Title: UFFICIO FORMAZIONE REGGIO CALABRIA
1- UFFICIO FORMAZIONE REGGIO CALABRIA
- Corso di Formazione per Cancellieri C1 di nuova
assunzione - I MODULO 3 Giornata 19.11.2008
- diritti e doveri dei pubblici dipendenti
- docente dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER
- ( Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )
2I Punti che tratteremo
- Il Codice di Comportamento
- D.M. 28.11.2000
- La Circolare 12.7.2001
- Presidenza Cons. Ministri
- Dipartimento della Funzione Pubblica
3I Punti che tratteremo
- Relazioni con il Pubblico
- Codice di Comportamento
- Procedimento disciplinare dei dipendenti
pubblici. - Privatizzazione in materia di responsabilità
discipli-nare - Le sanzioni disciplinari
- Rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare - La sospensione cautelare
- La responsabilità del pubblico dipendente
(civile, penale, ammini-strativa, patrimoniale e
contabile)
4I Punti che tratteremo
- Assenze dal servizio e obblighi del dipendente
ferie, assenze per malattia, aspettativa,
permessi retribuiti, assenza per gravidanza e
puerperio, congedi parentali, sciopero, - Nuova normativa e c.d. circolari Brunetta
- Il servizio sostitutivo della mensa il buono
pasto
5I Punti che tratteremo
- Codice di Comportamento
- Aspetti particolari
- Codice di Comportamento relativo alle molestie
sessuali sul luogo di lavoro - Il Mobbing
6- Finalità del presente lavoro è dare gli
strumenti, indicando la normativa di riferimento,
per una piena e, ci si augura, completa
conoscenza di quelli che sono i diritti ed i
doveri dei dipendenti pubblici. - In sintesi indicare le regole base dei
comportamenti a cui sono tenuti i dipendenti
nellesercizio delle proprie funzioni.
7- E fuori dubbio che il comportamento del
dipendente pubblico, comportamento inteso quale
giusto rispetto dei rapporti dentro lUfficio
e nei confronti dellutenza nel rispetto e
conforme applicazione delle regole di condotta
, ha inciso, ed incide, e non poco, non solo
nella efficacia e trasparenza dellazione nel
servizio pubblico ma anche sui costi della
stessa. - Esempi negativi quali
- mancanza di senso di appartenenza , leggere il
giornale, litigare con i colleghi, lunghe pause
caffè, uscite non autorizzate per spesa o altro ,
- hanno radicato nel cittadino/utente limmagine
del lavoratore pubblico parassita del sistema
economico.
8- Nellambito dei comportamenti a cui sono tenuti i
pubblici dipendenti assumo importanza gli
istituti che andremo di seguito a trattare
9RELAZIONI CON IL PUBBLICO
10RELAZIONI CON IL PUBBLICOfonte normativa
- art. 12 D.Lvo 3 febbraio 1993 n 29
- art. 8 legge 7 giugno 2000 n 150
- accordo integrativo CCNL 1998/2001
- circolare Ministero della Giustizia n
2088/S/MLP/3465 del 6 giugno 2000
11- Le relazioni con il pubblico attengono
allenunciazione di talune regole volte - ad informare lazione amministrativa al principio
di trasparenza, - alla predisposizione di strumenti e meccanismi
atti a consentire ed incentivare linstaurazione
di un rapporto diretto ed immediato tra pubblici
dipendenti ed utenti. - Il tutto presupposto indispensabile ai fini
della attuazione dei precetti costituzionali di
imparzialità e buon andamento dellazione
amministrativa
12- Alla piena attuazione del principio di
trasparenza concorrono - il criterio di pubblicità dellazione
amministrativa - lobbligo di conclusione del procedimento con
ladozione di un provvedimento esplicito - lobbligo di motivazione del provvedimento
amministrativo - lidentificazione del responsabile del
procedimento - la partecipazione dei cittadini e degli enti
esponenziali alliter procedimentale - la normativa in tema di accordi procedimentali e
sostitutivi - la disciplina del diritto di accesso dei
cittadini ai documenti amministrativi.
13- la normativa in tema di relazioni con il
pubblico contempla - Lenunciazione di una politica di
informatizzazione dellazione e
dellorganizzazione amministrativa - La costituzione di servizi di accesso
poli-funzionali alle amministrazioni pubbliche - Listituzione di uffici per le relazioni con il
pubblico
14CODICE di COMPORTAMENTO
15CODICE di COMPORTAMENTOfonte normativa
- D.M. 28.11.2000 (pubblicato in G.U. del
10.4.2001 n. 84) - Art. 54 D.Lvo 165/01
- Presidenza Consiglio Ministri dipartimento
della Funzione Pubblica Circolare 12.7.2001 n
2198/M1/1D/MZ - Lart. 13, e l allegato 2, del CCNL 2002-05
(Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n 152
del 3 luglio 2003 Serie Generale ) prevede il
Codice di Comportamento dei Dipendenti della
Pubbliche Amministrazioni - Direttiva del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella Pubblica amministrazione n 8
del 6 dicembre 2007
16IL CODICE DI COMPORTAMENTO
sottolinea i principi cardine che debbono
guidare la condotta del pubblico dipendente e che
sono rispettare la legge, perseguire
esclusivamente linteresse pubblico, legalità
nello svolgimento della quotidiana attività
amministrativa, fornire agli utenti servizi
quantitativamente e qualitativamente
corrispondenti alla domanda.
17D.M. 28 NOVEMBRE 2000
I destinatari Tutti i dipendenti pubblici,
esclusi quelli della Polizia di Stato, della
Polizia Penitenziaria e della Magistratura, si
impegnano ad osservare le norme di comportamento
già allatto di assunzione (cfr. Art.1
Disposizioni di carattere generale)
18IL CODICE DI COMPORTAMENTO viene recepito nei
contratti in allegato, affinché i suoi principi
vengano coordinati con le previsioni contrattuali
in materia di responsabilità disciplinare.
Articolo 54 D.lvo 165/2001 Codice di
comportamento (Art.58 bis del d.lgs n.29 del
1993, aggiunto dallart.26 del d.lgs n.546 del
1993e successivamente sostituito dallart.27 del
d.lgs n.80 del 1998) 1. Il Dipartimento della
funzione pubblica, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative ai sensi dellarticolo
43, definisce un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche
in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare
la qualità dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini. 2. Il
codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e
consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione
3. Le pubbliche amministrazioni formulano
all'ARAN indirizzi, ai sensi dell'articolo 41,
comma 1 e dellarticolo 70, comma 4, affinché il
codice venga recepito nei contratti, in allegato,
e perché i suoi principi vengano coordinati con
le previsioni contrattuali in materia di
responsabilità disciplinare. 4. Per ciascuna
magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli
organi delle associazioni di categoria adottano
un codice etico che viene sottoposto all'adesione
degli appartenenti alla magistratura interessata.
