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Diapositiva 0

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Title: Diapositiva 0 Author: Maria Grazia Last modified by: VALENTE ALESSIO Created Date: 9/29/1998 12:41:44 PM Document presentation format: Presentazione su schermo ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositiva 0


1
Imposta sul Valore Aggiunto
2
Principi generali
  • LIVA costituisce la principale imposta indiretta
    del nostro sistema impositivo
  • Le imposte indirette colpiscono la ricchezza in
    occasione di un consumo, di un investimento o di
    un trasferimento patrimoniale
  • LIVA è unimposta generale gravante sui consumi
    di beni e di servizi

3
Quadro normativo di riferimento
  • La principale Direttiva Comunitaria di
    riferimento è la Sesta Direttiva, il cui testo è
    stato recentemente aggiornato ed inserito nella
    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
    novembre 2006 (che ha sostituito la Direttiva
    77/388/CEE del 17 maggio 1977), recentemente
    modificata
  • - dalla Direttiva 2008/8/CE (servizi)
  • - dalla Direttiva 2008/9/CE (rimborso)
  • - dalla Direttiva 2008/8/CE (frode fiscale
    connessa alle operazioni intracomunitarie)
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 633, come modificato
    dal D.L. 135/2009 (stabile organizzazione) e
    dalla D.Lgs. n.18/2010 (in attuazione delle
    citate direttive)

4
Principi generali
  • Si applica alle cessioni di beni e alle
    prestazioni di servizi effettuate nel territorio
    dello Stato, nellesercizio di imprese o di arti
    e professioni, nonché alle importazioni da
    chiunque effettuate (art. 1 del D.P.R. n. 633/72)
  • In base al sistema così strutturato lIVA giunge
    a colpire il consumo finale, mostrandosi invece
    neutrale nei passaggi intermedi di beni e
    servizi tra produttori, commercianti e
    professionisti
  • Leffettivo onere di questo tributo è sopportato
    dai consumatori finali, mentre i numerosi
    adempimenti previsti dalla Legge sono a carico
    dei soggetti economici che effettuano cessioni di
    beni o prestazioni di servizi

5
Meccanismo di funzionamento
  • LIVA riguarda tre categorie di soggetti
  • i fornitori (che devono essere imprenditori o
    lavoratori autonomi)
  • i clienti
  • lErario
  • Il fornitore deve addebitare al cliente il
    tributo, proporzionale al corrispettivo
    contrattuale, e provvede a versarlo allErario al
    netto del tributo da lui stesso corrisposto ai
    propri fornitori.
  • LIVA corrisposta ai fornitori di beni e servizi
    acquistati nellesercizio di imprese, arti o
    professioni può essere detratta dallIVA sulle
    operazioni attive, col diritto al rimborso di
    eventuali eccedenze

6
Meccanismo di funzionamento
FORNITORE Soggetto ad IVA (impresa o
professionista) addebita lIva al cliente computa
limposta a debito verso lErario
Se il CLIENTE è CONSUMATORE FINALE, paga lIva
al fornitore non la detrae e la tassazione si
compie
IL CLIENTE È CONSUMATORE FINALE O SOGGETTO IVA?
Se il CLIENTE è unIMPRESA, paga lIva al
fornitore e la detrae dalla propria Iva sulle
vendite ai clienti, con diritto di credito
sulleccedenza
Il cliente è a sua volta fornitore dei propri
clienti. Il meccanismo prosegue e si arresta
solo quando trova dei clienti consumatori finali
7
LIVA generalità e funzionamento dellimposta
Esempio 1 Determinazione del valore aggiunto
fiscale e della imposta a) Limpresa A
(produttore) vende un bene di sua produzione al
cliente B al prezzo di 160. Il costo di
produzione è pari a 100 b) limpresa B
(grossista), acquistato il bene dal fornitore A,
lo cede al cliente C al prezzo di 200 c)
limpresa C (dettagliante), acquistato il bene
dal fornitore B, lo rivende a un cliente
(consumatore finale) al prezzo di 280. Il
valore aggiunto complessivo del bene è pari a
180. LIVA è pari al 21 e cioè a 37,8.
Limposta è commisurata alla quota di valore
aggiunto (prezzo di vendita prezzo di acquisto)
generato in ciascuna fase.
8
Caratteristiche
  1. LIVA è una imposta neutrale, cioè la sua
    misura complessiva non è influenzata dal numero
    dei passaggi che il bene esegue prima di giungere
    al consumatore finale bensì al valore aggiunto da
    questo generato.
  2. Unaltra caratteristica dellIVA è che lErario
    la riscuote in maniera frazionata durante tutti i
    passaggi che separano il produttore dal
    consumatore finale. In ciascuna fase, lerario
    chiede a ogni operatore economico limposta
    relativa alla quota di valore aggiunto generato.
    Lo Stato, quindi, per riscuotere questa imposta
    si avvale di tanti cassieri, uno per ciascuna
    fase del canale distributivo.
  3. LIVA da versare allerario si determina con il
    meccanismo di deduzione di imposta da imposta
    con riferimento a uno stesso periodo,
    dallimposta a debito (incassata dai clienti) si
    detrae quella a credito (pagata ai fornitori dei
    fattori produttivi). Tale fase è denominata
    liquidazione dellimposta
  4. Loperatore economico versa allerario solo
    leventuale eccedenza dellIVA a debito su quella
    a credito riferita a uno stesso periodo (mese o
    trimestre).

