Title: La fatturazione delle operazioni e la detrazione IVA
1La fatturazione delle operazioni e la detrazione
IVA
- Corso INFN
- GENOVA
- 3-4 Giugno 2013
2Direttamente collegato al momento di
effettuazione delloperazione vi è lobbligo
dellemissione della fattura.
- FATTURA ? documento cardine sul quale ruota tutto
il meccanismo IVA e che permette di applicare
gli istituti - della rivalsa il soggetto che effettua la
cessione di beni o prestazione di servizi
imponibile deve addebitare la relativa imposta, a
titolo di rivalsa, al cessionario o committente - della detrazione per la determinazione
dellimposta dovuta o delleccedenza ., è
detraibile dallammontare dellimposta relativa
alle operazioni effettuate, quello dellimposta
addebitata al soggetto passivo a titolo di
rivalsa in relazione a beni e servizi
acquistati nellesercizio di impresa, arte ,
professione
3La Legge di stabilità -228/2012- per adeguare la
norma a quanto prescritto dalla Direttiva
2010/45/Ue, riformula completamente l Art. 21
DPR 633/1972
- Per ciascuna operazione imponibile il soggetto
che effettua la cessione del bene o la
prestazione del servizio emette fattura (cartacea
od elettronica) anche sotto forma di nota, conto
, parcella o simili o, ferma restando la sua
responsabilità, assicura che la stessa sia emessa
dal cessionario o dal committente (cd.
autofattura) ovvero, per suo conto, da un terzo
(cd. fattura in outsourcing) - La fattura non ha formati standard da rispettare
se vi sono i requisiti sostanziali per definirla
come tale. - Anche le operazioni di esiguo importo vanno
fatturate
4Prestazioni di commercio elettronico
- Vanno sempre fatturate
- Con risoluzione n.274 del 3 luglio 2008 lAgenzia
delle Entrate ha dichiarato che le operazioni di
e-commerce diretto non sono riconducibili a
nessuna fattispecie di esclusione (il quesito era
stato presentato da una ditta che vendeva musica
on-line e chiedeva la possibilità di riepilogare
gli incassi anche con carta di credito sul
registro dei corrispettivi)
5Fattura elettronica Già prevista dalle direttive
2001/115/CE e 2006/112/CE art. da 232 a 237
- Per fattura elettronica si intende la fattura che
e' stata emessa e ricevuta in un qualunque
formato elettronico (art. 21 c.1 DPR 633/72). Il
soggetto passivo può scegliere il formato con cui
la fattura elettronica viene emessa o ricevuta
(es. XML ma anche qualsiasi altro tipo di formato
elettronico come ad es. un messaggio di posta
elettronica con PDF allegato della fattura oppure
un fax ricevuto su pc e quindi non stampato su
supporto analogico). Non va confusa con la
trasmissione elettronica della fattura cartacea - il ricorso alla fattura elettronica e'
subordinato all'accettazione da parte del
destinatario - Elementi caratterizzanti della fattura
elettronica - Il riferimento temporale (data della fattura che
deve coincidere con quella di emissione cioè con
la data e lora di trasmissione) - La firma elettronica qualificata o digitale
dellemittente garantisce il requisito di
autenticità dellorigine e integrità del
contenuto - Sistemi di trasmissione EDI (assicurano gli
stessi requisiti suddetti)
6Requisiti della fattura elettronica (ma anche
cartacea)
- Autenticità dellorigine ? comprovazione
dellidentità del fornitore o del prestatore o
dellemittente della fattura e della
riferibilità della fattura allo stesso
attraverso - riferimento temporale in fase di emissione (data
e ora di emissione) - la firma elettronica avanzata apposta
dallemittente che garantisce la provenienza
della fattura - Con le nuove disposizioni comunitarie anche
mediante appositi sistemi di controllo di
gestione - Integrità del contenuto ? immodificato
dallemissione alla conservazione delle fatture.
La garanzia richiesta è limitata al contenuto,
sembrerebbe ammissibile il cambio di formato es.
passando da XML a PDF. Unico vincolo ?
archiviazione nella forma originale cartacea o
elettronica- con cui sono state trasmesse o
messe a disposizione - - Leggibilità del documento ? il documento deve
poter essere letto e consultato nel tempo, a
prescindere dal formato originale con cui è stato
emesso e conservato
7Fattura elettronica semplificazioni L. 228/2012
- Lart. 1 c. 163-174 della Legge di stabilità, in
recepimento della direttiva 2010/45/UE ha
introdotto semplificazioni in tema di
fatturazione elettronica, emissione e
conservazione dei documenti - favorire lutilizzo?mezzo di contrasto a
evasioni e frodi - riduzione dei costi (es.postali, di
stampa) per le imprese - accrescimento dellefficienza delle
imprese (automatizzazione dei processi di
invio, ricezione, gestione,contabilizzazione) - Autenticità dellorigine ed integrità del
contenuto (e leggibilità del documento),
dallemissione al termine del periodo di
conservazione, adesso possono essere assicurati
anche attraverso sistemi di controllo di gestione
interni a ciascun soggetto passivo tali da
assicurare un collegamento affidabile tra fattura
e cessione di beni o prestazioni di servizi
connessa, attraverso piste di controllo
affidabili che permettano collegamenti
inequivocabili tra tutti i documenti del ciclo
fatturazione (dallaccordo iniziale alla
conservazione)
8Fattura elettronica emissione senza assenzo
- E possibile emettere fatture elettroniche anche
nei confronti di soggetti che non hanno dato
lassenzo alla trasmissione in via elettronica.
In questo caso le fatture emesse in formato
elettronico devono essere inviate al destinatario
in formato analogico. - Tali fatture possono comunque essere conservate
e archiviate dallemittente in formato
elettronico - Riferimenti fondamentali di prassi dellAgenzia
delle Entrate - - circolare 45 del 19/10/2005 - circolare 36 del
6/12/2006 - Riferimenti normativi Decreto del Min.Fin. del
23/01/2004
9FATTURA ELETTRONICAConservazione Elettronica
dei documenti obbligatori
- La Legge di stabilità del 2013 ha introdotto
delle semplificazioni anche per la conservazione
delle fatture elettroniche - LArt. 39 DPR 633/72 (tenuta e conservazione dei
registri e dei documenti) già prevede - I registri, i bollettari, gli schedari, i
tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali
e gli altri documenti previsti dal DPR 633/72
devono essere conservati a norma dellart. 22 DPR
29/9/73 n. 600 tenuta e conservazione delle
scritture contabili- - Ciò significa che devono essere devono essere
conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli
originali delle lettere, dei telegrammi e delle
fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei
telegrammi spediti e delle fatture emesse. I
documenti che hanno rilevanza fiscale in
particolare devono essere conservati fino a
quando non sono stati definiti gli accertamenti
relativi al corrispondente periodo di imposta.