In caso di inerzia il codice è adottato
dall'organo di autogoverno. 5. Lorgano di
vertice di ciascuna pubblica amministrazione
verifica, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dellarticolo 43 e le
associazioni di utenti e consumatori,
lapplicabilità del codice di cui al comma 1,
anche per apportare eventuali integrazioni e
specificazioni al fine della pubblicazione e
delladozione di uno specifico codice di
comportamento per ogni singola amministrazione. 6.
Sullapplicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di
ciascuna struttura. 7. Le pubbliche
amministrazioni organizzano attività di
formazione del personale per la conoscenza e la
corretta applicazione dei codici di cui al
presente articolo.
19IL CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Decreto legislativo n. 165/2001 allart. 54
prevede che il Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni sindacali
definisca un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni che è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato
al dipendente allatto dellassunzione.
20 Sullapplicazione dei codici vigilano i
dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
per ciò che ci riguarda lart. 11, ed il
relativo allegato 2, CCNL 2002-05, esplicita in
maniera chiara i punti essenziali cui far
riferimento ed attenersi nello svolgimento delle
funzioni e dei compiti assegnati che il
dipendente assolve quotidianamente
21IL CODICE DI COMPORTAMENTO
Con circolare n. 2198 del 12/07/2001 il
Dipartimento della Funzione Pubblica ha
evidenziato che il mancato rispetto delle regole
contenute nel suddetto D.M. non è disgiunta da
eventuali sanzioni nei confronti dei dipendenti
che assumono comportamenti non consoni con gli
obblighi di DILIGENZA, LEALTA, IMPARZIALITA.
22IL CODICE DI COMPORTAMENTO
Le pubbliche amministrazioni organizzano
attività di formazione del personale per la
conoscenza e la corretta applicazione delle norme
relative al codice di comportamento.
23IL CODICE DI COMPORTAMENTO
Art. 11 del C.C.N.L. comparto Ministeri
2002/2005 Obblighi del dipendente che
sostituiscono i doveri del dipendente di cui
allart.23 C.C.N.L. del 16/05/1995
24Il dipendente conforma la sua condotta - al
dovere costituzionale di servire la Repubblica
con impegno e responsabilità, - al rispetto dei
principi di buon andamento ed imparzialità
dellattività amministrativa, - ad anteporre il
rispetto della legge e linteresse pubblico agli
interessi privati propri ed altrui. IL
DIPENDENTE ADEGUA IL PROPRIO COMPORTAMENTO AI
PRINCIPI RIGUARDANTI IL RAPPORTO DI LAVORO
CONTENUTI NEL CODICE DI CONDOTTA
25- tenuto conto dellesigenza di garantire la
migliore qualità del servizio il dipendete deve
in particolare - Collaborare con diligenza osservando le
disposizioni impartite dallamministrazione - rispettare il segreto dufficio
- Non utilizzare a fini privati le informazioni di
cui dispone - Nei rapporti con il cittadino fornire tutte le
informazioni di cui abbia titolo - Rispettare lorario di lavoro, adempiere alle
formalità previste per la rilevazione delle
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro
senza lautorizzazione del dirigente del servizio
26Nei rapporti con i cittadini egli dimostra la
massima disponibilità e non ne ostacola
lesercizio dei diritti.
27Favorisce laccesso degli utenti alle
informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti
in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le
notizie ed informazioni necessarie per valutare
le decisioni dellamministrazione e i
comportamenti dei dipendenti
28Limita gli adempimenti a carico dellutenza a
quelli indispensabili e applica ogni misura di
semplificazione amministrativa
29- Nel rapporto con i cittadini deve fornire tutte
le informazioni cui abbia titolo ai sensi della
legge n.241/1990 (trasparenza ed accesso
allattività amministrativa)
30il dipendente si comporta in modo tale da
favorire linstaurazione di rapporti di fiducia e
di collaborazione tra lAmministrazione e i
cittadini
31- Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico
presta adeguata attenzione alle domande di
ciascuno - fornisce spiegazioni che gli siano richieste in
ordine al comportamento proprio e di altri
dipendenti.
32Nella trattazione delle pratiche rispetta
lordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto motivando genericamente con la
quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di
tempo a disposizione
33- Il dipendente nelladem-pimento della
prestazione lavorativa assicura la parità di
trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto con lamministrazione. - A tal fine egli non rifiuta nè accorda
prestazioni che nor-malmente accorda o rifiuta ad
altri
34- Nel rispetto dellorario di lavoro il dipendente
dedica la giusta quantità di tempo ed energia
allo svolgimento delle proprie competenze, - si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed
efficiente nellinteresse dei cittadini - e assume le responsabilità connesse ai propri
compiti
35Durante lorario di lavoro il dipendente deve
mantenere nei rapporti interpersonali e con gli
utenti condotta uniformata a principi di
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi
della dignità delle persone
36Non attendere ad occupazioni estranee al servizio
e ad attività che ritardino il recupero psico
fisico in periodo di malattia o infortunio ( Nota
27 marzo 2007 n 116/1/100999 Min Giustizia Dir.
Gen Personale e formazione)
37- Il dipendente si attiene a corrette modalità
di svolgimento dellattività amministrativa di
sua competenza, - respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, - ancorchè esercitata dai suoi superiori
38- Nella vita sociale il di-
- pendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell amministrazione per ottenere utilità che
non gli spettino.
39- Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dallammi-nistrazione retribuzioni o altre
utilità per prestazioni alle quali è tenuto per
lo svolgimento dei propri compiti dufficio
40- non chiede
- né accetta,
- a qualsiasi titolo,
- compensi,
- regali
- o altre utilità
- in connessione con la prestazione lavorativa
41- Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con - individui o organiz-zazioni che abbiano,
- o abbiano avuto
- nel biennio precedente,
- un interesse economico in decisioni o
attività inerenti allufficio .
42- Il dipendente non sollecita ai propri
superiori il conferimento di incarichi remunerati
. -
43Il Dipendente deve eseguire gli ordini inerenti
allespleta-mento delle proprie funzioni o
mansioni che gli siano impartiti dai superiori.
