Title: Le prime normative internazionali e comunitarie sulla parit
1Le prime normative internazionali e comunitarie
sulla parità di genere. L'impulso delle
organizzazioni internazionali e dell'UE alle
politiche di pari opportunità e alla normativa
antidiscriminatoria.
Corso Donne, politica e istituzioni prof.
Francesca Perrini Messina, 26 giugno 2013, h.
15-19.00
2- molteplicità delle sfumature istituzionali e
giuridiche. - distinzione tra ruolo svolto dalle OI a carattere
universale (ONU e OIL) e attività intrapresa
dalle OI a carattere regionale (limitandoci al
continente europeo, CdE e UE).
3- concetto di base
- principio di non discriminazione
4- Preambolo dello Statuto delle NU
- riaffermare la fede nei diritti fondamentali
delluomo, nella dignità e nel valore della
persona umana, nella eguaglianza dei diritti
degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi
e piccole
5- art. 55, lett. c) Statuto delle NU
- le NU si impegnano a promuovere il rispetto e
losservanza universale dei diritti delluomo e
delle libertà fondamentali per tutti, senza
distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
6- art. 2 Patto sui diritti civili e politici
- art. 2 Dichiarazione Universale dei diritti
dellUomo - art. 2, par. 2 Patto sui diritti economici
sociali e culturali - art. 2 Convenzione sui diritti del fanciullo
- art. 14 Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti delluomo e delle libertà
fondamentali (cui si aggiunge il Protocollo 12)
7- Attività delle NU
- Convenzione sulleliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti della donna - adottata il 18 dic. 1979 ed entrata in vigore il
3 sett. 1981
8- Struttura della Convenzioneun Preambolo e 30
articoli, suddivisi in 6 parti - Meccanismo di controllo
- Comitato per leliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti della donna - 1999 un Protocollo opzionale istituisce
ulteriori meccanismi di garanzia
9- Le conferenze delle Nazioni Unite sulle donne
dalla conferenza di Città del Messico del 1975
alla conferenza di Pechino del 1995
10Città del Messico, 1975 primo Piano dAzione
Mondiale che stabiliva risultati precisi da
raggiungere entro il 1980 luguaglianza di
accesso allistruzione, allimpiego, alla
nutrizione e ai servizi sanitari, così come una
maggiore partecipazione alla politica e alla
pianificazione familiare
11- Copenaghen 1980
- fu adottata la Convenzione sulleliminazione di
tutte le forme di discriminazione nei confronti
delle donne - Temi centrali lavoro, salute e educazione,
identificati come aree strategiche - Programma dAzione insufficiente volontà
politica, mancato riconoscimento del valore dei
contributi delle donne alla società, scarsa
consapevolezza femminile riguardo le opportunità
a disposizione delle donne, etc.
12Nairobi, 1985
- Piano dAzione denominato Strategie future per
lavanzamento delle donne - le misure raccomandate nel Piano dAzione
coprivano ogni settore dintervento
dallistruzione alla sanità dalloccupazione ai
servizi sociali dallambiente alle comunicazioni.
13Pechino, 1995
- incentrata sui concetti di empowerment e
mainstreaming - Empowerment attribuzione di potere alle donne,
loro partecipazione attiva ai processi
decisionali - Mainstreaming necessità di inserire nelle
politiche di carattere generale tematiche e
aspetti legati alle donne
14- Dichiarazione di Pechino
- Piattaforma dAzione individua le seguenti aree
critiche donne e povertà istruzione e
formazione delle donne donne e salute la
violenza contro le donne donne e conflitti
armati donne ed economia donne, potere e
processi decisionali meccanismi istituzionali
per favorire il progresso delle donne i diritti
umani delle donne e donne e media
15Pechino 5
- Azioni e iniziative ulteriori per dare attuazione
alla Dichiarazione e alla Piattaforma dazione di
Pechino - Dichiarazione politica e un accordo sulle
"Ulteriori azioni e iniziative per attuare la
Dichiarazione e la Piattaforma dazione di
Pechino".
16Criticità
- partecipazione delle donne alle decisioni in
materia di politica economica, - alfabetizzazione
- violenza domestica
- pratiche tradizionali nocive quali le
mutilazioni dei genitali, i matrimoni precoci e
forzati, i delitti "donore", lo sfruttamento
commerciale del sesso, la tratta di donne e
bambine/i, infanticidio delle bambine, i crimini
di origine razziale - mortalità e morbilità materna
- prevenzione delle gravidanze indesiderate
- conseguenze degli aborti a rischio
- educazione sessuale per le giovani adolescenti
17Pechino 10, 2005
- crescita di una pericolosa sinergia di
fondamentalismi religiosi. - Italia criticata ufficialmente dal Comitato per
lEliminazione della Discriminazione contro le
Donne. Il Comitato ha espresso forti
preoccupazioni per la condizione delle donne
italiane. Donne ancora concepite come madri e
come oggetti sessuali soprattutto attraverso i
messaggi veicolati dalla pubblicità e dalla
televisione inserite marginalmente nella vita
politica e spesso vittime di discriminazioni sul
lavoro. Gli impieghi per le donne sono spesso
precari e part-time e quasi sempre a basso
reddito. Le inferiori condizioni economiche unite
alla mancanza di strutture pubbliche dedicate
allinfanzia, costringono una donna su cinque ad
abbandonare il lavoro dopo il primo figlio. Altro
punto irrisolto del nostro sistema politico è
quello della presenza/assenza delle donne nei
centri decisionali.
