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Presentazione di PowerPoint

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Title: Presentazione di PowerPoint


1
IL GOVERNO
2
LA FUNZIONE ESECUTIVA DEFINIZIONE La funzione
esecutiva si chiama così perché consiste nel
porre in essere attività concrete ed effettive in
attuazione di scelte più generali e di indirizzo.
Potere esecutivo vuole dire anche
amministrazione. Amministrare significa tradurre
continuativamente in decisioni puntuali e aventi
ben individuati destinatari le scelte del
legislatore  Governo come potere esecutivo
Governo come vertice dellamministrazione
3
COME E COMPOSTO IL GOVERNO (ART. 92.1
COST.)   Il governo è un organo complesso
composto da   presidente del Consiglio dei
ministri (presidenza del Consiglio) ministri
(vertice delle amministrazioni ministeri) e
ministri senza portafoglio (delega di funzioni
del presidente del Consiglio) Consiglio dei
ministri, organo collegiale costituito del primo,
che lo presiede, e dei secondi
4
COME È COMPOSTO IL GOVERNO Altri organi (legge
400/1988)   vicepresidente o vicepresidenti
del Consiglio dei ministri   sottosegretari di
stato   viceministri consiglio di gabinetto e
comitati di ministri   comitati
interministeriali   commissari straordinari
5
  • ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  •  
  • Art. 95 Cost., art. 5 legge 400/1988  
  • Dirige la politica generale del governo  
  • Mantiene lunità dellindirizzo politico e
    amministrativo, promuove e coordina lattività
    dei ministri  
  • - indirizza ai ministri direttive politiche e
    amministrative  
  • - può sospendere ladozione di atti da parte dei
    ministri e sottoporli al consiglio  
  • concorda le dichiarazioni pubbliche che eccedono
    la responsabilità dei ministri
  • segue...

6
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Pone la questione di fiducia   Presenta alle
Camere i disegni di legge di iniziativa
governativa, sottopone al presidente della
Repubblica gli atti aventi forza di legge e i
regolamenti governativi   Solleva la questione
di costituzionalità delle leggi regionali e
conflitto di attribuzione contro un altro potere
dello Stato o una regione
7
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI    Art.
2 legge 400/1988   Determina la politica
generale del governo e lindirizzo generale
dellazione amministrativa   Dirime i conflitti
di competenza fra ministri   Esprime lassenso
alliniziativa del presidente del Consiglio di
porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere
  Delibera sulla presentazione dei disegni di
legge, sugli atti aventi forza di legge e sui
regolamenti governativi   Delibera se sollevare
la questione di costituzionalità o conflitto di
attribuzione
8
RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOE PRINCIPIO
COLLEGIALE   Art. 95 Cost.   Il presidente del
Consiglio è responsabile della politica
generale del governo     I ministri
sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri e individualmente degli
atti dei loro dicasteri
9
COME SI FORMA IL GOVERNO   Art. 92.2 Cost.
  Il presidente della Repubblica nomina il
presidente del Consiglio dei ministri e, su
proposta di questo, i ministri  
consultazioni del presidente della Repubblica
conferimento dellincarico
presentazione della lista dei ministri
giuramento e firma dei decreti di nomina
nomina dei sottosegretari di stato
presentazione alle Camere per la fiducia
10
SOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRI    
Sottosegretari (decreto del presidente della
Repubblica, su proposta del presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il
ministro che il sottosegretario è chiamato a
coadiuvare, sentito il consiglio dei ministri)
  esercitano i compiti ad essi delegati con
decreto ministeriale   Sottosegretari alla
presidenza del Consiglio - di cui un
sottosegretario con funzioni di segretario del
Consiglio dei ministri   Sottosegretari con il
titolo di viceministro   esercitano le deleghe
relative ad aree o progetti di competenza di una
o più strutture dipartimentali ovvero di più
direzioni generali, conferite dal ministro
competente e approvate dal Consiglio dei
ministri, su proposta del presidente del
Consiglio dei ministri
11
LA FORMAZIONE DEL GOVERNO   Es. il governo
Prodi (2006) 16 maggio consultazioni del
presidente della Repubblica (presidenti delle due
Camere, 11 rappresentanze parlamentari, 2 capi
delle coalizioni, 3 ex presidenti della
Repubblica) conferimento dellincarico di
formare il governo   17 maggio scioglimento
della riserva e presentazione della lista dei
ministri nomina e giuramento, primo Consiglio
dei ministri 18 maggio nomina dei
sottosegretari presentazione alle Camere   19
