Title: FARMACI STUPEFACENTI
1FARMACI STUPEFACENTI
- Legislazione e modalità di utilizzo
- Dr. Stefano Vignaroli
- ASUR Zona Territoriale 7
2LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- D.P.R. 309 del 9/10/1990
- (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina delle sostanze stupefacenti e
psicotrope) - Legge n 12 del 08/02//2001
- (Norme per agevolare limpiego dei farmaci
analgesici oppiacei nella terapia del dolore) - Decreti Ministero della Sanità 24/05/2001 e
04/04/2003 - (modello di ricetta unificato per medici e
per veterinari da utilizzare per la terapia del
dolore severo con i medicinali stupefacenti
contemplati nella legge 12/2001)
3CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI STUPEFACENTI O
PSICOTROPI
- Art. 14 del D.P.R. 309/1990
- TABELLA I
- TABELLA II
- TABELLA III
- TABELLA IV
- TABELLA V
- TABELLA VI
4TABELLA I
- Sostanze e preparazioni a base di oppio e suoi
derivati, anfetamine e tutte le sostanze con
azione allucinogena e che producano effetti sul
SNC e abbiano capacità di determinare dipendenza
fisica o psichica. - Di interesse veterinario
- Morfina, Ossimorfone, Codeina, Fentanil,
Fenilpropanolamina, Ketamina.
5TABELLA II
- In questa tabella sono comprese la Cannabis
Indica e i suoi derivati e relative preparazioni.
6TABELLA III
- Sostanze e relative preparazioni di tipo
barbiturico che abbiano notevole capacità di
indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe,
nonché altre sostanze ad effetto
ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. - Sono esclusi i barbiturici a lunga durata e ad
effetto antiepilettico e i barbiturici a breve
durata e utilizzati quali anestetici generali,
semprechè non inducano pericolo di dipendenza. - Di interesse veterinario
- Pentobarbitale
7TABELLA IV
- Sostanze di corrente impiego terapeutico, per le
quali non ci sono concreti pericoli di dipendenza
fisica e psichica come per le sostanze comprese
nelle tabelle precedenti. - Di interesse veterinario
- Butorfanolo, Fenobarbitale
8TABELLA V
- Preparazioni contenenti sostanze elencate nelle
tabelle precedenti, quando queste, per la
composizione qualitativa e quantitativa e per le
modalità duso, non presentino rischio di abuso. - Di interesse veterinario
- Diazepam
9TABELLA VI
- Prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o
psicostimolante, che possono dar luogo a pericolo
di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.
10PRESCRIZIONE AL PROPRIETARIO DELLANIMALE DI
FARMACI STUPEFACENTI
- A norma dellart. 43 del DPR 309/90, il Medico
Veterinario può prescrivere preparazioni
medicinali registrate per uso veterinario, o per
uso umano, laddove consentito, comprese nelle
tabelle I, II e III mediante lapposito
ricettario ministeriale, da ritirare presso il
proprio Ordine Provinciale.
11PRESCRIZIONE AL PROPRIETARIO DELLANIMALE DI
FARMACI STUPEFACENTI
- La prescrizione al proprietario dellanimale di
preparazioni medicinali contenenti le sostanze
comprese nelle tabelle IV, V e VI viene
effettuata mediante una ricetta ordinaria in
copia semplice non ripetibile o mediante ricetta
veterinaria in triplice copia, se destinati alla
terapia di animali produttori di alimenti per
luomo.
12Ricettario ministeriale
- Da ritirare presso lOrdine Provinciale, che
allatto della consegna deve far firmare ciascuna
ricetta dal sanitario, che deve ripetere la
propria firma allatto della prescrizione al
cliente. - E composto da fogli a madre e figlia e la madre
deve essere conservata dal sanitario per 2 anni. - La ricetta deve riportare il domicilio e il
numero di telefono del sanitario. - La ricetta deve riportare nome, cognome e
indirizzo del proprietario dellanimale, la
preparazione medicinale prescritta, la dose in
tutte lettere, e lindicazione del modo e dei
tempi di somministrazione, la data e la firma.
13Ricettario ministeriale
- La prescrizione deve riguardare una sola
preparazione medicinale per volta e con la
posologia per una cura di durata massima di tre
giorni. - La ricetta deve essere spedita dal farmacista
entro dieci giorni dalla data di emissione. - Questa ricetta non può essere utilizzata per
autoprescrizione al fine di approvvigionamento
ambulatoriale.
