Title: DIRITTO URBANISTICO
1.
- DIRITTO URBANISTICO
- Docente Prof. Antonino Longo
- Orario di ricevimento mer. 11-14
- Email alongo_at_dau.unict.it
- Luogo di ricevimento D.A.U., piano III
- Corso di Laurea Edile-Architettura
- Anno di corso I
- Semestre I
- Numero totale dei crediti 5 cfu
2.
- CONTENUTO DEL CORSO (testo Urbani)
- Parte I principi, funzioni, soggetti.
- Nozioni generali
- Evoluzione e fonti del diritto urbanistico
- Attori pubblici e funzioni urbanistiche
- La funzione di salvaguardia
- La funzione di disciplina sostanziale
- Parte II la funzione precettiva
- VI. I procedimenti di pianificazione urbanistica
e territoriale. Profili generali - VII. Gli strumenti urbanistici comunali
- Sezione I il piano regolatore generale
- Sezione II la funzione di gestione
- Sezione III la riconversione urbana
- VIII. Le convenzioni urbanistiche
- IX. La pianificazione sovracomunale e di
coordinamento e gli interesse differenziati - X. La proprietÃ
- XI. Le opere pubbliche
- XII. Lurbanistica consensuale.
- Parte III Controllo dellattività edilizia
3.
- CONTENUTO DEL CORSO (Testo Longo)
- Capitolo I La riforma del Titolo V della
Costituzione rilancia la territorialità quale
fattore unificante dei governi - Capitolo II Il consenso interistituzionale e la
pianificazione territoriale - Capitolo III La tutela nazionale degli
interessi territoriali sul piano collaborativo e
sussidiario - Capitolo IV I percorsi di cooperazione
territoriale in Europa - Capitolo V Limiti dei moduli concertativi
nellordinamento italiano - Capitolo VI La necessità ineludibile di una
legge di principi - Capitolo VII Alcune considerazioni finali
4TESTI DI RIFERIMENTO
- URBANI P., CIVITARESE S., Diritto Urbanistico,
Torino, Giappichelli, 2010. - LONGO A., Governo del territorio, Milano,
Giuffrè, 2009. - Slides, dispense ed altro materiale didattico
saranno resi disponibili durante lo svolgimento
delle lezioni
5MODALITA DESAME
- Durante lo svolgimento delle lezioni saranno
raccolte le firme attestanti la presenza. - Controappelli saranno effettuati per verificare
leffettiva frequenza degli studenti. - Saranno effettuate verifiche scritte o colloqui
orali in itinere sulla preparazione conseguita
dagli studenti frequentanti ad integrazione
dellesame finale. - Lesame finale consisterà in una prova orale
6UOMO E DIRITTO
- Ubi societas, ibi ius è una locuzione latina che
significa "dove c'è una società (civile), lì vi è
il diritto". - Ogni società non può che fondarsi sul diritto,
non può esservi alcuna società (civile) che non
avverta l'esigenza di regolamentarsi. - "Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius.
Ergo ubi homo, ibi ius". - Principio di origine romanistica che sta ad
indicare come l'uomo abbisogni necessariamente di
regole giuridiche per poter vivere. Difatti se
l'uomo è un "animale sociale" per usare una
espressione di Aristotele, ossia necessariamente
deve vivere con altri uomini e si relaziona
costantemente con altri uomini. Per poter fare
tutto questo è necessaria la creazione di regole.
7DIRITTO NATURALE E DIRITTO POSITIVO
- Il termine diritto, nella sua più nota accezione,
identifica l'insieme ed il complesso sistematico
delle norme che regolano la vita dei membri della
comunità di riferimento. - Due concetti del diritto naturale e positivo.
- Una delle concezioni più risalenti è la c.d.
teoria del diritto naturale, o giusnaturalismo.
Tale teoria postula lesistenza di una serie di
princìpi eterni e immutabili, inscritti nella
natura umana. - Il diritto positivo (cioè il diritto
effettivamente vigente) non sarebbe altro che la
traduzione in norme di quei princìpi. Il metodo
adottato dal legislatore è, dunque, un metodo
deduttivo da princìpi universali si ricavano
(per deduzione) le norme particolari.
8LE NORME
- Per norma giuridica si intende la regola di
condotta, dotata dei caratteri della generalitÃ
e dellastrattezza, avente la capacità di
determinare, in maniera tendenzialmente stabile,
l'ordinamento giuridico generale (ossia il
diritto oggettivo). Una norma è una proposizione
volta a stabilire un comportamento condiviso
secondo i valori presenti all'interno di un
gruppo sociale. Essa è finalizzata a regolare il
comportamento dei singoli appartenenti al gruppo,
per assicurare la sua sopravvivenza e perseguire
i fini che lo stesso ritiene preminenti. - La generalità consiste nella ripetuta
applicabilità della stessa ogni qual volta si
presentino le condizioni prescritte. - Lastrattezza si riferisce al fatto che la norma
giuridica non deve essere ricondotta ad un caso
specifico, ma deve riferirsi ad un situazione
astratta, ciò per garantire l'applicabilità ad
una molteplicità di casi concreti.
9COATTIVITA DELLE NORME GIURIDICHE
- La norma giuridica viene assimilata ad un
comando, che impone all'individuo un determinato
comportamento. Il carattere "coattivo" della
norma giuridica è, dunque, imprescindibile.
Questo elemento centrale della norma giuridica
contribuisce, in modo determinante, a
differenziarla da altri tipi di norme, come
quelle morali o religiose, che appartengono ad
una sfera non coattiva. - L'individuo è libero o meno di assecondare un
comando religioso o morale. Può sentirsi perfino
obbligato a farlo ma tale obbligo non è
generalizzabile. Affini alle norme giuridiche
vere e proprie possono considerarsi quelle
deontologiche, che appartengono più alla sfera
morale, ma che, quando sono inserite in
disciplinari di ordini professionali o di
associazioni di produttori, possono prevedere
anche sanzioni in caso di violazione.
10CARATTERISTICHE DELLE NORME GIURIDICHE
- Le caratteristiche di una norma sono la
generalità , l'astrattezza, la novità ,
l'imperatività o coazione. - A parte generalità ed astrattezza di cui si è
detto innanzi, la novità è intesa nel senso che
ogni norma viene emanata per regolare un
comportamento che fino a ieri si riteneva che non
dovesse essere regolato, oppure allo scopo di
modificare un già esistente regolamento di quel
tale comportamento. L'imperatività (o coazione)
consiste nel fatto che, accanto ad una norma che
contiene un precetto, esiste una norma che
prevede la sanzione. Gli atti o fatti da cui
scaturiscono le norme giuridiche costituiscono le
fonti del diritto, e, più esattamente, le fonti
di produzione normativa o normogenetiche.
