Title: LA GESTIONE CONTABILE DELLE SOCIETA
1 BILANCIO E FISCALITA DELLE SOCIETA'
COOPERATIVE Rinaldo Giordani Dottore
commercialista
2FINALITA DEL BILANCIO
- LA FINALITA DEL BILANCIO E QUELLA DI
RAPPRESENTARE E GARANTIRE LA VERIDICITA DEI
RISULTATI UFFICIALI DELLE GESTIONI PATRIMONIALE ,
ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA COOPERATIVA. - NELLE SOCIETA COOPERATIVE LINFORMATIVA DI
BILANCIO ASSUME PARTICOLARE RILEVANZA POICHE CON
ESSA SI EVIDENZIA LA REALIZZAZIONE O MENO DI UN
PROFITTO CHE SIA ESPRESSIONE DELLA CAPACITA
DELLIMPRESA DI CONTINUARE AD OPERARE SUL
MERCATO DI RIFERIMENTO E NEL CONTEMPO REALIZZI LE
FINALITA MUTUALISTICHE TIPICHE DELLE COOPERATIVE.
3TIPICITA DEL BILANCIO DELLE SOC.COOPERATIVE
- LE COOPERATIVE , PUR ATTINGENDO AI PRINCIPI DI
REDAZIONE DEL BILANCIO DALLE SOC. DI CAPITALI (
ARTICOLI 2423 E SS DEL C.C.), DEVONO FORNIRE
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E SUPPLEMENTARI PER
MODELLARE LE NORME CODICISTICHE DI BILANCIO ALLE
PECULIARITA DELLE STESSE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DEI
SOCI MEDIANTE LA PRATICA DEI PRINCIPI
MUTUALISTICI.
4CARATTERISTICHE DELLE SOCIETA COOPERATIVE
- La riforma del diritto societario ha innovato
profondamente la disciplina delle società
cooperative, distinguendo tra - Cooperative a mutualità prevalente
- Cooperative diverse da quelle a mutualità
prevalente.
5SCOPO MUTUALISTICO
- La natura delle società cooperative si
caratterizza per lo scopo mutualistico
perseguito - Art. 2511 c.c.- definisce le cooperative in
relazione allo scopo mutualistico - Art. 2521 c.c.- richiede che latto costitutivo
stabilisca le regole per lo svolgimento
dellattività mutualistica - Art. 2512 c.c.- individua gli scambi mutualistici
rispetto ai quali deve calcolarsi la prevalenza - Art. 2513 c.c.- individua le condizioni per il
conseguimento delloggettivo requisito della
prevalenza nello scambio mutualistico con i soci
- Art 2514 c.c prevede i requisiti delle
cooperative a mutualità prevalente
6IL BILANCIO D ESERCIZIO DELLE SOCIETA
COOPERATIVEe le relative peculiarità
- Finalità del bilancio
- Complesso di informazioni in grado di evidenziare
la situazione - patrimoniale economia e finanziaria dellimpresa.
Il bilancio è un sistema di primaria - importanza poiché permette di collegare limpresa
in generale, e la cooperativa in - particolare ai soggetti che con essa
interagiscono soci, amministratori, clienti, - creditori, terzi in genere compreso in primis
lerario. - Il bilancio si compone ai sensi del 2423 del c.c.
dello stato patrimoniale del conto - economico e della nota integrativa.
- Questi tre documenti formano un tuttuno
inscindibile - Il Bilancio di esercizio è disciplinato dagli
artt. del C.C. dal 2423 al 2435 bis. - Le norme del CC definiscono i seguenti aspetti
- Finalità del Bilancio di esercizio
- Principi di redazione del bilancio
7FINALITA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
- Art. 2423 del c.c (redazione del bilancio secondo
comma) - il bilancio deve essere redatto con chiarezza e
deve rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della
società ed il risultato economico dell
esercizio. - Chiarezza del bilancio può essere ottenuta con
il rispetto delle disposizioni relative alla
struttura dello stesso attraverso ladozione di
schemi vincolanti e dal contenuto obbligatorio
definito per legge in tal senso prospetti
contabili e NI devono rendere agevole la lettura.
- Art. 2423 ter Le voci dello Sp e Ce devono
essere iscritte nellordine indicato e
separatamente - Divieto raggruppamento voci e compensazioni di
partite - Schemi di bilancio tassativamente conformi a
quanto contenuto negli artt. 2424 ( SP) e 2425 (
CE) del codice civile. -
- La NI ( art. 2427 C.C) ha un ruolo fondamentale
per rendere chiaro il bilancio,deve avere un
contenuto esauriente ed esaustivo ma non
eccessivo ed utilizzare tabelle e prospetti per
rendere agevole la lettura. - Rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico della gestione - Si concretizza nellosservanza delle norme di
legge previste - Non prevede lesposizione di una verità oggettiva
delle realtà aziendale - Pretende la correttezza e la coerenza delle
valutazioni con la realtà dellimpresa che queste
devono rappresentare ( informativa complementare
deroghe )
8FINALITÀ DEL BILANCIO D ESERCIZIO
- PRINCIPI DI REDAZIONE
- Continuità ci si riferisce ad imprese in
funzionamento - ( principio del going concern)
- Prudenza iscrizione in bilancio di tutte le
perdite anche presunte, non iscrizione degli
utili sperati - Competenza si considerano i costi ed i ricavi
riferibili allesercizio indipendentemente dalla
data di incasso o di pagamento - Valutazione separata degli elementi eterogenei
delle singole voci - Costanza nei criteri di valutazione
- Costante comparazione dei valore degli ultimi due
esercizi - Garanzia di valutazioni ragionevoli, non essendo
più consentite valutazioni, ad esempio effettuate
in adesione a previsioni di natura squisitamente
fiscale - PRINCIPI CONTABILI
- regole di formazione del bilancio, integrano
i principi del C.C.
9LA SITUAZIONE FINANZIARIA
- Normativa di riferimento Art.2423 del c.c e
Decreto Ministero del Lavoro del 12 Marzo 1993 - E un dato richiesto in modo esplicito anche nei
verbali ispettivi - E QUEL DOCUMENTO CHE ILLUSTRA ATTRAVERSO
LESPOSIZIONE DI VALORI RICONCILIABILI CON LO
STATO PATRIMONIALE, LA CAPACITA DELLIMPRESA DI
ASSOLVERE ALLE OBBLIGAZIONI E SODDISFARE LE
NECESSITA DI NATURA FINANZIARIA CHE SI
MANIFESTANO NELLAMBITO DI UN PERIODO DEFINITO,
DI NORMA CORRISPONDENTE ALLESERCIZIO - POTRANNO DUNQUE ESSERE EVIDENZIATI
- La liquidità per cassa e liquidità con
disponibilità immediata - Il circolante netto, per le attività nette a
breve.
