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1Empowernet occasione per migliorare
lefficacia dellazione delle Associazioni a
livello regionale e territoriale occasione per
precisare proposte, individuare e sperimentare
strumenti e metodi, identificare priorità,
strategie e piani di iniziativa
2Tre nodi problematici 1) il processo di riforma
dello Stato (livelli essenziali, principio di
sussidiarietà orizzontale, federalismo fiscale)
2) lintegrazione sociosanitaria in relazione al
processo di presa in carico (legislazione
sanitaria/sociosanitaria/socioassistenziale, temi
correlati - concorso alla spesa) 3) il progetto
individuale
3ONU 1993 regole standard
- Norma 1 accrescimento della consapevolezza
- coinvolgimento della persona, della sua
famiglia e delle Organizzazioni. - Norma 2 assistenza medica
- realizzare programmi condotti da gruppi
multidisciplinari per la diagnosi precoce, la
diagnosi e il trattamento..garantendo la piena
partecipazione della persona e delle loro
famiglie - Norma 3 riabilitazione
- le persone con disabilità dovrebbero potere
partecipare nellideazione e nella organizzazione
dei servizi di riabilitazione che li riguardano -
4Onu 1993 introduzione Concetto di
riabilitazione
è il processo attraverso il quale si vuole
mettere le persone con disabilità in grado di
raggiungere e mantenere il loro livello
funzionale ottimale sia fisico che sensoriale,
che intellettuale, psichiatrico e sociale,
fornendo loro gli strumenti per cambiare le
proprie vite attraverso un maggior grado di
indipendenzail processo di riabilitazione non
implica delle cure mediche iniziali .
5 Costituzione Italiana principi
fondamentali Art. 3 - pari opportunità/non
discriminazione Art.4 diritto al lavoro
Parte prima Titolo I - rapporti civili
Art.13 libertà personale Titolo II -
rapporti etico-sociali Art.32 tutela della
salute Art. 34 diritto allistruzione Titolo
III - rapporti economici Art. 35 tutela del
lavoro Art.38 diritto allassistenza Titolo
IV - rapporti politici Art.51 accesso alle
cariche pubbliche Parte seconda
Titolo I - il Parlamento Titolo II - il
Presidente della Repubblica Titolo III - il
Governo Titolo IV - la Magistratura Titolo V
- le Regioni, le Province, i Comuni
6il processo di riforma dello Stato (livelli
essenziali, principio di sussidiarietà
orizzontale, federalismo fiscale)
7art. 3
art. 3
- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono uguali davanti alla legge, senza
discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali. E compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la libertà e
luguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e leffettiva
partecipaizone di tutti i lavoratori
allorganizzazione politica, economica e sociale
del Paese
8- Principio di non-discriminazione/Italia
- Recepimento Direttiva UE 78/2000 (D.Lgs.
09.07.2003 n.216) - Assenza di una norma generale sul principio di
non-discriminazione
9L.3/2001 modifiche al titolo V parte seconda
Art. 114 La Repubblica si riparte in Regioni,
Province e Comuni
Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Provincie, dalle Città Metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Provincie, le
Città Metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Si rovescia la piramide Istituzionale della
Repubblica
10L.3/2001 modifiche al titolo V parte seconda
si ridefiniscono i compiti dello Stato, delle
Regioni
Art. 117 .lo Stato ha legislazione eslcusiva
nelle seguenti materie . m) Determinazione dei
livelli essenziali concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio Nazionale .. sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a
.tutela della salute,.previdenza
complementare e integrativa,.
Art. 117 La Regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle Leggi
dello Stato semprechè le norme stesse non siano
in contrasto con linteresse nazionale e con
quello di altre Regioni ..Beneficienza
pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera
11L.3/2001 modifiche al titolo V parte seconda
dei Comuni
Art.118 Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
lesercizio unitario, siano conferite a Province,
Città Metropolitane Regioni e Stato, sulla base
dei principi di sussidiarietà differenziazione ed
adeguatezza. . Stato, Regioni, Città
Metropolitane, Province e Comuni favoriscono
lautonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
Art.118 Spettano alle Regioni le funzioni
amministrative. Per le materie elencate nel
precedente , salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere
attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Province, ai Comuni o ad altri Enti Locali.