9
Presupposti di applicazione del tributo
  • Art. 1 del DPR n. 633/72 stabilisce che lIMPOSTA
    si applica alle cessioni di beni e le
    prestazioni di servizi effettuate nel territorio
    dello stato nell'esercizio di imprese arti e
    professioni e le importazioni da chiunque
    effettuate
  • Affinché un'operazione sia soggetta al regime IVA
    devono ricorrere le tre seguenti CONDIZIONI
  • requisito oggettivo cessioni di beni e
    prestazioni di servizi
  • requisito soggettivo effettuate nell'esercizio
    di imprese o di arti e professioni
  • requisito territoriale effettuate nel territorio
    italiano
  • Le importazioni di beni sono sempre soggette ad
    IVA, indipendentemente dalla sussistenza dei
    requisiti precedenti

10
Regime delle operazioni ai fini dellIva
  • Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (ex
    D.P.R. n. 633/72) le operazioni sono così
    classificabili
  • operazioni nel campo IVA
  • operazioni imponibili
  • operazioni non imponibili (cessioni
    allesportazioni e cessioni intracomunitarie)
  • operazioni esenti
  • operazioni fuori campo IVA
  • operazioni escluse (per assenza del requisito
    generale o per espressa disposizione)

11
Operazioni imponibili
  • Le operazioni imponibili comportano il sorgere
    del debito dimposta e tutti gli adempimenti
    formali necessari allattuazione del tributo. Le
    operazioni imponibili sono le seguenti
  • Cessioni a titolo oneroso e assimilate.
    Rientrano tra le operazioni imponibili le
    cessioni gratuite di beni che rientrano
    nellattività propria dellimpresa o quelle non
    inerenti di costo non superiore a 25,82 e il
    cosiddetto autoconsumo (la destinazione di beni
    ad esigenze personali)
  • Prestazioni di servizi a titolo oneroso
  • Acquisti intracomunitari o relativi a beni
    immessi in libera pratica (beni importati, ma di
    cui sono state assolte tutte le formalità di
    importazione e sono così in libera circolazione
    nellUe)
  • Importazioni (da Paesi terzi) ex art. 67 e segg
    D.P.R. 633/1972.

12
Operazioni non imponibili
  • Non determinano il sorgere del debito dimposta a
    carico del soggetto passivo, ma comportano per il
    contribuente una serie di adempimenti formali.
  • Sono operazioni non imponibili le esportazioni
    verso Paesi extracomunitari. Queste operazioni
    prevedono lemissione della fattura e consentono
    di effettuare la detrazione dellIVA assolta
    sugli acquisti inerenti.
  • Fatturazione obbligatoria
  • Registrazione obbligatoria
  • Detraibilità dell'imposta assoltaa
    monte piena
  • Agevolazioni rimborso infrannuale dell'IVA
    a monte

13
Operazioni esenti art. 10
  • Sono operazioni sulle quali, per motivi di
    ordine socio-economico, l'IVA non viene
    applicata. Sono comprese tra le operazioni
    esenti, ad esempio
  • le operazioni di credito e di finanziamento, le
    dilazioni di pagamento
  • le operazioni di assicurazione e quelle relative
    a valute estere
  • le operazioni relative a azioni, obbligazioni o
    altri titoli non rappresentativi di merci
  • le prestazioni sanitarie
  • le locazioni non finanziarie e gli affitti di
    terreni agricoli, di aree non edificabili nè
    adibite a parcheggio e di fabbricati non
    strumentali e le locazioni di fabbricati
    strumentali (per natura) effettuate nei confronti
    di soggetti passivi dimposta
  • le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati
    o importati senza il diritto alla detrazione
    totale della relativa imposta (ecc)
  • Fatturazione obbligatoria
  • Registrazione obbligatoria
  • Detraibilità dell'imposta a monte no

