Title: il sistema pubblico della prevenzione
1il sistema pubblico della prevenzione
2Giurisprudenza
- Le norme di sicurezza (dal D.P.R. 547/55 in poi)
hanno la caratteristica di essere sanzionate
penalmente, col risultato che la sola violazione
di una norma di sicurezza costituisce reato. - Pertanto non si commette reato solo quando si
verifica linfortunio si commette infatti reato
quando non viene osservata la norma di sicurezza
se poi, in conseguenza della violazione
antinfortunistica, si verifica anche un
infortunio, i reati commessi diventano due - una contravvenzione (esempio dovevi dare
dettagliate informazioni e non le hai date) - un delitto (in conseguenza di ciò un lavoratore
ha subito un infortunio)
3(No Transcript)
4Le funzioni di vigilanza delle ASL
- Legge 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi
di prevenzione). - In relazione agli standards fissati in sede
nazionale, - all'unità sanitaria locale sono attribuiti,
- con decorrenza 1gennaio 1980,
- i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del
lavoro - in materia di prevenzione, di igiene e di
controllo sullo stato di salute dei
lavoratori.omissis. - Per la tutela della salute dei lavoratori le
unità - sanitarie locali organizzano propri servizi di
medicina del - lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano,
presidi all'interno delle unità produttive.
5Le funzioni di vigilanza delle ASL
- Legge 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi
di prevenzione). - . spetta al prefetto stabilire su proposta del
presidente - della regione, quali addetti ai servizi di
ciascuna unità sanitaria locale, assumano ai
sensi delle leggi vigenti la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione
alle funzioni ispettive e di controllo da essi
esercitate relativamente all'applicazione della
legislazione sulla sicurezza del lavoro. - Al personale di cui al comma precedente è esteso
il potere d'accesso attribuito agli ispettori del
lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la
facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R.
19 marzo 1955, n. 520. - Contro i provvedimenti adottati dal personale
ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui
al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente
della giunta regionale che decide, sentite le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro. Il presidente della giunta può sospendere
l'esecuzione dell'atto impugnato.Â
6Le funzioni di prevenzione delle ASL
- Legge 833/1978 Art.20 (Attività di prevenzione)Â
- Le attività di prevenzione comprendono
- a) individuazione, accertamento e controllo dei
fattori di nocività , di - pericolosità e di deterioramento negli
ambienti di vita e di lavoro anche mediante
collaudi e verifiche di macchine, impianti e
mezzi - di protezione prodotti, installati o
utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria
locale - b) comunicazione dei dati accertati e diffusione
della loro conoscenza - c) indicazione delle misure idonee
all'eliminazione dei fattori di rischio ed al
risanamento di ambienti di vita e di lavoro - d) formulazione di mappe di rischio con l'obbligo
per le aziende di - comunicare le sostanze presenti nel ciclo
produttivo e le loro caratteristiche
tossicologiche - e) profilassi degli eventi morbosi
- f) verifica, secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei
piani urbanistici e dei progetti di insediamenti
industriali e di attività produttive in genere
con le esigenze di tutela dell'ambiente e di
difesa della salute della popolazione e dei
lavoratori
7Dipartimento di prevenzione
- L'Art.7 del DLgs. 517/93 stabilisce che
- "Le regioni istituiscono un Dipartimento di
prevenzione cui sono attribuite le funzioni
attualmente svolte dalle Unità Sanitarie Locali
ai sensi degli artt.16, 20 e 21 della Legge 833
del 23 dicembre 1978. - Il Dipartimento è articolato nei seguenti
servizi - a) igiene e sanità pubblica
- b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di
lavoro - c) igiene degli alimenti e della nutrizione
- d) veterinari,articolati distintamente nelle tre
aree funzionali della sanità animale,dell'igiene
della produzione,trasformazione,commercializzazion
e,conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati,e dell'igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".
8ORGANI DI VIGILANZA
- Lorgano fondamentale è quindi il Dipartimento di
Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale - Il Dipartimento di Prevenzione è costituito da
cinque servizi
9SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO
- b) mappatura dei fattori di rischio per la salute
e la sicurezza dei lavoratori esposti - o) accertamenti ed inchieste, di propria
iniziativa o su richiesta dellautoritÃ
giudiziaria, concernenti casi di malattie
professionali e di infortunio - p) pareri preventivi richiesti dai comuni su
progetti relativi ad attività produttive al fine
di verificare la compatibilità dei medesimi con
le esigenze di tutela della salute dei
lavoratori. - q) vigilanza e controllo sullapplicazione
della normativa tecnica vigente in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoror - r) ricerca e registrazione delle notizie
relative agli infortuni diversi dalle malattie
professionali
10SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA
NEI LUOGHI DI LAVORO
- verifiche di impianti ed apparecchi (ascensori e
montacarichi, impianti per la protezione contro
le scariche atmosferiche, impianti di messa a
terra, apparecchi di sollevamento, recipienti a
pressione, generatori di vapore, impianti di
riscaldamento e frigoriferi ed altri impianti)
sottoposti a verifica secondo la normativa
statale vigente - rilievi fotometrici di vibrazioni e radiazioni
ionizzanti - vidimazione registri infortuni
- rilascio libretti di tirocinio per esami di
abilitazione alla conduzione di generatori di
vapore - pareri preventivi richiesti dai Comuni su
progetti relativi ad attività produttive, al fine
di verificare la compatibilità dei medesimi con
le esigenze di sicurezza dei lavoratori.