e delle formazioni
sociali (principio di sussidiarietà orizzontale)
12principio di sussidiarietà orizzontale (o
principio di sussidiarietà circolare)
- Linee guida per lattuazione dellart.118
Principi Generali - Promozione della cittadinanza attiva
- lamministrazione deve costruire le proprie
politiche insieme ai cittadini, capire cosa
vogliono, cosa chiedono e cosa si aspettano. - Strategia
- ciò che importa non è quante pratiche
sussidiarie unamministrazione persegue, ma
quanto contano complessivamente nella sua
attività - Coerenza
- se la sussidiarietà circolare fa realmente parte
del proprio programma politico e della propria
strategia amministrativa ed è impegnativa,
lamministrazione deve comportarsi in maniera
coerente con questo approccio in tutti i campi
della propria attività - Trasparenza
- lamministrazione deve comunicare qual è la sua
politica sulla sussidiarietà circolare e quali
sono i criteri per selezionare le organizzazioni
civiche che intende favorire - Empowernet
- lamministrazione dovrebbe adottare un approccio
catalitico agendo come facilitatore,
rafforzando la comunità e aumentandone il livello
di consapevolezza
13D.Lgs.267/2000 cosa devono fare i Comuni per
garantire i diritti di partecipazione
Art. 8 libere forme associative Organismi di
partecipazione Forme di consultazione,
petizioni, proposte
Principio della partecipazione
Art. 10 Tutti gli atti sono pubblici È
assicurato laccesso alle strutture e ai servizi
alle org.di volontariato e alle associazioni
Principio della trasparenza
Art. 12 Assicurare la circolazione delle
conoscenze e delle informazioni tra le
amministrazioni
Principi della efficienza ed efficacia
14 D.Lgs.267/2000 cosa possono fare i Comuni per
garantire i diritti di accesso
Art. 11 Istituzione del Difensore Civico
Principio della tutela
Lo statuto comunale e quello provinciale possono
prevedere l'istituzione del difensore civico, con
compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon
andamento della pubblica amministrazione comunale
o provinciale, segnalando, anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze
ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti
dei cittadini.
15Principi sull'erogazione dei servizi pubblici
(Direttiva PCM 27 gennaio 1994) Servizio
Pubblico anche quelli svolti in regime di
concessione o mediante convenzione volti a
garantire il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati alla salute,
allassistenza e previdenza sociale,
allistruzione Principi Fondamentali
eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di
scelta Strumenti standard, semplificazione
delle procedure, informazione e rapporti con gli
utenti (rispetto/cortesia/agevolazione), dovere
di valutare la qualità dei servizi (ricercando
anche la valutazione da parte degli utenti)
16I diritti di partecipazione nel sistema dei
servizi sociali L.328/2000
art. 1 comma 6 promuove la partecipazione
attiva dei cittadini Art.6 comma 1 ..i Comuni
adottano su piano territoriale gli assetti più
funzionali alla gestione, alla spesa e al
rapporto con i cittadini... art. 6 comma 3
lett.a)I Comuni provvedono a promuovere risorse
della comunità locale tramite forme innovative di
collaborazione per favorire la reciprocità dei
cittadini Art. 6 comma 3 lett.e) garantire ai
cittadini i diritti di partecipazione al
controllo di qualità dei servizi, secondo le
modalità previste dagli statuti comunali.
17I diritti di partecipazione nel sistema
sanitario D.Lgs.502/1992
- Partecipazione dei cittadini
- ...le Regioni promuovono consultazioni con i
cittadini e le loro organizzazioni anche
sindacali ed in particolare con gli organismi di
volontariato e di tutela dei diritti al fine di
fornire e raccogliere informazioni
sullorganizzazione dei servizi (art.14 co.2) - ulteriore coinvolgimento (obbligatorio)
- nellimpostazione della programmazione
- alla verifica dei risultati
- ogni volta che si discutono provvedimenti
relativi alla programmazione e verifica dei
risultati
- D.Lgs.502/92 - Titolo IV - partecipazione e
tutela dei diritti dei cittadini - art. 14 - diritti dei cittadini
- sistema di indicatori della qualità del servizio
- sistema informativo e di orientamento dei
cittadini - partecipazione dei cittadini
- ruolo del volontariato e del privato sociale
- azioni a difesa del cittadino
18L.131/2003 attuazione della L.3/2001
Art.1 comma 2 nelle materie appartenenti alla
legislazione concorrente, le Regioni esercitano
la potestà legislativa nellambito dei principi
fondamentali espressamente determinati dallo
Stato comma 4 per orientare liniziativa
legislativa dello Stato e delle Regioni fino
allentrata in vigore delle leggi con le quali il
Parlamento definirà i nuovi principi
fondamentali, il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge..uno o più decreti
legislativi meramente ricognitivi dei principi
fondamentali comma 6 nella predisposizione dei
decreti legislativiil Governo si attiene ai
seguenti criteri direttivi b) considerazione
prioritariadelle disposizioni statali rilevanti
per garantire lunità giuridica ed economica, la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali.