14
Operazioni non soggette (fuori campo)
Definizione
  • Sono operazioni non soggette quelle
    caratterizzate dalla mancanza di almeno uno dei
    tre requisiti sopra esaminati (requisito
    soggettivo - oggettivo - territoriale)
  • Ad esempio, sono operazioni non soggette
  • cessioni di beni effettuate da soggetti privati
    (mancanza del requisito soggettivo)
  • consegna di merci in conto comodato (mancanza del
    requisito oggettivo)
  • cessioni di beni esistenti in territorio
    straniero (mancanza del requisito territoriale)
  • Caratteristiche
  • Non sono soggette ad alcun adempimento IVA
    (fatturazione, registrazione, ecc.)
  • Le operazioni non soggette non devono comparire
    nel volume d'affari del contribuente

15
Riepilogo adempimenti IVA
Operazioni soggette
Adempimento IVA Operazioni non soggette Imponibili Non imponibili Esenti
Addebito IVA No Sì No No
Fatturazione No Sì Sì Sì
Registrazione No Sì Sì Sì
Limitazione alla detraibilità dellIVA sugli acquisti Sì No No Sì
16
Operazioni soggette Presupposti oggettivi
Cessione di beni - art. 2, co. 1, D.P.R. 633/72
  • Atti a titolo oneroso che comportano
  • il trasferimento della proprietà
  • la costituzione di diritti reali di godimento
    (superficie, enfiteusi, servitù, usufrutto, uso,
    abitazione) e
  • il trasferimento di diritti reali di godimento
    sui beni di ogni genere (beni mobili, immobili,
    materiali) (no licenze, marchi, brevetti che
    costituiscono prestazioni di servizi)

17
Operazioni soggette Presupposti oggettivi
Operazioni assimilate alla cessione di beni-art.
2,co. 2
  • Sono comunque considerate cessioni di beni anche
    talune cessioni gratuite (essendo irrilevante il
    requisito dellonerosità)
  • le cessioni gratuite di beni rientranti tra
    quelli alla cui produzione o al cui scambio è
    diretta lattività dellimpresa
  • la destinazione dei beni all'uso od al consumo
    personale o familiare dell'imprenditore o del
    professionista (anche se determinata da
    cessazione dell'attività)
  • la destinazione ad altre finalità estranee
    all'impresa o all'esercizio dell'arte o della
    professione (anche se determinata da cessazione
    dell'attività) ad eccezione dei campioni gratuiti
    di modico valore appositamente contrassegnati
  • le vendite con riserva di proprietà
  • le locazioni con clausola di trasferimento della
    proprietà vincolante per ambedue le parti (no
    leasing)
  • i passaggi dal committente al commissionario o
    dal commissionario al committente di beni venduti
    o acquistati in esecuzione di contratti di
    commissione (regola del doppio passaggio

18
Operazioni soggette Presupposti oggettivi
Cessione di beni Eccezioni art. 2, co. 3
  • Non sono considerate cessioni di beni
  • le cessioni e i conferimenti in società o altri
    enti (compresi i consorzi, associazioni e altre
    organizzazioni) di aziende o rami di azienda
  • le cessioni di denaro o crediti in denaro
  • le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
    appositamente contrassegnati
  • i passaggi di beni in dipendenza di fusioni,
    scissioni o trasformazioni di società
  • le cessioni di beni soggette alla disciplina dei
    concorsi e delle operazioni a premio

19
Operazioni soggette Presupposti oggettivi
Prestazioni di servizi - art. 3 DPR 633/72
  • Ai fini IVA si considerano prestazioni di servizi
    le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da
    contratti in genere aventi ad oggetto un facere
  • opera - agenzia - noleggio
  • appalto - mediazione
  • trasporto - deposito
  • mandato - mutuo
  • spedizione - locazione
  • qualsiasi obbligazione di fare, non fare o
    permettere (disposizione di chiusura)

