Title: DANNI DA MALFUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE SANITARIA
1- DANNI DA MALFUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE
SANITARIA
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
2STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
3CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
-
- Paziente sottoposto ad intervento chirurgico
presso casa di cura per correzione di deviazione
del setto nasale da parte di medico libero
professionista. - Durante loperazione, a causa del
malfunzionamento del bisturi elettrico, il cui
elettrodo era stato applicato sulla gamba destra,
il paziente riporta ustioni di terzo grado,
comportanti postumi permanenti. -
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
4CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
-
- Il Tribunale e la Corte dAppello di Roma
condannano la casa di cura al risarcimento dei
danni subiti dal paziente ma non il medico libero
professionista. -
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
5CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
-
- Il medico, in primo luogo, non sarebbe stato
in grado di percepire il malfunzionamento del
bisturi elettrico, perché la parte ustionata,
coperta dallelettrodo, non era visibile, e,
soprattutto, una preventiva verifica della
funzionalità delle apparecchiature era
inesigibile dal chirurgo, trattandosi di
attività estranea alle sue competenze, dovendo
tale controllo essere eseguito dalla struttura
che, difatti, era stata condannata. -
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
6CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
-
- Sentenza della Corte dAppello cassata in
quanto anche il medico deve considerarsi
responsabile su queste basi. -
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
7CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
-
- In via di principio, pur quando manchi un
rapporto di subordinazione o di collaborazione
tra clinica e chirurgo, sussiste comunque un
collegamento tra i due contratti stipulati, l'uno
tra il medico ed il paziente, e l'altro, tra il
paziente e la Casa di cura. -
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
8CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
-
- Il primo contratto (medico-paziente) ha ad
oggetto prestazioni di natura professionale
medica, comportanti l'obbligo di abile e
diligente espletamento della prestazione
chirurgica e/o terapeutica (e, a volte, anche di
raggiungimento di un determinato risultato) -
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
9CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
-
- Il secondo contratto (paziente-Casa di Cura)
ha ad oggetto prestazione di servizi accessori di
natura alberghiera, di natura infermieristica
ovvero aventi ad oggetto la concessione in
godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e
di strutture edilizie specificamente destinate
allo svolgimento di attività terapeutiche e/o
chirurgiche. -
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
10CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
-
- Il collegamento tra i due contratti, per così
dire ontologico, che dal piano fattuale assume
inevitabilmente rilevanza su quello giuridico,
può discendere da eventi contingenti ovvero anche
dalla determinazione volitiva delle parti.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
11CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
-
- Si consideri che, di norma, l'individuazione
della Casa di cura dove il medico eseguirà la
prestazione promessa costituisce parte
fondamentale del contenuto del contratto
stipulato tra il paziente ed il professionista,
nel senso che ciascun medico opera esclusivamente
presso determinate cliniche e che, a sua volta,
ciascuna Casa di cura accetta solo i pazienti
curati da determinati medici
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
12CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
-
- Da ciò ne consegue che deve ritenersi
consustanziale al dovere di diligente
espletamento della prestazione l'obbligo del
medico di accertarsi preventivamente che la Casa
di cura dove si appresta ad operare sia
pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire
tutto ciò che serve per il sicuro e ottimale
espletamento della propria attività
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
13CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
-
- Reciprocamente, la Casa di cura è obbligata a
vigilare che chi si avvale della sua
organizzazione sia abilitato all'esercizio della
professione medica in generale e, in particolare,
al compimento della specifica prestazione di
volta in volta richiesta nel caso concreto.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
14CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
-
- Pertanto, da un lato è vero che la natura
pacificamente contrattuale del rapporto che si
instaura tra paziente, da un lato, e casa di cura
privata o ente ospedaliero, dall'altro (confr.
