Title: IN CASO DI INFORTUNIO
1IN CASO DI INFORTUNIO
- Il lavoratore deve immediatamente recarsi al PS,
una volta in possesso del referto deve inviarlo
al datore di lavoro con fax,con r/r,ecc.
- Il datore di lavoro ha tempo 48 ore dall' evento
per denunciare il caso all' Inail inviando il
certificato medico.
2COSA INDENNIZZA INAIL ?
- Primi 3 giorni
- (compreso quello dell' evento) sono a carico
dell' azienda -
- INDENNITA' TEMPORANEA ASSOLUTA
- Dal 4 giorno al 90giorno
Inail paga il 60 della
retribuzione -
(l' azienda integra
il restante 40 ) - Dal 91 giorno in poi
Inail paga il 75 della
retribuzione -
(l'azienda integra il
restante 25) - fatta eccezione per i co.co.pro.
3COSA FACCIAMO NOI ?
- Nel caso in cui il lavoratore si presenti da noi
subito dopo aver subito un infortunio, noi
possiamo inviare il modulo 1P unitamente alla
lettera ' Pagamento Temporanea' e i certificati
medici con la prognosi da infortunio. - In base a questo l'Inail invierà a noi il
provvedimento finale ( mod. 20 I) con il
dettaglio finale dei giorni pagati e l' eventuale
punteggio attribuitogli ( DANNO BIOLOGICO ). - Le modalità di pagamento variano a seconda della
convenzione che l' azienda ha con Inail.Se
l'azienda è in regime di art. 70, il lavoratore
riceverà la temporanea in busta paga,
diversamente riceverà il 60 ( o 75 ) tramite
assegno circolare dall'Inail e l' integrazione in
busta paga
4DANNO BIOLOGICOd.lgs 38/2000
- Per gli eventi occorsi prima del 25/07/2000
- Da 0 a 11
rendita mensile - Per gli eventi occorsi dopo il 25/07/2000
- Da 0 a 5 franchigia
(nessuna indennizzabilità ) - Dal 6 al 15
indennizzo in capitale - Dal 16 in poi
rendita mensile
5Nel caso in cui il lavoratore si rechi da noi con
un provvedimento Inail e voglia contestarlo ( o
perché non riconosce il caso o perché riconosce
un danno ritenuto incongruo) noi dobbiamo
- fotocopiare l' accesso al PS (nel caso in cui il
lavoratore non si sia recato da noi per la
temporanea),referti di visite specialistiche,dimis
sioni dall' ospedale se il lavoratore è stato
ricoverato o ha subito un intervento. - Può succedere che Inail non voglia riconoscere l'
infortunio perchè l'evento non dipende da 'causa
violenta ma da malattia comune'. Anche in questo
caso dobbiamo fotocopiare la documentazione
medica ( come nel caso prec) - ......... e inviare il tutto al Centro per il
ricorso medico legale.
6RICADUTA INFORTUNIO
- Può succedere che il lavoratore,che ha subito un
infortunio in passato,abbia la necessità di
riaprire l' infortunio per il riacutizzarsi della
patologia. E' importante evidenziare che l'Inail
riconosce la ricaduta solo per intervento
chirurgico o per terapia resasi necessaria
successivamente alla prima chiusura. Nel caso in
cui il lavoratore non sia indennizzato durante la
ricaduta nonostante l' intervento chirurgico o le
terapie effettuate è possibile il ricorso medico
legale. A tal fine è necessario fotocopiare la
documentazione del primo periodo indennizzato e
della ricaduta.
7INFORTUNIO IN ITINERE (art. 12 d. lgs. 38 /2000 )
- L infortunio in itinere viene riconosciuto se il
lavoratore utilizza il mezzo privato per
andare/tornare dal lavoro, laddove l utilizzo
del mezzo pubblico fosse eccessivamente
difficoltoso - (utilizzo di 2 o più mezzi, tragitto superiore ai
60 minuti con i mezzi).Non è indennizzato l
infortunio che si verifica in seguito a soste o
deviazioni che alterano o modificano il
percorso.La giurisprudenza è intervenuta con
varie sentenze che hanno riconosciuto infortuni
in itinere nei quali il mezzo proprio veniva
utilizzato per esigenze di vita familiare (
accompagnare i figli a scuola, ecc).
8E possibile presentare opposizione per far
riconoscere il caso
- L opposizione deve essere presentata con il
modello 1P corredata da una lettera di
ricorso/riesame che contenga le motivazioni che
giustifichino l uso del mezzo privato. Per
quanto riguarda il danno permanente, verrà fatta
una valutazione successiva dopo il riconoscimento
del caso amministrativo.
