Il rischio biologico e la sorveglianza sanitaria - PowerPoint PPT Presentation

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Il rischio biologico e la sorveglianza sanitaria

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Il rischio biologico e la sorveglianza sanitaria Dec. Leg.vo 626/94 Tutela della sicurezza e della salute psicofisica dei lavoratori G. Martinelli – PowerPoint PPT presentation

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Title: Il rischio biologico e la sorveglianza sanitaria


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Il rischio biologico e la sorveglianza sanitaria
  • Dec. Leg.vo 626/94
  • Tutela della sicurezza e della salute psicofisica
    dei lavoratori

G. Martinelli
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Decreto leg.vo 626/94
  • Attuazione delle direttive CEE
  • 391 654 655 656/89
  • 269 270 394 679/90
  • 88/93
  • 63/95 CE
  • 42/97
  • 24/98
  • 38/99
  • Miglioramento della sicurezza e della salute dei
    lavoratori durante il lavoro

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Decreto leg.vo 626/94
  • Documento di valutazione dei rischi
  • Rischi generali derivanti dalla struttura e dagli
    impianti
  • Rischi specifici derivanti dallattività
    professionale svolta (rischio chimico, mmc,
    cancerogeno, biologico)
  • Rischio biologico
  • Esposizione di tipo accidentale con fluidi
    biologici e/o aerosol contaminanti ( agenti
    biologici infettivi ) capaci di causare malattie
    nelluomo

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Rischio biologico
  • Titolo VIII
  • Protezione da agenti biologici
  • Art. 73
  • Tutte le attività lavorative nelle quali vi è il
    rischio di esposizione ad agenti biologici
  • Art. 74
  • Definizioni
  • Art. 75
  • Classificazione degli agenti biologici
  • Allegato XI
  • Elenco degli agenti biologici classificati

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Rischio biologico
  • ART. 74 DEFINIZIONI
  • Agente biologico qualsiasi microrganismo anche
    se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
    endoparassita umano che potrebbe provocare
    infezioni, allergie o intossicazioni
  • Microrganismo qualsiasi entità microbiologica,
    cellulare o meno, in grado di riprodursi o
    trasferire materiale genetico
  • Coltura cellulare il risultato della crescita in
    vitro di cellule derivate da organismi
    pluricellulari

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Rischio biologico
  • ART. 75 CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI
  • Gruppo 1 agente che presenta poche probabilità
    di causare malattie in soggetti umani
  • Gruppo 2 agente che può causare malattie in
    soggetti umani e costituire un rischio per i
    lavoratori è poco probabile che si propaghi
    nella comunità sono di norma disponibili
    efficaci misure profilattiche o terapeutiche
  • Gruppo 3 agente che può causare malattie gravi
    in soggetti umani e costituisce un serio rischio
    per i lavoratori lagente biologico può
    propagarsi nella comunità, ma di norma sono
    disponibili efficaci misure profilattiche o
    terapeutiche
  • Gruppo 4 agente biologico che può provocare
    malattie gravi in soggetti umani e costituisce un
    serio rischio per i lavoratori e può presentare
    un elevato rischio di propagazione nella
    comunità non sono disponibili, di norma,
    efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

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Rischio biologicoallegato XI elenco degli agenti
biologici classificati (estratto)
  • Agente biologico
  • Virus Ebola
  • Virus della febbre emorragica C e C
  • Virus dellepatite B C D E G
  • Virus dellepatite A
  • Virus AIDS
  • Mycobacterium tuberculosis
  • Bacillus anthracis
  • Chlamidia psittaci
  • Salmonella paratyphi A B C
  • Salmonella Typhi
  • Candida albicans e tropicalis
  • Echinococcus
  • Classificazione
  • Virus gruppo 4
  • Virus gruppo 4
  • Virus gruppo 3 V D
  • Virus gruppo 2 V
  • Virus gruppo 3 D
  • Batteri gruppo 3 V
  • Batteri gruppo 3
  • Batteri gruppo 3
  • Batteri gruppo 2 V
  • Batteri gruppo 3 V
  • Funghi gruppo 2
  • Parassiti gruppo 3

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Rischio biologico
  • Dispositivi di protezione collettiva
  • Adeguatezza delle strutture, impianti ed
    attrezzature
  • Analisi dellorganizzazione del lavoro
  • Verifica delle procedure adottate
  • Formazione ed informazione dei lavoratori

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Rischio biologico
  • Dispositivi di protezione individuali
  • Divisa da lavoro
  • Zoccoli sanitari
  • Guanti in lattice monouso
  • Mascherina chirurgica monouso
  • Occhiali a stanghetta con prot.ne laterale, lenti
    in acetato, struttura in pvc
  • Schermo facciale
  • Camice monouso in TNT
  • Sovrascarpe monouso in TNT

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Rischio biologico
  • Art. 80 Misure igieniche
  • Art. 81 Misure specifiche per le strutture
    sanitarie
  • Servizi sanitari adeguati provvisti di docce,
    nonché di lavaggi oculari ed antisettici per la
    pelle
  • Indumenti protettivi idonei, da riporre in posti
    separati dagli abiti civili, disinfettati, puliti
    e, quando necessario, distrutti.
  • Adeguate procedure per la manipolazione,
    decontaminazione ed eliminazione, senza rischi
    per loperatore e per la comunità, dei materiali
    e dei rifiuti contaminati.
  • Nei reparti di isolamento che ospitano pazienti
    che sono o potrebbero essere contaminati da
    agenti biologici del gruppo 3 o 4 devono essere
    adottate le misure di contenimento del rischio
    infezione indicate nellallegato XII

