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il sistema pubblico della prevenzione

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Le funzioni di vigilanza delle ASL Legge 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: il sistema pubblico della prevenzione


1
il sistema pubblico della prevenzione

2
Giurisprudenza
  • Le norme di sicurezza (dal D.P.R. 547/55 in poi)
    hanno la caratteristica di essere sanzionate
    penalmente, col risultato che la sola violazione
    di una norma di sicurezza costituisce reato.
  • Pertanto non si commette reato solo quando si
    verifica linfortunio si commette infatti reato
    quando non viene osservata la norma di sicurezza
    se poi, in conseguenza della violazione
    antinfortunistica, si verifica anche un
    infortunio, i reati commessi diventano due
  • una contravvenzione (esempio dovevi dare
    dettagliate informazioni e non le hai date)
  • un delitto (in conseguenza di ciò un lavoratore
    ha subito un infortunio)


3
(No Transcript)
4
Le funzioni di vigilanza delle ASL
  • Legge 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi
    di prevenzione). 
  • In relazione agli standards fissati in sede
    nazionale,
  • all'unità sanitaria locale sono attribuiti,
  • con decorrenza 1gennaio 1980,
  • i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del
    lavoro
  • in materia di prevenzione, di igiene e di
    controllo sullo stato di salute dei
    lavoratori.omissis.
  • Per la tutela della salute dei lavoratori le
    unità
  • sanitarie locali organizzano propri servizi di
    medicina del
  • lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano,
    presidi all'interno delle unità produttive.

5
Le funzioni di vigilanza delle ASL
  • Legge 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi
    di prevenzione). 
  • . spetta al prefetto stabilire su proposta del
    presidente
  • della regione, quali addetti ai servizi di
    ciascuna unità sanitaria locale, assumano ai
    sensi delle leggi vigenti la qualifica di
    ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione
    alle funzioni ispettive e di controllo da essi
    esercitate relativamente all'applicazione della
    legislazione sulla sicurezza del lavoro.
  • Al personale di cui al comma precedente è esteso
    il potere d'accesso attribuito agli ispettori del
    lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la
    facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R.
    19 marzo 1955, n. 520.
  • Contro i provvedimenti adottati dal personale
    ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui
    al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente
    della giunta regionale che decide, sentite le
    organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
    lavoro. Il presidente della giunta può sospendere
    l'esecuzione dell'atto impugnato. 

6
Le funzioni di prevenzione delle ASL
  • Legge 833/1978 Art.20 (Attività di prevenzione) 
  • Le attività di prevenzione comprendono
  • a) individuazione, accertamento e controllo dei
    fattori di nocività, di
  • pericolosità e di deterioramento negli
    ambienti di vita e di lavoro anche mediante
    collaudi e verifiche di macchine, impianti e
    mezzi
  • di protezione prodotti, installati o
    utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria
    locale
  • b) comunicazione dei dati accertati e diffusione
    della loro conoscenza
  • c) indicazione delle misure idonee
    all'eliminazione dei fattori di rischio ed al
    risanamento di ambienti di vita e di lavoro
  • d) formulazione di mappe di rischio con l'obbligo
    per le aziende di
  • comunicare le sostanze presenti nel ciclo
    produttivo e le loro caratteristiche
    tossicologiche
  • e) profilassi degli eventi morbosi
  • f) verifica, secondo le modalità previste dalle
    leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei
    piani urbanistici e dei progetti di insediamenti
    industriali e di attività produttive in genere
    con le esigenze di tutela dell'ambiente e di
    difesa della salute della popolazione e dei
    lavoratori

7
Dipartimento di prevenzione
  • L'Art.7 del DLgs. 517/93 stabilisce che
  • "Le regioni istituiscono un Dipartimento di
    prevenzione cui sono attribuite le funzioni
    attualmente svolte dalle Unità Sanitarie Locali
    ai sensi degli artt.16, 20 e 21 della Legge 833
    del 23 dicembre 1978.
  • Il Dipartimento è articolato nei seguenti
    servizi
  • a) igiene e sanità pubblica
  • b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di
    lavoro
  • c) igiene degli alimenti e della nutrizione
  • d) veterinari,articolati distintamente nelle tre
    aree funzionali della sanità animale,dell'igiene
    della produzione,trasformazione,commercializzazion
    e,conservazione e trasporto degli alimenti di
    origine animale e loro derivati,e dell'igiene
    degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