14 Ricetta per
la prescrizione e la spedizione di Soggetto
________________ razza _______________
stupefacenti e sostanze psicotrope
(Legge n 685 del 22/12/1975) Proprietario
_______________________________
(cognome e nome)
Soggetto _________________razza
__________ ______________________________________
Proprietario ________________________
_____ (indirizzo)
(cognome e nome) Prescrizione
_____________________________
_________________________________
(in tutte lettere)
(indirizzo)
Prescrizione _____________________________ Dos
e, modo e tempi di somministrazione ____________
Dose, modo e tempi di somministrazione
_______ __________________________________________
____ _____________________________
____________
__________________________________________________
_ ______________________________________________
(in
tutte lettere)
(in tutte lettere)
Data di
prescrizione _________________________ Data di
prescrizione ______________________________
Firma del Veterinario
_______________________
(da apporre allatto della
prescrizione) Firma del Veterinario
_____________________________
Domicilio del Veterinario ___________________
(da apporre
allatto della prescrizione)
______________________ Tel.
______________ Domicilio del veterinario
__________________________
Timbro del Veterinario _____________________ _____
________________________ Tel. ______________
Firma del Veterinario
______________________
(da apporre allatto del ritiro del
ricettario) Timbro del Veterinario
____________________________
A CURA DEL FARMACISTA
Acquirente _________________________ Documento di
riconoscimento __________ N __________
rilasciato da ___________ Data di spedizione
___________________
COPIA PER
DOCUMENTAZIONE____ (conservare per due
anni dalla data del rilascio)
15Legge n 12 del 08/02//2001
- A causa di un diffuso abuso da parte di persone
tossico-dipendenti, la Ketamina, di largo
utilizzo in veterinaria, è stata inclusa nella
tabella I della sostanze ad azione stupefacente o
psicotropa. - Essa pertanto segue la normativa che regola la
prescrizione, lacquisto, la detenzione e la
somministrazione dei medicinali ad azione
stupefacente o psicotropa.
16TERAPIA DEL DOLORE SEVERO
- La legge 12 del 08/02/2001 facilita la
prescrizione di preparazioni medicinali
contenenti le sostanze contenute nellallegato
III/bis del DPR 309/90, utilizzate per la terapia
del dolore severo di origine neoplastica o
degenerativa - Buprenorfina(Temgesic), codeina,
diidrocodeina, fentanil, idrocodone,
idromorfone,, metadone, morfina, ossicodone,
ossimorfone
17Decreti Ministero della Sanità 24/05/2001 e
04/04/2003
- Ricettario semplice unificato (per medici e
veterinari) in duplice copia a ricalco,
distribuito dalle ASL. - Ricetta per autoprescrizione (uso ambulatoriale)
di preparazioni medicinali incluse nelle tabelle
I,II, III e IV
18RICETTARIO SEMPLICE UNIFICATO PER MEDICI E
VETERINARI
- Allo scopo di favorire la terapia del dolore
severo, i farmaci contenenti le sostanze comprese
nellallegato III/bis degli art. 41 e 43 del DPR
309/90 possono essere prescritti sul ricettario
speciale unificato (per medici e veterinari)
previsto dal D.M. 24/05/2001 e 04/04/2003,
distribuito dalle A.S.L. ( non dagli Ordini
Provinciali)
19RICETTARIO SEMPLICE UNIFICATO PER MEDICI E
VETERINARI
- Ricettario in duplice copia a ricalco, da
ritirare presso le A.S.L. - Il Sanitario deve apporre timbro da cui risulti
lindicazione del suo domicilio professionale e
del suo numero di telefono professionale. - Ciascuna ricetta può contenere fino a due
preparazioni medicinali, a dosaggi per cura di
durata non superiore a trenta giorni. - Copia della ricetta va conservata dal sanitario
per due anni.
20RICETTARIO SEMPLICE UNIFICATO PER MEDICI E
VETERINARI
- Nessun obbligo di scrittura in lettere di
quantità e posologia. - La ricetta può essere spedita dal farmacista
entro trenta giorni dalla data di emissione. - Tale ricettario unificato può essere utilizzato
dal medico o dal veterinario anche per
lapprovvigionamento di medicinali stupefacenti
compresi nellallegato III/bis da utilizzare per
i propri pazienti.