11VIGILANZA Art. 23 D.Lgs. 626/1994
12D.P.C.M. 14 ottobre 1997 n. 412
Regolamento recante lindividuazione delle
attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, per le quali lattivitÃ
di vigilanza può essere esercitata dagli
Ispettorati del lavoro delle Direzioni
provinciali del lavoro
ATTIVITA' RISCHIOSE
attribuite alla competenza della Direzione
provinciale del lavoro
- Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento di opere
fisse, in muratura e in cemento armato - Opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi
- Lavori in sotterraneo e gallerie
13VIGILANZA
Organi operanti nella materia della s i c u r e z
z a Coordinamento D.P.C.M. 5.12.1997
14VIGILANZA
INCHIESTE INFORTUNI - di iniziativa o su
richiesta -
attivitÃ
ISPEZIONE DI PREVENZIONE e/o REPRESSIONE
di iniziativa
su richiesta
- Gli Ispettori operano attraverso la prescrizione
- ( artt. 19 e segg., D.Lgs. 758/1994)
- Gli Ispettori accedono ai luoghi di lavoro
- in qualunque ora
- (protetti dal 650 e 651 c.p.)
- anche accompagnati dai R.L.S.
- (art. 9, Statuto dei Lavoratori e art. 19,
- D.Lgs. 626/1994)
- sono ufficiali di P.G.
- (attenzione per le aree o attività sottoposte al
- Nulla Osta di segretezza (NOS)
- acquisiscono notizie e documenti
15CONTRAVVENZIONI
- Violazione a norme speciali in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (es.
D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D.LGS. 626/94
D.LGS. 494/96)
16Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
prevista dal D.Lgs. 758/94
-
- In caso di riscontro di una contravvenzione
lorgano di vigilanza impartisce al
contravventore una prescrizione con - termine per la regolarizzazione
- (prorogabile a richiesta motivata)
- imposizione di specifiche misure
- per far cessare il pericolo
-
1726-1-1995 Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 21
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n.
758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria
in materia di lavoro.
18D.Lgs. n 758 del 19/12/1994
ISPEZIONE
PRESCRIZIONE con termine lt 6m
COMUNICAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE
COMUNICAZIONE (notizia reato) AL PM
RICHIESTA DI PROROGA per impossibilitÃ
di adempiere
SOSPENSIONE AZIONE PENALE
RIATTIVAZIONE AZIONE PENALE
VERIFICA (entro 60 gg scad)
CONCESSIONE PROROGA di non oltre 6 m
PROCESSO PENALE
OBLAZIONE 162 BIS
ADEMPIMENTO
INADEMPIMENTO
AMMISSIONE AL PAGAMENTO
di ¼ massimo in via amministrativa
COMUNICAZIONE ALLINADEMPIENTE entro 90 gg
COMUNICAZIONE AL PM (entro 90 gg scad)
COMUNICAZIONE AL PM entro 120 gg
Possibilità di pagare un quarto del massimo ex.
Articolo 24 ultimo comma se adempimento in tempo
superiore o con modalità diverse
ARCHIVIAZIONE
19Disposizione (art. 10 DPR 520/55 e art. 66 DPR
303/56)
- È l'istituto previsto per i casi in cui la norma
di legge non contiene indicazioni precise di
attuazione o lascia ad altro organo (tecnico, di
vigilanza, ecc.) la disciplina di questi aspetti.
- Nel caso della disposizione, pertanto, la
violazione si concretizza con la sua inosservanza
dopo che siano trascorsi i tempi concessi
dall'organo di vigilanza per la regolarizzazione.
La disposizione resta attualmente in vigore con
sanzione prevista dall'art. 11 del DLvo 758/94.
20Disposizione (art. 10 DPR 520/55 e art. 66 DPR
303/56)
- Le disposizioni impartite dagli ispettori del
lavoro in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro sono esecutive. - Contro le disposizioni è ammesso ricorso entro 30
giorni dalla data di comunicazione delle
disposizioni stesse. - Il ricorso non ha effetto sospensivo.