8
ORGANI DI VIGILANZA
  • Lorgano fondamentale è quindi il Dipartimento di
    Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale
  • Il Dipartimento di Prevenzione è costituito da
    cinque servizi

9
SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO
  • b) mappatura dei fattori di rischio per la salute
    e la sicurezza dei lavoratori esposti
  • o) accertamenti ed inchieste, di propria
    iniziativa o su richiesta dellautorità
    giudiziaria, concernenti casi di malattie
    professionali e di infortunio
  • p) pareri preventivi richiesti dai comuni su
    progetti relativi ad attività produttive al fine
    di verificare la compatibilità dei medesimi con
    le esigenze di tutela della salute dei
    lavoratori.
  • q) vigilanza e controllo sullapplicazione
    della normativa tecnica vigente in materia di
    sicurezza nei luoghi di lavoror
  • r) ricerca e registrazione delle notizie
    relative agli infortuni diversi dalle malattie
    professionali

10
SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA
NEI LUOGHI DI LAVORO
  • verifiche di impianti ed apparecchi (ascensori e
    montacarichi, impianti per la protezione contro
    le scariche atmosferiche, impianti di messa a
    terra, apparecchi di sollevamento, recipienti a
    pressione, generatori di vapore, impianti di
    riscaldamento e frigoriferi ed altri impianti)
    sottoposti a verifica secondo la normativa
    statale vigente
  • rilievi fotometrici di vibrazioni e radiazioni
    ionizzanti
  • vidimazione registri infortuni
  • rilascio libretti di tirocinio per esami di
    abilitazione alla conduzione di generatori di
    vapore
  • pareri preventivi richiesti dai Comuni su
    progetti relativi ad attività produttive, al fine
    di verificare la compatibilità dei medesimi con
    le esigenze di sicurezza dei lavoratori.

11
VIGILANZA Art. 23 D.Lgs. 626/1994
12
D.P.C.M. 14 ottobre 1997 n. 412
Regolamento recante lindividuazione delle
attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, per le quali lattività
di vigilanza può essere esercitata dagli
Ispettorati del lavoro delle Direzioni
provinciali del lavoro
ATTIVITA' RISCHIOSE
attribuite alla competenza della Direzione
provinciale del lavoro
  • Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
    demolizione, conservazione, risanamento di opere
    fisse, in muratura e in cemento armato
  • Opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi
  • Lavori in sotterraneo e gallerie

13
VIGILANZA
Organi operanti nella materia della s i c u r e z
z a Coordinamento D.P.C.M. 5.12.1997
14
VIGILANZA
INCHIESTE INFORTUNI - di iniziativa o su
richiesta -
attività
ISPEZIONE DI PREVENZIONE e/o REPRESSIONE
di iniziativa
su richiesta
  • Gli Ispettori operano attraverso la prescrizione
  • ( artt. 19 e segg., D.Lgs. 758/1994)
  • Gli Ispettori accedono ai luoghi di lavoro
  • in qualunque ora
  • (protetti dal 650 e 651 c.p.)
  • anche accompagnati dai R.L.S.
  • (art. 9, Statuto dei Lavoratori e art. 19,
  • D.Lgs. 626/1994)
  • sono ufficiali di P.G.
  • (attenzione per le aree o attività sottoposte al
  • Nulla Osta di segretezza (NOS)
  • acquisiscono notizie e documenti

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CONTRAVVENZIONI
  • Violazione a norme speciali in materia di
    igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (es.
    D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D.LGS. 626/94
    D.LGS. 494/96)

16
Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
prevista dal D.Lgs. 758/94
  • In caso di riscontro di una contravvenzione
    lorgano di vigilanza impartisce al
    contravventore una prescrizione con
  • termine per la regolarizzazione
  • (prorogabile a richiesta motivata)
  • imposizione di specifiche misure
  • per far cessare il pericolo

