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DIRITTO TRIBUTARIO

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DIRITTO TRIBUTARIO Viene definito diritto tributario il complesso di disposizioni che attiene alla disciplina dei tributi, prevedendo le varie fattispecie impositive ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: DIRITTO TRIBUTARIO


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DIRITTO TRIBUTARIO
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  • Viene definito diritto tributario il complesso di
    disposizioni che attiene alla disciplina dei
    tributi, prevedendo le varie fattispecie
    impositive disciplinandone i relativi
    procedimenti di applicazione, accertamento,
    riscossione, sanzionandone gli illeciti,
    regolamentando il contenzioso, ecc.

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  • Diritto Tributario e Diritto Finanziario
  • Il diritto finanziario può essere considerato un
    retaggio di ordine storico.
  • Prima che si sviluppassero gli studi di diritto
    tributario si tendeva a raccogliere sotto
    ununica etichetta (diritto finanziario) sia le
    norme concernenti il reperimento delle risorse
    finanziarie di tipo tributario (tributi), sia le
    norme concernenti la gestione, la destinazione e
    limpiego di tali mezzi

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  • Diritto tributario e Scienza delle Finanze
  • Il diritto tributario quale disciplina avente ad
    oggetto lo studio delle norme che disciplinano il
    fenomeno impositivo è scienza tipicamente
    giuridica.
  • La scienza delle finanze, invece, ha per oggetto
    lo studio dei modelli teorici della politica
    fiscale e della ripartizione delle spese
    pubbliche nonché gli effetti della finanza
    pubblica e in particolare delle imposte. E
    disciplina prettamente economica

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  • TRIBUTO
  • Momento centrale nello studio del diritto
    tributario è la delimitazione del concetto di
    tributo.
  • La prima e più immediata connotazione che viene
    in evidenza nellindividuazione e distinzione dei
    tributi rispetto ai non tributi è certamente data
    dal carattere coattivo della prestazione in cui
    si concreta il tributo

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  • A tal fine possiamo definire, il tributo come un
    prelievo di ricchezza che lo Stato (o altro ente
    dotato di potestà impositiva) attua dimperio
    (coattivamente) nei confronti dei contribuenti
    per procacciarsi i mezzi economici necessari al
    perseguimento dei propri fini istituzionali

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  • La nozione di tributo rappresenta una definizione
    di genere destinata ad accogliere le varie specie
    di tributi. In tale ambito deve essere ricondotta
    la tradizionale tripartizione dei tributi in
  • A) Imposte
  • B) Tasse
  • C) Contributi

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  • IMPOSTA prestazione coattiva dovuta dal soggetto
    passivo in base al presupposto di fatto che
    escluda qualunque relazione specifica con ogni
    attività dellente pubblico riferita ad soggetto

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  • Presupposto di fatto consiste nel fatto o atto
    posto in essere dal soggetto passivo senza alcuna
    relazione con lattività posta in essere
    dallente impositore
  • (es. nellimposta sul reddito il presupposto è
    rappresentato dal possesso di reddito nellIVA
    dalla cessione o prestazione di servizi resa
    nellesercizio di arti o professioni nel
    territorio dello Stato, ecc)

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  • Le imposte, tradizionalmente, si dividono in
  • A) dirette (colpiscono in maniera diretta ed
    esatta la capacità contributiva es. reddito,
    patrimonio)
  • B) indirette (colpiscono in maniera indiretta la
    capacità contributiva es. imposte sui consumi,
    trasferimenti, ecc.)