11FONTI DEL DIRITTO
- Le fonti del diritto si distinguono in fonti di
cognizione e fonti di produzione. - Per fonti di cognizione s'intende l'insieme dei
documenti che fornisce la conoscibilità legale
della norma e sono, quindi, documenti che
raccolgono i testi delle norme giuridiche, come
la Costituzione, la Gazzetta Ufficiale e i
codici. - Per fonti di produzione s'intendono gli atti e i
fatti idonei a produrre norme giuridiche. Le
fonti di produzione si distinguono, a loro volta,
in fonti-atto e fonti-fatto. - Per fonti-atto si intendono atti giuridici
volontari imputabili a soggetti determinati ed
implicano l'esercizio di un potere ad esso
attribuito (atti normativi), mentre le
fonti-fatto, pur non essendo riconducibili ad
azioni volontarie, sono accettati
dall'ordinamento nella loro oggettività , fatto
normativo" (si tratta, in altri termini, di meri
fatti giuridici).
12ATTI GIURIDICI
- L'atto giuridico è un fatto giuridico consistente
in un comportamento umano volontario. Per gli
atti giuridici, quindi, è rilevante l'imputazione
ad un soggetto di diritto, che può essere la
persona fisica che ha voluto il loro accadimento
o la persona giuridica per la quale detta persona
fisica ha agito in qualità di organo. - Sono esempi di atto giuridico la promessa, il
testamento, la sentenza, il contratto, l'atto
amministrativo. Sono, altresì, atti la legge, il
regolamento e, in generale, tutti gli atti che
sono fonti del diritto in quanto il loro effetto
è la produzione, modificazione o abrogazione di
una norma giuridica (atti normativi). - Essi possono essere recettizi, non recettizi,
leciti, illeciti, unilaterali, bilaterali,
plurilaterali, collegiali, pubblici, privati.
13 E FATTI GIURIDICI
- Con il termine fatto giuridico si indica un
avvenimento o una situazione prevista dalla
fattispecie di una norma. Al verificarsi del
fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di
un effetto giuridico, ossia la costituzione,
modificazione o estinzione di un rapporto
giuridico. - Il fatto giuridico si distingue dal fatto
naturalistico. Se un fatto naturalistico è
previsto nella fattispecie di una norma, esso
diventa giuridicamente rilevante in seno
all'ordinamento giuridico ed è qualificabile come
fatto giuridico. - I fatti giuridici si possono inoltre distinguere
in - meri fatti, se per l'ordinamento è irrilevante la
volontà del loro accadimento, a prescindere che
sia determinato da un'azione umana o da una forza
della natura (ad esempio la morte di una persona,
un evento meteorologico) - atti giuridici, se, invece, per l'ordinamento è
rilevante la volontà del loro accadimento,
determinato da un'azione umana (ad esempio un
testamento, una sentenza, un contratto)
14NORMA E LEGGE
- La norma non va in nessun caso confusa con la
legge. Mentre la legge è un atto, la norma è la
conseguenza di questo. La legge è una delle fonti
del diritto, la norma è diritto. La norma è un
comando che si ricava dall'interpretazione delle
fonti del diritto (ermeneutica dottrina e
giurisprudenza). - Le norme sono solitamente desumibili da una
formulazione linguistica scritta (costituzione,
legge, regolamento...) al fine di conferire alla
stessa un alto grado di certezza e durevolezza
nel tempo.
15Fonti di produzione nell'ordinamento italiano
(ABROGABILITA E IRRETROATTIVITA)
- Costituzione (sovraordinata a tutte le altre
fonti) - legge costituzionale
- legge ordinaria
- decreto legislativo
- decreto legge
- referendum abrogativo
- regolamento
- contratto collettivo di lavoro
- legge regionale
- L'art. 117 della Costituzione, cosi come
modificato dalla riforma del titolo V con
l.3/2001, individua tre tipi di competenza
legislativa - la competenza esclusiva dello Stato
- la competenza ripartita tra Stato e Regioni
(entrambe, nelle materie espressamente indicate) - la competenza esclusiva delle Regioni, in tutte
le materie non enumerate (principio di
residualità ). - le leggi regionali sono completamente equiparate
alle leggi statali o ordinarie, per tale motivo
si collocano insieme con esse tra le fonti
primarie subcostituzionali.
16FONTI-FATTI
- Le fonti sopradette, sono cd. fonti-atti, vale a
dire manifestazioni di volontà espresse da un
organo dello Stato o da altro ente a ciò
legittimato dalla Costituzione, che, di regola,
sono formulate per iscritto. - Nel nostro ordinamento sono, però, previste anche
fonti-fatti, cioè comportamenti oggettivi od atti
di produzione esterni all'ordinamento che possono
essere schematicamente sintetizzate in - consuetudine
- norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute - accordi internazionali
- fonti di ordinamenti stranieri richiamate
nell'ordinamento
17FONTI INTERNAZIONALI
- L'ordinamento internazionale e quello interno
convivono su piani paralleli, essendo espressione
di distinti processi di integrazione politica.
Perciò, affinché le norme internazionali entrino
a far parte dell'ordinamento interno, si deve
verificare ciò che si indica con il termine di
"adattamento", che può essere automatico o
speciale. - L'adattamento automatico o generale è previsto
dall'art. 10 della Costituzione, laddove dispone
che l'ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute (cioè le consuetudini
internazionali). - L'adattamento speciale, invece, impiegato per il
diritto internazionale pattizio, può consistere - Nel semplice ordine di esecuzione, che opera
direttamente solo in relazione a trattati
contenenti norme self-executing - nell'adattamento speciale ordinario, ossia in
atti normativi interni necessari per dare
esecuzione a norme internazionali che non siano
self-executing. In seguito all'adattamento, le
norme internazionali assumono, nell'ordinamento
giuridico interno, la stessa posizione gerarchica
delle fonti che lo operano
18 E IL DIRITTO DELLU.E.
- Una particolare posizione presenta, nel quadro
del diritto internazionale, il diritto
dell'Unione Europea, in quanto i Trattati e le
fonti che ne derivano godono di una particolare
copertura costituzionale (art. 11 l'Italia
... consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranitÃ
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni), in virtù della
quale presentano una particolare forza attiva,
paragonabile a quella delle norme costituzionali,
consistendo in una limitazione definitiva dei
diritti sovrani dello Stato, e una resistenza
passiva rinforzata, prevalendo, in virtù della
ripartizione di competenza operata dai Trattati,
le norme comunitarie su quelle interne anche
successive. - Sono dette per questo motivo norme interposte in
quanto si frappongono tra la Costituzione e le
altre fonti primarie. La giurisprudenza della
Corte Costituzionale ha avallato la prassi per
cui il diritto comunitario può derogare anche
leggi Costituzionali purché non siano norme
fondamentali e immodificabili quali ad esempio
diritti fondamentali, e democraticitÃ
dell'ordinamento italiano.
19ORDINAMENTO GIURIDICO
- Con il termine ordinamento giuridico si intende
sia una comunità organizzata in vista del
perseguimento di uno scopo comune (quindi, in
questo senso, si può dire che lo Stato è un
ordinamento giuridico) sia l'insieme delle norme
(il diritto positivo) che regolano la vita di
questa comunità (in questo senso, quindi, si dirÃ
che lo Stato ha un ordinamento giuridico). - Il diritto positivo è il diritto vigente in un
determinato ambito politico-territoriale in un
determinato spazio di tempo, posto dal potere
sovrano dello Stato mediante norme generali ed
astratte contenute dalle leggi nonché da
disposizioni concrete ed individuate di carattere
"regolamentare-amministrativo.