17
26-1-1995 Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 21
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n.
758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria
in materia di lavoro.
18
D.Lgs. n 758 del 19/12/1994
ISPEZIONE
PRESCRIZIONE con termine lt 6m
COMUNICAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE
COMUNICAZIONE (notizia reato) AL PM
RICHIESTA DI PROROGA per impossibilità
di adempiere
SOSPENSIONE AZIONE PENALE
RIATTIVAZIONE AZIONE PENALE
VERIFICA (entro 60 gg scad)
CONCESSIONE PROROGA di non oltre 6 m
PROCESSO PENALE
OBLAZIONE 162 BIS
ADEMPIMENTO
INADEMPIMENTO
AMMISSIONE AL PAGAMENTO
di ¼ massimo in via amministrativa
COMUNICAZIONE ALLINADEMPIENTE entro 90 gg
COMUNICAZIONE AL PM (entro 90 gg scad)
COMUNICAZIONE AL PM entro 120 gg
Possibilità di pagare un quarto del massimo ex.
Articolo 24 ultimo comma se adempimento in tempo
superiore o con modalità diverse
ARCHIVIAZIONE
19
Disposizione (art. 10 DPR 520/55 e art. 66 DPR
303/56)
  • È l'istituto previsto per i casi in cui la norma
    di legge non contiene indicazioni precise di
    attuazione o lascia ad altro organo (tecnico, di
    vigilanza, ecc.) la disciplina di questi aspetti.
  • Nel caso della disposizione, pertanto, la
    violazione si concretizza con la sua inosservanza
    dopo che siano trascorsi i tempi concessi
    dall'organo di vigilanza per la regolarizzazione.
    La disposizione resta attualmente in vigore con
    sanzione prevista dall'art. 11 del DLvo 758/94.

20
Disposizione (art. 10 DPR 520/55 e art. 66 DPR
303/56)
  • Le disposizioni impartite dagli ispettori del
    lavoro in materia di igiene e sicurezza sul
    lavoro sono esecutive.
  • Contro le disposizioni è ammesso ricorso entro 30
    giorni dalla data di comunicazione delle
    disposizioni stesse.
  • Il ricorso non ha effetto sospensivo.
  • Contro i provvedimenti adottati dal personale
    ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui
    al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente
    della giunta regionale che decide, sentite le
    organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
    lavoro. Il presidente della giunta può sospendere
    l'esecuzione dell'atto impugnato. (art. 21
    L.833/78)  

21
Disposizione (art. 11 DPR 520/55 come sostituito
dallart.11 D.Lgs. 758/94)
  • L inosservanza delle disposizioni legittimamente
    impartite dagli ispettori del lavoro in materia
    di sicurezza o igiene del lavoro è punita con la
    pena dellarresto fino a un mese o dellammenda
    fino a 413.

22
Procedura disposizione
  • Verbale di Disposizione
  • indicazione delle misure da attuare con relativi
    tempi massimi di adempimento
  • ?
  • Invio al soggetto interessato
  • ?
  • Scadenza
  • ?
  • Risposta Ditta
  • ?
  • Verifica
  • ?
  • Verifica positiva ? ?
    Verifica negativa
  • ?
    ?
  • Pratica conclusa
    Comunicazione a P.M

  • per attivazione sanzione
    penale
  • Avverso la disposizione è ammesso ricorso (oggi
    alla Regione)

23
Delitto di resistenza a pubblico ufficiale
  • Massima
  • configurabilità nei
  • casi di ordine del datore di lavoro al lavoratore
    per impedire luscita o lentrata nello
    stabilimento degli ispettori USL
  • Cassazione penale n.7055 15/07/98
  • fattispecie chiusura da parte di una lavoratrice
    del cancello dello stabilimento con comando
    elettrico dietro ordine del datore di lavoro per
    impedire luscita degli ispettori USL, che
    avevano effettuato un prelievo di campioni di
    liquidi ad una cisterna

