Title: Diapositiva 0
1Imposta sul Valore Aggiunto
2Principi generali
- LIVA costituisce la principale imposta indiretta
del nostro sistema impositivo - Le imposte indirette colpiscono la ricchezza in
occasione di un consumo, di un investimento o di
un trasferimento patrimoniale - LIVA è unimposta generale gravante sui consumi
di beni e di servizi
3Quadro normativo di riferimento
- La principale Direttiva Comunitaria di
riferimento è la Sesta Direttiva, il cui testo è
stato recentemente aggiornato ed inserito nella
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006 (che ha sostituito la Direttiva
77/388/CEE del 17 maggio 1977), recentemente
modificata - - dalla Direttiva 2008/8/CE (servizi)
- - dalla Direttiva 2008/9/CE (rimborso)
- - dalla Direttiva 2008/8/CE (frode fiscale
connessa alle operazioni intracomunitarie) - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 633, come modificato
dal D.L. 135/2009 (stabile organizzazione) e
dalla D.Lgs. n.18/2010 (in attuazione delle
citate direttive)
4Principi generali
- Si applica alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio
dello Stato, nellesercizio di imprese o di arti
e professioni, nonché alle importazioni da
chiunque effettuate (art. 1 del D.P.R. n. 633/72) - In base al sistema così strutturato lIVA giunge
a colpire il consumo finale, mostrandosi invece
neutrale nei passaggi intermedi di beni e
servizi tra produttori, commercianti e
professionisti - Leffettivo onere di questo tributo è sopportato
dai consumatori finali, mentre i numerosi
adempimenti previsti dalla Legge sono a carico
dei soggetti economici che effettuano cessioni di
beni o prestazioni di servizi
5Meccanismo di funzionamento
- LIVA riguarda tre categorie di soggetti
- i fornitori (che devono essere imprenditori o
lavoratori autonomi) - i clienti
- lErario
- Il fornitore deve addebitare al cliente il
tributo, proporzionale al corrispettivo
contrattuale, e provvede a versarlo allErario al
netto del tributo da lui stesso corrisposto ai
propri fornitori. - LIVA corrisposta ai fornitori di beni e servizi
acquistati nellesercizio di imprese, arti o
professioni può essere detratta dallIVA sulle
operazioni attive, col diritto al rimborso di
eventuali eccedenze
6Meccanismo di funzionamento
FORNITORE Soggetto ad IVA (impresa o
professionista) addebita lIva al cliente computa
limposta a debito verso lErario
Se il CLIENTE è CONSUMATORE FINALE, paga lIva
al fornitore non la detrae e la tassazione si
compie
IL CLIENTE È CONSUMATORE FINALE O SOGGETTO IVA?
Se il CLIENTE è unIMPRESA, paga lIva al
fornitore e la detrae dalla propria Iva sulle
vendite ai clienti, con diritto di credito
sulleccedenza
Il cliente è a sua volta fornitore dei propri
clienti. Il meccanismo prosegue e si arresta
solo quando trova dei clienti consumatori finali
7LIVA generalità e funzionamento dellimposta
Esempio 1 Determinazione del valore aggiunto
fiscale e della imposta a) Limpresa A
(produttore) vende un bene di sua produzione al
cliente B al prezzo di 160. Il costo di
produzione è pari a 100 b) limpresa B
(grossista), acquistato il bene dal fornitore A,
lo cede al cliente C al prezzo di 200 c)
limpresa C (dettagliante), acquistato il bene
dal fornitore B, lo rivende a un cliente
(consumatore finale) al prezzo di 280. Il
valore aggiunto complessivo del bene è pari a
180. LIVA è pari al 21 e cioè a 37,8.
Limposta è commisurata alla quota di valore
aggiunto (prezzo di vendita prezzo di acquisto)
generato in ciascuna fase.
8Caratteristiche
- LIVA è una imposta neutrale, cioè la sua
misura complessiva non è influenzata dal numero
dei passaggi che il bene esegue prima di giungere
al consumatore finale bensì al valore aggiunto da
questo generato. - Unaltra caratteristica dellIVA è che lErario
la riscuote in maniera frazionata durante tutti i
passaggi che separano il produttore dal
consumatore finale. In ciascuna fase, lerario
chiede a ogni operatore economico limposta
relativa alla quota di valore aggiunto generato.
