LA GESTIONE CONTABILE DELLE SOCIETA - PowerPoint PPT Presentation

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LA GESTIONE CONTABILE DELLE SOCIETA

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Cooperativa di produzione e lavoro a mutualit prevalente, solo soci dipendenti I RISTORNI IN BILANCIO ED IL PRINCIPIO DI COMPETENZA I RISTORNI ED IL REQUISITO ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: LA GESTIONE CONTABILE DELLE SOCIETA


1
BILANCIO E FISCALITA DELLE SOCIETA'
COOPERATIVE Rinaldo Giordani Dottore
commercialista
2
FINALITA DEL BILANCIO
  • LA FINALITA DEL BILANCIO E QUELLA DI
    RAPPRESENTARE E GARANTIRE LA VERIDICITA DEI
    RISULTATI UFFICIALI DELLE GESTIONI PATRIMONIALE ,
    ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA COOPERATIVA.
  • NELLE SOCIETA COOPERATIVE LINFORMATIVA DI
    BILANCIO ASSUME PARTICOLARE RILEVANZA POICHE CON
    ESSA SI EVIDENZIA LA REALIZZAZIONE O MENO DI UN
    PROFITTO CHE SIA ESPRESSIONE DELLA CAPACITA
    DELLIMPRESA DI CONTINUARE AD OPERARE SUL
    MERCATO DI RIFERIMENTO E NEL CONTEMPO REALIZZI LE
    FINALITA MUTUALISTICHE TIPICHE DELLE COOPERATIVE.

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TIPICITA DEL BILANCIO DELLE SOC.COOPERATIVE
  • LE COOPERATIVE , PUR ATTINGENDO AI PRINCIPI DI
    REDAZIONE DEL BILANCIO DALLE SOC. DI CAPITALI (
    ARTICOLI 2423 E SS DEL C.C.), DEVONO FORNIRE
    INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E SUPPLEMENTARI PER
    MODELLARE LE NORME CODICISTICHE DI BILANCIO ALLE
    PECULIARITA DELLE STESSE CON PARTICOLARE
    RIFERIMENTO ALLA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DEI
    SOCI MEDIANTE LA PRATICA DEI PRINCIPI
    MUTUALISTICI.

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CARATTERISTICHE DELLE SOCIETA COOPERATIVE
  • La riforma del diritto societario ha innovato
    profondamente la disciplina delle società
    cooperative, distinguendo tra
  • Cooperative a mutualità prevalente
  • Cooperative diverse da quelle a mutualità
    prevalente.

5
SCOPO MUTUALISTICO
  • La natura delle società cooperative si
    caratterizza per lo scopo mutualistico
    perseguito
  • Art. 2511 c.c.- definisce le cooperative in
    relazione allo scopo mutualistico
  • Art. 2521 c.c.- richiede che latto costitutivo
    stabilisca le regole per lo svolgimento
    dellattività mutualistica
  • Art. 2512 c.c.- individua gli scambi mutualistici
    rispetto ai quali deve calcolarsi la prevalenza
  • Art. 2513 c.c.- individua le condizioni per il
    conseguimento delloggettivo requisito della
    prevalenza nello scambio mutualistico con i soci
  • Art 2514 c.c prevede i requisiti delle
    cooperative a mutualità prevalente

6
IL BILANCIO D ESERCIZIO DELLE SOCIETA
COOPERATIVEe le relative peculiarità
  • Finalità del bilancio
  • Complesso di informazioni in grado di evidenziare
    la situazione
  • patrimoniale economia e finanziaria dellimpresa.
    Il bilancio è un sistema di primaria
  • importanza poiché permette di collegare limpresa
    in generale, e la cooperativa in
  • particolare ai soggetti che con essa
    interagiscono soci, amministratori, clienti,
  • creditori, terzi in genere compreso in primis
    lerario.
  • Il bilancio si compone ai sensi del 2423 del c.c.
    dello stato patrimoniale del conto
  • economico e della nota integrativa.
  • Questi tre documenti formano un tuttuno
    inscindibile
  • Il Bilancio di esercizio è disciplinato dagli
    artt. del C.C. dal 2423 al 2435 bis.
  • Le norme del CC definiscono i seguenti aspetti
  • Finalità del Bilancio di esercizio
  • Principi di redazione del bilancio

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FINALITA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
  • Art. 2423 del c.c (redazione del bilancio secondo
    comma)
  • il bilancio deve essere redatto con chiarezza e
    deve rappresentare in modo veritiero e corretto
    la situazione patrimoniale e finanziaria della
    società ed il risultato economico dell
    esercizio.
  • Chiarezza del bilancio può essere ottenuta con
    il rispetto delle disposizioni relative alla
    struttura dello stesso attraverso ladozione di
    schemi vincolanti e dal contenuto obbligatorio
    definito per legge in tal senso prospetti
    contabili e NI devono rendere agevole la lettura.
  • Art. 2423 ter Le voci dello Sp e Ce devono
    essere iscritte nellordine indicato e
    separatamente
  • Divieto raggruppamento voci e compensazioni di
    partite
  • Schemi di bilancio tassativamente conformi a
    quanto contenuto negli artt. 2424 ( SP) e 2425 (
    CE) del codice civile.
  • La NI ( art. 2427 C.C) ha un ruolo fondamentale
    per rendere chiaro il bilancio,deve avere un
    contenuto esauriente ed esaustivo ma non
    eccessivo ed utilizzare tabelle e prospetti per
    rendere agevole la lettura.
  • Rappresentazione veritiera e corretta della
    situazione patrimoniale, finanziaria e del
    risultato economico della gestione
  • Si concretizza nellosservanza delle norme di
    legge previste
  • Non prevede lesposizione di una verità oggettiva
    delle realtà aziendale
  • Pretende la correttezza e la coerenza delle
    valutazioni con la realtà dellimpresa che queste
    devono rappresentare ( informativa complementare
    deroghe )

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FINALITÀ DEL BILANCIO D ESERCIZIO
  • PRINCIPI DI REDAZIONE
  • Continuità ci si riferisce ad imprese in
    funzionamento
  • ( principio del going concern)
  • Prudenza iscrizione in bilancio di tutte le
    perdite anche presunte, non iscrizione degli
    utili sperati
  • Competenza si considerano i costi ed i ricavi
    riferibili allesercizio indipendentemente dalla
    data di incasso o di pagamento
  • Valutazione separata degli elementi eterogenei
    delle singole voci
  • Costanza nei criteri di valutazione
  • Costante comparazione dei valore degli ultimi due
    esercizi
  • Garanzia di valutazioni ragionevoli, non essendo
    più consentite valutazioni, ad esempio effettuate
    in adesione a previsioni di natura squisitamente
    fiscale
  • PRINCIPI CONTABILI
  • regole di formazione del bilancio, integrano
    i principi del C.C.

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LA SITUAZIONE FINANZIARIA
  • Normativa di riferimento Art.2423 del c.c e
    Decreto Ministero del Lavoro del 12 Marzo 1993
  • E un dato richiesto in modo esplicito anche nei
    verbali ispettivi
  • E QUEL DOCUMENTO CHE ILLUSTRA ATTRAVERSO
    LESPOSIZIONE DI VALORI RICONCILIABILI CON LO
    STATO PATRIMONIALE, LA CAPACITA DELLIMPRESA DI
    ASSOLVERE ALLE OBBLIGAZIONI E SODDISFARE LE
    NECESSITA DI NATURA FINANZIARIA CHE SI
    MANIFESTANO NELLAMBITO DI UN PERIODO DEFINITO,
    DI NORMA CORRISPONDENTE ALLESERCIZIO
  • POTRANNO DUNQUE ESSERE EVIDENZIATI
  • La liquidità per cassa e liquidità con
    disponibilità immediata
  • Il circolante netto, per le attività nette a
    breve.