- Contro i provvedimenti adottati dal personale
ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui
al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente
della giunta regionale che decide, sentite le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro. Il presidente della giunta può sospendere
l'esecuzione dell'atto impugnato. (art. 21
L.833/78) Â
21Disposizione (art. 11 DPR 520/55 come sostituito
dallart.11 D.Lgs. 758/94)
- L inosservanza delle disposizioni legittimamente
impartite dagli ispettori del lavoro in materia
di sicurezza o igiene del lavoro è punita con la
pena dellarresto fino a un mese o dellammenda
fino a 413.
22Procedura disposizione
- Verbale di Disposizione
- indicazione delle misure da attuare con relativi
tempi massimi di adempimento - ?
- Invio al soggetto interessato
- ?
- Scadenza
- ?
- Risposta Ditta
- ?
- Verifica
- ?
- Verifica positiva ? ?
Verifica negativa - ?
? - Pratica conclusa
Comunicazione a P.M -
per attivazione sanzione
penale -
- Avverso la disposizione è ammesso ricorso (oggi
alla Regione)
23Delitto di resistenza a pubblico ufficiale
- Massima
- configurabilità nei
- casi di ordine del datore di lavoro al lavoratore
per impedire luscita o lentrata nello
stabilimento degli ispettori USL
- Cassazione penale n.7055 15/07/98
- fattispecie chiusura da parte di una lavoratrice
del cancello dello stabilimento con comando
elettrico dietro ordine del datore di lavoro per
impedire luscita degli ispettori USL, che
avevano effettuato un prelievo di campioni di
liquidi ad una cisterna
24ORGANI DI CONTROLLO
- Il primo controllo di impianti di messa a terra,
impianti parafulmini, apparecchi a pressione,
apparecchi di sollevamento materiale è affidato,
o per singolo apparecchio o a campione,
allISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione
e la Sicurezza del Lavoro - Le verifiche periodiche sono eseguite dallASL o
da Organismi Notificati - I funzionari dellISPESL non sono ufficiali di
polizia giudiziaria UPG
LISPESL svolge attività di consulenza e
formazione a pagamento
25Gli Organismi paritetici
- Sono costituiti a livello territoriale tra le
organizzazioni sindacali e quelle dei datori di
lavoro - Costituiscono la prima istanza di conciliazione
in merito alle controversie sui diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, che
sorgono sui luoghi di lavoro.Hanno funzioni di
orientamento e di promozione della formazione per
i lavoratori.
26Il mandato degli Organismi paritetici
- Il combinato disposto tra lart. 20 e lart. 22
comma 6 del D.Lgs 626/94 assegna ad organismi
paritetici territoriali due funzioni - a) orientare e promuovere iniziative formative
nei confronti dei lavoratori e dei Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, - b) essere prima istanza di riferimento in merito
a controversie sorte in azienda sullapplicazione
concreta dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti
27Accordi interconfederali
- Quattro accordi interconfederali Confindustria,
Confapi, Cooperative, Artigianato stipulati tra
le parti dopo il D.Lgs 626/94 tuttavia vanno
oltre la conferma di queste due fondamentali
funzioni e prefigurano un vero e proprio "sistema
di gestione bilaterale" della partita prevenzione
che non ha precedenti nelle nostre relazioni
sindacali. Sono infatti individuate ulteriori
funzioni e sedi "bilaterali" a livello regionale
e nazionale.
28Tre gruppi di funzioni
- funzioni di osservatorio/monitoraggio/raccolta/ana
lisi/trasmissione di dati/trasferimento di
conoscenze (relativamente allapplicazione
concreta degli accordi, allanagrafe degli RLS,
allanalisi del trend infortunistico nel
territorio o in particolari comparti,
allemergere di problematiche legate a rischi
particolari od emergenti, ai risultati di
indagini o ricerche, alla diffusione di linee
guida specifiche, alla socializzazione di
esperienze di buona pratica, ecc.) - promozione della cultura della prevenzione e di
comportamenti orientati allo sviluppo di
relazioni partecipative tra le aziende e i
lavoratori rappresentati (in particolare
indirizzando i vari soggetti aziendali verso una
qualificata ed efficace attività informativa e
formativa da realizzarsi in accordo e con il
coinvolgimento delle associazioni di settore e
mettendo a disposizione delle aziende e degli RLS
una sollecita gestione delle eventuali
controversie) - interlocuzione costante e propositiva con le
istituzioni e gli enti pubblici presenti a
livello provinciale, regionale e nazionale - dai
Servizi delle Asl, ai Comitati regionali di
coordinamento ex art. 27, dalla Commissione
consultiva nazionale ex art. 26 all Ispesl o
all Inail, alle Università o agli enti di
ricerca, ecc. - che hanno compiti in materia di
prevenzione.