Lo Stato, quindi, per riscuotere questa imposta
si avvale di tanti cassieri, uno per ciascuna
fase del canale distributivo. - LIVA da versare allerario si determina con il
meccanismo di deduzione di imposta da imposta
con riferimento a uno stesso periodo,
dallimposta a debito (incassata dai clienti) si
detrae quella a credito (pagata ai fornitori dei
fattori produttivi). Tale fase è denominata
liquidazione dellimposta - Loperatore economico versa allerario solo
leventuale eccedenza dellIVA a debito su quella
a credito riferita a uno stesso periodo (mese o
trimestre).
9Presupposti di applicazione del tributo
- Art. 1 del DPR n. 633/72 stabilisce che lIMPOSTA
si applica alle cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nel territorio
dello stato nell'esercizio di imprese arti e
professioni e le importazioni da chiunque
effettuate - Affinché un'operazione sia soggetta al regime IVA
devono ricorrere le tre seguenti CONDIZIONI - requisito oggettivo cessioni di beni e
prestazioni di servizi - requisito soggettivo effettuate nell'esercizio
di imprese o di arti e professioni - requisito territoriale effettuate nel territorio
italiano - Le importazioni di beni sono sempre soggette ad
IVA, indipendentemente dalla sussistenza dei
requisiti precedenti
10Regime delle operazioni ai fini dellIva
- Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (ex
D.P.R. n. 633/72) le operazioni sono così
classificabili - operazioni nel campo IVA
- operazioni imponibili
- operazioni non imponibili (cessioni
allesportazioni e cessioni intracomunitarie) - operazioni esenti
- operazioni fuori campo IVA
- operazioni escluse (per assenza del requisito
generale o per espressa disposizione)
11Operazioni imponibili
- Le operazioni imponibili comportano il sorgere
del debito dimposta e tutti gli adempimenti
formali necessari allattuazione del tributo. Le
operazioni imponibili sono le seguenti - Cessioni a titolo oneroso e assimilate.
Rientrano tra le operazioni imponibili le
cessioni gratuite di beni che rientrano
nellattività propria dellimpresa o quelle non
inerenti di costo non superiore a 25,82 e il
cosiddetto autoconsumo (la destinazione di beni
ad esigenze personali) - Prestazioni di servizi a titolo oneroso
- Acquisti intracomunitari o relativi a beni
immessi in libera pratica (beni importati, ma di
cui sono state assolte tutte le formalità di
importazione e sono così in libera circolazione
nellUe) - Importazioni (da Paesi terzi) ex art. 67 e segg
D.P.R. 633/1972.
12Operazioni non imponibili
- Non determinano il sorgere del debito dimposta a
carico del soggetto passivo, ma comportano per il
contribuente una serie di adempimenti formali. - Sono operazioni non imponibili le esportazioni
verso Paesi extracomunitari. Queste operazioni
prevedono lemissione della fattura e consentono
di effettuare la detrazione dellIVA assolta
sugli acquisti inerenti. - Fatturazione obbligatoria
- Registrazione obbligatoria
- Detraibilità dell'imposta assoltaa
monte piena - Agevolazioni rimborso infrannuale dell'IVA
a monte
13Operazioni esenti art. 10
- Sono operazioni sulle quali, per motivi di
ordine socio-economico, l'IVA non viene
applicata. Sono comprese tra le operazioni
esenti, ad esempio - le operazioni di credito e di finanziamento, le
dilazioni di pagamento - le operazioni di assicurazione e quelle relative
a valute estere - le operazioni relative a azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci - le prestazioni sanitarie
- le locazioni non finanziarie e gli affitti di
terreni agricoli, di aree non edificabili nè
adibite a parcheggio e di fabbricati non
strumentali e le locazioni di fabbricati
strumentali (per natura) effettuate nei confronti