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LA SITUAZIONE FINANZIARIA
DISPONIBILITA FINANZIARIE INIZIALI DISPONIBILITA FINANZIARIE INIZIALI DISPONIBILITA FINANZIARIE INIZIALI DISPONIBILITA FINANZIARIE INIZIALI
FONTI INTERNE Disponibilità finanziarie generate dalla gestione Utile desercizio Ammortamenti Accantonamenti variazione netta tfr (acc.ti-utilizzi) Variazioni rimanenze(riduzioni-aumenti) Variazione altre attività correnti(riduzioni-aumenti) Variazioni passività a breve (aumenti-riduzioni) \- \- \- \-
FONTI ESTERNE Aumento capitale sociale versato
IMPIEGHI Distribuzione utili Recesso soci Investimenti in immobilizzazioni mat. ed immat. - - -
Variazione netta disponibilità finanziarie (somma algebrica di fonti ed impieghi) Variazione netta disponibilità finanziarie (somma algebrica di fonti ed impieghi) \- \-
Disponibilità finanziarie finali Disponibilità finanziarie finali \-
Alla voce disponibilità finanziarie iniziali si indicano -la liquidità di cassa e le voci dellattivo con disponibilità immediata -In alternativa, il capitale circolante netto. Alla voce disponibilità finanziarie iniziali si indicano -la liquidità di cassa e le voci dellattivo con disponibilità immediata -In alternativa, il capitale circolante netto. Alla voce disponibilità finanziarie iniziali si indicano -la liquidità di cassa e le voci dellattivo con disponibilità immediata -In alternativa, il capitale circolante netto. Alla voce disponibilità finanziarie iniziali si indicano -la liquidità di cassa e le voci dellattivo con disponibilità immediata -In alternativa, il capitale circolante netto.
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BILANCIO SOC. COOPERATIVE
  • ART 2519 c.c alle società cooperative si
    applicano in quanto compatibili le disposizioni
    sulle società per azioni
  • In materia di bilancio anche per le cooperative
    le norme di riferimento sono quelle contenute
    negli artt. dal 2423 al 2429 del c.c
  • Se lo statuto prevede lapplicazione delle norme
    sulle srl e lattivo dello stato patrimoniale è
    inferiore ad un milione di euro ovvero il numero
    dei soci cooperatori è inferiore a a venti si
    applicano le nome sul bilancio dettate per le
    società a responsabilità limitata .

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INFORMATIVA NEI BILANCI DELLE COOPERATIVE
  • ANCHE LE SOC. COOPERATIVE REDIGONO IL BILANCIO
    SECONDO LO SCHEMA DELLA IV DIRETTIVA CEE RECEPITO
    NEL NOSTRO ORDINAMENTO INTERNO ( STATO
    PATRIMONIALE , CONTO ECONOMICO , NOTA INTEGRATIVA
    E RELAZIONE SULLA GESTIONE)
  • LE COOP. POSSONO BENEFICIARE DELLE NORME SULLA
    REDAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO

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INFORMATIVA BILANCIO SOC.COOPERATIVE - SEGUE
  • IL BILANCIO , DEVE EVIDENZIARE
  • - LA DISTINZIONE DEI VALORI CONSEGUITI DAGLI
    SCAMBI MUTUALISTICI
  • I VALORI CHE CONSEGUONO ALLE GESTIONI
    MUTUALISTICHE
  • ALLOCAZIONI IN BILANCIO
  • CONTO ECONOMICO E NOTA INTEGRATIVA
  • S.P/CONTO ECONOMICO/NOTA INTEGRATIVA

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INFORMATIVA BILANCIO SOC.COOPERATIVE - SEGUE
  • LE VOCI CHE COMPONGONO IL CAP.SOCIALE ( SE
    DIVERSE CATEGORIE DI SOCI) E LA GESTIONE DELLE
    RISERVE INDIVISIBILI
  • - IL METODO APPLICATO PER LA VALUTAZIONE DEGLI
    SCAMBI MUTUALISTICI ED I CRITE RI EX ART. 2513
    DEL C.C
  • STATO PATRIMONIALE / NOTA INTEGRATIVA
  • NOTA INTEGRATIVA

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INFORMATIVA BILANCIO SOC.COOPERATIVE - SEGUE
  • I RISTORNI ED I CRITERI DI FORMAZIONE DEGLI
    STESSI
  • - I PRESTITI SOCIALI E GLI INTERESSI PASSIVI AD
    ESSI CONNESSI
  • LA RAPPRESENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI
    COOPERATORI E FINANZIATORI
  • S.P.PATRIMONIALE/ CONTO ECONOMICO/ NOTA
    INTEGRATIVA
  • S.P.PATRIMONIALE/ CONTO ECONOMICO
  • S.P.PATRIMONIALE/ CONTO ECONOMICO/ NOTA
    INTEGRATIVA

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DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SOCIETA
COOPERATIVE
  • Alcuni articoli del codice civile prevedono una
    informativa supplementare per le soc. cooperative
  • Art. 2513 criteri per la definizione della
    prevalenza
  • Art. 2528 deliberazioni relative allammissione
    di soci
  • Art 2545 relazione sul perseguimento dei fini
    mutualistici
  • Art 2545 sexies ristorni

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Art. 2513 criteri per la definizione della
prevalenza
  • Occorre documentare in Nota Integrativa la
    condizione di prevalenza , in funzione delle
    diverse tipologie di cooperative ( di consumo,
    agricole , di produzione e lavoro etc )
    evidenziando contabilmente i parametri previsti
    dallart. 2513. E opportuno indicare tali dati
    in via separata anche nel Conto Economico.
  • Il criterio seguito dal legislatore è stato
    quello di legare la prevalenza alla soglia
    quantitativa del c.d. cinquanta per cento
  • La finalità della norma è quella di non
    contrastare le aspettative del mondo
    cooperativistico verso assetti aziendali moderni
    e competitivi mediante un apporto significativo
    delle economie terze
  • Le cooperative sociali sono prevalenti di
    diritto, e quindi coop. a mutualità prevalente ,
    se rispettano le norme di cui alla legge 8
    novembre 1991 n. 381 indipendentemente dai
    requisiti stabiliti allart.2513 del c.c.
  • Le coop. a mutualità non prevalente non hanno
    alcun obbligo di dimostrazione dellintensità
    dello scambio mutualistico nei confronti dei soci
    non applicandosi ad esse le disposizioni di cui
    agli artt. 2512-2513 e 2514 del c.c. riservate
    esclusivamente alle coop.a mutualità prevalente .
  • Le coop a mutualità non prevalente per usare la
    locuzione cooperativa devono in ogni caso dare
    prova , ex art. 2511 del c.c, dellesistenza di
    uno scambio mutualistico , seppur limitato, con i
    propri soci .
  • Gli amministratori di tale cooperative dovranno
    informare i soci nella Relazione sulla gestione o
    Nota Integrativa in caso di non obbligatorietà
    della Relazione sulla gestione circa lo scambio
    mutualistico ed i dati relativi allattività
    svolta con i soci , distinguendo eventualmente le
    diverse gestioni mutualistiche .

