Title: Politiche sociali e politiche delle pari opportunit
1Politiche sociali e politiche delle pari
opportunità nellUnione Europeaprof. Alisa Del Re
- Parte terza
- Le istituzioni di parità in Italia
2Comitato nazionale per le Pari Opportunità
- 1983 Comitato nazionale per le pari opportunità,
presso il Ministero del lavoro - Obiettivi togliere le discriminazioni e gli
ostacoli che di fatto limitano luguaglianza
effettiva dei cittadini nellaccesso al lavoro e
nel lavoro stesso. - Struttura la struttura del Comitato viene meglio
definita con la legge 125/91, che istituisce
anche la Consigliera di parità , sia
provinciale che regionale per dirimere i
conflitti e le discriminazioni in tema di lavoro
legati al genere. La composizione del Comitato
(40 persone) è particolarmente pletorica, cosa
che fa dubitare che esso possa intervenire in
maniera rapida e efficace.
3Componenti del Comitato (art. 5, L. 10/4/1991, n.
125)
- a) il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di
Stato, con funzioni di presidente - b) cinque componenti designati dalle
confederazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale - c) cinque componenti designati dalle
confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, maggiormente
rappresentative sul piano nazionale - d) un componente designato unitariamente dalle
associazioni di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo più
rappresentative sul piano nazionale - e) undici componenti designati dalle associazioni
e dai movimenti femminili più rappresentativi sul
piano nazionale operanti nel campo della parità e
delle pari opportunità nel lavoro - f) il consigliere di parità componente la
commissione centrale per l'impiego. -
-
4Componenti del Comitato (art. 5, L. 10/4/1991, n.
125)
- Partecipano, inoltre, alle riunioni del
Comitato, senza diritto di voto - a) sei esperti in materie giuridiche, economiche
e sociologiche, con competenze in materia di
lavoro - b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei
Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e
giustizia, degli affari esteri, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del
Dipartimento della funzione pubblica - c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale con qualifica non
inferiore a quella di primo dirigente, in
rappresentanza delle Direzioni generali per
l'impiego, dei rapporti di lavoro, per
l'osservatorio del mercato del lavoro, della
previdenza ed assistenza sociale nonchè
dell'ufficio centrale per l'orientamento e la
formazione professionale dei lavoratori. - I componenti del Comitato durano in carica tre
anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. Per ogni componente
effettivo è nominato un supplente. - Il vicepresidente del Comitato è designato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
nell'ambito dei suoi componenti.
5Compiti
- proporre, informare, promuovere le azioni
positive - dare pareri sui progetti da finanziare, elaborare
codici di comportamento - verificare l'applicazione delle leggi in materia
di parità - promuovere una adeguata rappresentanza di donne
negli organismi pubblici competenti in materia di
lavoro e formazione professionale - proporre soluzioni alle controversie collettive
di lavoro - richiedere agli ispettorati informazioni presso i
luoghi di lavoro
6Azioni positive e finanziamenti.Le azioni
positive sono iniziative finalizzate a
- realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e
donne nel lavoro - favorire l'occupazione femminile
- rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono
la realizzazione di pari opportunità
7Come?
- eliminando le disparità per le donne nell'accesso
al lavoro, nello sviluppo della carriera e nelle
situazioni di mobilità - incentivando la diversificazione nelle scelte di
lavoro attraverso l'orientamento scolastico e la
formazione professionale - superando i fattori che nell'organizzazione del
lavoro hanno un diverso impatto sui sessi e
creano discriminazioni - promuovendo l'inserimento delle donne nei settori
professionali in cui sono sottorappresentate - favorendo anche mediante una diversa
organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra
responsabilità familiari e professionali - Con quali finanziamenti? I fondi previsti dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125
8A chi?
- Ai datori di lavoro pubblici e privati, comprese
le cooperative e i loro consorzi - Alle organizzazioni sindacali nazionali e
territoriali - Ai centri di formazione professionale accreditati
- Alle associazioni
9Cosa viene finanziato
- Progetti rivolti alla rimozione degli ostacoli
esistenti di fatto nella realtà economica e
sociale che impediscono alle donne di avere pari
possibilità nel mercato del lavoro - Le modalità per accedere al contributo sono
previste dal Decreto interministeriale 15 marzo
2001 Disciplina delle modalità di
presentazione, valutazione e finanziamento dei
progetti di azione positiva per la parità
uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile
1991, n. 125. Termine di presentazione 1
ottobre-30 novembre di ogni anno
10Consigliere e consiglieri di Parità
- Le Consigliere ed i Consiglieri di parità
nazionali, regionali e provinciali sono
componenti con voto deliberativo rispettivamente
della Commissione Centrale per l'Impiego ( ovvero
del diverso organismo che ne venga a svolgere in
tutto o in parte le funzioni ) e delle
commissioni regionali e provinciali tripartite
previste dagli articoli 4 e 6 del decreto
legislativo n. 469 del 1997. - La Consigliera nazionale fa parte del Comitato
Nazionale di parità per l'attuazione dei principi
di parità di trattamento ed eguaglianza di
opportunità tra lavoratori e lavoratrici (art. 5
legge n. 125/91) e del Collegio Istruttorio (art.