di soggetti passivi dimposta - le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati
o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta (ecc) - Fatturazione obbligatoria
- Registrazione obbligatoria
- Detraibilità dell'imposta a monte no
14Operazioni non soggette (fuori campo)
Definizione
- Sono operazioni non soggette quelle
caratterizzate dalla mancanza di almeno uno dei
tre requisiti sopra esaminati (requisito
soggettivo - oggettivo - territoriale) - Ad esempio, sono operazioni non soggette
- cessioni di beni effettuate da soggetti privati
(mancanza del requisito soggettivo) - consegna di merci in conto comodato (mancanza del
requisito oggettivo) - cessioni di beni esistenti in territorio
straniero (mancanza del requisito territoriale) - Caratteristiche
- Non sono soggette ad alcun adempimento IVA
(fatturazione, registrazione, ecc.) - Le operazioni non soggette non devono comparire
nel volume d'affari del contribuente
15Riepilogo adempimenti IVA
Operazioni soggette
Adempimento IVA Operazioni non soggette Imponibili Non imponibili Esenti
Addebito IVA No Sì No No
Fatturazione No Sì Sì Sì
Registrazione No Sì Sì Sì
Limitazione alla detraibilità dellIVA sugli acquisti Sì No No Sì
16Operazioni soggette Presupposti oggettivi
Cessione di beni - art. 2, co. 1, D.P.R. 633/72
- Atti a titolo oneroso che comportano
- il trasferimento della proprietà
- la costituzione di diritti reali di godimento
(superficie, enfiteusi, servitù, usufrutto, uso,
abitazione) e - il trasferimento di diritti reali di godimento
sui beni di ogni genere (beni mobili, immobili,
materiali) (no licenze, marchi, brevetti che
costituiscono prestazioni di servizi)
17Operazioni soggette Presupposti oggettivi
Operazioni assimilate alla cessione di beni-art.
2,co. 2
- Sono comunque considerate cessioni di beni anche
talune cessioni gratuite (essendo irrilevante il
requisito dellonerosità) - le cessioni gratuite di beni rientranti tra
quelli alla cui produzione o al cui scambio è
diretta lattività dellimpresa - la destinazione dei beni all'uso od al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o del
professionista (anche se determinata da
cessazione dell'attività) - la destinazione ad altre finalità estranee
all'impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione (anche se determinata da cessazione
dell'attività) ad eccezione dei campioni gratuiti
di modico valore appositamente contrassegnati - le vendite con riserva di proprietà
- le locazioni con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti (no
leasing) - i passaggi dal committente al commissionario o
dal commissionario al committente di beni venduti
o acquistati in esecuzione di contratti di
commissione (regola del doppio passaggio
18Operazioni soggette Presupposti oggettivi
Cessione di beni Eccezioni art. 2, co. 3
- Non sono considerate cessioni di beni
- le cessioni e i conferimenti in società o altri
enti (compresi i consorzi, associazioni e altre
organizzazioni) di aziende o rami di azienda - le cessioni di denaro o crediti in denaro
- le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati - i passaggi di beni in dipendenza di fusioni,
scissioni o trasformazioni di società - le cessioni di beni soggette alla disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio
19Operazioni soggette Presupposti oggettivi
Prestazioni di servizi - art. 3 DPR 633/72
- Ai fini IVA si considerano prestazioni di servizi
le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da
contratti in genere aventi ad oggetto un facere - opera - agenzia - noleggio
- appalto - mediazione
- trasporto - deposito
- mandato - mutuo
- spedizione - locazione
- qualsiasi obbligazione di fare, non fare o