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Art. 2513 criteri per la definizione della
prevalenza - segue
  • Informativa di bilancio
  • A) qualificazione della cooperativa ( mutualita
    prevalente/ mutualita non prevalente
  • B) descrizione oggetto e scambio mutualistico
  • C) iscrizione in bilancio e tecniche adottate per
    distinguere i valori ex art 2513 del c.c
  • I dati di bilancio contenuti nellinformativa
    dovranno essere riepilogati nel modello C17 per
    il deposito del bil.desercizio presso lAlbo
    delle soc.cooperative

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Esempi di informativa ex art.2513 del c.c
Voce di bilancio B9 Descriz. COSTO DEL LAVORO val.di bilancio 50.000 Di cui lavoro dei soci 35.000 Di cui lavoro dei terzi 15.000 lavoro soci 70
  • Soc. coop. di produzione e lavoro
  • Obiettivo mutualità fornire occasioni di
    lavoro ai propri soci
  • Criterio della prevalenza la coop. esaminata ha
    operato prevalentemente con i soci .
  • Se si realizzano più scambi mutualistici la
    condizione di prevalenza è documentata facendo
    riferimento alla media ponderata delle
    percentuali previste per le differenti tipologie
    di cooperative ex art. 2513 del c.c.
  • Nelle cooperative agricole la condizione di
    prevalenza sussiste quando la quantità o il
    valore dei prodotti conferiti dai soci è
    superiore al cinquanta per cento della quantità o
    del valore totale dei prodotti.

20
INDICI DI MUTUALITÀ
  • LA COOPERATIVA DEVE MANTENERE UINA COSTANTE
    ATTENZIONE AL PERMANERE DEI SUOI CONNOTATI
    MUTUALISTICI E TALE ANALISI SARA TANTO PIU
    RILEVANTE QUANTO PIU LA COOPERATIVA SI TROVERA
    A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA SOCIALE CON TERZI
    NON SOCI.
  • IL C.C. PREVEDE NORME CHE DISCIPLINANO IL GRADO
    DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA ATTIVITA
    DELLIMPRESA MA NON DA INFORMAZIONI CIRCA IL
    GRADO DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA VITA
    SOCIALE ED ALLA CAPACITA DELLA COOPERATIVA DI
    INCREMENTARE TALE PARTECIPAZIONE
  • GLI INDICI DI MUTUALITA POSSONO ESSERE UN VALIDO
    AUSILIO PER MISURARE IL GRADO DI MUTUALITA DI
    UNA COOPERATIVA .
  • ALCUNI INDICATORI SIGNIFICATIVI
  • Ip sp\st
  • Dove ip indice di presenza e st soci totali
  • Ia sa\st
  • Dove sa evidenzia il numero soci amm.ri presenti
    nellassemblea.

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INDICI DI MUTUALITÀ - SEGUE
  • INDICI DI MUTUALITA COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO
  • A) NUMERO SOCI LAVORATORI / NUMERO TOTALE
    LAVORATORI
  • B) COSTI DIRETTI / ALTRI COSTI
  • C) COSTO DEL LAVORO DEI SOCI / RICAVI DELLE
    VENDITE ( COSIDDETTO INDICE DI PRODUTTIVITA
    MUTUALISTICA
  • LINDICE DI CUI ALLA LETTERA B) , DEFINITO INDICE
    DI MUTUALITA DELLA PRODUZIONE ESPRIME IL
    RAPPORTO TRA I COSTI DIRETTI ( FINALIZZATI AL
    RAGGIUNGIMENTO DELO SCOPO SOCIALE . (RETRIBUZIONE
    DEI SOCI IN TERMINI DIRETTI,INDIRETTI E DIFFERITI
    ) E GLI ALTRI COSTI ( RETRIBUZIONE DEI TERZI
    ALTRI COSTI RESIDUALI ). NELLINDICE NON VENGONO
    CONSIDERATI I COSTI STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO
    DELLO SCOPO SOCIALE ( MATERIALI/ SERVIZI ETC)
  • LULTIMO INDICE E MOLTO INTERESSANTE IN QUANTO
    INDICA QUANTA PARTE DEL FATTURATO DELLA
    COOPERATIVA E DESTINATO ALLE FINALITA
    MUTUALISTICHE

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INDICI DI MUTUALITÀ - SEGUE
  • CON RIFERIMENTO ALLINDICE DI CUI AALLA LETTERA
    B) ( INDICE DI MUTUALITA DELLA PRODUZIONE ) I
    VALORI DI RIFERIMENTO SONO
  • - SE LINDICE E
  • MAGGIORE O UGUALE A 3 LA MUTUALITA DELLA
    COOPERATIVA APPARE AFFERMATA
  • MAGGIORE DI 1,1 MA INFERIORE A 3 LA MUTUALITA
    DELLA COOPERATIVA E IN CORSO DI FORMAZIONE E
    BISOGNA QUINDI ALLARGARE LINDAGINE AD UNA ARCO
    TEMPORALE MAGGIORE
  • MINORE O UGUALE AD 1,1 LA MUTUALITA DELLA
    COOPERATIVA NON APPARE PRESENTE.
  • INDICI DI MUTUALITA COOP. AGRICOLE
  • A) COSTO DEI PRODOTTI CONFERITI DAI SOCI / ALTRI
    COSTI
  • ANCHE IN TAL CASO I COSTI STRUMENTALI SONO NEUTRI
    RISPETTO AL VALORE DELLINDICE
  • B) COSTO DEI PRODOTTI CONFERITI DAI SOCI / RICAVI

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Art 2428 del c.c. - informativa
  • La riforma del diritto societario ha sottolineato
    il carattere aperto della cooperativa
  • Nella relazione sulla gestione o, qualora non
    obbligatoria , nella Nota Integrativa gli
    amministratori della coop. devono informare i
    soci delle determinazioni assunte in merito
    allammissione di nuovi soci .
  • In particolare tale obbligo si riferisce alla
    necessita di evidenziare le politiche
    associative della coop ed il rispetto delle
    regole statutarie, regolamentari e di legge
    relativamente ai provvedimenti adottati

24
Art. 2545 del c.c. - criteri seguiti nella
gestione sociale
  • Gli amministratori ed i sindaci delle società
    cooperative , in occasione dellapprovazione del
    bilancio debbono, nelle relazioni previste
    dallart. 2428 del c.c. ( relazione sulla
    gestione o Nota integrativa se bil.abbreviato) e
    dallart. 2429 del c.c ( relazione del Collegio
    Sindacale ) indicare specificatamente i criteri
    seguiti nella gestione sociale per il
    conseguimento dello scopo mutualistico.
  • Tale adempimento e richiesto anche dallart.2 L.
    59/1992
  • Gli amministratori devono pertanto indicare in
    modo dettagliato tutte le attivita svolte dalla
    cooperativa per coniugare i termini mutualita ed
    impresa .