7 legge n. 125/91) - Le Consigliere regionali e provinciali
partecipano ai tavoli di partenariato locale ed a
i comitati di sorveglianza di cui al regolamento
(CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno
1999. Sono inoltre componenti delle commissioni
di parità del corrispondente livello
territoriale, ovvero di organismi diversamente
denominati che svolgono funzioni analoghe. - Nell'esercizio delle proprie funzioni le
Consigliere e i Consiglieri di parità sono
pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di
segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati
di cui vengono a conoscenza.
11Compiti
- Svolgono funzioni di controllo dell'attuazione
dei principi di pari opportunità per uomini e
donne nel lavoro (art. 1 dlgs n. 196/2000)
mediante - la promozione di progetti di azioni positive
- il sostegno delle politiche attive del lavoro,
comprese quelle formative - la promozione di politiche di pari opportunità
da parte di soggetti pubblici e privati che
operano nel mercato del lavoro - il collegamento e la collaborazione con gli
assessorati al lavoro degli enti locali e gli
organismi di parità degli enti locali - la vigilanza sul rispetto del principio di non
discriminazione tra uomini e donne e la
rilevazione di violazioni della normativa in
materia di parità - la individuazione di procedure efficaci per la
rimozione delle discriminazioni di genere sui
luoghi di lavoro - la eventuale promozione ed il sostegno di
azioni in giudizio, individuali e collettive, nei
casi di rilevata discriminazione basata sul
sesso - la partecipazione all'attività della Rete
Nazionale (art. 4 dlgs 196/2000)
12Ufficio della Consigliera nazionale di parità
- Si occupa della trattazione dei casi di
discriminazione di rilevanza nazionale,
dellattività di promozione di pari opportunità
nella Commissione Centrale per limpiego e di
collaborazione con gli organismi che a livello
centrale si occupano di promozione di politiche
attive del lavoro - La Consigliera nazionale partecipa allattività
del Comitato nazionale di parità relativa al
lavoro di analisi, istruttoria e valutazione dei
progetti di azioni positive e collabora alla
stesura dei pareri adottati dal Collegio
istruttorio - Coordina la Rete nazionale, costituisce un punto
di riferimento e di raccordo delle Consigliere
nominate a livello territoriale, fornisce
informazioni, documentazione per laggiornamento
di novità legislative e giurisprudenziali in tema
di pari opportunità.
13Commissione nazionale per le pari opportunità
- La Commissione è stata istituita con D.pcm nel
1984 per rispondere alle raccomandazioni
contenute nel programma di azione adottato a
Copenaghen dalla Seconda Conferenza mondiale
delle Nazioni Unite sulle donne. In seguito, la
Commissione è stata definita nei ruoli,
competenze, composizione, durata, disponibilità
finanziaria dalla legge n. 164 del 22 giugno 1990
(modificata dal D.lgs n. 542 del 23 ottobre
1996). - La Commissione, che dura in carica 3 anni, è
costituita da 30 donne nominate dal Presidente
del Consiglio con proprio decreto su designazione
del Ministro per le pari opportunità 7 delle
associazioni e movimenti delle donne 11 dei
partiti, 4 dei sindacati e delle organizzazioni
imprenditoriali, 4 donne che "si siano distinte
in attività scientifiche, letterarie e sociali". - E un organismo a carattere permanente i cui
membri vengono rinnovati ogni tre anni con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
14Compiti
- Questa Commissione ha come compito quello di
raccogliere e diffondere le informazioni e i dati
sulla situazione delle donne nella società, di
studiare e di elaborare le modifiche da apportare
alla legislazione per assicurare la parità tra i
sessi e promuovere unadeguata rappresentanza
delle donne negli organismi pubblici. - E evidente che cè una sovrapposizione delle
funzioni tra Comitato e Commissione, cosa che ha
spesso generato dei conflitti di competenze.
