La fatturazione delle operazioni e la detrazione IVA - PowerPoint PPT Presentation

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La fatturazione delle operazioni e la detrazione IVA

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... OPERAZIONI NON SOGGETTE BENI O SERVIZI UTILIZZATI AD USO PROMISCUO (utilizzo per fini privati o estranei all esercizio di impresa, arte o ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: La fatturazione delle operazioni e la detrazione IVA


1
La fatturazione delle operazioni e la detrazione
IVA
  • Corso INFN
  • GENOVA
  • 3-4 Giugno 2013

2
Direttamente collegato al momento di
effettuazione delloperazione vi è lobbligo
dellemissione della fattura.
  • FATTURA ? documento cardine sul quale ruota tutto
    il meccanismo IVA e che permette di applicare
    gli istituti
  • della rivalsa il soggetto che effettua la
    cessione di beni o prestazione di servizi
    imponibile deve addebitare la relativa imposta, a
    titolo di rivalsa, al cessionario o committente
  • della detrazione per la determinazione
    dellimposta dovuta o delleccedenza ., è
    detraibile dallammontare dellimposta relativa
    alle operazioni effettuate, quello dellimposta
    addebitata al soggetto passivo a titolo di
    rivalsa in relazione a beni e servizi
    acquistati nellesercizio di impresa, arte ,
    professione

3
La Legge di stabilità -228/2012- per adeguare la
norma a quanto prescritto dalla Direttiva
2010/45/Ue, riformula completamente l Art. 21
DPR 633/1972
  • Per ciascuna operazione imponibile il soggetto
    che effettua la cessione del bene o la
    prestazione del servizio emette fattura (cartacea
    od elettronica) anche sotto forma di nota, conto
    , parcella o simili o, ferma restando la sua
    responsabilità, assicura che la stessa sia emessa
    dal cessionario o dal committente (cd.
    autofattura) ovvero, per suo conto, da un terzo
    (cd. fattura in outsourcing)
  • La fattura non ha formati standard da rispettare
    se vi sono i requisiti sostanziali per definirla
    come tale.
  • Anche le operazioni di esiguo importo vanno
    fatturate

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Prestazioni di commercio elettronico
  • Vanno sempre fatturate
  • Con risoluzione n.274 del 3 luglio 2008 lAgenzia
    delle Entrate ha dichiarato che le operazioni di
    e-commerce diretto non sono riconducibili a
    nessuna fattispecie di esclusione (il quesito era
    stato presentato da una ditta che vendeva musica
    on-line e chiedeva la possibilità di riepilogare
    gli incassi anche con carta di credito sul
    registro dei corrispettivi)

5
Fattura elettronica Già prevista dalle direttive
2001/115/CE e 2006/112/CE art. da 232 a 237
  • Per fattura elettronica si intende la fattura che
    e' stata emessa e ricevuta in un qualunque
    formato elettronico (art. 21 c.1 DPR 633/72). Il
    soggetto passivo può scegliere il formato con cui
    la fattura elettronica viene emessa o ricevuta
    (es. XML ma anche qualsiasi altro tipo di formato
    elettronico come ad es. un messaggio di posta
    elettronica con PDF allegato della fattura oppure
    un fax ricevuto su pc e quindi non stampato su
    supporto analogico). Non va confusa con la
    trasmissione elettronica della fattura cartacea
  • il ricorso alla fattura elettronica e'
    subordinato all'accettazione da parte del
    destinatario
  • Elementi caratterizzanti della fattura
    elettronica
  • Il riferimento temporale (data della fattura che
    deve coincidere con quella di emissione cioè con
    la data e lora di trasmissione)
  • La firma elettronica qualificata o digitale
    dellemittente garantisce il requisito di
    autenticità dellorigine e integrità del
    contenuto
  • Sistemi di trasmissione EDI (assicurano gli
    stessi requisiti suddetti)

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Requisiti della fattura elettronica (ma anche
cartacea)
  • Autenticità dellorigine ? comprovazione
    dellidentità del fornitore o del prestatore o
    dellemittente della fattura e della
    riferibilità della fattura allo stesso
    attraverso
  • riferimento temporale in fase di emissione (data
    e ora di emissione)
  • la firma elettronica avanzata apposta
    dallemittente che garantisce la provenienza
    della fattura
  • Con le nuove disposizioni comunitarie anche
    mediante appositi sistemi di controllo di
    gestione
  • Integrità del contenuto ? immodificato
    dallemissione alla conservazione delle fatture.
    La garanzia richiesta è limitata al contenuto,
    sembrerebbe ammissibile il cambio di formato es.
    passando da XML a PDF. Unico vincolo ?
    archiviazione nella forma originale cartacea o
    elettronica- con cui sono state trasmesse o
    messe a disposizione -
  • Leggibilità del documento ? il documento deve
    poter essere letto e consultato nel tempo, a
    prescindere dal formato originale con cui è stato
    emesso e conservato

7
Fattura elettronica semplificazioni L. 228/2012
  • Lart. 1 c. 163-174 della Legge di stabilità, in
    recepimento della direttiva 2010/45/UE ha
    introdotto semplificazioni in tema di
    fatturazione elettronica, emissione e
    conservazione dei documenti
  • favorire lutilizzo?mezzo di contrasto a
    evasioni e frodi
  • riduzione dei costi (es.postali, di
    stampa) per le imprese
  • accrescimento dellefficienza delle
    imprese (automatizzazione dei processi di
    invio, ricezione, gestione,contabilizzazione)
  • Autenticità dellorigine ed integrità del
    contenuto (e leggibilità del documento),
    dallemissione al termine del periodo di
    conservazione, adesso possono essere assicurati
    anche attraverso sistemi di controllo di gestione
    interni a ciascun soggetto passivo tali da
    assicurare un collegamento affidabile tra fattura
    e cessione di beni o prestazioni di servizi
    connessa, attraverso piste di controllo
    affidabili che permettano collegamenti
    inequivocabili tra tutti i documenti del ciclo
    fatturazione (dallaccordo iniziale alla
    conservazione)

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Fattura elettronica emissione senza assenzo
  • E possibile emettere fatture elettroniche anche
    nei confronti di soggetti che non hanno dato
    lassenzo alla trasmissione in via elettronica.
    In questo caso le fatture emesse in formato
    elettronico devono essere inviate al destinatario
    in formato analogico.
  • Tali fatture possono comunque essere conservate
    e archiviate dallemittente in formato
    elettronico
  • Riferimenti fondamentali di prassi dellAgenzia
    delle Entrate
  • - circolare 45 del 19/10/2005 - circolare 36 del
    6/12/2006
  • Riferimenti normativi Decreto del Min.Fin. del
    23/01/2004

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FATTURA ELETTRONICAConservazione Elettronica
dei documenti obbligatori
  • La Legge di stabilità del 2013 ha introdotto
    delle semplificazioni anche per la conservazione
    delle fatture elettroniche
  • LArt. 39 DPR 633/72 (tenuta e conservazione dei
    registri e dei documenti) già prevede
  • I registri, i bollettari, gli schedari, i
    tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali
    e gli altri documenti previsti dal DPR 633/72
    devono essere conservati a norma dellart. 22 DPR
    29/9/73 n. 600 tenuta e conservazione delle
    scritture contabili-
  • Ciò significa che devono essere devono essere
    conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli
    originali delle lettere, dei telegrammi e delle
    fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei
    telegrammi spediti e delle fatture emesse. I
    documenti che hanno rilevanza fiscale in
    particolare devono essere conservati fino a
    quando non sono stati definiti gli accertamenti
    relativi al corrispondente periodo di imposta.
    Pertanto, se ci sono accertamenti in corso,
    notificati nei termini, la conservazione delle
    scritture contabili è, dunque, obbligatoria, come
    detto, fino a che gli stessi non siano definiti,
    ed eventualmente, anche oltre il termine massimo
    di dieci anni stabilito dallarticolo 2220 del
    codice civile dalla data dellultima registrazione

