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Le prime normative internazionali e comunitarie sulla parit

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... precoci e forzati, i delitti – PowerPoint PPT presentation

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Title: Le prime normative internazionali e comunitarie sulla parit


1
Le prime normative internazionali e comunitarie
sulla parità di genere. L'impulso delle
organizzazioni internazionali e dell'UE alle
politiche di pari opportunità e alla normativa
antidiscriminatoria.
Corso Donne, politica e istituzioni prof.
Francesca Perrini Messina, 26 giugno 2013, h.
15-19.00
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  • molteplicità delle sfumature istituzionali e
    giuridiche.
  • distinzione tra ruolo svolto dalle OI a carattere
    universale (ONU e OIL) e attività intrapresa
    dalle OI a carattere regionale (limitandoci al
    continente europeo, CdE e UE).

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  • concetto di base
  • principio di non discriminazione

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  • Preambolo dello Statuto delle NU
  • riaffermare la fede nei diritti fondamentali
    delluomo, nella dignità e nel valore della
    persona umana, nella eguaglianza dei diritti
    degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi
    e piccole

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  • art. 55, lett. c) Statuto delle NU
  • le NU si impegnano a promuovere il rispetto e
    losservanza universale dei diritti delluomo e
    delle libertà fondamentali per tutti, senza
    distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

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  • art. 2 Patto sui diritti civili e politici
  • art. 2 Dichiarazione Universale dei diritti
    dellUomo
  • art. 2, par. 2 Patto sui diritti economici
    sociali e culturali
  • art. 2 Convenzione sui diritti del fanciullo
  • art. 14 Convenzione europea per la salvaguardia
    dei diritti delluomo e delle libertà
    fondamentali (cui si aggiunge il Protocollo 12)

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  • Attività delle NU
  • Convenzione sulleliminazione di ogni forma di
    discriminazione nei confronti della donna
  • adottata il 18 dic. 1979 ed entrata in vigore il
    3 sett. 1981

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  • Struttura della Convenzioneun Preambolo e 30
    articoli, suddivisi in 6 parti
  • Meccanismo di controllo
  • Comitato per leliminazione di ogni forma di
    discriminazione nei confronti della donna
  • 1999 un Protocollo opzionale istituisce
    ulteriori meccanismi di garanzia

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  • Le conferenze delle Nazioni Unite sulle donne
    dalla conferenza di Città del Messico del 1975
    alla conferenza di Pechino del 1995

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Città del Messico, 1975 primo Piano dAzione
Mondiale che stabiliva risultati precisi da
raggiungere entro il 1980 luguaglianza di
accesso allistruzione, allimpiego, alla
nutrizione e ai servizi sanitari, così come una
maggiore partecipazione alla politica e alla
pianificazione familiare
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  • Copenaghen 1980
  • fu adottata la Convenzione sulleliminazione di
    tutte le forme di discriminazione nei confronti
    delle donne
  • Temi centrali lavoro, salute e educazione,
    identificati come aree strategiche
  • Programma dAzione insufficiente volontà
    politica, mancato riconoscimento del valore dei
    contributi delle donne alla società, scarsa
    consapevolezza femminile riguardo le opportunità
    a disposizione delle donne, etc.

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Nairobi, 1985
  • Piano dAzione denominato Strategie future per
    lavanzamento delle donne
  • le misure raccomandate nel Piano dAzione
    coprivano ogni settore dintervento
    dallistruzione alla sanità dalloccupazione ai
    servizi sociali dallambiente alle comunicazioni.

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Pechino, 1995
  • incentrata sui concetti di empowerment e
    mainstreaming
  • Empowerment attribuzione di potere alle donne,
    loro partecipazione attiva ai processi
    decisionali
  • Mainstreaming necessità di inserire nelle
    politiche di carattere generale tematiche e
    aspetti legati alle donne

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  • Dichiarazione di Pechino
  • Piattaforma dAzione individua le seguenti aree
    critiche donne e povertà istruzione e
    formazione delle donne donne e salute la
    violenza contro le donne donne e conflitti
    armati donne ed economia donne, potere e
    processi decisionali meccanismi istituzionali
    per favorire il progresso delle donne i diritti
    umani delle donne e donne e media

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Pechino 5
  • Azioni e iniziative ulteriori per dare attuazione
    alla Dichiarazione e alla Piattaforma dazione di
    Pechino
  • Dichiarazione politica e un accordo sulle
    "Ulteriori azioni e iniziative per attuare la
    Dichiarazione e la Piattaforma dazione di
    Pechino".

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Criticità
  • partecipazione delle donne alle decisioni in
    materia di politica economica,
  • alfabetizzazione
  • violenza domestica
  • pratiche tradizionali nocive quali le
    mutilazioni dei genitali, i matrimoni precoci e
    forzati, i delitti "donore", lo sfruttamento
    commerciale del sesso, la tratta di donne e
    bambine/i, infanticidio delle bambine, i crimini
    di origine razziale
  • mortalità e morbilità materna
  • prevenzione delle gravidanze indesiderate
  • conseguenze degli aborti a rischio
  • educazione sessuale per le giovani adolescenti

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Pechino 10, 2005
  • crescita di una pericolosa sinergia di
    fondamentalismi religiosi.
  • Italia criticata ufficialmente dal Comitato per
    lEliminazione della Discriminazione contro le
    Donne. Il Comitato ha espresso forti
    preoccupazioni per la condizione delle donne
    italiane. Donne ancora concepite come madri e
    come oggetti sessuali soprattutto attraverso i
    messaggi veicolati dalla pubblicità e dalla
    televisione inserite marginalmente nella vita
    politica e spesso vittime di discriminazioni sul
    lavoro. Gli impieghi per le donne sono spesso
    precari e part-time e quasi sempre a basso
    reddito. Le inferiori condizioni economiche unite
    alla mancanza di strutture pubbliche dedicate
    allinfanzia, costringono una donna su cinque ad
    abbandonare il lavoro dopo il primo figlio. Altro
    punto irrisolto del nostro sistema politico è
    quello della presenza/assenza delle donne nei
    centri decisionali.

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Consiglio dEuropa
  • Giurisprudenza Corte europea dei diritti
    delluomo
  • Produzione normativa

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  1. Caratteristica tutela ancorata ai dritti
    contemplati nella CEDU (rispetto della vita
    privata e familiare, diritto alla salute, diritto
    allintegrità fisica, ecc.) da cui deriva una
    tutela frammentaria, senza che si segua un vero e
    proprio approccio di genere.

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2. Atti
  • raccomandazione del Comitato dei Ministri sulla
    partecipazione equilibrata delle donne e degli
    uomini ai processi decisionali politici e
    pubblici, adottata il 12 marzo 2003
  • Convenzione europea sulla prevenzione e la lotta
    contro la violenza nei confronti delle donne e la
    violenza domestica, aperta alla firma ad Istanbul
    l11 maggio 2011, non ancora in vigore.
  • LItalia lha ratificata il 19 giugno 2013

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La politica delle pari opportunità nellUnione
Europea
  • Diritto primario
  • Diritto derivato
  • Atti non vincolanti

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1. Diritto primario
  • Trattato di Roma 1957, art. 119 Ciascuno Stato
    membro assicura () lapplicazione del principio
    della parità della retribuzione fra i lavoratori
    di sesso maschile e quelli di sesso femminile per
    uno stesso lavoro. () La parità di retribuzione,
    senza discriminazione fondata sul sesso, implica
    a) che la retribuzione accordata per uno stesso
    lavoro pagato a cottimo sia fissata ad una stessa
    unità di misura b) che la retribuzione
    corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia
    uguale per un posto di lavoro uguale

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  • Trattato di Maastricht 1992 la Comunità deve
    sostenere e completare lazione degli Stati
    membri riguardo alla parità tra uomini e donne
    per quanto concerne le loro opportunità sul
    mercato del lavoro ed il trattamento del lavoro e
    ribadiva lobbligo degli Stati aderenti ad
    applicare il principio della parità retributiva.
  • Infine, una dichiarazione allegata allatto
    finale della conferenza intergovernativa gli
    Stati membri hanno precisato che il principio di
    eguaglianza non impedisce di prendere misure
    volte a facilitare limpiego femminile.

24
  • Trattato di Amsterdam 1999 il principio delle
    pari opportunità entra formalmente a far parte
    del diritto primario dellUnione europea.
  • Modifiche del Trattato CE nuovo art. 119, si
    aggiungono 2 nuovi paragrafi art. 2 la parità
    tra uomini e donne rientra tra gli obiettivi
    della Comunità art. 3 si aggiunge che lazione
    della Comunità () mira ad eliminare le
    ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra
    uomini e donne art. 13 al divieto di
    discriminazioni fondate sulla nazionalità si
    aggiunge quello fondato sul sesso.

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Carta dei diritti fondamentali dellUE, Nizza
2000
  • art. 23 parità tra donne e uomini, co. 1, la
    parità tra donne ed uomini deve essere assicurata
    in tutti i campi, compreso in materia di
    occupazione, di lavoro e di retribuzione, co. 2,
    il principio della parità non osta al
    mantenimento o alladozione di misure che
    prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
    sottorappresentato

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  • Trattato di Lisbona 2009, art. 157 vecchio art.
    119 senza modifiche

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2. Diritto derivato
  • Direttiva 76/207, modificata dalla direttiva
    2002/73
  • Direttive 79/7 e 86/378
  • Direttiva 97/80
  • Direttiva di codificazione 2006/54

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3. Atti non vincolanti
  • Codici di condotta rivolti alle imprese 1991, in
    materia di molestie sessuali sul lavoro 1996,
    applicazione del principio della parità di
    retribuzione
  • Comunicazione Commissione 96/67, applicazione del
    principio del mainstreaming
  • Programmi dazione 1982-1985 1986-1990
    1991-1995 1996-2000 2001-2005

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Organi ad hoc
  • Parlamento europeo Commissione per i diritti
    delle donne
  • Commissione Gruppo dei Commissari per le pari
    opportunità
  • Direzione Generale V Occupazione, relazioni
    industriali e affari sociali Unità per le pari
    opportunità
  • Direzione Generale X Informazione e
    Comunicazione sezione Informazione delle donne

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Strategia per la parità tra donne e
uomini2010-2015
  • Comunicazione Commissione 2010/491
  • 5 priorità 1. economia e mercato del lavoro, 2.
    parità salariale, 3. parità nei posti di
    responsabilità, 4. lotta contro la violenza di
    genere, 5. promozione della parità allesterno
    dellUe
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