44Se ritiene che lordine sia palesemente
illegittimo, il dipendente deve fare rimostranza
a chi lha impartito dichiarandone le ragioni
se lordine è rinnovato per iscritto ha il
dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non
deve comunque eseguire lordine quando sia
vietato dalla legge penale o costituisca illecito
amministrativo
45Il dipendente si astiene dal partecipare
alladozione di decisioni o di attività che
possano coinvolgere direttamente o
indirettamente interessi finanziari e non
finanziari propri o di suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi
46Comunicare allAmm.la propria residenza e ove non
coincidenti, la dimora temporanea, nonché ogni
successivo mutamento delle cose
47In caso di malattia dare tempestivo avviso
allufficio di appartenenza salvo comprovato
impedimento
48Avere cura dei locali, dei mobili, degli
oggetti, dei macchinari, degli attrezzi, degli
strumenti ed degli automezzi a lui affidati
49- Non chiedere ne accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre utilità in connessione
con la prestazione lavorativa
50Osservare scrupolosamente le disposizioni che
regolano laccesso ai locali dellAmministrazione,
non introdurre persone estranee nei locali non
aperti al pubblico ( es Archivi)
51- Garantire la migliore qualità del servizio
- collaborando con diligenza,
- rispettando il segreto di ufficio
- e non utilizzando per fini privati le
informazioni di cui disponga per ragioni di
ufficio
52- Rispettare lorario di lavoro e instaurare e
mantenere rapporti di correttezza con i colleghi
ed gli utenti
53- avere cura dei locali e dei beni affidati
- e non valersi di ciò che è dellamministrazione
per ragioni diverse a quelle di ufficio
54IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
55RESPONSABILITA DISCIPLINARE si ha quando il
dipendente commette infrazioni degli obblighi
connessi al rapporto di lavoro con la P.A. E
fonte di responsabilità disciplinare anche la
violazione dei doveri ai quali deve uniformarsi
il comportamento del dipendente come stabilito
dal codice di comportamento. Il potere di punire
chi abbia commesso fatti illeciti si attua
attraverso norme e sanzioni disciplinari.
56IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
FONTE REGOLATRICE previsione della
contrattazione collettiva come fonte. La materia
disciplinare era stata finora oggetto di fonte
esclusiva unilaterale.
57Riferimenti normativi
- Art. 55, commi 4,5 e 6 del D.L.gs 165/2001
- Art. 2, comma secondo, decreto legislativo 25
luglio 2006 n 240 - Art. 24 CCNL 16/5/1995, come modificato
dallart. 12 del CCNL 12/6/2003 - Art. 10 Norme disciplinari clausole generali del
CCNL 02-05 - Art. 27 Modifiche al sistema disciplinare del
CCNL 2006/2009 - Direttiva Disciplinare n 8 del 6 dicembre 2007
del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella Pubblica Amministrazione
58IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Attualmente, lart. 55 Decreto legislativo n.
165/2001 dispone che la tipologia, lentità delle
infrazioni e le relative sanzioni disciplinari
sono regolate dal contratto collettivo nazionale
di lavoro nonché dalle norme attualmente vigenti
in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
59IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Nellambito della c.d. privatizzazione del
rapporto di pubblico impiego appare importante la
scelta del Legislatore per la contrattualizzazione
della materia disciplinare dei pubblici
dipendenti. Infatti dopo aver sancito la piena
applicabilità dellart. 2016 c.c.,che riguarda
le violazioni del dovere di diligenza ( art. 2014
c.c) e dellobbligo di fedeltà( art. 2105 c.c.) e
dellart. 7 commi 1, 5 e 8, dello statuto dei
lavoratori che riguarda laffissione in luogo
accessibile a tutti i dipendenti delle norme
disciplinari, il decorso di gg 5 dalla
contestazione scritta del fatto per
lapplicazione dei provvedimenti disciplinari più
gravi del rimprovero verbale, perenzione di tutti
gli effetti delle sanzioni disciplinari trascorsi
due anni dalla loro applicazione ha espressamente
previsto che la tipologia e lentità delle
infrazioni e delle relative sanzioni siano
definite dai contratti collettivi. Lindividuazion
e dei comportamenti illeciti e la definizione
delle sanzioni sono quindi rimesse alla
contrattazione collettiva che integrerà in tal
modo il codice civile e lo Statuto dei lavoratori.
60IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA (art. 2106 c.c.)
comporta che tra linfrazione commessa e la
sanzione irrogata vi sia proporzione con
conseguente principio di gradualità della
sanzione Sulla base e per il rispetto dei sopra
citati principi sono fissati ( art. 13 Codice di
Disciplina CCNL ) dei criteri generali
61IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Rilevanti novità della nuova disciplina sono
PROPORZIONALITA
FONTE REGOLATRICE
62 Art. 13 Codice disciplinare dal CCNL
02-05 per come modificato dallart. 27 CCNL
2006/2009 1. Nel rispetto del principio di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravita della mancanza e in
conformità a quanto previsto dall'ari. 55 del
D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri
generali _ a) il tipo e l'entità di ciascuna
delle sanzioni sono determinati anche in
relazione alla intenzionalità del
comportamento, alla rilevanza della violazione di
norme o disposizioni al grado di disservizio
o di pericolo provocato dalla negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto
anche della prevedibilità dell'evento
all'eventuale sussistenza di circostanze
aggravanti o attenuanti alle responsabilità
derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal
dipendente al concorso nella mancanza di più
lavoratori in accordo tra loro al
comportamento complessivo del lavoratore, con
particolare riguardo ai precedenti disciplinari,
nell'ambito del biennio previsto dalla legge
al comportamento verso gli utenti b) al
lavoratore che abbia commesso mancanza della
stessa natura già sanzionata nel biennio di
riferimento, è irrogata, a seconda della gravità
del caso e delle circostanze, una sanzione di
maggiore entità prevista nellambito del medesimo
comma c) al dipendente responsabile di più
mancanze compiute in un'unica azione od omissione
o con più azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza
più grave se le suddette infrazioni sono punite
con sanzioni di diversa gravità
63LE SANZIONI DISCIPLINARI 1
- Rimprovero verbale
-
- Rimprovero scritto (censura)
- (Entrambi irrogabili direttamente dal capo
dellufficio)
64LE SANZIONI DISCIPLINARI 2
Multa di importo variabile fino ad un massimo
di 4 ore di retribuzione.
