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NOVIT

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Title: IL RUP ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE, DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELLE CENRALI DI COMMITTENZA Author: Zoppolato Studio Legale – PowerPoint PPT presentation

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Title: NOVIT


1
NOVITÀ APPLICATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE
(DETERMINAZIONE ANAC N. 8 DEL 18 GIUGNO 2015
LEGGE N. 69 DEL 27 MAGGIO2015)
  • Centro Studi Marangoni
  • Milano, 30 giugno 2015

2
Nuova legge anti-corruzione(L. 27 maggio 2015,
n. 69)
  • Disegno di legge in stand-by per circa due anni
  • Riforma non organica correttivi e integrazioni
    ad assetto invariato
  • Problema centrale durata dei processi e
    prescrizione

3
L. n. 69/2015 aumento delle pene (segue)
  • Peculato reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi
    (oggi da 4 anni a 10 anni)
  • concussione reclusione da 6 a 12 anni (oggi da 4
    a 12 anni)
  • corruzione per l'esercizio della funzione
    reclusione da 1 a 6 anni (oggi da 1 a 5 anni)
  • corruzione per un atto contrario ai doveri
    d'ufficio reclusione da 6 a 10 anni (oggi da 4 a
    8 anni)
  • corruzione in atti giudiziari reclusione da 6 a
    12 anni (oggi da 4 a 10 anni)
  • induzione indebita a dare o promettere utilità
    reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi (oggi da 3 a 8
    anni)

4
L. n. 69/2015 nuova circostanza attenuante(segue)
  • collaborazione processuale (art. 323-bis c.p.)
    diminuzione pena da un terzo a due terzi per il
    responsabile di specifici delitti contro la p.a.
    che si sia adoperato per
  • evitare conseguenze ulteriori
  • per assicurare le prove dei reati e per
    l'individuazione degli altri responsabili
  • per il sequestro delle somme o altre utilità
    trasferite.

5
L. n. 69/2015 concussione e incaricato di
pubblico servizio (segue)
  • Concussione (art. 317 c.p.) torna a comprendere
    anche l'incaricato di un pubblico servizio, come
    nella formulazione precedente alla l. n. 190/2012
    (c.d. "legge Severino)
  • Legge Severino incaricato di pubblico servizio
    rispondeva di estorsione aggravata

6
L. n. 69/2015 sospensione condizionale della
pena e patteggiamento (segue)
  • Sospensione condizionale della pena per i delitti
    di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter,
    319-quater, 320 e 322-bis c.p. previo pagamento
    somma equivalente al profitto del reato ovvero
    all'ammontare di quanto indebitamente percepito,
    a titolo di riparazione pecuniaria in favore
    dell'amministrazione lesa, fermo restando il
    diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del
    danno
  • Patteggiamento solo a fronte della restituzione
    integrale del prezzo o del profitto del reato.

7
Ruolo assegnato allANAC
  • D.L. 90/2014 accorpamento funzioni CIVIT e AVCP
  • attribuzione poteri e funzioni ulteriori,
    specialmente ai fini della verifica sul rispetto
    della normativa in tema di anti-corruzione e
    inconferibilità degli incarichi
  • estesa attività interpretativa sullapplicazione
    della normativa estensione portata applicativa
    della disciplina anti-corruzione per via
    ermeneutica
  • ?

8
Ruolo assegnato allANAC criteri legge delega di
attuazione delle nuove direttive appalti e
concessioni (segue)
  • ANAC come perno del sistema, con funzioni
    para-giurisdizionali efficacia vincolante dei
    pareri pre-contenzioso
  • tenuta albi nazionali commissari di gara, da cui
    le p.a. dovranno attingere di volta in volta
  • controllo sull'applicazione delle norme in
    materia di appalti pubblici, con particolare
    riguardo alla fase di esecuzione della
    prestazione, per evitare la corruzione e i
    conflitti d'interesse ed a favorire la
    trasparenza

9
Disciplina anti-corruzione tratti generali (L.
190/2012)
  • Figura cardine Responsabile Prevenzione
    Corruzione
  • per le amministrazioni statali, di norma, tra i
    dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia
    in servizio
  • per gli enti locali, nel segretario, salva
    diversa e motivata determinazione
  • per gli enti pubblici economici e per gli enti di
    diritto privato in controllo pubblico, il
    responsabile può essere individuato anche
    nellorganismo di vigilanza previsto dallart. 6
    del D.Lgs. 231/2001