20
Operazioni soggette Presupposti oggettivi
Operazioni assimilate a prestazi. di servizi
-art. 3, co. 2
  • Si considerano prestazioni di servizi, se
    effettuate verso corrispettivo
  • le concessioni di beni in locazione, affitto e
    simili (leasing)
  • le cessioni, concessioni e licenze relative a
    diritti d'autore, invenzioni industriali,
    modelli, marchi
  • i prestiti di denaro e di titoli non
    rappresentativi di merci, compreso lo sconto di
    crediti presso le banche
  • le somministrazioni di alimenti e bevande
  • le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto
  • In tali operazioni compaiono al tempo stesso il
    fare ed il dare

21
Operazioni soggette Presupposti oggettivi
Operazioni assimilate a prestazi. di servizi
-art. 3, co. 3
  • Sono considerate prestazioni di servizi anche
    talune prestazioni gratuite, e precisamente
  • quelle effettuate per l'uso personale o
    familiare dell'imprenditore ovvero a titolo
    gratuito per altre finalità estranee
    all'esercizio dell'impresa (a condizione che
    l'imposta afferente agli acquisti di beni e
    servizi relativi alla loro esecuzione sia
    detraibile e che la prestazione sia di valore
    superiore a Euro 25,82) escluse talune
    somministrazioni e prestazioni al personale
    dipendente (es. servizio mensa)
  • N.b. limponibilità dellautoconsumo non si
    riferisce allautoconsumo dei servizi
    professionali

22
Operazioni soggette Presupposti oggettivi
Prestazioni di servizi Eccezioni art. 3 co. 4
  • Non sono considerate prestazioni di servizi, a
    titolo esemplificativo
  • i conferimenti in società ed i passaggi di
    servizi in dipendenza di fusioni, di scissioni o
    trasformazioni
  • le cessioni, concessioni e licenze di diritti
    d'autore, invenzioni industriali, modelli,
    marchi, ecc. effettuate direttamente dallautore
    e loro eredi o legatari
  • i prestiti obbligazionari
  • Queste operazioni sono quindi escluse da Iva

23
Operazioni soggette Presupposti soggettivi
  • Loperazione di cessione di beni e/o di
    prestazioni di servizi rientra nel campo di
    applicazione dellIVA se è posta in essere
    nellesercizio di imprese, arti o professioni
    (c.d. lavoro autonomo)
  • La distinzione è rilevante perché cambia il
    regime (es. emissione dello scontrino)
  • Nellesercizio dellattività comprende, non solo
    le prestazioni tipiche della singola impresa o
    professione, ma anche quelle che utilizzano i
    beni o le strutture imprenditoriali o
    professionali (es. compenso di un avvocato che,
    dietro compenso, cede ad un collega la parziale
    utilizzazione di un computer)

24
Operazioni soggette Presupposti soggettivi
Esercizio di imprese art. 4 co. 1
  • Per esercizio di imprese si intende l'esercizio
    per professione abituale, ancorché non esclusiva,
    delle attività commerciali o agricole di cui agli
    articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se
    non organizzate in forma di impresa (ampliamento
    della categoria dellimpresa), nonché l'esercizio
    di attività, organizzate in forma d'impresa,
    dirette alla prestazione di servizi che non
    rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
  • Abitualità ripetitività degli atti piuttosto che
    la durata di ciascuno di essi
  • Attività agricole divaricazione fra Iva
    (esercizio di impresa) e imposte dirette (redditi
    fondiari determinati forfettariamente)

25
Operazioni soggette Presupposti soggettivi
Presunzione di commercialità art. 4 co. 2
  • Si considerano in ogni caso effettuate
    nell'esercizio di imprese
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
    fatte dalle società in nome collettivo e in
    accomandita semplice, dalle società per azioni e
    in accomandita per azioni, dalle società a
    responsabilità limitata, dalle società
    cooperative, di mutua assicurazione e di
    armamento, dalle società estere di cui all'art.
    2507 del codice civile e dalle società di fatto
  • Ad eccezione della detenzione di abitazioni e
    mezzi di trasporto dati in uso gratuito ai soci
    della società (ratio impedire a monte la
    detrazione sugli acquisti)

26
Operazioni soggette Presupposti soggettivi
Lavoro autonomo art. 5 co. 1 e 2
  • Per esercizio di arti e professioni si intende
    l'esercizio per professione abituale, ancorché
    non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro
    autonomo, ovvero qualsiasi attività abituale
    non rientrante tra quelle di impresa e non svolta
    con vincolo di subordinazione
  • Non si considerano effettuate nell'esercizio di
    arti e professioni le prestazioni di servizi
    inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata
    e continuativa, a condizione che siano rese da
    soggetti che non esercitano per professione
    abituale altre attività di lavoro autonomo

