GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER LE IMPRESE EDILI - PowerPoint PPT Presentation

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GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER LE IMPRESE EDILI

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INCONTRO INFORMATIVO IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO OFFERTO DA ANCE VERONA GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER LE IMPRESE EDILI 3. La copertura assicurativa ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER LE IMPRESE EDILI


1
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER LE IMPRESE
EDILI
  • INCONTRO INFORMATIVO
  • IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO OFFERTO DA
  • ANCE VERONA

2
  • Coperture assicurative tipiche impresa edile
  • Responsabilità civile verso dipendenti e soggetti
    con contratti di cui al d. lgs. n. 276/2003
  • Responsabilità civile verso terzi
  • Obblighi assicurativi relativi ad appalti
    pubblici
  • Obblighi assicurativi per decennale postuma (l.
    210/04)
  • Garanzia fideiussoria per crisi del costruttore
    (l. 210/04)
  • Eventuali polizze responsabilità civile
    amministratori
  • Eventuali coperture per danni a beni di proprietà
    dellimpresa o per i macchinari o beni in leasing
  • RC Auto per veicoli aziendali
  • Eventuali polizze tutela legale

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1) Responsabilità civile verso dipendenti e
soggetti con contratti di cui al d. lgs. n.
276/2003 Gli Assicuratori si obbligano a tenere
indenne lAssicurato di quanto questi sia tenuto
a pagare (capitale interessi e spese) quale
civilmente responsabile ai sensi di legge per
danni sofferti dai dipendenti del Contraente a
seguito di infortunio avvenuto in occasione di
lavoro o di servizio o malattia professionale.
4
IMPORTANTE VERIFICARE CHE SIANO RICOMPRESE NELLA
POLIZZA LE MALATTIE PROFESSIONALIIMPORTANTE
VERIFICARE CHE LA COPERTURA ASSICURATIVA RIGUARDI
ANCHE I PRESTATORI DI LAVORO DI CUI AL D. LGS. N.
276/93, DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE BIAGI (es.
collaboratori a progetto)
5
Definizione di lavoratore secondo art. 2 d. lgs.
n. 81/2008 a) "lavoratore" persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari.Segue.
6
Al lavoratore così definito e' equiparato il
socio lavoratore di cooperativa o di societa',
anche di fatto, che presta la sua attivita' per
conto delle societa' e dell'ente stesso
l'associato in partecipazione il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento l'allievo degli
istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione i volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile il lavoratore socialmente utile
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Definizione di datore di lavoro secondo lart.
2 d. lgs. 81/2008b) "datore di lavoro" il
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo
il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la propria attivita',
ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa
o dell'unita' produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa.
8
Gli Assicuratori sono pertanto obbligati a
tenere indenne lAssicurato delle somme che
lAssicurato sia legalmente tenuto a pagare -
allinfortunato, ai prossimi congiunti o agli
aventi causa degli stessi, a titolo di danno o di
maggior danno (danno differenziale rispetto a
quanto riconosciuto dallINAIL)- ad INAIL, INPS
o altri a titolo di regresso
9
Caso concretoInfortunio mortale avvenuto
durante il caricamento di lastre di
marmo.Lavoratore con due figli di 8 e 4
anniSentenza del Tribunale di Verona che
condanna il datore di lavoro (società a r.l.) e,
in via solidale, anche il legale rappresentante
della stessa, personalmente, in qualità di RSPP,
come da seguente dispositivo
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(No Transcript)
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A questa condanna, segue azione di regresso INAIL
12
(No Transcript)
13
Nel caso di specie, scoperto rispetto al
massimale di polizza di circa un milione di
euro.Necessaria attenta verifica dei massimali.
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2. Responsabilità civile verso terzi Gli
Assicuratori si obbligano a tenere indenne
l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare
quale civilmente responsabile ai sensi di legge a
titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) di danni cagionati a terzi,
nellesercizio delle attività indicate in questa
polizza.
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Esempi
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- rischi specifici committenza ai sensi del d.
lgs. n. 81/2008. Per lart. 26 c. 4 d. lgs. n.