maggio fiducia del Senato   23 maggio fiducia
della Camera
12
IL GIURAMENTO DEL GOVERNO DAVANTI AL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA   Giuro di essere fedele alla
Repubblica, di osservare lealmente la
Costituzione e le leggi e di esercitare le mie
funzioni nell'interesse esclusivo della nazione
13
LA MOZIONE DI FIDUCIA Mozione motivata, votata
per appello nominale, a maggioranza semplice
Es. (2006) La Camera,  udite le dichiarazioni
programmatiche del presidente del Consiglio dei
ministri,  le approva e passa all'ordine del
giorno
14
LA MOZIONE DI FIDUCIA Mozione motivata, votata
per appello nominale, a maggioranza semplice
Es. (2006) Il Senato,   udita la relazione del
presidente del Consiglio dei ministri,
introduttiva del dibattito sulla fiducia al
governo della Repubblica, esprime la fiducia al
governo e passa allordine del giorno
15
LE RESPONSABILITA DEL GOVERNO responsabilità
politica con il Parlamento (ciascuna delle due
Camere doppio rapporto fiduciario)
responsabilità politica diffusa responsabilità
penale nellesercizio delle funzioni (reati
ministeriali art. 96 Cost.)
16
COME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNO     Crisi
parlamentari mozione di sfiducia (o voto
contrario a una questione di fiducia) Crisi
extraparlamentari dimissioni del presidente del
Consiglio Il governo non ha lobbligo giuridico
di dimettersi se viene battuto da un semplice
voto contrario (art. 94.3 Cost.).  
17
  • LA MOZIONE DI SFIDUCIA (ART. 94.4 COST.)
  •  
  • La fiducia può essere revocata mediante mozione
    motivata
  • firmata da almeno un decimo dei componenti di una
    camera
  •  
  • messa in discussione non prima di tre giorni
    dalla presentazione  
  • votata per appello nominale, a maggioranza
    semplice
  • Il regolamento della Camera (art. 115) prevede
    che la stessa disciplina si applica alle mozioni
    con le quali si richiedono le dimissioni di un
    ministro sfiducia individuale

18
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
19
CARATTERI DELLATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
    Attività amministrativa e attività normativa
  Lattività amministrativa si distingue
dallattività normativa in questo la prima
consiste nel provvedere con atti specifici alla
cura di determinati interessi pubblici, mentre la
seconda consiste nel prevedere casi e situazioni
cui applicare norme generali e astratte   Attivit
à amministrativa e attività giurisdizionale
  Lattività amministrativa si distingue
dallattività giurisdizionale perché interviene a
prescindere dal verificarsi di una controversia,
in posizione di imparzialità, ma senza porsi, al
pari del giudice, come terzo
20
  • AMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  
  •  
  • Le pubbliche amministrazioni operano come
  • autorità amministrativa
  • attività amministrativa di diritto pubblico
    (diritto amministrativo)
  • soggetti erogatori di servizi pubblici
  • attività amministrativa di diritto privato
    (diritto comune)
  • Attività amministrativa come
  • attività autoritativa  
  • atti amministrativi
  • produzione di beni o servizi  
  • amministrazione diretta, per enti, per regole
  •  

21
I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001)
Prima della riforma Ministero degli affari
esteri   Ministero dellinterno   Ministero
della giustizia   Ministero della difesa  
Ministero del tesoro Ministero del bilancio e
della programmazione economica   Ministero
delle finanze   Ministero dellindustria, del
commercio e dellartigianato   Ministero del
commercio con lestero   Ministero delle
comunicazioni
Dopo la riforma Ministero degli affari esteri
  Ministero dellinterno   Ministero della
giustizia   Ministero della difesa  
Ministero delleconomia e delle finanze 
Ministero delle attività produttive  
Ministero delle comunicazioni
segue
22
I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001) 
Dopo la riforma   Ministero per le politiche
agricole e forestali   Ministero dellambiente
e della tutela del territorio   Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti   Ministero del
lavoro e delle politiche sociali   Ministero
della salute   Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca   Ministero
per i beni e le attività culturali  
Prima della riforma  Ministero per le politiche
agricole e forestali   Ministero
dellambiente   Ministero dei lavori pubblici
  Ministero dei trasporti e della navigazione
  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale   Ministero della sanità   Ministero
della pubblica istruzione   Ministero
delluniversità e della ricerca scientifica e
tecnologica Ministero per i beni e le attività
culturali
23
LO SPACCHETTAMENTO DEI MINISTERI (GOVERNO
PRODI, 2006) d.l. 181/2006, convertito in l.