19D.Lgs.56/2000 federalismo fiscale
-
- entro il 2014 autonomia regionale del
finanziamento - della spesa sanitaria.
- Si prevede quindi
- il progressivo abbandono del finanziamento
- calcolato sulla spesa storica
- il progressivo aumento della compartecipazione
- allIVA sino alla completa autonomia finanziaria
regionale - lintervento del Fondo di Perequazione
20D.Lgs.56/2000 federalismo fiscale
Alcune informazioni utili in materia di
Federalismo Fiscale ACoFF - Alta Commissione
di Studio per la definizione dei meccanismi
strutturali del Federalismo Fiscale (DPCM
9.04.2003) SVIMEZ Associazione per lo sviluppo
dellindustria nel Mezzogiorno (Rapporto
allACoFF sullapplicazione del D.Lgs.56/2000
-09.06.2003) ISAE Istituto di Studi e Analisi
Economica (ente pubblico non governativo - DPR
374/98 II rapporto annuale sul Federalismo
Feb.04)
21D.Lgs.56/2000 federalismo fiscale
Rapporto SVIMEZ (9.06.2003) Anno 2013
disavanzo delle Regioni del SUD pari a 1.766 Mln
la perequazione è sempre compito peculiare
del Governo centrale, che deve assicurare a
ciascun livello di governo inferiore un ammontare
di risorse sufficiente a finanziare perlomeno i
servizi pubblici essenziali.. .un altro punto
che merita di essere messo in rilievo è che la
legislazione non può non prevedere che i LEA
siano garantiti esclusivamente con risorse
pubbliche, pena la loro vanificazione di
fatto. 2 Rapporto Annuale ISAE (02.2004) .la
spesa sanitaria risente meno di squilibri
territoriali rispetto ad altre voci del capitolo
welfare la lezione del mancato decollo del
D.Lgs.56/2000 non sembra vada solo ricercata
nella rigidità dei meccanismi di finanziamento e
di perequazione.quello che sembra avere reso
difficile lapplicazione è un problema più
strutturale e assai preoccupante (dato) il
contesto di profonde differenze territoriali sul
piano della capacità fiscale per abitante
22- LA SITUAZIONE DAL PUNTO DI VISTA
- DELLE REGIONI
- prorogare per lanno 2004 il Fondo di Garanzia
previsto - dal D.Lgs.56/2000
- prorogare per lanno 2004 il regime di
trasferimenti per - il trasferimento delle funzioni attribuite alle
Regioni - prorogare per lanno 2004 della definitiva
compartecipazione - allIVA
- copertura degli oneri di assistenza sanitaria
per gli - immigrati regolarizzati
- stipula di un nuovo accordo in materia
sanitaria, in - concomitanza con la presentazione del DPEF, per
superare - i problemi derivanti dalla sottostima dei
fabbisogni finanziari - necessari a garantire i LEA
23Alcune conclusioni 1) a livello nazionale
mantenere una stretta vigilanza sul processo di
riforma dello Stato, con particolare attenzione
ai provvedimenti attuativi della L.3/2001 e al
federalismo fiscale 2) a livello regionale e
territoriale a partire dagli spazi di
democrazia, partecipazione e coinvolgimento
previsti dalla normativa (Costituzione,
L.328/2000, D.Lgs.267/2000, norme in materia di
funzionamento di servizi pubblici) approfondire i
temi della partecipazione e del principio di
sussidiarietà in chiave niente su di noi senza
di noi
24lintegrazione sociosanitaria in relazione al
processo di presa in carico (legislazione
sanitaria/sociosanitaria/socioassistenziale,
temi correlati - concorso alla spesa)
25PROPOSTA DI DEFINIZIONE
Strategia di attenzione che, attraverso lofferta
di servizi pubblici o privati, in interventi
coordinati e con la continuità necessaria, abbia
la finalità di valorizzare le capacità e abilità
delle persone con disabilità, operando con
risorse e competenze adeguate, per il
conseguimento di una pari opportunità di
condizione tra i cittadini, eliminando le
discriminazioni sociali e culturali, le
limitazioni e gli ostacoli nella fruizione di
diritti e nellautonomia personale.