81/2008, Ferme restando le disposizioni di legge
vigenti in materia di responsabilita' solidale
per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei
contributi previdenziali e assicurativi,
l'imprenditore committente risponde in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i
quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore
o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad
opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le
disposizioni del presente comma non si applicano
ai danni conseguenza dei rischi specifici propri
dell'attivita' delle imprese appaltatrici o
subappaltatrici.
17
Responsabilità nei confronti dei
subappaltatoridal giornale LArena del
31.03.2011
18
(No Transcript)
19
Responsabilità nei confronti dei lavoratori
autonomiSentenze recenti hanno riconosciuto
responsabile nei confronti di lavoratori autonomi
il committenteCaso concreto Un committente di
lavori edili da svolgersi nella sua abitazione
consentiva a lavoratore autonomo di svolgere i
lavori in assenza di cautela atta a scongiurare i
rischi di caduta dallalto. Il lavoratore
autonomo, privo di cintura di sicurezza, cadeva
da unimpalcatura non munita di parapetti.
20
Con sentenza n. 42465 del 10.12.2010, la
Cassazione penale ha affermato che, in caso di
prestazione autonoma dopera, il lavoratore
autonomo non può comunque essere considerato
lunico responsabile della sua sicurezza. Il
proprietario (committente) che affida lavori
edili in economia a lavoratore autonomo di non
verificata professionalità e in assenza di
qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a
fronte di lavorazioni in quota superiori ai metri
due, è titolare di una posizione di garanzia.
21
Una particolare attenzione allorientamento
giurisprudenziale sopra indicato dovrà essere
prestato dalle società immobiliari.
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COPERTURA IMPRESA AFFIDATARIAdefinizione
impresa affidatariaimpresa titolare del
contratto di appalto, con il committente che,
nellesecuzione dellopera appaltata può
avvalersi di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi.
23
Affidataria non esecutrice dei lavoriPoiché
limpresa affidataria, anche se non esecutrice,
deve comunque far controllare le condizioni di
sicurezza del cantiere da un proprio
rappresentante, vanno coperti i rischi lavorativi
di questultimo e gli eventuali danni collegati
al mancato controllo del cantiere.
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Affidataria esecutrice dei lavoriVanno coperti
sia i rischi della propria fase lavorativa che
gli eventuali danni collegati allomesso
controllo delle condizioni di sicurezza dei
lavori affidati.
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- terzi presenti sul luogo di lavoro cantiere
Caso ConcretoInfortunio con lesioni gravissime
a dipendente di una società che, nellaiutare
spontaneamente il dipendente di una ditta di
trasporti a caricare una piattaforma elevabile su
un autoarticolato, veniva colpito alla testa da
una molla con conseguente stato comatoso.
26
Anche se riconosciuta una corresponsabilità del
lavoratore, condanna al pagamento di- somma
complessiva a moglie, due figli minori, genitori
e tre sorelle, . 3.000.000,00- regresso
INAIL . 500.000,00Polizza RCT con massimale .
1.032.913,80Scoperto di . 2.500.000,00
27
- rischi di furto legati allutilizzo del
ponteggio Con sentenza n. 292/2011, la Corte di
Cassazione, sez. III civile, ha ritenuto
responsabile la società di costruzioni che
operava in un cantiere edile attiguo allimmobile
ove era ubicato lappartamento svaligiato,
ponendo a carico dei derubati un concorso di
colpa nella misura del 30 e condannando
limpresa al pagamento della somma di .
21.691,19.
28
3) Obblighi assicurativi relativi ad appalti
pubblici.Previsioni Codice contratti pubblici e
correlate previsioni del recente regolamento
dattuazione
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Lart. 129 d. lgs. n. 163/2006 contenente Codice
dei Contratti Pubblici, prevede quanto segue
al comma 1 polizza rischi di esecuzione e
responsabilità civile per danni a
terzil'esecutore dei lavori è altresì obbligato
a stipulare una polizza assicurativa che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità
civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.Segue
30
al comma 2 polizza indennitaria decennale e
polizza responsabilità civile terzi di durata
decennale per rischi rovina e rischi gravi
difetti costruttiviPer i lavori il cui importo
superi gli ammontari stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, una polizza
indennitaria decennale, nonché una polizza per
responsabilità civile verso terzi, della medesima
durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi.