20 ORDINAMENTO ORIGINARIO E DERIVATO
- Un ordinamento giuridico può essere originario
oppure derivato. È originario quando non deriva
la sua sovranità da nessun altro ordinamento (ad
esempio, lo Stato la Chiesa, la ComunitÃ
internazionale) è invece derivato quando la sua
sovranità non è diretta e immediata, ma un
riflesso della sovranità di un altro ordinamento
(le Regioni italiane e lUnione europea sono
entrambi ordinamenti giuridici derivati). - La sovranità è l'espressione della somma dei
poteri di governo riconosciuta ad un soggetto di
diritto pubblico internazionale. Tale istituto
giuridico rappresenta uno degli elementi
costitutivi dello Stato, assieme al territorio ed
al popolo. La sovranità connota il potere supremo
dello Stato nei rapporti internazionali e la sua
essenziale indipendenza
21STATO
- Lo Stato è un ordinamento giuridico politico,
ovvero esercitante il potere sovrano su un
determinato territorio e sui soggetti ad esso
appartenenti. Esso comanda anche mediante l'uso
della forza armata, della quale detiene il
monopolio legale. - Alla parola Stato afferiscono due concetti
distinti - Stato-Comunità popolo, stanziato su un
territorio definito, che è organizzato attorno ad
un potere centrale (comunemente chiamato
Stato-nazione"). - Stato-apparato (o Stato-organizzazione) quel
potere centrale sovrano, organizzato in possibili
differenti modi, che detiene il monopolio della
forza, e impone il rispetto di determinate norme
nell'ambito di un territorio ben definito.
22STATO E NAZIONE
- Una nazione (dal latino natio nascita") è un
complesso di persone che, avendo in comune
caratteristiche quali la storia, la lingua, il
territorio, la cultura, letnia, la politica, si
identificano in una comune identità a cui sentono
di appartenere legati da un sentimento di
solidarietà . È questa coscienza di un'identitÃ
condivisa, questo sentimento di appartenenza a
tale identità e di solidarietà che li lega,
diffusi a livello di massa e non solo tra
ristrette cerchie di persone, che rende una
comunità etnica, culturale, politica una nazione. - Al fine di autodeterminare la propria esistenza,
spesso la nazione aspira a diventare Stato, cioè
a darsi un ordinamento giuridico che ne affermi
la sovranità . In tal caso si parlerà di
Stato-nazione. - Esistono nazioni senza Stato.
23STATO COME ENTE TERRITORIALE
- lo Stato è anche un ente territoriale, in quanto
individuato da una porzione di territorio che è
soggetta alla sua sovranità . - Lo Stato è sovrano giacché superiore ad ogni
altro soggetto entro i suoi confini. Per essere
tale, la sovranità deve manifestarsi come
"indipendenza" nei rapporti reciproci per tale
ragione, allora, lo Stato è indipendente e
sovrano sovrano al suo interno, indipendente nei
confronti degli altri Stati. - Lo Stato esercita i seguenti poteri
- la sovranità (esercitata attraverso i tre poteri
pubblici legislativo, esecutivo e giudiziario) e
il monopolio della forza affinché vi sia un
fondamento obbligatorio.
24PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI
- La separazione dei poteri è uno dei principi
fondamentali dello stato di diritto. - Il concetto dello stato di diritto presuppone che
l'agire dello Stato sia sempre vincolato e
conforme alle leggi vigenti dunque lo Stato
sottopone se stesso al rispetto delle norme di
diritto, e questo avviene tramite una
Costituzione scritta (principio della civil
law).La separazione dei poteri consiste
nell'individuazione di tre funzioni pubbliche -
legislazione, amministrazione e giurisdizione - e
nell'attribuzione delle stesse a tre distinti
poteri dello stato, intesi come organi o
complessi di organi dello stato indipendenti
dagli altri poteri.
25I TRE POTERI DELLO STATO
- Nelle moderne democrazie
- la funzione legislativa è attribuita al
parlamento, nonché eventualmente ai parlamenti
degli stati federati o agli analoghi organi di
altri enti territoriali dotati di autonomia
legislativa, che costituiscono il potere
legislativo - la funzione amministrativa è attribuita agli
organi che compongono il governo e, alle
dipendenze di questo, la pubblica
amministrazione, i quali costituiscono il potere
esecutivo - la funzione giurisdizionale è attribuita ai
giudici che costituiscono il potere giudiziario.
26POTERE LEGISLATIVO
- Il potere legislativo è uno dei tre poteri
fondamentali attribuiti allo Stato. - Negli stati contemporanei del potere legislativo
è titolare - il parlamento a livello nazionale
- i parlamenti degli stati federati e nelle
federazioni - eventuali organi, analoghi al parlamento, di
regioni e altri enti territoriali ai quali è
riconosciuta autonomia legislativa. - Detti organi producono le norme attraverso un
atto che prende il nome di legge.
27POTERE ESECUTIVO
- Il potere esecutivo, generalmente posseduto da
un'istituzione denominata governo", è il potere
di applicare le leggi, distinto dal potere
legislativo, che è il potere di fare le leggi e
da quello giudiziario che è il potere di
giudicare, ed eventualmente punire, chi non
rispetta le leggi. - Il potere esecutivo è esercitato da organi che
eseguono le prescrizioni di legge e attuano in
concreto le pubbliche finalità . I suoi compiti
sono di - far rispettare l'ordine e la legge attraverso la
gestione delle forze di polizia e dei
penitenziari - condurre la politica estera dello Stato
- dirigere le forze militari
- dirigere i servizi pubblici e la pubblica
amministrazione.
28POTERE GIUDIZIARIO
- Il potere giudiziario è quel potere che, in
quanto organo costituzionale, permette in via
definitiva e autonoma di risolvere una
controversia di natura civile, penale e
amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni)
applicando la legge, nel rispetto del
contraddittorio delle parti, trasparenza del
procedimento e motivazione della decisione, da
parte di un Giudice terzo. - Questo procedimento si svolge in diversi uffici a
seconda il grado di giudizio nellambito del
quale il cittadino viene giudicato con la
possibilità di impugnare le eventuali sentenze.
29GIURISDIZIONE ORDINARIA
- Esistono due diverse giurisdizioni una ordinaria
e una speciale. - Quella ordinaria si occupa di materie civile e
penale. - In ambito civile la controversia sorge tra
soggetti privati che prendono il nome di "attore"
(per colui che avvia la procedura) e "convenuto"
(colui che si difende). In questo caso ci si
rivolge in primo grado al Giudice di pace o al
Tribunale, in secondo grado alla Corte d'Appello
e in terzo grado (definitivo) alla Suprema Corte
di Cassazione.
30 E QUELLA SPECIALE
- Per quanto riguarda la giurisdizione speciale si
divide in amministrativa, contabile e militare. - La prima risolve controversie dove sono coinvolte
le pubbliche amministrazioni (tutela degli
interessi legittimi) e se ne occupa il giudice
amministrativo, ovvero in primo grado il
Tribunale Amministrativo Regionale e in secondo
grado il Consiglio di Stato. - La seconda risolve controversie sulla contabilitÃ
pubblica ed enti finanziari dallo Stato se ne
occupa il giudice contabile in primo grado la
Corte dei Conti nella sezione regionale mentre,
in secondo grado, nella sezione centrale. - Infine, quella militare, si occupa dei reati
commessi dalle forze armate.