10LA SITUAZIONE FINANZIARIA
DISPONIBILITA FINANZIARIE INIZIALI DISPONIBILITA FINANZIARIE INIZIALI DISPONIBILITA FINANZIARIE INIZIALI DISPONIBILITA FINANZIARIE INIZIALI
FONTI INTERNE Disponibilità finanziarie generate dalla gestione Utile desercizio Ammortamenti Accantonamenti variazione netta tfr (acc.ti-utilizzi) Variazioni rimanenze(riduzioni-aumenti) Variazione altre attività correnti(riduzioni-aumenti) Variazioni passività a breve (aumenti-riduzioni) \- \- \- \-
FONTI ESTERNE Aumento capitale sociale versato
IMPIEGHI Distribuzione utili Recesso soci Investimenti in immobilizzazioni mat. ed immat. - - -
Variazione netta disponibilità finanziarie (somma algebrica di fonti ed impieghi) Variazione netta disponibilità finanziarie (somma algebrica di fonti ed impieghi) \- \-
Disponibilità finanziarie finali Disponibilità finanziarie finali \-
Alla voce disponibilità finanziarie iniziali si indicano -la liquidità di cassa e le voci dellattivo con disponibilità immediata -In alternativa, il capitale circolante netto. Alla voce disponibilità finanziarie iniziali si indicano -la liquidità di cassa e le voci dellattivo con disponibilità immediata -In alternativa, il capitale circolante netto. Alla voce disponibilità finanziarie iniziali si indicano -la liquidità di cassa e le voci dellattivo con disponibilità immediata -In alternativa, il capitale circolante netto. Alla voce disponibilità finanziarie iniziali si indicano -la liquidità di cassa e le voci dellattivo con disponibilità immediata -In alternativa, il capitale circolante netto.
11BILANCIO SOC. COOPERATIVE
- ART 2519 c.c alle società cooperative si
applicano in quanto compatibili le disposizioni
sulle società per azioni - In materia di bilancio anche per le cooperative
le norme di riferimento sono quelle contenute
negli artt. dal 2423 al 2429 del c.c - Se lo statuto prevede lapplicazione delle norme
sulle srl e lattivo dello stato patrimoniale è
inferiore ad un milione di euro ovvero il numero
dei soci cooperatori è inferiore a a venti si
applicano le nome sul bilancio dettate per le
società a responsabilità limitata .
12INFORMATIVA NEI BILANCI DELLE COOPERATIVE
- ANCHE LE SOC. COOPERATIVE REDIGONO IL BILANCIO
SECONDO LO SCHEMA DELLA IV DIRETTIVA CEE RECEPITO
NEL NOSTRO ORDINAMENTO INTERNO ( STATO
PATRIMONIALE , CONTO ECONOMICO , NOTA INTEGRATIVA
E RELAZIONE SULLA GESTIONE) - LE COOP. POSSONO BENEFICIARE DELLE NORME SULLA
REDAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO
13INFORMATIVA BILANCIO SOC.COOPERATIVE - SEGUE
- IL BILANCIO , DEVE EVIDENZIARE
- - LA DISTINZIONE DEI VALORI CONSEGUITI DAGLI
SCAMBI MUTUALISTICI - I VALORI CHE CONSEGUONO ALLE GESTIONI
MUTUALISTICHE
- ALLOCAZIONI IN BILANCIO
- CONTO ECONOMICO E NOTA INTEGRATIVA
- S.P/CONTO ECONOMICO/NOTA INTEGRATIVA
14INFORMATIVA BILANCIO SOC.COOPERATIVE - SEGUE
- LE VOCI CHE COMPONGONO IL CAP.SOCIALE ( SE
DIVERSE CATEGORIE DI SOCI) E LA GESTIONE DELLE
RISERVE INDIVISIBILI - - IL METODO APPLICATO PER LA VALUTAZIONE DEGLI
SCAMBI MUTUALISTICI ED I CRITE RI EX ART. 2513
DEL C.C
- STATO PATRIMONIALE / NOTA INTEGRATIVA
- NOTA INTEGRATIVA
15INFORMATIVA BILANCIO SOC.COOPERATIVE - SEGUE
- I RISTORNI ED I CRITERI DI FORMAZIONE DEGLI
STESSI - - I PRESTITI SOCIALI E GLI INTERESSI PASSIVI AD
ESSI CONNESSI - LA RAPPRESENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI
COOPERATORI E FINANZIATORI
- S.P.PATRIMONIALE/ CONTO ECONOMICO/ NOTA
INTEGRATIVA - S.P.PATRIMONIALE/ CONTO ECONOMICO
- S.P.PATRIMONIALE/ CONTO ECONOMICO/ NOTA
INTEGRATIVA
16DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SOCIETA
COOPERATIVE
- Alcuni articoli del codice civile prevedono una
informativa supplementare per le soc. cooperative
- Art. 2513 criteri per la definizione della
prevalenza - Art. 2528 deliberazioni relative allammissione
di soci - Art 2545 relazione sul perseguimento dei fini
mutualistici - Art 2545 sexies ristorni
17Art. 2513 criteri per la definizione della
prevalenza
- Occorre documentare in Nota Integrativa la
condizione di prevalenza , in funzione delle
diverse tipologie di cooperative ( di consumo,
agricole , di produzione e lavoro etc )
evidenziando contabilmente i parametri previsti
dallart. 2513. E opportuno indicare tali dati
in via separata anche nel Conto Economico. - Il criterio seguito dal legislatore è stato
quello di legare la prevalenza alla soglia
quantitativa del c.d. cinquanta per cento - La finalità della norma è quella di non
contrastare le aspettative del mondo
cooperativistico verso assetti aziendali moderni
e competitivi mediante un apporto significativo
delle economie terze - Le cooperative sociali sono prevalenti di
diritto, e quindi coop. a mutualità prevalente ,
se rispettano le norme di cui alla legge 8
novembre 1991 n. 381 indipendentemente dai
requisiti stabiliti allart.2513 del c.c. - Le coop. a mutualità non prevalente non hanno
alcun obbligo di dimostrazione dellintensità
dello scambio mutualistico nei confronti dei soci
non applicandosi ad esse le disposizioni di cui
agli artt. 2512-2513 e 2514 del c.c. riservate
esclusivamente alle coop.a mutualità prevalente . - Le coop a mutualità non prevalente per usare la
locuzione cooperativa devono in ogni caso dare
prova , ex art. 2511 del c.c, dellesistenza di
uno scambio mutualistico , seppur limitato, con i
propri soci . - Gli amministratori di tale cooperative dovranno
informare i soci nella Relazione sulla gestione o
Nota Integrativa in caso di non obbligatorietà
della Relazione sulla gestione circa lo scambio
mutualistico ed i dati relativi allattività
svolta con i soci , distinguendo eventualmente le
diverse gestioni mutualistiche .