10
Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
  • Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
  • L'organo di indirizzo politico, su proposta del
    responsabile, adotta il piano triennale di
    prevenzione della corruzione
  • Rispetto linee-guida Piano Nazionale
    Anti-corruzione
  • Elaborazione del piano NO soggetti estranei
    all'amministrazione
  • Mancata predisposizione ed attuazione del piano
    elemento di valutazione della responsabilità
    dirigenziale

11
Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
  • Contenuto del Piano Triennale anti-corruzione
  • individuazione c.d. aree di rischio, con
    particolare riferimento ai procedimenti di
  • autorizzazione o concessione
  • scelta del contraente per laffidamento di
    lavori, forniture e servizi ai sensi del Codice
    dei contratti
  • concessione ed erogazione di sovvenzioni,
    contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
    attribuzione di vantaggi finanziari di qualsiasi
    genere
  • concorsi e prove selettive per lassunzione del
    personale e progressioni di carriera.

12
Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
  • Misure di prevenzione e riduzione del rischio
  • Individuazione di un responsabile per
    lattuazione di misure specifiche (c.d. titolare
    del rischio)
  • del raggiungimento degli obiettivi prefissati in
    tema di contrasto della corruzione occorre dare
    specificamente atto nellambito della Relazione
    delle performance

13
Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
  • Misure di prevenzione e riduzione del rischio
  • a) formazione specifica del personale in tema di
    anti-corruzione, con particolare riferimento ai
    soggetti operanti in aree ad elevato rischio
  • b) adozione di codici di comportamento e
    specifica indicazione dei meccanismi di denuncia
    delle violazioni del codice (protezione del c.d.
    whistle-blower)
  • c) adozione e indicazione di criteri di rotazione
    del personale

14
Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
  • Misure di prevenzione e riduzione del rischio
  • d) verifica dellinsussistenza di cause di
    incompatibilità, inconferibilità e/o di conflitto
    di interessi prima dellassegnazione di un
    incarico
  • e) disciplina specifica in materia di formazione
    di commissioni e di conferimento di incarichi di
    incarichi dirigenziali in caso di condanna penale
    per delitti contro la p.a.

15
Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
  • Misure di prevenzione e riduzione del rischio
  • f) disciplina specifica in materia di attività
    successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
    (pantouflage revolving doors)
  • g) pubblicazione nel sito web dellamministrazione
    di una serie di informazioni riguardanti
    ciascuna procedura di affidamento di contratti
    pubblici
  • h) predisposizione di protocolli di legalità per
    gli affidamenti.

16
Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
  • Violazione obblighi del Piano
  • Illecito disciplinare (art. 1, co. 14, L.
    190/2012)
  • Possibili risvolti penali (es. art. 323 c.p.)
  • Mancata risposta alle richieste di contatto e di
    informativa del responsabile della prevenzione
    possibili sanzioni disciplinari.

17
Disciplina anti-corruzione tratti generali
(segue)
  • Obbligo di pre-informazione al dipendente
  • adozione del P.T.P.C. e suoi aggiornamenti
    adeguatamente pubblicizzati dall'amministrazione
    sul sito internet ed intranet segnalazione via
    mail personale a ciascun dipendente e
    collaboratore
  • analogamente in occasione della prima assunzione
    in servizio.

18
Rotazione degli incarichi
  • le p.a. sono tenute a garantire la rotazione del
    personale dirigenziale e del personale con
    funzioni di responsabilità (ivi compresi i
    responsabili del procedimento) operante nelle
    aree a più elevato rischio di corruzione (punto
    3.1.4 del PNA)
  • lintroduzione della misura deve essere
    accompagnata da strumenti ed accorgimenti che
    assicurino continuità allazione amministrativa.

19
Rotazione degli incarichi (segue)
  • Per assicurare la continuità amministrativa e
    ladeguata competenza dei dirigenti negli enti di
    ridotte dimensioni, il principio di rotazione non
    può condurre alla designazione di dirigenti in
    possesso di specifiche abilitazioni professionali
    a dirigere settori in cui tali professionalità
    non possono emergere in alcun modo (T.A.R.
    Marche, sez. I, 23 maggio 2013, n. 370)
  • Es. no dirigenti in possesso di lauree afferenti
    le discipline umanistiche a capo dei settori
    tecnici.