31IL DIRITTO URBANISTICO
- Solo di recente il Diritto Urbanistico ha assunto
una dignità disciplinare autonoma rispetto agli
altri insegnamenti di materie giuridiche. - Si tratta di una materia tipicamente
interdisciplinare che seca trasversalmente
numerosi campi disciplinari, sia tecnici sia
giuridici. - Esso afferisce, tuttavia, in misura largamente
prevalente, al Diritto Amministrativo di cui
costituisce un settore di estrema rilevanza non
solo teorica, ma anche pratica. - Il D.U. incide, peraltro, sui rapporti giuridici
privati, sul regime giuridico del diritto di
proprietà dei beni immobili, si confronta
costantemente con il diritto costituzionale anche
di derivazione sovranazionale secondo quanto
previsto dal novellato art. 117 Cost.. - E anche oggetto di studio del diritto penale
laddove, come spesse, accade, le trasformazioni
fisiche del suolo poste in essere in violazione
della disciplina urbanistica, determinano
feedback penalmente rilevanti.
32ELEMENTI DEFINITORI
- Il D.U. presenta contorni disciplinari di
carattere estremamente incerto e mutevole nel
tempo. - In un periodo compreso fra la legge urbanistica
generale (L. n. 1150/1942) e i primi anni
Settanta si pensava che il D.U. coincidesse con
la regolamentazione dellincremento edilizio e la
definizione dellassetto urbano attraverso
ladozione di determinati piani urbanistici (D.U.
in senso stretto). - Più di recente il D.U. ha assunto connotati più
fluidi, afferendo alla disciplina degli usi del
territorio e delle sue risorse al fine di
preservarli da iniziative economiche
incompatibili con gli obiettivi della tutela e
della conservazione (D.U. in senso lato). - Prescindendo dai problemi definitori il D.U. ha
assistito ad una notevolissima proliferazione
della legislazione statale e regionale
riguardante la disciplina degli usi, delle
trasformazioni e della tutela del territorio nei
suoi vari elementi costitutivi (paesaggio,
risorse naturali, infrastrutture, centri abitati)
ed al conseguente incremento dellintervento
della P.A. con vieppiù ampi poteri di regolazione
e controllo.
33IL D.U. E I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
AMMINISTRATIVO
- Il D.U. è ritenuto una partizione del Diritto
Amministrativo di cui mutua concetti e relativi
istituti giuridici. - E, pertanto, necessario individuare
preliminarmente la natura giuridica della
funzione amministrativa cercando di distinguerla
dalla funzione legislativa e da quella
giurisdizionale. - Secondo la dottrina più classica la funzione
amministrativa coincide con la funzione
esecutiva rappresenterebbe attività esecutiva
della legge. Ciò in scrupolosa applicazione del
principio di separazione dei poteri secondo cui a
ciascun potere deve necessariamente corrispondere
una specifica funzione. - 1) Il potere legislativo, con il compito di fare
le leggi e di creare il diritto oggettivo - 2) Il potere esecutivo, con il compito di dare
esecuzione alla previsione legislativa - 3) il potere giudiziario, con il compito di
garantire losservanza dellordinamento giuridico.
34.
- In questottica la funzione amministrativa
rappresenta la cura concreta dellinteresse
pubblico in esecuzione di quanto previsto da una
norma giuridica. - La più recente dottrina ha, peraltro, rilevato la
mancata rispondenza di tale tradizionale
tripartizione alla concreta realtà delle cose,
poiché ciascuno dei poteri esercita di fatto
funzioni che sarebbero proprie di altri poteri.
Non solo. - La stessa funzione amministrativa non potrebbe
comunque essere relegata a mera esecuzione di
leggi dovendo, invece, ritenersi riconducibile,
più in generale alla regolazione e disciplina di
rapporti giuridici e comportamenti, alla
predisposizione di strumenti finanziari, alla
definizione dei poteri dei privati, alla
pianificazione territoriale. - FUNZIONE AMMINISTRATIVA identifica, pertanto,
linsieme delle attività svolte dagli apparati
amministrativi dello Stato e delle altre
amministrazioni pubbliche per la cura
dellinteresse generale.
35IL MOTIVO
- A differenza di quanto accade in genere nel
diritto privato, lattività posta in essere da
unamministrazione ai fini del perseguimento di
un determinato scopo risulta giuridicamente
rilevante per lordinamento. - Se una società privata decide di far costruire un
edificio da destinare a propria sede, ciò che
rileva è semplicemente che la proposta di
affidamento dellappalto sia effettuata da chi è
legittimato a rappresentare la società e che tale
proposta non sia viziata da errore, violenza o
dolo. Quando, tuttavia, la stessa attività viene
posta in essere da unamministrazione pubblica
assume rilevanza IL MOTIVO ossia linteresse
pubblico per la tutela del quale si vuole
procedere a tale realizzazione, se e a chi serve,
chi sarà il contraente e perché, quanto costerÃ
lopera pubblica, in quale luogo e perché
localizzarvi ledificio. - Tutta la relativa attività sarà , ovviamente,
caratterizzata da una sequela di atti
amministrativi. - Il tratto connotativo dellattività posta in
essere dalla P.A. è rappresentato dalla necessitÃ
che il suo operato sia controllabile e
verificabile esigenza di controllo che
costituisce la ragione precipua della
qualificazione dellattività amministrativa come
esercizio di una funzione.
36TRIPARTIZIONE DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA
- Lattività amministrativa si distingue in tre
funzioni principali - 1) attiva
- 2) consultiva
- 3) di controllo.
- La prima è lattività finalizzata alla cura degli
interessi pubblici attraverso lemanazione di
atti o il compimento di azioni reali (ad es.
lordine di demolizione) di un fabbricato - La seconda serve a consigliare
lamministrazione sul modo migliore di curare
linteresse pubblico e da luogo ai pareri - La terza è volta a sindacare loperato delle
amministrazioni pubbliche cui sono affidati i
compiti di amministrazione attiva. - Soltanto per gli atti di amministrazione attiva
si utilizzerà il termine di PROVVEDIMENTO (atto
con cui si esprime la volontà imperativa
dellente). - Gli altri atti verranno denominati semplicemente
atti amministrativi poiché strumentali, o
collegati, allatto amministrativo provvedimento.
37UFFICI, ORGANI, POTESTA, COMPETENZE E
ATTRIBUZIONI
- Lelemento basilare dellarticolazione della P.A.
è rappresentato dallUFFICIO. - Esso costituisce la struttura organizzativa di
base dei soggetti pubblici ogni soggetto
pubblico ha, cioè, un disegno organizzativo
secondo cui a ciascun ufficio è affidato lo
svolgimento di un certo compito (uffici
funzionali). - Taluni uffici sono denominati ORGANI giacché
hanno il compito di imputare gli effetti della
propria attività allorganizzazione cui
appartengono (il soggetto pubblico si esprime
attraverso il suo organo). - Così accade per il Consiglio Comunale il quale è
organo del Comune poiché esso può emettere atti
rivolti allesterno che modificano situazioni
giuridiche soggettive come ladozione di un piano
urbanistico. - Prima di tale atto altri uffici avranno istruito
la pratica, consultato ulteriori uffici,
preparato e scritto materialmente il
provvedimento (essi non sono, tuttavia, organi
poiché la loro attività rileva solo ai fini
dellorganizzazione interna).