Cass. civ., sez. un. 1 luglio 2002, n. 9556
Cass. n. 14 giugno 2007, n. 13953), comporta che
la struttura risponde, ex art. 1218 cod. civ.,
non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su
di essa tout court incombenti, ma, ai sensi
dell'art. 1228 cod. civ., anche
dell'inadempimento della prestazione
medico-professionale svolta dal sanitario, quale
ausiliario necessario dell'organizzazione
aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di
lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
15CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
-
- Daltro canto è altrettanto vero che il
medico, a sua volta, in virtù della medesima
norma, quale debitore della prestazione
chirurgica e/o terapeutica promessa, è
responsabile dell'operato dei terzi della cui
attività si avvale.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
16CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
- In definitiva, ne deriva che, contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice di merito, il
quale, dopo aver riconosciuto la sussistenza di
un generale obbligo del medico di controllare gli
strumenti utilizzati, ha poi contraddittoriamente
ritenuto inesigibile la previa verifica tecnica
dell'apparecchiatura necessaria all'esecuzione
dell'intervento, il chirurgo operatore ha un
dovere di controllo specifico del buon
funzionamento della stessa, al fine di
scongiurare possibili e non del tutto
imprevedibili, eventi che possano intervenire nel
corso dell'operazione
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
17CASSAZIONE 26.06.2012 N. 10616
- Questioni
- A) La responsabilità sanitaria per utilizzo di
prodotti difettosi (bisturi, protesi,
apparecchiature, e comunque di dispositivi medici
e strumentazione sanitaria) - B) Le responsabilità delle strutture
- C) Le responsabilità dei medici
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
18QUESTIONI
-
- A) La responsabilità sanitaria per utilizzo di
prodotti difettosi (bisturi, protesi,
apparecchiature, e comunque di dispositivi medici
e strumentazione sanitaria)
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
19LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
- La responsabilità per i danni cagionati da
prodotti difettosi è regolata dalla direttiva CEE
85/374 del 25 luglio 1985 (Ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi)
recepita in Italia dal D.P.R. 24 maggio 1988 n.
224. - Tale normativa oggi è stata abrogata e
sostituita dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del Consumo) così come modificato dal D.
Lgs. 23.10.2007 n. 221
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
20LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
- La responsabilità per danno da prodotti
difettosi è regolata in particolare nella parte
IV, Titolo II (artt. 114-127) del Codice del
Consumo. - Lart. 114 statuisce che il produttore è
responsabile del danno cagionato dai difetti del
suo prodotto.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
21LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
- Si tratta di unipotesi di responsabilità di
natura oggettiva del produttore. - Si prescinde dalla colpa del produttore
-
- Viene richiesto esclusivamente (art. 120) di
provare il difetto, il danno ed il rapporto di
causalità tra il fatto (il difetto del prodotto
nel nostro caso) e levento dannoso (il danno) . -
- La responsabilità (non la colpa) è presunta
-
- Favor assoluto per il consumatore
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
22LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
- Produttore, ai sensi dellart. 115, 2 bis è
il fabbricante del prodotto finito o di una sua
componente, il produttore della materia prima
(articolo modificato dal D. Lgs. N. 221/2007). -
- Per Produttore, in sintesi, devono intendersi
tutti gli operatori della catena di produzione (o
fabbricazione) del bene. -
- Del resto, dal momento della consegna del
prodotto allacquirente o allutilizzatore (i
quali potrebbero essere anche operatori
commerciali, come i rivenditori) ovvero al
vettore per linvio allacquirente il fabbricante
non può più essere considerato responsabile per
difetti intervenuti successivamente (vedi anche
art. 118 lettera b e 119).