permettere (disposizione di chiusura)
20Operazioni soggette Presupposti oggettivi
Operazioni assimilate a prestazi. di servizi
-art. 3, co. 2
- Si considerano prestazioni di servizi, se
effettuate verso corrispettivo - le concessioni di beni in locazione, affitto e
simili (leasing) - le cessioni, concessioni e licenze relative a
diritti d'autore, invenzioni industriali,
modelli, marchi - i prestiti di denaro e di titoli non
rappresentativi di merci, compreso lo sconto di
crediti presso le banche - le somministrazioni di alimenti e bevande
- le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto
- In tali operazioni compaiono al tempo stesso il
fare ed il dare
21Operazioni soggette Presupposti oggettivi
Operazioni assimilate a prestazi. di servizi
-art. 3, co. 3
- Sono considerate prestazioni di servizi anche
talune prestazioni gratuite, e precisamente - quelle effettuate per l'uso personale o
familiare dell'imprenditore ovvero a titolo
gratuito per altre finalità estranee
all'esercizio dell'impresa (a condizione che
l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia
detraibile e che la prestazione sia di valore
superiore a Euro 25,82) escluse talune
somministrazioni e prestazioni al personale
dipendente (es. servizio mensa) - N.b. limponibilità dellautoconsumo non si
riferisce allautoconsumo dei servizi
professionali
22Operazioni soggette Presupposti oggettivi
Prestazioni di servizi Eccezioni art. 3 co. 4
- Non sono considerate prestazioni di servizi, a
titolo esemplificativo - i conferimenti in società ed i passaggi di
servizi in dipendenza di fusioni, di scissioni o
trasformazioni - le cessioni, concessioni e licenze di diritti
d'autore, invenzioni industriali, modelli,
marchi, ecc. effettuate direttamente dallautore
e loro eredi o legatari - i prestiti obbligazionari
- Queste operazioni sono quindi escluse da Iva
23Operazioni soggette Presupposti soggettivi
- Loperazione di cessione di beni e/o di
prestazioni di servizi rientra nel campo di
applicazione dellIVA se è posta in essere
nellesercizio di imprese, arti o professioni
(c.d. lavoro autonomo) - La distinzione è rilevante perché cambia il
regime (es. emissione dello scontrino) - Nellesercizio dellattività comprende, non solo
le prestazioni tipiche della singola impresa o
professione, ma anche quelle che utilizzano i
beni o le strutture imprenditoriali o
professionali (es. compenso di un avvocato che,
dietro compenso, cede ad un collega la parziale
utilizzazione di un computer)
24Operazioni soggette Presupposti soggettivi
Esercizio di imprese art. 4 co. 1
- Per esercizio di imprese si intende l'esercizio
per professione abituale, ancorché non esclusiva,
delle attività commerciali o agricole di cui agli
articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se
non organizzate in forma di impresa (ampliamento
della categoria dellimpresa), nonché l'esercizio
di attività, organizzate in forma d'impresa,
dirette alla prestazione di servizi che non
rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. - Abitualità ripetitività degli atti piuttosto che
la durata di ciascuno di essi - Attività agricole divaricazione fra Iva
(esercizio di impresa) e imposte dirette (redditi
fondiari determinati forfettariamente)
25Operazioni soggette Presupposti soggettivi
Presunzione di commercialità art. 4 co. 2
- Si considerano in ogni caso effettuate
nell'esercizio di imprese - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte dalle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, dalle società per azioni e
in accomandita per azioni, dalle società a
responsabilità limitata, dalle società
cooperative, di mutua assicurazione e di
armamento, dalle società estere di cui all'art.