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Rischio biologicoAllegato XII (estratto)
  • Misure di contenimento
  • Accesso limitato alle persone autorizzate
  • Specifiche procedure di disinfezione
  • Controllo efficace dei vettori quali insetti o
    roditori
  • Superfici idrorepellenti e di facile pulitura
  • Superfici resistenti agli acidi, alcali, solventi
    e disinfettanti
  • Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti
  • Livello di contenimento
  • Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4
  • Raccomandato si si, con CdC
  • si si si
  • Raccomandato si si
  • Si x il banco lav. si si
  • Raccomandato si si
  • si si si con steriliz.

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Sorveglianza Sanitaria
  • Accertamenti preventivi intesi a constatare
    lassenza di controindicazioni al lavoro cui i
    lavoratori sono destinati ai fini della
    valutazione della loro idoneità fisica alla
    mansione specifica
  • Accertamenti periodici per controllare lo stato
    di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
    di idoneità alla mansione specifica.
  • Gli accertamenti comprendono esami clinici,
    biologici ed indagini diagnostiche, nonché
    specialistiche mirati al rischio professionale e
    ritenuti necessari dal medico competente.
  • I costi di tali accertamenti sono a totale
    carico del datore di lavoro e devono essere
    eseguiti durante lorario di servizio

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Sorveglianza Sanitaria
  • Medico competente
  • Collabora con il datore di lavoro e con il SPP
    alla predisposizione dellattuazione delle misure
    per la tutela della salute e dellintegrità
    psicofisica dei lavoratori
  • Effettua la sorveglianza sanitaria rilasciando il
    certificato di idoneità specifica alla mansione
  • Istituisce ed aggiorna per ogni lavoratore
    sottoposto a sorveglianza sanitaria una cartella
    sanitaria e di rischio da custodire presso il
    datore di lavoro con salvaguardia del segreto
    professionale
  • Informa i lavoratori sul significato degli
    accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel
    caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
    termine, sulla necessità di sottoporsi ad
    accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
    dellattività che comporta tale esposizione
  • Informa il lavoratore dei risultati degli
    accertamenti sanitari e, a richiesta
    dellinteressato, gli rilascia copia della
    documentazione sanitaria

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Sorveglianza Sanitaria
  • Certificato di idoneità specifica alla mansione
  • idoneo
  • idoneo con prescrizione
  • temporaneamente non idoneo
  • non idoneo
  • E ammesso il ricorso avverso il giudizio emesso
    dal medico competente entro 30 giorni dalla data
    di ricevimento dello stesso allorgano di
    vigilanza territorialmente competente che
    dispone, dopo ulteriori accertamenti, la
    conferma, la modifica e la revoca dello stesso

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Sorveglianza Sanitaria
  • Misure protettive particolari
  • Messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
    lavoratori che non sono già immuni agli agenti
    biologici presenti nellattività lavorativa.
  • Lallontanamento temporaneo del lavoratore, per
    motivi sanitari e su parere del medico
    competente, ed assegnazione ad altra unità
    produttiva nellambito della qualifica svolta.

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Sorveglianza Sanitaria
  • Registro degli esposti e degli infortuni
  • Tutti i lavoratori esposti ad agenti biologici
    del gruppo 3 o 4 sono iscritti in un registro
    istituito ed aggiornato dal datore di lavoro in
    cui sono riportati, per ciascuno di essi,
    lattività svolta e gli eventuali casi di
    esposizione individuale.
  • Registro dei casi di malattia e di decesso
  • Presso lISPESL è tenuto un registro dei casi di
    malattia o di decesso dovuti allesposizione ad
    agenti biologici.

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Procedure di sicurezza universali
  • Considerare il paziente sempre come
    potenzialmente infetto
  • Indossare i guanti
  • Non reincappucciare, piegare o spezzare gli aghi
    con le mani
  • Eliminarli negli appositi contenitori rigidi per
    aghi e taglienti
  • Indossare la maschera facciale trasparente quando
    si effettua una procedura che comporti il rischio
    di contatto accidentale con fluidi biologici o la
    mascherina chirurgica monouso nelle altre
    attività assistenziali
  • Per quanto possibile non lavorare da soli
  • Non toccare maniglie od arredi con i guanti già
    utilizzati
  • Disinfettare tutti gli strumenti , non monouso,
    secondo le procedure note
  • Pulire i piani di lavoro con un germicida prima e
    dopo il loro utilizzo
  • Effettuare frequenti ed accurati lavaggi delle
    mani
  • Non indossare monili
  • Non masticare chewing-gum

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Il Rischio biologico e la Sorveglianza Sanitaria
  • Bibliografia
  • La normativa essenziale di sicurezza e salute sul
    luogo di lavoro (M. Lepore Editore EPC Libri)
  • ABC delle procedure di sicurezza nel settore
    sanitario (A. Messineo, F. Nori, M. Lepore, C.
    Cini
  • editore EPC Libri)
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