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FARMACI STUPEFACENTI

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FARMACI STUPEFACENTI Legislazione e modalit di utilizzo Dr. Stefano Vignaroli ASUR Zona Territoriale 7 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO D.P.R. 309 del 9/10/1990 ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: FARMACI STUPEFACENTI


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FARMACI STUPEFACENTI
  • Legislazione e modalità di utilizzo
  • Dr. Stefano Vignaroli
  • ASUR Zona Territoriale 7

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LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
  • D.P.R. 309 del 9/10/1990
  • (Testo unico delle leggi in materia di
    disciplina delle sostanze stupefacenti e
    psicotrope)
  • Legge n 12 del 08/02//2001
  • (Norme per agevolare limpiego dei farmaci
    analgesici oppiacei nella terapia del dolore)
  • Decreti Ministero della Sanità 24/05/2001 e
    04/04/2003
  • (modello di ricetta unificato per medici e
    per veterinari da utilizzare per la terapia del
    dolore severo con i medicinali stupefacenti
    contemplati nella legge 12/2001)

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CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI STUPEFACENTI O
PSICOTROPI
  • Art. 14 del D.P.R. 309/1990
  • TABELLA I
  • TABELLA II
  • TABELLA III
  • TABELLA IV
  • TABELLA V
  • TABELLA VI

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TABELLA I
  • Sostanze e preparazioni a base di oppio e suoi
    derivati, anfetamine e tutte le sostanze con
    azione allucinogena e che producano effetti sul
    SNC e abbiano capacità di determinare dipendenza
    fisica o psichica.
  • Di interesse veterinario
  • Morfina, Ossimorfone, Codeina, Fentanil,
    Fenilpropanolamina, Ketamina.

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TABELLA II
  • In questa tabella sono comprese la Cannabis
    Indica e i suoi derivati e relative preparazioni.

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TABELLA III
  • Sostanze e relative preparazioni di tipo
    barbiturico che abbiano notevole capacità di
    indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe,
    nonché altre sostanze ad effetto
    ipnotico-sedativo ad esse assimilabili.
  • Sono esclusi i barbiturici a lunga durata e ad
    effetto antiepilettico e i barbiturici a breve
    durata e utilizzati quali anestetici generali,
    semprechè non inducano pericolo di dipendenza.
  • Di interesse veterinario
  • Pentobarbitale

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TABELLA IV
  • Sostanze di corrente impiego terapeutico, per le
    quali non ci sono concreti pericoli di dipendenza
    fisica e psichica come per le sostanze comprese
    nelle tabelle precedenti.
  • Di interesse veterinario
  • Butorfanolo, Fenobarbitale

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TABELLA V
  • Preparazioni contenenti sostanze elencate nelle
    tabelle precedenti, quando queste, per la
    composizione qualitativa e quantitativa e per le
    modalità duso, non presentino rischio di abuso.
  • Di interesse veterinario
  • Diazepam

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TABELLA VI
  • Prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o
    psicostimolante, che possono dar luogo a pericolo
    di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

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PRESCRIZIONE AL PROPRIETARIO DELLANIMALE DI
FARMACI STUPEFACENTI
  • A norma dellart. 43 del DPR 309/90, il Medico
    Veterinario può prescrivere preparazioni
    medicinali registrate per uso veterinario, o per
    uso umano, laddove consentito, comprese nelle
    tabelle I, II e III mediante lapposito
    ricettario ministeriale, da ritirare presso il
    proprio Ordine Provinciale.

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PRESCRIZIONE AL PROPRIETARIO DELLANIMALE DI
FARMACI STUPEFACENTI
  • La prescrizione al proprietario dellanimale di
    preparazioni medicinali contenenti le sostanze
    comprese nelle tabelle IV, V e VI viene
    effettuata mediante una ricetta ordinaria in
    copia semplice non ripetibile o mediante ricetta
    veterinaria in triplice copia, se destinati alla
    terapia di animali produttori di alimenti per
    luomo.

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Ricettario ministeriale
  • Da ritirare presso lOrdine Provinciale, che
    allatto della consegna deve far firmare ciascuna
    ricetta dal sanitario, che deve ripetere la
    propria firma allatto della prescrizione al
    cliente.
  • E composto da fogli a madre e figlia e la madre
    deve essere conservata dal sanitario per 2 anni.
  • La ricetta deve riportare il domicilio e il
    numero di telefono del sanitario.
  • La ricetta deve riportare nome, cognome e
    indirizzo del proprietario dellanimale, la
    preparazione medicinale prescritta, la dose in
    tutte lettere, e lindicazione del modo e dei
    tempi di somministrazione, la data e la firma.