29GAZZETTA UFFICIALE N. 177 SERIE GENERALE PARTE
PRIMA DEL 30 07 1996 PROVVEDIMENTO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno
1996
- Organismi paritetici. La contrattazione di
comparto, da avviare entro novanta giorni dalla
sottoscrizione definitiva del presente accordo,
determinera' le modalita' operative per la
costituzione degli organismi paritetici di cui
all'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94, su
base territoriale, secondo la struttura del
comparto, assegnando le funzioni ivi previste. In
ogni caso, la funzione di prima istanza di
riferimento conciliativo in merito a controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti, non esclude il
ricorso alla via giurisdizionale. - . Fino a che non interviene la predetta
disciplina, gli organismi paritetici previsti dai
contratti di comparto svolgeranno anche le
funzioni di cui all' art. 20 del decreto
legislativo n. 626/94. - A tale scopo gli organismi predetti si
raccorderanno, in base al territorio di
competenza, con i soggetti istituzionali di
livello regionale o provinciale, operanti in
materia di salute e sicurezza per favorire la
realizzazione delle finalita' anzidette. - Anche per tali organismi, la funzione di prima
istanza di riferimento conciliativo in merito a
controversie sorte sull'applicazione dei diritti
di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti, non esclude il
ricorso alla via giurisdizionale.
30(No Transcript)
31ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
- 1) Art. 53 D.P.R. 1124/65 denuncia di
infortunio o malattia professionale allIstituto
Assicuratore, con allegato il certificato medico - Entro 2 GIORNI da quando ne ha avuto notizia (per
infortunio non guaribile entro tre giorni) - Entro 24 ORE dallinfortunio (per pericolo di
morte o morte) - Entro 5 GIORNI dalla comunicazione del lavoratore
(per malattia professionale)
- Art. 54 D.P.R. 1124/65 comunicazione
allautorità locale di Pubblica Sicurezza del
Comune in cui è avvenuto levento entro 2 GIORNI
32ADEMPIMENTI MEDICI
INFORTUNI SUL LAVORO MALATTIE PROFESSIONALI
PER TUTTI GLI INFORTUNI
A) Consegna certificato INAIL al lavoratore
Codice Deontologico Art. 22 (Certificazione) Il
medico non può rifiutarsi di rilasciare
direttamente al cittadino certificati relativi al
suo stato di salute. Il medico, nel redigere
certificazioni, deve valutare e attestare
soltanto dati clinici che abbia direttamente
constatato.
Art. 52 D.P.R. 1124/65 La denuncia della
malattia professionale deve essere fatta
dallassicurato al datore di lavoro entro il
termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa
B) Per infortunio o malattia professionale in
agricoltura invio del certificato-denuncia
direttamente allINAIL
C) In caso di malattia professionale invio
denuncia (notifica) alla AUSL (ai sensi art. 139
DPR 1124/65 modificato dallart. 10 D.Lgs 38/00)
33ADEMPIMENTI MEDICI
INFORTUNI SUL LAVORO MALATTIE PROFESSIONALI
PER GLI INFORTUNI CON LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
Oltre agli adempimenti pocanzi elencati
D) Obbligo di referto da inviare allAutoritÃ
Giudiziaria o allU.P.G della AUSL (art. 365
C.P.).
PER LE MALATTIE O DECESSI DA ESPOSIZIONE AD
AGENTI BIOLOGICI E NEOPLASIE DA ESPOSIZIONE
LAVORATIVA AD AGENTI CANCEROGENI
Oltre agli adempimenti pocanzi elencati
E) Trasmissione allISPESL di copia della
documentazione clinica, anatomo-patologica e
inerente lanamnesi lavorativa.
34RIFERIMENTI LEGISLATIVI
CODICE DI PROCEDURA PENALE Titolo II Notizie di
reato
Art. 334 Referto.
- Chi ha lobbligo di referto deve farlo pervenire
entro 48 ORE o, se vi è pericolo nel ritardo,
IMMEDIATAMENTE al pubblico ministero o a
qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del
luogo in cui ha prestato la propria opera o
assistenza ovvero, in loro mancanza,
allufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
- Il referto indica la persona alla quale è stata
prestata assistenza e, se possibile, le sue
generalità , il luogo dove si trova attualmente e
quanto altro valga a identificarla nonché il
luogo, il tempo e le altre circostanze
dellintervento dà inoltre le notizie che
servono a stabilire le circostanze del fatto, i
mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti
che ha causato o può causare.
- Se più persone hanno prestato la loro assistenza
nella medesima occasione, sono obbligate al
referto
35(No Transcript)
36(No Transcript)
37(No Transcript)