25
Art. 2545-octies- perdita qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente
  • La coop. perde la qualifica di cooperativa a
    mutualità prevalente quando, per due esercizi
    consecutivi, non rispetti la condizione di
    prevalenza di cui allart.2513 del c.c , (
    perdita c.d involontaria della qualifica ) ovvero
    quando modifichi le previsioni statutarie di cui
    allart. 2514 ( perdita c.d volontaria della
    qualifica)
  • Da rilevare che relativamente allipotesi di
    perdita del requisito per mancato rispetto delle
    condizioni di prevalenza è intervenuta la
    Circolare del MAP ( Ministero attività
    produttive) , la n. 648 del 13 gennaio 2006 ,
    che ha chiarito come in tale evenienza la
    cooperativa diventa a mutualita non prevalente a
    decorrere dal medesimo secondo esercizio in cui
    si sostanzia il venir meno dei parametri di legge

26
Art. 2545-octies- perdita qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente - segue
  • La coop che perde la qualifica di cooperativa a
    mutualità prevalente a seguito delle modifiche
    intervenute ex L. 99/2009 deve redigere il
    bilancio starordinario , di cui al 2 comma dello
    stesso art. 2545 octies solamente in tali
    ipotesi
  • A) modifica dellle previsioni statutarie di cui
    allart. 2514 c.c
  • B) avvenuta emissione strumenti finanziari .
  • Il bilancio straordinario è finalizzato a
    determinare il valore effettivo dellattivo
    patrimoniale da imputare alle riserve
    indivisibili.

27
Art. 2545-octies- perdita qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente - segue
  • Secondo lopinione dominante in dottrina la
    perdita della qualifica della cooperativa a
    mutualità prevalente , per qualsivoglia causa
    avvenga , non determina la devoluzione del
    patrimonio indivisibile.
  • Diverso è lorientamento sia della Commisssione
    centrale per le Cooperative presso il Ministero
    Attività produttive ( ora Sviluppo Economico )
    sia della Direzione generale per gli enti
    cooperativi.
  • In particolare Nota prot.1566509/P MAP
    Direzione generale per gli enti cooperativi
    nel caso di perdita della prevalenza
    involontaria la coop non deve devolvere il
    patrimonio ai fondi mutualistici viceversa nel
    caso di soppressione o modifica delle clausole di
    cui allart 2514 del c.c sussite tale obbligo.

28
Art. 2545-octies- perdita qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente - segue
  • Sistema sanzionatorio
  • Nellipotesi di omessa o tardata comunicazione
    della perdita dei requisiti per la qualifica di
    cooperativa a mutualita prevalente lultima
    comma dellart 2545-octies prevede la
    segnalazione allamministrazione finanziaria e la
    sanzione amministrativa della sospensione di ogni
    attivita dellente per sei mesi.

29
ALCUNE TIPICITA DEL BILANCIO DELLE COOPERATIVE
  • PATRIMONIO NETTO INDIVISIBILITA DELLE RISERVE
  • DISCIPLINA DEI RISTORNI
  • IL PRESTITO SOCIALE

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INDIVISIBILITA DELLE RISERVE NELLE COOPERATIVE
  • Con la riforma del diritto societario , non è più
    la legislazione speciale ( dpr 601/1973 legge
    Basevi) a fissare i presupposti per
    lapplicazione delle agevolazioni fiscali alle
    cooperative , conseguenti alla natura
    indivisibile delle riserve , ma è lo stesso
    codice civile .
  • Gli artt. 2512 2513 e 2514 del c.c definiscono
    le coop. a mutualità prevalente quali uniche
    destinatarie, dopo lentrata in vigore della
    riforma, di disposizioni tributarie di favore
  • Le coop. a mutualità prevalente, beneficiarie di
    vantaggi tributarie, sono interessate da vincoli
    patrimoniali significativi, riconducibili alla
    sostanziale indivisibilità del patrimonio , che
    non interessano le coop. a mutualità non
    prevalente

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INDIVISIBILITA DELLE RISERVE NELLE COOP. - segue
  • Il combinato disposto degli artt. 2514 e 2545-ter
    del c.c individua il concetto di indivisibilità
    delle riserve .
  • Art 2514 c.c individua i requisiti statutari
    delle coop. a mutualità prevalente e precisamente
  • a) il divieto di distribuire i dividendi in
    misura superiore all'interesse massimo dei buoni
    postali fruttiferi, aumentato di due punti e
    mezzo rispetto al capitale effettivamente
    versato
  • b) il divieto di remunerare gli strumenti
    finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
    cooperatori in misura superiore a due punti
    rispetto al limite massimo previsto per i
    dividendi
  • c) il divieto di distribuire le riserve fra i
    soci cooperatori
  • d) l'obbligo di devoluzione, in caso di
    scioglimento della società, dell'intero
    patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
    sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
    fondi mutualistici per la promozione e lo
    sviluppo della cooperazione

32
INDIVISIBILITA DELLE RISERVE NELLE COOP. - segue
  • Art. 2545-ter
  • Art. 2545 ter Riserve indivisibiliSono
    indivisibili le riserve che per disposizione di
    legge o dello statuto non possono essere
    ripartite tra i soci, neppure in caso di
    scioglimento della società.Le riserve
    indivisibili possono essere utilizzate per la
    copertura di perdite solo dopo che sono esaurite
    le riserve che la società aveva destinato ad
    operazioni di aumento di capitale e quelle che
    possono essere ripartite tra i soci in caso di
    scioglimento della società
  • Dalla lettura delle norme codicistiche emerge che
  • Viene prevista una limitazione alla remunerazione
    degli strumenti finanziari ( art 2514 c.c. ) per
    i soci cooperatori che effettuano scambi
    mutualistici con la società e non per i soci
    finanziatori detentori di strumenti finanziari
  • Viene sancito il divieto di distribuzione delle
    riserve ( art. 2545-ter c.c ) limitatamente ai
    soci cooperatori .
  • Inoltre dallanalisi delle disposizioni del
    codice civile e dalle disposizioni per
    lattuazione dello stesso codice e transitorie si
    evince che anche le coop.a mutualità prevalente
    possono individuare delle riserve divisibili da
    destinare a favore dei soli soci finanziatori .
    Tali riserve , chiaramente , non dovranno essere
    obbligatoriamente devolute nelle ipotesi di legge
    .

33
Il RISTORNO
  • Listituto del ristorno è un elemento peculiare
    del rapporto socio-cooperativa il ristorno è
    sicuramente un elemento tipico e caratterizzante
    le società cooperative
  • Per effetto della riforma del diritto societario
    ( d.lgs n. 6 del 17 Gennaio 2003) la disciplina
    dei ristorni ha trovato piena attuazione in seno
    al codice civile allart. 2545-sexies rubricato
    Ristorni
  • Il legislatore civilistico e tributario non ha
    volutamente definito con una sola norma, ed in
    modo compiuto ,il concetto di ristorno per non
    sottrarre tale possibilità allautonomia
    statutaria dei singoli enti cooperativistici
  • I ristorni costituiscono una forma di
    attribuzione del vantaggio mutualistico e sono
    rapportati alla spesa effettuata , al lavoro
    prestato dai soci o al valore prodotto dai soci

34
Il RISTORNO - SEGUE
  • Essi , pertanto si differenziano dallutile che
    rappresenta una forma di remunerazione del
    capitale versato e sono , quindi, distribuiti in
    proporzione al capitale conferito da ciascun
    socio
  • Elemento comune tra utile e ristorno è
    laleatorietà in quanto la cooperativa potrà
    attribuire ristorni solo se la gestione
    mutualistica dellimpresa genera uneccedenza dei
    ricavi rispetto ai costi , così come accade per
    la distribuzione degli utili .
  • La legge non riconosce ai soci della cooperativa
    un diritto soggettivo al ristorno così come non
    riconosce al socio di una societa di capitali un
    diritto alla distribuzione degli utili
  • La disciplina dei ristorni è applicabile sia alle
    cooperative a mutualità prevalente che a quelle a
    mutualità non prevalente in virtu della scelta
    del legislatore di considerare unitario il
    modello cooperativo .