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
23LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
-
-
- Responsabilità (sussidiaria) del fornitore
(art. 116 ex art. 4 del DPR n. 224/1988) - Quando il produttore non sia individuato, è
sottoposto alla stessa responsabilità il
fornitore che abbia distribuito il prodotto
nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha
omesso di comunicare al danneggiato, entro il
termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e
il domicilio del produttore o della persona che
gli ha fornito il prodotto. - La richiesta deve essere fatta per iscritto e
deve indicare il prodotto che ha cagionato il
danno, il luogo e, con ragionevole
approssimazione, la data dell'acquisto deve
inoltre contenere l'offerta in visione del
prodotto, se ancora esistente.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
24LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
- Ai sensi dellart. 117 Codice del consumo
Il prodotto è difettoso quando non offre la
sicurezza che ci si può legittimamente attendere
tenuto conto di tutte le circostanze. - Tra cui a) il modo in cui il prodotto è
stato messo in circolazione, la sua
presentazione, le sue caratteristiche palesi, le
istruzioni e le avvertenze fornite b) luso al
quale il prodotto può essere ragionevolmente
destinato e i comportamenti che, in relazione ad
esso, si possono ragionevolmente prevedere c) il
tempo in cui il prodotto è stato messo in
circolazione. (art. 117 Cod. cons.)
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
25LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
- La responsabilità oggettiva del produttore può
essere esclusa nelle ipotesi tassativamente
indicate dallart. 118 del codice del consumo - se il produttore non ha messo il prodotto in
circolazione - se il difetto che ha cagionato il danno non
esisteva quando il produttore ha messo il
prodotto in circolazione - se il produttore non ha fabbricato il prodotto
per la vendita o per qualsiasi altra forma di
distribuzione a titolo oneroso, né lo ha
fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua
attività professionale - se il difetto è dovuto alla conformità del
prodotto a una norma giuridica imperativa o a un
provvedimento vincolante - se lo stato delle conoscenze scientifiche e
tecniche, al momento in cui il produttore ha
messo in circolazione il prodotto, non permetteva
ancora di considerare il prodotto come difettoso
- nel caso del produttore o fornitore di una parte
componente o di una materia prima, se il difetto
è interamente dovuto alla concezione del prodotto
in cui è stata incorporata la parte o materia
prima o alla conformità di questa alle istruzioni
date dal produttore che la ha utilizzata
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
26LA RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
- Deve essere ovviamente lo stesso produttore a
fornire la prova del verificarsi in concreto di
una di tali ipotesi, come previsto secondo comma
dellart. 120 del codice del consumo (già art. 8
del d.p.r. n. 224/1988).
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
27In ambito medico D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46
- Con il D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 di
attuazione della Direttiva n. 93/42/CEE del 14
giugno 1993 (come modificato dai D.Lgs.
08.09.2000 n. 332 e 25.01.2010 n. 37), è stata
disciplinata la responsabilità del produttore di
dispositivi medici. La direttiva è generale,
nel senso che si applica a tutti i dispositivi
che non rientrano nelle direttive di carattere
speciale (vedi ad esempio direttiva 90/385/CEE
relativa ai dispositivi impiantabili attivi,
98/79/CE relativa ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro, 2003/32/CEE relativa
ai dispositivi medici fabbricati con tessuti di
origine animale, ecc.) -
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
28In ambito medico D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46
- Con lespressione dispositivi medici il
Legislatore intende qualunque strumento,
apparecchio, impianto, software, sostanza o altro
prodotto destinato ad essere impiegato sulluomo
a fini di diagnosi, prevenzione, terapia e
controllo di una malattia o per lo svolgimento di
indagini cliniche.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
29D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46
- La novità consiste nellaver predisposto,
accanto alla tradizionale area di tutela del
consumatore che opera ex post, una volta che il
danno si è prodotto, un sistema di sorveglianza
svolto da autorità amministrative e privati che
tende ad evitare che il danno stesso si produca,
agendo, quindi, ex ante. - Lart. 3, in particolare prevede che I
dispositivi medici possono essere immessi in
commercio o messi in servizio unicamente se
rispondono ai requisiti prescritti dal presente
decreto, sono correttamente forniti e installati,
sono oggetto di unadeguata manutenzione e sono
utilizzati in conformità della loro destinazione
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
30D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46
- Per quanto riguarda la tutela ex post, si
deve rilevare che la menzionata normativa
speciale, pur prevedendo sanzioni di carattere
amministrativo e penale, non detta specifiche
regole in ordine alla responsabilità civile.