20
Rotazione degli incarichi (segue)
  • nel caso di sospensione del dipendente per avvio
    di procedimenti penali o disciplinari per
    condotte di natura corruttiva, qualora la
    dotazione organica non consenta di operare la
    rotazione degli incarichi dei dirigenti,
    lamministrazione dovrà avvalersi di soggetto
    esterno (v. parere CIVIT, oggi ANAC, del 18
    giugno 2013)

21
Conflitto di interessi art. 6-bis della L.
241/1990
  • introdotto dallart. 1, comma 41 della L.
    190/2012, quale espressione particolare del
    principio di imparzialità di cui allart. 97
    Cost.
  • il responsabile del procedimento e i titolari
    degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
    valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
    e il provvedimento finale devono astenersi in
    caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
    situazione di conflitto, anche potenziale

22
Conflitto di interessi art. 6-bis della L.
241/1990 (segue)
  • PRIMA la giurisprudenza sanzionava la mancata
    astensione del funzionario in caso di conflitto
    di interessi, specie in materia di concorsi
    pubblici, applicando, per analogia, lart. 51
    c.p.c., nonché i principi di imparzialità e
    trasparenza di cui allart. 97 Cost. (cfr. Cons.
    Stato, n. 477/2013 T.A.R. Abruzzo, 19 febbraio
    2015, n. 84)

23
Conflitto di interessi art. 6-bis della L.
241/1990 (segue)
  • Art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti
    pubblici (D.P.R. 62/2013)
  • il dipendente si astiene dal partecipare
    all'adozione di decisioni o ad attività che
    possano coinvolgere interessi propri, ovvero di
    suoi parenti affini entro il secondo grado, del
    coniuge o di conviventi oppure di persone con le
    quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
    ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui
    egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
    inimicizia o rapporti di credito o debito
    significativi, ovvero di soggetti od
    organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
    procuratore o agente, ovvero di enti,
    associazioni anche non riconosciute, comitati,
    società o stabilimenti di cui egli sia
    amministratore o gerente o dirigente. Il
    dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
    esistano gravi ragioni di convenienza.
    Sull'astensione decide il responsabile
    dellufficio di appartenenza

24
Conflitto di interessi art. 6-bis della L.
241/1990 (segue)
  • Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato I, par.
    B.6)
  • la segnalazione del conflitto deve essere
    indirizzata al dirigente, il quale deve
    rispondere per iscritto al dipendente medesimo
    sollevandolo dallincarico oppure motivando
    espressamente le ragioni che consentono comunque
    lespletamento dellattività.
  • Nel caso in cui sia necessario sollevare il
    dipendente dallincarico esso dovrà essere
    affidato dal dirigente ad altro dipendente
    ovvero, in carenza di dipendenti
    professionalmente idonei, il dirigente dovrà
    avocare a sé ogni compito relativo a quel
    procedimento. Qualora il conflitto riguardi il
    dirigente a valutare le iniziative da assumere
    sarà il responsabile per la prevenzione

25
Conflitto di interessi art. 6-bis della L.
241/1990 Precisazioni applicative (segue)
  • l'alveo applicativo di tale principio va
    ricondotto alle determinazioni dal contenuto
    discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti
    di stampo soggettivo che ben possono, anche solo
    in astratto, essere condizionati dal fatto che
    chi concorre all'adozione dell'atto versa nella
    vicenda un interesse personale, ma non anche
    quando l'atto si fondi sulla oggettiva verifica
    di requisiti, presupposti o condizioni
    predeterminati da rigide previsioni normative
    (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 17 marzo
    2014, n. 580)

26
Conflitto di interessi art. 6-bis della L.
241/1990 Precisazioni applicative (segue)
  • limparzialità è un canone a cui la p.a. deve
    conformare la propria immagine, prima ancora che
    la propria azione
  • pertanto, la violazione dellobbligo di
    astensione da parte anche di un solo membro nel
    caso di organi collegiali, vizia in modo
    definitivo la formazione della volontà
    dell'organo, risultando ininfluente che nel corso
    del procedimento il collegio abbia proceduto in
    modo imparziale ovvero che non sussista prova che
    nelle sue determinazioni sia stato effettivamente
    condizionato dalla partecipazione di soggetti
    portatori di interessi personali diversi (Cons.
    Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 3000)