35
I RISTORNI NEL CODICE CIVILE
  • NORME
  • CONTENUTO
  • ART 2521 COMMA 2 N.8
  • ART 2545 SEXIES COMMA 1
  • REGOLE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E CRITERI
    PER RIPARTIZIONE RISTORNI
  • ATTO COSTITUTIVO DETERMINA CRITERI PER
    RIPARTIZIONE DEI RISTORNI AI SOCI
    PROPORZIONALMENTE SCAMBI MUTUALISTICI

36
I RISTORNI NEL CODICE CIVILE - SEGUE
  • NORME
  • CONTENUTO
  • ART 2545 SEXIES COMMA 2
  • ART 2545 SEXIES COMMA 3
  • LE COOP DEVONO RIPORTARE SEPARATAMENTE IN
    BILANCIO I DATI RELATIVI ALLATTIVITA SVOLTA
    CON I SOCI , DISTINGUENDO LE DIVERSE GESTIONI
    MUTUALISTICHE
  • LASSEMBLEA PUO DELIBERARE LA RIPARTIZIONE DEI
    RISTORNI A CISCUN SOCIO ANCHE MEDIANTE AUMENTO
    PROPORZ.QUOTE O EMISSIONE NUOVE AZIONI O
    STRUM.FINANZIARI IN DEROGA ALLART. 2525 C.C

37
DISCIPLINA DEI RISTORNI
  • Limiti quantitativi attribuzione risparmio
  • sbilancio positivo della gestione desercizio
    rischio distribuzione indiretta di patrimonio
    (divieto espresso)
  • verificare capacità di autofinanziamento della
    cooperativa
  • deducibilità fiscale limitata allavanzo di
    gestione prodotto con i soci utilizzo di
    parametri diversificati in relazione alla
    tipologia della cooperativa circolari ministero
    finanze 18 /06/2002 n. 53/E e 37/E luglio 2003

38
DISCIPLINA DEI RISTORNI - segue
  • Determinazione avanzo ordinario di gestione da
    attività verso soci
  • Valore della produzione -
  • Costi della produzione /-
  • Proventi e oneri finanziari /-
  • Rettifiche di valore da attiv.finanziarie
  • Avanzo/disavanzo di gest.ordinaria

39
DISCIPLINA DEI RISTORNI - segue
  • In caso di avanzo di gest. ordinaria , al fine di
    determinare il valore del ristorno , occorre
    applicare le seguenti percentuali che variano in
    funzione delloggetto dellattività della
    cooperativa
  • scambio mutualistico con i ricavi ricavi verso
    soci/ricavi totali
  • Scambio mutualistico con il costo del lavoro
    costo del lavoro verso soci/costo del lavoro
    totale ( voci B9 e B7 del C/E)

40
DISCIPLINA DEI RISTORNI - segue
  • Scambio mutualistico prestazione di servizi
    costo delle prestazioni dei soci ( voce B7 C/E )
    / totale costi per prestazione di servizi
    omogenei ( rispetto a quelle dei soci)
  • Scambio mutualistico rientrante in più categorie
    media ponderata delle percentuali ottenute.

41
DISCIPLINA DEI RISTORNI - segue
  • Momento di attribuzione ed organi competenti
  • La determinazione dei ristorni compete
    allassemblea dei soci della cooperativa in
    ottemperanza allart.2545 sexies ed allart. 3
    della L. 142/2001
  • Lorgano amministrativo della coop ha il compito
    di determinare lentità del ristorno che dovrà
    essere individuata nella Relaz.sulla gestione o
    nella Nota integrativa
  • il collegio sindacale e /o revisore contabile
    esterno dovrà esprimere , nella propria relazione
    apposito parere

42
RISTORNO aspetti fiscali
  • Normativa di riferimento
  • Art. 12 DPR 601/1973 come modificato dallart.6
    comma 23 della L. 388/2000
  • Art. 3 e 4 L. 142/2001 prevedono quale
    trattamento economico ulteriore per il socio
    lavoratore listituto del ristorno limite
    quantitativo del 30 dei trattamenti retributivi
    complessivi per ottenere la deduzione fiscale

43
RISTORNO aspetti fiscali - segue
  • Circolare Inps n.34/2002 prevede e conferma il
    limite del 30 già evidenziato stabilendo che,
    entro tale limite , i ristorni attribuiti non
    andranno assoggettati a contribuzione
    previdenziale
  • Legge finanziaria 2005 ( L.30 Dicembre 2004 n.
    311) modifica il trattamento tributario delle
    cooperative e disciplina fiscalmente i ristorni

44
RISTORNO aspetti fiscali segue
  • Da ultimo, Circolare n. 35/E del 09 Aprile 2008
    Agenzia delle Entrate conferma le disposizioni
    della finanziaria 2005 ribadendo la prevalenza
    delle disposizioni sulla deducibilità dei
    ristorni rispetto alla normativa che disciplina
    limponibilità ai fini Ires stabilisce e
    conferma che i ristorni possono essere dedotti
  • A) mediante imputazione diretta al conto
    economico dellesercizio di competenza
  • B) attraverso un incremento gratuito della quota
    sociale con variazione in diminuzione in sede di
    dichiarazione dei redditi

45
RISTORNO aspetti fiscali segue
  • COOP. A MUTUALITA NON PREVALENTE
  • Listituto del ristorno si applica anche alle
    cooperative diverse da quelle a mutualita
    prevalente .
  • Tuttavia esistono queste distinzioni rispetto
    alle Coop. a mutualità prevalente in quanto non
    si applica lart. 12 del DPR 601/73
  • Coop di lavoro a mutualita non prevalente
    ristorni deducibili nellesercizio in cui viene
    approvato il progetto di riparto degli stessi
  • Altre Coop stessa situazione delle precedenti
    con in aggiunta lobbligo di far transitare il
    ristorno a conto economico.