Pertanto, nel caso di danno provocato da un
dispositivo medico potrà in primo luogo invocarsi
la disciplina generale della responsabilità del
produttore, oggi contenuta nel codice del
consumo, o in subordine, la responsabilità
extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o comunque
quella contrattuale. - Non vi sono del resto dubbi che un
dispositivo medico possa essere considerato un
prodotto.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
31CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
- Paziente veniva sottoposta ad un intervento
di mastectomia radicale per neoplasia mammaria,
con conseguente applicazione di una protesi
mammaria fabbricata dalla Corporation e fornita
allente ospedaliero dalla S.p.a. - Due anni dopo lintervento la protesi
mammaria si svuotava e la soluzione salina ivi
contenuta si diffondeva nei tessuti. - La paziente, pertanto, conveniva in giudizio
la società fornitrice del prodotto e quella
produttrice, chiedendone la condanna in solido al
risarcimento dei danni patiti. - Questultima, poi, chiamava in causa
lospedale presso il quale era stato effettuato
lintervento, nonché il medico chirurgo che
materialmente aveva proceduto allimpianto
adducendo linosservanza delle istruzioni e
raccomandazioni indicate per la corretta
esecuzione delloperazione.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
32CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
- In primo grado la domanda veniva accolta nei
confronti del produttore e del fornitore della
protesi (struttura e medico sono stati assolti). - In secondo grado, la Corte territoriale
respingeva invece la domanda per mancato
assolvimento dellonere probatorio da parte
dellattrice.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
33CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
- La Suprema Corte ha accolto il ricorso
presentato dalla danneggiata, cassando la
sentenza di secondo grado e rinviando la causa
alla Corte di Appello in diversa composizione.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
34CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
- Con il primo motivo di ricorso B.D., in
particolare, denuncia violazione e falsa
applicazione del D.P.R. n. 224 del 1988
sostenendo come la pronuncia della Corte di
Appello avesse violato il fondamento della
normativa posta a tutela del consumatore,
stravolgendone lo spirito e il contenuto in
quanto l'onere della prova dell'assenza di
difetti incombe in ogni caso sul produttore e non
sul consumatore come ha erroneamente ritenuto,
stravolgendo lo spirito della norma, il Giudice
d'Appello né può essere soppressa o limitata la
responsabilità del produttore con clausole
esonerative o limitative della responsabilità
come erroneamente ritenuto dallo stesso
giudice..
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
35CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
- Secondo la Suprema Corte il motivo è fondato
in quanto il secondo comma dellart. 8 (oggi 120
del CdC) recita ... il produttore deve provare
i fatti che possono escludere la responsabilità
secondo le disposizioni dell' art. 6. Ai fini
dell'esclusione da responsabilità prevista
nell'art. 6, lettera b), è sufficiente dimostrare
che, tenuto conto delle circostanze, è probabile
che il difetto non esistesse ancora nel momento
in cui il prodotto è stato messo in
circolazione". - L'articolo 6 odierno art. 118 del CdC
(Esclusione della responsabilità") citato da
detta norma stabilisce che "1. la responsabilità
è esclusa - a) se il produttore non ha messo il prodotto in
circolazione - b) se il difetto che ha cagionato il danno non
esisteva quando il produttore ha messo il
prodotto in circolazione....".
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
36CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
- Orbene La circostanza che il legislatore
abbia incluso nell'onere probatorio a carico del
produttore la circostanza di cui al punto b) ora
citato, e cioè abbia previsto che sia detto
produttore a dover provare che "...il difetto che
ha cagionato il danno non esisteva quando il
produttore ha messo il prodotto in
circolazione....", rende impossibile sostenere
che un onere siffatto gravi sul danneggiato.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
37CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
- In altri termini è escluso che il
danneggiato debba dimostrare la sussistenza del
difetto fin dal momento in cui il produttore ha
messo il prodotto in circolazione
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
38CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
- Lunica interpretazione logicamente
possibile e coerente con la ratio del D.P.R. in
esame (chiaramente volta ad assicurare una
maggiore tutela del danneggiato) consiste
nellinterpretare il primo comma dell'art. 8 cit.