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FATTURA ELETTRONICAsegue Conservazione
Elettronica dei documenti obbligatori
  • Nellipotesi, invece, che la società non sia
    soggetta ad accertamenti, la documentazione va
    comunque conservata ai fini fiscali sino allo
    scadere del periodo entro il quale è possibile
    effettuare  lattività di controllo.
  • Mette conto evidenziare che gli avvisi di
    accertamento, ai fini reddituali, devono essere
    notificati, a pena di decadenza, entro il 31
    dicembre del quarto anno successivo a quello in
    cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi
    di omessa presentazione della dichiarazione o di
    presentazione di dichiarazione nulla, lavviso di
    accertamento può essere notificato fino al 31
    dicembre del quinto anno successivo a quello in
    cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
    presentata.
  • Da ultimo si ricorda che le fatture relative
    allacquisto di beni ammortizzabili (ancora
    presenti in azienda) devono esser conservate fino
    alla scadenza del termine per laccertamento
    dellanno dimposta in cui si è verificata la
    dismissione del cespite

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FATTURA ELETTRONICAsegue Conservazione
Elettronica dei documenti obbligatori
  • Le fatture elettroniche devono essere conservate
    in modalità elettronica in conformità alle
    disposizioni del Dm emanato ai sensi dellart.
    21,c. 5, D.Lgs n. 82/2005 recante il codice
    dellAmministrazione Digitale. Entro 15 gg dalla
    loro emissione deve essere completato il processo
    di conservazione sostitutiva con apposizione di
    firma digitale e marca temporale.
  • Le fatture create in formato elettronico (ma non
    elettroniche in senso stretto es. mancanza
    dellaccettazione del destinatario) e quelle
    cartacee possono essere conservate
    elettronicamente.
  • Il soggetto passivo deve assicurare, per finalità
    di controllo, laccesso automatizzato
    allarchivio e che tutti i documenti ed i dati in
    esso contenuti, compresi quelli che garantiscono
    lautenticità e lintegrità delle fatture, siano
    stampabili e trasferibili su altro supporto
    informatico.

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Fatturazione in outsourcingintrodotta dalla
Direttiva 2001/115/CE
  • Consiste nella possibilità di affidare al
    cessionario del bene o committente del servizio
    o ad un terzo la possibilità di emettere al
    posto del cedente e del commissionario la fattura
    previo accordo documentabile tra le parti
  • Nellarticolo 21 lettera h) è specificato che in
    tal caso in fattura va riportata lannotazione se
    la stessa è compilata dal cliente ovvero, per
    conto del cedente o del prestatore, da un terzo

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OUTSORCING e fattura elettronica il servizio può
essere reso allesterno ..
  • . qualora per dimensioni e realtà gestionale, il
    fornitore non ritenga utile adottarla all'interno
    della propria impresa.A tale proposito esistono
    società di servizi che espletano l'incombenza
    relativa alla fatturazione in tutti i suoi
    passaggi emissione, invio al destinatario
    (spedizione cartacea e/o trasmissione
    elettronica), registrazione in contabilità,
    archiviazione, conservazione. Il terzo dovrà
    provvedere a tutte queste funzioni in quanto sono
    operazioni concatenate fra di loro. Nella fattura
    dovrà essere prevista una dicitura nella quale si
    evinca la compilazione effettuata dal terzo e non
    dal fornitore.
  • La normativa europea prevede che qualora si dia
    mandato al terzo di svolgere tale servizio,
    ciascuno Stato membro UE possa prevedere
    ulteriori condizioni aggiuntive di conformità
    alla norma qualora esso sia residente o
    domiciliato in paesi extra-comunitari.

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Fattura elettronica nella PAGià prevista dalle
direttive 2001/115/CE e 2006/112/CE art. da 232 a
237
  • In GU 118 del 22 Maggio 2013 il
  • D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55
  • Regolamento in materia di emissione, trasmissione
    e ricevimento della Fattura Elettronica da
    applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai
    sensi dellart. 1 c. da 209 a 213 L. 24/12/2007
    n. 244
  • 209. Al fine di semplificare il procedimento di
    fatturazione e registrazione delle operazioni
    imponibili, a decorrere dalla data di entrata in
    vigore del regolamento di cui al comma 213,
    l'emissione, la trasmissione, la conservazione e
    l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti
    con le amministrazioni dello Stato, anche ad
    ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici
    nazionali, anche sotto forma di nota, conto,
    parcella e simili, deve essere effettuata
    esclusivamente in forma elettronica, con
    l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio
    2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione
    digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82

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Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile
2013 n. 55DECORRENZA DEI TERMINI
  • A decorrere dal termine di sei mesi dallentrata
    in vigore del presente DM Il Sistema di
    Interscambio è reso disponibile alle PA art. 209
    che volontariamente e in accordo con in fornitori
    intendo avvalersene per la ricezione delle
    fatture elettroniche.
  • Decorrono dal termine di dodici mesi dallentrata
    in vigore del presente DM gli obblighi nei
    confronti di
  • Ministeri
  • Agenzie Fiscali
  • Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale
    individuati come tali nellelenco delle PA
    inserite nel conto economico consolidato
    individuate ai sensi art. 1 c.5 L. 30/12/2004 n.
    311, pubblicato dallISTAT entro il 31 Luglio di
    ogni anno
  • Decorrono dal termine di ventiquattromesi mesi
    dallentrata in vigore del presente DM gli
    obblighi nei confronti delle Amministrazioni
    diverse da quelle sopra indicate e da quelle di
    cui art. 214 L. 244/97 (Regioni)

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Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile
2013 n. 55SOLO FATTURE ELETTRONICHE
  • A decorrere dalle date predette, le
    Amministrazioni non possono accettare fatture che
    non siano trasmesse in forma elettronica tramite
    il Sistema di Interscambio
  • Trascorsi tre mesi da tali date le
    Amministrazioni non possono procedere ad alcun
    pagamento, nemmeno parziale, sino allinvio delle
    fatture in formato elettronico.