65Rimprovero verbale, scritto e multa art. 13 c.2
La sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si
applica al dipendente per a) inosservanza delle
disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonché dell'orario di
lavoro b) condotta non conforme ai principi di
correttezza verso altri dipendenti o nei
confronti del pubblico c) negligenza nella cura
dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui
affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare azione di
vigilanza d) inosservanza delle norme in materia
di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un
pregiudizio al servizio o agli interessi
dell'amministrazione o di terzi e) rifiuto di
assoggettarsi a visite personali disposte a
tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel
rispetto di quanto previsto all'art. 6 della L.
20 maggio 1970 n. 300 . f) insufficiente
rendimento. L'importo delle ritenute per multa
sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione
e destinato ad attività sociali.
66insufficiente rendimento
L'insufficienza del rendimento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, integra il
presupposto per l'applicazione di sanzioni
disciplinari di vario livello, in ragione della
gravità e continuità della condotta mantenuta (in
genere dal semplice rimprovero verbale o scritto
alla multa di importo pari a 4 ore di
retribuzione fino al licenziamento con
preavviso). Il parametro cui occorre fare
riferimento, deve rinvenirsi nell'art.2104 del
codice civile, secondo cui "il prestatore di
lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta, dall'interesse
dell'impresa". Presupposto per l'applicazione
della sanzione disciplinare è l'imputabilità
della condotta negligente e non il semplice
mancato raggiungimento delle prestazioni attese.
La mancata realizzazione delle prestazioni attese
potrebbe, infatti, essere addebitabile a ragioni
oggettive, non imputabili in quanto connesse alle
condizioni psico-fisiche del dipendente. L'esigenz
a di commisurare la condotta del personale
addetto alle varie strutture pone a carico dei
responsabili degli uffici, l'onere di precisare
la qualità della prestazione attesa da ciascuno.
67LE SANZIONI DISCIPLINARI 3
- Sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a 10 gg.
68Sospensione e privazione retribuzione fino a 10
gg art. 13 c. 3
- La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a
10 giorni si applica per - Recidiva nelle mancanze che abbiano comportato
lapplicazione del massimo della multa oppure
quando le mancanze previste nel precedente comma
2 presentino caratteri di particolare gravita - Assenza ingiustificata dal servizio fino a giorni
10 o arbitrario abbandono dello stesso, lentità
della sanzione è determinata in relazione alla
durata dellassenza o dellabbandono del
servizio, al disservizio determinatosi,agli
eventuali danni causati allamministrazione, agli
utenti e ai terzi. - Ingiustificato ritardo non superiore a 10 gg a
trasferirsi nella sede assegnata
dallamministrazione - Svolgimento di altre attività lavorative durante
lo stato di malattia o infortunio - Rifiuto di testimonianza o testimonianza falsa o
reticente in procedimenti disciplinari - Minacce, ingiurie gravi, calunnia o diffamazione
verso il pubblico o altro dipendente - manifestazioni ingiuriose nei confronti
dellamministrazione, tenuto conto del rispetto
della libertà di pensiero e di espressione - Atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi della
dignità della persona - Sistematici e reiterati atti o comportamenti
ostili e denigratori che assumano forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente
69LE SANZIONI DISCIPLINARI 4
- Sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 gg. fino ad un massimo di 6
mesi.
70Sospensione e privazione retribuzione da 11 gg a
6 mesi art. 13 c. 4
- La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a
11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica
per - Recidiva nel biennio delle mancanze previste nel
comma precedente quando sia stata comminata la
sanzione massima oppure quando le mancanze
previste dal comma 3 presentino caratteri di
particolare gravità - Assenza ingiustificata dal servizio oltre giorni
10 e fino a 15 giorni - Occultamento di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione di somme
o beni di spettanza o pertinenza dellAmm.o ad
essa affidati, quando in relazione alla posizione
rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di
vigilanza o di controllo - Insufficiente persistente scarso rendimento
dovuto a comportamento negligente - Esercizio , attraverso sistematici e reiterati
atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori, di forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un
altro dipendente al fine di procurargli un danno
in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo
dal contesto lavorativo - Atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, di particolare gravità che
siano lesivi della dignità della persona - Fatti e comportamenti tesi allelusione dei
sistemi di rilevamento elettronici della presenza
e dellorario o manomissione dei fogli di
presenza o delle risultanze anche cartacee degli
stessi.tale sanzione si applica anche a chi
avalli, aiuti o permetta tali atti o
comportamenti - Alterchi con vie di fatto negli ambienti di
lavoro, anche con utenti - Qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno
grave allamministrazione o a terzi - Nella sospensione dal servizio prevista nel
presente comma il dipendente è privato della
retribuzione fino al decimo giorno ,
dallundicesimo viene corrisposta una indennità
pari al 50 della retribuzione nonché gli
eventuali assegni del nucleo familiare. - Il periodo di sospensione non è computabile ai
fini dell anzianità di servizio
71LE SANZIONI DISCIPLINARI 5
- Licenziamento con preavviso.
72Licenziamento con preavviso art. 13 c. 5
- La sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso si applica - Recidiva plurima, almeno tre volte nellanno, in
una delle mancanze previste ai comma 3 e 4,
anche se di diversa natura, o recidiva, nel
biennio, in una mancanza che abbia comportato
lapplicazione della sanzione massima di 6 mesi
di sospensione dal servizio e della retribuzione,
salvo quanto previsto al comma 6 lettera a) - Recidiva nellinfrazione di cui al comma 4
lettera d), - Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dallAmm. Per riconosciute e motivate esigenze di
servizio nel rispetto delle vigenti procedure in
relazione alla tipologia di mobilità attivata - Mancata ripresa del servizio nel termine
prefissato dallAmm. Quando lassenza
ingiustificata si sia protratta per un periodo
superiore a 15 gg. Qualora il dipendente riprenda
servizio si applica la sanzione di cui al comma 4 - Continuità, nel biennio, dei comportamenti
attestanti il perdurare di una situazione di
insufficiente scarso rendimento dovuta a
comportamenti negligenti ovvero per qualsiasi
fatto grave che dimostri la piena incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio - Recidiva nel biennio, anche nei confronti di
persona diversa, di sistematici e reiterati atti
e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e
di forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un collega al fine
di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo - recidiva nel biennio di atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, che siano
lesivi della dignità della persona - Condanna passata in giudicato per delitto che,
commesso in o fuori servizio ma non attinente in
via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravità
73LE SANZIONI DISCIPLINARI 6
Licenziamento senza preavviso.