(art. 8. prova 1 . "il danneggiato deve provare
il danno, il difetto e la connessione causale tra
difetto e danno....") nel senso che detto
danneggiato deve dimostrare (oltre al danno ed
alla connessione causale predetta) che l'uso del
prodotto ha comportato risultati anomali rispetto
alle normali aspettative e cioè ha lonere di
provare che il prodotto (durante detto uso) si è
dimostrato difettoso.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
39CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
- Una volta che il danneggiato ha dimostrato che
il prodotto ha evidenziato il difetto durante
l'uso, che ha subito un danno e che quest'ultimo
è in connessione causale con detto difetto, è il
produttore che ha l'onere di provare che
quest'ultimo (il difetto riscontrato) non
esisteva quando ha posto il prodotto in
circolazione
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
40CASSAZIONE 08.10.2007 N. 20985
- La Corte conclude, quindi, affermando il
seguente principio di diritto Lart. 8 comma
primo del D.P.R. n. 244/1988 (odierno art. 120)
va interpretato nel senso che detto danneggiato
deve provare (oltre al danno ed alla connessione
causale) che l'uso del prodotto ha comportato
risultati anomali rispetto alle normali
aspettative e tali da evidenziare la sussistenza
di un difetto invece il produttore deve provare
(ex artt. 6 ed 8 D.P.R. cit.), che è probabile
che il difetto non esistesse ancora nel momento
in cui il prodotto è stato messo in circolazione".
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
41CORTE DI GIUSTIZIA
- Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
- La vicenda riguarda la responsabilità di un
prestatore di servizi che utilizzi, nellambito
dellerogazione di cure in ambiente ospedaliero,
apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il
produttore ai sensi dellart. 3 Direttiva
85/374/CEE, cagionando danni al destinatario
della prestazione.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
42CORTE DI GIUSTIZIA
- Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
- Il danneggiato, Sig. D, allepoca tredicenne,
è stato vittima, nel corso di un intervento
chirurgico presso il CHU di Besançon, di ustioni
causate da un difetto del sistema di
termoregolazione del materasso riscaldante su cui
era stato posto. - Il Tribunal administratif di Besançon
condannava il CHU a risarcire il danno arrecato
al D. - Lappello proposto avverso tale sentenza dal
CHU veniva respinto.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
43CORTE DI GIUSTIZIA
- Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
- Il CHU proponeva quindi ricorso per
cassazione avanti al Conseil dètat sostenendo
che che la sentenza in appello avrebbe violato
lart. 13 della Direttiva 85/374 (sui prodotti
difettosi), affermando che detta direttiva non
osta allapplicazione del principio
giurisprudenziale secondo cui il servizio
pubblico ospedaliero è responsabile, anche in
assenza di sua colpa, delle conseguenze dannose
per gli utenti derivanti dal malfunzionamento di
prodotti o di apparecchi utilizzati nellambito
delle cure fornite. - Dalla suddetta direttiva risulterebbe,
infatti, che il produttore del materasso dovrebbe
essere considerato lunico responsabile, in
quanto, nella fattispecie, debitamente
identificato.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
44CORTE DI GIUSTIZIA
- Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
- Il Conseil decide di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali - 1) Se, tenuto conto delle disposizioni del suo
art. 13 la direttiva consenta lattuazione di un
regime di responsabilità fondato sulla situazione
particolare dei pazienti delle strutture
sanitarie pubbliche che riconosca loro il diritto
di ottenere da dette strutture, anche senza colpa
delle stesse, il risarcimento dei danni causati