9Malattie professionali
- La malattia professionale è la patologia che si
presume causata o concausata dall attivitÃ
lavorativa. La segnalazione viene fatta in genere
dal medico dell azienda e inviata all Inail.L
Istituto acquisisce la documentazione e valuta l
esistenza del NESSO CAUSALE tra la patologia e
lattività lavorativa.
10Lavoratori per cui è già stata segnalata la
malattia professionale all Inail
- In questo caso possiamo acquisire la
documentazione e inviare il mod. 1P all Inail
corredato dalla lettera Prima segnalazione MP,
in modo da ricevere il provvedimento di chiusura
della pratica da parte dell Inail per poterlo
eventualmente impugnare.
11Lavoratori per cui non è stata MAI segnalata la
malattia professionale all Inail
- In questi casi dobbiamo istruire il fascicolo
chiedendo al lavoratore un anamnesi dettagliata
del lavoro svolto, dei tempi di lavorazione,
delle sostanze con cui è venuto a contatto, ecc. - Inoltre è necessario acquisire documentazione
medica e inviare il tutto al centro per il parere
del medico legale, che deciderà se segnalare il
caso a Inail.
12Revisione del danno da infortunioEventi ante
25/07/2000
- Per i titolari di rendita da infortunio la
revisione può essere richiesta o disposta dopo
trascorso almeno un anno dalla data dell
infortunio e almeno sei mesi da quella della
costituzione della rendita ciascuna delle
successive revisioni non può essere richiesta o
disposta a distanza inferiore di un anno dalla
precedente. - Trascorso il 4 anno dalla data di costituzione
della rendita, la revisione può essere richiesta
o disposta solo 2 volte, la prima alla fine di un
triennio e la seconda alla fine del triennio
successivo.( 10 anni ) - Può chiedere la revisione anche il lavoratore che
è guarito senza postumi o con postumi non
indennizzabili.
13Eventi post 25/07/2000
- In questi casi è previsto che il lavoratore
richieda la revisione 1 volta nell arco dei 10
anni dall infortunio.La revisione è prevista per
i danni compresi tra 0 e 15. - Per i lavoratori con danno superiore al 15 si
applicano gli stessi criteri per gli eventi
precedenti al 25/07/2000.
14Revisione del danno per malattia professionale
- Per i danni da malattia professionale i termini
revisionali sono di 15 anni anziché di 10 anni (
come avviene per infortunio ). - Esiste una particolare normativa riguardante
silicosi e asbestosi per cui non c è termine dei
15 anni e la domanda di aggravamento può essere
presentata anche oltre ai limiti temporali
indicati e con scadenza quinquennale rispetto
alla precedente richiesta.
15Patologie Neoplastiche
- Le malattie professionali devono essere
denunciate entro un termine dalla cessazione
dell attività lavorativa ( es. ipoacusia 4 anni,
malattie cutanee 6 mesi, ecc.) - Non è così per le manifestazioni neoplastiche per
cui il periodo di indennizzabilità dalla
cessazione del lavoro è ILLIMITATO ( DM
27/04/2004 ).
16Rendita ai superstiti
- Il coniuge del lavoratore che decede per
infortunio sul lavoro ha diritto ad una rendita
mensile liquidata nella misura del 50 . Il 20
spetta ai figli minori di 18 anni o fino ai 26
anni se studenti universitari,40 agli orfani. - In mancanza di coniuge e figli hanno diritto al
20 - Gli ascendenti, i fratelli e le sorelle hanno
diritto se viene data prova della vivenza a
carico o della comunanza dei mezzi di
sostentamento.
17Rendita ai superstiti per m.p.
- Se levento morte dipende dalla malattia
professionale, viene erogata una rendita ai
superstiti con le stesse regole per le rendite da
infortunio. - La domanda di rendita ai superstiti può essere
fatta sia nel caso in cui il deceduto fosse
titolare di rendita in vita, sia nel caso in cui
non fosse stata mai fatta domanda di
riconoscimento di malattia professionale in vita.
18In entrambe i casi è necessario
- Inviare mod. 1P all Inail corredato dal
CERTIFICATO NECROSCOPICO contenente la causa
iniziale, intermedia e finale di morte.il
certificato viene rilasciato dallUfficio di
Medicina legale della Asl. - La domanda deve essere presentata dal coniuge
superstite, in mancanza dagli aventi diritto.