46
RISTORNO aspetti fiscali segue
  • Effetti fiscali in capo ai soci
  • Se il ristorno viene attribuito attraverso un
    incremento gratuito della quota sociale , sia
    nelle coop a mutualità prevalente che per le
    altre , il socio verrà tassato soltanto al
    momento del recesso/esclusione applicando la
    normativa di cui allart. 27 del DPR 600/73 sulla
    distribuzione di utili ( attualmente ritenuta
    12,50)
  • Se , viceversa , il ristorno viene invece
    erogato direttamente al socio ( quale riduzione
    del prezzo di acquisto nelle coop.di consumo od
    integrazione salariale nelle coop.di produzione e
    lavoro etc ) si applicheranno le disposizioni
    tipiche della tipologia di reddito di riferimento
    ( di lavoro, di impresa etc)

47
RISTORNO aspetti fiscali segue
  • Effetti fiscali in capo ai soci
  • Altri aspetti rilevanti da considerare sono
  • Il terzo comma dellart. 2535 del c.c ( dedicato
    al tema della liquidazione della quota o al
    rimborso della stessa al socio uscente )
    stabilisce che latto costitutivo possa
    stabilire che per la frazione della quota o
    delle azioni assegnate al socio ex art 2545
    quinquies e sexies la liquidazione o il rimborso
    , unitamente agli interessi legali, possa essere
    corrisposto in più rate entro un termine massimo
    di cinque anni .
  • In tal caso la ritenuta del 12,50 si applica in
    ragione dellimporto liquidato .
  • Per le cooperative di consumo non si applica
    alcuna tassazione in quanto il ristorno è tassato
    soltanto se , erogandolo in denaro , sarebbe
    soggetto a tassazione cosa che non avviene in
    tale tipologia di cooperative.

48
LA LOGICA DEI RISTORNI-INDIVIDUAZIONE-
  • Dopo aver individuato leventuale avanzo di
    gestione che può essere attribuito ai soci (
    avanzo documentato delle transazioni intercorse
    con i soci e non con i terzi ) occorre definire i
    limiti quantitativi assoluti che non possono
    essere superati dalla cooperativa.
  • Tali limiti sono
  • Le cooperative di produzione e lavoro debbono
    attribuire i ristorni in base al rapporto costo
    del lavoro dei soci /costo del lavoro totale e
    non possono comunque corrispondere ai soci ex
    art 3 della L. 142/2001 un ammontare dei ristorni
    superiore al 30 della retribuzione lorda
    complessiva
  • Nelle cooperative di consumo o di servizi sarà
    invece necessario identificare la percentuale di
    ricavi che deriva dallattività svolta con i soci
    rispetto al totale dei ricavi ( voce A1 del conto
    economico)
  • Nel caso in cui il rapporto mutualistico sia
    misurabile attraverso i costi si agira sulle
    voci di costo interessate ( B6/B7/B9 del conto
    economico)
  • Lattribuzione del ristorno non può comunque
    generare una perdita desercizio.

49
LA LOGICA DEI RISTORNI-INDIVIDUAZIONE-
CASO 1 CASO 2
A AVANZO DI GESTIONE CARATTERISTICA 10.000 10.000
B RISTORNO ATTRIBUITO AI SOCI 8.000 2.000
C RETRIBUZIONI SOCI LAVORATORI 10.000 10.000
D LIMITE EROGABILE A TITOLO DI RISTORNO 3.000 3.000
E RISTORNI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI SOTTO FORMA DI MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA SOCI LAVORATORI 3.000 2.000
50
SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI
(bilancio chiuso al)
Verifica avanzo di gestione importo
a) Avanzo di gestione rigo 23 ( de positivi) conto economico
b) Avanzo di gestione generato dai soci A) per percentuali di prevalenza
Verifica importo del ristorno importo
Cooperative di lavoro
c) Trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci
d) Ristorno
Cooperative di apporto
e) Ristorno
f) Verifica delibere importo organo sociale e data delibera
g) Liquidazione del salario o del prezzo
h) Aumento gratuito di capitale sociale
i) Distribuzione gratuita titoli
N.B. e) f) e la somma g)h)i) non può essere gt di b)
d) Non può essere gt di b) né al 30 di c)
51
Cooperativa di produzione e lavoro a mutualità
prevalente, solo soci dipendenti
Avanzo di gestione caratteristica Totale retribuzioni (B9 C.E.) Retribuzioni lorde soci Retribuzioni lorde terzi Ristorno attribuibile pro quota 28.000 300.000 ( 100) 210.000 ( 70) 90.000 ( 30) 19.600 ( 70 di 28.000)
Cooperativa di produzione e lavoro a mutualità
non prevalente solo soci dipendenti
Avanzo di gestione caratteristica Totale retribuzioni ( B9 C.E.) Retribuzioni lorde soci Retribuzioni lorde terzi Ristorno attribuibile pro quota 28.000 300.000 ( 100) 120.000 ( 40) 180.000 ( 60) 11.200 ( 40 di 28.000)
52
I RISTORNI IN BILANCIO ED IL PRINCIPIO DI
COMPETENZA
  • Lagenzia delle Entrate ha confermato la
    neutralità fiscale del ristorno rispetto alla
    scelta effettuata dallorgano amministrativo .
  • Esistono altresi tutta una serie di documenti (
    raccomandazione del gennaio 2006 del CNDC
    commissione cooperative , documento n. 1 del 2005
    dellUGDC ) che individuano le tecniche di
    rilevazione contabile dei ristorni
  • Imputazione del ristorno a conto economico
    (imputato come minor ricavo o maggior costo)
    ristorni ai soci a Debiti verso i soci per
    ristorni rettifica di ricavo a Debiti vs soci
    per ristorni
  • Destinazione di parte dellutile desercizio a
    ristorno (le rilevazioni saranno in sede di
    destinazione dellutile utile desercizio a
    debito v\ soci per ristorni giro del debito ad
    aumento di capitale o a nuovi strumenti
    finanziari in caso di differimento del pagamento.

53
I RISTORNI ED IL REQUISITO DELLA PREVALENZA
MUTUALISTICA
  • LA CIRCOLARE 13 GENNAIO 2006 della Direzione
    generale per gli enti cooperativi ha stabilito
    che i ristorni determinati dal CDA ed approvati
    dallassemblea concorrono ad incrementare il
    valore del rapporto mutualistico con i soci ai
    fini della determinazione della mutualita
    prevalente.
  • La Circolare riprende sostanzialmente la scelta
    fatta dal legislatore di porre laccento sulla
    valenza mutualistica del ristorno .
  • Leffetto benefico che il ristorno ha sul calcolo
    del requisito della prevalenza non può , nel
    contempo, consentire alla cooperativa un
    ulteriore aumento della percentuale da applicare
    ai fini delle somme da erogare ai soci a titolo
    di ristorno.

54
I RISTORNI AI FINI IVA
  • Poiché i ristorni sono sottoposti al
    corrispondente regime della prestazione
    principale, nel caso in cui il socio della
    società cooperativa sia imprenditore o lavoratore
    autonomo professionista, si realizzano in capo
    allo stesso i presupposti per lassoggettamento
    dei ristorni medesimi a reddito dimpresa o a
    reddito di lavoro autonomo.
  • I maggiori compensi saranno pertanto imponibili
    Iva se la prestazione principale è imponibile in
    capo al soggetto che la effettua.

55
IL PRESTITO SOCIALE NELLE SOCIETA COOP.
  • COSTITUISCE UNA FORMA DI FINANZIAMENTO DELLA
    SOCIETA COOPERATIVA , DI LUNGA TRADIZIONE , CHE
    SI CONCRETIZZA NELLAPPORTO DA PARTE DEI SOCI
    PERSONE FISICHE DI CAPITALI RIMBORSABILI ,
    SOLITAMENTE A MEDIO E BREVE TERMINE ,A FRONTE DEL
    QUALE VENGONO NORMALMENTE CORRISPOSTI INTERESSI

56
IL PRESTITO SOCIALE NELLE SOCIETA COOP. - segue
  • Prima della riforma delle coop , avvenuta con la
    nota legge n. 59 del 31 Gennaio 1992, era
    difficile per le tali società ottenere forme
    diversificate di auto-finanziamento ( quali oggi
    le quote di sovvenzione , le azioni di
    partecipazione cooperativa etc ,), oltre alla
    possibilità di poter emettere prestiti
    obbligazionari
  • I prestiti sociali tuttavia , nonostante i nuovi
    strumenti a disposizione delle coop., mantengono
    il loro appeal , di strumenti finanziari
    tradizionali che rafforzano efficacemente il
    rapporto socio cooperativa stabilendo quel
    nesso di solidarietà sociale che differenzia tali
    tipi di impresa.