dal malfunzionamento dei prodotti e degli
apparecchi da questi utilizzati, ferma restando
la possibilità per la struttura sanitaria di
esercitare unazione di regresso contro il
produttore.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
45CORTE DI GIUSTIZIA
- Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
- 2) Se la direttiva 85/374 limiti la possibilità
per gli Stati membri di definire la
responsabilità delle persone che utilizzino
apparecchi o prodotti difettosi nel quadro di una
prestazione di servizi, causando in tal modo
danni al destinatario della prestazione.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
46CORTE DI GIUSTIZIA
- Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
- La Corte ha in realtà risposto solo sulla
seconda questione (ritenendo assorbita la prima)
affermando che Nella fattispecie, si deve
rilevare che la responsabilità che può gravare su
un utilizzatore il quale, come il CHU, impieghi,
nellambito di una prestazione di cure in favore
di un paziente, un prodotto o un apparecchio
precedentemente acquistato , non rientra tra gli
aspetti disciplinati dalla direttiva 85/374 ed
esula quindi dal suo ambito di applicazione.. -
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
47CORTE DI GIUSTIZIA
- Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
- Infatti siffatto utilizzatore non può
essere considerato quale partecipante alla catena
di fabbricazione e di commercializzazione del
prodotto in questione, alla quale fa
riferimento la definizione di produttore
enunciata allart. 3 della direttiva 85/374. - Per tale ragione, aggiunge la Corte, lente
ospedaliero non può essere qualificato come
fornitore di tale prodotto ai sensi del n. 3 di
detto articolo. In particolare, non si può
affermare che, nella causa principale, il CHU di
Besançon ha fornito al paziente un prodotto
destinato ad essere utilizzato da questultimo.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
48CORTE DI GIUSTIZIA
- Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
- Quanto alla coesistenza, accanto al regime di
responsabilità istituito dalla direttiva 85/374,
di un regime nazionale che preveda la
responsabilità oggettiva del prestatore di
servizi (come quello francese), tale coesistenza
non è idonea a pregiudicare né lefficacia del
suddetto regime di responsabilità del produttore
né gli obiettivi principale perseguiti dal
Legislatore dellUnione
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
49CORTE DI GIUSTIZIA
- Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
- Anzi leventuale responsabilità oggettiva
del prestatore di servizi, potendo anzi
aggiungersi alla responsabilità del produttore
derivante dalla direttiva N. 85/374 è idonea a
contribuire ad un rafforzamento della tutela del
consumatore
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
50CORTE DI GIUSTIZIA
- Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
- Concludendo la responsabilità di un
prestatore di servizi che utilizzi, nellambito
di una prestazione di servizi quale lerogazione
di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi o
prodotti difettosi di cui non sia il produttore
ai sensi dellart. 3 della direttiva 85/374 e
causi in tal modo danni al destinatario della
prestazione non rientra nellambito di
applicazione di tale direttiva.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
51CORTE DI GIUSTIZIA
- Grande Sezione, 21.12.2011, C 495/10
- La Direttiva non osta, pertanto, a che uno
Stato membro istituisca un regime, come quello di
cui alla causa principale, che preveda la
responsabilità di un simile prestatore per i
danni in tal modo cagionati, anche in assenza di
qualunque colpa imputabile al medesimo, a
condizione, tuttavia, che sia fatta salva la
facoltà per la vittima e/o per il suddetto
prestatore di invocare la responsabilità del