2507 del codice civile e dalle società di fatto - Ad eccezione della detenzione di abitazioni e
mezzi di trasporto dati in uso gratuito ai soci
della società (ratio impedire a monte la
detrazione sugli acquisti)
26Operazioni soggette Presupposti soggettivi
Lavoro autonomo art. 5 co. 1 e 2
- Per esercizio di arti e professioni si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorché
non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro
autonomo, ovvero qualsiasi attività abituale
non rientrante tra quelle di impresa e non svolta
con vincolo di subordinazione - Non si considerano effettuate nell'esercizio di
arti e professioni le prestazioni di servizi
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, a condizione che siano rese da
soggetti che non esercitano per professione
abituale altre attività di lavoro autonomo
27Operazioni soggette
Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
- E' quello in cui viene effettuata l'operazione
- cessioni di beni
- beni immobili momento della stipulazione
dell'atto - beni mobili momento della consegna o spedizione
- sia beni immobili che beni mobili momento
dell'emissione della fattura o del pagamento del
corrispettivo, se precedente agli eventi sopra
indicati - prestazioni di servizi
- momento del pagamento
- momento dell'emissione della fattura (se
precedente)
28Operazioni soggette
Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
- Eccezioni alle regole generali sopra delineate
- - le cessioni e per le prestazioni fatte allo
Stato, agli organi dello Stato, agli enti
pubblici territoriali (comuni, regioni, ecc.),
agli istituti universitari, alle unità sanitarie
locali (ora ASL), agli enti ospedalieri, ecc. - le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate
dai farmacisti - le cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dei soci, associati e
partecipanti - LIVA afferente predette operazioni diviene
esigibile soltanto al momento del pagamento del
corrispettivo da parte del debitore
29Operazioni soggette
Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
- Obblighi conseguenti
- al momento di effettuazione delloperazione il
contribuente deve emettere la fattura
(fatturazione immediata), sempre che non sia
stata già emessa anteriormente (ad esempio per
acconto) - la fatturazione differita è ammessa solo in
determinati casi e a determinate condizioni (art.
21, comma 4)
30Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Territorialità
- Lart. 7 del DPR 633/72 contiene le definizioni
necessarie per capire quando unoperazione si
considera effettuata nel territorio dello
Stato - territorio dello Stato
- territorio della Comunità
- soggetto passivo stabilito nel territorio dello
Stato - Regola generale
- Immobili
- Mobili
- Eccezioni
- Cessioni di beni a bordo di una nave, treno o
aereo - Cessioni di gas e di energia elettrica
-
31Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Territorialità - Cessione di beni
- Le cessioni di beni si considerano effettuate nel
territorio della Stato, e quindi soggette ad Iva,
se si verificano contestualmente le seguenti
condizioni - a) il bene si trova In Italia al momento
delleffettuazione delloperazione, quindi al
momento della consegna o spedizione dello stesso - b) le cessioni hanno per oggetto
- - beni immobili esistenti sul territorio dello
Stato - - beni mobili nazionali, nazionalizzati,
comunitari o in temporanea importazione - Al fine della territorialità delle cessioni
rileva il luogo in cui si trovano i beni stessi,
a nulla influendo la residenza delle parti tra
cui avviene loperazione. - Esempi potranno considerarsi effettuate nel
territorio dello Stato le operazioni in cui
entrambe le parti, od una di esse, non sono
residenti ma il bene si trova in Italia.
32Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Prestazioni di servizi - art. 7ter Dpr 633/72
- REGOLA GENERALE
- (Comma 1)
- PRINCIPIO GENERALE
- Rese a SOGGETTI PASSIVI stabiliti nel territorio
dello Stato (Stabilimento destinatario) B2B - Rese a COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato (Stabilimento prestatore) B2C
33Presupposto territoriale delle prestazioni di
servizi Regola generaleQuadro di sintesi
servizi in genere
Natura Prestatore Committente Regola
Servizi in genere ITA UE EXTRAUE Soggetto passivo Luogo in cui è stabilito il committente
Servizi in genere ITA UE EXTRAUE Privato Luogo in cui è stabilito il prestatore
34Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Prestazioni di servizi - art. 7ter Dpr 633/72
- Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato per la territorialità delle prestazioni di
servizi - i soggetti esercenti attività dimpresa, arti o
professioni - le persone fisiche limitatamente alle prestazioni
ricevute quando agiscono nellattività di
impresa - gli enti, le associazioni e le altre