Pertanto, se ci sono accertamenti in corso,
notificati nei termini, la conservazione delle
scritture contabili è, dunque, obbligatoria, come
detto, fino a che gli stessi non siano definiti,
ed eventualmente, anche oltre il termine massimo
di dieci anni stabilito dallarticolo 2220 del
codice civile dalla data dellultima registrazione
10FATTURA ELETTRONICAsegue Conservazione
Elettronica dei documenti obbligatori
- Nellipotesi, invece, che la società non sia
soggetta ad accertamenti, la documentazione va
comunque conservata ai fini fiscali sino allo
scadere del periodo entro il quale è possibile
effettuare lattività di controllo. - Mette conto evidenziare che gli avvisi di
accertamento, ai fini reddituali, devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi
di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulla, lavviso di
accertamento può essere notificato fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata. - Da ultimo si ricorda che le fatture relative
allacquisto di beni ammortizzabili (ancora
presenti in azienda) devono esser conservate fino
alla scadenza del termine per laccertamento
dellanno dimposta in cui si è verificata la
dismissione del cespite
11FATTURA ELETTRONICAsegue Conservazione
Elettronica dei documenti obbligatori
- Le fatture elettroniche devono essere conservate
in modalità elettronica in conformità alle
disposizioni del Dm emanato ai sensi dellart.
21,c. 5, D.Lgs n. 82/2005 recante il codice
dellAmministrazione Digitale. Entro 15 gg dalla
loro emissione deve essere completato il processo
di conservazione sostitutiva con apposizione di
firma digitale e marca temporale. - Le fatture create in formato elettronico (ma non
elettroniche in senso stretto es. mancanza
dellaccettazione del destinatario) e quelle
cartacee possono essere conservate
elettronicamente. - Il soggetto passivo deve assicurare, per finalità
di controllo, laccesso automatizzato
allarchivio e che tutti i documenti ed i dati in
esso contenuti, compresi quelli che garantiscono
lautenticità e lintegrità delle fatture, siano
stampabili e trasferibili su altro supporto
informatico.
12Fatturazione in outsourcingintrodotta dalla
Direttiva 2001/115/CE
- Consiste nella possibilità di affidare al
cessionario del bene o committente del servizio
o ad un terzo la possibilità di emettere al
posto del cedente e del commissionario la fattura
previo accordo documentabile tra le parti - Nellarticolo 21 lettera h) è specificato che in
tal caso in fattura va riportata lannotazione se
la stessa è compilata dal cliente ovvero, per
conto del cedente o del prestatore, da un terzo
13OUTSORCING e fattura elettronica il servizio può
essere reso allesterno ..
- . qualora per dimensioni e realtà gestionale, il
fornitore non ritenga utile adottarla all'interno
della propria impresa.A tale proposito esistono
società di servizi che espletano l'incombenza
relativa alla fatturazione in tutti i suoi
passaggi emissione, invio al destinatario
(spedizione cartacea e/o trasmissione
elettronica), registrazione in contabilità,
archiviazione, conservazione. Il terzo dovrà
provvedere a tutte queste funzioni in quanto sono
operazioni concatenate fra di loro. Nella fattura
dovrà essere prevista una dicitura nella quale si
evinca la compilazione effettuata dal terzo e non
dal fornitore. - La normativa europea prevede che qualora si dia
mandato al terzo di svolgere tale servizio,
ciascuno Stato membro UE possa prevedere
ulteriori condizioni aggiuntive di conformità
alla norma qualora esso sia residente o
domiciliato in paesi extra-comunitari.
14Fattura elettronica nella PAGià prevista dalle
direttive 2001/115/CE e 2006/112/CE art. da 232 a
237
- In GU 118 del 22 Maggio 2013 il
- D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55
- Regolamento in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della Fattura Elettronica da
applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai
sensi dellart. 1 c. da 209 a 213 L. 24/12/2007
n. 244 - 209. Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni
imponibili, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 213,
l'emissione, la trasmissione, la conservazione e
l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti
con le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici
nazionali, anche sotto forma di nota, conto,
parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, con
l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82
15Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile
2013 n. 55DECORRENZA DEI TERMINI
- A decorrere dal termine di sei mesi dallentrata
in vigore del presente DM Il Sistema di
Interscambio è reso disponibile alle PA art. 209
che volontariamente e in accordo con in fornitori
intendo avvalersene per la ricezione delle
fatture elettroniche. - Decorrono dal termine di dodici mesi dallentrata
in vigore del presente DM gli obblighi nei
confronti di - Ministeri
- Agenzie Fiscali
- Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale
individuati come tali nellelenco delle PA
inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi art. 1 c.5 L. 30/12/2004 n.
311, pubblicato dallISTAT entro il 31 Luglio di
ogni anno - Decorrono dal termine di ventiquattromesi mesi
dallentrata in vigore del presente DM gli
obblighi nei confronti delle Amministrazioni
diverse da quelle sopra indicate e da quelle di
cui art. 214 L. 244/97 (Regioni) -
16Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile
2013 n. 55SOLO FATTURE ELETTRONICHE
- A decorrere dalle date predette, le
Amministrazioni non possono accettare fatture che
non siano trasmesse in forma elettronica tramite
il Sistema di Interscambio - Trascorsi tre mesi da tali date le
Amministrazioni non possono procedere ad alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino allinvio delle
fatture in formato elettronico. -
17Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile
2013 n. 55
- Le Amministrazioni IDENTIFICANO i propri Uffici
deputati in via esclusiva alla ricezione delle
fatture elettroniche dal parte del Sistema di
Interscambio e ne curano linserimento nellIPA
(Indice delle Pubbliche Amministrazioni) che
dovrà essere sempre aggiornato in merito agli
Uffici- in tempo utile per garantirne lutilizzo
in sede di trasmissione delle fatture
elettroniche. - Le Amministrazioni completano il caricamento egli
Uffici entro 3 mesi dalla decorrenza degli
obblighi - I codici IPA degli uffici sono consultabili su
www.indicepa.gov.it - Le regole di identificazione e gestione degli
Uffici destinatari di fatture elettroniche in
ambito IPA sono riportate nellallegato D del
presente Regolamento
18Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile
2013 n. 55
- Il MEF rende disponibile, gratuitamente, sul
proprio portale www.acquistinretepa.it alle
imprese abilitate al MEPA fornitrici delle P.A.