27
Operazioni soggette
Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
  • E' quello in cui viene effettuata l'operazione
  • cessioni di beni
  • beni immobili momento della stipulazione
    dell'atto
  • beni mobili momento della consegna o spedizione
  • sia beni immobili che beni mobili momento
    dell'emissione della fattura o del pagamento del
    corrispettivo, se precedente agli eventi sopra
    indicati
  • prestazioni di servizi
  • momento del pagamento
  • momento dell'emissione della fattura (se
    precedente)

28
Operazioni soggette
Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
  • Eccezioni alle regole generali sopra delineate
  • - le cessioni e per le prestazioni fatte allo
    Stato, agli organi dello Stato, agli enti
    pubblici territoriali (comuni, regioni, ecc.),
    agli istituti universitari, alle unità sanitarie
    locali (ora ASL), agli enti ospedalieri, ecc.
  • le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate
    dai farmacisti
  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi
    effettuate nei confronti dei soci, associati e
    partecipanti
  • LIVA afferente predette operazioni diviene
    esigibile soltanto al momento del pagamento del
    corrispettivo da parte del debitore

29
Operazioni soggette
Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
  • Obblighi conseguenti
  • al momento di effettuazione delloperazione il
    contribuente deve emettere la fattura
    (fatturazione immediata), sempre che non sia
    stata già emessa anteriormente (ad esempio per
    acconto)
  • la fatturazione differita è ammessa solo in
    determinati casi e a determinate condizioni (art.
    21, comma 4)

30
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Territorialità
  • Lart. 7 del DPR 633/72 contiene le definizioni
    necessarie per capire quando unoperazione si
    considera effettuata nel territorio dello
    Stato
  • territorio dello Stato
  • territorio della Comunità
  • soggetto passivo stabilito nel territorio dello
    Stato
  • Regola generale
  • Immobili
  • Mobili
  • Eccezioni
  • Cessioni di beni a bordo di una nave, treno o
    aereo
  • Cessioni di gas e di energia elettrica

31
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Territorialità - Cessione di beni
  • Le cessioni di beni si considerano effettuate nel
    territorio della Stato, e quindi soggette ad Iva,
    se si verificano contestualmente le seguenti
    condizioni
  • a) il bene si trova In Italia al momento
    delleffettuazione delloperazione, quindi al
    momento della consegna o spedizione dello stesso
  • b) le cessioni hanno per oggetto
  • - beni immobili esistenti sul territorio dello
    Stato
  • - beni mobili nazionali, nazionalizzati,
    comunitari o in temporanea importazione
  • Al fine della territorialità delle cessioni
    rileva il luogo in cui si trovano i beni stessi,
    a nulla influendo la residenza delle parti tra
    cui avviene loperazione.
  • Esempi potranno considerarsi effettuate nel
    territorio dello Stato le operazioni in cui
    entrambe le parti, od una di esse, non sono
    residenti ma il bene si trova in Italia.

32
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Prestazioni di servizi - art. 7ter Dpr 633/72
  • REGOLA GENERALE
  • (Comma 1)
  • PRINCIPIO GENERALE
  • Rese a SOGGETTI PASSIVI stabiliti nel territorio
    dello Stato (Stabilimento destinatario) B2B
  • Rese a COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI da
    soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
    Stato (Stabilimento prestatore) B2C

33
Presupposto territoriale delle prestazioni di
servizi Regola generaleQuadro di sintesi
servizi in genere
Natura Prestatore Committente Regola
Servizi in genere ITA UE EXTRAUE Soggetto passivo Luogo in cui è stabilito il committente
Servizi in genere ITA UE EXTRAUE Privato Luogo in cui è stabilito il prestatore
34
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Prestazioni di servizi - art. 7ter Dpr 633/72
  • Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
    Stato per la territorialità delle prestazioni di
    servizi
  • i soggetti esercenti attività dimpresa, arti o
    professioni
  • le persone fisiche limitatamente alle prestazioni
    ricevute quando agiscono nellattività di
    impresa
  • gli enti, le associazioni e le altre
    organizzazioni di cui allart. 4, co. 4, anche
    quando agiscono al di fuori delle attività
    commerciali
  • gli enti, le associazioni e le altre
    organizzazioni, non soggetti passivi,
    identificati ai fini dellIva