18Art. 2513 criteri per la definizione della
prevalenza - segue
- Informativa di bilancio
- A) qualificazione della cooperativa ( mutualita
prevalente/ mutualita non prevalente - B) descrizione oggetto e scambio mutualistico
- C) iscrizione in bilancio e tecniche adottate per
distinguere i valori ex art 2513 del c.c - I dati di bilancio contenuti nellinformativa
dovranno essere riepilogati nel modello C17 per
il deposito del bil.desercizio presso lAlbo
delle soc.cooperative
19Esempi di informativa ex art.2513 del c.c
Voce di bilancio B9 Descriz. COSTO DEL LAVORO val.di bilancio 50.000 Di cui lavoro dei soci 35.000 Di cui lavoro dei terzi 15.000 lavoro soci 70
- Soc. coop. di produzione e lavoro
- Obiettivo mutualità fornire occasioni di
lavoro ai propri soci - Criterio della prevalenza la coop. esaminata ha
operato prevalentemente con i soci . - Se si realizzano più scambi mutualistici la
condizione di prevalenza è documentata facendo
riferimento alla media ponderata delle
percentuali previste per le differenti tipologie
di cooperative ex art. 2513 del c.c. - Nelle cooperative agricole la condizione di
prevalenza sussiste quando la quantità o il
valore dei prodotti conferiti dai soci è
superiore al cinquanta per cento della quantità o
del valore totale dei prodotti.
20INDICI DI MUTUALITÀ
- LA COOPERATIVA DEVE MANTENERE UINA COSTANTE
ATTENZIONE AL PERMANERE DEI SUOI CONNOTATI
MUTUALISTICI E TALE ANALISI SARA TANTO PIU
RILEVANTE QUANTO PIU LA COOPERATIVA SI TROVERA
A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA SOCIALE CON TERZI
NON SOCI. - IL C.C. PREVEDE NORME CHE DISCIPLINANO IL GRADO
DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA ATTIVITA
DELLIMPRESA MA NON DA INFORMAZIONI CIRCA IL
GRADO DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA VITA
SOCIALE ED ALLA CAPACITA DELLA COOPERATIVA DI
INCREMENTARE TALE PARTECIPAZIONE - GLI INDICI DI MUTUALITA POSSONO ESSERE UN VALIDO
AUSILIO PER MISURARE IL GRADO DI MUTUALITA DI
UNA COOPERATIVA . - ALCUNI INDICATORI SIGNIFICATIVI
- Ip sp\st
- Dove ip indice di presenza e st soci totali
- Ia sa\st
- Dove sa evidenzia il numero soci amm.ri presenti
nellassemblea.
21INDICI DI MUTUALITÀ - SEGUE
- INDICI DI MUTUALITA COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO
- A) NUMERO SOCI LAVORATORI / NUMERO TOTALE
LAVORATORI - B) COSTI DIRETTI / ALTRI COSTI
- C) COSTO DEL LAVORO DEI SOCI / RICAVI DELLE
VENDITE ( COSIDDETTO INDICE DI PRODUTTIVITA
MUTUALISTICA - LINDICE DI CUI ALLA LETTERA B) , DEFINITO INDICE
DI MUTUALITA DELLA PRODUZIONE ESPRIME IL
RAPPORTO TRA I COSTI DIRETTI ( FINALIZZATI AL
RAGGIUNGIMENTO DELO SCOPO SOCIALE . (RETRIBUZIONE
DEI SOCI IN TERMINI DIRETTI,INDIRETTI E DIFFERITI
) E GLI ALTRI COSTI ( RETRIBUZIONE DEI TERZI
ALTRI COSTI RESIDUALI ). NELLINDICE NON VENGONO
CONSIDERATI I COSTI STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO
DELLO SCOPO SOCIALE ( MATERIALI/ SERVIZI ETC) - LULTIMO INDICE E MOLTO INTERESSANTE IN QUANTO
INDICA QUANTA PARTE DEL FATTURATO DELLA
COOPERATIVA E DESTINATO ALLE FINALITA
MUTUALISTICHE
22INDICI DI MUTUALITÀ - SEGUE
- CON RIFERIMENTO ALLINDICE DI CUI AALLA LETTERA
B) ( INDICE DI MUTUALITA DELLA PRODUZIONE ) I
VALORI DI RIFERIMENTO SONO - - SE LINDICE E
- MAGGIORE O UGUALE A 3 LA MUTUALITA DELLA
COOPERATIVA APPARE AFFERMATA - MAGGIORE DI 1,1 MA INFERIORE A 3 LA MUTUALITA
DELLA COOPERATIVA E IN CORSO DI FORMAZIONE E
BISOGNA QUINDI ALLARGARE LINDAGINE AD UNA ARCO
TEMPORALE MAGGIORE - MINORE O UGUALE AD 1,1 LA MUTUALITA DELLA
COOPERATIVA NON APPARE PRESENTE. - INDICI DI MUTUALITA COOP. AGRICOLE
- A) COSTO DEI PRODOTTI CONFERITI DAI SOCI / ALTRI
COSTI - ANCHE IN TAL CASO I COSTI STRUMENTALI SONO NEUTRI
RISPETTO AL VALORE DELLINDICE - B) COSTO DEI PRODOTTI CONFERITI DAI SOCI / RICAVI
23Art 2428 del c.c. - informativa
- La riforma del diritto societario ha sottolineato
il carattere aperto della cooperativa - Nella relazione sulla gestione o, qualora non
obbligatoria , nella Nota Integrativa gli
amministratori della coop. devono informare i
soci delle determinazioni assunte in merito
allammissione di nuovi soci . - In particolare tale obbligo si riferisce alla
necessita di evidenziare le politiche
associative della coop ed il rispetto delle
regole statutarie, regolamentari e di legge
relativamente ai provvedimenti adottati
24Art. 2545 del c.c. - criteri seguiti nella
gestione sociale
- Gli amministratori ed i sindaci delle società
cooperative , in occasione dellapprovazione del
bilancio debbono, nelle relazioni previste
dallart. 2428 del c.c. ( relazione sulla
gestione o Nota integrativa se bil.abbreviato) e
dallart. 2429 del c.c ( relazione del Collegio
Sindacale ) indicare specificatamente i criteri
seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico. - Tale adempimento e richiesto anche dallart.2 L.
59/1992 - Gli amministratori devono pertanto indicare in
modo dettagliato tutte le attivita svolte dalla
cooperativa per coniugare i termini mutualita ed
impresa .