27
Conflitto di interessi art. 6-bis della L.
241/1990 Precisazioni applicative (segue)
  • il conflitto di interessi () deve essere
    "personale", investire cioè un potenziale
    conflitto fra interessi afferenti alla sfera
    soggettiva del funzionario e quelli afferenti
    alla carica che egli ricopre. Non possono essere,
    pertanto, soggetti alla disciplina
    dell'astensione e della ricusazione conflitti
    meramente funzionali fra diverse cariche
    ricoperte dall'organo che deve esprimere la
    volontà dell'ente o dai suoi singoli componenti
    (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 10 febbraio
    2012, n. 458)

28
Ipotesi particolare di conflitto di
interessic.d. pantouflage o revolving-doors
  • Art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001,
    introdotto dallart. 1, co. 42, lett. l) della L.
    190/2012
  • i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
    servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
    negoziali per conto delle pubbliche
    amministrazioni non possono svolgere, nei tre
    anni successivi alla cessazione del rapporto di
    pubblico impiego, attività lavorativa o
    professionale presso i soggetti privati
    destinatari dell'attività della pubblica
    amministrazione svolta attraverso i medesimi
    poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
    conferiti in violazione di quanto previsto dal
    presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai
    soggetti privati che li hanno conclusi o
    conferiti di contrattare con le pubbliche
    amministrazioni per i successivi tre anni con
    obbligo di restituzione dei compensi
    eventualmente percepiti e accertati ad essi
    riferiti.

29
Ipotesi particolare di conflitto di
interessic.d. pantouflage o revolving-doors
(segue)
  • Interpretazione delle conseguenze sanzionatorie
  • Prima tesi è nullo il contratto di lavoro
    stipulato tra lex-funzionario ed il privato
    (cfr. par. B.10 dellAllegato 1 al PNA)
  • Seconda tesi è nullo il contratto stipulato tra
    il privato e la p.a., con lintervento del
    pubblico funzionario poi impiegato dal privato
    (tamajo-mazzotta, Commentario breve alle leggi
    sul lavoro).

30
Ipotesi particolare di conflitto di
interessic.d. pantouflage o revolving-doors
(segue)
  • La fattispecie riguarda anche il RUP, che
    esercita poteri negoziali nelle ipotesi di
    affidamento in economia di lavori, servizi e
    forniture, ai sensi dei commi 8 e 11 dellart.
    125 del D.Lgs. 163/2006.

31
Incompatibilità diffusa
  • Evoluzione normativa
  • Art. 60 del T.U. 3/1957 (impiegati civili dello
    Stato)
  • l'impiegato non può esercitare il commercio,
    l'industria, né alcuna professione o assumere
    impieghi alle dipendenze di privati o accettare
    cariche in società costituite a fine di lucro,
    tranne che si tratti di cariche in società o enti
    per le quali la nomina è riservata allo Stato e
    sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del
    Ministro competente.

32
Incompatibilità diffusa (segue)
  • Art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in tema di
    incompatibilità, cumulo di impieghi e
    incarichi
  • i dipendenti pubblici non possono svolgere
    incarichi retribuiti che non siano stati
    conferiti o previamente autorizzati
    dall'amministrazione di appartenenza (co. 7)
  • gli enti pubblici economici, i soggetti privati e
    le pubbliche amministrazioni non possono
    conferire incarichi retribuiti a dipendenti di
    altre amministrazioni pubbliche senza la previa
    autorizzazione dell'amministrazione di
    appartenenza dei dipendenti stessi (co. 8-9).

33
Incompatibilità diffusa (segue)
  • D.Lgs. 39/2013 attua lart. 1, co. 49 e 50, L.
    190/ 2012, n. 190.
  • separazione tra indirizzo politico e
    amministrazione e tra attività di controllo e di
    gestione (Capo III e IV)
  • inconferibilità di funzioni dirigenziali in caso
    di condanne, anche non definitive, per reati
    contro la p.a.