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Ricettario ministeriale
  • La prescrizione deve riguardare una sola
    preparazione medicinale per volta e con la
    posologia per una cura di durata massima di tre
    giorni.
  • La ricetta deve essere spedita dal farmacista
    entro dieci giorni dalla data di emissione.
  • Questa ricetta non può essere utilizzata per
    autoprescrizione al fine di approvvigionamento
    ambulatoriale.

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Ricetta per
la prescrizione e la spedizione di Soggetto
________________ razza _______________
stupefacenti e sostanze psicotrope


(Legge n 685 del 22/12/1975) Proprietario
_______________________________
(cognome e nome)

Soggetto _________________razza
__________ ______________________________________
Proprietario ________________________
_____ (indirizzo)


(cognome e nome) Prescrizione
_____________________________
_________________________________
(in tutte lettere)

(indirizzo)


Prescrizione _____________________________ Dos
e, modo e tempi di somministrazione ____________


Dose, modo e tempi di somministrazione
_______ __________________________________________
____ _____________________________
____________





__________________________________________________
_ ______________________________________________
(in
tutte lettere)
(in tutte lettere)
Data di
prescrizione _________________________ Data di
prescrizione ______________________________
Firma del Veterinario
_______________________


(da apporre allatto della
prescrizione) Firma del Veterinario
_____________________________
Domicilio del Veterinario ___________________
(da apporre
allatto della prescrizione)
______________________ Tel.
______________ Domicilio del veterinario
__________________________
Timbro del Veterinario _____________________ _____
________________________ Tel. ______________
Firma del Veterinario
______________________


(da apporre allatto del ritiro del
ricettario) Timbro del Veterinario
____________________________


A CURA DEL FARMACISTA
Acquirente _________________________ Documento di
riconoscimento __________ N __________
rilasciato da ___________ Data di spedizione
___________________


COPIA PER
DOCUMENTAZIONE____ (conservare per due
anni dalla data del rilascio)
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Legge n 12 del 08/02//2001
  • A causa di un diffuso abuso da parte di persone
    tossico-dipendenti, la Ketamina, di largo
    utilizzo in veterinaria, è stata inclusa nella
    tabella I della sostanze ad azione stupefacente o
    psicotropa.
  • Essa pertanto segue la normativa che regola la
    prescrizione, lacquisto, la detenzione e la
    somministrazione dei medicinali ad azione
    stupefacente o psicotropa.

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TERAPIA DEL DOLORE SEVERO
  • La legge 12 del 08/02/2001 facilita la
    prescrizione di preparazioni medicinali
    contenenti le sostanze contenute nellallegato
    III/bis del DPR 309/90, utilizzate per la terapia
    del dolore severo di origine neoplastica o
    degenerativa
  • Buprenorfina(Temgesic), codeina,
    diidrocodeina, fentanil, idrocodone,
    idromorfone,, metadone, morfina, ossicodone,
    ossimorfone

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Decreti Ministero della Sanità 24/05/2001 e
04/04/2003
  • Ricettario semplice unificato (per medici e
    veterinari) in duplice copia a ricalco,
    distribuito dalle ASL.
  • Ricetta per autoprescrizione (uso ambulatoriale)
    di preparazioni medicinali incluse nelle tabelle
    I,II, III e IV

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RICETTARIO SEMPLICE UNIFICATO PER MEDICI E
VETERINARI
  • Allo scopo di favorire la terapia del dolore
    severo, i farmaci contenenti le sostanze comprese
    nellallegato III/bis degli art. 41 e 43 del DPR
    309/90 possono essere prescritti sul ricettario
    speciale unificato (per medici e veterinari)
    previsto dal D.M. 24/05/2001 e 04/04/2003,
    distribuito dalle A.S.L. ( non dagli Ordini
    Provinciali)

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RICETTARIO SEMPLICE UNIFICATO PER MEDICI E
VETERINARI
  • Ricettario in duplice copia a ricalco, da
    ritirare presso le A.S.L.
  • Il Sanitario deve apporre timbro da cui risulti
    lindicazione del suo domicilio professionale e
    del suo numero di telefono professionale.
  • Ciascuna ricetta può contenere fino a due
    preparazioni medicinali, a dosaggi per cura di
    durata non superiore a trenta giorni.
  • Copia della ricetta va conservata dal sanitario
    per due anni.

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RICETTARIO SEMPLICE UNIFICATO PER MEDICI E
VETERINARI
  • Nessun obbligo di scrittura in lettere di
    quantità e posologia.
  • La ricetta può essere spedita dal farmacista
    entro trenta giorni dalla data di emissione.
  • Tale ricettario unificato può essere utilizzato
    dal medico o dal veterinario anche per
    lapprovvigionamento di medicinali stupefacenti
    compresi nellallegato III/bis da utilizzare per
    i propri pazienti.