produttore in base alla citata direttiva, qualora
risultino soddisfatte le condizioni previste
dalla medesima.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
52CORTE DI GIUSTIZIA
- 10.05.2001, C-203/99 Caso Veedfald
- Non è contraria a tali conclusioni neppure la
precedente decisione in materia della Corte di
Giustizia. - La vicenda riguarda un signore che era stato
ricoverato in un ospedale pubblico danese per
essere sottoposto a trapianto del rene. - Dopo essere stato espiantato dal donatore il
rene veniva sottoposto ad un trattamento con
irrorazione dellorgano con un liquido di
perfusione. - A causa di un difetto di tale liquido il rene
diventava inutilizzabile.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
53CORTE DI GIUSTIZIA
- 10.05.2001, C-203/99 Caso Veedfald
- Sia il laboratorio dove era stato prodotto il
liquido che lospedale dove il liquido era stato
utilizzato erano di proprietà del medesimo ente
pubblico danese.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
54CORTE DI GIUSTIZIA
- 10.05.2001, C-203/99 Caso Veedfald
- In questo caso, la Corte aveva ritenuto
applicabile la direttiva sul prodotto difettoso
N. 85/374
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
55CORTE DI GIUSTIZIA
- 10.05.2001, C-203/99 Caso Veedfald
- Nella decisione del 21.12.2011, la Corte ha
tuttavia chiarito che nel caso Veedfald poiché
la persona giuridica la cui responsabilità era
chiamata in causa era non solo prestatore del
servizio interessato ma anche produttore ai sensi
della direttiva N. 85/374, non si poneva affatto
la questione se tale direttiva potesse
riguardare anche la responsabilità di un
prestatore di servizi che utilizzi prodotti
difettosi di cui non sia il produttore.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
56CONCLUSIONI
- La responsabilità di un prestatore di servizi
che utilizzi apparecchi o prodotti difettosi di
cui non sia il produttore non rientra nellambito
dellapplicazione della direttiva europea N.
85/374 (così come ovviamente attuata in Italia
oggi dal Codice del Consumo) - La normativa della direttiva può invece
essere richiamata laddove il prestatore di
servizi sia anche produttore ai sensi di tale
normativa (si pensi alle protesi eseguite dagli
odontoiatri, ecc.)
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
57QUESTIONI
-
- B) Le responsabilità delle strutture
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
58LA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
- Le strutture (pubbliche e private, convenzionate
o non) sono responsabili, sia contrattualmente
che extracontrattualmente, dei danni provocati ai
pazienti che si sono a loro rivolti. -
-
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
59LA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
- è irrilevante che si tratti di una casa di
cura privata o di un ospedale pubblico in quanto
sostanzialmente equivalenti sono a livello
normativo gli obblighi dei due tipi di strutture
verso il fruitore dei servizi, ed anche nella
giurisprudenza si riscontra una equiparazione
completa della struttura privata a quella
pubblica quanto al regime della responsabilità
civile, anche in considerazione del fatto che si
tratta di violazioni che incidono sul bene
salute (Cass. Sezioni Unite 11.01.2008 n. 577) -
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
60LA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
- Laccettazione di un paziente in una
struttura ospedaliera, ai fini del ricovero o di
una visita ambulatoriale, comporta la conclusione
di un contratto, con conseguente responsabilità
ex artt. 1218 e 1228 c.c.(vedi anche Cass.
08.10.2008 n. 24791 Cass. 28.11.2008 n. 24742
Cass. 02.04.2009 n. 7996 Cass. 11.05.2009 n.
10743 Cass. 28.08.2009 n. 18805 Cass.
09.12.2010 n. 24853 Cass. 07.01.2011 n. 257
Cass. 30.06.2011 n. 1405 e Cass. 03.02.2012 n.