25Art. 2545-octies- perdita qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente
- La coop. perde la qualifica di cooperativa a
mutualità prevalente quando, per due esercizi
consecutivi, non rispetti la condizione di
prevalenza di cui allart.2513 del c.c , (
perdita c.d involontaria della qualifica ) ovvero
quando modifichi le previsioni statutarie di cui
allart. 2514 ( perdita c.d volontaria della
qualifica) - Da rilevare che relativamente allipotesi di
perdita del requisito per mancato rispetto delle
condizioni di prevalenza è intervenuta la
Circolare del MAP ( Ministero attività
produttive) , la n. 648 del 13 gennaio 2006 ,
che ha chiarito come in tale evenienza la
cooperativa diventa a mutualita non prevalente a
decorrere dal medesimo secondo esercizio in cui
si sostanzia il venir meno dei parametri di legge
26Art. 2545-octies- perdita qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente - segue
- La coop che perde la qualifica di cooperativa a
mutualità prevalente a seguito delle modifiche
intervenute ex L. 99/2009 deve redigere il
bilancio starordinario , di cui al 2 comma dello
stesso art. 2545 octies solamente in tali
ipotesi - A) modifica dellle previsioni statutarie di cui
allart. 2514 c.c - B) avvenuta emissione strumenti finanziari .
- Il bilancio straordinario è finalizzato a
determinare il valore effettivo dellattivo
patrimoniale da imputare alle riserve
indivisibili.
27Art. 2545-octies- perdita qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente - segue
- Secondo lopinione dominante in dottrina la
perdita della qualifica della cooperativa a
mutualità prevalente , per qualsivoglia causa
avvenga , non determina la devoluzione del
patrimonio indivisibile. - Diverso è lorientamento sia della Commisssione
centrale per le Cooperative presso il Ministero
Attività produttive ( ora Sviluppo Economico )
sia della Direzione generale per gli enti
cooperativi. - In particolare Nota prot.1566509/P MAP
Direzione generale per gli enti cooperativi
nel caso di perdita della prevalenza
involontaria la coop non deve devolvere il
patrimonio ai fondi mutualistici viceversa nel
caso di soppressione o modifica delle clausole di
cui allart 2514 del c.c sussite tale obbligo.
28Art. 2545-octies- perdita qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente - segue
- Sistema sanzionatorio
- Nellipotesi di omessa o tardata comunicazione
della perdita dei requisiti per la qualifica di
cooperativa a mutualita prevalente lultima
comma dellart 2545-octies prevede la
segnalazione allamministrazione finanziaria e la
sanzione amministrativa della sospensione di ogni
attivita dellente per sei mesi.
29ALCUNE TIPICITA DEL BILANCIO DELLE COOPERATIVE
- PATRIMONIO NETTO INDIVISIBILITA DELLE RISERVE
- DISCIPLINA DEI RISTORNI
- IL PRESTITO SOCIALE
30INDIVISIBILITA DELLE RISERVE NELLE COOPERATIVE
- Con la riforma del diritto societario , non è più
la legislazione speciale ( dpr 601/1973 legge
Basevi) a fissare i presupposti per
lapplicazione delle agevolazioni fiscali alle
cooperative , conseguenti alla natura
indivisibile delle riserve , ma è lo stesso
codice civile . - Gli artt. 2512 2513 e 2514 del c.c definiscono
le coop. a mutualità prevalente quali uniche
destinatarie, dopo lentrata in vigore della
riforma, di disposizioni tributarie di favore - Le coop. a mutualità prevalente, beneficiarie di
vantaggi tributarie, sono interessate da vincoli
patrimoniali significativi, riconducibili alla
sostanziale indivisibilità del patrimonio , che
non interessano le coop. a mutualità non
prevalente -
31INDIVISIBILITA DELLE RISERVE NELLE COOP. - segue
- Il combinato disposto degli artt. 2514 e 2545-ter
del c.c individua il concetto di indivisibilità
delle riserve . - Art 2514 c.c individua i requisiti statutari
delle coop. a mutualità prevalente e precisamente
- a) il divieto di distribuire i dividendi in
misura superiore all'interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi, aumentato di due punti e
mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato - b) il divieto di remunerare gli strumenti
finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore a due punti
rispetto al limite massimo previsto per i
dividendi - c) il divieto di distribuire le riserve fra i
soci cooperatori - d) l'obbligo di devoluzione, in caso di
scioglimento della società, dell'intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione
32INDIVISIBILITA DELLE RISERVE NELLE COOP. - segue
- Art. 2545-ter
- Art. 2545 ter Riserve indivisibiliSono
indivisibili le riserve che per disposizione di
legge o dello statuto non possono essere
ripartite tra i soci, neppure in caso di
scioglimento della società.Le riserve
indivisibili possono essere utilizzate per la
copertura di perdite solo dopo che sono esaurite
le riserve che la società aveva destinato ad
operazioni di aumento di capitale e quelle che
possono essere ripartite tra i soci in caso di
scioglimento della società - Dalla lettura delle norme codicistiche emerge che
- Viene prevista una limitazione alla remunerazione
degli strumenti finanziari ( art 2514 c.c. ) per
i soci cooperatori che effettuano scambi
mutualistici con la società e non per i soci
finanziatori detentori di strumenti finanziari - Viene sancito il divieto di distribuzione delle
riserve ( art. 2545-ter c.c ) limitatamente ai
soci cooperatori . - Inoltre dallanalisi delle disposizioni del
codice civile e dalle disposizioni per
lattuazione dello stesso codice e transitorie si
evince che anche le coop.a mutualità prevalente
possono individuare delle riserve divisibili da
destinare a favore dei soli soci finanziatori .
Tali riserve , chiaramente , non dovranno essere
obbligatoriamente devolute nelle ipotesi di legge
.
33Il RISTORNO
- Listituto del ristorno è un elemento peculiare
del rapporto socio-cooperativa il ristorno è
sicuramente un elemento tipico e caratterizzante
le società cooperative - Per effetto della riforma del diritto societario
( d.lgs n. 6 del 17 Gennaio 2003) la disciplina
dei ristorni ha trovato piena attuazione in seno
al codice civile allart. 2545-sexies rubricato
Ristorni - Il legislatore civilistico e tributario non ha
volutamente definito con una sola norma, ed in
modo compiuto ,il concetto di ristorno per non
sottrarre tale possibilità allautonomia
statutaria dei singoli enti cooperativistici - I ristorni costituiscono una forma di
attribuzione del vantaggio mutualistico e sono
rapportati alla spesa effettuata , al lavoro
prestato dai soci o al valore prodotto dai soci
34Il RISTORNO - SEGUE
- Essi , pertanto si differenziano dallutile che
rappresenta una forma di remunerazione del
capitale versato e sono , quindi, distribuiti in
proporzione al capitale conferito da ciascun
socio - Elemento comune tra utile e ristorno è
laleatorietà in quanto la cooperativa potrà
attribuire ristorni solo se la gestione
mutualistica dellimpresa genera uneccedenza dei
ricavi rispetto ai costi , così come accade per
la distribuzione degli utili . - La legge non riconosce ai soci della cooperativa
un diritto soggettivo al ristorno così come non
riconosce al socio di una societa di capitali un
diritto alla distribuzione degli utili - La disciplina dei ristorni è applicabile sia alle
cooperative a mutualità prevalente che a quelle a
mutualità non prevalente in virtu della scelta
del legislatore di considerare unitario il
modello cooperativo .
