Title: NOVIT
1NOVITÀ APPLICATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE
(DETERMINAZIONE ANAC N. 8 DEL 18 GIUGNO 2015
LEGGE N. 69 DEL 27 MAGGIO2015)
- Centro Studi Marangoni
- Milano, 30 giugno 2015
2Nuova legge anti-corruzione(L. 27 maggio 2015,
n. 69)
- Disegno di legge in stand-by per circa due anni
- Riforma non organica correttivi e integrazioni
ad assetto invariato - Problema centrale durata dei processi e
prescrizione
3L. n. 69/2015 aumento delle pene (segue)
- Peculato reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi
(oggi da 4 anni a 10 anni) - concussione reclusione da 6 a 12 anni (oggi da 4
a 12 anni) - corruzione per l'esercizio della funzione
reclusione da 1 a 6 anni (oggi da 1 a 5 anni) - corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio reclusione da 6 a 10 anni (oggi da 4 a
8 anni) - corruzione in atti giudiziari reclusione da 6 a
12 anni (oggi da 4 a 10 anni) - induzione indebita a dare o promettere utilità
reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi (oggi da 3 a 8
anni)
4L. n. 69/2015 nuova circostanza attenuante(segue)
- collaborazione processuale (art. 323-bis c.p.)
diminuzione pena da un terzo a due terzi per il
responsabile di specifici delitti contro la p.a.
che si sia adoperato per - evitare conseguenze ulteriori
- per assicurare le prove dei reati e per
l'individuazione degli altri responsabili - per il sequestro delle somme o altre utilità
trasferite.
5L. n. 69/2015 concussione e incaricato di
pubblico servizio (segue)
- Concussione (art. 317 c.p.) torna a comprendere
anche l'incaricato di un pubblico servizio, come
nella formulazione precedente alla l. n. 190/2012
(c.d. "legge Severino) - Legge Severino incaricato di pubblico servizio
rispondeva di estorsione aggravata
6L. n. 69/2015 sospensione condizionale della
pena e patteggiamento (segue)
- Sospensione condizionale della pena per i delitti
di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320 e 322-bis c.p. previo pagamento
somma equivalente al profitto del reato ovvero
all'ammontare di quanto indebitamente percepito,
a titolo di riparazione pecuniaria in favore
dell'amministrazione lesa, fermo restando il
diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del
danno - Patteggiamento solo a fronte della restituzione
integrale del prezzo o del profitto del reato.
7Ruolo assegnato allANAC
- D.L. 90/2014 accorpamento funzioni CIVIT e AVCP
- attribuzione poteri e funzioni ulteriori,
specialmente ai fini della verifica sul rispetto
della normativa in tema di anti-corruzione e
inconferibilità degli incarichi - estesa attività interpretativa sullapplicazione
della normativa estensione portata applicativa
della disciplina anti-corruzione per via
ermeneutica - ?
8Ruolo assegnato allANAC criteri legge delega di
attuazione delle nuove direttive appalti e
concessioni (segue)
- ANAC come perno del sistema, con funzioni
para-giurisdizionali efficacia vincolante dei
pareri pre-contenzioso - tenuta albi nazionali commissari di gara, da cui
le p.a. dovranno attingere di volta in volta - controllo sull'applicazione delle norme in
materia di appalti pubblici, con particolare
riguardo alla fase di esecuzione della
prestazione, per evitare la corruzione e i
conflitti d'interesse ed a favorire la
trasparenza
9Disciplina anti-corruzione tratti generali (L.
190/2012)
- Figura cardine Responsabile Prevenzione
Corruzione - per le amministrazioni statali, di norma, tra i
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia
in servizio - per gli enti locali, nel segretario, salva
diversa e motivata determinazione - per gli enti pubblici economici e per gli enti di
diritto privato in controllo pubblico, il
responsabile può essere individuato anche
nellorganismo di vigilanza previsto dallart. 6
del D.Lgs. 231/2001
10Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
- L'organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile, adotta il piano triennale di
prevenzione della corruzione - Rispetto linee-guida Piano Nazionale
Anti-corruzione - Elaborazione del piano NO soggetti estranei
all'amministrazione - Mancata predisposizione ed attuazione del piano
elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale
11Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
- Contenuto del Piano Triennale anti-corruzione
- individuazione c.d. aree di rischio, con
particolare riferimento ai procedimenti di - autorizzazione o concessione
- scelta del contraente per laffidamento di
lavori, forniture e servizi ai sensi del Codice
dei contratti - concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi finanziari di qualsiasi
genere - concorsi e prove selettive per lassunzione del
personale e progressioni di carriera.
12Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
- Misure di prevenzione e riduzione del rischio
- Individuazione di un responsabile per
lattuazione di misure specifiche (c.d. titolare
del rischio) - del raggiungimento degli obiettivi prefissati in
tema di contrasto della corruzione occorre dare
specificamente atto nellambito della Relazione
delle performance
13Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
- Misure di prevenzione e riduzione del rischio
- a) formazione specifica del personale in tema di
anti-corruzione, con particolare riferimento ai
soggetti operanti in aree ad elevato rischio - b) adozione di codici di comportamento e
specifica indicazione dei meccanismi di denuncia
delle violazioni del codice (protezione del c.d.
whistle-blower) - c) adozione e indicazione di criteri di rotazione
del personale
14Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
- Misure di prevenzione e riduzione del rischio
- d) verifica dellinsussistenza di cause di
incompatibilità, inconferibilità e/o di conflitto
di interessi prima dellassegnazione di un
incarico - e) disciplina specifica in materia di formazione
di commissioni e di conferimento di incarichi di
incarichi dirigenziali in caso di condanna penale
per delitti contro la p.a.
15Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
- Misure di prevenzione e riduzione del rischio
- f) disciplina specifica in materia di attività
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
(pantouflage revolving doors) - g) pubblicazione nel sito web dellamministrazione
di una serie di informazioni riguardanti
ciascuna procedura di affidamento di contratti
pubblici - h) predisposizione di protocolli di legalità per
gli affidamenti.
16Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
- Violazione obblighi del Piano
- Illecito disciplinare (art. 1, co. 14, L.
190/2012) - Possibili risvolti penali (es. art. 323 c.p.)
- Mancata risposta alle richieste di contatto e di
informativa del responsabile della prevenzione
possibili sanzioni disciplinari.
17Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
- Obbligo di pre-informazione al dipendente
- adozione del P.T.P.C. e suoi aggiornamenti
adeguatamente pubblicizzati dall'amministrazione
sul sito internet ed intranet segnalazione via
mail personale a ciascun dipendente e
collaboratore - analogamente in occasione della prima assunzione
in servizio.
18Rotazione degli incarichi
- le p.a. sono tenute a garantire la rotazione del
personale dirigenziale e del personale con
funzioni di responsabilità (ivi compresi i
responsabili del procedimento) operante nelle
aree a più elevato rischio di corruzione (punto
3.1.4 del PNA) - lintroduzione della misura deve essere
accompagnata da strumenti ed accorgimenti che
assicurino continuità allazione amministrativa.
19Rotazione degli incarichi (segue)
- Per assicurare la continuità amministrativa e
ladeguata competenza dei dirigenti negli enti di
ridotte dimensioni, il principio di rotazione non
può condurre alla designazione di dirigenti in
possesso di specifiche abilitazioni professionali
a dirigere settori in cui tali professionalità
non possono emergere in alcun modo (T.A.R.
Marche, sez. I, 23 maggio 2013, n. 370) - Es. no dirigenti in possesso di lauree afferenti
le discipline umanistiche a capo dei settori
tecnici.
20Rotazione degli incarichi (segue)
- nel caso di sospensione del dipendente per avvio
di procedimenti penali o disciplinari per
condotte di natura corruttiva, qualora la
dotazione organica non consenta di operare la
rotazione degli incarichi dei dirigenti,
lamministrazione dovrà avvalersi di soggetto
esterno (v. parere CIVIT, oggi ANAC, del 18
giugno 2013)
21Conflitto di interessi art. 6-bis della L.
241/1990
- introdotto dallart. 1, comma 41 della L.
190/2012, quale espressione particolare del
principio di imparzialità di cui allart. 97
Cost. - il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale
22Conflitto di interessi art. 6-bis della L.