organizzazioni di cui allart. 4, co. 4, anche
quando agiscono al di fuori delle attività
commerciali - gli enti, le associazioni e le altre
organizzazioni, non soggetti passivi,
identificati ai fini dellIva
35Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Prestazioni di servizi - art. 7ter Dpr 633/72
- ENTI NON COMMERCIALI
- Per la territorialità delle prestazioni dei
servizi rileva il possesso di una partita Iva, a
prescindere dallattività effettivamente
esercitata e dalla destinazione del servizio
acquistato . - Sono quindi soggetti passivi per la totalità dei
servizi acquistati - gli enti che svolgono sia attività commerciali
sia attività istituzionali - gli enti che, pur svolgendo solo attività
istituzionali, si sono identificati ai fini Iva
perché hanno effettuato acquisti intracomunitario
di beni per un importo gt di 10.000 (art. 38,
co. 5, lett. c, del D.L. 331/93)
36Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Soggetto passivo stabilito nel territorio dello
Stato art. 7, co. 1, lett. d)
- Con lespressione si intende il soggetto passivo
- domiciliato nel territorio dello Stato
- residente nel territorio dello Stato, che non
abbia stabilito il domicilio allestero - una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato di soggetto domiciliato o residente
allestero, limitatamente alle operazioni da essa
rese o ricevute - Definizione di stabile organizzazione (ai fini
IVA) - Non esiste una definizione Iva né nelle norme
nazionali, né in quelle di matrice comunitaria - Ai fini delle imposte dirette, lart. 162 del
TUIR definisce la stabile organizzazione come una
sede fissa daffari per mezzo della quale
limpresa non residente esercita in tutto o in
parte la sua attività nel territorio dello stato - La CGE ha chiarito che affinché un centro
daffari possa considerarsi una stabile
organizzazione, è necessario che esso presenti un
grado sufficiente di permanenza e una struttura
idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a
rendere possibili in modo autonomo le prestazioni
di servizi (C-190/95
37Presupposto territoriale delle prestazioni di
servizi Regola generaleQuadro di sintesi
servizi in genere
Natura Prestatore Committente Regola
Servizi in genere ITA UE EXTRAUE Soggetto passivo Luogo in cui è stabilito il committente
Servizi in genere ITA UE EXTRAUE Privato Luogo in cui è stabilito il prestatore
38Operazioni soggette - Operazioni non imponibili
cessioni all'esportazione
- Ai sensi dellart. 8 del DPR 633/72 sono quelle
che - hanno per oggetto beni inviati in paesi extra UE
a cura od a nome del cedente (art. 8, lett. a) - effettuate tra due soggetti residenti, a
condizione che i beni vengano, su incarico del
cessionario, inviati in paesi extra UE
direttamente dal cedente (co.1, lett. a) cd
operazione di triangolazione - quelle effettuate dal cessionario residente nei
confronti di un terzo non residente a condizione
che il cedente ne curi linvio fuori del
territorio dellUE - hanno per oggetto beni il cui trasporto o
spedizione in paesi extra UE viene effettuato,
entro 90 giorni dalla consegna dei beni
dall'operatore economico non residente o per suo
conto (co. 1, lett. b)
39Principi generali
- Ai sensi degli artt. 17 e 18 del DPR 633/72 chi
cede beni o presta servizi nellesercizio
dimprese, arti e professioni, deve addebitare
lIVA al cliente e versare allErario la
differenza tra tale imposta e quella assolta
sugli acquisti inerenti allesercizio
dellattività - Ove limposta sugli acquisti ecceda quella sulle
operazioni attive il soggetto IVA oltre a non
versare alcunché, avrà diritto al rimborso della
differenza - Le suddette differenze tra lIVA sulle operazioni
attive e lIVA sugli acquisti non vengono
calcolate operazione per operazione bensì per
masse
40Rivalsa e detrazione
- La realizzazione di una delle operazioni
imponibili genera per il soggetto che pone in
essere loperazione un obbligo nei confronti del
Fisco di addebitare limposta, da porre a carico
dellacquirente limposta è calcolata applicando
laliquota alla base imponibile - tale soggetto (il venditore, in sintesi),
addebitando lIVA al soggetto che acquista il
bene (cessionario) o servizio (committente),
matura nei suoi confronti un credito (diritto di
rivalsa) - il cessionario o committente, a sua volta, matura
nel momento in cui limposta diviene esigibile
dallo Stato un diritto di detrazione, che può
essere esercitato, al più tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo
a quello in cui il diritto alla detrazione è
sorto - Il diritto di detrazione è esercitato in sede di
liquidazione dellimposta, che consiste nel
detrarre dallimposta dovuta sulle operazioni
attive (di vendita) quella assolta sulle
operazioni passive (di acquisto)
41Rivalsa presupposti
- 1) effettuazione di unoperazione imponibile
- 2) emissione fattura
- La rivalsa è un diritto ed un obbligo.