21(No Transcript)
22AUTORICETTAZIONE
- Gli art. 42 e 43 del DPR 309/90 autorizzano i
singoli medici veterinari e le strutture
veterinarie ad approvvigionarsi, mediante
autoricettazione, dei medicinali compresi nelle
tabelle I, II, III e IV, a detenerli e a
trasportarne la quantità necessaria per uso
professionale urgente. - Lart. 45 comma 6 regola lapprovvigionamento
degli stessi medicinali da parte delle unità
operative delle A.S.L. tramite il Servizio
Farmaceutico dellAzienda (strutture veterinarie
pubbliche)
23(No Transcript)
24AUTOPRESCRIZIONE
- E effettuata su ricetta ordinaria del
Veterinario redatta in tre copie (tabelle I, II,
III e IV) e firmata in calce, di cui - Una resta al veterinario con il timbro di
spedizione della farmacia e va conservata per due
anni (nel registro stupefacenti) - Una resta al farmacista
- La terza copia viene spedita dal farmacista
allufficio stupefacenti dellA.S.L. - Non è indicato utilizzare a questo scopo la
ricetta veterinaria non ripetibile in triplice
copia.
25AUTOPRESCRIZIONE
- La ricetta per autoprescrizione per i medicinali
compresi nelle tabelle I, II, III e IV deve
contenere i seguenti dati - Nome, cognome, indirizzo e numero di telefono del
Veterinario - Numero progressivo di richiesta/anno
- Qualifica professionale (medico veterinario,
direttore sanitario, responsabile medicinali
stupefacenti) - Denominazione e indirizzo della farmacia a cui è
rivolta la prescrizione - Denominazione della preparazione medicinale e
relativo confezionamento - Quantità e confezioni( non è richiesto che sia
scritto in tutte lettere) - Data e firma per esteso.
26AUTOPRESCRIZIONE
- Lautoprescrizione di medicinali compresi
nellallegato III/bis, da somministrare per la
terapia del dolore severo di origine neoplastica
o degenerativa, può essere effettuato anche sul
ricettario speciale unificato in duplice copia
istituito con i D.M. 24/05/2001 e 04/04/2003.
27MEDICINALI DI COMUNE UTILIZZO IN VETERINARIA
- In TABELLA I preparazioni a base di Ketamina
Imalgene (Merial), Inoketam (virbac), Ketavet
(Gellini-Intervet), Narketam (Chassot). - In TABELLA III Preparazioni a base di
Pentobarbitale Euthatal (Merial). - In TABELLA IV preparazioni a base di
butorfanolo Dolorex (Intervet) e Torbutrol
(Intervet). - In TABELLA V preparazioni a base di Diazepam
Diazepam (Intervet).
28OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
- Non è necessaria alcuna autorizzazione per
lacquisto e la detenzione di medicinali compresi
nelle tabelle I, II, III e IV. - E necessario invece richiedere prima la
vidimazione del registro per stupefacenti, che
compete al Sindaco o a chi da lui delegato
(responsabile servizio farmaceutico ASL). - Il Veterinario che si approvvigiona dei
medicinali compresi nelle tabelle I, II, III e IV
deve annotare sul registro il carico e lo scarico
degli stessi. - Nota anche i medicinali compresi in tabella IV,
che possono essere prescritti al proprietario con
ricetta semplice n.r., se acquistati, detenuti e
utilizzati direttamente dal sanitario, devono
essere annotati sul registro degli stupefacenti.
29APPROVVIGIONAMENTO
- Lapprovvigionamento di medicinali compresi nelle
tabelle I, II, III e IV può essere effettuato in
farmacia o, limitatamente a quelli per uso
veterinario, anche dal grossista veterinario
autorizzato ai sensi degli art. 34 e 35 del DPR
309/90. - Lapprovvigionamento di medicinali ad uso umano
in confezioni ospedaliere compresi nelle tabelle
I, II, III e IV può essere effettuato in farmacia
, dal grossista di farmaci ad uso umano o dalla
azienda farmaceutica produttrice (art. 17 D.M.
306 del 16/05/2001).
30REGISTRO DI CARICO E SCARICO STUPEFACENTI
- A norma dellart. 64 del DPR 309/90, le
registrazioni di carico e scarico dei medicinali
inclusi nelle tabelle I, II, III e IV, vengono
assolte utilizzando un registro adatto allo
scopo, vidimato dal Sindaco o da altra Autorità
da lui delegata (direttore Servizio Farmaceutico
ASL) - Ogni anno, dalla data della prima vidimazione,
occorre sottoporre il registro al controllo e a
una nuova vidimazione da parte della stessa
autorità sanitaria locale. - Per i medicinali compresi nellallegato III/bis è
richiesta una registrazione semplificata,
annotandone limpiego su un semplice registro non
vidimato.
31MODALITA DI REGISTRAZIONE
- Intestare una pagina a una sola preparazione
medicinale, specificandone il nome commerciale e
la forma farmaceutica (es. Ketavet flac. 50 ml). - Registrare il carico delle preparazioni
acquistate, indicandone la quantità presa in
carico in fiale, flaconi o ml (in caso di
confezioni multidose) - Registrare lo scarico in fiale o ml ogni
qualvolta il medicinale viene utilizzato,
riportando la giacenza rimanente sempre in fiale
o ml.