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ORGANI DI CONTROLLO
  • Il primo controllo di impianti di messa a terra,
    impianti parafulmini, apparecchi a pressione,
    apparecchi di sollevamento materiale è affidato,
    o per singolo apparecchio o a campione,
    allISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione
    e la Sicurezza del Lavoro
  • Le verifiche periodiche sono eseguite dallASL o
    da Organismi Notificati
  • I funzionari dellISPESL non sono ufficiali di
    polizia giudiziaria UPG

LISPESL svolge attività di consulenza e
formazione a pagamento
25
Gli Organismi paritetici
  • Sono costituiti a livello territoriale tra le
    organizzazioni sindacali e quelle dei datori di
    lavoro
  • Costituiscono la prima istanza di conciliazione
    in merito alle controversie sui diritti di
    rappresentanza, informazione e formazione, che
    sorgono sui luoghi di lavoro.Hanno funzioni di
    orientamento e di promozione della formazione per
    i lavoratori.

26
Il mandato degli Organismi paritetici
  • Il combinato disposto tra lart. 20 e lart. 22
    comma 6 del D.Lgs 626/94 assegna ad organismi
    paritetici territoriali due funzioni
  • a) orientare e promuovere iniziative formative
    nei confronti dei lavoratori e dei Rappresentanti
    dei lavoratori per la sicurezza,
  • b) essere prima istanza di riferimento in merito
    a controversie sorte in azienda sullapplicazione
    concreta dei diritti di rappresentanza,
    informazione e formazione, previsti dalle norme
    vigenti

27
Accordi interconfederali
  • Quattro accordi interconfederali Confindustria,
    Confapi, Cooperative, Artigianato stipulati tra
    le parti dopo il D.Lgs 626/94 tuttavia vanno
    oltre la conferma di queste due fondamentali
    funzioni e prefigurano un vero e proprio "sistema
    di gestione bilaterale" della partita prevenzione
    che non ha precedenti nelle nostre relazioni
    sindacali. Sono infatti individuate ulteriori
    funzioni e sedi "bilaterali" a livello regionale
    e nazionale.

28
Tre gruppi di funzioni
  • funzioni di osservatorio/monitoraggio/raccolta/ana
    lisi/trasmissione di dati/trasferimento di
    conoscenze (relativamente allapplicazione
    concreta degli accordi, allanagrafe degli RLS,
    allanalisi del trend infortunistico nel
    territorio o in particolari comparti,
    allemergere di problematiche legate a rischi
    particolari od emergenti, ai risultati di
    indagini o ricerche, alla diffusione di linee
    guida specifiche, alla socializzazione di
    esperienze di buona pratica, ecc.)
  • promozione della cultura della prevenzione e di
    comportamenti orientati allo sviluppo di
    relazioni partecipative tra le aziende e i
    lavoratori rappresentati (in particolare
    indirizzando i vari soggetti aziendali verso una
    qualificata ed efficace attività informativa e
    formativa da realizzarsi in accordo e con il
    coinvolgimento delle associazioni di settore e
    mettendo a disposizione delle aziende e degli RLS
    una sollecita gestione delle eventuali
    controversie)
  • interlocuzione costante e propositiva con le
    istituzioni e gli enti pubblici presenti a
    livello provinciale, regionale e nazionale - dai
    Servizi delle Asl, ai Comitati regionali di
    coordinamento ex art. 27, dalla Commissione
    consultiva nazionale ex art. 26 all Ispesl o
    all Inail, alle Università o agli enti di
    ricerca, ecc. - che hanno compiti in materia di
    prevenzione.

29
GAZZETTA UFFICIALE N. 177 SERIE GENERALE PARTE
PRIMA DEL 30 07 1996 PROVVEDIMENTO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno
1996
  • Organismi paritetici. La contrattazione di
    comparto, da avviare entro novanta giorni dalla
    sottoscrizione definitiva del presente accordo,
    determinera' le modalita' operative per la
    costituzione degli organismi paritetici di cui
    all'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94, su
    base territoriale, secondo la struttura del
    comparto, assegnando le funzioni ivi previste. In
    ogni caso, la funzione di prima istanza di
    riferimento conciliativo in merito a controversie
    sorte sull'applicazione dei diritti di
    rappresentanza, informazione e formazione,
    previsti dalle norme vigenti, non esclude il
    ricorso alla via giurisdizionale.
  • . Fino a che non interviene la predetta
    disciplina, gli organismi paritetici previsti dai
    contratti di comparto svolgeranno anche le
    funzioni di cui all' art. 20 del decreto
    legislativo n. 626/94.
  • A tale scopo gli organismi predetti si
    raccorderanno, in base al territorio di
    competenza, con i soggetti istituzionali di
    livello regionale o provinciale, operanti in
    materia di salute e sicurezza per favorire la
    realizzazione delle finalita' anzidette.
  • Anche per tali organismi, la funzione di prima
    istanza di riferimento conciliativo in merito a
    controversie sorte sull'applicazione dei diritti
    di rappresentanza, informazione e formazione,
    previsti dalle norme vigenti, non esclude il
    ricorso alla via giurisdizionale.