31
Il Decreto del Ministero dei LLPP del 01/12/2000,
ha limitato tali polizze alle opere il cui
importo sia superiore a 10 milioni di DSP (circa
11 milioni di Euro).
32
Previsioni regolamento esecutivo ed attuazione
del Codice dei Contratti Pubblici
33
Art. 125 DPR n. 207/2010, L'esecutore dei lavori
e' obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma
1, del codice, a stipulare una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori. Il bando di
gara prevede che l'importo della somma assicurata
corrisponde all'importo del contratto ovvero,
dandone specifica motivazione, che detta somma
sia superiore all'importo del contratto.La
polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita' civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione
dei lavori.2. Il massimale per l'assicurazione
contro la responsabilita' civile verso terzi e'
pari al cinque per cento della somma assicurata
per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.Segue. 
34
3. La copertura assicurativa decorre dalla data
di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita
da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.4. Il contraente trasmette alla
stazione appaltante copia della polizza di cui al
presente articolo almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori.5. L'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio
da parte dell'esecutore non comporta
l'inefficacia della garanzia
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Ai sensi dellart. 126 DPR n. 207/2010 1. Per i
lavori di cui all'art. 129 c. 2 del codice,
l'esecutore dei lavori e' obbligato a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. La polizza deve contenere la
previsione del pagamento in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche
in pendenza dell'accertamento della
responsabilita' e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di
indennizzo della polizza decennale non deve
essere inferiore al venti per cento del valore
dell'opera realizzata e non superiore al quaranta
per cento, nel rispetto del principio di
proporzionalita' avuto riguardo alla natura
dell'opera.Segue
36
2. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a
stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una
polizza di assicurazione della responsabilita'
civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la
durata di dieci anni e con un indennizzo pari al
cinque per cento del valore dell'opera realizzata
con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.3. La liquidazione della rata
di saldo e' subordinata all'accensione delle
polizze di cui ai commi 1 e 2.   
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La polizza CAR (Constructor All Risks)
garantisce sia i danni subiti dall'opera in
costruzione che la responsabilità civile verso i
terzi durante l'esecuzione della stessa
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4) Obblighi assicurativi per decennale postuma
 Quadro normativo l. 210/04 contenente Delega
al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da costruire e d.
lgs. n. 122/05 contenente Disposizioni per la
tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti
di immobili da costruire  
39
Art. 4 d. lgs. 122/05 Il costruttore è
obbligato a contrarre ed a consegnare
all'acquirente all'atto del trasferimento della
proprietà una polizza assicurativa indennitaria
decennale a beneficio dell'acquirente e con
effetto dalla data di ultimazione dei lavori a
copertura dei danni materiali e diretti
all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia
tenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c., derivanti da
rovina totale o parziale oppure da gravi difetti
costruttivi delle opere, per vizio del suolo o
per difetto della costruzione, e comunque
manifestatisi successivamente alla stipula del
contratto definitivo di compravendita o di
assegnazione.
40
(No Transcript)
41
La giurisprudenza di legittimità ha fornito
uninterpretazione estensiva dellart. 1669 c.c.
con riferimento ai gravi difetti costruttivi. Ne
consegue che sono da considerarsi tali anche
quelle carenze costruttive incidenti su elementi
secondari ed accessori dell'opera (quali
impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi,
pavimentazione, impianti ecc.) in grado di
compromettere la funzionalità e l'abitabilità
dellimmobile.