strumenti di supporto informatici per la
generazione e la conservazione delle fatture
elettroniche , nonché servizi di comunicazione
con il Sistema di Interscambio come previsto
nellallegato E al presente Regolamento - Gli operatori economici possono, attraverso
accordi tra le parti, avvalersi di intermediari
per la trasmissione, conservazione e
archiviazione della fattura elettronica,
mantenendo inalterate le responsabilità fiscali
dellemittente la fattura nei confronti delle PA - Le PA possono costituirsi quali intermediari di
altre PA, previo accordo tra le parti
19Fattura elettronica NELLA paD. MEF 3 Aprile
2013 n. 55
- I dati delle fatture elettroniche da trasmettere
al SDI devono essere in formato XML
immodificabile - Le specifiche tecniche sono rese disponibili
entro 30 gg. Dalla data di pubblicazione del
Regolamento DM 55/2013 sul sito del Sistema di
Interscambio www.fatturapa.it - Sanno più dettagliatamente specificate le
ulteriori informazioni, visto il carattere
elettronico del documento, che dovranno entrare a
far parte del contenuto della fattura, oltre alle
indicazioni di cui agli art. 21 e 21-bis
DPR622/72. - Sarà indicato con provvedimento successivo ciò
che riguarda le fatture provenienti da fornitori
esteri -
20Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile
2013 n. 55
- Ai sensi del Regolamento appena pubblicato si
intende per fattura elettronica un documento
informatico in formato XML (eXtensible Markup
Language) sottoscritto con firma elettronica
qualificata o digitale, secondo la normativa,
anche tecnica, vigente in materia - Per il contenuto informatico è fatto riferimento
alle indicazioni contenute nellallegato A del
Regolamento - La trasmissione della fattura al SDI e da questi
ai soggetti riceventi può avvenire anche
attraverso lutilizzo della - PEC o analogo sistema che certifichi data e ora
dellinvio e della ricezione delle comunicazioni,
nonché lintegrità del contenuto - oltre che di sistemi di cooperazione applicativa
informatica o trasmissione dati indicati nel
regolamento -
21Fattura elettronica nella PA -passaggi- D. MEF
3 Aprile 2013 n. 55
- Il fornitore predispone la fattura
- Il fornitore o un terzo delegato ad emettere
fattura per conto di questo appone la firma
elettronica qualificata o digitale sulla fattura - Il fornitore o il terzo delegato, trasmette la
fattura al SDI per mezzo dei canali specificati
nel regolamento - Il SDI inoltra al destinatario o terzo ricevente
di cui il destinatario si avvale, la fattura
attraverso i canali previsti. Se il codice del
destinatario indicato in fattura non risulta
corretto, il SDI invierà lesito negativo
esplicativo al mittente - Tutti i canali di trasmissione prevedono dei
messaggi di ritorno a conferma del buon esito
della trasmissione consistenti in ricevute di
consegna della fattura elettronica o notifiche di
scarto o di mancata consegna tra tutti e i tre
soggetti. -
22Fattura Semplificata operativa dal 1 gennaio
2013art. 21-bis DPR 633/72 art. 220-bis
Direttiva 2010/45/CE L. 228/2012
- La fattura di ammontare complessivo non superiore
a 100 euro, nonché la fattura rettificativa di
cui allart. 26 (nota di variazione), può essere
emessa in modalità semplificata. - Non è consentito emettere la fattura semplificata
per le seguenti operazioni - a) cessioni intracomunitarie di cui allarticolo
41 del DL n. 331/91 - b) operazioni di cui allarticolo 21, comma
6-bis, DPR 633/72, lett. a) ?
operazioni territorialmente non rilevanti in
Italia - cessioni di beni e prestazioni di servizi
(diverse da quelle finanziarie esenti di cui
allart. 10, nn. da 1 a 4 e n. 9)
territorialmente non rilevanti in Italia nei
confronti di soggetto passivo comunitario con
indicazione in fattura inversione contabile e
leventuale indicazione della norma di
riferimento - cessioni di beni e prestazioni di servizi che si
considerano effettuate fuori dallUnione Europea
per le quali deve essere indicato in fattura
operazione non soggetta. - Può essere emessa anche mediante lutilizzazione
del registratore di cassa (bar, ristoranti..)
nuovo co.4 art. 1 L. 26/01/1983 n. 18
23La fattura semplificatadeve contenere almeno
le seguenti indicazioni
- a) data di emissione
- b) numero progressivo che la identifichi in modo
univoco - c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto
cedente - o prestatore, del rappresentante fiscale nonché
ubicazione della stabile organizzazione per i
soggetti - non residenti
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o
prestatore - e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto - cessionario o committente, del rappresentante
fiscale nonché ubicazione della stabile
organizzazione - per i soggetti non residenti in alternativa, in
caso di soggetto stabilito nel territorio dello
Stato può essere indicato il codice fiscale o il
numero di partita IVA, ovvero, in caso di
soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dellUnione europea, numero di
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro
di stabilimento - f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi
resi - g) ammontare del corrispettivo complessivo e
dellimposta incorporata, ovvero dei dati che
permettono di calcolarla - h) per le fatture emesse ai sensi dellarticolo
26, il riferimento alla fattura rettificata e le
indicazioni specifiche che vengono modificate
24La fattura differita(Art. 21, comma 4, lett. a,
DPR 633/72)
- - per le cessioni di beni la cui consegna o
spedizione risulti da documento di trasporto, o
documento idoneo ad individuare i soggetti trai
quali è effettuata loperazione, nonché - - per le prestazioni di servizi individuabili
attraverso idonea documentazione, effettuate
nello stesso mese solare nei confronti dello
stesso soggetto, può essere emessa una sola
fattura, recante il dettaglio delle operazioni,
entro il giorno 15 del mese successivo a quello
nel quale la cessione o la prestazione si
considerano effettuate (novità L. 228/2012) -
- Per le prestazioni di servizio idonea
documentazione può essere costituita dai
cosiddetti rapportini utilizzati generalmente
nei casi degli interventi di varie imprese ( es.
per manutenzioni varie, software). - Registrazione entro il termine di emissione ma
con riferimento al mese di effettuazione delle
operazioni (art. 23, DPR 633/72).
25ancora sulle novità della fatturazione differita
- La L. 228/2012 prevede la fattura differita nei
soliti termini di emissione e registrazione anche
per - Le prestazioni di servizi di cui allart. 7-ter
rese da un soggetto passivo stabilito nello Stato
nei confronti di un soggetto passivo stabilito
nel territorio di altro Stato membro UE (comma 4
lettera c art. 21) - Le prestazioni di servizi (no 7-quater e
7-quinquies) resi o ricevuti da soggetti passivi
stabiliti fuori della UE (comma 4 lettera d
art.21). Per le prestazioni ricevute, il
soggetto passivo nazionale, è tenuto ad assolvere
gli obblighi in veste di debitore dell'imposta e
nel termine suindicato dovrà emettere
l'autofattura - Quindi, ampliamento dei termini di emissione
anche per le prestazioni di servizi generiche
(sottoposte alla regola generale di
territorialità dellart.7 ter del D.P.R. n.
