Title: CERTIFICAZIONE MEDICA INFORTUNIO LAVORATIVO
1 Prof. Alfredo CristianoDirigente Medico II
Livello INAIL Frosinone
Accordo INAIL Medici di Famiglia
La certificazione medica
2ACCORDO DEL 6 SETTEBRE 2007
ACCORDO INAIL E RAPPRESENTANZE SINDACALI DI
CATEGORIA ( FIMMG, SIMET, E SMI-EX CUMI )
DISCIPLINA DEI RAPPORTI NORMATIVI ED ECONOMICI
CON I MEDICI DI FAMIGLIA CHE REDIGONO LA
CERTIFICAZIONE A FAVORE DEGLI ASSICURATI INAIL
3PREMESSE
Il comma 1 dellart.12 della legge 67/88
stabilisce che lINAIL provvede agli
accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra
prestazione medico-legale sui lavoratori
infortunati e tecnopatici.
4PREMESSE
LINAIL ha definito la disciplina relativa alla
certificazione di competenza, secondo criteri
idonei a garantire lespletamento dei suoi
compiti istituzionali, conformemente alle leggi
88/89 e 241/90, per quanto concerne in
particolare la qualità e la tempestività delle
prestazioni e dei servizi a favore dei lavoratori
infortunati e tecnopatici.
5PREMESSE
Per i suddetti motivi lINAIL ha predisposto una
specifica modulistica per le certificazioni
redatte dai medici esterni.
6PREMESSE
Le predette certificazioni -attuano una forma
di collaborazione con lIstituto nella gestione
del caso di infortunio -non si limitano alla
sola attestazione dellinabilità temporanea
assoluta -contengono informazioni utili ai
medici INAIL per listruttoria medico-legale del
caso ( anamnesi lavorativa e patologica,
menomazioni lavorative ed extralavorative,etc. ).
7PREMESSE
Nellottica della qualità e tempestività delle
prestazioni e servizi, lutilizzo delle procedure
informatiche costituisce un significativo valore
aggiunto e si configura come presupposto
essenziale per lemersione delle patologie
lavoro-correlate e come elemento indispensabile
per lalimentazione del Registro nazionale delle
malattie da lavoro.
8PREMESSE
LINAIL e i medici di famiglia si impegnano a
garantire la gestione e il trattamento dei dati
sensibili ( Legge n. 196/2003 in materia di
privacy ).
9ACCORDOCOMPITI DEL MEDICO
-Il medico redige la certificazione (modelli A e
B) in ogni parte riportando le informazioni
previste dallart. 53 del T.U. -Il medico si
impegna a trasmettere la certificazione entro il
primo giorno di attività ambulatoriale successivo
alla visita -per tale motivo lINAIL richiederà
al medico lorario di ambulatorio -in caso di
inadempienza non verranno corrisposti i relativi
emolumenti
10ACCORDOCOMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli per via
telematica -il medico si dovrà attenere alle
specifiche tecniche e alle modalità procedurali
definite dallINAIL -dovrà richiedere allINAIL
lautenticazione per laccesso alla funzione di
invio telematico delle certificazioni
11ACCORDOCOMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli per via
telematica -il medico dovrà consegnare copia
cartacea per linfortunato e per il datore di
lavoro -il medico dovrà conservare per un
massimo di tre anni unulteriore copia
sottoscritta dallinteressato.
12ACCORDOCOMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli per via
telematica -Poiché la compilazione dei
certificati per via informatica e il relativo
invio prevedono un maggior impegno professionale
e temporale per il medico, è stato previsto un
aumento del compenso pari a euro 5,00 per ogni
certificato, sempre nel rispetto del limite
massimo di tre certificati .
13ACCORDOCOMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli Con altra
modalità -Nelle more della informatizzazione, la
certificazione dovrà essere rilasciata sugli
appositi modelli, che verranno forniti al medico
dallINAIL, comprese le buste preaffrancate,
previa richiesta
14ACCORDOCOMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli Con altra
modalità -In mancanza dei previsti modelli, il
medico potrà redigere la certificazione su copia
a stampa che potrà essere scaricata dal sito
www.inail.it -il medico dovrà inoltrare la
certificazione allINAIL -dovrà consegnare
copia per linfortunato e il datore di lavoro.
15ACCORDOCOMPITI DEL MEDICO
-Il medico, al fine di agevolare la presa in
carico dellassicurato da parte dellINAIL,
avvierà al più presto lassicurato stesso alle
strutture dellIstituto per gli ulteriori
accertamenti e per la relativa certificazione -C
ertificazioni rilasciate dal medico,
successivamente alla convocazione dellassicurato
da parte dellINAIL, non saranno liquidate.