35
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Prestazioni di servizi - art. 7ter Dpr 633/72
  • ENTI NON COMMERCIALI
  • Per la territorialità delle prestazioni dei
    servizi rileva il possesso di una partita Iva, a
    prescindere dallattività effettivamente
    esercitata e dalla destinazione del servizio
    acquistato .
  • Sono quindi soggetti passivi per la totalità dei
    servizi acquistati
  • gli enti che svolgono sia attività commerciali
    sia attività istituzionali
  • gli enti che, pur svolgendo solo attività
    istituzionali, si sono identificati ai fini Iva
    perché hanno effettuato acquisti intracomunitario
    di beni per un importo gt di 10.000 (art. 38,
    co. 5, lett. c, del D.L. 331/93)

36
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Soggetto passivo stabilito nel territorio dello
Stato art. 7, co. 1, lett. d)
  • Con lespressione si intende il soggetto passivo
  • domiciliato nel territorio dello Stato
  • residente nel territorio dello Stato, che non
    abbia stabilito il domicilio allestero
  • una stabile organizzazione nel territorio dello
    Stato di soggetto domiciliato o residente
    allestero, limitatamente alle operazioni da essa
    rese o ricevute
  • Definizione di stabile organizzazione (ai fini
    IVA)
  • Non esiste una definizione Iva né nelle norme
    nazionali, né in quelle di matrice comunitaria
  • Ai fini delle imposte dirette, lart. 162 del
    TUIR definisce la stabile organizzazione come una
    sede fissa daffari per mezzo della quale
    limpresa non residente esercita in tutto o in
    parte la sua attività nel territorio dello stato
  • La CGE ha chiarito che affinché un centro
    daffari possa considerarsi una stabile
    organizzazione, è necessario che esso presenti un
    grado sufficiente di permanenza e una struttura
    idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a
    rendere possibili in modo autonomo le prestazioni
    di servizi (C-190/95

37
Presupposto territoriale delle prestazioni di
servizi Regola generaleQuadro di sintesi
servizi in genere
Natura Prestatore Committente Regola
Servizi in genere ITA UE EXTRAUE Soggetto passivo Luogo in cui è stabilito il committente
Servizi in genere ITA UE EXTRAUE Privato Luogo in cui è stabilito il prestatore
38
Operazioni soggette - Operazioni non imponibili
cessioni all'esportazione
  • Ai sensi dellart. 8 del DPR 633/72 sono quelle
    che
  • hanno per oggetto beni inviati in paesi extra UE
    a cura od a nome del cedente (art. 8, lett. a)
  • effettuate tra due soggetti residenti, a
    condizione che i beni vengano, su incarico del
    cessionario, inviati in paesi extra UE
    direttamente dal cedente (co.1, lett. a) cd
    operazione di triangolazione
  • quelle effettuate dal cessionario residente nei
    confronti di un terzo non residente a condizione
    che il cedente ne curi linvio fuori del
    territorio dellUE
  • hanno per oggetto beni il cui trasporto o
    spedizione in paesi extra UE viene effettuato,
    entro 90 giorni dalla consegna dei beni
    dall'operatore economico non residente o per suo
    conto (co. 1, lett. b)

39
Principi generali
  • Ai sensi degli artt. 17 e 18 del DPR 633/72 chi
    cede beni o presta servizi nellesercizio
    dimprese, arti e professioni, deve addebitare
    lIVA al cliente e versare allErario la
    differenza tra tale imposta e quella assolta
    sugli acquisti inerenti allesercizio
    dellattività
  • Ove limposta sugli acquisti ecceda quella sulle
    operazioni attive il soggetto IVA oltre a non
    versare alcunché, avrà diritto al rimborso della
    differenza
  • Le suddette differenze tra lIVA sulle operazioni
    attive e lIVA sugli acquisti non vengono
    calcolate operazione per operazione bensì per
    masse

40
Rivalsa e detrazione
  • La realizzazione di una delle operazioni
    imponibili genera per il soggetto che pone in
    essere loperazione un obbligo nei confronti del
    Fisco di addebitare limposta, da porre a carico
    dellacquirente limposta è calcolata applicando
    laliquota alla base imponibile
  • tale soggetto (il venditore, in sintesi),
    addebitando lIVA al soggetto che acquista il
    bene (cessionario) o servizio (committente),
    matura nei suoi confronti un credito (diritto di
    rivalsa)
  • il cessionario o committente, a sua volta, matura
    nel momento in cui limposta diviene esigibile
    dallo Stato un diritto di detrazione, che può
    essere esercitato, al più tardi, con la
    dichiarazione relativa al secondo anno successivo
    a quello in cui il diritto alla detrazione è
    sorto
  • Il diritto di detrazione è esercitato in sede di
    liquidazione dellimposta, che consiste nel
    detrarre dallimposta dovuta sulle operazioni
    attive (di vendita) quella assolta sulle
    operazioni passive (di acquisto)