30
(No Transcript)
31
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
  • 1) Art. 53 D.P.R. 1124/65 denuncia di
    infortunio o malattia professionale allIstituto
    Assicuratore, con allegato il certificato medico
  • Entro 2 GIORNI da quando ne ha avuto notizia (per
    infortunio non guaribile entro tre giorni)
  • Entro 24 ORE dallinfortunio (per pericolo di
    morte o morte)
  • Entro 5 GIORNI dalla comunicazione del lavoratore
    (per malattia professionale)
  1. Art. 54 D.P.R. 1124/65 comunicazione
    allautorità locale di Pubblica Sicurezza del
    Comune in cui è avvenuto levento entro 2 GIORNI

32
ADEMPIMENTI MEDICI
INFORTUNI SUL LAVORO MALATTIE PROFESSIONALI
PER TUTTI GLI INFORTUNI
A) Consegna certificato INAIL al lavoratore
Codice Deontologico Art. 22 (Certificazione) Il
medico non può rifiutarsi di rilasciare
direttamente al cittadino certificati relativi al
suo stato di salute. Il medico, nel redigere
certificazioni, deve valutare e attestare
soltanto dati clinici che abbia direttamente
constatato.
Art. 52 D.P.R. 1124/65 La denuncia della
malattia professionale deve essere fatta
dallassicurato al datore di lavoro entro il
termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa
B) Per infortunio o malattia professionale in
agricoltura invio del certificato-denuncia
direttamente allINAIL
C) In caso di malattia professionale invio
denuncia (notifica) alla AUSL (ai sensi art. 139
DPR 1124/65 modificato dallart. 10 D.Lgs 38/00)
33
ADEMPIMENTI MEDICI
INFORTUNI SUL LAVORO MALATTIE PROFESSIONALI
PER GLI INFORTUNI CON LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
Oltre agli adempimenti pocanzi elencati
D) Obbligo di referto da inviare allAutorità
Giudiziaria o allU.P.G della AUSL (art. 365
C.P.).
PER LE MALATTIE O DECESSI DA ESPOSIZIONE AD
AGENTI BIOLOGICI E NEOPLASIE DA ESPOSIZIONE
LAVORATIVA AD AGENTI CANCEROGENI
Oltre agli adempimenti pocanzi elencati
E) Trasmissione allISPESL di copia della
documentazione clinica, anatomo-patologica e
inerente lanamnesi lavorativa.
34
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
CODICE DI PROCEDURA PENALE Titolo II Notizie di
reato
Art. 334 Referto.
  • Chi ha lobbligo di referto deve farlo pervenire
    entro 48 ORE o, se vi è pericolo nel ritardo,
    IMMEDIATAMENTE al pubblico ministero o a
    qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del
    luogo in cui ha prestato la propria opera o
    assistenza ovvero, in loro mancanza,
    allufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
  • Il referto indica la persona alla quale è stata
    prestata assistenza e, se possibile, le sue
    generalità, il luogo dove si trova attualmente e
    quanto altro valga a identificarla nonché il
    luogo, il tempo e le altre circostanze
    dellintervento dà inoltre le notizie che
    servono a stabilire le circostanze del fatto, i
    mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti
    che ha causato o può causare.
  • Se più persone hanno prestato la loro assistenza
    nella medesima occasione, sono obbligate al
    referto

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(No Transcript)
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(No Transcript)
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