34
Incompatibilità diffusa (segue)
  • In caso di condanna, è comunque escluso il
    conferimento di incarichi (anche non
    dirigenziali) relativi ad uffici preposti
    allacquisizione di beni, servizi e forniture
  • se lamministrazione non è in grado di conferire
    al funzionario condannato incarichi compatibili,
    il dirigente viene posto a disposizione del ruolo
    senza incarico per il periodo di inconferibilità.

35
Incompatibilità diffusa (segue)
  • Sanzioni per incompatibilità / inconferibilità
  • nullità dellincarico (art. 17)
  • responsabilità dei componenti degli organi che
    hanno conferito incarichi dichiarati nulli
    eccettuati gli assenti, i dissenzienti e gli
    astenuti (art. 18)
  • decadenza dallincarico e risoluzione del
    relativo contratto, di lavoro subordinato o
    autonomo, decorso il termine perentorio di 15
    giorni dalla contestazione allinteressato da
    parte del responsabile alla prevenzione della
    corruzione (art. 19).

36
Tutela del dipendente che segnala illeciti(c.d.
whistle-blower)
  • Art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, limitatamente
    allambito della p.a.
  • ANAC, Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015
    nelle società controllate e negli enti pubblici
    economici, le amministrazioni controllanti
    promuovono ladozione da parte delle società e/o
    degli enti di misure idonee ad incoraggiare il
    dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene
    a conoscenza nellambito del rapporto di lavoro
  • Società partecipate no obbligo, mera
    raccomandazione da parte dellANAC

37
Tutela del dipendente che segnala illeciti(c.d.
whistle-blower) (segue)
  • NO sanzioni, licenziamento o misure direttamente
    o indirettamente discriminatorie per il
    dipendente che denuncia illeciti
  • tendenziale divieto di rivelazione del nome del
    dipendente che ha effettuato la segnalazione (no
    diritto di accesso agli atti)
  • ogni soggetto tenuto alladozione del PTPC deve
    includervi misure specifiche per la tutela del
    dipendente che segnala illeciti
  • lANAC riceve le segnalazioni dalle singole p.a.
    ed effettua la conseguente attività di vigilanza

38
Tutela del dipendente che segnala illeciti(c.d.
whistle-blower) (segue)
  • Segnalazioni anonime escluse dallambito della
    disciplina
  • per i pubblici ufficiali obbligo di denuncia di
    fatti di corruzione (combinato art. 331 c.p.p. e
    361-362 c.p.)
  • Oggetto della segnalazione
  • Delitti contro la p.a.
  • episodi di mala gestio (es. sprechi, nepotismi,
    ecc.)

39
Tutela del dipendente che segnala illeciti(c.d.
whistle-blower) (segue)
  • Esperienza diretta del dipendente no voci
    correnti
  • no tutela in caso di segnalazioni calunniose o
    diffamatorie
  • problema quando cessa la tutela? Secondo lANAC
    soltanto quando vi sia una sentenza di primo
    grado sfavorevole al segnalante
  • diritto di accesso al nominativo del segnalante,
    solo se 1) il procedimento disciplinare si basa
    esclusivamente sulla segnalazione 2) la
    conoscenza dellidentità sia indispensabile per
    la difesa

40
Tutela del dipendente che segnala illeciti(c.d.
whistle-blower) (segue)
  • Segnalazioni da inviare al Responsabile della
    prevenzione della corruzione
  • se la segnalazione riguarda lo stesso
    Responsabile, può essere indirizzata direttamente
    allANAC

41
Protocolli di legalità e patti di integrità(art.
1, co. 17 della L. 190/2012)
  • prassi Comune di Milano sin dal 2002
  • obblighi dichiarativi e di cooperazione con la
    stazione appaltante contro il rischio di
    infiltrazioni criminali
  • le stazioni appaltanti possono prevedere negli
    avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il
    mancato rispetto delle clausole contenute nei
    protocolli di legalità o nei patti di integrità
    costituisce causa di esclusione dalla gara (L.
    190/2012)