233/2006
 Oggi Ministero dello sviluppo economico
Ministero del commercio internazionale
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali Ministero dellambiente e della
tutela del territorio e del mare Ministero
delle infrastrutture Ministero dei trasporti
 Ieri Ministero delle attività produttive
Ministero per le politiche agricole e forestali
Ministero dellambiente e della tutela del
territorio Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
segue
24
LO SPACCHETTAMENTO DEI MINISTERI (GOVERNO
PRODI, 2006) d.l. 181/2006, convertito in l.
233/2006
 Oggi Ministero del lavoro e della previdenza
sociale Ministero della solidarietà sociale
Ministero della pubblica istruzione Ministero
delluniversità e della ricerca
 Ieri Ministero del lavoro e delle politiche
sociali Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca
Totale ministeri oggi 18 (ieri 14)
25
Ministri senza portafoglio Oltre ad i ministri
veri e propri, entrano a far parte dei Consiglio
dei ministri i ministri senza portafoglio, che
vengono così definiti poiché essi non fanno capo
ad un ministero ma a dipartimenti istituiti
presso la Presidenza dei Consiglio. I ministri
senza portafoglio svolgono le funzioni loro
delegate dal Presidente del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della
legge n. 400/1988. Nel corso della XIV
legislatura sono stati nominati i seguenti
ministri senza portafoglio
Ministro per gli italiani nel mondo Ministro
per le pari opportunità Ministro per le
politiche comunitarie Ministro per le riforme
istituzionali e devoluzione Ministro per i
rapporti con il Parlamento.
Ministro per gli affari regionali Ministro per
l'attuazione programma di governo Ministro per
la funzione pubblica Ministro per l'innovazione
e tecnologie
26
GLI ORGANI AUSILIARI
Consiglio di stato organo di consulenza
giuridico-amministrativa (in sede consultiva
pareri facoltativi o pareri obbligatori) e di
tutela della giustizia nellamministrazione
Corte dei conti organo che esercita il
controllo di legittimità sugli atti del governo e
il controllo successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato partecipa al controllo
sulla gestione degli enti cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria (riferendo alle
Camere)
Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro
organo di consulenza delle Camere e del governo
(ha liniziativa legislativa)
27
LE AUTORITA INDIPENDENTI   Autorità gt potere di
nomina Commissione nazionale per le società e
la borsa gt governo   Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo gt governo   Autorità garante della
concorrenza e del mercato gt presidenti delle
Camere   Commissione di garanzia per
lattuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali gt presidenti delle
Camere   Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici gt presidenti delle Camere  
Autorità per lenergia elettrica e il gas gt
governo, previo parere commissioni parlamentari
  Garante per la protezione dei dati personali
gt Camera e Senato   Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni gt governo, previo parere
comm. parlamentari (presidente), Camera e Senato
(altri membri)
28
LAUTORITÀ ANTITRUST   Legge 287/1990 Collegio
presidente e 4 componenti Competenze tutela
della concorrenza e del mercato   Intese
restrittive della libertà di concorrenza  
Abuso di posizione dominante
Operazioni di concentrazione
29
LA BANCA DITALIA  d.lgs. 385/1993 (testo unico
bancario, modificato dalla l. 262/2005) Parte
integrante del Sistema europeo di banche
centrali Funzioni di vigilanza e tutela della
concorrenza (in collaborazione con la Consob,
lIsvap e lAgcm) Indipendenza e trasparenza
Governatore e altri membri del direttorio in
carica per sei anni (possibilità di un solo
rinnovo) Governatore nominato con d.p.r., su
proposta del presidente del Consiglio, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio superiore della Banca
dItalia
30
PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI    Principio dellautonomia e
del decentramento (art. 5 Cost.)   Riserva
(relativa) di legge in materia di organizzazione
(art. 97 Cost.)  Principio di legalità
dellattività amministrativa   Principio del
giusto procedimento (l. 241/1990)   Principio
del buon andamento (art. 97 Cost.)   Principio
di imparzialità (art. 97 Cost.) Distinzione fra
attività di governo e attività di gestione
amministrativa (d.lgs. 267/2000, d.lgs. 165/2001)
  Principio di responsabilità delle pubbliche
amministrazioni e dei funzionari (art. 28
Cost.) Principio del concorso pubblico (art. 97
Cost.) Diritto di azione contro gli atti della
pubblica amministrazione (art. 113 Cost.)