38.
- La POTESTA rappresenta lespressione del potere
autoritativo ed unilaterale della P.A.. (fra gli
atti e le attività che ne sono espressione si
ricordano il potere di stipulare contratti, di
rilasciare certificati, di erogare prestazioni,
di raccogliere dati, ecc.). - Sia le potestà sia gli altri compiti vengono
comunque ripartiti fra le varie amministrazioni
secondo due criteri lATTRIBUZIONE e la
COMPETENZA. - Attribuzione è lambito degli interessi pubblici
che una norma giuridica affida alla cura di un
soggetto in una determinata materia. - Competenza va, invece, riferita esclusivamente
allattività degli organi e degli uffici (è un
concetto più ristretto rispetto a quello di
attribuzione). - Es. Il Comune ha attribuzione in materia di
pianificazione urbanistica, il Consiglio Comunale
(orano del Comune) ha competenza ad adottare il
piano regolatore generale.
39I POTERI AUTORITATIVI DELLA P.A.
- La funzione amministrativa può essere esercitata
in via autoritativa e non autoritativa (per
accordi). - Il potere di agire mediante atti dimperio
costituisce il più tangibile connotato del
diritto speciale delle amministrazioni pubbliche. - Quando unamministrazione esercita una potestÃ
pubblica, si dice che emette un provvedimento
amministrativo autoritativo, incidendo, cioè,
unilateralmente sullaltrui sfera giuridica, in
particolare costituendo, modificando o
estinguendo situazioni giuridiche soggettive. - Allimperatività si ricollegano tre
caratteristiche principali - 1) lesecutività i provvedimenti producono i
relativi effetti indipendentemente dalla loro
legittimità (c.d. presunzione di legittimitÃ
degli atti amministrativi i cui effetti cessano
di prodursi solo a seguito di annullamento). - 2) lesecutorietà la P.A. può ottenere
lesecuzione coattiva del proprio provvedimento
anche con limpiego della forza pubblica. - Tale caratteristica è espressione del c.d. potere
di autotutela esecutiva delle amministrazioni
pubbliche le quali, a differenza di quanto accade
per i privati, nellambito delle proprie
attribuzioni possono portare ad esecuzione i
propri atti senza la necessità di rivolgersi
allautorità giudiziaria.
40.
- Nellambito dellautotutela esecutiva la dottrina
fa rientrare anche il potere di eliminare o
modificare i propri atti che risultino viziati e,
quindi, irregolari o invalidi secondo le modalitÃ
ed i limiti fissati dalla legge. - Nei casi in cui venga, infatti, sollevata da
parte di un terzo privato o dalla stessa
amministrazione una questione circa la regolaritÃ
dellatto, possono essere aperti procedimenti
amministrativi specifici detti di riesame il
cui esito va dalla conferma allannullamento
dufficio, alla riforma dellatto stesso. - I procedimenti di riesame differiscono
sostanzialmente da quelli di revisione che danno
luogo alle misure della revoca, ritiro o
abrogazione dellatto.. - Peraltro, mentre lannullamento dufficio può
essere pronunciato soltanto in presenza di un
vizio di legittimità del provvedimento, la revoca
rappresenta la misura da adottare nel caso in cui
lamministrazione dovesse reputare inopportuna
una determinata decisione a seguito di una nuova
valutazione degli interessi in gioco, oppure in
ragione delle mutate circostanze di fatto oppure
ancora in relazione a fatti di cui non si era
tenuto conto in precedenza al momento
dellemanazione del provvedimento.
41.
- 3) Linoppugnabilità detta anche consolidazione,
sicché una volta spirato il termine di sessanta
giorni dalla conoscenza del provvedimento, non se
ne può più chiedere al giudice amministrativo il
relativo annullamento. - Decorso il predetto termine (che è di decadenza),
solo la stessa amministrazione può eliminarlo in
virtù dei suddetti poteri di autotutela
esercitabili in ogni tempo. - Linoppugnabilità è, comunque, legata alla
effettiva conoscenza del provvedimento medesimo
da parte dei soggetti destinatari interessati
alla sua impugnazione. - In taluni casi è la stessa legge a fissare le
modalità di effettiva conoscenza del
provvedimento mediante la fissazione di
presunzioni ad esempio per i PRG si presume la
conoscenza del piano mediante la pubblicazione
dello stesso sul Bollettino Ufficiale della
Regione. - In tutti gli altri casi è onere dei destinatari
del provvedimento che si intende impugnare la
dimostrazione della data e della modalità di
avvenuta conoscenza del provvedimento. Trascorsi
inutilmente i sessanta giorni dalla conoscenza
dellatto, il provvedimento si consolida e, per
leffetto, non può più essere annullato.
42I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLATTIVITA
AMMINISTRATIVA
- I principi fondamentali dellattivitÃ
amministrativa sono quattro - 1) il principio di legalitÃ
- 2) la riserva di legge
- 3) il principio di imparzialitÃ
- 4) il principio del buon andamento.
- Il primo trova il suo fondamento normativo nella
L. 241/1990 gli altri tre nella Carta
Costituzionale. - Allorché lazione amministrativa si svolge in
contrasto con i predetti principi essa diviene
ingiusta (illegittima) ragione per cui
lOrdinamento giuridico accorda ai cittadini
lutilizzo di taluni strumenti di controllo volti
alla difesa da possibili abusi da parte della
P.A.
43IL PRINCIPIO DI LEGALITA
- Esso rappresenta il fondamento del c.d. Stato di
diritto, laddove tutti i poteri devono essere
subordinati alla legge. - Si tratta del primato della legge
sullamministrazione, ossia del Parlamento,
espressione della volontà popolare (per ciò
legittimato democraticamente), sui funzionari
della P.A. - In forza di tale principio nessun potere può
legittimamente essere conferito
allamministrazione se non previsto da una norma
giuridica. - Il principio di legalità si configura un
paradigma declinato in due distinti principi di
tipicità e di innovatività dei provvedimenti
amministrativi. - Il principio di tipicità postula la necessità che
ogni ad ogni provvedimento amministrativo
corrisponde una funzione tipica deve, cioè,
avere una precisa finalità prevista da una norma. - Il principio di innovatività stabilisce, invece,
la tassatività del numero dei provvedimenti
amministrativi (dotati di imperatività ) non
essendo consentito dalla legge lemanazione di
provvedimenti non tipici, ossia non previsti
espressamente dallordinamento giuridico (cosa
che, di converso, può accadere nel diritto
privato).