41
Rivalsa presupposti
  • 1) effettuazione di unoperazione imponibile
  • 2) emissione fattura
  • La rivalsa è un diritto ed un obbligo.
  • È un obbligo in quanto il soggetto passivo deve
  • emettere la fattura
  • addebitare imposta a titolo di rivalsa
  • È un diritto il cessionario/committente ha
  • - diritto di ricevere la fattura
  • - la possibilità di operare la detrazione
    dellIVA esposta in fattura
  • Il diritto di detrazione del cessionario/committe
    nte è di importo pari allIVA a lui addebitata in
    via di rivalsa per gli acquisti
  • Grazie alla detrazione risultato di NEUTRALITÀ

42
Detrazione
Regola generale
  • Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma
    del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza
    di cui al secondo comma dell'articolo 30, è
    detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa
    alle operazioni effettuate, quello dell'imposta
    assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui
    addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai
    beni ed ai servizi importati o acquistati
    nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
  • Inerenza
  • È il rapporto tra lacquisto di un bene o di un
    servizio e lo svolgimento di attività che danno
    diritto alla detrazione

43
Detrazione
Indetraibilità specifica
  • LIVA assolta sugli acquisti di beni e servizi
    utilizzati ANCHE per leffettuazione di
    operazioni esenti o comunque non soggette
    allimposta ovvero utilizzati per fini privati od
    estranei allesercizio dellimpresa (beni e
    servizi a destinazione promiscua) non è ammessa
    in detrazione per la quota imputabile a detta
    utilizzazione, da determinarsi secondo criteri
    oggettivi coerenti con la natura dei beni e dei
    servizi acquistati (co. 2 e 4)
  • LIVA relativa allacquisto o allimportazione di
    beni e/o servizi afferenti esclusivamente
    operazioni esenti o comunque non soggette
    allimposta (ad esempio, quelle previste
    dallart. 2, comma 3, o dallart. 3, comma 4) non
    è detraibile
  • N.B. - Le operazioni di cessione
    allesportazione, cessioni intracomunitarie,
    operazioni effettuate fuori del territorio
    nazionale, ecc. si considerano a tal fine come
    operazioni soggette ad IVA lIVA sugli acquisti
    ad esse relativa è pertanto detraibile (co. 3)

42
44
Detrazione
PRO RATA
  • Co. 5. Ai contribuenti che esercitano sia
    operazioni che conferiscono il diritto alla
    detrazione sia operazioni esenti ai sensi
    dell'articolo 10, il diritto alla detrazione
    dell'imposta spetta in misura proporzionale alla
    prima categoria di operazioni e il relativo
    ammontare è determinato applicando la percentuale
    di detrazione di cui all'articolo 19-bis
    (rapporto fra ammontare operazioni con diritto
    alla detrazione e ammontare operazioni con
    detrazione ed esenti non si tiene conto delle
    operazioni fuori campo IVA)

43
45
Detrazione
Indetraibilità oggettiva
  • Art. 19-bis1
  • limposta relativa allacquisto o
    allimportazione di veicoli stradali a motore,
    diversi da quelli di cui alla lettera f)
    dellallegata tabella B, e dei relativi
    componenti e ricambi è ammessa in detrazione
    nella misura del 40 per cento se tali veicoli non
    sono utilizzati esclusivamente nellesercizio
    dellimpresa, dellarte o della professione.

44
46
Detrazione
Indetraibilità soggettiva
  • Art. 19-ter
  • Per gli enti non commerciali è ammessa in
    detrazione, a norma degli artt. precedenti e con
    le limitazioni, riduzioni ivi previste, soltanto
    l'imposta relativa agli acquisti e alle
    importazioni fatti nell'esercizio di attività
    commerciali o agricole. La detrazione spetta a
    condizione che l'attività commerciale o agricola
    sia gestita con contabilità separata da quella
    relativa alla attività principale.