57
IL PRESTITO SOCIALE NELLE SOCIETA COOP. - segue
  • La delibera del CICR ( Comitato interministeriale
    per il credito ed il risparmio ) prevede che la
    raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso
    i soci non e considerata raccolta di risparmio
    tra il pubblico , se rivolta a soggetti iscritti
    nel libro soci da almeno tre mesi e che detengono
    una partecipazione di almeno il 2 del capitale
    sociale
  • Le soc coop che non svolgono attivita
    finanziarie possono raccogliere risparmio anche
    presso soci con meno del 2 del capitale sociale
    purchè lammontare complessivo dei prestiti
    sociali non vada oltre il triplo del patrimonio
    elevato al quintuplo in caso di prestiti
    garantiti in misura pari al 30 da soggetti
    vigilati ovvero se la cooperativa aderisce ad uno
    schema di garanzia dei prestiti sociali

58
DISCIPLINA FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI SU
PRESTITI DAI SOCI
  • Lart 13 del DPR 601/73 prevede lapplicazione
    della ritenuta a titolo dimposta nella misura
    del 12,50 sugli interessi corrisposti a soci
    persone fisiche .
  • Tale misura è stata da ultimo aumentata al 20
    per effetto del Dl 112/2008 che contiene anche
    altre novità fiscali penalizzanti per le
    cooperative ( es. innalzamento quota utili
    tassata per le coop. di consumo al 55 degli
    utili netti annuali).

59
DISCIPLINA FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI SU
PRESTITI DAI SOCI
  • Il comma 465 della legge finanziaria del 2005
    prevede che gli interessi sulle somme versate
    alla società cooperativa ai sensi dellart. 13
    del DPR 601\77
  • Dai soci persone fisiche
  • Per il conseguimento delloggetto sociale
  • Entro i limiti del seguente schema
  • Sono indeducibili per la parte che supera
    lammontare calcolato con riferimento alla misura
    minima degli interessi spettanti ai detentori dei
    buoni postali fruttiferi, aumentata del 0,90.

Limite Tipo cooperativa
60.063,16 Conservazione, lavorazione, trasformazione, alienazione prodotti agricoli e cooperative di produzione e lavoro
30.031,59 Altre cooperative
60
IL REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE
  • Finanziaria 2005 innovazione significativa del
    sistema di tassazione delle cooperative.
  • Tale norma ha adeguato il regime tributario delle
    coop alla normativa di riforma del diritto
    societario ( D.lgs n. 6/2003)
  • Il nuovo regime ha visto una classificazione
    delle società in
  • Cooperative a mutualità prevalente ( trovano
    applicazione le disposizione fiscali di
    carattere agevolativo previste dalle leggi
    speciali)
  • Cooperative di tipo diverso.

61
IL REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE - segue
  • La formazione della base imponibile viene
    determinata con criteri e procedure analoghi a
    quelli previsti per i soggetti passivi IRES.
    Tuttavia per le cooperative viene prevista
    lapplicazione di alcune esenzioni ed
    agevolazioni
  • In particolare la Finanziaria 2005 ha previsto
    che le coop. determinano la base imponibile da
    assoggettare ad aliquota Ires ( attualmente del
    27,50 )nel seguente modo

Utile netto di bilancio Variazioni fiscali in aumento - Variazioni fiscali in diminuzione - Variazioni in diminuzione per somme destinate a riserve indivisibili - Reddito imponibile
62
IL REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE- SEGUE
  • Gli articoli 2512\2513 individuano i requisiti in
    funzione dei quali la società cooperativa possa
    qualificarsi a mutualità prevalente o non
    prevalente.
  • Essi possono essere sia Oggettivi che Soggettivi.
  • Si può riassumere il tutto nel seguente schema

Cooperative di Consumo e di Utenza (Ricavi dalle vendite e prestazioni nei confronti dei soci / tot dei ricavi delle vendite e prestazioni) X 100 gt 50.
Cooperative di Lavoro (Costo prestazioni lavorative soci/ tot B9 altri costi del lavoro inerenti il rapporto mutualistico) X 100 gt 50.
Cooperative di Conferimento (Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie e di merci dei soci/ totale costi per acquisto materie prime, sussidiarie..) X 100 gt 50
Cooperative Agricole (Quantità dei prodotti conferiti dai soci / quantità totale dei prodotti acquisiti ) X 100 gt 50. (Valore prodotti conferiti dai soci / valore totale dei prodotti acquisiti) X 100 gt 50
Cooperative Miste ( A1 soci B6 soci B7 soci B9 soci ) / (A1 tot B6 tot B7 tot B9 tot) X 100 gt 50
63
Il reddito minimo ai fini Ires
  • La società cooperativa , con la novella della L.
    finanziaria 2005 che modifica sostanzialmente
    lart.12 della L. 16 Dicembre 1977 n.904 ,ha
    lobbligo di assoggettare a tassazione una quota
    di utili netti annuali nel modo che segue
  • Per le cooperative agricole o piccola pesca la
    base corrisponde al 20 degli utili netti
  • Per le altre al 30
  • Per le banche di credito cooperativo il 27.
  • Sono in ogni caso deducibili dal reddito ed
    esenti da imposte le somme destinate ai fondi
    mutualistici per la promozione e lo sviluppo pari
    al 3 degli utili netti annuali.

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO A MUTUALITA PREVALENTE UTILE NETTO 100 (A) ACCANTONAMENTO A RISERVA LEGALE 30 (B) FONDO MUTUALISTICO 3 (C) REDDITO MINIMO 30(D) (A-D) 70 (E) (BC) 33 (F) QUOTA MASSIMA CHE PUO ESSERE DEDOTTA ( E-F) 37
64
ART 21 COMMA 10 L. 449/1997
  • Tale articolo è stato introdotto al fine di
    evitare in capo alle cooperative leffetto
    imposte su imposte dipendente dallapplicazione
    del precedente regime fiscale applicato alle
    stesse coop ( esenzione totale da Irpeg se utili
    totalmente destinati a riserve indivisibili art
    12 L. 904/1997)
  • In sede di Modello Unico come precisato dalla
    Circolare 34/E del 2005 dellagenzia delle
    entrate andrà effettuata una variazione in
    diminuzione pari all80 o al 70 dellIres ( a
    seconda che trattasi di cooperative agricole o
    non )

65
ART 21 COMMA 10 L. 449/1997 - SEGUE
  • La variazione in diminuzione sarà possibile
    soltanto al verificarsi delle seguenti condizioni
  • A) presenza di un utile civilistico post imposte
  • B) accantonamento a Riserva indivisibile di detto
    utile.