74Licenziamento senza preavviso art. 13 c. 6
- La sanzione disciplinare del licenziamento senza
preavviso si applica per - Terza recidiva nel biennio di minacce,ingiurie
gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico
o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto
negli ambienti di lavoro, anche con utenti - Condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in o fuori servizio che, pur non
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro,
non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravità - Accertamento che limpiego fu conseguito mediante
la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro sia avvenuta
a seguito di presentazione di documenti falsi - Commissione in genere, anche nei confronti di
terzi, di fatti o atti dolosi che, pur non
costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di
gravità tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro - Condanna passata in giudicato quando consegua
comunque linterdizione perpetua dai pubblici
uffici, o condanna per reato di peculato,
condanna per reati in materia elettorale,
condanna per reati in materia di contratti con la
pubblica Amm.
75Sanzioni per mancanze non previste art. 13 c 7
- Le mancanze non espressamente previste
nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate
secondo criteri di cui al comma 1 facendosi
riferimento quanto allindividuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui
allart. 23 CCNL 1995, e succ. modifiche,quanto
al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi
desumibili dai commi precedenti
76RECIDIVA
Riferimento normativo art. 13 CCNL 12/6/2003,
che modifica lart. 25 CCNL 16/5/1995 Secondo il
criterio generale ( art. 13 c. 1 lettera b) al
lavoratore che abbia commesso mancanze della
stessa natura già sanzionate nel biennio di
riferimento, è irrogata, a seconda della gravità
del caso e delle circostanze, una sanzione di
maggiore entità prevista nellambito del medesimo
comma
77SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
I soggetti coinvolti
- lUfficio per i procedimenti disciplinari
- ( nel prosieguo indicheremo con la sigla U.P.D.)
- il Capo della struttura
- il dipendente incolpato.
78UFFICIO COMPETENTE
LUfficio per i procedimenti disciplinari ha
sede nellamministrazione centrale è
competente per gli illeciti per i quali è
prevista una sanzione superiore alla
censura dipende dal Direttore Generale del
personale e della formazione. E il Direttore
Generale del personale e della formazione che
esercita la potestà disciplinare.
79Ufficio Competente per i provvedimenti
disciplinari previsti dallarticolo 55 comma 4,
terzo periodo, d.lvo 165/01 (rimprovero verbale
e/o censura )
E, ai sensi dellarticolo 2, punto 2, decreto
legislativo 25 luglio 2006 n. 240, il Dirigente
Amministrativo dellUfficio Giudiziario
80Segue Ufficio Competente per sanzioni inferiori
alla censura
- Per gli Ufficiali Giudiziari
- E il Presidente del Tribunale e/o della Corte
presso cui lUfficio Unico è istituito. - Nel caso di Uffici Nep istituiti presso le
sezioni distaccate di tribunale, Capo struttura è
il Presidente del Tribunale da cui dipende la
sezione distaccata.
81LE FASI DEL PROCEDIMENTO LA SEGNALAZIONE
Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia
di sua competenza, il responsabile della
struttura segnala entro 10 gg. allU.P.D. i fatti
da contestare al dipendente per listruzione del
procedimento, dandone contestuale comunicazione
allinteressato. In caso di mancata
comunicazione nel termine predetto si darà corso
allaccertamento della responsabilità del
soggetto tenuto alla comunicazione.
82LE FASI DEL PROCEDIMENTO LA SEGNALAZIONE
Qualora nel corso del procedimento emerga che la
sanzione da applicare non sia di spettanza del
responsabile della struttura, questi, entro 5
gg., trasmette tutti gli atti allU.P.D., dandone
contestuale comunicazione allinteressato. Il
procedimento procede senza soluzione di
continuità presso questultimo ufficio.
83TERMINI
Il termine iniziale e
quello finale del procedimento disciplinare sono
da intendersi perentori. Nelle fasi intermedie i
termini ivi previsti (ordinatori) devono comunque
essere applicati nel rispetto dei principi di
tempestività ed immediatezza, che consentano la
certezza delle situazioni giuridiche.
84LE FASI DEL PROCEDIMENTO LA CONTESTAZIONE DEGLI
ADDEBITI (art. 24 Norme Disciplinari CCNL 02-05)
LAmministrazione fatta eccezione per il
rimprovero verbale non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del
dipendente se non previa contestazione scritta
da effettuarsi tempestivamente e comunque non
oltre 20 gg. decorrenti dal giorno in cui
lUfficio istruttore è venuto a conoscenza del
fatto e senza avere sentito il dipendente a sua
difesa. È ammessa lassistenza di un procuratore
e o rappresentante di associazione sindacale
85LE FASI DEL PROCEDIMENTO LISTRUZIONE DEL
PROCEDIMENTO 1
La convocazione scritta per la difesa non può
avvenire prima che siano decorsi 5 giorni
lavorativi dalla contestazione del fatto.
Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione per la difesa la sanzione viene
applicata nei successivi 15 gg. Il procedimento
disciplinare deve concludersi entro 120 gg.
dalla contestazione delladdebito altrimenti si
estingue. lincolpato ha accesso agli atti del
procedimento.
86LE FASI DEL PROCEDIMENTO LISTRUZIONE DEL
PROCEDIMENTO
Nel corso dellaudizione o entro 30 gg. dalla
contestazione degli addebiti il dipendente può
avvalersi dellistituto del patteggiamento
consentendo lapplicazione di una sanzione
ridotta ma non potrà più proporre opposizione.
87LE FASI DEL PROCEDIMENTO LA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO
- applicazione della sanzione. LU.P.D., o il
Capo Ufficio per il procedimento di sua
competenza, sulla base degli accertamenti
effettuati e delle giustificazioni addotte dal
dipendente, eroga la sanzione. - Ai sensi dellallegato A del CCNL 94/97 la
sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve
essere comunicata dal Dirigente dellUfficio
entro il termine di 20 gg da quando è venuto a
conoscenza del fatto. - Se l ufficio ritiene che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente dispone la chiusura
del procedimento dandone contestuale
comunicazione allinteressato. -
88IMPUGNAZIONI 1
- Avverso le sanzioni inflitte è possibile entro 20
gg. dallapplicazione della sanzione ricorrere
innanzi - al COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA anche a
mezzo di un procuratore o dellassociazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato - al GIUDICE DEL LAVORO.
- Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica - Ricorso allarbitro unico
89IMPUGNAZIONI 2
- In tutti i casi costituisce condizione di
procedibilità del ricorso contro la sanzione il
tentativo obbligatorio di conciliazione. - Se i C.C.N.L. non hanno istituito apposite
procedure di conciliazione e arbitrato, le
sanzioni possono essere impugnate dinanzi ad un
collegio di conciliazione istituito presso la
Direzione Provinciale del Lavoro.
90IMPUGNAZIONI 3
COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA è
composto da due rappresentanti dellamministrazion
e e da due rappresentanti dei dipendenti.
E presieduto da un esterno allamministrazione
di provata esperienza e indipendenza.
91RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE 1
- Fonte Normativa
- Legge 27 marzo 2001 n 97 Norma sul rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare
ed effetti del giudicato penale nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche - art. 14 CCNL 12 giugno 2003 per come modificato
ed integrato dallart. 27, punto 3, CCNL
2006/2009
92RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE 1
Nel caso di commissione in servizio di gravi
fatti illeciti aventi rilevanza penale,
lamministrazione inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il
procedimento disciplinare resta sospeso fino alla
sentenza definitiva. La sospensione è disposta
anche nel caso in cui lobbligo della denuncia
penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare già avviato.
93RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE 2
Quando lamministrazione viene a conoscenza
dellesistenza di un procedimento penale a carico
del dipendente per gli stessi fatti oggetto di
procedimento disciplinare, questo è sospeso fino
alla sentenza definitiva.
94RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE 3
Il procedimento disciplinare sospeso è riattivato
entro 180 gg. da quando lamministrazione ha
avuto notizia della conclusione del procedimento
penale e si conclude entro 120 gg. dalla sua
attivazione.
95RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE 4
Per i casi previsti dallart. 5, comma 4, della
legge n. 97/2001 (sentenza di condanna
irrevocabile per uno dei delitti contro la P.A.),
ancorché a pena condizionalmente sospesa,
lestinzione del rapporto di lavoro può essere
pronunciata solo a seguito di procedimento
disciplinare. In tal caso il procedimento
disciplinare deve avere inizio, o se sospeso
proseguire, entro il termine di 90 gg. dalla
comunicazione della sentenza allamministrazione
e deve concludersi entro i successivi 120 gg
96RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE 5
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha
efficacia di giudicato nel giudizio per
responsabilità disciplinare davanti alle
pubbliche autorità quanto allaccertamento che il
fatto non sussiste o non costituisce illecito
penale ovvero che limputato non lo ha commesso.
Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al
dipendente oltre ai fatti oggetto del giudizio
penale per i quali vi sia stata assoluzione,
siano state contestate altre violazioni, il
procedimento medesimo riprende per dette
infrazioni. Analoga la procedura in caso di
proscioglimento.
97RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE 6
La sentenza irrevocabile di condanna ha
efficacia di giudicato nel giudizio per
responsabilità disciplinare davanti alle
pubbliche autorità quanto allaccertamento della
sussistenza del fatto, della sua illeicità penale
e allaffermazione che limputato lo ha commesso.
98RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE 7
In caso di Revisione di sentenza di condanna il
dipendente già licenziato ha diritto, dalla
data della sentenza di revisione di assoluzione,
alla riammissione in servizio nella medesima sede
o in altra da lui richiesta, anche se in
soprannumero, nella medesima qualifica e con
decorrenza dellanzianità posseduta dallatto del
licenziamento. Ha altresì diritto al
reinquadramento economico.
99RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE
- EFFICACIA DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO
NEL GIUDIZIO DISCIPLINARE Decisione del
Collegio Arbitrale di Disciplina del 18/5/04
depositata il 23/9/2005. - MASSIMA La sentenza irrevocabile di
patteggiamento ha efficacia di giudicato nel
giudizio disciplinare quanto allaccertamento del
fatto, alla sua illiceità penale e
allaffermazione che limputato lha commesso.
100SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI MISURA
PENALERESTRITTIVA
- A norma dellart. 15 del C.C.N.L.
2002/2005 ( per come modificato dallart. 27
punto 4 CCNL 2006/2009) Il dipendente colpito da
misura restrittiva della libertà personale è
sospeso dufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o dello stato restrittivo della
libertà.
101SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO
PENALE
Provvede il capo dellufficio dando immediata
comunicazione allamministrazione
centrale. Cessato lo stato di restrizione della
libertà personale lamministrazione può decidere
o per leventuale prolungamento del periodo di
sospensione o per la immediata riammissione in
servizio dellinteressato.
102SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO
PENALE
- Il dipendente può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in
cui venga sottoposto a procedimento penale che
non comporti la restrizione della libertà
personale quando - è rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro - o per fatti tali da comportare, se accertati,
lapplicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento.
103SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO
PENALE
Al dipendente sospeso spetta unindennità pari al
50 della retribuzione fissa mensile e gli
assegni del nucleo familiare con esclusione di
ogni compenso accessorio anche se
pensionabile. La sospensione cautelare dal
servizio a causa di procedimento penale conserva
efficacia se non revocata per un periodo massimo
di 5 anni. Decorso tale termine la sospensione è
revocata di diritto e il dipendente viene
riammesso in servizio. Comunque il procedimento
disciplinare resta sospeso fino allesito del
procedimento penale
104SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Lamministrazione può allontanare dal lavoro il
dipendente per un periodo di tempo non superiore
a 30 gg., in caso di necessari accertamenti su
fatti addebitati al dipendente a titolo di
infrazione disciplinare, punibili con la sanzione
della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione. Se il procedimento disciplinare si
conclude con lapplicazione della sanzione della
sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dellallontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione,
ferma restando la privazione della retribuzione
limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati. Il periodo trascorso in allontanamento
cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli
effetti dellanzianità di servizio.
Retribuzione 50 del minimo garantito assegni
familiari ratei mensili della tredicesima.
105RESPONSABILITA DEL PUBBLICO DIPENDENTE
106Responsabilità generale
Limpiegato pubblico, come ogni cittadino è
direttamente responsabile dei danni prodotti ai
terzi nellespletamento delle sue funzioni. La
responsabilità è la situazione in cui viene a
trovarsi una persona chiamata a rispondere di un
danno che è tenuto a risarcire. La responsabilità
può essere civile, penale o amministrativa Lart.