31
LA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO   Legge
241/1990 (modificata dalla l. 15/2005) Lattivit
à amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge (art. 1)     Principi di
economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza
dellattività amministrativa   Individuazione
del responsabile del procedimento  
Partecipazione dei soggetti interessati
allistruttoria   Diritto di accesso ai
documenti amministrativi   Obbligo di
provvedere nel termine   Obbligo di motivazione
dei provvedimenti
32
  • I VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI  
  •  
  • Incompetenza  
  • Violazione di legge  
  • Eccesso di potere  
  • - illogicità manifesta  
  • - contraddittorietà interna o fra più
    provvedimenti
  • - insufficienza di motivazione 
  • disparità di trattamento
  • ingiustizia manifesta
  • - travisamento dei fatti  
  • - non giustificata violazione della prassi  
  • - non rispetto del principio di ragionevolezza  
  • - non rispetto del principio di proporzionalità

33
LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IL SISTEMA DUALISTICO
diritti soggettivi  
Interessi legittimi  
giudice ordinario
giudice amministrativo
disapplicazione dellatto illegittimo
annullamento dellatto illegittimo
Competenza esclusiva del giudice
amministrativo(diritti e interessi) nelle
materie indicate dalla legge
34
I RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI
Ricorsi amministrativi - ricorso in
opposizione - ricorso gerarchico
Ricorsi giurisdizionali - ricorso al
tribunale amministrativo regionale -
ricorso in appello al Consiglio di stato
Ricorsi straordinari al presidente della
Repubblica
Rimedi alternativi o ricorrere in sede
giurisdizionale o ricorrere al presidente della
Repubblica ovvero ricorrere preliminarmente in
sede amministrativa ed eventualmente impugnare in
sede giurisdizionale o con ricorso straordinario.

35
LE RIFORME AMMINISTRATIVE     Riorganizzazione
dellamministrazione centrale dello Stato
Decentramento delle funzioni amministrative dello
Stato alle regioni e agli enti locali
Privatizzazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici Semplificazione dei
procedimenti  
36
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
37
COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(ART. 83 COST.)
 Parlamento in seduta comune   58 delegati
regionali
votazioni successive
1, 2, 3 votazione
maggioranza assoluta dei componenti
maggioranza dei due terzi dei componenti
38
LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Requisiti cittadino che abbia compiuto 50 anni e
che goda dei diritti politici e civili
Incompatibilità con qualsiasi altra carica
Assegno e dotazione finanziaria fissati per
legge Durata in carica 7 anni Impedimento
temporaneo supplenza del presidente del Senato
Senatore di diritto dopo la cessazione della
carica
39
I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   Art.
87 Cost.   Il presidente della Repubblica è il
capo dello Stato e rappresenta lunità nazionale
    Obbligo di controfirma in base allart. 89
Cost. (presidente del consiglio dei ministri,
ministri proponenti o competenti) per tutti gli
atti presidenziali - atti sostanzialmente
presidenziali   - atti formalmente presidenziali
40
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI     In ordine alla
rappresentanza esterna   accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici   ratifica i
trattati   dichiara lo stato di guerra  
effettua visite ufficiali allestero  
41
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI     In ordine
allesercizio delle funzioni parlamentari  
nomina i senatori a vita può convocare le
Camere in seduta straordinaria   indice le
elezioni e fissa la prima riunione delle nuove
Camere può inviare messaggi alle Camere  
può sciogliere le Camere
42
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI   In ordine alla
funzione legislativa   promulga le leggi
approvate dal Parlamento   può con messaggio
motivato rinviare alle Camere le leggi per una
nuova deliberazione autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge del governo
43
  • LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
  • In ordine alla funzione esecutiva e di
    governo-indirizzo
  •  
  • conduce le consultazioni per la formazione del
    governo
  • nomina il presidente del Consiglio e, su
    proposta di questo, i ministri  
  • accoglie il giuramento del governo e ne accetta
    le dimissioni  
  • autorizza la presentazione dei disegni di legge
    del governo  
  • emana i decreti aventi forza di legge e i
    regolamenti del governo  
  • nomina i funzionari dello Stato di grado più
    elevato  
  • ha il comando delle Forze armate  
  • presiede il Consiglio supremo di difesa   
  • emana gli atti amministrativi da adottarsi con
    d.p.r.  