633/1972) scambiate con soggetti Esteri
26EMISSIONE DELLA FATTURA
- Sempre lart. 21 DPR 633/72 dispone che la
fattura deve essere emessa al momento di
effettuazione delloperazione determinato a norma
dellart. 6. - Coordinando i due articoli la fattura in linea
generale va emessa - Per le cessioni di beni immobili il giorno di
stipula dellatto - Per le cessioni di beni mobili il giorno della
consegna o spedizione dei beni - Per le prestazioni di servizi il giorno del
pagamento del corrispettivo
27La tempistica dellemissione della fattura
- Regola generale
- - Lobbligo di emissione della fattura si
intende tempestivamente adempiuto qualora venga
assolto nel giorno di effettuazione
delloperazione ossia entro le ore 24 di tale
giorno (principio ribadito dalla circolare del
ministero delle finanze nr. 225 del 16 settembre
1996)
28La fattura, cartacea o elettronica, si considera
emessa (art.21 c. 1 633/72)
- Allatto della consegna o spedizione allaltra
parte, nel caso di fattura cartacea - Allatto della sua trasmissione o messa a
disposizione a disposizione del cessionario o
committente nel caso di fattura elettronica - Modalità di emissione anche mediante gli
apparecchi misuratori fiscali la Legge di
stabilità (n.228/2012) apporta modifiche alla L.
18/1983 che aveva introdotto lobbligo per i
soggetti indicati allart. 22 DPR 633/72
commercio al minuto e attività assimilate di
emettere lo scontrino fiscale in sostituzione
della fattura se non richiesta dal cliente e
stabilisce che le fatture di cui agli artt. 21
e 21-bis del DPR 633/72 possono essere emesse,
alle condizioni previste dagli stessi articoli,
mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui
al primo comma - Fattura emessa da un terzo ?responsabilità del
cedente o prestatore che deve assicurarne
lemissione e che deve autorizzare
preventivamente il cliente o terzo, che
acconsentano, allemissione della fattura (CM
45/E/2005)
29Segue lemissione della fattura
- Quindi, fintanto la fattura analogica o
elettronica - non sia uscita dalla sfera del
soggetto passivo non può dirsi emessa anche se
perfetta in tutti i suoi particolari strutturali. - Una fattura correttamente compilata ma non
emessa nel senso di cui sopra è rilevante anche
agli effetti della commissione del reato di
emissione di fatture fittizie previsto e punito
dallarticolo 8 del dlgs. N.74 del 10 marzo 2000.
30Art. 8. Dlgs 74/2000Emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti
- 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei
mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a
terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emette o rilascia fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti. - 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione
prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio
di piu' fatture o documenti per operazioni
inesistenti nel corso del medesimo periodo di
imposta si considera come un solo reato. - 3. Se l'importo non rispondente al vero indicato
nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire
trecento milioni per periodo di imposta, si
applica la reclusione da sei mesi a due anni
31Fatture spedite per posta elettronica o fax
- Fatture cartacee ? la posta elettronica (o il
fax) è un mezzo di spedizione della fattura per
cui risulta indispensabile, per chi la riceve, la
sua materializzazione su carta va garantita la
rispondenza tra lesemplare dellemittente e del
ricevente e nei registri IVA, non è necessaria la
firma elettronica qualificata ed il riferimento
temporale - Fatture elettroniche? le-mail (o il fax) è mezzo
di trasmissione (col consenso del destinatario,
esclusa la PA quando uscirà il decreto) ma non è
richiesta la stampa della fattura su carta. - (Risoluzione 107/2001 e Circolare 45/2005)
32Spese di emissione della fattura
- Non possono essere addebitate spese inerenti
lemissione della fattura e conseguenti
adempimenti e formalità. (art. 21 n. 8 DPR
633/72) - La Cassazione tuttavia, con Sentenza n.3532 del
13.2.2009 ha ammesso, per le compagnie
telefoniche, la liceità delladdebito al
contribuente delle spese di spedizione
ritenendole diverse da quelle di emissione
33La fattura ed il bollo ( 1,81gt 77,47 euro)
- Ai sensi dellart. 6 della tabella, allegato B,
al dpr. 26/10/1972 nr. 642, le fatture
riguardanti il pagamento di operazioni
assoggettate allIVA sono esenti in modo assoluto
dallimposta di bollo (come pure i documenti
susseguenti come il mandato di pagamento). - Se la fattura contiene diverse operazioni di cui
alcune IVA ed altre no, il bollo si applica
(circ. Min. Fin. nr. 1 del 2 gennaio 1984) - Ai sensi art. 15 norma succitata sono esenti da
bollo le fatture relative ad esportazioni di
merci ma sono soggette a bollo le fatture ad
esportatori abituali(dich.di intento). Sono
soggette a bollo le fatture dei contribuenti
minimi . - Ai sensi dellart. 13 della tariffa, eccettuato
il caso di cui sopra, sono soggette a bollo le
fatture esenti, non imponibili o fuori campo. - Le fatture ed altri documenti relativi alle
operazioni intracomunitarie sono esenti
dallimposta di bollo ai sensi dellart. 66, c. 5
DL 30 /08( 1993 n.331. - Sulle fatture elettroniche il bollo è corrisposto
con modalità virtuale (modello F23 codice tributo
458T secondo le disposizioni stabilite dallart.
7 del dm 23/1/2004 ribadite dalla circolare
36/2006)
34Dati obbligatori della fattura - 1
- Contenuto definito dalla direttiva 2001/115/CE
recepito c. 2 dellart. 21 DPR. 633/1972 e adesso
modificato dalla L. 228/2012 - Data di formazione del documento (che può non
coincidere con la data di emissione/trasmissione) - Numerazione progressiva (anche relativamente a
sezionali) (Ministero delle Finanze circ.27 del
21.11.1972- circ. 328 del 24.12.1997, ris.29 del
15.02.1999 e 144 dell8.9.1999) . - Per la fattura emessa dal 2013 è richiesto
numero progressivo che la identifica in modo
univoco . - LAgenzia delle Entrate con RM n. 1 del 10
gennaio 2013 ha concesso la possibilità di
scelta dei criteri di numerazione. - Ove ritenuto più agevole, resta possibile
continuare ad adottare il sistema di numerazione
progressiva per anno solare, in quanto
lidentificazione univoca della fattura è
comunque garantita dalla contestuale presenza nel
documento della data. - Ditta, denominazione o ragione sociale dei
soggetti tra cui è intercorsa loperazione - Residenza o domicilio dei soggetti (per non
residenti anche lidentificativo del
rappresentante fiscale) - Numero di partita IVA del cedente o prestatore
- Numero di partita IVA o codice fiscale del
cessionario o committente (fino al 31.12.2012 era
richiesta solo la P.IVA del cedente o prestatore
anche se la presenza del quadro VT in
dichiarazione obbligava comunque a reperire il
dato. Obbligatoriamente era invece già richiesta
lindicazione della PI del cliente in caso di
reverse charge o in generale dove il cliente
era debitore dellimposta in luogo del
commissionario/prestatore nonché che nelle
fatture intracomunitarie beni/servizi.) - Se committente privato UE o EXTRA UE nessun
numero o codice identificativo richiesto.
