Title: Presentazione di PowerPoint
1Gianfranco Purpura
Alle origini delle consuetudini marittime
mediterranee. Symbola, sylai e lex Rhodia
Affresco del II sec. d.C. da Ostia. Receptum
nautarum con ceiršmbolon D. 4, 9, 1, 3 (Ulp.).
Assunzione della responsabilità in occasione del
carico di aridi in una piccola nave mercantile
(Isis Geminiana) alla presenza dellexercitor
(forse Abascantus), del vector, del mensor e del
magister navis Farnaces.
2Ostia. Mosaico della schola dei mensores
frumentarii (Roma. Museo della Civiltà Romana -
riproduzione.).
Tesserae c.d. nummulariae
Tessera del 55 a.C. dal Palatino, attribuita a
P. Veveio Pappo, fabbricante delle anfore di
Fondi, ritrovate a Marsiglia nel relitto del
Grand Conglué e mercante di vino (M. Di Fazio,
Fondi e il suo territorio, 2006, 56).
RUFIO VEVEI a Rufio (servo) di Veveio
3Giovanni 2, 15 ...kaˆ poisaj fragšllion k
scoinwn pntaj xšbalen k toà ƒeroà...
- Pannello in stucco di G. Fratelloni (1913),
- raffigurante Gesù che scaccia i mercanti dal
Tempio. - Università di Palermo - Aula I.
4- Lex Rhodia
- Si trattava di una codificazione di usanze
marittime e mercantili varie, contemplante il
diritto di naufragio, alle quali i Rodii dal III
sec. a. C. avrebbero offerto tutela? - o di una leggendaria legislazione elaborata dai
giuristi per legittimare pratiche commerciali e
marine consolidate? - o di una autentica legge dellisola di Rodi
riguardante in origine solo lavaria? - o, come sembra più probabile, di una legge
ellenistica rodia concernente i dazi doganali ed
incidentalmente il getto, accolta dalla
giurisprudenza classica?
5Tabula Amalphitana in una redazione del XV sec.
Edizione Ashburner del Nomos Rhodion Nautikos.
(VII sec. d. C.)
6Il ROV (Remotely Operated underwater Vehicle)
riprende gli ambienti interni nei quali ancora
pendono i lampadari.
Il relitto del Titanic.
Affondato nel 1912, si trova in acque
internazionali, a circa 400 miglia a sud-est di
Terranova, ad oltre 4000 metri di profondità.
La prua.
7Pena del giro di chiglia. (Atene, Museo
Nazionale)
da H.A. Ormerod, Piracy in the ancient world,
Chicago 1967.
8Littera Florentina. Titolo de lege Rhodia de
iactu (D. 14, 2)
9D. 14, 2, 1 (Paolo, libro secundo Sententiarum)
D. 14, 2, 1 De lege Rhodia de iactu Paulus libro
secundo sententiarum. Lege Rhodia cavetur, ut, si
levandae navis gratia iactus mercium factus est,
omnium contributione sarciatur quod pro omnibus
datum est.
Nella Legge Rodia si stabilisce che, se è stato
fatto il getto delle merci in mare per
alleggerire la nave, si risarcisca con la
contribuzione di tutti ciò che è stato dato per
il vantaggio di tutti
10D. 14, 2, 10 Labeo libro primo pithanon a Paulo
epitomatorum. Si vehenda mancipia conduxisti, pro
eo mancipio, quod in nave mortuum est, vectura
tibi non debetur
Se ti sei impegnato a trasportare schiavi, per
quello schiavo che è morto in nave, non ti
spetta compenso per il trasporto
11D. 14, 2, 2, 5 Paolo, libro 34 ad edictum.
Servorum quoque qui in mare perierunt non magis
aestimatio facienda est, quam qui si aegri in
nave decesserint aut aliqui se praecipitaverint.
Non si da luogo a stima del valore per la
contribuzione in caso di schiavi morti in mare,
sia che fossero morti per malattia nella nave, o
si fossero lanciati da se stessi in mare.
12D. 14, 2, 9 Volusius Maecianus ex lege
Rhodia. J Ajxivwsi? Eujdaivmono? Nikomhdevw?
pro? Ajntwnivnon basilea Kuvrie basileà
Ajntwnne, naufravgion poihvsante? ejn tÍ/
Ijkariva/ dihrpavghmen ujpo tî dhmosivwn tîn
tav? Kuklavvvvvvda? nhvso? oijkouvntwn.
Ajntwnivno? ei\pen Eujdaivmoni ejgw men toà
kovsmou kuvrio? oJ de novmo? tÁ? qalavssh?. Tù
novmw/ tîn JRodivwn krinevsqw tù nautikù, ejn oi?
mhv ti? tîn h\meterwn aujtw// novmo? ejnantioàtai
toàto de aujto kai oJ qeiovtato? Augousto?
ekrinen.
Petizione di Eudemone di Nicomedia allimperatore
Antonino. Signor imperatore Antonino avendo
fatto naufragio in Icaria siamo stati spogliati
dai pubblicani delle Cicladi. Antonino dice ad
Eudemone Io sono il signore del mondo, la legge
del mare. Si giudichi in base alla legge nautica
dei Rodii, in quanto non contrasti con le
nostre. Così giudicò anche il Divino Augusto.
13Regolamento doganale di Cauno, inciso sulle
pareti esterne delledificio doganale del porto.
I sec. d.C.
E 18 F 4 Nulla sarà riscosso per tutte le
imbarcazioni straniere che ripiegano o cercano
rifugio o svernano o trasformano qualcosa o
restaurano qualche parte o sostituiscono qualcosa
o anche parte delle restanti attrezzature
dellimbarcazione che sono inutilizzabili o per
le cose a loro mancanti delle quali potrebbero
ciascuno di loro avere (bisogno) o in
allestimento per la navigazione o per alcuna
scialuppa costruita
Edificio doganale di Cauno, piccolo porto
commerciale rodio. I sec. d.C.
14Tertulliano, Adversus Marcionem, 3, 6, 2. Atque
ita coacta est cum Iudaico errore sociari et ab
eo argumentationem sibi struere, quasi Iudaei,
certi et ipsi alienum fuisse qui venit, non modo
respuerint eum ut extraneum verum et
interfecerint eum ut adversarium, agnituri sine
dubio et omni officio religionis prosecuturi, si
ipsorum fuisset. Scilicet nauclero illi non
quidem Rhodia lex, sed Pontica caverat, errare
Iudaeos in Christum suum non potuisse, quando, et
si nihil tale praedicatum in illos inveniretur,
vel sola utique humana condicio deceptui obnoxia
persuasisset Iudaeos errare potuisse, qua
homines, nec statim praeiudicium sumendum de
sententia eorum, quos credibile fuerit errasse.
Sintende che quellarmatore non si atteneva
alla legge Rodia, ma alla Pontica
15Roma. Symbolon. VII/VI sec. a.C.
Iscrizione etrusca retrograda Araz Silqetenas
Spurianas
16Montlaurès (Museo di Narbona).
Symbolon in corallo.
Punto di percussione per il distacco di
una scheggia.
Symbolon dallabitato greco romano di Monte
Iato (Palermo)
17Tessera di ospitalità del II sec a. C. da Lilibeo
(Imilcone Inibalo Cloro , figlio di Imilcone,
viene ospitato da Lisone figlio di Diogneto).
1
2
Il grande porto (1) commerciale (mpÒrion)
costruito nel I sec. d. C. da Erode, il Grande a
Cesarea Marittima (Israele) con kleistÒj limn,
porto interno murato (2).
18Reperti dal relitto di Ulu Burun. XIV sec. a. C.
19Anello doro spezzato dal relitto di Ulu Burun.
XIV sec. a.C.
Tavoletta scrittoria con incisioni trasversali
per agevolare laderenza del sovrastante strato
di cera
20D. 47, 9, 10 (Ulpiano, De officio
proconsulis) Ne piscatores nocte lumine ostenso
fallant navigantes, quasi in portum aliquem
delaturi, eoque modo in periculum naves et qui in
eis sunt deducant sibique execrandam praedam
parent, praesides provinciae religiosa constantia
efficiant
I governatori della provincia provvedano con
attenta costanza affinchè i pescatori di notte
non ingannino i naviganti con lostentare una
luce, come se potesse condurre in qualche porto e
in tal modo indurre in pericolo le navi e coloro
che vi sono imbarcati, procacciandosi una preda
esecranda.
21Anfore capovolte in un magazzino della
città tracia di Mesembria. IV/III sec. a.C.
Nellaccordo tra il re pontico Sadala e la città
di Mesembria, riferito in unepigrafe del 280/270
a.C., sembra che la rinuncia alle pretese sui
relitti e sulle navi si accompagni al versamento
di unindennità concordata di volta in volta sul
valore, una sorta di riscatto
22Relitti di due navi fenicie della seconda metà
dellVIII sec. a.C. a 33 miglia al largo di
Ascalona (Israele) con 400 anfore vinarie del
tipo Mañá D.
Ascalona (1997/9 Ballard Stager). 880 m.
Relitto fenicio A Tanit. 750/700 a.C.
Relitto fenicio B Elissa. 750/700 a.C.
23 D. 41, 2, 21, 1 e 2 (Giavoleno, l. 7 ex
Cassio) Quod ex naufragio expulsum est, usucapi
non potest, quoniam non est in derelicto, sed in
deperdito. Idem iuris esse existimo in his rebus,
quae iactae sunt quoniam non potest videri id pro
derelicto habitum, quod salutis causa interim
dimissum est.
Ciò che fu espulso dal naufragio, non può essere
usucapito, poichè non è abbandonato, ma perduto.
Pari condizione giuridica ritengo competa alle
cose gettate dalla nave poichè non può
considerarsi abbandonato ciò che per necessità
viene momentaneamente allontanato.
- Res derelictae res nullius occupabili
- Res deperditae del dominus inoccupabili
relitto galleggiante
24Epigrafe di Ostia del corpus dei locali
urinatores. I sec. d.C.
25Madrague de Giens (Francia). Relitto del 75/60
a.C. dal quale antichi urinatores hanno
recuperato anfore di Veveio Pappo, abbandonando
ciottoli di fiume utilizzati per la discesa sul
fondale.
Residui vinosi allinterno delle anfore
26D. 14, 2, 8 Iulianus libro secundo ex Minicio.
Qui levandae navis gratia res aliquas proiciunt,
non hanc mentem habent, ut eas pro derelicto
habeant, quippe si invenerint eas, ablaturos et,
si suspicati fuerint, in quem locum eiectae sunt,
requisituros ut perinde sint, ac si quis onere
pressus in viam rem abiecerit mox cum aliis
reversurus, ut eandem auferret.
Coloro che gettano lta maregt alcune cose per
alleggerire la nave non hanno lintenzione di
considerarle come abbandonate perciò, se le
abbiano trovate, se le porteranno via e, se
abbiano sospettato il luogo in cui ltil maregt le
avrebbe restituite, le reclameranno essi sono
come colui che, appesantito dal troppo peso,
abbia lasciato sulla via qualcosa, e subito dopo
sia tornato indietro con altri per portare via
quella stessa cosa.
27Regolamento marittimo del Regno di Napoli (XVII
sec.) Navis vi tempestatis in Regnum appulsa,
si exoneravit merces, non solvit gabellas neque
tractas in hac Civitate, quia violenter venit.
Colonna nel porto di Rodi con il celebre testo di
Paolo (D. 14, 2, 1)
La nave sospinta nel Regno dalla violenza della
tempesta, se scarica le merci, non è soggetta a
dazi, né a tratte in questa Città, poiché vi
giunge per forza maggiore.
D. 14, 2, 1 De lege Rhodia de iactu. Paulus
libro secundo sententiarum. Lege Rhodia cavetur,
ut, si levandae navis gratia iactus mercium
factus est, omnium contributione sarciatur quod
pro omnibus datum est.
28Ordinazioni al buon regolamento del porto di
Palermo del 19 marzo1787.
. 1-5
29. 6-9
30. 22-23
31. 24-26