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Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile
2013 n. 55
  • Le Amministrazioni IDENTIFICANO i propri Uffici
    deputati in via esclusiva alla ricezione delle
    fatture elettroniche dal parte del Sistema di
    Interscambio e ne curano linserimento nellIPA
    (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) che
    dovrà essere sempre aggiornato in merito agli
    Uffici- in tempo utile per garantirne lutilizzo
    in sede di trasmissione delle fatture
    elettroniche.
  • Le Amministrazioni completano il caricamento egli
    Uffici entro 3 mesi dalla decorrenza degli
    obblighi
  • I codici IPA degli uffici sono consultabili su
    www.indicepa.gov.it
  • Le regole di identificazione e gestione degli
    Uffici destinatari di fatture elettroniche in
    ambito IPA sono riportate nellallegato D del
    presente Regolamento

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Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile
2013 n. 55
  • Il MEF rende disponibile, gratuitamente, sul
    proprio portale www.acquistinretepa.it alle
    imprese abilitate al MEPA fornitrici delle P.A.
    strumenti di supporto informatici per la
    generazione e la conservazione delle fatture
    elettroniche , nonché servizi di comunicazione
    con il Sistema di Interscambio come previsto
    nellallegato E al presente Regolamento
  • Gli operatori economici possono, attraverso
    accordi tra le parti, avvalersi di intermediari
    per la trasmissione, conservazione e
    archiviazione della fattura elettronica,
    mantenendo inalterate le responsabilità fiscali
    dellemittente la fattura nei confronti delle PA
  • Le PA possono costituirsi quali intermediari di
    altre PA, previo accordo tra le parti

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Fattura elettronica NELLA paD. MEF 3 Aprile
2013 n. 55
  • I dati delle fatture elettroniche da trasmettere
    al SDI devono essere in formato XML
    immodificabile
  • Le specifiche tecniche sono rese disponibili
    entro 30 gg. Dalla data di pubblicazione del
    Regolamento DM 55/2013 sul sito del Sistema di
    Interscambio www.fatturapa.it
  • Sanno più dettagliatamente specificate le
    ulteriori informazioni, visto il carattere
    elettronico del documento, che dovranno entrare a
    far parte del contenuto della fattura, oltre alle
    indicazioni di cui agli art. 21 e 21-bis
    DPR622/72.
  • Sarà indicato con provvedimento successivo ciò
    che riguarda le fatture provenienti da fornitori
    esteri

20
Fattura elettronica nella PAD. MEF 3 Aprile
2013 n. 55
  • Ai sensi del Regolamento appena pubblicato si
    intende per fattura elettronica un documento
    informatico in formato XML (eXtensible Markup
    Language) sottoscritto con firma elettronica
    qualificata o digitale, secondo la normativa,
    anche tecnica, vigente in materia
  • Per il contenuto informatico è fatto riferimento
    alle indicazioni contenute nellallegato A del
    Regolamento
  • La trasmissione della fattura al SDI e da questi
    ai soggetti riceventi può avvenire anche
    attraverso lutilizzo della
  • PEC o analogo sistema che certifichi data e ora
    dellinvio e della ricezione delle comunicazioni,
    nonché lintegrità del contenuto
  • oltre che di sistemi di cooperazione applicativa
    informatica o trasmissione dati indicati nel
    regolamento

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Fattura elettronica nella PA -passaggi- D. MEF
3 Aprile 2013 n. 55
  • Il fornitore predispone la fattura
  • Il fornitore o un terzo delegato ad emettere
    fattura per conto di questo appone la firma
    elettronica qualificata o digitale sulla fattura
  • Il fornitore o il terzo delegato, trasmette la
    fattura al SDI per mezzo dei canali specificati
    nel regolamento
  • Il SDI inoltra al destinatario o terzo ricevente
    di cui il destinatario si avvale, la fattura
    attraverso i canali previsti. Se il codice del
    destinatario indicato in fattura non risulta
    corretto, il SDI invierà lesito negativo
    esplicativo al mittente
  • Tutti i canali di trasmissione prevedono dei
    messaggi di ritorno a conferma del buon esito
    della trasmissione consistenti in ricevute di
    consegna della fattura elettronica o notifiche di
    scarto o di mancata consegna tra tutti e i tre
    soggetti.

22
Fattura Semplificata operativa dal 1 gennaio
2013art. 21-bis DPR 633/72 art. 220-bis
Direttiva 2010/45/CE L. 228/2012
  • La fattura di ammontare complessivo non superiore
    a 100 euro, nonché la fattura rettificativa di
    cui allart. 26 (nota di variazione), può essere
    emessa in modalità semplificata.
  • Non è consentito emettere la fattura semplificata
    per le seguenti operazioni
  • a) cessioni intracomunitarie di cui allarticolo
    41 del DL n. 331/91
  • b) operazioni di cui allarticolo 21, comma
    6-bis, DPR 633/72, lett. a) ?
    operazioni territorialmente non rilevanti in
    Italia
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi
    (diverse da quelle finanziarie esenti di cui
    allart. 10, nn. da 1 a 4 e n. 9)
    territorialmente non rilevanti in Italia nei
    confronti di soggetto passivo comunitario con
    indicazione in fattura inversione contabile e
    leventuale indicazione della norma di
    riferimento
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi che si
    considerano effettuate fuori dallUnione Europea
    per le quali deve essere indicato in fattura
    operazione non soggetta.
  • Può essere emessa anche mediante lutilizzazione
    del registratore di cassa (bar, ristoranti..)
    nuovo co.4 art. 1 L. 26/01/1983 n. 18

23
La fattura semplificatadeve contenere almeno
le seguenti indicazioni
  • a) data di emissione
  • b) numero progressivo che la identifichi in modo
    univoco
  • c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
    cognome, residenza o domicilio del soggetto
    cedente
  • o prestatore, del rappresentante fiscale nonché
    ubicazione della stabile organizzazione per i
    soggetti
  • non residenti
  • d) numero di partita IVA del soggetto cedente o
    prestatore
  • e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
    cognome, residenza o domicilio del soggetto
  • cessionario o committente, del rappresentante
    fiscale nonché ubicazione della stabile
    organizzazione
  • per i soggetti non residenti in alternativa, in
    caso di soggetto stabilito nel territorio dello
    Stato può essere indicato il codice fiscale o il
    numero di partita IVA, ovvero, in caso di
    soggetto passivo stabilito in un altro Stato
    membro dellUnione europea, numero di
    identificazione IVA attribuito dallo Stato membro
    di stabilimento
  • f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi
    resi
  • g) ammontare del corrispettivo complessivo e
    dellimposta incorporata, ovvero dei dati che
    permettono di calcolarla
  • h) per le fatture emesse ai sensi dellarticolo
    26, il riferimento alla fattura rettificata e le
    indicazioni specifiche che vengono modificate

24
La fattura differita(Art. 21, comma 4, lett. a,
DPR 633/72)
  • - per le cessioni di beni la cui consegna o
    spedizione risulti da documento di trasporto, o
    documento idoneo ad individuare i soggetti trai
    quali è effettuata loperazione, nonché
  • - per le prestazioni di servizi individuabili
    attraverso idonea documentazione, effettuate
    nello stesso mese solare nei confronti dello
    stesso soggetto, può essere emessa una sola
    fattura, recante il dettaglio delle operazioni,
    entro il giorno 15 del mese successivo a quello
    nel quale la cessione o la prestazione si
    considerano effettuate (novità L. 228/2012)
  • Per le prestazioni di servizio idonea
    documentazione può essere costituita dai
    cosiddetti rapportini utilizzati generalmente
    nei casi degli interventi di varie imprese ( es.
    per manutenzioni varie, software).
  • Registrazione entro il termine di emissione ma
    con riferimento al mese di effettuazione delle
    operazioni (art. 23, DPR 633/72).