44LA RISERVA DI LEGGE
- Tale principio rappresenta un rafforzamento della
funzione garantista del principio di legalità . - La riserva di legge esclude, infatti, che una
determinata materia, in mancanza di una espressa
disciplina legislativa, possa essere oggetto di
una regolamentazione attraverso atti normativi
secondari (regolamenti). - Si tratta di una garanzia posta a tutela dei
cittadini secondo la quale determinati argomenti
di particolare rilevanza i cui effetti sono
suscettibili di poter incidere in modo
significativo sulla sfera giuridica soggettiva
dei singoli, debba necessariamente essere normata
con legge del Parlamento. - Secondo lart. 23 della Costituzione, ad esempio,
limposizione di tasse e tributi può essere
disposta esclusivamente in forza di una norma di
legge. - In definitiva la riserva di legge ha una
funzione essenziale di garanzia in quanto intende
assicurare che in materie particolarmente
delicate, come quella dei diritti fondamentali
del cittadino, le decisioni vengano assunte
dallorgano più rappresentativo del potere
sovrano dello Stato il Parlamento.
45I PRINCIPI DI IMPARZIALITA E BUON ANDAMENTO
- I principi di imparzialità e buon andamento della
P.A. sono previsti dallart. 97 della Carta
Costituzionale. - Buon andamento significa efficienza della P.A.
che si traduce in economicità ed efficacia
dellazione amministrativa a cui risultano
affiancati quelli di imparzialità , di pubblicitÃ
e di trasparenza. - Sulla scorta di tali principi la P.A. deve
informare il proprio agire al raggiungimento del
miglior risultato costi/benefici non potendo
limitarsi allattestazione di un risultato
meramente formale. - Limparzialità è attuazione del principio di
giustizia. - La P.A., nellesercizio delle proprie funzioni, è
tenuta a tenere in assoluta considerazione tutti
i fatti afferenti agli interessi considerati
dalla legge secondo le regole improntate a
certezza, trasparenza e democraticità . - Esso costituisce corollario del più generale
principio di uguaglianza sancito dallart. 3
della Costituzione. - Costituisce tipica espressione del principio di
imparzialità lobbligo di motivazione dei
provvedimenti amministrativi, il principio di
partecipazione dei privati al procedimento
amministrativo, il vizio delleccesso di potere. - Ai superiori principi generali se ne affiancano
di ulteriori aventi origine nella giurisprudenza
della Corte di Giustizia dellUnione Europea e,
specificamente - - il principio di proporzionalità e quello di non
discriminazione.
46LA DISCREZIONALITA AMMINISTRATIVA
- La discrezionalità amministrativa rappresenta un
concetto fondamentale del diritto amministrativo. - Vi sono taluni casi nei quali la funzione
amministrativa si trova sostanzialmente vincolata
allorché, in presenza di determinati presupposti
stabiliti da una norma di legge, la P.A. non ha
altra scelta che assumere un determinato
comportamento (provvedimento). - In tali ipotesi la P.A. si limita
allaccertamento circa la sussistenza dei
necessari presupposti sanciti dalla norma per
ladozione di quel determinato provvedimento
richiesto (come accade nel permesso di
costruire). - In altri casi, invece, lattività amministrativa
è discrezionale. - La discrezionalità è il metodo mediante il quale
la P.A., secondo il proprio prudente
apprezzamento, stabilisce come realizzare, in
concreto, linteresse pubblico quando ciò non sia
prestabilito dalla legge. - Le norme di legge, infatti, nellattribuire il
potere allamministrazione, indicano, seppure
raramente, linteresse pubblico da tutelare
(interesse primario) che dovrà , tuttavia,
necessariamente collidere con altri interessi,
pubblici o privati (secondari), ritenuti
subordinati al primario interesse pubblico da
curare. - La P.A. dovrà , pertanto, esercitare i poteri
attribuiti dalla legge scegliendo di soddisfare
linteresse primario o ritenere prevalenti gli
interessi secondari. - La c.d. discrezionalità amministrativa sta
proprio nella prudente ponderazione comparativa
dellinteresse primario con gli interessi
secondari. - Lesito di tale valutazione sarà lindividuazione
dellinteresse meritevole di tutela da parte
dellamministrazione.
47.
- Tale giudizio di prevalenza varia a seconda
dellambito di discrezionalità concesso dalla
norma alla P.A. - La norma di legge può, infatti, attribuire alla
P.A. la determinazione discrezionale del
contenuto del provvedimento (discrezionalità sul
quid) - Può lascare alla P.A. solo la scelta su se
emanare il provvedimento (discrezionalitÃ
sullan) - Può consentire alla P.A. solo i tempi e i modi di
adozione di un provvedimento (discrezionalità sul
quomodo). - Ad esempio, nella formazione di un piano
territoriale obbligatorio per legge la P.A. ha
discrezionalità nel quid, ma non anche nellan,
ben potendo stabilire discrezionalmente i
contenuti del piano , ma non anche la necessità o
meno di adottarlo (lo deve adottare). - La discrezionalità amministrativa non va confusa
con la discrezionalità assoluta la P.A. non gode
affatto della liberta di scelta al contrario
necessita che ogni decisione sia il frutto
dellosservanza di precisi criteri alcuni dei
quali sono espressione di principi generali
(ragionevolezza, imparzialità , uguaglianza,
trasparenza, ecc) ciò quando tali criteri non
siano già contenuti nella norma attributiva del
potere amministrativo di adozione del
provvedimento (circostanza rara).
48LA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
- Elemento essenziale per rendere trasparente
lutilizzo dei criteri stabiliti dalla norma ai
fini delladozione del provvedimento è che tali
criteri, posti a fondamento del provvedimento,
siano resi noti allesterno. - La motivazione del provvedimento è posta a
giustificazione della decisione adottata nei
confronti di tutti i cittadini i quali devono
essere posti nelle condizioni di conoscere se la
scelta adottata dalla P.A. risulti o meno
coerente con i criteri che lamministrazione ha
dichiarato di porre a base della decisione. - vi è, pertanto, una stretta correlazione
nellattività amministrativa fra interesse
pubblico, scelta discrezionale e motivazione
della scelta, dovendo lamministrazione
evidenziare lattualità dellinteresse pubblico
da soddisfare. - (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7/1999).
49ESEMPIO
- LAssessorato Regionale al territorio, che ha
competenza sui beni paesaggistici, viene a
conoscenza della costruzione di unabitazione
privata in una zona vincolata senza la
necessaria autorizzazione (N.O. Soprintendenza
per i BB.CC.AA.). - Lufficio preposto può adottare tre distinte
soluzioni - 1) ordinare la demolizione della costruzione
- 2) autorizzare i lavori in sanatoria
- 3) autorizzare i lavori con prescrizioni.
- In tutte le ipotesi menzionate la P.A. irrogherÃ
una sanzione amministrativa pecuniaria
(obbligatoria per legge Codice dei bb.cc.). - Nel primo caso la sanzione coinciderà con la
demolizione - Nel secondo e terzo la sanzione pecuniari si
accompagnerà al rilascio di unautorizzazione in
sanatoria. - La P.A. dovrà , comunque, motivare la propria
decisione in relazione allinteresse primario
(tutela del patrimonio paesaggistico) e agli
interessi secondari (quello privato). - Nellipotesi in cui decidesse per la demolizione
dovrà necessariamente dimostrare la necessità del
suo abbattimento per la liberazione del panorama
tutelato laddove, in caso contrario, la relativa
decisione sarebbe ritenuta sproporzionata ed
irragionevole e, quindi, annullabile. - Nellipotesi in cui, viceversa, dovesse decidere
per il mantenimento della costruzione (sanatoria
e prescrizioni) dovrà necessariamente
giustificare il provvedimento sulla base
dellininfluenza della costruzione in ordine alla
tutela del paesaggio, magari disponendo
leliminazione solo di una parte delledificio.