66
SOC. COOPERATIVE ED IMPOSIZIONE DIRETTA
DISCIPLINA VIGENTE
  • Il nuovo regime attualmente in vigore può essere
    così riassunto

Società coop. a mutualità Prevalente iscritte allapposito Albo Coop.Sociali e loro consorzi Società cooperative a mutualità non prevalente senza agevolazioni fiscali ai fini Ires
Soggetta ad Ires una quota pari al 30 degli utili netti annuali , ridotta al 27 per le Banche di Credito Cooperativo ed al 20 per le Coop.Agricole e della piccola pesca e loro consorzi ,indipendentemente se essi sono accantonati a Riserve Indivisibili. Per la restante parte di utile ( pari al 70) si applicano le agevolazioni di legge se destinato a Riserve indivisibili ( art.12 L.904/77)Fondi mutualistici nella misura pari al 3 degli utili netti annuali ( art.11 L. 59/92)Rivalutazione gratuita quote od azioni ( art.7 L. 59/92). Applicazione dellesenzione da Ires a condizione che gli utili siano destinati a riserve indivisibili e che sia esclusa la possibilità di distribuzione di tali riserve tra i soci . Agevolazione estesa ai consorzi tra cooperative con base sociale formata per almeno il 70 da coop. sociali. Per tali cooperative non concorre a formare il reddito imponibile la quota pari al 30 degli utili netti annuali a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto la deduzione è ammessa anche per la quota di utili destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo ( 3) Sono ammesse in deduzione, così come previsto per le coop. a mutualità prevalente , le somme erogate ai soci a titolo di ristorno. .
67
CALCOLO IRES DA STANZIARE IN BILANCIO E RIFLESSI
NEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZ. REDDITI
UTILE DI BILANCIO 100
VARIAZ.AUM.COSTI INDEDUCIBILI 20
VARIAZ.IN DIMINUZ. RISERVA LEGALE 30
VARIAZ.IN DIMINUZ. F.DI MUTUALISTICI 3
VARIAZ.IN DIMINUZ. RISERVA INDIVISIBILE 37
IMPONIB.IRES STIMATO 50
IRES STANZ.IN BILANCIO ( 27,5 di 50) 13,75
UTILE AL NETTO IMPOSTE STIMATE 86,25
68
CALCOLO IRES DA STANZIARE IN BILANCIO E RIFLESSI
NEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZ. REDDITI - SEGUE
  • INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO

UTILE DI BILANCIO 86,25
VARIAZ.AUM.COSTI INDEDUCIBILI 20
VARIAZ.IN AUM.PER IRES 13,75
VARIAZ.IN DIMINUZ. QUOTA RIS.LEGALE ( 30 di 86,25) 25,86
VARIAZ.IN DIMINUZ.QUOTA F.DI MUTUALISTICI ( 3 di 86,25) 2,58
VARIAZ.IN DIMINUZ. RISERVA INDIVISIBILE 31,90( 37 di 86,25)
VARIAZ.IN DIMINUZ.PER IRES ( 70 DI 13,75) 9,6
REDDITO IMPONIBILE 50
IRES DOVUTA ( 27,5 di 50) 13,75
69
Gli effetti dell Irap sulla determinazione della
base imponibile Ires con particolare riferimento
alle cooperative di produzione e lavoro
  • Le società cooperative sono soggette, alla stessa
    stregua delle società lucrative, allIrap.
  • Per le cooperative di produzione e lavoro il
    regime di esenzione da Ires dellIrap iscritta in
    bilancio, subisce il trattamento di seguito
    riportato

Retribuzioni corrisposte ai soci Esenzione Ires Trattamento Fiscale ai fini Ires
Maggiori o uguali al 50 del totale degli altri costi escluse materie prime e sussidiarie. Al 100 Variazione in diminuzione pari allIrap computata tra le variazioni in aumento.
Comprese tra il 25 e il 50 del totale degli altri costi, escluse materie prime e sussidiarie. Al 50 Variazione in diminuzione pari alla metà dellIrap computata tra le variazioni in aumento.
70
Tassazione coop agricole in base al reddito
agrario
  • La legge 296/2006 ha previsto la possibilità per
    le società agricole ( comprese le cooperative) di
    optare per la tassazione ex art 32 del DPR
    917/1986 a condizione che abbiano inserito nella
    denominazione della società la dizione società
    agricola e che nelloggetto sociale sia previsto
    lesclusivo esercizio delle attività agricole ex
    art 2135 del c.c

71
Cooperative e studi di settore
  • Studio di settore strumento di verifica
    induttiva del reddito dimpresa e/o professionale
    sulla base di elementi di natura contabile ed
    extra-contabile
  • Per le coop gli studi di settore non si applicano
    se le stesse
  • A) operano esclusivamente a favore delle imprese
    socie o associate
  • B) sono costituite da utenti non imprenditori che
    operano a favore degli utenti stessi .
  • Le Coop escluse dallapplicazione degli studi
    sono pertanto in un numero assai ridotto e si
    riferiscono a quelle a mutualità pura che non
    hanno rapporti con il mercato esterno alla base
    sociale

72
Cooperative e studi di settore- segue
  • Le circolari dellAgenzia delle entrate n. 110/E
    DEL 1999 E N. 330 del 2007 confermano che salvo
    le esclusioni da studio per le cooperative che
    presentano i requisiti indicati
  • - gli studi di settore trovano applicazione per
    le cooperative a mutualità prevalente
  • - nellipotesi di cooperative a mutualità
    prevalente gli uffici dovranno verificare la
    sussistenza dei requisiti mutualistici e le
    particolari situazioni di mercato influenzate dal
    perseguimento dei predetti fini che possano
    incidere in maniera anche rilevante sui ricavi
    conseguiti
  • Le particolari situazioni locali , la tipologia
    dellattività ed i requisiti di mutualità
    dovranno essere valutati di volta in volta dagli
    uffici.
  • Lapplicazione degli studi è applicabile tout
    court alle cooperative a mutualità non prevalente

73
COOPERATIVE ED IRAP
  • Le cooperative, non si differenziano dalle
    società commerciali per la disciplina IRAP (
    Imposta sul valore aggiunto prodotto che colpisce
    la ricchezza al momento della sua produzione e
    non della percezione ( come per le imposte sui
    redditi) o del consumo( come avviene per lIva).
  • Interessante sottolineare come per effetto delle
    novità introdotte dalla Finanziaria 2008 , valide
    anche per le cooperative, la base imponibile Irap
    e determinata , a decorrere dallanno 2008,
    sulla base delle risultanze del conto economico
    previsto dallart.2425 del c.c con conseguente
    eliminazione delle variazioni fiscali. (autonomia
    dellIRAP dallIRPEF/IRES).

74
COOPERATIVE ED IVA
  • Le cooperative, non si differenziano dalle
    società commerciali per la disciplina IVA se non
    per particolari disposizioni riferite a specifici
    settori di attività
  • Prestazioni di cui allart.10 c.1, numeri
  • 18) (prestazioni sanitarie),
  • 19) (prestazioni di ricovero e cura),
  • 20) ( prestazione educative e formative),
  • 21) (prestazioni di brefotrofi, orfanotrofi,
    asili, case di riposo e simili) e
  • 27) ter (prestazioni socio sanitarie),
    effettuate da cooperative sociali
  • Aliquota del 4 per prestazioni socio sanitarie,
    educative, assistenza domiciliare ecc. rese da
    cooperative e loro consorzi
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