25
ancora sulle novità della fatturazione differita
  • La L. 228/2012 prevede la fattura differita nei
    soliti termini di emissione e registrazione anche
    per
  • Le prestazioni di servizi di cui allart. 7-ter
    rese da un soggetto passivo stabilito nello Stato
    nei confronti di un soggetto passivo stabilito
    nel territorio di altro Stato membro UE (comma 4
    lettera c art. 21)
  • Le prestazioni di servizi (no 7-quater e
    7-quinquies) resi o ricevuti da soggetti passivi
    stabiliti fuori della UE (comma 4 lettera d
    art.21). Per le prestazioni ricevute, il
    soggetto passivo nazionale, è tenuto ad assolvere
    gli obblighi in veste di debitore dell'imposta e
    nel termine suindicato dovrà emettere
    l'autofattura
  • Quindi, ampliamento dei termini di emissione
    anche per le prestazioni di servizi generiche
    (sottoposte alla regola generale di
    territorialità dellart.7 ter del D.P.R. n.
    633/1972) scambiate con soggetti Esteri

26
EMISSIONE DELLA FATTURA
  • Sempre lart. 21 DPR 633/72 dispone che la
    fattura deve essere emessa al momento di
    effettuazione delloperazione determinato a norma
    dellart. 6.
  • Coordinando i due articoli la fattura in linea
    generale va emessa
  • Per le cessioni di beni immobili il giorno di
    stipula dellatto
  • Per le cessioni di beni mobili il giorno della
    consegna o spedizione dei beni
  • Per le prestazioni di servizi il giorno del
    pagamento del corrispettivo

27
La tempistica dellemissione della fattura
  • Regola generale
  • - Lobbligo di emissione della fattura si
    intende tempestivamente adempiuto qualora venga
    assolto nel giorno di effettuazione
    delloperazione ossia entro le ore 24 di tale
    giorno (principio ribadito dalla circolare del
    ministero delle finanze nr. 225 del 16 settembre
    1996)

28
La fattura, cartacea o elettronica, si considera
emessa (art.21 c. 1 633/72)
  • Allatto della consegna o spedizione allaltra
    parte, nel caso di fattura cartacea
  • Allatto della sua trasmissione o messa a
    disposizione a disposizione del cessionario o
    committente nel caso di fattura elettronica
  • Modalità di emissione anche mediante gli
    apparecchi misuratori fiscali la Legge di
    stabilità (n.228/2012) apporta modifiche alla L.
    18/1983 che aveva introdotto lobbligo per i
    soggetti indicati allart. 22 DPR 633/72
    commercio al minuto e attività assimilate di
    emettere lo scontrino fiscale in sostituzione
    della fattura se non richiesta dal cliente e
    stabilisce che le fatture di cui agli artt. 21
    e 21-bis del DPR 633/72 possono essere emesse,
    alle condizioni previste dagli stessi articoli,
    mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui
    al primo comma
  • Fattura emessa da un terzo ?responsabilità del
    cedente o prestatore che deve assicurarne
    lemissione e che deve autorizzare
    preventivamente il cliente o terzo, che
    acconsentano, allemissione della fattura (CM
    45/E/2005)

29
Segue lemissione della fattura
  • Quindi, fintanto la fattura analogica o
    elettronica - non sia uscita dalla sfera del
    soggetto passivo non può dirsi emessa anche se
    perfetta in tutti i suoi particolari strutturali.
  • Una fattura correttamente compilata ma non
    emessa nel senso di cui sopra è rilevante anche
    agli effetti della commissione del reato di
    emissione di fatture fittizie previsto e punito
    dallarticolo 8 del dlgs. N.74 del 10 marzo 2000.

30
Art. 8. Dlgs 74/2000Emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti
  • 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei
    mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a
    terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
    valore aggiunto, emette o rilascia fatture o
    altri documenti per operazioni inesistenti.
  • 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione
    prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio
    di piu' fatture o documenti per operazioni
    inesistenti nel corso del medesimo periodo di
    imposta si considera come un solo reato.
  • 3. Se l'importo non rispondente al vero indicato
    nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire
    trecento milioni per periodo di imposta, si
    applica la reclusione da sei mesi a due anni

31
Fatture spedite per posta elettronica o fax
  • Fatture cartacee ? la posta elettronica (o il
    fax) è un mezzo di spedizione della fattura per
    cui risulta indispensabile, per chi la riceve, la
    sua materializzazione su carta va garantita la
    rispondenza tra lesemplare dellemittente e del
    ricevente e nei registri IVA, non è necessaria la
    firma elettronica qualificata ed il riferimento
    temporale
  • Fatture elettroniche? le-mail (o il fax) è mezzo
    di trasmissione (col consenso del destinatario,
    esclusa la PA quando uscirà il decreto) ma non è
    richiesta la stampa della fattura su carta.
  • (Risoluzione 107/2001 e Circolare 45/2005)

32
Spese di emissione della fattura
  • Non possono essere addebitate spese inerenti
    lemissione della fattura e conseguenti
    adempimenti e formalità. (art. 21 n. 8 DPR
    633/72)
  • La Cassazione tuttavia, con Sentenza n.3532 del
    13.2.2009 ha ammesso, per le compagnie
    telefoniche, la liceità delladdebito al
    contribuente delle spese di spedizione
    ritenendole diverse da quelle di emissione

33
La fattura ed il bollo ( 1,81gt 77,47 euro)
  • Ai sensi dellart. 6 della tabella, allegato B,
    al dpr. 26/10/1972 nr. 642, le fatture
    riguardanti il pagamento di operazioni
    assoggettate allIVA sono esenti in modo assoluto
    dallimposta di bollo (come pure i documenti
    susseguenti come il mandato di pagamento).
  • Se la fattura contiene diverse operazioni di cui
    alcune IVA ed altre no, il bollo si applica
    (circ. Min. Fin. nr. 1 del 2 gennaio 1984)
  • Ai sensi art. 15 norma succitata sono esenti da
    bollo le fatture relative ad esportazioni di
    merci ma sono soggette a bollo le fatture ad
    esportatori abituali(dich.di intento). Sono
    soggette a bollo le fatture dei contribuenti
    minimi .
  • Ai sensi dellart. 13 della tariffa, eccettuato
    il caso di cui sopra, sono soggette a bollo le
    fatture esenti, non imponibili o fuori campo.
  • Le fatture ed altri documenti relativi alle
    operazioni intracomunitarie sono esenti
    dallimposta di bollo ai sensi dellart. 66, c. 5
    DL 30 /08( 1993 n.331.
  • Sulle fatture elettroniche il bollo è corrisposto
    con modalità virtuale (modello F23 codice tributo
    458T secondo le disposizioni stabilite dallart.
    7 del dm 23/1/2004 ribadite dalla circolare
    36/2006)

34
Dati obbligatori della fattura - 1
  • Contenuto definito dalla direttiva 2001/115/CE
    recepito c. 2 dellart. 21 DPR. 633/1972 e adesso
    modificato dalla L. 228/2012
  • Data di formazione del documento (che può non
    coincidere con la data di emissione/trasmissione)
  • Numerazione progressiva (anche relativamente a
    sezionali) (Ministero delle Finanze circ.27 del
    21.11.1972- circ. 328 del 24.12.1997, ris.29 del
    15.02.1999 e 144 dell8.9.1999) .
  • Per la fattura emessa dal 2013 è richiesto
    numero progressivo che la identifica in modo
    univoco . 
  • LAgenzia delle Entrate con RM n. 1 del 10
    gennaio 2013 ha concesso la possibilità di
    scelta dei criteri di numerazione.
  • Ove ritenuto più agevole, resta possibile
    continuare ad adottare il sistema di numerazione
    progressiva per anno solare, in quanto
    lidentificazione univoca della fattura è
    comunque garantita dalla contestuale presenza nel
    documento della data.
  • Ditta, denominazione o ragione sociale dei
    soggetti tra cui è intercorsa loperazione
  • Residenza o domicilio dei soggetti (per non
    residenti anche lidentificativo del
    rappresentante fiscale)
  • Numero di partita IVA del cedente o prestatore
  • Numero di partita IVA o codice fiscale del
    cessionario o committente (fino al 31.12.2012 era
    richiesta solo la P.IVA del cedente o prestatore
    anche se la presenza del quadro VT in
    dichiarazione obbligava comunque a reperire il
    dato. Obbligatoriamente era invece già richiesta
    lindicazione della PI del cliente in caso di
    reverse charge o in generale dove il cliente
    era debitore dellimposta in luogo del
    commissionario/prestatore nonché che nelle
    fatture intracomunitarie beni/servizi.)
  • Se committente privato UE o EXTRA UE nessun
    numero o codice identificativo richiesto.