50LIMITI INTERNI ED ESTERNI ALLA DISCREZIONALITA
- La presenza di altri interessi (non primari)
suscettibili di poter incidere sfavorevolmente
sulla soddisfazione dellinteresse pubblico
primario ha imposto i c.d. limiti interni alla
discrezionalità della P.A.. - Qualora tali limiti dovessero essere superati si
configurerebbe un eccesso di potere con la
conseguente invalidità del relativo provvedimento
amministrativo. - Dai predetti limiti interni vanno distinti i c.d.
limiti esterni che si indirizzano non alla
discrezionalità della decisione amministrativa
quanto direttamente al potere della P.A. che
viene limitato allorigine attraverso una
contrazione dei poteri stessi. - Es. Nei procedimenti di pianificazione
urbanistica, ove è massima leterogeneità degli
interessi in gioco, linteresse primario
(lordinato e razionale assetto del territorio) è
frutto di unarticolata quanto complessa
ponderazione degli interessi da tutelare. - Ladozione di una soluzione rispetto ad unaltra
dipenderà da scelte discrezionali a cui è
assolutamente difficile apporre limiti se non
nellorganizzazione, da parte della norma, della
discrezionalità amministrativa, in articolati
procedimenti che siano idonei a contemperare il
più elevato numero di interessi in campo.
51La discrezionalità tecnica
- Diversa dalla discrezionalità amministrativa di
cui abbiamo finora parlato è la c.d.
discrezionalità tecnica la quale consiste
nellassunzione, allinterno del procedimento, di
quelle regole desperienza e/o della scienza e/o
della tecnica che non implicano ponderazione e
valutazione degli interessi in gioco. - Si tratta di una scelta obbligata da parte
della P.A. determinata dalla valutazione di fatti
alla stregua di conoscenza extragiuridiche. - Es. la sismicità di una zona verrà dichiarata con
provvedimento amministrativo in ragione dei
rilievi geologici e delle indagini storiche
effettuate sul territorio in questione. - Quali conseguenze sul piano operativo
- La giurisprudenza ritiene che gli atti
caratterizzati da discrezionalità tecnica siano
sindacabili solo in presenza di sintomi di
assoluta e manifesta illogicità . - Ciò ha ricadute enormi nellambito dei
procedimenti di pianificazione urbanistica il
principio generale è che i provvedimenti
amministrativi generali (che sono diretti ad un
pluralità indefinita di soggetti), di cui i
provvedimenti di piano costituiscono una species,
(ad es. il PRG) non vanno obbligatoriamente
motivati. Laddove, invece, gli atti individuali
(destinati, invece, a singoli soggetti o ad una
pluralità definita di soggetti) necessita della
motivazione.
52IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- Il procedimento amministrativo è un istituto
finalizzato allassoggettamento dellesercizio
del potere amministrativo a regole controllabili,
verificabili dallesterno, e si trova in stretta
correlazione con la discrezionalità giacché è
proprio attraverso il procedimento amministrativo
che si esplica quella valutazione degli interessi
che rappresentano la manifestazione di tale
discrezionalità . - Esso può essere definito come una sequenza di
atti posti in essere dalla P.A. fra loro
correlati e volti al perseguimento di un unico
scopo. Scopo che definisce il procedimento
attraverso lemanazione di un provvedimento. - Va precisato come il procedimento amministrativo
si distingua da altri procedimenti (sequenza di
atti finalizzati allemanazione di una sentenza o
di una legge) poiché la successione di atti
preordinata allemanazione di un provvedimento
amministrativo costituisce un complesso atti
amministrativi volti alla ponderazione di una
pluralità , più o meno complessa, di interessi.
53.
- Così, ad es., per il rilascio di una licenza di
abitabilità , il procedimento sarà determinato
esclusivamente dalla verifica circa la
sussistenza di taluni semplici presupposti (la
conformità del fabbricato al progetto e
linsussistenza di cause di insalubrità ) da parte
di un organo monocratico del Comune (lUfficio
preposto). - Quando, invece, si parla pianificazione
urbanistica la complessità e la pluralità degli
interessi pubblici e privati in gioco oggetto
della necessaria ponderazione da parte del Comune
impone linstaurazione di un procedimento
amministrativo correlativamente complesso
costituito da più atti amministrativi strumentali
al conseguimento dello scopo (decisione finale
rappresentata dal provvedimento amministrativo),
posti in essere da più uffici di varie
amministrazioni pubbliche.
54LE FASI DEL PROCEDIMENTO
- Le fasi del procedimento amministrativo sono
quattro - 1) la fase di iniziativa
- 2) la fase istruttoria
- 3) la fase decisoria
- 4) la fase di integrazione dellefficacia.
- La fase diniziativa apre il procedimento e ne
determina loggetto introducendo linteresse
primario. - Latto di iniziativa può provenire da un soggetto
privato, ed allora riceverà impulso di parte se,
invece, proviene dalla stessa amministrazione,
allora si ha liniziativa dufficio. - La concessione edificatoria è rilasciata
dallamministrazione su istanza di parte un
piano urbanistico viene disposto
dallamministrazione dufficio. - La fase istruttoria serve ad introdurre gli altri
interessi (quelli secondari) da ponderare nel
procedimento e a raccogliere i fatti e gli atti
necessaria alla valutazione del peso degli
interessi in gioco maggiore sarà il numero di
questi, più complessa sarà listruttoria. - Lo scopo di tale fase è quello di preparare il
materiale necessario alla formazione della
decisione della P.A. - Vediamo i più ricorrenti.
55.
- Lacquisizione e la presentazione di documenti e
certificazioni (talvolta richiesti a pena di
improcedibilità , come lallegazione
dellelaborato di progetto nellipotesi di
richiesta di permesso di costruire) - Lacquisizione di attività di scienza, quali le
ispezioni dei luoghi, sovente affidati a tecnici
abilitati, interni o esterni allamministrazione,
come nel caso della progettazione di un piano
urbanistico - Lattività di pareristica resa da altre
amministrazioni, che possono consistere in
consigli obbligatori o facoltativi. Nel primo
caso essi devono essere richiesti
dallamministrazione decidente in mancanza il
procedimento risulta viziato e, pertanto il
relativo provvedimento impugnabile per il
relativo annullamento. Nel secondo caso il parere
può essere richiesto a discrezione
dellamministrazione procedente. - Tali pareri non vanno confusi con i c.d. pareri
vincolanti i quali non sono veri e propri
consigli, ma atti vincolanti la decisione
dellamministrazione procedente sicché si avrÃ
una decisione preliminare. - Gli atti istruttori di intervento nel
procedimento (come ad esempio le osservazioni, le
proposte o le opposizioni formulate dai singoli
privati in ordine alladozione di un piano
urbanistico).