26 D.Lgs.502/92 (e succ.m.e int.)
Art. 1 comma 3 contestualità definizione dei LEA
e delle risorse
Art. 2 comma 2/3 bis conferenza regionale
permanente per la programmazione sanitaria e
sociosanitaria
- ruolo degli EE.LL.
- art. 3 comma 13 programmazione regionale
conferenza regionale - Art. 3 bis comma 7 attività del Direttore
Generale dellASL
- Art. 3 septies - Integrazione sociosanitaria
- prestazioni sanitarie a rilievo sociale
- prestazioni sociali a rilievo sanitario
- prestazioni sociosanitarie a elevata
integrazione sanitaria
Art. 9 fondi integrativi del servizio sanitario
nazionale
27INT.SOCIOSANITARIA alcuni aspetti istituzionali
- Art. 2 comma 2/3 bis conferenza regionale
permanente per la programmazione sanitaria e
sociosanitaria - il Sindaco del Comune - nel caso in cui lambito
territoriale dellUSL coincida con quello del
Comune - ovvero
- il Presidente della Conferenza dei Sindaci
- ovvero il Sindaco o i presidenti di
circoscrizione nei casi in cui lambito
territoriale dellUSL sia RISPETTIVAMENTE
superiore o inferiore al territorio del Comune - rappresentanti delle Associazioni regionali
delle autonomie locali -
- Compiti assegnati alla Conferenza
- La Conferenza esprime parere in ordine al Piano
Sanitario Regionale (può formulare osservazioni
che devono essere esaminate prima
dellapprovazione), e partecipa alla verifica
della realizzazione del Piano attuativo locale
delle Aziende Ospedaliere.
28INT.SOCIOSANITARIA alcuni aspetti istituzionali
Art. 2 sexies lett.h i Comuni possono individuare
livelli di assistenza aggiuntivi
Art. 3 quater - distretto - PAT
localizza i servizi e le attività indicate al 3
quinquies (assistenza primaria/coordinamento dei
MMG/ servizi specialistici ambulatoriali/prestazio
ni sociosanitarie ad elevata integrazione/prestaz
ioni sociali a rilievo sanitario se delegate dai
Comuni è proposto dal Direttore del Distretto
previo parere del Comitato dei Sindaci
Art. 3 quater - distretto - PAT Il
Comitato dei Sindaci concorre alla verifica dei
risultati di salute
29INT.SOCIOSANITARIA alcuni aspetti istituzionali
- L.328/2000 e PSN - PdZ
- art.19 c.1
- (intesa con la ASL)
- I PdZdevono essere compatibili con i PAT
- i due strumenti devono essere
- frutto di una medesima logica progettuale..
...