28 della Costituzione al fine di garantire la
liceità dellazione amministrativa afferma che i
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
Enti Pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili ed amministrative
degli atti compiuti in violazione di diritti
107Responsabilità civile
Si ha quando dalla trasgressione dei doveri
dufficio derivi per la P.A. o per i terzi un
danno patrimoniale.
108 la RESPONSABILITA CIVILE può essere di due tipi
CONTRATTUALE
EXTRA CONTRATTUALE
In entrambi i tipi di responsabilità si è tenuti
a risarcire il danno prodotto
109 CONTRATTUALE - scaturisce dallinadempimento
di un obbligo contrattuale
110EXTRACONTRATTUALE detta anche Aquiliana deriva
dalla violazione del dovere giuridico del neminen
laedere Ai sensi dell ART.2043 c.c. Qualunque
fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno
111LA RIFERIBILITA DEL FATTO ALLAMMINISTRAZIONE
Art. 28 Cost. i funzionari ed i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili ed
amministrative, degli atti compiuti in violazione
dei diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato ed agli enti
pubblici.
112RESPONSABILITA DIRETTAdella P.A. per fatto
proprio ex art.2043 c.c.
Dipendente Amministrazione
Immedesimazione organica
113LA RIFERIBILITA DEL FATTO ALLAMMINISTRAZIONE
Lespressione di cui allart. 28 Cost. che
estende allo Stato ed agli enti pubblici la
responsabilità del dipendente per lillecito
compiuto in occasione del servizio, secondo la
giurisprudenza va interpretata nel senso che ove
lo svolgimento delle funzioni istituzionali è
loccasione necessaria per la produzione
dellillecito, il risarcimento potrà essere
richiesto, in via alternativa, al dipendente o
allamministrazione.
114LA RIFERIBILITA DEL FATTO ALLAMMINISTRAZIONE
Laddove invece il fatto avvenga per uno scopo
che fuoriesce dallattività propria
dellamministrazione o addirittura collide con
esso, lautore del fatto sarà lunico soggetto
tenuto al risarcimento.
115LA RIFERIBILITA DEL FATTO ALLAMMINISTRAZIONE
La responsabilità del dipendente è quindi
chiaramente configurata, nella norma
costituzionale, come diretta e altrettanto
diretta rimane quella dellamministrazione di
appartenenza
116LA RIFERIBILITA DEL FATTO ALLAMMINISTRAZIONE
Di conseguenza, lart. 28 Cost. rafforza la
tutela per i soggetti destinatari dellazione
amministrativa, rendendo i dipendenti pubblici
personalmente tenuti al risarcimento per gli
illeciti compiuti, a fini di responsabilizzazione
degli stessi, consentendo alla vittima
dellillecito di rivolgersi, in via alternativa,
sia al dipendente autore del fatto che
allamministrazione di appartenenza.
117LA RIFERIBILITA DEL FATTO ALLAMMINISTRAZIONE
Nel caso in cui lamministrazione sia costretta a
pagare il prezzo del risarcimento dei danni
provocati da propri dipendenti potrà effettuare
la rivalsa nei loro confronti. A tal fine sarà
necessario incardinare il processo per la
responsabilità amministrativa innanzi alla Corte
dei Conti, al termine del quale il dipendente,
autore del danno, dovrà rimborsare
allamministrazione ciò che questa ha risarcito,
ma solo se il primo ha agito con dolo o colpa
grave.
118IL DOLO si identifica nellintenzionalità del
fatto, cioè nellavere volontariamente e
coscientemente cagionato un danno ingiusto a
terzi. LA COLPA GRAVE consiste nella violazione
dei criteri minimi di prudenza, diligenza e
perizia.
119RESPONSABILITA CIVILE del dipendente
Verso terzi
Nei confronti dellAmministrazione
120RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI
AMMINISTRAZIONE
Terzo danneggiato
SOLIDARIETA PASSIVA
FUNZIONARIO
121RESPONSABILITA CIVILE 3
da una interpretazione meramente letterale della
norma si rinviene una responsabilità del
dipendente (specie se P.U.) in tutte le ipotesi
in cui questi violi un suo specifico dovere
recando pregiudizio economico ad un terzo. Da
quanto sopra, il dipendente risponde non solo per
il non fare ma anche il fare illegittimo,
incongruo, insufficiente, il fare solo apparente
e formale che in ogni caso costituisce violazione
dei doveri che il dipendente ha in qualità di
pubblico ufficiale.
122RESPONSABILITA CIVILE esempio
- ESEMPIO
-
- Si ha illecito civile con conseguente obbligo
del risarcimento del danno nel caso in cui lU.G.
ometta di descrivere e quindi di pignorare i beni
mobili che si trovano nellabitazione del
debitore senza un valido motivo ( che si ha solo
quando presso il debitore non si rinvengono
affatto dei beni ovvero quando vi sia la prova
certa dellaltrui proprietà degli stessi)
commettendo illecito civile, che ha come
conseguenza lobbligo del risarcimento del danno.
123RESPONSABILITA CIVILE 4
Ciò, in considerazione del fatto che il
P.U. deve compiere con coscienza, impegno e
secondo la diligenza del buon padre di famiglia,
i compiti che la legge gli affida con la
conseguenza che ogni forma di negligenza non
trascurabile nellassolvimento della delicata
funzione che svolge, sia da considerare atto in
contrasto con la legge e tale da poter comportare
il risarcimento del danno.
124RESPONSABILITA CIVILE DELLUFFICIALE
GIUDIZIARIO
La prassi di verbali di pignoramento ove
è scritto suonato reiteratamente senza avere
risposta alcuna , sconosciuto allindirizzo ,
rinvenuto chiuso , non si rinvengono beni
utilmente pignorabili o frasi analoghe è
corretta solo nella misura in cui lU.G. abbia
fatto tutto il possibile per provvedere con
tempestività ed efficacia al pignoramento dei
beni del debitore.
125RESPONSABILITA CIVILE DIPENDENTI UFFICI
GIUDIZIARI art 60 e 162 cpc
- RIFERIMENTI NORMATIVI
-
-
- ARTT. 60 e 162 c.p.c. il Cancelliere e
lufficiale giudiziario rispondono della nullità
degli atti commessi con dolo o colpa grave e
possono essere tenuti in questi casi a pagare le
spese per la rinnovazione dellatto nullo e il
risarcimento dei danni.