35I RISTORNI NEL CODICE CIVILE
- ART 2521 COMMA 2 N.8
- ART 2545 SEXIES COMMA 1
- REGOLE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E CRITERI
PER RIPARTIZIONE RISTORNI - ATTO COSTITUTIVO DETERMINA CRITERI PER
RIPARTIZIONE DEI RISTORNI AI SOCI
PROPORZIONALMENTE SCAMBI MUTUALISTICI
36I RISTORNI NEL CODICE CIVILE - SEGUE
- ART 2545 SEXIES COMMA 2
- ART 2545 SEXIES COMMA 3
- LE COOP DEVONO RIPORTARE SEPARATAMENTE IN
BILANCIO I DATI RELATIVI ALLATTIVITA SVOLTA
CON I SOCI , DISTINGUENDO LE DIVERSE GESTIONI
MUTUALISTICHE - LASSEMBLEA PUO DELIBERARE LA RIPARTIZIONE DEI
RISTORNI A CISCUN SOCIO ANCHE MEDIANTE AUMENTO
PROPORZ.QUOTE O EMISSIONE NUOVE AZIONI O
STRUM.FINANZIARI IN DEROGA ALLART. 2525 C.C
37DISCIPLINA DEI RISTORNI
- Limiti quantitativi attribuzione risparmio
- sbilancio positivo della gestione desercizio
rischio distribuzione indiretta di patrimonio
(divieto espresso) - verificare capacità di autofinanziamento della
cooperativa - deducibilità fiscale limitata allavanzo di
gestione prodotto con i soci utilizzo di
parametri diversificati in relazione alla
tipologia della cooperativa circolari ministero
finanze 18 /06/2002 n. 53/E e 37/E luglio 2003
38DISCIPLINA DEI RISTORNI - segue
- Determinazione avanzo ordinario di gestione da
attività verso soci - Valore della produzione -
- Costi della produzione /-
- Proventi e oneri finanziari /-
- Rettifiche di valore da attiv.finanziarie
- Avanzo/disavanzo di gest.ordinaria
39DISCIPLINA DEI RISTORNI - segue
- In caso di avanzo di gest. ordinaria , al fine di
determinare il valore del ristorno , occorre
applicare le seguenti percentuali che variano in
funzione delloggetto dellattività della
cooperativa - scambio mutualistico con i ricavi ricavi verso
soci/ricavi totali - Scambio mutualistico con il costo del lavoro
costo del lavoro verso soci/costo del lavoro
totale ( voci B9 e B7 del C/E)
40DISCIPLINA DEI RISTORNI - segue
- Scambio mutualistico prestazione di servizi
costo delle prestazioni dei soci ( voce B7 C/E )
/ totale costi per prestazione di servizi
omogenei ( rispetto a quelle dei soci) - Scambio mutualistico rientrante in più categorie
media ponderata delle percentuali ottenute.
41DISCIPLINA DEI RISTORNI - segue
- Momento di attribuzione ed organi competenti
- La determinazione dei ristorni compete
allassemblea dei soci della cooperativa in
ottemperanza allart.2545 sexies ed allart. 3
della L. 142/2001 - Lorgano amministrativo della coop ha il compito
di determinare lentità del ristorno che dovrà
essere individuata nella Relaz.sulla gestione o
nella Nota integrativa - il collegio sindacale e /o revisore contabile
esterno dovrà esprimere , nella propria relazione
apposito parere
42RISTORNO aspetti fiscali
- Normativa di riferimento
- Art. 12 DPR 601/1973 come modificato dallart.6
comma 23 della L. 388/2000 - Art. 3 e 4 L. 142/2001 prevedono quale
trattamento economico ulteriore per il socio
lavoratore listituto del ristorno limite
quantitativo del 30 dei trattamenti retributivi
complessivi per ottenere la deduzione fiscale
43RISTORNO aspetti fiscali - segue
- Circolare Inps n.34/2002 prevede e conferma il
limite del 30 già evidenziato stabilendo che,
entro tale limite , i ristorni attribuiti non
andranno assoggettati a contribuzione
previdenziale - Legge finanziaria 2005 ( L.30 Dicembre 2004 n.
311) modifica il trattamento tributario delle
cooperative e disciplina fiscalmente i ristorni
44RISTORNO aspetti fiscali segue
- Da ultimo, Circolare n. 35/E del 09 Aprile 2008
Agenzia delle Entrate conferma le disposizioni
della finanziaria 2005 ribadendo la prevalenza
delle disposizioni sulla deducibilità dei
ristorni rispetto alla normativa che disciplina
limponibilità ai fini Ires stabilisce e
conferma che i ristorni possono essere dedotti - A) mediante imputazione diretta al conto
economico dellesercizio di competenza - B) attraverso un incremento gratuito della quota
sociale con variazione in diminuzione in sede di
dichiarazione dei redditi
45RISTORNO aspetti fiscali segue
- COOP. A MUTUALITA NON PREVALENTE
- Listituto del ristorno si applica anche alle
cooperative diverse da quelle a mutualita
prevalente . - Tuttavia esistono queste distinzioni rispetto
alle Coop. a mutualità prevalente in quanto non
si applica lart. 12 del DPR 601/73 - Coop di lavoro a mutualita non prevalente
ristorni deducibili nellesercizio in cui viene
approvato il progetto di riparto degli stessi - Altre Coop stessa situazione delle precedenti
con in aggiunta lobbligo di far transitare il
ristorno a conto economico.
46RISTORNO aspetti fiscali segue
- Effetti fiscali in capo ai soci
- Se il ristorno viene attribuito attraverso un
incremento gratuito della quota sociale , sia
nelle coop a mutualità prevalente che per le
altre , il socio verrà tassato soltanto al
momento del recesso/esclusione applicando la
normativa di cui allart. 27 del DPR 600/73 sulla
distribuzione di utili ( attualmente ritenuta
12,50) - Se , viceversa , il ristorno viene invece
erogato direttamente al socio ( quale riduzione
del prezzo di acquisto nelle coop.di consumo od
integrazione salariale nelle coop.di produzione e
lavoro etc ) si applicheranno le disposizioni
tipiche della tipologia di reddito di riferimento
( di lavoro, di impresa etc)
47RISTORNO aspetti fiscali segue
- Effetti fiscali in capo ai soci
- Altri aspetti rilevanti da considerare sono
- Il terzo comma dellart. 2535 del c.c ( dedicato
al tema della liquidazione della quota o al
rimborso della stessa al socio uscente )
stabilisce che latto costitutivo possa
stabilire che per la frazione della quota o
delle azioni assegnate al socio ex art 2545
quinquies e sexies la liquidazione o il rimborso
, unitamente agli interessi legali, possa essere
corrisposto in più rate entro un termine massimo
di cinque anni . - In tal caso la ritenuta del 12,50 si applica in
ragione dellimporto liquidato . - Per le cooperative di consumo non si applica
alcuna tassazione in quanto il ristorno è tassato
soltanto se , erogandolo in denaro , sarebbe
soggetto a tassazione cosa che non avviene in
tale tipologia di cooperative.