1620) -
-
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
61LA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
- Il c.d. contratto atipico di spedalità o di
assistenza sanitaria comprende una serie di
prestazioni delle strutture (diagnosi e cura,
somministrazione di medicine, disponibilità di
personale medico ed ausiliario nonché di
attrezzature per la cura, ecc.). -
-
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
62LA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
- Oggi dunque la responsabilità contrattuale
della struttura verso il paziente danneggiato può
essere dovuta - - A) per inadempimenti (ivi compresa la
mancata acquisizione del consenso informato)
imputabili, ex art. 1228 c.c., ai medici e/o
comunque al personale sanitario, non solo
dipendente,ma anche ausiliario,
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
63LA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
- - B) per deficit organizzativi e gestionali (per
fatti propri) ex art. 1218 c.c. - Ad esempio apparecchiature carenti o
insufficienti inadeguata asepsi degli ambienti
mancata custodia o sorveglienza del paziente
somministrazione preparati difettosi o nocivi
utilizzo prodotti difettosi, ecc. - La responsabilità della clinica può infatti
prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale
mancanza di responsabilità del medico in ordine
all'esito infausto di un intervento o al sorgere
di un danno che non ha connessione diretta con
l'esito dell'intervento chirurgico
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
64QUESTIONI
-
- C) Le responsabilità dei medici
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
65CASS. 14.06.2007 N. 13953
- Vicenda in cui una signora veniva colpita da
infezione post-operatoria a seguito di intervento
di chirurgia estetica di liposuzione agli arti
inferiori eseguito presso casa di cura privata
per uso di sonda suttrice non adeguatamente
sterilizzata. - Tribunale e Corte dAppello condannano in
solido sia il medico chirurgo che la casa di cura - La Cassazione ha confermato la decisione
impugnata sia dal medico chirurgo che dalla Casa
di Cura. -
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
66CASS. 14.06.2007 N. 13953
- Per quanto riguarda il medico chirurgo, in
particolare Il principio generale emergente
dall'art. 1228 cod. civ., secondo il quale,
nell'adempimento dell'obbligazione importante la
possibile insorgenza di una responsabilità di
tipo contrattuale, il debitore risponde anche
dell'opera dei terzi della cui collaborazione si
avvale, è applicabile anche al rapporto tra
medico operatore e personale di supporto messogli
a disposizione da una struttura sanitaria dalla
quale il medico non dipende, dovendosi esigere
dal chirurgo operatore un dovere di controllo
specifico sull'attività e sulle iniziative
espletate dal personale sanitario con riguardo a
possibili e non del tutto prevedibili eventi che
possono intervenire non solo durante, ma anche
prima dell'intervento e in preparazione di esso.
-
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
67CASS. 14.06.2007 N. 13953
- E stata dunque ribadita la responsabilità di un
medico chirurgo che aveva effettuato, presso una
casa di cura privata dalla quale non dipendeva,
un intervento - ritenuto di "routine" - di
liposuzione agli arti inferiori ad una paziente
rimasta danneggiata in virtù di un'infezione
batterica che ne era conseguita, respingendo così
il ricorso del medico secondo il quale non
avrebbe potuto essergli addebitata alcuna
responsabilità in relazione all'attività
disimpegnata dal personale della clinica per il
fatto che in ordine alla stessa egli non avrebbe
avuto la possibilità, giuridica e di fatto, di
esercitare qualsivoglia potere di direzione,
vigilanza e controllo, ivi compreso quello sulla
perfetta sterilizzazione della sonda suttrice e
concretamente utilizzata, dalla quale si era
propagata l'infezione conseguita in danno della
paziente.
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI
68CARENZE INFORMATIVE E RESPONSABILITA DEL MEDICO
- Nellobbligo di informazione a carico del medico
vi è, tra laltro, anche il dovere di segnalare
le eventuali inadeguatezze della strutture dove
lintervento verrà eseguito Il medico che operi
all'interno di una clinica privata, ne sia o meno
dipendente, ha sempre il dovere di informare il
paziente di eventuali carenze o limiti
organizzativi o strutturali della clinica stessa
(come, nella specie, la mancanza di una adeguata
struttura di rianimazione neonatale) ove ciò non
faccia, egli risponde in solido con la clinica
del danno patito dal paziente in conseguenza di
quel "deficit" organizzativo o strutturale, ove
possa presumersi che il paziente, se
correttamente informato, si sarebbe avvalso di
altra struttura sanitaria. (Cass. 17.02.2011 n.
3847 in senso conforme Cass. 21.07.2003 n. 11316
e Cass. 16.05.2000 n. 6318)
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI