Title: La disciplina del credito al consumo
1La disciplina del credito al consumo
Gli obblighi gravanti sui creditori e le
conseguenze della loro violazione
- dott. Ruggero Carli
- Responsabile Settore Casse Rurali
- della Federazione Trentina della Cooperazione
2Argomenti
- Le fonti della riforma
- Ambiti di applicazione soggettivo e oggettivo
- Dati di contesto
- Obblighi di trasparenza bancaria
- informativa precontrattuale facoltativa
- obblighi precontrattuali obbligatori
- obblighi contrattuali
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3Le fonti della riforma
- Direttiva n. 2008/48/CE
- Principio di massima armonizzazione
- D.lgs. N. 141/2010
- Attuazione in Italia della direttiva
- Coordinamento del TUB (Titolo VI Capo II)
- Decreto del Ministero Economia e Finanze
03.02.2011 - Modifica della Delibera CICR del 4 marzo 2003
sulla trasparenza - Delega Bankitalia per regolare la nuova
trasparenza sul credito ai consumatori - Istruzioni di trasparenza Bankitalia 09.02.2011
pubbl. 16/2 - Entrata in vigore della direttiva il 1 giugno
2011 -
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4Credito al consumo al 30 giugno 2012
Credito al consumo al 30/06/2012 Banche Finanziarie Totale
Cr Tn 141
Provincia di Trento 330 175 505
Trentino Alto Adige 594 310 904
Nord-Est 16.356 7.733 24.089
Italia 57.900 52.557 110.457
valori in milioni di euro
5(No Transcript)
6CR
7(No Transcript)
8Ambito di applicazione
- AMBITO DI APPLICAZIONE
- soggettivo
- oggettivo
- SOGGETTIVO consumatore
- Persona fisica che agisce per scopo estranei
allattività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta
- (art 121, comma 1 lett. c) TUB)
-
-
-
9Ambito di applicazione
OGGETTIVO art. 122 TUB - tutti i contratti di
credito, ad eccezione Importi inferiore a 200
o superiore a 75.000 euro Finanziamenti
destinati ad acquisto o conservazione diritto di
proprietà su terreno o immobile Finanziamenti
ipotecari, se superiori a 5 anni Crediti
individuati dalla legge, a favore di un pubblico
ristretto, per interessi generali, a tassi
inferiori al mercato Altre esclusioni di minor
rilevanza.
10Obblighi di trasparenza bancaria
- Informativa precontrattuale facoltativa (annunci
pubblicitari) - Obblighi precontrattuali obbligatori (IEB
chiarimenti adeguati verifica merito creditizio) - Obblighi contrattuali
-
11Obblighi di trasparenza bancaria
- ANNUNCI PUBBLICITARI
- (art. 123 TUB)
-
- Se sono generici non hanno contenuti minimi
obbligatori - es. mero messaggio pubblicitario senza
informazioni economiche - Se riportano il tasso o altre cifre
- devono essere completi ed indicare tutti gli
altri elementi economici, tra cui il TAEG - devono assumere una forma chiara, concisa e
graficamente evidenziata, con limpiego di un
esempio rappresentativo -
12Obblighi di trasparenza bancaria
- OBBLIGHI PRECONTRATTUALI
- (art. 124 TUB)
-
A
B
C
Consegna gratuita IEB
Chiarimenti adeguati gratuiti
Verifica merito creditizio
documento standard / personalizzato / necessario
per il confronto
assistenza al cliente
13Obblighi di trasparenza bancaria
Consegna gratuita IEB
A
(art. 124, comma 1 e 2 TUB)
Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori Modello standard (allegato 4 C
Istruzioni B.I.) Riporta le condizioni offerte
al consumatore (durata, importo, tasso) e talune
clausole normative (es. diritto di ripensamento,
rimborso anticipato, consultazione di una banca
dati) Non è nominativo né datato Va
consegnato gratuitamente al cliente prima della
stipula del contratto La consegna al cliente
deve essere attestata per iscritto
14Obblighi di trasparenza bancaria
Chiarimenti adeguati gratuiti
B
(art. 124, comma 5 TUB)
Favorire una decisione informata e consapevole
del consumatore Dovere di fornire
chiarimenti adeguati credito adatto a
Esigenze del consumatore Situazione
finanziaria Illustrazione delle
caratteristiche essenziali del
prodotto proposto Effetti specifici e
conseguenze in caso di mancato
pagamento
15Obblighi di trasparenza bancaria
Verifica del merito creditizio
C
(art. 124-bis TUB)
Obbligo di svolgere unistruttoria per la
verifica del merito creditizio Necessità di
avere informazioni adeguate, anche
consultando banche dati Bankitalia le banche
assolvono tale obbligo applicando le
Istruzioni di Vigilanza sul merito creditizio -
circ. 229 del 1999
16Obblighi di trasparenza bancaria
- OBBLIGHI CONTRATTUALI
- (Istruzioni di trasparenza Bankitalia,
Sez. VII, Par. 5.2.1) -
- Forma scritta
- Contenuti obbligatori
- Esempi condizioni economiche, TAEG, importo
totale dovuto - dal consumatore, conseguenze per il
mancato pagamento delle - rate, garanzie e assicurazioni previste,
diritto di recesso, mezzi di - tutela stragiudiziale
- Consegna di copia del contratto
- Diritto del consumatore di recedere entro 14 gg
ex art. 125-ter TUB (rimborso capitale
interessi no penale) -
17La disciplina del credito al consumo
grazie per lattenzione
- dott. Ruggero Carli
- Responsabile Settore Casse Rurali
- della Federazione Trentina della Cooperazione
- ruggero.carli_at_ftcoop.it