- È un obbligo in quanto il soggetto passivo deve
- emettere la fattura
- addebitare imposta a titolo di rivalsa
-
- È un diritto il cessionario/committente ha
- - diritto di ricevere la fattura
- - la possibilità di operare la detrazione
dellIVA esposta in fattura -
- Il diritto di detrazione del cessionario/committe
nte è di importo pari allIVA a lui addebitata in
via di rivalsa per gli acquisti - Grazie alla detrazione risultato di NEUTRALITÀ
42Detrazione
Regola generale
- Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma
del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza
di cui al secondo comma dell'articolo 30, è
detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa
alle operazioni effettuate, quello dell'imposta
assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui
addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai
beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. - Inerenza
- È il rapporto tra lacquisto di un bene o di un
servizio e lo svolgimento di attività che danno
diritto alla detrazione
43Detrazione
Indetraibilità specifica
- LIVA assolta sugli acquisti di beni e servizi
utilizzati ANCHE per leffettuazione di
operazioni esenti o comunque non soggette
allimposta ovvero utilizzati per fini privati od
estranei allesercizio dellimpresa (beni e
servizi a destinazione promiscua) non è ammessa
in detrazione per la quota imputabile a detta
utilizzazione, da determinarsi secondo criteri
oggettivi coerenti con la natura dei beni e dei
servizi acquistati (co. 2 e 4) - LIVA relativa allacquisto o allimportazione di
beni e/o servizi afferenti esclusivamente
operazioni esenti o comunque non soggette
allimposta (ad esempio, quelle previste
dallart. 2, comma 3, o dallart. 3, comma 4) non
è detraibile - N.B. - Le operazioni di cessione
allesportazione, cessioni intracomunitarie,
operazioni effettuate fuori del territorio
nazionale, ecc. si considerano a tal fine come
operazioni soggette ad IVA lIVA sugli acquisti
ad esse relativa è pertanto detraibile (co. 3)
42
44Detrazione
PRO RATA
- Co. 5. Ai contribuenti che esercitano sia
operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia operazioni esenti ai sensi
dell'articolo 10, il diritto alla detrazione
dell'imposta spetta in misura proporzionale alla
prima categoria di operazioni e il relativo
ammontare è determinato applicando la percentuale
di detrazione di cui all'articolo 19-bis
(rapporto fra ammontare operazioni con diritto
alla detrazione e ammontare operazioni con
detrazione ed esenti non si tiene conto delle
operazioni fuori campo IVA)
43
45Detrazione
Indetraibilità oggettiva
- Art. 19-bis1
- limposta relativa allacquisto o
allimportazione di veicoli stradali a motore,
diversi da quelli di cui alla lettera f)
dellallegata tabella B, e dei relativi
componenti e ricambi è ammessa in detrazione
nella misura del 40 per cento se tali veicoli non
sono utilizzati esclusivamente nellesercizio
dellimpresa, dellarte o della professione.
44
46Detrazione
Indetraibilità soggettiva
- Art. 19-ter
- Per gli enti non commerciali è ammessa in
detrazione, a norma degli artt. precedenti e con
le limitazioni, riduzioni ivi previste, soltanto
l'imposta relativa agli acquisti e alle
importazioni fatti nell'esercizio di attività
commerciali o agricole. La detrazione spetta a
condizione che l'attività commerciale o agricola
sia gestita con contabilità separata da quella
relativa alla attività principale.