48LA LOGICA DEI RISTORNI-INDIVIDUAZIONE-
- Dopo aver individuato leventuale avanzo di
gestione che può essere attribuito ai soci (
avanzo documentato delle transazioni intercorse
con i soci e non con i terzi ) occorre definire i
limiti quantitativi assoluti che non possono
essere superati dalla cooperativa. - Tali limiti sono
- Le cooperative di produzione e lavoro debbono
attribuire i ristorni in base al rapporto costo
del lavoro dei soci /costo del lavoro totale e
non possono comunque corrispondere ai soci ex
art 3 della L. 142/2001 un ammontare dei ristorni
superiore al 30 della retribuzione lorda
complessiva - Nelle cooperative di consumo o di servizi sarà
invece necessario identificare la percentuale di
ricavi che deriva dallattività svolta con i soci
rispetto al totale dei ricavi ( voce A1 del conto
economico) - Nel caso in cui il rapporto mutualistico sia
misurabile attraverso i costi si agira sulle
voci di costo interessate ( B6/B7/B9 del conto
economico) - Lattribuzione del ristorno non può comunque
generare una perdita desercizio.
49LA LOGICA DEI RISTORNI-INDIVIDUAZIONE-
CASO 1 CASO 2
A AVANZO DI GESTIONE CARATTERISTICA 10.000 10.000
B RISTORNO ATTRIBUITO AI SOCI 8.000 2.000
C RETRIBUZIONI SOCI LAVORATORI 10.000 10.000
D LIMITE EROGABILE A TITOLO DI RISTORNO 3.000 3.000
E RISTORNI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI SOTTO FORMA DI MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA SOCI LAVORATORI 3.000 2.000
50SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI
(bilancio chiuso al)
Verifica avanzo di gestione importo
a) Avanzo di gestione rigo 23 ( de positivi) conto economico
b) Avanzo di gestione generato dai soci A) per percentuali di prevalenza
Verifica importo del ristorno importo
Cooperative di lavoro
c) Trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci
d) Ristorno
Cooperative di apporto
e) Ristorno
f) Verifica delibere importo organo sociale e data delibera
g) Liquidazione del salario o del prezzo
h) Aumento gratuito di capitale sociale
i) Distribuzione gratuita titoli
N.B. e) f) e la somma g)h)i) non può essere gt di b)
d) Non può essere gt di b) né al 30 di c)
51Cooperativa di produzione e lavoro a mutualità
prevalente, solo soci dipendenti
Avanzo di gestione caratteristica Totale retribuzioni (B9 C.E.) Retribuzioni lorde soci Retribuzioni lorde terzi Ristorno attribuibile pro quota 28.000 300.000 ( 100) 210.000 ( 70) 90.000 ( 30) 19.600 ( 70 di 28.000)
Cooperativa di produzione e lavoro a mutualità
non prevalente solo soci dipendenti
Avanzo di gestione caratteristica Totale retribuzioni ( B9 C.E.) Retribuzioni lorde soci Retribuzioni lorde terzi Ristorno attribuibile pro quota 28.000 300.000 ( 100) 120.000 ( 40) 180.000 ( 60) 11.200 ( 40 di 28.000)
52I RISTORNI IN BILANCIO ED IL PRINCIPIO DI
COMPETENZA
- Lagenzia delle Entrate ha confermato la
neutralità fiscale del ristorno rispetto alla
scelta effettuata dallorgano amministrativo . - Esistono altresi tutta una serie di documenti (
raccomandazione del gennaio 2006 del CNDC
commissione cooperative , documento n. 1 del 2005
dellUGDC ) che individuano le tecniche di
rilevazione contabile dei ristorni - Imputazione del ristorno a conto economico
(imputato come minor ricavo o maggior costo)
ristorni ai soci a Debiti verso i soci per
ristorni rettifica di ricavo a Debiti vs soci
per ristorni - Destinazione di parte dellutile desercizio a
ristorno (le rilevazioni saranno in sede di
destinazione dellutile utile desercizio a
debito v\ soci per ristorni giro del debito ad
aumento di capitale o a nuovi strumenti
finanziari in caso di differimento del pagamento.
53I RISTORNI ED IL REQUISITO DELLA PREVALENZA
MUTUALISTICA
- LA CIRCOLARE 13 GENNAIO 2006 della Direzione
generale per gli enti cooperativi ha stabilito
che i ristorni determinati dal CDA ed approvati
dallassemblea concorrono ad incrementare il
valore del rapporto mutualistico con i soci ai
fini della determinazione della mutualita
prevalente. - La Circolare riprende sostanzialmente la scelta
fatta dal legislatore di porre laccento sulla
valenza mutualistica del ristorno . - Leffetto benefico che il ristorno ha sul calcolo
del requisito della prevalenza non può , nel
contempo, consentire alla cooperativa un
ulteriore aumento della percentuale da applicare
ai fini delle somme da erogare ai soci a titolo
di ristorno.
54I RISTORNI AI FINI IVA
- Poiché i ristorni sono sottoposti al
corrispondente regime della prestazione
principale, nel caso in cui il socio della
società cooperativa sia imprenditore o lavoratore
autonomo professionista, si realizzano in capo
allo stesso i presupposti per lassoggettamento
dei ristorni medesimi a reddito dimpresa o a
reddito di lavoro autonomo. - I maggiori compensi saranno pertanto imponibili
Iva se la prestazione principale è imponibile in
capo al soggetto che la effettua.
55IL PRESTITO SOCIALE NELLE SOCIETA COOP.
- COSTITUISCE UNA FORMA DI FINANZIAMENTO DELLA
SOCIETA COOPERATIVA , DI LUNGA TRADIZIONE , CHE
SI CONCRETIZZA NELLAPPORTO DA PARTE DEI SOCI
PERSONE FISICHE DI CAPITALI RIMBORSABILI ,
SOLITAMENTE A MEDIO E BREVE TERMINE ,A FRONTE DEL
QUALE VENGONO NORMALMENTE CORRISPOSTI INTERESSI -
56IL PRESTITO SOCIALE NELLE SOCIETA COOP. - segue
- Prima della riforma delle coop , avvenuta con la
nota legge n. 59 del 31 Gennaio 1992, era
difficile per le tali società ottenere forme
diversificate di auto-finanziamento ( quali oggi
le quote di sovvenzione , le azioni di
partecipazione cooperativa etc ,), oltre alla
possibilità di poter emettere prestiti
obbligazionari - I prestiti sociali tuttavia , nonostante i nuovi
strumenti a disposizione delle coop., mantengono
il loro appeal , di strumenti finanziari
tradizionali che rafforzano efficacemente il
rapporto socio cooperativa stabilendo quel
nesso di solidarietà sociale che differenzia tali
tipi di impresa.