35
Sul REVERSE CHARGE il debitore dellimposta
  • Se il principio dei rapporti B2B è quello del
    committente è chiaro che un contratto c/terzi che
    ci vede fornitori di un servizio nei confronti di
    un soggetto estero (UE o extra-UE) non sarà
    territoriale in Italia ma nel Paese del
    committente e quindi dovremo emettere fattura non
    territoriale non evidenziando in essa limposta
    ma specificando Inversione contabile sei nei
    confronti si committente UE oppure non soggetta
    se committente Extra UE ed eventualmente il
    titolo di non applicazione della stessa.

35
36
Operazioni in reverse charge
  • Di regola debitore IVA è il soggetto che effettua
    loperazione imponibile in alcuni casi lobbligo
    viene traslato al destinatario della fattura
    purché soggetto passivo.
  • Questo è il reverse charge che può essere
    realizzato in due modi
  • Trasferendo al destinatario lobbligo della
    fatturazione (ad.es.acquisti nel territorio dello
    Stato da Soggetti passivi non residenti -art. 17
    c.2-.) Se il destinatario è un privato
    identificazione del soggetto non residente o
    Rappresentante Fiscale
  • Integrando la fattura che ci perviene dal
    cedente/commissionario senza indicazione dellIVA

37
Un esempio di fattura non territoriale 7-ter
  • Università di _Pisa
  • Lungarno Pacinotti 43 Pisa
  • CODICE IDENTFICATIVO IVA IT XXXXXYYYYYY

    X Company ltd

  • 25 Main Street

  • LONDON

  • VATGB345678901
  • Fattura nr. 53 del 14 Marzo 2010
  • Servizi di consulenza progettazione edile

  • IMPONIBILE 1000,00
  • Inversione contabile
  • art. 44 Direttiva 28 /11/2006 n.2006/112/CE e
    art. 7-ter DPR 633/72
  • Applicata marca da bollo da 1,81 sulloriginale

37
38
OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLEMISSIONE DELLA FATTURA
NON TERRITORIALE
  • Registrazione delle fatture emesse nel registro
    vendite art. 23 DPR 633/72 entro quindici giorni
    dallemissione nellordine della loro numerazione
    e con riferimento alla data della loro emissione
  • Indicazione in dichiarazione annuale
  • Dal 2013 concorreranno al volume daffari per
    espressa modifica dettata dalla Legge 228/2012
    allarticolo 20 DPR 633/72

38
39
Se lUniversità riceve una prestazione di servizi
dallestero
  • Ad esempio una consulenza/assistenza tecnica da
    Società Tedesca.
  • Il criterio territoriale generico impone di
    considerare territoriale tale operazione nel
    paese del committente
  • Poiché il committente è lUniversità, soggetto
    passivo dimposta o comunque identificato ai fini
    IVA, lIVA sarà dovuta in Italia
  • A nulla rileva leventuale identificazione
    diretta o rappresentante fiscale eventualmente
    posseduto in Italia dalla società tedesca

39
40
Reverse Charge con Integrazione
  • Per realizzare il reverse charge lAgenzia delle
    Entrate, con circolare 12 Marzo 2010 nr. 12/E al
    punto 3.2 ha precisato (valevole solo in ambito
    comunitario)
  • Ciò stante il committente (nonostante la norma
    contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio
    2010, n. 18 faccia riferimento allautofattura)
    conserva la facoltà di integrare il documento
    ricevuto dal prestatore (comunitario) con lIVA
    relativa, fermo restando lobbligo di rispettare
    le regole generali sul momento di effettuazione
    delloperazione.

40
41
Il momento di effettuazione delloperazione
  • Il momento di emissione dellautofattura (o il
    momento di integrazione della fattura) è legato,
    ai sensi dellart. 6 DPR 633/72, al momento del
    pagamento del corrispettivo.
  • Quindi loperazione di integrazione va conclusa
    nel momento in cui riprendendo lesempio
    lUniversità paga la Società Tedesca.
  • La norma dellarticolo 6 è però in contrasto con
    la normativa comunitaria che prevede per le
    operazioni dove gli obblighi IVA sono in capo al
    cliente di emettere/integrare il documento al
    momento in cui è resa la prestazione

41
42
segue Il momento di effettuazione
delloperazione
  • Art. 6 c. 3 in ogni caso le prestazioni di
    servizi di cui allart. 7-ter, rese da un
    soggetto passivo stabilito in altro Stato membro
    della Comunità nei confronti di un soggetto
    passivo stabilito nel territorio dello Stato,
    effettuate in modo continuativo nellarco di un
    periodo superiore ad un anno e che non
    comportanto versamenti di acconti o pagamenti
    anche parziali nel medesimo periodo, si
    considerano effettuate al termine di ciascun anno
    solare fino alla conclusione delle prestazioni
    medesime.
  • Art. 6 c. 4 Se anteriormente al verificarsi
    degli eventi indicati nei precedenti commi o
    indipendentemente da essi sia emessa fattura o
    sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
    loperazione si considera effettuata,
    limitatamente allimporto fatturato o pagato,
    alla data della fattura o a quella del pagamento

43
Dati obbligatori della fattura - 2
  • - Intestazione della fattura con ris. 331350 del
    13 Giugno 1981 il Ministero delle Finanze ha
    precisato che nel caso il pagamento sia
    effettuato da un soggetto diverso dal committente
    o cessionario la fattura deve essere intestata a
    questultimo e non a chi ha effettuato il
    pagamento
  • - Lavvocato della parte vittoriosa nel processo
    (ex-art 93 c.p.c.) deve emettere fattura nei
    confronti del proprio cliente anche se il
    pagamento è effettuato direttamente dal
    soccombente allavvocato (Circolare Ministero
    Finanze 203 del 6 Dicembre 1994)
  • Per i pasti e lalbergo fruito dai dipendenti in
    trasferta per usufruire del regime di
    detraibilità IVA- la fattura deve essere
    intestata allente titolare del diritto alla
    detrazione mentre i dati dei dipendenti possono
    essere inseriti nel corpo della stessa

44
Dati obbligatori della fattura - 3
  • - Natura, qualità e quantità dei beni e servizi
    distinti secondo laliquota applicabile evitare
    la genericità della descrizione che indispone gli
    organi verificatori come descritto nella maxi
    circolare della Guardia di Finanza del Febbraio
    2009 (accertamento dellinerenza)
  • Indicazione del corrispettivo/base imponibile se
    in valuta estera secondo il cambio del giorno di
    effettuazione delloperazione ovvero,in mancanza,
    secondo il cambio del giorno antecedente più
    prossimo. Gli importi possono essere indicati in
    qualsiasi valuta, limposta solo in .
  • Ammontare imponibile e imposta vanno arrotondati
    al centesimo di euro nel totale le singole
    operazioni che portano al totale possono essere
    invece espresse in un numero di decimali
    qualsiasi
  • Aliquota IVA applicata o titolo di esenzione /non
    imponibilità/non territorialità

45
Sconti, premi, abbuoni
  • Spesso, specie nella pratica commerciale ma
    anche, ad es. nei contratti estimatori, vengono
    concessi beni come sconto/premio/abbuono
    (tipicamente prendi 3 paghi 2)
  • Tali elementi commerciali non sono soggetti ad
    IVA in base allarticolo 15 c.1 n.2 purchè
    ricorrano due condizioni
  • Devono essere previsti contrattualmente
  • I beni in oggetto devono avere unaliquota IVA
    uguale o minore di quella relativa alloggetto
    delloperazione principale, altrimenti vanno
    valutati al valore normale
  • Gli sconti in denaro riducono la base imponibile
    il calcolo va esposto direttamente in fattura o
    con successiva nota di variazione. Gli sconti
    legati alle condizioni di pagamento (sconto per
    il pagamento entro un determinato tempo) non
    riducono la base imponibile.