15La commissione oggi
- Il decreto legislativo 31 luglio 2003 n. 226 ha
trasformato la Commissione nazionale per la
Parità e le pari Opportunità tra uomo e donna
dipendente dalla presidenza del Consiglio dei
Ministri in Commissione per le Pari opportunità
tra uomo e donna, dipendente dal Ministero delle
pari Opportunità. Il 9/3/2004 vi è stato
linsediamento della nuova Commissione presso il
Ministero delle PO. - La struttura della Commissione è la seguente
Presidente, la Ministra. Una vice presidente e
una segretaria 11 donne in rappresentanza delle
associazioni e dei movimenti delle donne 4 delle
org. Sindacali dei lavoratori 4
dellimprenditoria femminile 3 donne distintesi
in attività scientifiche, letterarie e sociali 2
rappr. Regionali. - La Commissione resterà in carica 2 anni.
16Commissioni e comitati nel territorio
- Per quanto riguarda gli organismi di parità degli
Enti locali, la Commissione Nazionale per le pari
opportunità li ha censiti. Il quadro che n'emerge
è alquanto variegato e difficilmente
riconducibile a modelli confrontabili. Sono
diversi non solo per i nomi (Commissioni,
Comitati, Consulte femminile o delle elette,
Centri per le pari opportunità, anche un
Assessore regionale PO), ma anche per le
collocazione (Giunte, Consigli, Assessorati
vari), e le fonte istitutive (leggi regionali,
regolamenti, ecc.). Non esiste un riferimento
legislativo nazionale. - Inoltre, a tutti i tre livelli istituzionali
(Regioni, Province, Comuni), sono numerosi gli
assessorati o gli uffici per le pari opportunità. - Un discorso a parte va fatto per i CPO (Comitati
per le pari opportunità), previsti dai contratti
di lavoro dei comparti del pubblico impiego, a
partire dal 1987. Ne fanno parte, in misura
paritetica, rappresentanti delle amministrazioni
e dei sindacati firmatari dei relativi contratti.
Nel tempo, in alcuni casi si sono trasformati, e
diversi sono stati e sono i tentativi per
censirli, coordinarli.
17Altri organismi di parità
- Un altro organismo di parità era stato istituito
dalla legge 215/92 il Comitato per
limprenditorialità femminile presso il Ministero
dellindustria. - Attualmente la concessione di agevolazioni, le
azioni positive per limprenditoria femminile,
previste dalla legge 215, sono gestite dalla
"Direzione generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese" del Ministero
dellIndustria. - Su questi temi, presso il Dipartimento per le
pari opportunità, erano stati attivati
lOsservatorio per limprenditorialità femminile
(DM del 19 febbraio 1997) la Commissione per la
promozione e lo sviluppo dellimprenditorialità
femminile (DM del 24 febbraio 1997).
18Ministero delle Pari Opportunità
- A partire dal 1996 cè in Italia un Ministro
delle pari Opportunità. Questa è una novità
istituzionale assoluta ma il dicastero è senza
portafoglio e ha forze e mezzi economici derisori
- Le Ministre in carica finora sono state Anna
Finocchiaro (DS) nel Governo Prodi (1996/1998).
Il 22 ottobre 1998 ha prestato giuramento nel
Governo DAlema la seconda Ministra delle Pari
Opportunità, la sociologa Laura Balbo (Verdi)
(1998/2000). Con il Governo di Giuliano Amato, la
Ministra della Pari Opportunità è stata Katia
Bellillo (Comunisti italiani) (2000/2001). Con il
Governo Berlusconi la Ministra è Stefania
Prestigiacomo (Forza Italia)(2001-).
19Compiti
- 10 novembre 1998 D.pcm la nuova delega assegna al
ministro delle pari opportunità, funzioni
d'indirizzo, proposta e coordinamento
delliniziativa normativa in tutte le materie
attinenti alla progettazione e all'attuazione
delle politiche in materia di pari opportunità,
cultura delle differenze, equità e qualità
sociale per donne e uomini. Funzioni maggiori
rispetto alla prima delega. - Nel D.lgs 303/99, tra le funzioni per cui il
Presidente si avvale della Presidenza, è previsto
lesercizio, in forma organica e integrata, della
"promozione ed il coordinamento delle politiche
di pari opportunità e delle azioni di Governo
volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni"
(art.2, comma 2, lett. I). Nellarticolo 5 sulle
"Politiche di pari opportunità" si legge "Il
Presidente promuove e coordina le azioni del
Governo volte ad assicurare pari opportunità, a
prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché
a consentire lindirizzo, il coordinamento ed il
monitoraggio dellutilizzazione dei relativi
fondi europei" (art.5). - Il Dipartimento per le pari opportunità è stato
istituito, presso la presidenza del Consiglio,
quale supporto organizzativo per lesercizio
delle funzioni del Ministro (D.pcm del 12 luglio
1997).