42
Protocolli di legalità e patti di integrità
(segue)
  • Natura giuridica
  • strumenti convenzionali accordi tra p.a.
    aggiudicatrice e imprese concorrenti
    riconducibili allo schema dellart. 15 della L.
    241/1990
  • trattandosi di strumenti convenzionali, devono
    essere espressamente accettati dalle imprese a
    pena di esclusione
  • possibile contrasto con il principio di
    tassatività delle cause di esclusione (rimesse
    alla legge, non alla discrezionalità della
    stazione appaltante) CGARS ordinanza di
    rimessione alla C.d.G. UE del 12 settembre 2014
    n. 534

43
Ambito soggettivo di applicazione della
disciplina anti-corruzione
  • In materia di trasparenza e inconferibilità degli
    incarichi, lestensione della disciplina prevista
    per le p.a. alle società controllate/partecipate
    dalla p.a. è già prevista, al ricorrere di certe
    condizioni, dalla legge (cfr. D.Lgs. 33/2013 e
    39/2013)
  • in materia di misure per la prevenzione della
    corruzione in senso stretto ANAC,
    Determinazione n. 8 del 24 giugno 2015

44
Ambito soggettivo di applicazione della
disciplina anti-corruzione società quotate e
loro controllate
  • Società quotate e loro controllate la disciplina
    non si applica sino alladozione di unapposita
    disciplina, attualmente in corso di elaborazione
    da parte di ANAC, MEF e CONSOB
  • principio di trasparenza da contemperare con le
    peculiari esigenze del settore in tema di
    diffusione di informazioni

45
Ambito soggettivo di applicazione della
disciplina anti-corruzione singole fattispecie
  1. Società in controllo pubblico
  2. società a partecipazione pubblica non di
    controllo
  3. enti di diritto privato in controllo pubblico
  4. enti di diritto privato partecipati
  5. enti pubblici economici.

46
a) Società in controllo pubblico
  • Società controllate ex art. 2359 c.c.
  • (a maggior ragione) società in house

47
a) Società in controllo pubblico (segue)
  • Nozione di controllo
  • maggioranza dei voti esercitabili in assemblea
    ordinaria
  • voti in concreto sufficienti per esercitare
    influenza dominante nellassemblea ordinaria
  • rileva anche il c.d. controllo frazionato da
    parte di più p.a. congiuntamente

48
a) Società in controllo pubblico (segue)
  • Per agevolare lindividuazione delle società
    controllate pubblicazione sul sito istituzionale
    di della lista delle società a cui ciascuna p.a.
    partecipa o che controlla, con lelencazione
    delle funzioni attribuite e delle attività svolte
    in favore delle amministrazioni o delle attività
    di servizio pubblico affidate (art. 22, co. 1 del
    D.Lgs. 33/2013)
  • allinterno di gruppi societari verifica
    sussistenza controllo pubblico con riguardo ad
    ogni singola società del gruppo,
    indipendentemente dalla natura della capogruppo.

49
a) Società in controllo pubblico (segue)
  • Predisposizione di un modello unitario rispetto a
    quello ex D.Lgs. 231/2001 apposita sezione
    dedicata al PTPC
  • individuazione responsabile anticorruzione
  • in caso di controllo indiretto la capogruppo ha
    lonere di assicurarsi che le misure vengano
    adottate (salvo che le dimensioni della
    controllata siano a tal punto ridotte da
    giustificare linclusione nel modello 231/2001
    della capogruppo)

50
a) Società in controllo pubblico individuazione
Responsabile della prevenzione della corruzione
(segue)
  • deve trattarsi di un dirigente della società
  • se non vi sono dirigenti o non possono essere
    distolti dai propri incarichi profilo non
    dirigenziale, con lonere in capo al C.d.A. di
    esercitare una vigilanza stringente e periodica
  • solo in casi eccezionali un amministratore,
    purché privo di deleghe gestionali.

51
a) Società in controllo pubblico trasparenza
(segue)
  • Applicazione integrale della disciplina di cui al
    D.Lgs. 33/2013, sia relativamente
    allorganizzazione che allattività di pubblico
    interesse effettivamente svolte
  • Individuazione attività pubblico interesse 1)
    qualificazione espressa da parte di una norma di
    legge o statutaria 2) esercizio di funzioni
    amministrative, di produzione di beni e servizi a
    favore di p.a., di gestione di servizi pubblici.