45
47
Base imponibile
  • La base imponibile è costituita dallammontare
    complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o
    prestatore
  • secondo le condizioni contrattuali
  • compresi gli oneri e le spese inerenti
    allesecuzione e i debiti o altri oneri verso
    terzi accollati al cessionario o al committente
  • aumentato delle integrazioni direttamente
    connesse con i corrispettivi dovuti da altri
    soggetti (art.13 D.P.R. 633/1972 modificato
    dallart.24 della L. 88/2012)
  • la base imponibile è lammontare del
    corrispettivo contrattuale pattuito
  • il valore normale/venale non rileva tranne se non
    cè corrispettivo o corrispettivo in
    natura/valore normale
  • vi rientrano oneri e spese per le esecuzioni
  • non vi rientrano
  • - indennità di mora e penalità
  • - rimborsi spese per conto del cliente
  • - imballaggi

48
Aliquota
  • lAliquota IVA è fissata nella misura ordinaria
    del 21 per cento (gennaio 2012)
  • sono inoltre previste aliquote ridotte

4
Prodotti base Alimentari Prodotti Edilizia
agevolata (Pane, pasta, latte,
editoriali (prima casa) frutta, verdura) 10
Alimentari Bar, alberghi,
Spettacoli Trasporti di Elettricità, (carni
bianche, ristoranti persone gas pesce,
biscotti, non di lusso (aerei, treni, carni
rosse, navi) prosciutti)
49
Fatturazione
  • Larticolo 21 stabilisce che per ciascuna
    operazione imponibile il soggetto che effettua la
    cessione del bene o la prestazione del servizio
    emette fattura, anche sotto forma di nota, conto
    parcella o simili, o, ferma restando la sua
    responsabilità, assicura che la stessa sia emessa
    dal cessionario o dal committente, ovvero, per
    suo conto, da un terzo
  • Soggetto emittente venditore
  • Momento della fatturazione effettuazione
    operazione
  • Operazioni da fatturare imponibili
  • non imponibili
  • esenti (art. 10)

50
Altre autofatture IVA
  • Tipici casi di autofattura emessa da società sono
    i seguenti
  • autoconsumo esterno (art. 2, comma 2, n. 5)
  • omaggi (art. 2, comma 2, n. 4)
  • autofattura decorsi quattro mesi
    dalleffettuazione delloperazione per la
    regolarizzazione delle operazioni ai sensi
    dellart. 6, comma 8, del D.Lgs. 471, 18 dicembre
    1997 (ex art. 41, DPR 633/72)
  • autofattura relativa a cessione di fabbricati
    strumentali nelle quali il cedente, nel relativo
    atto, ha espressamente manifestato lopzione per
    limposizione (art. 17, comma 5 e D.M. 25 maggio
    2007)

51
Fatturazione
Il momento della fatturazione
  • Fatturazione differita
  • la fattura può essere emessa entro il giorno 15
    del mese successivo a quello di consegna o
    spedizione del bene mobile all'altra parte, se la
    consegna o spedizione risulta da un documento di
    consegna - ad esempio, il documento di trasporto,
    uno scontrino fiscale, la ricevuta fiscale
    integrata a cura dellemittente - emesso dal
    cedente prima dellinizio del trasporto e della
    spedizione - (art. 21, comma 4)
  • la fattura può essere emessa entro il mese
    successivo a quello della consegna o spedizione
    limitatamente alle cessioni effettuate a terzi
    dal cessionario per il tramite del proprio
    cedente (cosiddetta differita triangolare)

52
Fatturazione
Il momento della fatturazione
  • Fatturazione anticipata
  • la fattura deve essere emessa all'atto del
    pagamento, se questo precede la consegna o
    spedizione dei beni mobili o la stipulazione
    dell'atto di vendita per i beni immobili (art. 6,
    comma 4)
  • N.B. - L'emissione della fattura prima della
    consegna o spedizione o della stipulazione
    dell'atto di vendita determina l'effettuazione
    dell'operazione

53
Fatturazione
Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72)
  • Ai fini IVA costituisce fattura qualsiasi
    documento, anche se redatto con forma o
    denominazione diversa (conto, nota, parcella,
    ecc.) nel quale siano riportati i seguenti
    elementi
  • data
  • numerazione progressiva
  • nome, ditta, denominazione o ragione sociale,
    residenza o domicilio dei soggetti tra i quali è
    avvenuta l'operazione
  • numero e data del documento di trasporto/consegna
    in caso di fatturazione differita

54
Fatturazione
Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72)
  • numero di partita IVA dell'emittente e codice
    fiscale
  • natura, qualità e quantità dei beni o servizi
  • corrispettivi inclusi nella base imponibile
    (incluso il valore normale dei beni ceduti a
    titolo di sconto rientrati nella base imponibile)
  • valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto
    esclusi dalla base imponibile
  • aliquota
  • ammontare dell'imposta
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