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  • TASSA prelievo coattivo connessa alla specifica
    attività posta in essere dallente pubblico,
    svolta in via particolare e differenziata nei
    diretti confronti dellobbligato
  • Es. tasse scolastiche, aeroportuali, di
    concessione governativa

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  • CONTRIBUTO è sempre una prestazione coattiva che
    trova fondamento in uno specifico vantaggio
    economico tratto dallesplicazione di unattività
    dellente pubblico a carattere generale
  • Es. contributo di urbanizzazione

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  • CAPACITA CONTRIBUTIVA
  • Art. 53, co. 1, cost. Tutti sono tenuti a
    concorrere alle spese pubbliche in ragione della
    loro capacità contributiva
  • La capacità contributiva rappresenta un parametro
    dellimposizione, cioè come misura unitaria di
    riferimento nella determinazione del concreto
    carico tributario che deve gravare sul singolo

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  • Il principio di capacità contributiva è
    espressione di eguaglianza tributaria inteso non
    già nel senso che tutti devono contribuire in
    ugual misura, ma che deve venire assicurata
    dallordinamento uniformità di trattamento a
    parità di condizioni di capacità contributiva e
    diversità di trattamento in condizioni di
    diversità.
  • Ciò si traduce in prelievo maggiore a fronte di
    capacità contributiva maggiore e
    corrispondentemente prelievo minore a fronte di
    capacità contributiva minore

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  • Presupposto essenziale del prelievo tributario
    non può essere che la sussistenza di una fonte
    economica, non potendosi realizzare un prelievo
    laddove ricchezza non esiste.
  • La Corte Cost. ha precisato che il principio di
    capacità contributiva . Risponde allesigenza di
    garantire che ogni prelievo tributario abbia
    causa giustificatrice in indici concretamente
    rivelatori di ricchezza, dai quali si
    razionalmente deducibile lidoneità soggettiva
    allobbligazione dimposta (Corte Cost. N.
    200/1976. Nello stesso senso Corte Cost. 62/1977
    159/1985 143/1995 21/1996 111/1997)

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  • Tale ricchezza (capacità contributiva) deve
    essere effettiva ed attuale
  • Effettiva la ricchezza non può essere meramente
    potenziale (divieto di presunzioni legali di tipo
    assoluto certezza della capacità contributiva)
  • Attuale sia in relazione a ricchezza del passato
    (irretroattività) che per il futuro
    (anticipazione del prelievo su fatti non ancora
    verificati).
  • Esenzione del minimo vitale

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  • LA LEGGE COME FONTE PRIMARIA DEL TRIBUTO RISERVA
    DI LEGGE
  • Art. 23. Cost. Nessuna prestazione personale o
    patrimoniale può essere imposta se non in base
    alla legge
  • Introduce una riserva relativa

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  • - legge e atti aventi forza di legge (legge,
    decreto legislativo, decreto legge)
  • - gli atti non aventi forza di legge i
    regolamenti
  • - le circolari

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  • ATTUAZIONE DEL TRIBUTO I SOGGETTI
  • Soggetto attivo il criterio generale di
    individuazione del soggetto attivo si basa sulla
    imputazione degli effetti giuridici.
  • E soggetto attivo del tributo il soggetto cui si
    imputa direttamente lincremento patrimoniale in
    cui si risolve il tributo. In altre parole è il
    centro di imputazione dellarricchimento
    economico che obbliga al concorso delle spese
    pubbliche

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  • Soggetto passivo è colui che per leffetto del
    tributo concorre alle spese pubbliche a seguito
    del verificarsi del fatto previsto dalla legge.
    E il soggetto nel cui patrimonio si riflette il
    risultato dellapplicazione del tributo, per lo
    più consistente in una diminuzione patrimoniale.

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  • SITUAZIONI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA PASSIVA
    SOSTITUTO E RESPONSABILE DIMPOSTA
  • Sostituto dimposta chi in forza di
    disposizioni di legge è obbligato al pagamento di
    imposte in luogo daltri, per fatti o situazioni
    a questi riferibili ed anche a titolo di acconto
    () (art. 64, co.1, DPR n. 600/1973)

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  • Responsabile dimposta Chi in forza di
    disposizioni di legge è obbligato al pagamento
    dellimposta insieme con altri, per fatti o
    situazioni esclusivamente riferibili a questi
    () (art. 64, co. 3, DPR n. 600/1973)
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