, alliscrizione a ruolo
per le maggiori imposte dovute non si dà luogo
allattività di riliquidazione prevista dalle
attuali norme.(Lamministrazione fiscale provvede
a riliquidare limposta sulla base della
tassazione media dei 5 anni precedenti a quello
in cui è maturato il diritto alla prestazione)
34LE PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO
35Le anticipazioni fino al 31/12/2006
- Dopo 8 anni di associazione, il lavoratore può
richiedere al fondo un anticipo fino al 100
dellintero importo accantonato per - acquisto o ristrutturazione della 1 casa
- spese mediche
- Tassazione separata con aliquota Tfr.
36 Le anticipazioni dall 01/01/2007
- in qualsiasi momento fino al 75 tassazione
agevolata al 15
Per spese sanitarie (aderente, coniuge,
figli)
- dopo 8 anni fino al 75 tassazione agevolata
al 23
Per lacquisto o ristrutturazione della prima
casa (aderente, figli)
- dopo 8 anni fino al 30 tassazione agevolata
al 23
Per altre esigenze
Facoltà di reintegro anche tramite contribuzioni
annuali che superino 5.164,57, con credito di
imposta pari allimposta pagata sugli importi
anticipati.
37 Novità nel caso di perdita dei requisiti
- riscatto -
- inoccupazione da 1 a 4 anni o mobilità/cassa
integrazione tassazione agevolata al 15
Riscatto parziale (50)
- invalidità permanente e inoccupazione oltre 4
anni tassazione agevolata al 15
Riscatto totale
- altre cause tassazione agevolata al 23
38Quando puoi uscire dal fondo?
- In costanza del rapporto di lavoro
- facoltà di trasferimento della propria posizione
- ad altra forma pensionistica complementare
- almeno 2 anni di iscrizione al fondo
- (3 anni fino a 31.12.2006)
39NOVITA INTRODOTTE DAI CCNL
- Il CCNL Energia ha introdotto la possibilità per
gli iscritti a FONDENERGIA con prima occupazione
antecedente al 29.4.1993, di poter portare la
percentuale del TFR versata al fondo dal 36 al
100 a decorrere dall1.7.2006. - Il CCNL chimico-farmaceutico prevede la stessa
possibilità per gli iscritti a FONCHIM (dal 33
al 100) a decorrere da 1.1.2007. - Il CCNL chimico-farmaceutico, sempre a decorrere
da 1.1.2007, prevede che le Aziende versino uno
0,2 aggiuntivo per ogni iscritto a FONCHIM da
destinarsi esclusivamente alla copertura
assicurativa per i casi di invalidità permanente
e premorienza. - Il CCNL piastrelle già prevedeva tale possibilità
e la copertura assicurativa per gli iscritti a
FONCER è già operativa dall1.8.2005.
40Ladesione esplicita alla Previdenza
Complementare è la soluzione migliore
Contributo aziendale
- Vantaggi rispetto
- al TFR in Azienda
Minore tassazione . Deducibilità contributi .
Aliquote vantaggiose (15 23) . Minore
tassazione sui rendimenti ( 11 Vs
12,50) Maggiori rendimenti
Vantaggi rispetto ai Fondi Aperti e PIP
Minori costi
41Comparazioni fondi elaborazioni Covip
- ELABORAZIONI SU DATI COVIP IPOTESI ADOTTATA
- versamento iniziale 1.000,00
- incremento annuo del versamento 1,80
- rendimento annuo al netto di imposte ed
oneri di negoziazione 3,50 - FONDI NEGOZIALI
- costi medi annui di gestione 0,45
- FONDI APERTI
- costi medi annui di gestione a 3 anni 1,80
- costi medi annui di gestione a 10 anni 1,40
- costi medi annui di gestione a 35 anni 1,30
- PIP
- costi medi annui di gestione a 3 anni 8,10
- costi medi annui di gestione a 10 anni 3,20
- costi medi annui di gestione a 35 anni 2,30
42 Comparazioni fondi elaborazioni Covip
CAPITALE MATURATO TOTALE VERSATO FONDI NEGOZIALI FONDI APERTI PIP
3 anno 3.054,32 3.242,30 3.154,81 2.767,25
10 anno 10.850,13 12.779,80 12.116,32 10.959,93
35 anno 48.173,33 81.782,69 69.611,81 58.050,32