126RESPONSABILITA CIVILE DIPENDENTI UFFICI
GIUDIZIARI art 60 1 c. c.p.c
-
- ART. 60 co. 1 c.p.c. i cancellieri e gli
ufficiali giudiziari sono civilmente responsabili
quando senza giusto motivo ricusano di compiere
gli atti che sono loro legalmente richiesti
oppure omettono di compierli nel termine che su
istanza di parte è fissato dal giudice.
127RESPONSABILITA CIVILE del dipendente
giudiziario.1
- Le responsabilità civili del dipendente
giudiziario, nella specie Cancelliere e Ufficiale
Giudiziario, quindi previste espressamente dal
codice di procedura civile sono due - RESPONSABILITA CIVILE PER ATTO NULLO
- RESPONSABILITA CIVILE PER RIFIUTO O RITARDO
NELL ESECUZIONE DI UN ATTO LEGALMENTE RICHIESTO
DALLA PARTE
128Responsabilità penale
RESPONSABILITA PENALE si ha quando la
trasgressione dei doveri dufficio da parte del
dipendente è tale da causare una o più violazioni
del codice penale assumendo le caratteristiche di
un reato.
129Responsabilità dellimpiegato verso la P.A.
I funzionari e i dipendenti pubblici rispondono
dei danni prodotti nellesercizio delle loro
funzioni non solo verso i terzi ma anche verso la
Pubblica Amministrazione. Tale responsabilità
può essere patrimoniale e disciplinare. Quella
patrimoniale a sua volta può essere
amministrativa e contabile
130 la RESPONSABILITA PATRIMONIALE
AMMINISTRATIVA
CONTABILE
131Responsabilità amministrativa
La Responsabilità Amministrativa è di tipo
contrattuale, suo presupposto è infatti il
rapporto dimpiego che lega il dipendente alla
pubblica amministrazione
132Responsabilità contabile
La Responsabilità contabile è una specie
particolare della responsabilità amministrativa
peculiare di chi maneggia denaro per conto dello
Stato e o degli enti pubblici che incombe tanto
sui contabili di diritto (incaricati di denaro,
valori o altre cose dellamministrazione) quanto
su quelli di fatto (quelli che senza una legale
autorizzazione si ingeriscono nelle predette
attività)
133Responsabilità amministrativa
La Responsabilità Amministrativa si differenzia
da quella penale perché ha natura risarcitoria
e non punitiva, da quella civile ( diretta al
risarcimento del danno ) perché ad essere
danneggiato non è un terzo ma la pubblica
Amministrazione cui spetta quindi la
soddisfazione patrimoniale del danno ricevuto.
134Responsabilità amministrativa elementi
- La responsabilità amministrativa deriva da
attività colpose o dolose dellimpiegato ed è
caratterizzata da quatto elementi senza i quali
essa non può sussistere - Il fatto il danno, suscettibile di valutazione
economica, erariale deve essere certo, attuale ed
economicamente valutabile . - lelemento psicologico perché il danno sia
riferibile alla volontà di chi ha agito è
richiesto il dolo o la colpa grave ( la Suprema
Corte ha affermato che la sola lesione derivante
da un atto dichiarato illegittimo è sufficiente
di per sé dimostrare lelemento psicologico
della colpa. - Il nesso di causalità levento dannoso deve
essere collegato alla condotta illecita del
dipendente - Il rapporto di servizio perché nasca
responsabilità amministrativa è necessario che
tra lautore dellillecito e lamministrazione
danneggiata sussista un rapporto di servizio
135ASSENZE DAL SERVIZIO
136FERIE 1( art. 16 CCNL 1994/1997)
- 32 GG. LAVORATIVI 4 GG. FESTIVITA SOPPRESSE.(
28 4 in caso di articolazione del lavoro su 5
gg) - Per i primi tre anni di servizio spettano 30 gg.
Lavorativi 4 gg. di festività soppresse. - Il lavoratore ha diritto, a richiesta, a due
settimane consecutive nel periodo 1 giugno/30
settembre - Sono usufruibili in più periodi compatibilmente
con le esigenze di servizio
137FESTIVITA SOPPRESSE
- S. Giuseppe ( 19 marzo)
- Ascensione ( quaranta giorni dopo pasqua)
- Corpus Domini ( 2 o 3 domenica di giugno)
- SS. Apostoli Pietro e Paolo ( 29 giugno)
138FERIE 2
- Sono rinviabili al 1 semestre anno successivo
per non fruizione per motivi di servizio, entro
il primo quadrimestre dellanno successivo se non
fruite per motivate esigenze personali, entro
lanno successivo in caso di impedimento per
malattia - Sono interrotte per ricovero, motivi di servizio
o malattia documentata superiore ai tre gg - Nellanno di assunzione o di cessazione dal
servizio la durata delle ferie è determinata in
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. - La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
139(No Transcript)
140FESTIVITA
- Sono giorni festivi le domeniche e gli altri
giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti
gli effetti civili - fonti normative
- art. 2019 codice
civile, legge 260/49, legge 90/1954, art. 1 legge
937/77, . art.
47 d.lvo 151/2001 - fonti contrattuali
- CCNL 1994/1997,
art. 2 allegato a CCNI 1997, CCNL 1998/2001
141SANTO PATRONO
La ricorrenza del SANTO PATRONO è considerata per
espressa previsione contrattuale giornata festiva
che ove non goduta per esigenza di servizio
(ricordiamo che in dette giornate gli Uffici
giudiziari devono garantire lordinario servizio,
vedi circolari 14 settembre 1995 protocollo
1646/S/NIG/4331, 10 ottobre 1996 prot.
1646/S/CENT/5633 e 12 maggio 1999
prot.1810/ELIS/2723) viene recuperata secondo le
modalità previste dalla legge 937/77 per le
festività soppresse ( art.17, comma 1, CCNL del
126 maggio 1995 e All. A, punto 2, CCNL del 22
otobre 1997)
142(No Transcript)
143SONO AMMALATO
144MALATTIA 1( art. 21 CCNL 1994/1997 )
ASSENZE PER MALATTIA Il dipendente assente per
malattia ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo di 18 mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo si sommano tutte
le assenze per malattia intervenute nei tre anni
precedenti lepisodio morboso in corso.
145Qual è il trattamento economico?
- Per i primi 3 mesi intera retribuzione
- Per i successivi 3 mesi 90
- Per gli ulteriori 6 mesi 50
- Per gli ulteriori 18 mesi nulla
146MALATTIA 2
- Il dipendente deve comunica