35Sul REVERSE CHARGE il debitore dellimposta
- Se il principio dei rapporti B2B è quello del
committente è chiaro che un contratto c/terzi che
ci vede fornitori di un servizio nei confronti di
un soggetto estero (UE o extra-UE) non sarà
territoriale in Italia ma nel Paese del
committente e quindi dovremo emettere fattura non
territoriale non evidenziando in essa limposta
ma specificando Inversione contabile sei nei
confronti si committente UE oppure non soggetta
se committente Extra UE ed eventualmente il
titolo di non applicazione della stessa.
35
36Operazioni in reverse charge
- Di regola debitore IVA è il soggetto che effettua
loperazione imponibile in alcuni casi lobbligo
viene traslato al destinatario della fattura
purché soggetto passivo. - Questo è il reverse charge che può essere
realizzato in due modi - Trasferendo al destinatario lobbligo della
fatturazione (ad.es.acquisti nel territorio dello
Stato da Soggetti passivi non residenti -art. 17
c.2-.) Se il destinatario è un privato
identificazione del soggetto non residente o
Rappresentante Fiscale - Integrando la fattura che ci perviene dal
cedente/commissionario senza indicazione dellIVA
37Un esempio di fattura non territoriale 7-ter
- Università di _Pisa
- Lungarno Pacinotti 43 Pisa
- CODICE IDENTFICATIVO IVA IT XXXXXYYYYYY
X Company ltd -
25 Main Street -
LONDON -
VATGB345678901 - Fattura nr. 53 del 14 Marzo 2010
- Servizi di consulenza progettazione edile
-
IMPONIBILE 1000,00 - Inversione contabile
- art. 44 Direttiva 28 /11/2006 n.2006/112/CE e
art. 7-ter DPR 633/72 - Applicata marca da bollo da 1,81 sulloriginale
37
38OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLEMISSIONE DELLA FATTURA
NON TERRITORIALE
- Registrazione delle fatture emesse nel registro
vendite art. 23 DPR 633/72 entro quindici giorni
dallemissione nellordine della loro numerazione
e con riferimento alla data della loro emissione - Indicazione in dichiarazione annuale
- Dal 2013 concorreranno al volume daffari per
espressa modifica dettata dalla Legge 228/2012
allarticolo 20 DPR 633/72
38
39Se lUniversità riceve una prestazione di servizi
dallestero
- Ad esempio una consulenza/assistenza tecnica da
Società Tedesca. - Il criterio territoriale generico impone di
considerare territoriale tale operazione nel
paese del committente - Poiché il committente è lUniversità, soggetto
passivo dimposta o comunque identificato ai fini
IVA, lIVA sarà dovuta in Italia - A nulla rileva leventuale identificazione
diretta o rappresentante fiscale eventualmente
posseduto in Italia dalla società tedesca
39
40Reverse Charge con Integrazione
- Per realizzare il reverse charge lAgenzia delle
Entrate, con circolare 12 Marzo 2010 nr. 12/E al
punto 3.2 ha precisato (valevole solo in ambito
comunitario) - Ciò stante il committente (nonostante la norma
contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio
2010, n. 18 faccia riferimento allautofattura)
conserva la facoltà di integrare il documento
ricevuto dal prestatore (comunitario) con lIVA
relativa, fermo restando lobbligo di rispettare
le regole generali sul momento di effettuazione
delloperazione.
40
41Il momento di effettuazione delloperazione
- Il momento di emissione dellautofattura (o il
momento di integrazione della fattura) è legato,
ai sensi dellart. 6 DPR 633/72, al momento del
pagamento del corrispettivo. - Quindi loperazione di integrazione va conclusa
nel momento in cui riprendendo lesempio
lUniversità paga la Società Tedesca. - La norma dellarticolo 6 è però in contrasto con
la normativa comunitaria che prevede per le
operazioni dove gli obblighi IVA sono in capo al
cliente di emettere/integrare il documento al
momento in cui è resa la prestazione
41
42segue Il momento di effettuazione
delloperazione
- Art. 6 c. 3 in ogni caso le prestazioni di
servizi di cui allart. 7-ter, rese da un
soggetto passivo stabilito in altro Stato membro
della Comunità nei confronti di un soggetto
passivo stabilito nel territorio dello Stato,
effettuate in modo continuativo nellarco di un
periodo superiore ad un anno e che non
comportanto versamenti di acconti o pagamenti
anche parziali nel medesimo periodo, si
considerano effettuate al termine di ciascun anno
solare fino alla conclusione delle prestazioni
medesime. - Art. 6 c. 4 Se anteriormente al verificarsi
degli eventi indicati nei precedenti commi o
indipendentemente da essi sia emessa fattura o
sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
loperazione si considera effettuata,
limitatamente allimporto fatturato o pagato,
alla data della fattura o a quella del pagamento
43Dati obbligatori della fattura - 2
- - Intestazione della fattura con ris. 331350 del
13 Giugno 1981 il Ministero delle Finanze ha
precisato che nel caso il pagamento sia
effettuato da un soggetto diverso dal committente
o cessionario la fattura deve essere intestata a
questultimo e non a chi ha effettuato il
pagamento - - Lavvocato della parte vittoriosa nel processo
(ex-art 93 c.p.c.) deve emettere fattura nei
confronti del proprio cliente anche se il
pagamento è effettuato direttamente dal
soccombente allavvocato (Circolare Ministero
Finanze 203 del 6 Dicembre 1994) - Per i pasti e lalbergo fruito dai dipendenti in
trasferta per usufruire del regime di
detraibilità IVA- la fattura deve essere
intestata allente titolare del diritto alla
detrazione mentre i dati dei dipendenti possono
essere inseriti nel corpo della stessa
44Dati obbligatori della fattura - 3
- - Natura, qualità e quantità dei beni e servizi
distinti secondo laliquota applicabile evitare
la genericità della descrizione che indispone gli
organi verificatori come descritto nella maxi
circolare della Guardia di Finanza del Febbraio
2009 (accertamento dellinerenza) - Indicazione del corrispettivo/base imponibile se
in valuta estera secondo il cambio del giorno di
effettuazione delloperazione ovvero,in mancanza,
secondo il cambio del giorno antecedente più
prossimo. Gli importi possono essere indicati in
qualsiasi valuta, limposta solo in . - Ammontare imponibile e imposta vanno arrotondati
al centesimo di euro nel totale le singole
operazioni che portano al totale possono essere
invece espresse in un numero di decimali
qualsiasi - Aliquota IVA applicata o titolo di esenzione /non
imponibilità/non territorialità
45Sconti, premi, abbuoni
- Spesso, specie nella pratica commerciale ma
anche, ad es. nei contratti estimatori, vengono
concessi beni come sconto/premio/abbuono
(tipicamente prendi 3 paghi 2) - Tali elementi commerciali non sono soggetti ad
IVA in base allarticolo 15 c.1 n.2 purchè
ricorrano due condizioni - Devono essere previsti contrattualmente
- I beni in oggetto devono avere unaliquota IVA
uguale o minore di quella relativa alloggetto
delloperazione principale, altrimenti vanno
valutati al valore normale - Gli sconti in denaro riducono la base imponibile
il calcolo va esposto direttamente in fattura o
con successiva nota di variazione. Gli sconti
legati alle condizioni di pagamento (sconto per
il pagamento entro un determinato tempo) non
riducono la base imponibile.