18Consiglio dEuropa
- Giurisprudenza Corte europea dei diritti
delluomo - Produzione normativa
19- Caratteristica tutela ancorata ai dritti
contemplati nella CEDU (rispetto della vita
privata e familiare, diritto alla salute, diritto
allintegrità fisica, ecc.) da cui deriva una
tutela frammentaria, senza che si segua un vero e
proprio approccio di genere.
202. Atti
- raccomandazione del Comitato dei Ministri sulla
partecipazione equilibrata delle donne e degli
uomini ai processi decisionali politici e
pubblici, adottata il 12 marzo 2003 - Convenzione europea sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, aperta alla firma ad Istanbul
l11 maggio 2011, non ancora in vigore. - LItalia lha ratificata il 19 giugno 2013
21La politica delle pari opportunità nellUnione
Europea
- Diritto primario
- Diritto derivato
- Atti non vincolanti
221. Diritto primario
- Trattato di Roma 1957, art. 119 Ciascuno Stato
membro assicura () lapplicazione del principio
della parità della retribuzione fra i lavoratori
di sesso maschile e quelli di sesso femminile per
uno stesso lavoro. () La parità di retribuzione,
senza discriminazione fondata sul sesso, implica
a) che la retribuzione accordata per uno stesso
lavoro pagato a cottimo sia fissata ad una stessa
unità di misura b) che la retribuzione
corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia
uguale per un posto di lavoro uguale
23- Trattato di Maastricht 1992 la Comunità deve
sostenere e completare lazione degli Stati
membri riguardo alla parità tra uomini e donne
per quanto concerne le loro opportunità sul
mercato del lavoro ed il trattamento del lavoro e
ribadiva lobbligo degli Stati aderenti ad
applicare il principio della parità retributiva. - Infine, una dichiarazione allegata allatto
finale della conferenza intergovernativa gli
Stati membri hanno precisato che il principio di
eguaglianza non impedisce di prendere misure
volte a facilitare limpiego femminile.
24- Trattato di Amsterdam 1999 il principio delle
pari opportunità entra formalmente a far parte
del diritto primario dellUnione europea. - Modifiche del Trattato CE nuovo art. 119, si
aggiungono 2 nuovi paragrafi art. 2 la parità
tra uomini e donne rientra tra gli obiettivi
della Comunità art. 3 si aggiunge che lazione
della Comunità () mira ad eliminare le
ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra
uomini e donne art. 13 al divieto di
discriminazioni fondate sulla nazionalità si
aggiunge quello fondato sul sesso.
25Carta dei diritti fondamentali dellUE, Nizza
2000
- art. 23 parità tra donne e uomini, co. 1, la
parità tra donne ed uomini deve essere assicurata
in tutti i campi, compreso in materia di
occupazione, di lavoro e di retribuzione, co. 2,
il principio della parità non osta al
mantenimento o alladozione di misure che
prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato
26- Trattato di Lisbona 2009, art. 157 vecchio art.
119 senza modifiche
272. Diritto derivato
- Direttiva 76/207, modificata dalla direttiva
2002/73 - Direttive 79/7 e 86/378
- Direttiva 97/80
- Direttiva di codificazione 2006/54
283. Atti non vincolanti
- Codici di condotta rivolti alle imprese 1991, in
materia di molestie sessuali sul lavoro 1996,
applicazione del principio della parità di
retribuzione - Comunicazione Commissione 96/67, applicazione del
principio del mainstreaming - Programmi dazione 1982-1985 1986-1990
1991-1995 1996-2000 2001-2005
29Organi ad hoc
- Parlamento europeo Commissione per i diritti
delle donne - Commissione Gruppo dei Commissari per le pari
opportunità - Direzione Generale V Occupazione, relazioni
industriali e affari sociali Unità per le pari
opportunità - Direzione Generale X Informazione e
Comunicazione sezione Informazione delle donne
30Strategia per la parità tra donne e
uomini2010-2015
- Comunicazione Commissione 2010/491
- 5 priorità 1. economia e mercato del lavoro, 2.
parità salariale, 3. parità nei posti di
responsabilità, 4. lotta contro la violenza di
genere, 5. promozione della parità allesterno
dellUe