SI IMPONE LA NECESSITA DI INIZIARE A VALUTARE I
PdZ
30 Tracce per la valutazione dei PdZ 1)
valutare la sostanza e non la formalità
(coinvolgere le formazioni sociali, i cittadini,
i diversi protagonisti) 2) accertarsi che il PdZ
sia oggetto di valutazione (da parte della
Regione, dei Comuni Associati e dellASL) 3)
valutare la dinamicità del PdZ (capacità di
introdurre elementi di cambiamento) 4) valutare
la velocità con cui il PdZ sta producendo segnali
di cambiamento (attuazione dei progetti, degli
interventi e delle azioni) 5) valutare la
capacità tecnica e organizzativa del PdZ di
registrare e conservare la memoria (degli atti,
delle decisioni, delle procedure di valutazione e
registrazione dei risultati) 6) valutare il
livello sostanziale del coinvolgimento e della
partecipazione delle formazioni sociali
31LEP nei PdZ (art. 22 c.4 L.328/2000) lett.a)
Servizio di Segretariato Sociale porta unitaria
di accesso ai servizi sociali e sociosanitari
ELEMENTO FONDAMENTALE PER LEP E LEA
informazione consulenza osservare/monitorare
levoluzione dei bisogni promuovere la
partecipazione e la dimensione preventiva della
comunità
32INT.SOCIOSANITARI alcuni aspetti istituzionali
- DPCM 14.02.2001
- Art. 4 principi di programmazione e di
organizzazione delle attività - La Regione programma con il concerto della
Conf.Permanente - La Regione vigila e coordina circa il rispetto
delle proprie indicazioni da parte di ASL e
EE.LL. - La programmazione avviene secondo i principi di
sussidiarietà, cooperazione, efficacia,
efficienza, economicità, omogeneità, copertura
finanziaria e patrimoniale, continuità
assistenziale - La programmazione dei servizi e delle
prestazioni ad elevata integrazione sanitaria
rientra nel Programma delle Attività Territoriali
D.Lgs.502/92 - Lerogazione dei servizi e delle prestazioni è
di norma organizzata attraverso la valutazione
multidisciplinare del bisogno, la definizione di
un piano di lavoro integrato e personalizzato e
la valutazione periodica dei risultati ottenuti - La Regione emana indirizzi e protocolli volti ad
omogeneizzare a livello territoriale i criteri
della valutazione e larticolazione del piano di
lavoro personalizzato, e vigila sui corretti
comportamenti
33Art. 5 criteri di finanziamento La Regione
definisce i criteri per il concorso alle spese da
parte degli utenti in rapporto ai singoli
interventi, fatto salvo quanto disposto dal
D.Lgs.124/98 e dal D.Lgs.109/98 e succ.mod.e int.
34- Art. 3 septies - Integrazione sociosanitaria
- prestazioni sanitarie a rilievo sociale
- prestazioni sociali a rilievo sanitario
- prestazioni sociosanitarie a elevata
integrazione sanitaria
- DPCM sullintegrazione sociosanitaria (14.02.01)
- tabella/finanziamento
100 SANITARIO
SISTEMA MISTO
100 COMUNI
- Assistenza intensiva
- ed estensiva (per le prestazioni di elevata
natura sociosanitaria) - Soggetti a responsività
- minimale
- Strutture terapeutiche
- per minori affetti da
- disturbi comportamentali
- o patologie di
- interesse neuropsichiatrico
- Prestazioni diagnostiche , riabilitative e di
consulenza specialistica
- Prestazioni di lungo-assistenza
- in strutture diurne e residenziali
- per disabili gravi (70 30)
- Strutture residenziali permanenti
- per disabili gravi privi del sostegno
- familiare (40 60)
- interventi e servizi di sollievo alla famiglia
- Assistenza sociale,
- scolastica ed
- educativa
- Programmi di
- inserimento sociale e lavorativo
35LAUTONOMIA IMPOSITIVA DEGLI ENTI LOCALI Art.
114 Cost. I Comuni, le Provincie, le Città
Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione Art.119
Cost. I Comuni, le Province, le Città
Metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa..(e) risorse
autonome.. Stabiliscono e applicano tributi ed
entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibili al territorio. .. Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
(ndr. compreso il fondo perequativo) consentono
ai Comuni, alle Province, alle Città
Metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite. Per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione sociale e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favore leffettivo esercizio dei
diritti della persona.lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Città
Metropolitane e Regioni. D. LGS 18 AGOSTO 2000
n.267 Art. 3 comma 4 I comuni e le province
hanno autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonché autonomia
impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri
statuti e regolamenti e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica.