  • procrastina lentrata in vigore
    dellabrogazione di una legge a seguito di
    referendum

44
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine
allesercizio della sovranità popolare indice
le elezioni delle nuove Camere e i referendum
  dichiara labrogazione della legge
sottoposta a referendum
45
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI   In ordine
allesercizio della giurisdizione costituzionale,
ordinaria e amministrativa nomina un terzo
dei giudici della Corte costituzionale
presiede il Consiglio superiore della
magistratura può concedere la grazia e
commutare le pene   adotta i decreti che
decidono i ricorsi straordinari contro gli atti
amministrativi
46
LACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Reati presidenziali (art. 90 Cost.) alto
tradimento e attentato alla Costituzione  
Comitato parlamentare per i procedimenti di
accusa (istruttoria)
Corte costituzionale integrata (giudizio)
Parlamento in seduta comune (messa in stato di
accusa)
47
IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE
CAMERE     Art. 88 Cost. obbligo di
consultare previamente i presidenti delle due
Camere (parere non vincolante) divieto di
scioglimento negli ultimi sei mesi del presidente
(c.d. semestre bianco) Lo scioglimento come
potere presidenziale o come potere del
governo? Il potere di convocare le elezioni
anticipate è uno strumento di stabilizzazione
primario del governo parlamentare (la minaccia di
farvi ricorso che non luso di esso), uno
strumento politico per eccellenza 
48
I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTO
Einaudi (1948-1955) I leg. 1948-1953 Gronchi
(1955-1962) II leg. 1953-1958 Segni
(1962-1964) III leg. 1958-1963 Saragat
(1964-1971) IV leg. 1963-1968 Leone
(1971-1978) V leg. 1968-1972, VI leg.
1972-1976 Pertini (1978-1985) VII leg.
1976-1979, VIII leg. 1979-1983 Cossiga
(1985-1992) IX leg. 1983-1987, X leg.
1987-1992 Scalfaro (1992-1999) XI leg.
1992-1994, XII leg. 1994-1996 Ciampi
(1999-2006) XIII leg. 1996-2001, XIV leg.
2001-2006 Napolitano (2006-) XV leg. 2006-
49
LELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI
13 maggio 1999 1 scrutinio

Presenti Votanti Astenuti Maggioranza dei due terzi 990 990 0 674 CIAMPI 707 VOTI
50
LELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO
10 maggio 2006 4 scrutinio

Presenti Votanti Astenuti Maggioranza assoluta 1000 990 10 505 NAPOLITANO 543 VOTI
51
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
52
DEFINIZIONE DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE   La
funzione volta ad assicurare il rispetto delle
norme della costituzione, attraverso la
risoluzione in forma giurisdizionale delle
controversie relative alla legittimità
costituzionale degli atti legislativi o relative
alle attribuzioni di organi e soggetti
costituzionali
53
ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE       Il
judicial review of legislation negli Stati Uniti
(Corte suprema, sentenza Marbury vs. Madison del
1803) gt sistema diffuso Il modello
kelseniano in Austria (Costituzione del
1920-1929) gt sistema accentrato
54
MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE    
Sistema diffuso (tutti gli organi giudiziari)   gt
disapplicazione della legge e principio dello
stare decisis Sistema accentrato (tribunale
costituzionale ad hoc)   gt annullamento della
legge con efficacia erga omnes Controllo
preventivo o successivo gt attivato prima o dopo
lentrata in vigore della legge Controllo in
via dazione o in via incidentale gt con
impugnazione diretta o indiretta dei soggetti
legittimati
55
  • LA CORTE COSTITUZIONALE COMPOSIZIONE  
  •  
  • Art. 135.1 Cost.