46Ulteriori elementi in fattura
- Eventuali estremi delle dichiarazioni di intento
rese da esportatori abituali - (numerazione, registrazione in appositi registro
e comunicazione allAgenzia delle Entrate entro
il giorno 16 del mese successivo a quello in cui
pervengono)
47Effettuazione delloperazione ed esigibilità
dellimposta
- Sono concetti diversi
- Effettuazione delloperazione ? momento in cui si
da per avvenuta la cessione di beni o prestazione
di servizi - Esigibilità dellimposta ? momento in cui
lerario può far valere il suo diritto alla
riscossione dellimposta che coincide quindi
con il momento in cui il contribuente diventa
debitore dellimposta stessa e con il momento in
cui limposta diventa detraibile per
lacquirente. - Generalmente i due momenti coincidono
loperazione è effettuata -gt in quel momento
limposta diviene esigibile. Ci sono delle
eccezioni - IVA ad esigibilità differita art. 6 c.5 DPR
633/72 - IVA per cassa art. 32-bis DL 2262012 n. 83 conv.
L. 7/8/2012 n. 134
48Fatturazione con IVA ad esigibilità differita -
Art. 6 comma 5 D.P.R. 633/73 (Introdotta dal Dlgs
313/97
- Si può effettuare nei confronti di Stato, Organi
dello Stato, Comuni, Provincie, Regioni e loro
Consorzi (ad es. Comunità Montane), CCIIAA, Enti
Pubblici di assistenza beneficenza e previdenza,
UNIVERSITA, USL, ASL, Enti Pubblici di ricovero
e cura a prevalente carattere scientifico - La fattura ad esigibilità differita di cui
allart. 6 c.5 DPR 633/72 emessa verso gli enti
pubblici indicati è comunque una fattura che va
registrata nei termini, ha unaliquota fissata al
momento dellemissione, lIVA sarà versata solo
al momento del pagamento della fattura.
Loperazione si intende a tutti gli effetti
effettuata e limponibile concorre al volume
daffari dellanno di emissione della fattura - La fattura art. 6 c.5 in mancanza di indicazione
in fattura si intende emessa con IVA ad
esigibilità differita. - Nelle fatture iva per cassa deve essere
indicato trattasi di operazione con imposta ad
esigibilità differita ai sensi dellart.32-bis
del DL 22/06/2012 n. 82/2912 conv. Dalla L.
07/08/2012 n. 134 (art.7 DL 185/2008 fino al
30.11.2012 ? sanzione formale da 258 a 2065euro)
49Il regime dellIVA per cassaintrodotto in
esecuzione della Direttiva 2010/45/UE del
13/07/2010 dallart.32-bis del DL 83 del
22/06/2012 conv. L. 134/2012
- Il decreto MEF 11.10.2012 in GU 284 del 5.12.2012
ha fissato le disposizioni di attuazione del
nuovo regime che dal 1 dicembre 2012 va a
sostituire integralmente quello introdotto
dallart. 7 del DL 185/2008 - Non può essere applicata agli enti pubblici in
quanto diversi ne sono i presupposti un
fornitore che ci fatturi in base a questa norma
deve riemettere la fattura con il corretto titolo
di esigibilità art. 6 comma 5 DPR 633/72
50La nuova IVA per cassa
- Differimento dellesigibilità dellimposta delle
operazioni rese ad altri soggetti IVA. IVA
esigibile per lerario non al momento di
effettuazione delloperazione bensì a quello di
pagamento. - Soggetti con volume daffari inferiore a 2
milioni di euro (esercenti attività dimpresa
arti o professioni- enti non commerciali
relativamente allattività commerciale, soggetti
regimi speciali previa separazione dllattività) - Adesione attraverso opzione di durata triennale,
sullintero volume delle operazioni
-attive/passive- (il superamento della soglia
comporta la cessazione)- Comportamento
concludente del contribuente e opzione nel quadro
VO mod. IVA prima dichiarazione annuale - Comunque, limposta diviene esigibile decorso 1
anno da quando loperazione si considera
effettuata a meno che, prima della scadenza, il
committente sia assoggettato a procedure
concorsuali o esecutive (la Legge ha voluto
evitare che il cedente pagasse somme che non gli
fossero state pagate e con scarsa probabilità di
recupero). - - Fatturazione delle operazioni che pertanto
concorrono al volume daffari (specifica
indicazione in fattura IVA per cassa art. 32-bis
DL 83/2012)
51Segue La nuova IVA per cassa
- Particolari regole di detrazione dellimposta
sugli acquisti - - Il diritto alla detrazione dellIVA sugli
acquisti per il soggetto che aderisce a questo
regime avviene solo dopo che il fornitore è stato
pagato, anche se per il fornitore limposta era
già divenuta esigibile al momento di
effettuazione delloperazione - - il diritto alla detrazione per il cessionario
o committente sorge al momento di effettuazione
delloperazione, indipendentemente dal pagamento
(la Legge non ha voluto penalizzare tutte quelle
imprese che superando i 2 milioni non hanno
potuto aderire a questo regime ed ha pertanto
concesso la detraibilità legata al momento di
effettuazione delloperazione). - Nel vecchio regime il diritto alla detrazione per
il committente nasceva al pagamento del cedente. - differenza da IVA esigibilità differita Enti
art. 6 c. 5 DPR 63372) - Restano esclusi dal differimento del diritto alla
detrazione - --acquisti di beni e servizi assoggettati ad IVA
con il reverse charge - --acquisti intracomunitari di beni
- --importazioni
52Esclusionidal Regime IVA per Cassa -
operazioni attive
- Operazioni effettuate da soggetti nellambito di
regimi speciali Regime del Margine per beni
usati, oggetti darte, di antiquariato e da
collezione, Regime delle Agenzie di Viaggio,
Regime delle attività di agriturismo e delle
attività agricole connesse) - Operazioni per le quali il cedente/prestatore non
addebita IVA perché non è debitore dellimposta
quelle con meccanismo del reverse charge,
cessioni intracomunitarie, cessioni
allesportazione e operazioni assimilate alle
cessioni allesportazione e servizi
internazionali o connessi agli scambi
internazionali - Operazioni effettuate nei confronti di soggetti
non in regime di impresa, arte o professione - Operazioni a IVA DIFFERITA di cui allart. 6 c. 5
II per. DPR -
- Comunque, possibilità di adottare il regime IVA
per CASSA per le operazioni effettuate, in
applicazione delle regole ordinarie dellIVA,
dai soggetti che previa separazione attività
art.36 DPR633/72, applicano sia un regime
speciale sia il regime ordinario
53Esclusionidal Regime IVA per Cassa -
operazioni passive
- acquisti di beni o servizi assoggettati a reverse
charge - acquisti intracomunitari di beni
- importazioni di beni
- estrazioni di beni dai depositi Iva
54Operazioni senza IVA evidenziata in fattura
- Esportazioni e simili art. 8 (cessioni
allesportazione), 8-bis (cessioni e prestazioni
nel settore aereonavale), 9 (servizi
internazionali) e 38-quater (cessioni a
viaggiatori extracomunitari) ?non imponibili - Operazioni esenti art. 10. Per le operazioni
esenti può essere usata la disposizione dellart.