36- L. 27 dicembre 1997 n.449 - Art. 59 commi da 50
a 52 - Al fine di assicurare una maggiore equità del
sistema della partecipazione alla spesa sanitaria
e delle relative esenzioni.. Il Governo è
delegato ad emanare uno o più decreti
legislativi di riordino nel rispetto dei seguenti
principi e criteri - principio delluniversalità dellaccesso al
sistema sanitario - principio della limitatezza della partecipazione
alla spesa - principio di esclusione di talune prestazioni
(prevenzione e diagnosi precoce, medicina
generale, forme morbose che danno diritto
allesenzione delle correlate prestazioni di
assistenza sanitariain particolare quando
trattasi di condizioni croniche e o invalidanti,
patologie rare, ) - principio della valutazione specifica della
condizione sociale della famiglia (condizioni
economiche, composizione del nucleo, età
dellassistito, bisogno di cura e assistenza)
.prevedendo ladozione di fattori correttivi
volti a favorire lautonomia dellanziano
convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei
che comprendono al loro interno individui con
elevati bisogni di assistenza
37 D.Lgs.13 maggio 2000 n.130 Art. 2
comma 6 le disposizioni del presente decreto
non modificano la disciplina relativa ai soggetti
tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi
dellart. 433 C.C. e non possono essere
interpretate nel senso dellattribuzione agli
enti erogatori della facoltà di cui allart.438,
primo comma, del C.C. nei confronti dei
componenti il nucleo familiare del richiedente
la prestazione sociale agevolata
PRINCIPIO della IMPOSSIBILITA di SOSTITUIRSI
alla VOLONTA della PERSONA
38 ART.3 COMMA 2 TER. PRINCIPIO del REDDITO
INDIVIDUALE
- Natura della prestazione prestazione sociale
nellambito di percorsi assistenziali - integrati di natura sociosanitaria (domiciliari,
diurne o residenziali) - Destinatari handicap grave permanente art.3
comma 3 L.104/92 - Finalità per favorire la permanenza
dellassistito presso il nucleo familiare - di appartenenza
- Provvedimenti da emanare per lattuazione del
principio - DPCM sullintegrazione sociosanitaria (14.02.01)
- DPCM per stabilire i limiti di applicazione (NON
EMANATO)
39Art. 2 DPCM 14.02.2001 Atto ind.coord.
integrazione sociosanitaria (art. 3 septies
D.Lgs.502/92) La redazione del progetto
personalizzato deve essere condotta
sulla base di una valutazione multidisciplinare
del bisogno, natura (funzioni psicofisiche
natura delle attività del soggetto e relative
limitazioni modalità di partecipazione alla vita
sociale fattori di contesto ambientale e
familiare che incidono nella risposta al bisogno
e nel suo superamento) intensità assistenziale
(intensiva, estensiva,lungoassistenza) complessità
(in relazione alla composizione e articolazione
- nel progetto personalizzato - dei fattori
produttivi - professionali e di altra natura)
40LEA -Livelli Essenziali di Assistenza ASSISTENZA
DISTRETTUALE (ambulatoriale e domiciliare)
- G) Attività sanitaria e sociosanitaria
nellambito di programmi - riabilitativi a favore di disabili fisici,
psichici e sensoriali - normativa di riferimento
- L. 23.12.1978 n. 833 art. 26
- D.Lgs. 29.04.1998 n.124 art.3
- D.M. 7 Maggio 1998 per le attività di
riabilitazione - DPCM 1.12.2001
- DPCM 14.02.2001 per le attività sociosanitarie
- modalità organizzative e standard
- centri ambulatoriali di riabilitazione
(linserimento è subordinato - alla formulazione di un programma terapeutico
globale)
41LEA -Livelli Essenziali di Assistenza ASSISTENZA
DISTRETTUALE (semiresidenziale e residenziale)
- G) Assistenza territoriale semiresidenziale e
residenziale - - attività sanitaria e sociosanitaria nellambito
di programmi - riabilitativi a favore di disabili fisici,
psichici e sensoriali normativa - di riferimento
- L. 23.12.1978 n. 833 art. 26
- D.Lgs. 29.04.1998 n.124 art.3
- D.M. 7 Maggio 1998 per le attività di
riabilitazione - DPCM 1.12.2001
- DPCM 14.02.2001 per le attività sociosanitarie
- modalità organizzative e standard
- presidi di riabilitazione extra-ospedalieri a
ciclo diurno o continuativo - e delle RSA per disabili
- D.M. 21.05.2001 (requisiti minimi delle
strutture residenziali)
42 LEA -Livelli Essenziali di
Assistenza Linee Guida di Riabilitazione - DM
07.05.1998 ALCUNI CONCETTI
E DEFINIZIONI Riabilitazione Sanitaria
interventi valutativi, diagnostici, terapeutici e
le altre procedure finalizzate a portare il
soggetto affetto da menomazione a contenere o
minimizzare la sua disabilità..(tali attività
richiedono obbligatoriamente la presa in carico
clinica globale della persona mediante la
predisposizione di un progetto riabilitativo
individuale e la sua realizzazione mediante uno o
più programmi riabilitativi) Riabilitazione
Sociale le azioni e gli interventi finalizzati a
garantire al disabile la massima partecipazione
possibile alla vita sociale Programma
Riabilitativo è lelemento attuativo del
progetto riabilitativo Progetto Riabilitativo
tiene conto dei bisogni globali della persona
..e dei fattori ambientali, contestuali e
personali ..