46
Ulteriori elementi in fattura
  • Eventuali estremi delle dichiarazioni di intento
    rese da esportatori abituali
  • (numerazione, registrazione in appositi registro
    e comunicazione allAgenzia delle Entrate entro
    il giorno 16 del mese successivo a quello in cui
    pervengono)

47
Effettuazione delloperazione ed esigibilità
dellimposta
  • Sono concetti diversi
  • Effettuazione delloperazione ? momento in cui si
    da per avvenuta la cessione di beni o prestazione
    di servizi
  • Esigibilità dellimposta ? momento in cui
    lerario può far valere il suo diritto alla
    riscossione dellimposta che coincide quindi
    con il momento in cui il contribuente diventa
    debitore dellimposta stessa e con il momento in
    cui limposta diventa detraibile per
    lacquirente.
  • Generalmente i due momenti coincidono
    loperazione è effettuata -gt in quel momento
    limposta diviene esigibile. Ci sono delle
    eccezioni
  • IVA ad esigibilità differita art. 6 c.5 DPR
    633/72
  • IVA per cassa art. 32-bis DL 2262012 n. 83 conv.
    L. 7/8/2012 n. 134

48
Fatturazione con IVA ad esigibilità differita -
Art. 6 comma 5 D.P.R. 633/73 (Introdotta dal Dlgs
313/97
  • Si può effettuare nei confronti di Stato, Organi
    dello Stato, Comuni, Provincie, Regioni e loro
    Consorzi (ad es. Comunità Montane), CCIIAA, Enti
    Pubblici di assistenza beneficenza e previdenza,
    UNIVERSITA, USL, ASL, Enti Pubblici di ricovero
    e cura a prevalente carattere scientifico
  • La fattura ad esigibilità differita di cui
    allart. 6 c.5 DPR 633/72 emessa verso gli enti
    pubblici indicati è comunque una fattura che va
    registrata nei termini, ha unaliquota fissata al
    momento dellemissione, lIVA sarà versata solo
    al momento del pagamento della fattura.
    Loperazione si intende a tutti gli effetti
    effettuata e limponibile concorre al volume
    daffari dellanno di emissione della fattura
  • La fattura art. 6 c.5 in mancanza di indicazione
    in fattura si intende emessa con IVA ad
    esigibilità differita.
  • Nelle fatture iva per cassa deve essere
    indicato trattasi di operazione con imposta ad
    esigibilità differita ai sensi dellart.32-bis
    del DL 22/06/2012 n. 82/2912 conv. Dalla L.
    07/08/2012 n. 134 (art.7 DL 185/2008 fino al
    30.11.2012 ? sanzione formale da 258 a 2065euro)

49
Il regime dellIVA per cassaintrodotto in
esecuzione della Direttiva 2010/45/UE del
13/07/2010 dallart.32-bis del DL 83 del
22/06/2012 conv. L. 134/2012
  • Il decreto MEF 11.10.2012 in GU 284 del 5.12.2012
    ha fissato le disposizioni di attuazione del
    nuovo regime che dal 1 dicembre 2012 va a
    sostituire integralmente quello introdotto
    dallart. 7 del DL 185/2008
  • Non può essere applicata agli enti pubblici in
    quanto diversi ne sono i presupposti un
    fornitore che ci fatturi in base a questa norma
    deve riemettere la fattura con il corretto titolo
    di esigibilità art. 6 comma 5 DPR 633/72

50
La nuova IVA per cassa
  • Differimento dellesigibilità dellimposta delle
    operazioni rese ad altri soggetti IVA. IVA
    esigibile per lerario non al momento di
    effettuazione delloperazione bensì a quello di
    pagamento.
  • Soggetti con volume daffari inferiore a 2
    milioni di euro (esercenti attività dimpresa
    arti o professioni- enti non commerciali
    relativamente allattività commerciale, soggetti
    regimi speciali previa separazione dllattività)
  • Adesione attraverso opzione di durata triennale,
    sullintero volume delle operazioni
    -attive/passive- (il superamento della soglia
    comporta la cessazione)- Comportamento
    concludente del contribuente e opzione nel quadro
    VO mod. IVA prima dichiarazione annuale
  • Comunque, limposta diviene esigibile decorso 1
    anno da quando loperazione si considera
    effettuata a meno che, prima della scadenza, il
    committente sia assoggettato a procedure
    concorsuali o esecutive (la Legge ha voluto
    evitare che il cedente pagasse somme che non gli
    fossero state pagate e con scarsa probabilità di
    recupero).
  • - Fatturazione delle operazioni che pertanto
    concorrono al volume daffari (specifica
    indicazione in fattura IVA per cassa art. 32-bis
    DL 83/2012)

51
Segue La nuova IVA per cassa
  • Particolari regole di detrazione dellimposta
    sugli acquisti
  • - Il diritto alla detrazione dellIVA sugli
    acquisti per il soggetto che aderisce a questo
    regime avviene solo dopo che il fornitore è stato
    pagato, anche se per il fornitore limposta era
    già divenuta esigibile al momento di
    effettuazione delloperazione
  • - il diritto alla detrazione per il cessionario
    o committente sorge al momento di effettuazione
    delloperazione, indipendentemente dal pagamento
    (la Legge non ha voluto penalizzare tutte quelle
    imprese che superando i 2 milioni non hanno
    potuto aderire a questo regime ed ha pertanto
    concesso la detraibilità legata al momento di
    effettuazione delloperazione).
  • Nel vecchio regime il diritto alla detrazione per
    il committente nasceva al pagamento del cedente.
  • differenza da IVA esigibilità differita Enti
    art. 6 c. 5 DPR 63372)
  • Restano esclusi dal differimento del diritto alla
    detrazione
  • --acquisti di beni e servizi assoggettati ad IVA
    con il reverse charge
  • --acquisti intracomunitari di beni
  • --importazioni

52
Esclusionidal Regime IVA per Cassa -
operazioni attive
  • Operazioni effettuate da soggetti nellambito di
    regimi speciali Regime del Margine per beni
    usati, oggetti darte, di antiquariato e da
    collezione, Regime delle Agenzie di Viaggio,
    Regime delle attività di agriturismo e delle
    attività agricole connesse)
  • Operazioni per le quali il cedente/prestatore non
    addebita IVA perché non è debitore dellimposta
    quelle con meccanismo del reverse charge,
    cessioni intracomunitarie, cessioni
    allesportazione e operazioni assimilate alle
    cessioni allesportazione e servizi
    internazionali o connessi agli scambi
    internazionali
  • Operazioni effettuate nei confronti di soggetti
    non in regime di impresa, arte o professione
  • Operazioni a IVA DIFFERITA di cui allart. 6 c. 5
    II per. DPR
  • Comunque, possibilità di adottare il regime IVA
    per CASSA per le operazioni effettuate, in
    applicazione delle regole ordinarie dellIVA,
    dai soggetti che previa separazione attività
    art.36 DPR633/72, applicano sia un regime
    speciale sia il regime ordinario