32MODALITA DI REGISTRAZIONE
- Nello scarico deve essere riportato nome,
cognome e indirizzo del proprietario dellanimale
e il motivo dellimpiego. - Deve essere riportato un ordine progressivo
numerico unico di ogni operazione di carico e
scarico per ogni preparazione medicinale,
riportandolo nella prima colonna. - Le operazioni di carico e scarico devono essere
registrate entro le 24 ore nel registro non
devono essere lasciate righe in bianco né pagine
in bianco (se non utilizzate devono essere
barrate).
33MODALITA DI REGISTRAZIONE
- Il registro va conservato per due anni
dallultima registrazione, al pari della copia
della ricetta per autoprescrizione (art. 1 Legge
12/2001). - I medicinali contenenti sostanze ad azione
stupefacente o psicotropa devono essere
conservati o custoditi in un armadio chiuso a
chiave. - In caso di trasporto per interventi a domicilio,
essi devono essere chiusi nella borsa del
veterinario, che non deve portare con sé il
registro, ma deve provvedere a registrare lo
scarico entro 24 ore dalla somministrazione in
caso di eventuale controllo, è opportuno portare
con sé copia della ricetta di autoprescrizione
relativa al medicinale trasportato.
34Temperatura di conservazione dei medicinali in
confezione multidose
- La circolare 13/01/2000, che recepisce una linea
guida comunitaria CMP/QWP609/96 dà delle
indicazioni sulla temperatura di conservazione
dei farmaci in particolare i medicinali in
confezione multidose, una volta iniziati vanno
conservati a temp. da 2 a 8C e consumati
entro 28 giorni, dopodichè la rimanenza del
flacone va considerata scaduta.
35ROTTURE ACCIDENTALI DI FIALE O FLACONI
- In caso di rottura accidentale dovrà essere
effettuato lo scarico in conformità al numero di
fiale rotte o alla quantità residua contenuta nel
flacone. Come giustificativo di detto scarico va
indicata la dicitura Rottura accidentale. - Nel caso di somministrazione parziale di una
forma farmaceutica che non può essere
successivamente riutilizzata (fiala non
multidose), la fiala contenente la quantità
residua del farmaco è posta nel contenitore dei
taglienti e pungenti, che una volta accuratamente
chiuso va inserito nel contenitore dei rifiuti
speciali, da avviare alla distruzione a norma di
legge. - Altrettanto dicasi in caso di rottura accidentale
di fiale o flaconi.
36MEDICINALI STUPEFACENTI SCADUTI
- Lo smaltimento degli stupefacenti scaduti compete
al Servizio Farmaceutico dell A.S.L. - Accertata la scadenza, occorre identificare
subito il flacone come scaduto, scrivendo
scaduto in maniera ben visibile sulla
confezione. - In attesa del ritiro per la distruzione, i
farmaci scaduti devono essere conservati
nellarmadio degli stupefacenti in un contenitore
sigillato con la dicitura farmaci stupefacenti
scaduti/revocati/sequestrati. Essi sono
contabilizzati nelle giacenze riportate nel
registro di carico e scarico, insieme a quelle
dei farmaci attivi, annotando nelle note di cui
n scaduti.
37SMALTIMENTO STUPEFACENTI SCADUTI
- Contattare lufficio farmaceutico della ASL,
informandolo della necessità di dover smaltire
una o più confezioni scadute di medicinali
stupefacenti. - Lufficio ne prende nota e programmerà il ritiro
in occasione di altri ritiri presso Ospedali e
Farmacie, in quanto loperazione deve essere
effettuata con la presenza delle forze
dellordine. - In occasione del ritiro verrà rilasciato un
verbale, con specificato il nome del farmaco e
la quantità smaltita, che sarà utilizzato per lo
scarico e allegato al registro degli stupefacenti
38SANZIONI
- Salvo che il fatto non costituisca reato,
lacquisto di medicinali compresi nelle tabelle
I, III e IV in misura eccedente in modo
apprezzabile le normali necessità è punito, ai
sensi dellart. 42 del DPR 309/90, con una
sanzione amministrativa da 200.000 a
1.000.000, - Lart. 43 de DPR 309/90 è stato cancellato dalla
legge 12/2001. Pertanto gli errori, le
irregolarità e le omissioni di registrazione sono
considerati illeciti amministrativi e non penali
diventano di rilevanza penale qualora vi fosse un
uso personale illecito o uno spaccio di queste
sostanze a persone tossicodipendenti.