52
b) Società a partecipazione pubblica non di
controllo
  • Mera partecipazione azionaria oneri minori
  • Predisposizione apposita sezione per la
    prevenzione della corruzione nel modello
    231/2001
  • Applicazione regime incompatibilità (D.Lgs.
    39/2013)
  • Trasparenza limitatamente allattività di
    pubblico interesse
  • NO nomina Responsabile prevenzione corruzione né
    obbligo predisposizione PTPC

53
c) Altri enti di diritto privato in controllo
pubblico
  • Indici di controllo
  • 1. listituzione dellente in base alla legge o
    atto dellamministrazione interessata, oppure la
    predeterminazione, ad opera della legge, delle
    finalità istituzionali o di una disciplina
    speciale
  • 2. la nomina dei componenti degli organi di
    indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte
    dellamministrazione
  • 3. il prevalente o parziale finanziamento
    dellattività istituzionale con fondi pubblici o
    il riconoscimento agli enti del diritto di
    percepire contributi pubblici. Ciò comporta che
    la gestione finanziaria degli stessi sia soggetta
    al controllo della Corte dei conti con le
    modalità previste dallart. 2 della l. n. 259 del
    1958 per la gestione finanziaria degli enti cui
    lo Stato contribuisce in via ordinaria

54
c) Altri enti di diritto privato in controllo
pubblico (segue)
  • 4. il riconoscimento in capo allamministrazione
    di poteri di vigilanza, tra i quali, ad esempio
  • - lapprovazione, da parte dellamministrazione,
    dello statuto, delle eventuali delibere di
    trasformazione e di scioglimento
  • - lapprovazione, da parte dellamministrazione,
    delle altre delibere più significative, come
    quelle di programmazione e rendicontazione
    economico finanziaria
  • - lattribuzione allamministrazione di poteri di
    scioglimento degli organi e di commissariamento
    e/o estinzione in caso di impossibilità al
    raggiungimento dei fini statutari o in caso di
    irregolarità o gravi violazioni di disposizioni
    legislative nonché in altri casi stabiliti dallo
    statuto

55
c) Altri enti di diritto privato in controllo
pubblico (segue)
  • 5. la limitazione, da parte della legge,
    dellapporto di capitale privato o della
    partecipazione dei privati
  • 6. per le associazioni, la titolarità pubblica
    della maggioranza delle quote
  • Inoltre, può avere rilievo la finalizzazione
    delle attività svolte alla realizzazione di un
    interesse pubblico

56
c) Altri enti di diritto privato in controllo
pubblico (segue)
  • Disciplina applicabile valgono le considerazioni
    svolte con riferimento alle società controllate

57
d) Altri enti di diritto privato partecipati
  • Rilievo pubblico svolgono attività amm.ve
    ovvero attività di interesse generale
  • la p.a. detiene poteri di vigilanza (es.
    formulazione di rilievi sui bilanci, ecc.)
  • Esempi fondazioni bancarie, casse di previdenza
    dei liberi professionisti, associazioni e
    fondazioni derivanti dalla trasformazione per
    legge di istituzioni pubbliche di assistenza e
    beneficienza.

58
d) Altri enti di diritto privato partecipati
(segue)
  • No obbligo adozione PTPC né nomina Responsabile
    anti-corruzione
  • le p.a. partecipanti sono tenute a promuovere
    ladozione di protocolli di legalità finalizzati
    alla prevenzione della corruzione e alla garanzia
    della trasparenza

59
e) Enti pubblici economici
  • Svolgono attività di impresa, sia pur non in
    forma societaria
  • per ragioni di coerenza sistematica, devono
    essere equiparati alle società in controllo
    pubblico.

60
Disciplina transitoria per le società e gli enti
di diritto privato controllati e/o partecipati da
pubbliche amministrazioni
  • nomina immediata, ove non ancora intervenuta, del
    Responsabile per la prevenzione della corruzione,
    per la predisposizione di unapposita relazione
    entro il 15 dicembre 2015
  • adeguamento alla Determinazione ANAC n. 8/2015
    entro il 31 gennaio 2016
  • entro il 31 dicembre 2015 stipulazione di
    protocolli per la legalità recanti le misure di
    prevenzione della corruzione da adottare e la
    relativa cadenza temporale.
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