  • Presidente della Repubblica gt 5 giudici
  • Parlamento in seduta comune gt 5 giudici
  • Supreme magistrature ordinaria e amministrative gt
    5 giudici
  • 3 Corte di cassazione
  • 1 Consiglio di stato
  • 1 Corte dei conti

56
LA CORTE COSTITUZIONALE FUNZIONI   Art. 134
Cost. La Corte costituzionale è competente a
giudicare  sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti aventi forza di legge dello Stato e delle
regioni   sui conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato e sui conflitti tra lo Stato e
le regioni e tra regioni sulle accuse promosse
dal Parlamento in seduta comune contro il
presidente della Repubblica per alto tradimento e
attentato alla Costituzione sullammissibilità
delle richieste di referendum abrogativo (art. 2
l. cost. 1/1953)
57
LE FONTI DI DISCIPLINA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE   Costituzione (artt.
134-137)   Legge costituzionale ex art. 137.1
Cost. (l. cost. 1/1948, l. cost. 1/1953, l. cost.
2/1967) Legge ordinaria ex art. 137.2 Cost.
(l. 87/1953, l. 20/1962) Regolamenti della
Corte ex art. 14 l. 87/1953 (norme integrative
del 1956, regolamento generale del 1966)
58
I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
  Accesso diretto (in via dazione)    
59
I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE Acces
so indiretto (in via incidentale)    
60
LOGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE
Leggi costituzionali e leggi di revisione
costituzionale Leggi ordinarie dello Stato
Decreti legge Decreti legislativi   Leggi
regionali e delle province autonome
61
I VIZI SINDACABILI
Vizi formali vizi dellatto in quanto tale
Vizi sostanziali vizi di contenuto -
vizio per incompetenza - vizio di
irragionevolezza della legge
Art. 28 l. 87/1953 Il controllo di legittimità
della Corte costituzionale... esclude ogni
valutazione di natura politica e ogni sindacato
sulluso del potere discrezionale del Parlamento
62
IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE     Ordinanza del
giudice a quo (dufficio o su istanza di una
delle parti del giudizio)   Sulla questione di
legittimità costituzionale dellarticolo... della
legge... norma oggetto per violazione
dellarticolo... della Costituzione norma
parametro Rilevanza È necessaria
lapplicazione della disposizione di legge
oggetto della questione di costituzionalità per
definire il giudizio?   Non manifesta
infondatezza Sussiste un dubbio sulla
costituzionalità della legge che si tratta di
applicare?
63
I GIUDIZI SULLE LEGGILE DECISIONI DELLA CORTE
COSTITUZIONALE Ordinanze   La Corte
costituzionale dichiara la manifesta
inammissibilità o la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale. Sentenze
di accoglimento La Corte costituzionale
dichiara lillegittimità costituzionale della
legge di rigetto   La Corte costituzionale
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale
64
I GIUDIZI SULLE LEGGI LE DECISIONI DELLA CORTE
COSTITUZIONALE Sentenze interpretative di
accoglimento La Corte costituzionale dichiara
lillegittimità costituzionale della legge, nei
sensi e nei limiti indicati nella motivazione
interpretative di rigetto   La Corte
costituzionale dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale, nei sensi di cui
in motivazione
65
ALTRI TIPI DI SENTENZE DI ACCOGLIMENTO  
Sentenze di accoglimento parziale (nella parte
in cui prevede...) Sentenze sostitutive
(nella parte in cui prevede... anziché...)
  Sentenze additive e additive di principio
(nella parte in cui non prevede...)  
66
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE Conflitti
interorganici tra poteri dello Stato
Giudizio di ammissibilità del conflitto
(ordinanza)
Giudizio per conflitto di   attribuzione
(sentenza)
Ricorso
A quale potere spettano le attribuzioni in
contestazione?
67
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE      Conflitti
intersoggettivitra lo Stato e le regioni e tra
le regioni
Eventuale sospensiva dellatto impugnato
(ordinanza)  
Giudizio per conflitto di attribuzione (sentenza)
Ricorso
Spetta allo Stato o alla regione la competenza
dellatto?
68
QUALI SONO I POTERI DELLO STATO organi
competenti a dichiarare definitivamente la
volontà dei poteri cui appartengono (art. 37 l.
87/1953)
  • Potere legislativo  
  • - Camera  
  • - Senato  
  • - commiss. in sede deliberante  
  • - commissioni dinchiesta  
  • commiss. di vigilanza radiotv
  • Potere esecutivo  
  • - Consiglio dei ministri  
  • - presidente del Consiglio  
  • - ministri
  • Potere giurisdizionale  
  • - giudici ordinari  
  • giudici speciali (es. Corte dei conti)  
  • - procure della Repubblica  
  • tribunale dei ministri
  • Altri poteri-organo  
  • - Presidente della Repubblica  
  • Corte costituzionale 
  • - CSM  
  • comitati promotori di referendum

69
LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE     N...