56.
- Nellalveo della fase istruttoria del
procedimento amministrativo assume particolare
rilievo la figura del R.U.P. (Responsabile Unico
del Procedimento) il quale ha il compito precipuo
di curare ogni aspetto dellistruttoria e
linterfaccia diretta dellamministrazione
rispetto a tutti i cittadini interessati al
procedimento medesimo. - C) La fase decisoria o costitutiva è quella in
cui viene adottato il provvedimento
amministrativo e rappresenta lesito del
procedimento amministrativo. - Il soggetto decidente può essere un organo
monocratico (il dirigente, il prefetto, il
sindaco) sia un organo collegiale (il consiglio
comunale). - Può accadere che alladozione della decisione
concorrano diversi organi, monocratici e
collegiali in tal caso si ha un provvedimento
assunto di concerto fra più organi
dellamministrazione o di più amministrazioni
coinvolte dalla decisione (ad es. lintesa fra il
Comune ed il Genio Civile in sede di adozione di
un piano urbanistico ricadente in zona sismica). - D) la fase di integrazione dellefficacia è una
fase eventuale e non necessaria poiché spesso i
provvedimenti amministrativi risultano efficaci
al momento dellesito del procedimento senza la
necessità che ciò necessiti una fase ulteriore.
Si dice che il procedimento si è perfezionato
con la definizione del provvedimento
amministrativo.
57.
- Talvolta, tuttavia, accade che un provvedimento
amministrativo, per acquisire efficacia, debba
necessariamente essere sottoposto ad una fase
ulteriore ciò si verifica, ad es., allorché il
PRG adottato debba essere necessariamente
pubblicato sul Bollettino Regionale affinché
possa essere conoscibile alla collettività ed
acquisti la relativa efficacia. - Subprocedimento.
- Accade spesso che, allinterno del procedimento
amministrativo, formato da una sequenza di atti
amministrativi preordinati alladozione del
provvedimento finale, si ritrovi un atto a sua
volta frutto di unulteriore procedimento
amministrativo si ha, in tal caso un
Subprocedimento allorché uno o più atti
rappresentano il risultato di un ulteriore
procedimento amministrativo dipendente da altra
amministrazione diversa da quella procedente.
Lesito del subprocedimento è quello di un vero e
proprio provvedimento o subprovvedimento
necessario alla prosecuzione dellistruttoria e
dellesito del procedimento.
58DIRITTI SOGGETTIVI E
- Cosa è una situazione giuridica soggettiva?
- Una relazione qualificata fra un interesse ed
un soggetto ritenuta meritevole di tutela da
parte dellordinamento giuridico. - Quando una norma valuta favorevolmente un
determinato interesse lo eleva a situazione
giuridica soggettiva. - Una situazione giuridica soggettiva implica un
rapporto giuridico, ossia una relazione fra due o
più soggetti regolata dal diritto (es. vendita,
fornitura, ecc.) - Ogni situazione giuridica soggettiva può essere
declinata variamente mediante le sue plurime
manifestazioni giuridiche - sul lato attivo del rapporto, il diritto
soggettivo che si esprime tramite poteri e
facoltà - sul lato passivo del rapporto, il dovere,
l'obbligo e la soggezione.
59.
- Il diritto soggettivo è il potere di agire in
base al proprio libero apprezzamento per il
soddisfacimento del proprio interesse, protetto
dallordinamento giuridico. E la pretesa che
altri tenga un comportamento di contenuto
positivo (dare o fare) o negativo (non fare) (es.
diritto di credito, diritto di proprietà ). - la facoltà situazione giuridica soggettiva
attiva- è la possibilità di tenere un determinato
comportamento e, quindi, l'opposto del dovere o
obbligo- situazioni giuridiche soggettive passive
(la facoltà di usare il bene di cui il titolare
del diritto soggettivo di proprietà è titolare e
il corrispondente obbligo di tutti i terzi di
astenersi dal porre in essere condotte turbative
del diritto). - Diverso dallobbligo o dovere l'onere che è la
situazione giuridica soggettiva caratterizzata
dal fatto che il soggetto su cui grava è tenuto
ad un determinato comportamento nel proprio
interesse, poiché in mancanza non si produrrebbe
un effetto giuridico a lui favorevole. - Il potere, situazione giuridica soggettiva
attiva è la possibilità attribuita
dall'ordinamento ad un soggetto di produrre
effetti giuridici, ossia di creare, modificare o
estinguere un rapporto giuridico (il potere di
agire in giudizio a tutela di propri diritti
soggettivi di credito). - Se il soggetto attivo del rapporto è titolare di
un potere, in capo al soggetto passivo sussiste
la corrispondente soggezione.
60 INTERESSI LEGITTIMI
- Dal punto di vista della P.A. può dirsi che il
suo potere autoritativo si esprime mediante
lesercizio di una potestà pubblica. - Se ci si pone nella prospettiva del singolo
cittadino di fronte alla potestà espressa dalla
P.A., allora il singolo si trova in una posizione
di soggezione. Egli, di fronte allimperativitÃ
del provvedimento, si trova costretto a subirne
gli effetti. - Se il cittadino posto nella situazione di
soggezione è titolare di un diritto soggettivo
questi può subire lazzeramento della propria
situazione giuridica soggettiva (perdita del
diritto di proprietà in caso di espropriazione
per pubblica utilità ) ovvero vederla limitare (la
facoltà di edificazione in conformità ai
parametri ed ai criteri stabiliti dai piani
urbanistici). - Vi sono altri casi nei quali la P.A. non
manifesta una potestà incidendo sui diritti
soggettivi dei singoli, ma costituisce essa
stessa diritti in capo ai singoli (rilascio di
una concessione edificatoria o laggiudicazione
di un pubblico appalto). - In tali ultime ipotesi ciascun singolo privato,
persona fisica o giuridica, aspira al
conseguimento di unutilità legata ad una
decisione della P.A. (provvedimento
amministrativo). Va da sé che non tutte le
aspettative espresse dai singoli privati potranno
risultare soddisfatte sicché linteresse sotteso
da tale aspettativa e correlato allesercizio del
potere amministrativo (funzione amministrativa)
viene denominato interesse legittimo.
61INTERESSE LEGITTIMO E DIRITTO SOGGETTIVO
- Linteresse legittimo, contrariamente al diritto
soggettivo, non garantisce al suo titolare una
tutela diretta, ragione per cui si dice che, di
fronte al potere espresso dalla P.A., il titolare
della situazione giuridica soggettiva
corrispondente allinteresse legittimo eserciti
un diritto soggettivo, per così dire,
affievolito essendo privo dei relativi poteri
di espressione della decisione finale in realtÃ
spettante alla P.A. con lemanazione del relativo
provvedimento sul quale il soggetto destinatario
può incidere soltanto attraverso gli strumenti
approntati dallordinamento e finalizzati
allorientamento della P.A. in ordine alla
determinazione del suo contenuto. - Attraverso tali strumenti il soggetto
amministrato può far valere linteresse legittimo
al corretto uso del potere amministrativo in
conformità al dettato normativo (il candidato che
dovesse risultare escluso da una procedura
concorsua