Title: DIRITTO DEL LAVORO
1DIRITTO DEL LAVORO
- IL CONTRATTO COLLETTIVO
- Parte obbligatoria e parte normativa
2- Una bipartizione fondamentale dei contratti
collettivi
Parte obbligatoria e parte normativa
3CLAUSOLE OBBLIGATORIE
Organizzazioni sindacali
Associazioni datoriali
Parte obbligatoria
CONTRATTO COLLETTIVO
Parte Obbligatoria.
Parte normativa
Parte normativa
Datori di lavoro
Lavoratori
CLAUSOLE NORMATIVE
4Due esempi
- Le unità produttive con più di ottanta
dipendenti, PORTERANNO A preventiva CONOSCENZA
delle strutture sindacali aziendali e delle
organizzazioni sindacali di categoria competenti
per territorio, elementi conoscitivi riguardanti - - le prospettive produttive con particolare
riferimento alla situazione ed alla struttura
occupazionale - - i programmi di investimento e di
diversificazione produttiva, indicando
l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati
pubblici regionali, nazionali, comunitari - - le strategie di scorporo, concentrazione,
internazionalizzazione e di nuovi insediamenti
industriali specie nel Mezzogiorno - (CCNL dipendenti dalle industrie tessili)
- AL LAVORATORE AMMALATO sarà conservato il posto
con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti
contrattuali per 13 mesi. - L'obbligo di conservazione del posto per
l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30
mesi si raggiungano i limiti predetti anche con
più malattie (CCNL dipendenti dalle industrie
dell'abbigliamento)
Clausola normativa
Clausola obbligatoria
5Una recente pronuncia Cassazione Sezione
lavoro sentenza 6 aprile-24 settembre 2004, n.
19271
(a proposito di art. 19 St.)
- La causa del contratto collettivo di lavoro non
può essere ridotta alla funzione normativa - cioè
la funzione di determinare i contenuti dei futuri
contratti individuali di lavoro - in quanto ogni
contratto collettivo contiene una serie di
clausole non riconducibili a tale funzione, ad
esempio le clausole che impongono ai datori di
lavoro di fornire informazioni alle
organizzazioni sindacali la caratteristica
comune di queste clausole va individuata nel
fatto che esse instaurano
rapporti obbligatori che non hanno effetti
diretti sui futuri contratti di lavoro, ma
producono effetti giuridici esclusivamente nei
confronti dei sindacati e dei datori stipulanti
6Levoluzione quantitativa e qualitativa delle
clausole obbligatorie
- E espressione delle più ampie funzioni assunte
dal contratto collettivo come metodo di governo
delle relazioni individuali e collettive di
lavoro - Più il sindacato tende ad invadere l'area delle
c.d. prerogative datoriali, tanto più cresce, per
qualità ed importanza, la parte obbligatoria del
contratto collettivo
7- GLI EFFETTI DELLA BIPARTIZIONE
- le diverse conseguenze in caso di violazione del
contratto collettivo
8La violazione delle clausole normative
- La violazione di questa clausola legittima
lassociazione sindacale stipulante ad attivare
un contenzioso giudiziario?
Un datore di lavoro retribuisce un
lavoratore meno di quanto si è impegnato a
fare sottoscrivendo il contratto collettivo
9La violazione delle clausole obbligatorie
Qualè lo strumento processuale più adeguato per
sanzionare tali violazioni?
- Rimedi civilistici
- per linadempimento contrattuale
II) Repressione della condotta antisindacale
(art. 28 Statuto)
10La distinzione tra clausole obbligatorie e
clausole normative sul piano della loro
giustiziabilitÃ
- Se viene violata una clausola normativa
- Il sindacato stipulante non è legittimato alla
azione giudiziale (a meno che non ricorrano gli
estremi della condotta antisindacale ex art. 28
St.) - Il lavoratore si
- Se viene violata una clausola obbligatoria
- Il sindacato stipulante è legittimato alla azione
giudiziale (per inadempimento contrattuale o ex
art. 28 St.) - Il lavoratore no