53
Esclusionidal Regime IVA per Cassa -
operazioni passive
  • acquisti di beni o servizi assoggettati a reverse
    charge
  • acquisti intracomunitari di beni
  • importazioni di beni
  • estrazioni di beni dai depositi Iva

54
Operazioni senza IVA evidenziata in fattura
  • Esportazioni e simili art. 8 (cessioni
    allesportazione), 8-bis (cessioni e prestazioni
    nel settore aereonavale), 9 (servizi
    internazionali) e 38-quater (cessioni a
    viaggiatori extracomunitari) ?non imponibili
  • Operazioni esenti art. 10. Per le operazioni
    esenti può essere usata la disposizione dellart.
    36 bis DPR 633/72 che esenta da fattura tali
    operazioni ma preclude la detrazione IVA. Se si
    separano le attività ai sensi dellarticolo 36 la
    dispensa è relativa solo alla specifica attività
    separata.
  • Regime del margine per i beni usati
  • Operazioni soggette al regime agenzie di viaggio
    e turismo
  • Cessioni intracomunitarie beni, fatture non
    territoriali per servizi (art. 41 Dl 331/93, art.
    7-ter e seguenti DPR 633/72)
  • Cessioni relative a beni in transito esterno ed
    in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

55
Operazioni esenti dallimposta (art.10 DPR 633/72)
  • Sono operazioni ,consistenti per lo più in
    prestazioni di servizi, per le quali, pur in
    presenza dei normali requisiti di imponibilità,
    il legislatore ha, in sostanza, disposto la
    rinuncia dello Stato alla propria pretesa
    tributaria.
  • Si tratta di operazioni meritevoli di
    incentivazione dal punto di vista sociale
    (prestazioni mediche, didattiche etc.)
  • Debbono essere fatturate
  • Limitano la possibilità di detrazione IVA sugli
    acquisti (c.d. pro-rata)

56
Le note di variazione IVA in aumento (articolo 26
DPR 633/72) obbligatorie
  • Tutte le volte che, successivamente allemissione
    della fattura o alla registrazione della stessa,
    lammontare imponibile di una operazione o quello
    della relativa imposta viene ad aumentare è
    obbligatoria la rettifica della fatturazione
    emettendo un documento rettificativo con valore
    di fattura articolo 21 DPR 633/1972
  • Per la rettifica di inesattezze della
    fatturazione e della registrazione si verifica
    una tardiva/omessa fatturazione da sanare tramite
    listituto del Ravvedimento operoso (vedi
    slide successive)
  • Il documento è una fattura a tutti gli effetti e
    ne segue la numerazione nel registro delle
    fatture emesse/acquisti.

57
Le note di variazione IVA in diminuzione-art.26
c. 2 DPR 633/72- facoltative e senza limiti
temporali
  • Se unoperazione fatturata viene meno in tutto od
    in parte o se ne riduce lammontare imponibile in
    conseguenza di
  • - nullità, annullamento, revoca,risoluzione,
    rescissione e simili
  • - mancato pagamento in tutto o in parte per
    fallimento o procedure concorsuali rimaste
    infruttuose
  • -applicazione abbuoni o sconti previsti
    contrattualmente
  • Il cedente o prestatore ha il diritto a portare
    facoltativamente in detrazione limposta
    corrispondente alla variazione e per far ciò
    registra la variazione con il segno meno sul
    registro delle fatture emesse mentre il
    cessionario la registra con il segno meno nel
    registro acquisti.
  • La risoluzione 85/E del 31 marzo 2009 ha
    precisato che questo tipo di variazione è operata
    senza limiti di tempo.

58
Le note di variazione IVA in diminuzione
(articolo 26 comma 2 DPR 633/72) facoltative e
con il limite di un anno
  • Le disposizioni sulla variazione dell imponibile
    e dell imposta non possono applicarsi dopo il
    decorso di un anno dalleffettuazione di una
    operazione imponibile fatturata qualora gli
    eventi ivi indicati si verifichino in presenza di
    sopravvenuto accordo tra le parti.

59
Corrispettivi (art. 22 DPR 633/72)
  • Lemissione della fattura non è obbligatoria se
    non richiesta dal cliente non oltre il momento di
    effettuazione delloperazione per operazioni di
    commercio al minuto in locali aperti al pubblico
    o spacci interni, per corrispondenza, a
    domicilio, in forma ambulante, tramite apparecchi
    di distribuzione automatica, per le prestazioni
    alberghiere e di ristorazione, per le prestazioni
    di trasporto persone anche con veicoli e/o
    bagagli al seguito, per prestazioni di servizi in
    esercizio di impresa in locali aperti al
    pubblico, in forma ambulante o nellabitazione
    dei clienti, per operazioni di custodia ed
    amministrazione titoli, per talune operazioni
    esenti tra cui importanti quelle della
    lettera 22 dellarticolo 10 (prestazioni proprie
    delle biblioteche e quelle inerenti le visite nei
    musei, orti botanici ecc.)

60
La certificazione dei corrispettivi
  • Avviene con ricevuta fiscale o scontrino
  • Per principio generale il DM 21.12.1992 ha
    stabilito che la ricevuta documenta corrispettivi
    relativi a prestazioni di servizi e lo scontrino
    documenta corrispettivi relativi a cessioni, poi
    il D.P.R. 696 del 21.12.1992 ha reso libera
    lopzione.
  • Il D.P.R. 696 del 21.12.1992 ha stabilito
    numerose attività esonerate dallobbligo di
    certificazione dei corrispettivi ed in
    particolare al comma 1 dellarticolo 1 lettera
    qq) le operazioni di Enti Pubblici
    territoriali, enti pubblici di assistenza e
    beneficienza, previdenza, A.S.L., istituzioni
    pubbliche di cui allart. 41 Legge 833/1978, enti
    obbligati alla contabilità pubblica, eccetto le
    operazioni delle farmacie gestite dai predetti
    enti

61
Autofattura per regolarizzazione
  • Il soggetto passivo che, in relazione ad acquisti
    di beni e servizi effettuati nellesercizio della
    sua attività dimpresa o lavoro autonomo, non
    riceve la fattura della controparte entro 4 mesi
    dalleffettuazione delloperazione, ha lobbligo
    di procedere alla regolarizzazione. Nei 30 giorni
    successivi alla scadenza dei quattro mesi il
    soggetto deve provvedere al pagamento dell IVA
    relativa alloperazione (mod.F24 cod.tributo
    9399) e presentare all Agenzia delle Entrate
    unautofattura in duplice esemplare
  • Se il cliente riceve fattura irregolare, entro 30
    giorni deve pagare la differenza dimposta e
    presentare allAgenzia un documento riepilogativo
    come sopra.
  • In ambito di acquisti intracomunitari sia
    commerciali che istituzionali se non si riceve
    fattura entro il mese successivo
    alleffettuazione delloperazione, entro il mese
    seguente va emessa autofattura riportante anche
    il numero identificativo del fornitore.