57IL PRESTITO SOCIALE NELLE SOCIETA COOP. - segue
- La delibera del CICR ( Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio ) prevede che la
raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso
i soci non e considerata raccolta di risparmio
tra il pubblico , se rivolta a soggetti iscritti
nel libro soci da almeno tre mesi e che detengono
una partecipazione di almeno il 2 del capitale
sociale - Le soc coop che non svolgono attivita
finanziarie possono raccogliere risparmio anche
presso soci con meno del 2 del capitale sociale
purchè lammontare complessivo dei prestiti
sociali non vada oltre il triplo del patrimonio
elevato al quintuplo in caso di prestiti
garantiti in misura pari al 30 da soggetti
vigilati ovvero se la cooperativa aderisce ad uno
schema di garanzia dei prestiti sociali
58DISCIPLINA FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI SU
PRESTITI DAI SOCI
- Lart 13 del DPR 601/73 prevede lapplicazione
della ritenuta a titolo dimposta nella misura
del 12,50 sugli interessi corrisposti a soci
persone fisiche . - Tale misura è stata da ultimo aumentata al 20
per effetto del Dl 112/2008 che contiene anche
altre novità fiscali penalizzanti per le
cooperative ( es. innalzamento quota utili
tassata per le coop. di consumo al 55 degli
utili netti annuali).
59DISCIPLINA FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI SU
PRESTITI DAI SOCI
- Il comma 465 della legge finanziaria del 2005
prevede che gli interessi sulle somme versate
alla società cooperativa ai sensi dellart. 13
del DPR 601\77 - Dai soci persone fisiche
- Per il conseguimento delloggetto sociale
- Entro i limiti del seguente schema
- Sono indeducibili per la parte che supera
lammontare calcolato con riferimento alla misura
minima degli interessi spettanti ai detentori dei
buoni postali fruttiferi, aumentata del 0,90.
Limite Tipo cooperativa
60.063,16 Conservazione, lavorazione, trasformazione, alienazione prodotti agricoli e cooperative di produzione e lavoro
30.031,59 Altre cooperative
60IL REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE
- Finanziaria 2005 innovazione significativa del
sistema di tassazione delle cooperative. - Tale norma ha adeguato il regime tributario delle
coop alla normativa di riforma del diritto
societario ( D.lgs n. 6/2003) - Il nuovo regime ha visto una classificazione
delle società in - Cooperative a mutualità prevalente ( trovano
applicazione le disposizione fiscali di
carattere agevolativo previste dalle leggi
speciali) - Cooperative di tipo diverso.
61IL REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE - segue
- La formazione della base imponibile viene
determinata con criteri e procedure analoghi a
quelli previsti per i soggetti passivi IRES.
Tuttavia per le cooperative viene prevista
lapplicazione di alcune esenzioni ed
agevolazioni - In particolare la Finanziaria 2005 ha previsto
che le coop. determinano la base imponibile da
assoggettare ad aliquota Ires ( attualmente del
27,50 )nel seguente modo
Utile netto di bilancio Variazioni fiscali in aumento - Variazioni fiscali in diminuzione - Variazioni in diminuzione per somme destinate a riserve indivisibili - Reddito imponibile
62IL REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE- SEGUE
- Gli articoli 2512\2513 individuano i requisiti in
funzione dei quali la società cooperativa possa
qualificarsi a mutualità prevalente o non
prevalente. - Essi possono essere sia Oggettivi che Soggettivi.
- Si può riassumere il tutto nel seguente schema
Cooperative di Consumo e di Utenza (Ricavi dalle vendite e prestazioni nei confronti dei soci / tot dei ricavi delle vendite e prestazioni) X 100 gt 50.
Cooperative di Lavoro (Costo prestazioni lavorative soci/ tot B9 altri costi del lavoro inerenti il rapporto mutualistico) X 100 gt 50.
Cooperative di Conferimento (Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie e di merci dei soci/ totale costi per acquisto materie prime, sussidiarie..) X 100 gt 50
Cooperative Agricole (Quantità dei prodotti conferiti dai soci / quantità totale dei prodotti acquisiti ) X 100 gt 50. (Valore prodotti conferiti dai soci / valore totale dei prodotti acquisiti) X 100 gt 50
Cooperative Miste ( A1 soci B6 soci B7 soci B9 soci ) / (A1 tot B6 tot B7 tot B9 tot) X 100 gt 50
63Il reddito minimo ai fini Ires
- La società cooperativa , con la novella della L.
finanziaria 2005 che modifica sostanzialmente
lart.12 della L. 16 Dicembre 1977 n.904 ,ha
lobbligo di assoggettare a tassazione una quota
di utili netti annuali nel modo che segue - Per le cooperative agricole o piccola pesca la
base corrisponde al 20 degli utili netti - Per le altre al 30
- Per le banche di credito cooperativo il 27.
- Sono in ogni caso deducibili dal reddito ed
esenti da imposte le somme destinate ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo pari
al 3 degli utili netti annuali.
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO A MUTUALITA PREVALENTE UTILE NETTO 100 (A) ACCANTONAMENTO A RISERVA LEGALE 30 (B) FONDO MUTUALISTICO 3 (C) REDDITO MINIMO 30(D) (A-D) 70 (E) (BC) 33 (F) QUOTA MASSIMA CHE PUO ESSERE DEDOTTA ( E-F) 37
64ART 21 COMMA 10 L. 449/1997
- Tale articolo è stato introdotto al fine di
evitare in capo alle cooperative leffetto
imposte su imposte dipendente dallapplicazione
del precedente regime fiscale applicato alle
stesse coop ( esenzione totale da Irpeg se utili
totalmente destinati a riserve indivisibili art
12 L. 904/1997) - In sede di Modello Unico come precisato dalla
Circolare 34/E del 2005 dellagenzia delle
entrate andrà effettuata una variazione in
diminuzione pari all80 o al 70 dellIres ( a
seconda che trattasi di cooperative agricole o
non )
65ART 21 COMMA 10 L. 449/1997 - SEGUE
- La variazione in diminuzione sarà possibile
soltanto al verificarsi delle seguenti condizioni
- A) presenza di un utile civilistico post imposte
- B) accantonamento a Riserva indivisibile di detto
utile.