241/1990 (segue)
- PRIMA la giurisprudenza sanzionava la mancata
astensione del funzionario in caso di conflitto
di interessi, specie in materia di concorsi
pubblici, applicando, per analogia, lart. 51
c.p.c., nonché i principi di imparzialità e
trasparenza di cui allart. 97 Cost. (cfr. Cons.
Stato, n. 477/2013 T.A.R. Abruzzo, 19 febbraio
2015, n. 84)
23Conflitto di interessi art. 6-bis della L.
241/1990 (segue)
- Art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (D.P.R. 62/2013) - il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di
suoi parenti affini entro il secondo grado, del
coniuge o di conviventi oppure di persone con le
quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il responsabile
dellufficio di appartenenza
24Conflitto di interessi art. 6-bis della L.
241/1990 (segue)
- Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato I, par.
B.6) - la segnalazione del conflitto deve essere
indirizzata al dirigente, il quale deve
rispondere per iscritto al dipendente medesimo
sollevandolo dallincarico oppure motivando
espressamente le ragioni che consentono comunque
lespletamento dellattività. - Nel caso in cui sia necessario sollevare il
dipendente dallincarico esso dovrà essere
affidato dal dirigente ad altro dipendente
ovvero, in carenza di dipendenti
professionalmente idonei, il dirigente dovrà
avocare a sé ogni compito relativo a quel
procedimento. Qualora il conflitto riguardi il
dirigente a valutare le iniziative da assumere
sarà il responsabile per la prevenzione
25Conflitto di interessi art. 6-bis della L.
241/1990 Precisazioni applicative (segue)
- l'alveo applicativo di tale principio va
ricondotto alle determinazioni dal contenuto
discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti
di stampo soggettivo che ben possono, anche solo
in astratto, essere condizionati dal fatto che
chi concorre all'adozione dell'atto versa nella
vicenda un interesse personale, ma non anche
quando l'atto si fondi sulla oggettiva verifica
di requisiti, presupposti o condizioni
predeterminati da rigide previsioni normative
(T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 17 marzo
2014, n. 580)
26Conflitto di interessi art. 6-bis della L.
241/1990 Precisazioni applicative (segue)
- limparzialità è un canone a cui la p.a. deve
conformare la propria immagine, prima ancora che
la propria azione - pertanto, la violazione dellobbligo di
astensione da parte anche di un solo membro nel
caso di organi collegiali, vizia in modo
definitivo la formazione della volontà
dell'organo, risultando ininfluente che nel corso
del procedimento il collegio abbia proceduto in
modo imparziale ovvero che non sussista prova che
nelle sue determinazioni sia stato effettivamente
condizionato dalla partecipazione di soggetti
portatori di interessi personali diversi (Cons.
Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 3000)
27Conflitto di interessi art. 6-bis della L.
241/1990 Precisazioni applicative (segue)
- il conflitto di interessi () deve essere
"personale", investire cioè un potenziale
conflitto fra interessi afferenti alla sfera
soggettiva del funzionario e quelli afferenti
alla carica che egli ricopre. Non possono essere,
pertanto, soggetti alla disciplina
dell'astensione e della ricusazione conflitti
meramente funzionali fra diverse cariche
ricoperte dall'organo che deve esprimere la
volontà dell'ente o dai suoi singoli componenti
(T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 10 febbraio
2012, n. 458)
28Ipotesi particolare di conflitto di
interessic.d. pantouflage o revolving-doors
- Art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001,
introdotto dallart. 1, co. 42, lett. l) della L.
190/2012 - i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.
29Ipotesi particolare di conflitto di
interessic.d. pantouflage o revolving-doors
(segue)
- Interpretazione delle conseguenze sanzionatorie
- Prima tesi è nullo il contratto di lavoro
stipulato tra lex-funzionario ed il privato
(cfr. par. B.10 dellAllegato 1 al PNA) - Seconda tesi è nullo il contratto stipulato tra
il privato e la p.a., con lintervento del
pubblico funzionario poi impiegato dal privato
(tamajo-mazzotta, Commentario breve alle leggi
sul lavoro).
30Ipotesi particolare di conflitto di
interessic.d. pantouflage o revolving-doors
(segue)
- La fattispecie riguarda anche il RUP, che
esercita poteri negoziali nelle ipotesi di
affidamento in economia di lavori, servizi e
forniture, ai sensi dei commi 8 e 11 dellart.