36 bis DPR 633/72 che esenta da fattura tali
operazioni ma preclude la detrazione IVA. Se si
separano le attività ai sensi dellarticolo 36 la
dispensa è relativa solo alla specifica attività
separata. - Regime del margine per i beni usati
- Operazioni soggette al regime agenzie di viaggio
e turismo - Cessioni intracomunitarie beni, fatture non
territoriali per servizi (art. 41 Dl 331/93, art.
7-ter e seguenti DPR 633/72) - Cessioni relative a beni in transito esterno ed
in luoghi soggetti a vigilanza doganale.
55Operazioni esenti dallimposta (art.10 DPR 633/72)
- Sono operazioni ,consistenti per lo più in
prestazioni di servizi, per le quali, pur in
presenza dei normali requisiti di imponibilità,
il legislatore ha, in sostanza, disposto la
rinuncia dello Stato alla propria pretesa
tributaria. - Si tratta di operazioni meritevoli di
incentivazione dal punto di vista sociale
(prestazioni mediche, didattiche etc.) - Debbono essere fatturate
- Limitano la possibilità di detrazione IVA sugli
acquisti (c.d. pro-rata)
56Le note di variazione IVA in aumento (articolo 26
DPR 633/72) obbligatorie
- Tutte le volte che, successivamente allemissione
della fattura o alla registrazione della stessa,
lammontare imponibile di una operazione o quello
della relativa imposta viene ad aumentare è
obbligatoria la rettifica della fatturazione
emettendo un documento rettificativo con valore
di fattura articolo 21 DPR 633/1972 - Per la rettifica di inesattezze della
fatturazione e della registrazione si verifica
una tardiva/omessa fatturazione da sanare tramite
listituto del Ravvedimento operoso (vedi
slide successive) - Il documento è una fattura a tutti gli effetti e
ne segue la numerazione nel registro delle
fatture emesse/acquisti.
57Le note di variazione IVA in diminuzione-art.26
c. 2 DPR 633/72- facoltative e senza limiti
temporali
- Se unoperazione fatturata viene meno in tutto od
in parte o se ne riduce lammontare imponibile in
conseguenza di - - nullità, annullamento, revoca,risoluzione,
rescissione e simili - - mancato pagamento in tutto o in parte per
fallimento o procedure concorsuali rimaste
infruttuose - -applicazione abbuoni o sconti previsti
contrattualmente - Il cedente o prestatore ha il diritto a portare
facoltativamente in detrazione limposta
corrispondente alla variazione e per far ciò
registra la variazione con il segno meno sul
registro delle fatture emesse mentre il
cessionario la registra con il segno meno nel
registro acquisti. - La risoluzione 85/E del 31 marzo 2009 ha
precisato che questo tipo di variazione è operata
senza limiti di tempo.
58Le note di variazione IVA in diminuzione
(articolo 26 comma 2 DPR 633/72) facoltative e
con il limite di un anno
- Le disposizioni sulla variazione dell imponibile
e dell imposta non possono applicarsi dopo il
decorso di un anno dalleffettuazione di una
operazione imponibile fatturata qualora gli
eventi ivi indicati si verifichino in presenza di
sopravvenuto accordo tra le parti.
59Corrispettivi (art. 22 DPR 633/72)
- Lemissione della fattura non è obbligatoria se
non richiesta dal cliente non oltre il momento di
effettuazione delloperazione per operazioni di
commercio al minuto in locali aperti al pubblico
o spacci interni, per corrispondenza, a
domicilio, in forma ambulante, tramite apparecchi
di distribuzione automatica, per le prestazioni
alberghiere e di ristorazione, per le prestazioni
di trasporto persone anche con veicoli e/o
bagagli al seguito, per prestazioni di servizi in
esercizio di impresa in locali aperti al
pubblico, in forma ambulante o nellabitazione
dei clienti, per operazioni di custodia ed
amministrazione titoli, per talune operazioni
esenti tra cui importanti quelle della
lettera 22 dellarticolo 10 (prestazioni proprie
delle biblioteche e quelle inerenti le visite nei
musei, orti botanici ecc.)
60La certificazione dei corrispettivi
- Avviene con ricevuta fiscale o scontrino
- Per principio generale il DM 21.12.1992 ha
stabilito che la ricevuta documenta corrispettivi
relativi a prestazioni di servizi e lo scontrino
documenta corrispettivi relativi a cessioni, poi
il D.P.R. 696 del 21.12.1992 ha reso libera
lopzione. - Il D.P.R. 696 del 21.12.1992 ha stabilito
numerose attività esonerate dallobbligo di
certificazione dei corrispettivi ed in
particolare al comma 1 dellarticolo 1 lettera
qq) le operazioni di Enti Pubblici
territoriali, enti pubblici di assistenza e
beneficienza, previdenza, A.S.L., istituzioni
pubbliche di cui allart. 41 Legge 833/1978, enti
obbligati alla contabilità pubblica, eccetto le
operazioni delle farmacie gestite dai predetti
enti
61Autofattura per regolarizzazione
- Il soggetto passivo che, in relazione ad acquisti
di beni e servizi effettuati nellesercizio della
sua attività dimpresa o lavoro autonomo, non
riceve la fattura della controparte entro 4 mesi
dalleffettuazione delloperazione, ha lobbligo
di procedere alla regolarizzazione. Nei 30 giorni
successivi alla scadenza dei quattro mesi il
soggetto deve provvedere al pagamento dell IVA
relativa alloperazione (mod.F24 cod.tributo
9399) e presentare all Agenzia delle Entrate
unautofattura in duplice esemplare - Se il cliente riceve fattura irregolare, entro 30
giorni deve pagare la differenza dimposta e
presentare allAgenzia un documento riepilogativo
come sopra. - In ambito di acquisti intracomunitari sia
commerciali che istituzionali se non si riceve
fattura entro il mese successivo
alleffettuazione delloperazione, entro il mese
seguente va emessa autofattura riportante anche
il numero identificativo del fornitore.