16ACCORDOOBBLIGHI DELLINAIL
-LINAIL si impegna a corrispondere al medico o
al proprio sostituto o associato, per ogni
certificato, la somma di Euro 27,50 per un
massimo di tre certificati. -La riammissione in
temporanea per lo stesso caso non dà luogo a
ulteriori compensi.
17ACCORDOOBBLIGHI DELLINAIL
-LINAIL provvederà alla liquidazione dei
compensi con cadenza trimestrale sulla base delle
distinte presentate dal medico stesso e secondo
le modalità dallo stesso indicate. -Il medico
non può percepire compensi direttamente
dallassicurato per la certificazione così come
previsto dallart.57 della legge 833/1978.
18ACCORDOOBBLIGHI DELLINAIL
-LINAIL provvederà a versare allENPAM il
contributo previdenziale comprensivo della quota
a carico del medico, in base a quanto previsto
dallAccordo Collettivo Nazionale per la medicina
generale -I compensi sono soggetti alla
ritenuta dacconto dellimposta sul reddito (
IRE ) e sono esenti da IVA (Circolare 4 del
28/2/2005 e Risoluzione 36/E dellAgenzia delle
Entrate).
19CERTIFICAZIONE MEDICA INFORTUNIO LAVORATIVO
20CERTIFICAZIONE MEDICA INFORTUNIO LAVORATIVO
21CERTIFICAZIONE MEDICA INFORTUNIO LAVORATIVO
22TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI
MALATTIA PROFESSIONALE
La denuncia della malattia professionale deve
essere fatta dallassicurato al datore di lavoro
entro il termine di 15 giorni dalla
manifestazione di essa, pena la decadenza del
diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la
denuncia (art. 52 T.U.).
23TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI
MALATTIA PROFESSIONALE
Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia,
corredata del certificato medico, allINAIL entro
i 5 giorni successivi, decorrenti dalla data di
ricezione del certificato medico (art. 53 T.U.).
La violazione di questo obbligo è soggetta a
sanzioni amministrative.
24TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI
MALATTIA PROFESSIONALE
La denuncia della malattia professionale per gli
artigiani. Anche gli artigiani, nella loro
duplice veste di assicuranti e assicurati, devono
denunciare allINAIL la malattia professionale da
essi contratta, entro 15 giorni dalla sua
manifestazione, corredata del certificato medico,
pena la perdita dellindennizzo per i giorni
antecedenti quello della denuncia. Tuttavia, se a
causa di quella malattia, lartigiano si trova
nellimpossibilità di provvedervi, lobbligo di
segnalare il caso allINAIL ricade sul sanitario
che per primo ha accertato la malattia (art. 203
T.U.).
25TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI
MALATTIA PROFESSIONALE
La denuncia della malattia professionale per i
lavoratori agricoli. Per quanto riguarda la
denuncia degli infortuni in agricoltura, valgono,
per i lavoratori agricoli subordinati a tempo
indeterminato, le stesse disposizioni dettate per
i lavoratori dellindustria.
26TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI
MALATTIA PROFESSIONALE
Invece, per i lavoratori autonomi e per i
subordinati avventizi, è dettata una disciplina
particolare in base alla quale la denuncia deve
essere effettuata dal medico che accerta la
malattia e che deve inviare allINAIL lapposito
modulo (cosiddetto certificato denuncia)
entro 10 giorni dalla prima visita medica (art.
251 T.U.).
27CERTIFICAZIONE MEDICA MALATTIA PROFESSIONALE
28CERTIFICAZIONE MEDICA MALATTIA PROFESSIONALE
29CERTIFICAZIONE MEDICA MALATTIA PROFESSIONALE
30TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI RENDITA IN
AMBITO DOMESTICO
Si evidenzia che il "certificato medico" che
ipotizza la sussistenza di una invalidità
presumibilmente non inferiore al 27 è
presupposto inderogabile per l'avvio della
procedura.
31TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI RENDITA IN
AMBITO DOMESTICO
Di conseguenza devono essere respinte tutte le
richieste con indicazione di percentuale
invalidante inferiore al 27.
32DOMANDA EROGAZIONE RENDITA IN AMBITO DOMESTICO
33DOMANDA EROGAZIONE RENDITA IN AMBITO DOMESTICO
34DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR
1124/65
E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca
l'esistenza, la denuncia delle malattie
professionali, che saranno indicate in un elenco
da approvarsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di concerto con
quello per la sanità, sentito il Consiglio
superiore di sanità.La denuncia deve essere
fatta all'ispettorato del lavoro competente per
territorio, il quale ne trasmette copia
all'Ufficio del medico provinciale.
35DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 10 DLGS
38/2000
Fermo restando che sono considerate malattie
professionali anche quelle non comprese nelle
tabelle di cui al comma 3 delle quali il
lavoratore dimostri l'origine professionale,
l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139
del testo unico conterra' anche liste di malattie
di probabile e di possibile origine lavorativa,
da tenere sotto osservazione ai fini della
revisione delle tabelle delle malattie
professionali di cui agli articoli 3 e 211 del
testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono
effettuati con cadenza annuale con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
proposta della commissione di cui al comma 1. La
trasmissione della copia della denuncia di cui
all'articolo 139, comma 2, del testo unico e
successive modificazioni e integrazioni, e'
effettuata, oltre che alla azienda sanitaria
locale, anche alla sede dell'istituto
assicuratore competente per territorio.
36DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR
1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
37DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR
1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
Struttura dellelenco
- Le malattie in elenco sono state così
raggruppate - Malattie da agenti chimici
- Malattie da agenti fisici
- Malattie da agenti biologici
- Malattie dellapparato respiratorio
- Malattie della pelle
- Tumori professionali
- Malattie psichiche e psicosomatiche da
disfunzioni dellorganizzazione del lavoro
incluse solo nella lista II
38DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR
1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
- GRUPPO 1
- MALATTIE DA AGENTI CHIMICI
- Si è proceduto alla formulazione degli elenchi
sulla scorta dei dati epidemiologici e
scientifici disponibili, relativi alle patologie
associate ai diversi agenti chimici questi sono
stati suddivisi per la famiglia di appartenenza,
indicando quei composti ai quali sono correlate,
con criteri consolidati, specifiche patologie. - Gli agenti chimici sono inclusi nella LISTA I
nella LISTA II e III sono riportate quelle
malattie di limitata probabilità o di
possibile origine lavorativa correlate ad alcuni
agenti già presenti nella LISTA I
39DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR
1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
- GRUPPO 2
- MALATTIE DA AGENTI FISICI
- Sono stati inclusi i più noti agenti di rischio
(rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti) e i più recenti di ordine ergonomico
con le correlate malattie a carico degli arti e
della colonna vertebrale, inseriti nelle
LISTE I,II,III a secondo della evidenza
epidemiologica e delle conoscenze acquisite per
le stesse.
40DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR
1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
- GRUPPO 3
- MALATTIE DA AGENTI BIOLOGICI
- Sono state incluse le malattie che possono essere
contratte per causa lavorativa tenendo anche
conto dellelenco allegato XI del D.Lgs 626/94
41DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR
1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
- GRUPPO 4
- MALATTIE DELLAPPARATO RESPIRATORIO
- Sono riferite ad agenti non compresi in altre
voci, prevalentemente polveri, sclerogene e
inerti, causa di pneumoconiosi e di altre
broncopneumopatie e ad agenti causa di asma
bronchiale allergico e delle alveoliti allergiche
estrinseche.
42DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR
1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
- GRUPPO 5
- MALATTIE DELLA PELLE
- Nella prima voce dellelenco sono indicati tutti
gli agenti compresi o non compresi in altre voci,
dei quali è noto il potere irritante o
sensibilizzante. Le schede tecniche dei relativi
composti riportano, secondo il D.Lgs 52/97 e il
D.Lgs 65/03, le frasi di rischio R38 (irritante
per la pelle) e R43 (può provocare
sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Le successive voci dellelenco riguardano i
composti fotoattivi, gli agenti fisici e altri
agenti causa sia di dermatiti sia di tumori
cutanei.
43DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR
1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
- GRUPPO 6
- TUMORI PROFESSIONALI
- Nella LISTA I sono inseriti gli agenti chimici,
fisici, biologici, nonché le lavorazioni, per le
quali è altamente probabile che lesposizione
lavorativa causi linsorgenza di tumori. -
- Nella LISTA II sono inclusi
- Gli agenti di gruppo 1 IARC
- Gli agenti di gruppo 2A IARC
- Le lavorazioni che hanno comportato lesposizione
professionale allasbesto
44DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR
1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
- GRUPPO 7
- MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA
DISFUNZIONE DELLORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - Sono state incluse in LISTA II, riferite a
condizioni lavorative di costrittività
organizzativa cui sono correlabili le specifiche
patologie neuropsichiche.
45REFERTO MEDICO AI SENSI DELLART. 365 C.P.
Art. 365 Omissione di referto Chiunque, avendo
nell'esercizio di una professione sanitaria
prestato la propria assistenza od opera in casi
che possono presentare i caratteri di un delitto
pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o
ritarda di riferirne all'Autorita' indicata
nell'art. 361, e' punito con la multa fino a
Questa disposizione non si applica quando il
referto esporrebbe la persona assistita a
procedimento penale.
46REFERTO MEDICO AI SENSI DELLART. 365 C.P.
47REFERTO MEDICO AI SENSI DELLART. 365 C.P.