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Caso concretoCass. Civ. n. 8140/04 ritenuto
grave difetto il caso in cui le mattonelle del
pavimento dei singoli appartamenti si erano
scollate e rotte in misura percentuale notevole
rispetto alla superficie rivestita
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5) Garanzia fideiussoria per crisi del
costruttore Quadro normativo l. 210/04
contenente Delega al Governo per la tutela dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili
da costruire e d. lgs. n. 122/05 contenente
Disposizioni per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire
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Ai sensi dellart. 2 d. lgs. n. 122/2005,
All'atto della stipula di un contratto es.
contratto preliminare di acquisto che abbia come
finalità il trasferimento non immediato della
proprietà o di altro diritto reale di godimento
su un immobile da costruire o di un atto avente
le medesime finalità, ovvero in un momento
precedente, il costruttore è obbligato, a pena di
nullità del contratto che può essere fatta valere
unicamente dall'acquirente, a procurare il
rilascio ed a consegnare all'acquirente una
fideiussione di importo corrispondente alle somme
e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo
che il costruttore ha riscosso e, secondo i
termini e le modalità stabilite nel contratto,
deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del
trasferimento della proprietà o di altro diritto
reale di godimento. Restano comunque esclusi le
somme per le quali è pattuito che debbano essere
erogate da un soggetto mutuante, nonché i
contributi pubblici già assistiti da autonoma
garanzia.
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Il decreto prevede lobbligo a carico dei
costruttori di garantire, mediante una
fideiussione, il rimborso delle somme versate a
titolo di anticipo dai promissari
acquirenti/assegnatari, prima del trasferimento
della proprietà. La fideiussione deve essere
prevista, a pena di nullità, nel compromesso
(contratto preliminare di compravendita) od in
qualsiasi altro atto o contratto volto al
trasferimento non immediato della proprietà.
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La fidejussione garantisce lacquirente nel caso
di inadempienza dei costruttori per effetto di
determinate situazioni di crisi (fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo, sentenza che dichiara lo stato di
insolvenza).La fideiussione deve essere
rilasciata da una banca o in alternativa da un
impresa assicurativa o da intermediari finanziari
iscritti nellelenco speciale di cui allarticolo
107 del Testo Unico Bancario
47
6) Eventuali polizze responsabilità civile
amministratori Assicurazione che copre i rischi
di responsabilità del management che abbia
commesso un errore, sia di colpa lieve sia grave,
causando un danno patrimoniale a terzi portatori
di interessi nella società.
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Casi concretiResponsabilità dellAmministratore
delegatoL'Amministratore Delegato può essere
chiamato a rispondere, civilmente, ad esempio,
per i danni subiti dall'ente in conseguenza della
mancata adozione del Modello di organizzazione,
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01. Sentenza
Tribunale di Milano 13.02.2008, n. 1774 la
società era stata sottoposta ad indagine per
mancata predisposizione di un adeguato modello
organizzativo e gestorio ai sensi del d. lgs n.
231/01. LAmministratore delegato e Presidente
del CdA aveva il dovere di attivare lo stesso CdA
al fine di adottare un adeguato modello
organizzativo.Essendo rimasto inerte al
riguardo, lAmministratore veniva condannato a
risarcire alla società i danni da questultima
subiti in connessione con lomessa adozione di un
adeguato modello organizzativo.
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Responsabilità dei consiglieri damministrazione
Nella sentenza n. 38891/2010, la Corte di
Cassazione ha precisato che anche di fronte alla
presenza di una eventuale delega di gestione
conferita ad uno o più amministratori, specifica
e comprensiva dei poteri di deliberazione e
spesa, tale situazione può ridurre la portata
della posizione di garanzia attribuita agli
ulteriori componenti del consiglio, ma non
escluderla interamente, poiché non possono
comunque essere trasferiti i doveri di controllo
sul generale andamento della gestione e di
intervento sostitutivo in caso di mancato
esercizio della delega.
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7) RC Auto per veicoli aziendali8) Eventuali
coperture per danni a beni di proprietà
dellimpresa o per i macchinari o beni in leasing
(incendio eventi atmosferici, atti vandalici ed
eventi socio politici terremoto alluvione
inondazione danni indiretti es. interruzione
attività furto)  9) Eventuali polizze tutela
legale in caso di contenzioso, copre le spese
per lintervento di un legale di fiducia, dei
consulenti tecnici e delle eventuali spese di
controparte, in caso di soccombenza.
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Prospettive futureapplicazione linee guida BBS
possibilità di sconti per polizze assicurative
private
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