62Registrazione delle fatture attive (art.23 del
DPR 633/72)
- Fattura immediata ? da registrare entro 15 gg
dalla data di emissione - Fattura differita ? entro il 15 del mese
successivo a quello di consegna o spedizione dei
beni - Non cè più obbligo di vidimazione edei registri
( art..8 della l. 383/2001 - Ris. 85/E del 2002 ha evidenziato che la
numerazione deve essere effettuata
progressivamente per ciascun anno, con
lindicazione pagina per pagina, dellanno cui si
riferisce, ad es 2007/1, 2007/2
63Registro degli acquisti (art.25 D.P.R. 633/72)
- Il contribuente deve numerare in ordine
progressivo le fatture e le bollette doganali
relative ai beni e ai servizi acquistati o
importati nellesercizio dellimpresa, arte o
professione , comprese quelle emesse a norma del
terzo comma dellart.17 e deve annotarle in
apposito registro anteriormente alla liquidazione
periodica, ovvero alla dichiarazione annuale,
nella quale è esercitato il diritto alla
detrazione della relativa imposta
64Detraibilità dellimposta (art.19 DPR 633/72)
- LIMPOSTA E DETRAIBILE SE
- è addebitata con una fattura
- è relativa ad unoperazione inerente
allattività svolta - - è altresì afferente alle operazioni
imponibili od equiparate - non rientra nei casi di indetraibilità
- viene esercitato correttamente il diritto alla
detrazione - Il diritto alla detrazione sorge nel momento in
cui limposta diviene esigibile e può essere
esercitato, al più tardi, con la dichiarazione - relativa al secondo anno successivo a quello in
cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita
diritto medesimo.
65LINERENZA
- L'art. 19 del DPR 633/72 prevede che la
detrazione IVA può essere operata sui beni e
servizi acquistati nell'esercizio di impresa,
arte o professione ed inerenti all'attività
propria dell'impresa (nel ns. caso inerenti la
sfera commerciale dell'Università). Cio' che non
è riconducibile all'attività commerciale deve
ritenersi "non inerente" e qualsiasi detrazione
operata in mancanza di detto requisito configura
per l'Ateneo un'evasione di imposta in quanto
verso meno di quanto avrei dovuto (sia di IVA
perchè porto in detrazione un'imposta che mi
riduce l'importo dell'IVA a debito che avrei
dovuto versare, sia di IRES in quanto considero
più costi commerciali di quelli che in realtà
avrei avuto e quindi si riduce l'eventuale utile
che vado a tassare).
66Segue sullINERENZA
- Quindi, il fatto che uno stesso acquisto possa
avere utilità per sia per l'attività
istituzionale che per l'attività commerciale è
del tutto regolare. Bisogna valutare per quale
parte o percentuale l'acquisto è inerente
l'attività commerciale, per questa parte si paga
sui capitoli commerciali e per la stessa parte
si può portare in detrazione registrandolo sul
registro IVA degli acquisti. Sulla fattura andrà
scritto a penna "detrazione IVA promiscua operata
ai sensi dell'art. 19 ter del DPR 633/72" con
l'indicazione dell'imponibile e
dell'IVA "commerciali". - Il comma 4 dell'art. 19 stabilisce che
l'ammontare detraibile debba essere determinato
con criteri oggettivi, coerenti con la natura dei
beni e dei servizi acquistati. Non è dettata una
regola specifica per l'individuazione di questi
criteri, è il contribuente che deve scegliere il
criterio più appropriato alle diverse e variegate
situazioni che possono verificarsi e che sia
sostenibile nel caso di controllo da parte degli
organi competenti
67e ancora
- Per i beni di consumo il criterio di cui sopra è
di più facile determinazione, per i beni
inventariabili può invece in alcuni
casi risultare più complesso perchè può capitare
che un determinato bene venga comprato per lo
svolgimento di una piccola parte di un contratto
e che poi non sia più utilizzato per l'attività
commerciale ma vada ad afferire e ad essere
utilizzato per attività istituzionale per tutto
il rimanente periodo di vita fino al suo
completo ammortamento. In questo caso è da
valutare se sia giusto o meno operare una
detrazione IVA promiscua e per quale
percentuale. -
- Una volta valutato il tutto, la detraibilità
promiscua della spesa riferita ad un bene
inventariabile va tenuta in considerazione anche
al momento dell'inventariazione in quanto l'IVA
che si porta in detrazione non costituisce costo.
La parte commerciale va pertanto in inventario
per il solo imponibile. - Le successive spese che dovessero rendersi
necessarie sul bene di cui trattasi dovranno
seguire lo stesso iter, ai fini della detrazione
IVA, del bene stesso.
68.e infine
- Nel caso in cui invece i fondi dell'attività
commerciale debbano essere utilizzati per un
acquisto proprio della sfera istituzionale, (più
che lecito), non potendo pertanto ad un eventuale
controllo dimostrare l'inerenza con l'attività
commerciale della spesa che si va ad effettuare,
è necessario preventivamente stornare, con un
provvedimento autorizzativo - ad esempio in sede
di rendicontazione o al limite anche
anticipatamente ma motivandolo come
un'anticipazione sul residuo ripartibile, i
fondi dal 7/18/1 o 2 ad altro capitolo
istituzionale sul quale graverà la spesa. -
- Se successivamente al pagamento su capitoli
commerciali ci si dovesse rendere contro della
non inerenza, è necessario non registrare la
fattura sui registri IVA acquisti e quindi non
detrarre l'IVA e ricordarsi in sede di UNICO di
fare il correttivo per la giusta imputazione onde
evitare di considerarlo indebitamente spesa
commerciale che come detto sopra porterebbe alla
tassazione di un minor utile e quindi al
versamento di minor IRES (evasione di imposta).
69Detrazione per gli enti non commerciali (art.
19-ter DPR 633/72)
- Solo per acquisti inerenti lattività commerciale
- A condizione che sia tenuta contabilità separata
che però è realizzata nellambito e con
losservanza delle modalità previste per la
contabilità pubblica obbligatoria a norma di
legge o di statuto - Appositi capitoli dedicati allattività
commerciale da riconciliare con i registri IVA.
70Beni e servizi utilizzati promiscuamente in
operazioni imponibili ed in operazioni escluse
(ART. 19 C.4 dpr 633/72)
- art. 19, co. 4,
- DPR 633/1972
IN PRESENZA DI OPERAZIONI NON SOGGETTE BENI O
SERVIZI UTILIZZATI AD USO PROMISCUO
(utilizzo per fini privati o estranei
allesercizio di impresa, arte o professione)
secondo criteri oggettivi, coerenti con la
natura ai beni e servizi acquistati Circolare
Ag.Entr.328/E del 24 Dicembre 1997 A titolo di
esempio può affermarsi che ai fini della
ripartizione delle spese di riscaldamento di un
fabbricato utilizzato sia per l'attività
imponibile sia per un'attività esclusa, un
criterio oggettivo e coerente può essere
costituito dalla cubatura dei rispettivi locali.
71Indetraibilità oggettiva (art.19- bis1 DPR
633/72) alcuni esempi