125 del D.Lgs. 163/2006.
31Incompatibilità diffusa
- Evoluzione normativa
- Art. 60 del T.U. 3/1957 (impiegati civili dello
Stato) - l'impiegato non può esercitare il commercio,
l'industria, né alcuna professione o assumere
impieghi alle dipendenze di privati o accettare
cariche in società costituite a fine di lucro,
tranne che si tratti di cariche in società o enti
per le quali la nomina è riservata allo Stato e
sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del
Ministro competente.
32Incompatibilità diffusa (segue)
- Art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in tema di
incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi - i dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati
conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza (co. 7) - gli enti pubblici economici, i soggetti privati e
le pubbliche amministrazioni non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi (co. 8-9).
33Incompatibilità diffusa (segue)
- D.Lgs. 39/2013 attua lart. 1, co. 49 e 50, L.
190/ 2012, n. 190. - separazione tra indirizzo politico e
amministrazione e tra attività di controllo e di
gestione (Capo III e IV) - inconferibilità di funzioni dirigenziali in caso
di condanne, anche non definitive, per reati
contro la p.a.
34Incompatibilità diffusa (segue)
- In caso di condanna, è comunque escluso il
conferimento di incarichi (anche non
dirigenziali) relativi ad uffici preposti
allacquisizione di beni, servizi e forniture - se lamministrazione non è in grado di conferire
al funzionario condannato incarichi compatibili,
il dirigente viene posto a disposizione del ruolo
senza incarico per il periodo di inconferibilità.
35Incompatibilità diffusa (segue)
- Sanzioni per incompatibilità / inconferibilità
- nullità dellincarico (art. 17)
- responsabilità dei componenti degli organi che
hanno conferito incarichi dichiarati nulli
eccettuati gli assenti, i dissenzienti e gli
astenuti (art. 18) - decadenza dallincarico e risoluzione del
relativo contratto, di lavoro subordinato o
autonomo, decorso il termine perentorio di 15
giorni dalla contestazione allinteressato da
parte del responsabile alla prevenzione della
corruzione (art. 19).
36Tutela del dipendente che segnala illeciti(c.d.
whistle-blower)
- Art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, limitatamente
allambito della p.a. - ANAC, Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015
nelle società controllate e negli enti pubblici
economici, le amministrazioni controllanti
promuovono ladozione da parte delle società e/o
degli enti di misure idonee ad incoraggiare il
dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene
a conoscenza nellambito del rapporto di lavoro - Società partecipate no obbligo, mera
raccomandazione da parte dellANAC
37Tutela del dipendente che segnala illeciti(c.d.
whistle-blower) (segue)
- NO sanzioni, licenziamento o misure direttamente
o indirettamente discriminatorie per il
dipendente che denuncia illeciti - tendenziale divieto di rivelazione del nome del
dipendente che ha effettuato la segnalazione (no
diritto di accesso agli atti) - ogni soggetto tenuto alladozione del PTPC deve
includervi misure specifiche per la tutela del
dipendente che segnala illeciti - lANAC riceve le segnalazioni dalle singole p.a.
ed effettua la conseguente attività di vigilanza
38Tutela del dipendente che segnala illeciti(c.d.
whistle-blower) (segue)
- Segnalazioni anonime escluse dallambito della
disciplina - per i pubblici ufficiali obbligo di denuncia di
fatti di corruzione (combinato art. 331 c.p.p. e
361-362 c.p.) - Oggetto della segnalazione
- Delitti contro la p.a.
- episodi di mala gestio (es. sprechi, nepotismi,
ecc.)
39Tutela del dipendente che segnala illeciti(c.d.
whistle-blower) (segue)
- Esperienza diretta del dipendente no voci
correnti - no tutela in caso di segnalazioni calunniose o
diffamatorie - problema quando cessa la tutela? Secondo lANAC
soltanto quando vi sia una sentenza di primo
grado sfavorevole al segnalante - diritto di accesso al nominativo del segnalante,
solo se 1) il procedimento disciplinare si basa
esclusivamente sulla segnalazione 2) la
conoscenza dellidentità sia indispensabile per
la difesa
40Tutela del dipendente che segnala illeciti(c.d.
whistle-blower) (segue)
- Segnalazioni da inviare al Responsabile della
prevenzione della corruzione - se la segnalazione riguarda lo stesso
Responsabile, può essere indirizzata direttamente
allANAC
41Protocolli di legalità e patti di integrità(art.