43 LEA -Livelli Essenziali di Assistenza
- Linee Guida di Riabilitazione - DM 07.05.1998
ALCUNI CONCETTI E DEFINIZIONI le fasi Fase
intensiva diretta al recupero di disabilità
importanti, modificabili..gli intereventi di
riab.int. sono rivolti al trattamento di
patologie complesse .menomazioni più gravi e
delle disabilità complesse (120gg) Fase estensiva
o intermedia gli interventi di riab.int. sono
rivolti al trattamento di disabilità transitorie
e/o minimalidisabilità importanti con possibili
esiti permanenti, spesso multiple, che richiedono
una presa in carico nel lungo termine richiedenti
un progettto riabilitativo (240gg) Fase di
mantenimento e/o prevenzione della progressione
della disabilità si caratterizza con diverse
tipologie di interventi riabilitativi sanitari
abitualmente integrati con lattività di
riab.sociale.
44 LEA -Livelli Essenziali di Assistenza -
Linee Guida di Riabilitazione - DM 07.05.1998
ALCUNI CONCETTI E
DEFINIZIONI la ripetibilità
- Fase estensiva o intermedia
- non si prevede la limitazione temporale del
ciclo riabilitativo per i pazienti affetti da
gravi patologie a carattere involutivo, con gravi
danni cerebrali o disturbi psichici, i
pluriminorati anche sensoriali - i pazienti stabilizzati nella loro condizione di
non perfetto recupero funzionale per i quali
possono essere previsti cicli riabilitativi anche
su base annua
45 LEA -Livelli Essenziali di Assistenza
- Linee Guida di Riabilitazione - DM 07.05.1998
ALCUNI
CONCETTI E DEFINIZIONI i livelli organizzativi
Centri ambulatoriali di riabilitazione .le
prestazioni erogate da tali centri si
differenziano dalle attività ambulatoriali
specialistiche per la presa in carico
multidisciplinare del soggetto disabile tramite
il progetto individuale Presidi di riabilitazione
extra-ospedaliera a ciclo diurno o continuativo
..rivolti a soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche e sensorialierogano
prestazioni a ciclo diurno e/o continuativo per
il recupero funzionale e sociale portatori di
saibilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste
dipendenti da qualunque causa..
46- LEP art.22 L.328/2000
- I problemi aperti
- La mancata definizione di standard qualitativi e
quantitativi eleva fortemente il rischio che le
prestazioni e i servizi siano di fatto
inesigibili - La definizione del FNPS in forma indistinta crea
una potenziale situazione di perdita di livelli
qualitativi e quantitativi acquisiti (p.e.