45
47Base imponibile
- La base imponibile è costituita dallammontare
complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o
prestatore - secondo le condizioni contrattuali
- compresi gli oneri e le spese inerenti
allesecuzione e i debiti o altri oneri verso
terzi accollati al cessionario o al committente - aumentato delle integrazioni direttamente
connesse con i corrispettivi dovuti da altri
soggetti (art.13 D.P.R. 633/1972 modificato
dallart.24 della L. 88/2012) - la base imponibile è lammontare del
corrispettivo contrattuale pattuito - il valore normale/venale non rileva tranne se non
cè corrispettivo o corrispettivo in
natura/valore normale - vi rientrano oneri e spese per le esecuzioni
- non vi rientrano
- - indennità di mora e penalità
- - rimborsi spese per conto del cliente
- - imballaggi
48Aliquota
- lAliquota IVA è fissata nella misura ordinaria
del 21 per cento (gennaio 2012) - sono inoltre previste aliquote ridotte
4
Prodotti base Alimentari Prodotti Edilizia
agevolata (Pane, pasta, latte,
editoriali (prima casa) frutta, verdura) 10
Alimentari Bar, alberghi,
Spettacoli Trasporti di Elettricità, (carni
bianche, ristoranti persone gas pesce,
biscotti, non di lusso (aerei, treni, carni
rosse, navi) prosciutti)
49Fatturazione
- Larticolo 21 stabilisce che per ciascuna
operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio
emette fattura, anche sotto forma di nota, conto
parcella o simili, o, ferma restando la sua
responsabilità, assicura che la stessa sia emessa
dal cessionario o dal committente, ovvero, per
suo conto, da un terzo - Soggetto emittente venditore
- Momento della fatturazione effettuazione
operazione - Operazioni da fatturare imponibili
- non imponibili
- esenti (art. 10)
50Altre autofatture IVA
- Tipici casi di autofattura emessa da società sono
i seguenti - autoconsumo esterno (art. 2, comma 2, n. 5)
- omaggi (art. 2, comma 2, n. 4)
- autofattura decorsi quattro mesi
dalleffettuazione delloperazione per la
regolarizzazione delle operazioni ai sensi
dellart. 6, comma 8, del D.Lgs. 471, 18 dicembre
1997 (ex art. 41, DPR 633/72) - autofattura relativa a cessione di fabbricati
strumentali nelle quali il cedente, nel relativo
atto, ha espressamente manifestato lopzione per
limposizione (art. 17, comma 5 e D.M. 25 maggio
2007)
51Fatturazione
Il momento della fatturazione
- Fatturazione differita
- la fattura può essere emessa entro il giorno 15
del mese successivo a quello di consegna o
spedizione del bene mobile all'altra parte, se la
consegna o spedizione risulta da un documento di
consegna - ad esempio, il documento di trasporto,
uno scontrino fiscale, la ricevuta fiscale
integrata a cura dellemittente - emesso dal
cedente prima dellinizio del trasporto e della
spedizione - (art. 21, comma 4) - la fattura può essere emessa entro il mese
successivo a quello della consegna o spedizione
limitatamente alle cessioni effettuate a terzi
dal cessionario per il tramite del proprio
cedente (cosiddetta differita triangolare)
52Fatturazione
Il momento della fatturazione
- Fatturazione anticipata
- la fattura deve essere emessa all'atto del
pagamento, se questo precede la consegna o
spedizione dei beni mobili o la stipulazione
dell'atto di vendita per i beni immobili (art. 6,
comma 4) - N.B. - L'emissione della fattura prima della
consegna o spedizione o della stipulazione
dell'atto di vendita determina l'effettuazione
dell'operazione
53Fatturazione
Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72)
- Ai fini IVA costituisce fattura qualsiasi
documento, anche se redatto con forma o
denominazione diversa (conto, nota, parcella,
ecc.) nel quale siano riportati i seguenti
elementi - data
- numerazione progressiva
- nome, ditta, denominazione o ragione sociale,
residenza o domicilio dei soggetti tra i quali è
avvenuta l'operazione - numero e data del documento di trasporto/consegna
in caso di fatturazione differita
54Fatturazione
Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72)
- numero di partita IVA dell'emittente e codice
fiscale - natura, qualità e quantità dei beni o servizi
- corrispettivi inclusi nella base imponibile
(incluso il valore normale dei beni ceduti a
titolo di sconto rientrati nella base imponibile) - valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto
esclusi dalla base imponibile - aliquota
- ammontare dell'imposta