1, co. 17 della L. 190/2012)
- prassi Comune di Milano sin dal 2002
- obblighi dichiarativi e di cooperazione con la
stazione appaltante contro il rischio di
infiltrazioni criminali - le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il
mancato rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara (L.
190/2012)
42Protocolli di legalità e patti di integrità
(segue)
- Natura giuridica
- strumenti convenzionali accordi tra p.a.
aggiudicatrice e imprese concorrenti
riconducibili allo schema dellart. 15 della L.
241/1990 - trattandosi di strumenti convenzionali, devono
essere espressamente accettati dalle imprese a
pena di esclusione - possibile contrasto con il principio di
tassatività delle cause di esclusione (rimesse
alla legge, non alla discrezionalità della
stazione appaltante) CGARS ordinanza di
rimessione alla C.d.G. UE del 12 settembre 2014
n. 534
43Ambito soggettivo di applicazione della
disciplina anti-corruzione
- In materia di trasparenza e inconferibilità degli
incarichi, lestensione della disciplina prevista
per le p.a. alle società controllate/partecipate
dalla p.a. è già prevista, al ricorrere di certe
condizioni, dalla legge (cfr. D.Lgs. 33/2013 e
39/2013) - in materia di misure per la prevenzione della
corruzione in senso stretto ANAC,
Determinazione n. 8 del 24 giugno 2015
44Ambito soggettivo di applicazione della
disciplina anti-corruzione società quotate e
loro controllate
- Società quotate e loro controllate la disciplina
non si applica sino alladozione di unapposita
disciplina, attualmente in corso di elaborazione
da parte di ANAC, MEF e CONSOB - principio di trasparenza da contemperare con le
peculiari esigenze del settore in tema di
diffusione di informazioni
45Ambito soggettivo di applicazione della
disciplina anti-corruzione singole fattispecie
- Società in controllo pubblico
- società a partecipazione pubblica non di
controllo - enti di diritto privato in controllo pubblico
- enti di diritto privato partecipati
- enti pubblici economici.
46a) Società in controllo pubblico
- Società controllate ex art. 2359 c.c.
- (a maggior ragione) società in house
47a) Società in controllo pubblico (segue)
- Nozione di controllo
- maggioranza dei voti esercitabili in assemblea
ordinaria - voti in concreto sufficienti per esercitare
influenza dominante nellassemblea ordinaria - rileva anche il c.d. controllo frazionato da
parte di più p.a. congiuntamente
48a) Società in controllo pubblico (segue)
- Per agevolare lindividuazione delle società
controllate pubblicazione sul sito istituzionale
di della lista delle società a cui ciascuna p.a.
partecipa o che controlla, con lelencazione
delle funzioni attribuite e delle attività svolte
in favore delle amministrazioni o delle attività
di servizio pubblico affidate (art. 22, co. 1 del
D.Lgs. 33/2013) - allinterno di gruppi societari verifica
sussistenza controllo pubblico con riguardo ad
ogni singola società del gruppo,
indipendentemente dalla natura della capogruppo.
49a) Società in controllo pubblico (segue)
- Predisposizione di un modello unitario rispetto a
quello ex D.Lgs. 231/2001 apposita sezione
dedicata al PTPC - individuazione responsabile anticorruzione
- in caso di controllo indiretto la capogruppo ha
lonere di assicurarsi che le misure vengano
adottate (salvo che le dimensioni della
controllata siano a tal punto ridotte da
giustificare linclusione nel modello 231/2001
della capogruppo)
50a) Società in controllo pubblico individuazione
Responsabile della prevenzione della corruzione
(segue)
- deve trattarsi di un dirigente della società
- se non vi sono dirigenti o non possono essere
distolti dai propri incarichi profilo non
dirigenziale, con lonere in capo al C.d.A. di
esercitare una vigilanza stringente e periodica - solo in casi eccezionali un amministratore,
purché privo di deleghe gestionali.