Sentenza... (data) massima La Corte
costituzionale... collegio ha pronunciato la
seguente sentenza testo   Nel
giudizio... Ritenuto in fatto (...)   Ritenuto in
diritto (...)    Per questi motivi Dichiara...
dispositivo   Il presidente... Il
redattore...  
70
GIURISDIZIONE ITALIANA
1 grado
2grado
Controllo di legittimità delle decisioni
Controllo di legittimità delle leggi
Giudice di pace
Tribunale
Giurisdizione civile
Tribunale
Corte dAppello
Tribunale
Tribunale
Giurisdizione penale
Corte dAssise
Corte dAssise
Corte dAssise dAppello
CORTE DI CASSAZIONE
CORTE COSTITUZIONALE
Giurisdizione amministrativa
Tribunali amministrativi
Consiglio di Stato
Giurisdizione tributaria
Comm. Tribut. Provinciali
Comm. Tribut. Regionali
Giurisdizione contabile
Corte dei Conti - Sez
Corte dei Conti Sez. Unite
Giurisdizione militare
Tribunale militare
Corte Militare dAppello
71
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
72
IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI COMMON LAW E DI
CIVIL LAW
73
DEFINIZIONE DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE
Funzione diretta allapplicazione della legge,
attivata su impulso delle parti (passività del
giudice), per risolvere un conflitto o una
controversia, esercitata ad opera di un soggetto
terzo (terzietà del giudice), vincolato solo alla
legge, nel rispetto del principio del
contraddittorio fra le parti, della pubblicità
del procedimento e della motivazione delle
decisioni
Le parti nel processo attore e convenuto
(processo civile)    pubblico ministero e
imputato (processo penale) ricorrente e
resistente (processo amministrativo)
74
UNITÀ DELLA GIURISDIZIONEE PLURALITÀ DELLE
GIURISDIZIONI
Giurisdizione ordinaria (civile e penale)   la
funzione giurisdizionale è esercitatada
magistrati ordinari... (art. 102.1 Cost.)
    Giurisdizioni speciali  ... non possono
essere istituti giudici straordinari,o giudici
speciali... (art. 102.2 Cost.)  
giurisdizione amministrativa (art. 103.1 Cost.)
  giurisdizione contabile (art. 103.2 Cost.)
  giurisdizione militare (art. 103.3 Cost.)
  altre giurisdizioni (es. tributaria VI
disp. trans. e fin. Cost.)
75
I GIUDICI ORDINARI I GRADI DI GIURISDIZIONE
Competenza in materia civile
Tribunale (giudice monocratico o collegiale)
Giudice di pace (giudice monocratico)
1 grado  
Tribunale (giudice monocratico o collegiale)
Corte di appello (giudice collegiale)
2 grado  
ricorso in cassazione per soli motivi di
legittimità Corte di cassazione (sezioni civili)
76
I GIUDICI ORDINARI I GRADI DI GIURISDIZIONE
Competenza in materia penale
Giudice di pace (giudice monocratico)
Tribunale (giudice monocratico o collegiale)
Corte di assise (collegiogiudici popolari)
1 grado  
Tribunale (giudice monocratico o collegiale)
Corte di appello (giudice collegiale)
Corte di assisedi appello (coll.giudici pop.)
2 grado  
ricorso in cassazione per soli motivi di
legittimità Corte di cassazione (sezioni penali)
77
LA MAGISTRATURA ORDINARIA
  • Magistrati con funzioni giudicanti (giudici)
  • giudice di pace
  • giudice di tribunale
  • giudice di corte di appello
  • giudice di corte di cassazione
  • Magistrati con funzioni requirenti (pubblici
    ministeri)
  • procuratore della Repubblica presso il tribunale
  • procuratore generale della Repubblica presso la
    corte dappello
  • - procuratore generale presso la corte di
    cassazione

78
LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Giudici amministrativi
Giudici contabili (Corte dei conti)
Tribunali amministrativi regionali (TAR)
Sezioni giurisdizionali regionali
1 grado  
Sezioni giurisdizionali centrali di appello
2 grado  
Consiglio di stato
ricorso in cassazione per soli motivi inerenti
alla giurisdizione Corte di cassazione  
79
INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA INTERNA
    La giustizia è amministrata in nome del
popolo (art. 101.1 Cost.)     Principi
costituzionali sul potere giudiziario  
soggezione dei giudici alla sola legge  
autonomia e indipendenza da ogni altro potere  
distinzione dei magistrati soltanto per diversità
di funzioni nomina dei magistrati per concorso
e nomina di magistrati onorari   inamovibilità
dei magistrati   riserva di legge in materia di
norme sullordinamento giudiziario
80
IL PUBBLICO MINISTERO
Garanzie e indipendenza del p.m.
gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sullordinamento
giudiziario (art. 107.4 Cost.) ha lobbligo
di esercitare lazione penale (art. 112 Cost.)
81
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Art. 104 Cost., legge 195/1958     Composizione
del CSM   3 membri di diritto presidente
della Repubblica (che lo presiede), primo
presidente e procuratore generale della corte di
cassazione   16 membri eletti dai magistrati
ordinari membri togati 8 membri eletti dal
Parlamento in seduta comune membri laici, tra i
quali il CSM elegge il vicepresidente
82
ATTRIBUZIONI DEL CSME DEL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA
Consiglio superiore della magistratura  
carriera e stato giuridico dei magistrati
assunzioni, assegnazioni, trasferimenti,
promozioni e provvedimenti disciplinari (art. 105
Cost.) Ministro della giustizia  
organizzazione e funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia (art. 110 Cost.) Contro
i provvedimenti disciplinari del CSM è ammesso il
ricorso in cassazione gli altri provvedimenti
del CSM possono essere impugnati davanti al
giudice amministrativo.
83
LA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI
Responsabilità disciplinare (violazione dei
doveri dufficio)
Ministro della giustizia o procuratore
generale della cassazione (azione disciplinare)
Sezione disciplinare del consiglio
superiore della magistratura (sanzioni
disciplinari)  
Responsabilità civile (dolo o colpa grave e
diniego di giustizia)
Azione di rivalsa sul magistrato
Richiesta di risarcimento
Stato  
84
I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO
Contraddittorio tra le parti   Parità tra
accusa e difesa   Giudice terzo e imparziale
  Ragionevole durata   Contraddittorio nella
formazione della prova   Obbligo di motivazione
dei provvedimenti giurisdizionali Possibilità
di ricorso in cassazione per violazione di legge
Diritto alla tutela giurisdizionale   Diritto
di difesa   Gratuito patrocinio   Giudice
naturale   Irretroattività delle norme penali
  Responsabilità penale personale  
Presunzione di non colpevolezza   Giusto
processo regolato dalla legge
85
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
MAGISTRATURA
I giudici sono nominati sulla base di concorsi e
possono ricoprire sia la funzione giudicante sia
la funzione inquirente
Giudicante
INQUIRENTE
GIP Giudice per le indagini preliminari Organo di
controllo degli atti del PM
GUP Giudice delludienza preliminare Decide di
rinviare a giudizio o di emettere sentenza di non
luogo a procedere
Pubblico ministero Organo inquirente
Procura della Repubblica Ufficio del PM
Procura della Repubblica Il capo, gli altri Pm
sono sostituti procuratori
1 grado
Giudice di pace Magistrato che resta in carica
per quattro anni
Tribunale ordinario Costituito dal giudice unico
di primo grado che emana sentenze in materia
civile e penale
Corte dAssise Composta da otto giudici giudica
reati gravi
Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale Il Pm dei processi in Tribunale e in
Corte dAssise
Procuratore generale Il Pm dei processi
dappello
2 grado
Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione Il Pm dei processi in Cassazione
Corte dAppello Composta da tre giudici di
carriera. Riesamina le sentenze del giudice unico
del Tribunale
Corte dAssise dAppello Composta come la Corte
dAssise. Riesamina le sentenze della Corte
dAssise
Antimafia Organo inquirente
3 grado
Corte di Cassazione Decide sui ricorsi e
verifica che la legge sia stata applicata
correttamente
DDA Direzione distrettuale antimafia Pool
antimafia presso le più grandi sedi giudiziarie
Procuratore nazionale antimafia Coordina e dirige
i sostituti procuratori impegnati nei delitti a
sfondo mafioso
Altri organi Tribunale dei minorenni, Tribunale
di sorveglianza- Tribunale militare, Tribunale
superiore delle acque pubbliche
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