66SOC. COOPERATIVE ED IMPOSIZIONE DIRETTA
DISCIPLINA VIGENTE
- Il nuovo regime attualmente in vigore può essere
così riassunto
Società coop. a mutualità Prevalente iscritte allapposito Albo Coop.Sociali e loro consorzi Società cooperative a mutualità non prevalente senza agevolazioni fiscali ai fini Ires
Soggetta ad Ires una quota pari al 30 degli utili netti annuali , ridotta al 27 per le Banche di Credito Cooperativo ed al 20 per le Coop.Agricole e della piccola pesca e loro consorzi ,indipendentemente se essi sono accantonati a Riserve Indivisibili. Per la restante parte di utile ( pari al 70) si applicano le agevolazioni di legge se destinato a Riserve indivisibili ( art.12 L.904/77)Fondi mutualistici nella misura pari al 3 degli utili netti annuali ( art.11 L. 59/92)Rivalutazione gratuita quote od azioni ( art.7 L. 59/92). Applicazione dellesenzione da Ires a condizione che gli utili siano destinati a riserve indivisibili e che sia esclusa la possibilità di distribuzione di tali riserve tra i soci . Agevolazione estesa ai consorzi tra cooperative con base sociale formata per almeno il 70 da coop. sociali. Per tali cooperative non concorre a formare il reddito imponibile la quota pari al 30 degli utili netti annuali a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto la deduzione è ammessa anche per la quota di utili destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo ( 3) Sono ammesse in deduzione, così come previsto per le coop. a mutualità prevalente , le somme erogate ai soci a titolo di ristorno. .
67CALCOLO IRES DA STANZIARE IN BILANCIO E RIFLESSI
NEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZ. REDDITI
UTILE DI BILANCIO 100
VARIAZ.AUM.COSTI INDEDUCIBILI 20
VARIAZ.IN DIMINUZ. RISERVA LEGALE 30
VARIAZ.IN DIMINUZ. F.DI MUTUALISTICI 3
VARIAZ.IN DIMINUZ. RISERVA INDIVISIBILE 37
IMPONIB.IRES STIMATO 50
IRES STANZ.IN BILANCIO ( 27,5 di 50) 13,75
UTILE AL NETTO IMPOSTE STIMATE 86,25
68CALCOLO IRES DA STANZIARE IN BILANCIO E RIFLESSI
NEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZ. REDDITI - SEGUE
- INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO
UTILE DI BILANCIO 86,25
VARIAZ.AUM.COSTI INDEDUCIBILI 20
VARIAZ.IN AUM.PER IRES 13,75
VARIAZ.IN DIMINUZ. QUOTA RIS.LEGALE ( 30 di 86,25) 25,86
VARIAZ.IN DIMINUZ.QUOTA F.DI MUTUALISTICI ( 3 di 86,25) 2,58
VARIAZ.IN DIMINUZ. RISERVA INDIVISIBILE 31,90( 37 di 86,25)
VARIAZ.IN DIMINUZ.PER IRES ( 70 DI 13,75) 9,6
REDDITO IMPONIBILE 50
IRES DOVUTA ( 27,5 di 50) 13,75
69Gli effetti dell Irap sulla determinazione della
base imponibile Ires con particolare riferimento
alle cooperative di produzione e lavoro
- Le società cooperative sono soggette, alla stessa
stregua delle società lucrative, allIrap. - Per le cooperative di produzione e lavoro il
regime di esenzione da Ires dellIrap iscritta in
bilancio, subisce il trattamento di seguito
riportato
Retribuzioni corrisposte ai soci Esenzione Ires Trattamento Fiscale ai fini Ires
Maggiori o uguali al 50 del totale degli altri costi escluse materie prime e sussidiarie. Al 100 Variazione in diminuzione pari allIrap computata tra le variazioni in aumento.
Comprese tra il 25 e il 50 del totale degli altri costi, escluse materie prime e sussidiarie. Al 50 Variazione in diminuzione pari alla metà dellIrap computata tra le variazioni in aumento.
70Tassazione coop agricole in base al reddito
agrario
- La legge 296/2006 ha previsto la possibilità per
le società agricole ( comprese le cooperative) di
optare per la tassazione ex art 32 del DPR
917/1986 a condizione che abbiano inserito nella
denominazione della società la dizione società
agricola e che nelloggetto sociale sia previsto
lesclusivo esercizio delle attività agricole ex
art 2135 del c.c
71Cooperative e studi di settore
- Studio di settore strumento di verifica
induttiva del reddito dimpresa e/o professionale
sulla base di elementi di natura contabile ed
extra-contabile - Per le coop gli studi di settore non si applicano
se le stesse - A) operano esclusivamente a favore delle imprese
socie o associate - B) sono costituite da utenti non imprenditori che
operano a favore degli utenti stessi . - Le Coop escluse dallapplicazione degli studi
sono pertanto in un numero assai ridotto e si
riferiscono a quelle a mutualità pura che non
hanno rapporti con il mercato esterno alla base
sociale
72Cooperative e studi di settore- segue
- Le circolari dellAgenzia delle entrate n. 110/E
DEL 1999 E N. 330 del 2007 confermano che salvo
le esclusioni da studio per le cooperative che
presentano i requisiti indicati - - gli studi di settore trovano applicazione per
le cooperative a mutualità prevalente - - nellipotesi di cooperative a mutualità
prevalente gli uffici dovranno verificare la
sussistenza dei requisiti mutualistici e le
particolari situazioni di mercato influenzate dal
perseguimento dei predetti fini che possano
incidere in maniera anche rilevante sui ricavi
conseguiti - Le particolari situazioni locali , la tipologia
dellattività ed i requisiti di mutualità
dovranno essere valutati di volta in volta dagli
uffici. - Lapplicazione degli studi è applicabile tout
court alle cooperative a mutualità non prevalente
73COOPERATIVE ED IRAP
- Le cooperative, non si differenziano dalle
società commerciali per la disciplina IRAP (
Imposta sul valore aggiunto prodotto che colpisce
la ricchezza al momento della sua produzione e
non della percezione ( come per le imposte sui
redditi) o del consumo( come avviene per lIva). - Interessante sottolineare come per effetto delle
novità introdotte dalla Finanziaria 2008 , valide
anche per le cooperative, la base imponibile Irap
e determinata , a decorrere dallanno 2008,
sulla base delle risultanze del conto economico
previsto dallart.2425 del c.c con conseguente
eliminazione delle variazioni fiscali. (autonomia
dellIRAP dallIRPEF/IRES).
74COOPERATIVE ED IVA
- Le cooperative, non si differenziano dalle
società commerciali per la disciplina IVA se non
per particolari disposizioni riferite a specifici
settori di attività - Prestazioni di cui allart.10 c.1, numeri
- 18) (prestazioni sanitarie),
- 19) (prestazioni di ricovero e cura),
- 20) ( prestazione educative e formative),
- 21) (prestazioni di brefotrofi, orfanotrofi,
asili, case di riposo e simili) e - 27) ter (prestazioni socio sanitarie),
effettuate da cooperative sociali - Aliquota del 4 per prestazioni socio sanitarie,
educative, assistenza domiciliare ecc. rese da
cooperative e loro consorzi