L.162/98) - Il fattore gradualità nel raggiungimento di
condizioni ritenute migliori, deve essere frutto
di un processo condiviso (analisi/azioni/verifiche
) - La mancata emanazione dei LEP sta creando una
oggettiva carenza di diritto di uguaglianza tra i
cittadiniin particolare servizio di
segretariato sociale (art.22 comma 4 lett.a) e
Sportello Unico di accesso alla rete sociale e
sociosanitaria (PSN)
47- La proposta della FISH
- La matrice dei bisogni
-
- Quattro fasi della vita infanzia, adolescenza,
età adulta, età senile - Le condizioni e gli strumenti per lattuazione
dei LIVELLI (costituzione del Segretariato
Sociale Distrettuale, costituzione di una Equipe
Multidisciplinare Distrettuale per laccertamento
dellinvalidità e la presa in carico,
costituzione di un Ufficio di Ascolto, Sostegno e
Accompagnamento della Famiglia con disabile)
48- Alcune conclusioni
- 1) a livello nazionale
- mantenere una stretta vigilanza sullattività di
monitoraggio dei LEA - premere per organizzare i tavoli di confronto e
di negoziazione in materia di LEP, riforma art.24
L.328/2000 - 2) a livello regionale
- puntare alla costituzione delle Conf.per la
programmazione sanitaria e sociosanitaria - vigilare sullattività legislativa delle Regioni
in materia di recepimento dei LEA e agire per
negoziare i livelli aggiuntivi - vigilare affinchè le Regioni compiano tutti gli
atti previsti dalla normativa sociosanitaria,
compresi gli aspetti legati al concorso alle
spese da parte degli utenti
49- Alcune conclusioni
- 3) a livello territoriale
- definire modelli di valutazione dei PdZ, anche
in relazione alla connessione con i PAT a livello
distrettuale - definire e presentare proposte in relazione alla
Porta Unitaria di Accesso - studiare le possibilità relative ai livelli
essenziali aggiuntivi Comunali - definire modelli tecnici e politici per attuare
e mantenere il monitoraggio sullattività e il
ruolo dei Comitati dei Sindaci premere sulle
Regioni affinchè compiano tutti gli atti previsti
dalla normativa sociosanitaria - censire, analizzare e valutare i comportamenti
comunali in materia di concorso alle spese
50La dimensione del progetto individuale è da
considerare tra gli elementi che compongono i
Livelli Essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali. .rientra pertanto
tra i compiti che la Repubblica deve assolvere.
Il progetto individuale è da tempo indicato nella
Legislazione come LA CONDIZIONE attraverso la
quale il processo di risposta ai bisogni deve
essere progettato, condiviso, condotto e
verificato..
51 Individuazione dellalunno in situazione di
handicap - DPR 24.02.1994 (diagnosi funzionale,
profilo dinamico funzionale, piano educativo
individualizzato) Collocamento mirato -
L.12.03.1999 n.68/DPCM 13.01.2000 (diagnosi
funzionale, profilo socio-lavorativo, relazione
conclusiva) Progetto Riabilitativo - DM
07.05.1998 Progetto Individuale ai fini
dellerogazione di prestazioni sociosanitarie -
DPCM 14.02.2001 Progetto di assistenza
individuale per le persone in condizione di
gravità - L.162/98 Progetto Individuale - Art. 14
L.328/2000
52 Ddl per listituzione del Fondo per la Non
Autosufficienza persona non autosufficiente a
seguito di minorazione singola o plurima, perdita
di riduzione dellautonomia personale, correlata
alletà, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione (art1 co.2) i criteri per
lindividuazione e laccertamento della Non
Autosufficienza da parte delle Commissioni
Mediche di cui allart.4 L.104/92, saranno
stabiliti da specifico provvedimento, sulla base
dei criteri previsti dallICF
53Art. 14 L.328/2000 (Progetti individuali per le
persone disabili). 1. Per realizzare la piena
integrazione delle persone disabili di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nell'ambito della vita familiare e sociale,
nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o
professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa
con le aziende unità sanitarie locali,
predispongono, su richiesta dell'interessato, un
progetto individuale, secondo quanto stabilito al
comma 2. 2. Nell'ambito delle risorse disponibili
in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il
progetto individuale comprende, oltre alla
valutazione diagnostico-funzionale, le
prestazioni di cura e di riabilitazione a carico
del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla
persona a cui provvede il comune in forma diretta
o accreditata, con particolare riferimento al
recupero e all'integrazione sociale, nonché le
misure economiche necessarie per il superamento
di condizioni di povertà, emarginazione ed
esclusione sociale. Nel progetto individuale sono
definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni
per il nucleo familiare.
54- Art. 14 L.328/2000
- Tre profili di problematicità da porre alla base
- delle azioni rivendicative del movimento delle
persone con disabilità - Esigibilità del progetto individuale
- Globalità del progetto individuale
- Coinvolgimento della persona con disabilità e
della sua famiglia
55 Una sola conclusione usare /osare lart.14
L.328/2000