51a) Società in controllo pubblico trasparenza
(segue)
- Applicazione integrale della disciplina di cui al
D.Lgs. 33/2013, sia relativamente
allorganizzazione che allattività di pubblico
interesse effettivamente svolte - Individuazione attività pubblico interesse 1)
qualificazione espressa da parte di una norma di
legge o statutaria 2) esercizio di funzioni
amministrative, di produzione di beni e servizi a
favore di p.a., di gestione di servizi pubblici.
52b) Società a partecipazione pubblica non di
controllo
- Mera partecipazione azionaria oneri minori
- Predisposizione apposita sezione per la
prevenzione della corruzione nel modello
231/2001 - Applicazione regime incompatibilità (D.Lgs.
39/2013) - Trasparenza limitatamente allattività di
pubblico interesse - NO nomina Responsabile prevenzione corruzione né
obbligo predisposizione PTPC
53c) Altri enti di diritto privato in controllo
pubblico
- Indici di controllo
- 1. listituzione dellente in base alla legge o
atto dellamministrazione interessata, oppure la
predeterminazione, ad opera della legge, delle
finalità istituzionali o di una disciplina
speciale - 2. la nomina dei componenti degli organi di
indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte
dellamministrazione - 3. il prevalente o parziale finanziamento
dellattività istituzionale con fondi pubblici o
il riconoscimento agli enti del diritto di
percepire contributi pubblici. Ciò comporta che
la gestione finanziaria degli stessi sia soggetta
al controllo della Corte dei conti con le
modalità previste dallart. 2 della l. n. 259 del
1958 per la gestione finanziaria degli enti cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria
54c) Altri enti di diritto privato in controllo
pubblico (segue)
- 4. il riconoscimento in capo allamministrazione
di poteri di vigilanza, tra i quali, ad esempio - - lapprovazione, da parte dellamministrazione,
dello statuto, delle eventuali delibere di
trasformazione e di scioglimento - - lapprovazione, da parte dellamministrazione,
delle altre delibere più significative, come
quelle di programmazione e rendicontazione
economico finanziaria - - lattribuzione allamministrazione di poteri di
scioglimento degli organi e di commissariamento
e/o estinzione in caso di impossibilità al
raggiungimento dei fini statutari o in caso di
irregolarità o gravi violazioni di disposizioni
legislative nonché in altri casi stabiliti dallo
statuto
55c) Altri enti di diritto privato in controllo
pubblico (segue)
- 5. la limitazione, da parte della legge,
dellapporto di capitale privato o della
partecipazione dei privati - 6. per le associazioni, la titolarità pubblica
della maggioranza delle quote - Inoltre, può avere rilievo la finalizzazione
delle attività svolte alla realizzazione di un
interesse pubblico
56c) Altri enti di diritto privato in controllo
pubblico (segue)
- Disciplina applicabile valgono le considerazioni
svolte con riferimento alle società controllate
57d) Altri enti di diritto privato partecipati
- Rilievo pubblico svolgono attività amm.ve
ovvero attività di interesse generale - la p.a. detiene poteri di vigilanza (es.
formulazione di rilievi sui bilanci, ecc.) - Esempi fondazioni bancarie, casse di previdenza
dei liberi professionisti, associazioni e
fondazioni derivanti dalla trasformazione per
legge di istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza.
58d) Altri enti di diritto privato partecipati
(segue)
- No obbligo adozione PTPC né nomina Responsabile
anti-corruzione - le p.a. partecipanti sono tenute a promuovere
ladozione di protocolli di legalità finalizzati
alla prevenzione della corruzione e alla garanzia
della trasparenza
59e) Enti pubblici economici
- Svolgono attività di impresa, sia pur non in
forma societaria - per ragioni di coerenza sistematica, devono
essere equiparati alle società in controllo
pubblico.
60Disciplina transitoria per le società e gli enti
di diritto privato controllati e/o partecipati da
pubbliche amministrazioni
- nomina immediata, ove non ancora intervenuta, del
Responsabile per la prevenzione della corruzione,
per la predisposizione di unapposita relazione
entro il 15 dicembre 2015 - adeguamento alla Determinazione ANAC n. 8/2015
entro il 31 gennaio 2016 - entro il 31 dicembre 2015 stipulazione di
protocolli per la legalità recanti le misure di
prevenzione della corruzione da adottare e la
relativa cadenza temporale.