62
Registrazione delle fatture attive (art.23 del
DPR 633/72)
  • Fattura immediata ? da registrare entro 15 gg
    dalla data di emissione
  • Fattura differita ? entro il 15 del mese
    successivo a quello di consegna o spedizione dei
    beni
  • Non cè più obbligo di vidimazione edei registri
    ( art..8 della l. 383/2001
  • Ris. 85/E del 2002 ha evidenziato che la
    numerazione deve essere effettuata
    progressivamente per ciascun anno, con
    lindicazione pagina per pagina, dellanno cui si
    riferisce, ad es 2007/1, 2007/2

63
Registro degli acquisti (art.25 D.P.R. 633/72)
  • Il contribuente deve numerare in ordine
    progressivo le fatture e le bollette doganali
    relative ai beni e ai servizi acquistati o
    importati nellesercizio dellimpresa, arte o
    professione , comprese quelle emesse a norma del
    terzo comma dellart.17 e deve annotarle in
    apposito registro anteriormente alla liquidazione
    periodica, ovvero alla dichiarazione annuale,
    nella quale è esercitato il diritto alla
    detrazione della relativa imposta

64
Detraibilità dellimposta (art.19 DPR 633/72)
  • LIMPOSTA E DETRAIBILE SE
  • è addebitata con una fattura
  • è relativa ad unoperazione inerente
    allattività svolta
  • - è altresì afferente alle operazioni
    imponibili od equiparate
  • non rientra nei casi di indetraibilità
  • viene esercitato correttamente il diritto alla
    detrazione
  • Il diritto alla detrazione sorge nel momento in
    cui limposta diviene esigibile e può essere
    esercitato, al più tardi, con la dichiarazione
  • relativa al secondo anno successivo a quello in
    cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle
    condizioni esistenti al momento della nascita
    diritto medesimo.

65
LINERENZA
  • L'art. 19 del DPR 633/72 prevede che la
    detrazione IVA può essere operata sui beni e
    servizi acquistati nell'esercizio di impresa,
    arte o professione ed inerenti all'attività
    propria dell'impresa (nel ns. caso inerenti la
    sfera commerciale dell'Università). Cio' che non
    è riconducibile all'attività commerciale deve
    ritenersi "non inerente" e qualsiasi detrazione
    operata in mancanza di detto requisito configura
    per l'Ateneo un'evasione di imposta in quanto
    verso meno di quanto avrei dovuto (sia di IVA
    perchè porto in detrazione un'imposta che mi
    riduce l'importo dell'IVA a debito che avrei
    dovuto versare, sia di IRES in quanto considero
    più costi commerciali di quelli che in realtà
    avrei avuto e quindi si riduce l'eventuale utile
    che vado a tassare).

66
Segue sullINERENZA
  • Quindi, il fatto che uno stesso acquisto possa
    avere utilità per sia per l'attività
    istituzionale che per l'attività commerciale è
    del tutto regolare. Bisogna valutare  per quale
    parte o percentuale l'acquisto è inerente
    l'attività commerciale, per questa parte si  paga
     sui capitoli commerciali e per la stessa parte
    si può portare in detrazione registrandolo sul
    registro IVA degli acquisti. Sulla fattura andrà
    scritto a penna "detrazione IVA promiscua operata
    ai sensi dell'art. 19 ter del DPR 633/72" con
    l'indicazione dell'imponibile e
    dell'IVA  "commerciali".
  • Il comma 4 dell'art. 19  stabilisce che
    l'ammontare detraibile debba essere determinato
    con criteri oggettivi, coerenti con la natura dei
    beni e dei servizi acquistati. Non è dettata una
    regola specifica per l'individuazione di questi
    criteri, è il contribuente che deve scegliere il
    criterio più appropriato alle diverse e variegate
    situazioni che possono verificarsi e che sia
    sostenibile nel caso di controllo da parte degli
    organi competenti

67
e ancora
  • Per i beni di consumo il criterio di cui sopra è
    di più facile determinazione, per i beni
    inventariabili può invece in alcuni
    casi risultare più complesso perchè può capitare
    che un determinato bene venga comprato per lo
    svolgimento di una piccola parte di un contratto
    e che poi non sia più utilizzato per l'attività
    commerciale ma vada ad afferire e ad essere
    utilizzato per attività istituzionale per tutto
    il rimanente periodo di vita fino al suo
    completo ammortamento. In questo caso è da
    valutare se sia giusto o meno operare una
    detrazione IVA promiscua e per quale
    percentuale. 
  •  
  • Una volta valutato il tutto, la detraibilità
    promiscua della spesa riferita ad un bene
    inventariabile va tenuta in considerazione anche
    al momento dell'inventariazione in quanto l'IVA
    che si porta in detrazione non costituisce costo.
    La parte commerciale va pertanto in inventario
    per il solo imponibile.
  • Le successive spese che dovessero rendersi
    necessarie sul bene di cui trattasi dovranno
    seguire lo stesso iter, ai fini della detrazione
    IVA, del bene stesso.

68
.e infine
  • Nel caso in cui invece i fondi dell'attività
    commerciale debbano essere utilizzati per un
    acquisto proprio della sfera istituzionale, (più
    che lecito), non potendo pertanto ad un eventuale
    controllo dimostrare l'inerenza con l'attività
    commerciale della spesa che si va ad effettuare,
    è necessario preventivamente stornare, con un
    provvedimento autorizzativo - ad esempio in sede
    di rendicontazione o al limite anche
    anticipatamente ma motivandolo come
    un'anticipazione sul residuo ripartibile,  i
    fondi dal 7/18/1 o 2  ad altro capitolo
    istituzionale sul quale graverà la spesa.
  •  
  • Se successivamente al pagamento su capitoli
    commerciali ci si dovesse rendere contro della
    non inerenza, è necessario non registrare la
    fattura sui registri IVA acquisti e quindi non
    detrarre l'IVA e ricordarsi in sede di UNICO di
    fare il correttivo per la giusta imputazione onde
    evitare di considerarlo indebitamente spesa
    commerciale che come detto sopra porterebbe alla
    tassazione di un minor utile e quindi al
    versamento di minor IRES (evasione di imposta). 

69
Detrazione per gli enti non commerciali (art.
19-ter DPR 633/72)
  • Solo per acquisti inerenti lattività commerciale
  • A condizione che sia tenuta contabilità separata
    che però è realizzata nellambito e con
    losservanza delle modalità previste per la
    contabilità pubblica obbligatoria a norma di
    legge o di statuto
  • Appositi capitoli dedicati allattività
    commerciale da riconciliare con i registri IVA.

70
Beni e servizi utilizzati promiscuamente in
operazioni imponibili ed in operazioni escluse
(ART. 19 C.4 dpr 633/72)
  • art. 19, co. 4,
  • DPR 633/1972

IN PRESENZA DI OPERAZIONI NON SOGGETTE BENI O
SERVIZI UTILIZZATI AD USO PROMISCUO
(utilizzo per fini privati o estranei
allesercizio di impresa, arte o professione)
secondo criteri oggettivi, coerenti con la
natura ai beni e servizi acquistati Circolare
Ag.Entr.328/E del 24 Dicembre 1997 A titolo di
esempio può affermarsi che ai fini della
ripartizione delle spese di riscaldamento di un
fabbricato utilizzato sia per l'attività
imponibile sia per un'attività esclusa, un
criterio oggettivo e coerente può essere
costituito dalla cubatura dei rispettivi locali.
71
Indetraibilità oggettiva (art.19- bis1 DPR
633/72) alcuni esempi
  • OMA
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