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(No Transcript)
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AUTORICETTAZIONE
  • Gli art. 42 e 43 del DPR 309/90 autorizzano i
    singoli medici veterinari e le strutture
    veterinarie ad approvvigionarsi, mediante
    autoricettazione, dei medicinali compresi nelle
    tabelle I, II, III e IV, a detenerli e a
    trasportarne la quantità necessaria per uso
    professionale urgente.
  • Lart. 45 comma 6 regola lapprovvigionamento
    degli stessi medicinali da parte delle unità
    operative delle A.S.L. tramite il Servizio
    Farmaceutico dellAzienda (strutture veterinarie
    pubbliche)

23
(No Transcript)
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AUTOPRESCRIZIONE
  • E effettuata su ricetta ordinaria del
    Veterinario redatta in tre copie (tabelle I, II,
    III e IV) e firmata in calce, di cui
  • Una resta al veterinario con il timbro di
    spedizione della farmacia e va conservata per due
    anni (nel registro stupefacenti)
  • Una resta al farmacista
  • La terza copia viene spedita dal farmacista
    allufficio stupefacenti dellA.S.L.
  • Non è indicato utilizzare a questo scopo la
    ricetta veterinaria non ripetibile in triplice
    copia.

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AUTOPRESCRIZIONE
  • La ricetta per autoprescrizione per i medicinali
    compresi nelle tabelle I, II, III e IV deve
    contenere i seguenti dati
  • Nome, cognome, indirizzo e numero di telefono del
    Veterinario
  • Numero progressivo di richiesta/anno
  • Qualifica professionale (medico veterinario,
    direttore sanitario, responsabile medicinali
    stupefacenti)
  • Denominazione e indirizzo della farmacia a cui è
    rivolta la prescrizione
  • Denominazione della preparazione medicinale e
    relativo confezionamento
  • Quantità e confezioni( non è richiesto che sia
    scritto in tutte lettere)
  • Data e firma per esteso.

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AUTOPRESCRIZIONE
  • Lautoprescrizione di medicinali compresi
    nellallegato III/bis, da somministrare per la
    terapia del dolore severo di origine neoplastica
    o degenerativa, può essere effettuato anche sul
    ricettario speciale unificato in duplice copia
    istituito con i D.M. 24/05/2001 e 04/04/2003.

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MEDICINALI DI COMUNE UTILIZZO IN VETERINARIA
  • In TABELLA I preparazioni a base di Ketamina
    Imalgene (Merial), Inoketam (virbac), Ketavet
    (Gellini-Intervet), Narketam (Chassot).
  • In TABELLA III Preparazioni a base di
    Pentobarbitale Euthatal (Merial).
  • In TABELLA IV preparazioni a base di
    butorfanolo Dolorex (Intervet) e Torbutrol
    (Intervet).
  • In TABELLA V preparazioni a base di Diazepam
    Diazepam (Intervet).

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OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
  • Non è necessaria alcuna autorizzazione per
    lacquisto e la detenzione di medicinali compresi
    nelle tabelle I, II, III e IV.
  • E necessario invece richiedere prima la
    vidimazione del registro per stupefacenti, che
    compete al Sindaco o a chi da lui delegato
    (responsabile servizio farmaceutico ASL).
  • Il Veterinario che si approvvigiona dei
    medicinali compresi nelle tabelle I, II, III e IV
    deve annotare sul registro il carico e lo scarico
    degli stessi.
  • Nota anche i medicinali compresi in tabella IV,
    che possono essere prescritti al proprietario con
    ricetta semplice n.r., se acquistati, detenuti e
    utilizzati direttamente dal sanitario, devono
    essere annotati sul registro degli stupefacenti.

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APPROVVIGIONAMENTO
  • Lapprovvigionamento di medicinali compresi nelle
    tabelle I, II, III e IV può essere effettuato in
    farmacia o, limitatamente a quelli per uso
    veterinario, anche dal grossista veterinario
    autorizzato ai sensi degli art. 34 e 35 del DPR
    309/90.
  • Lapprovvigionamento di medicinali ad uso umano
    in confezioni ospedaliere compresi nelle tabelle
    I, II, III e IV può essere effettuato in farmacia
    , dal grossista di farmaci ad uso umano o dalla
    azienda farmaceutica produttrice (art. 17 D.M.
    306 del 16/05/2001).

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REGISTRO DI CARICO E SCARICO STUPEFACENTI
  • A norma dellart. 64 del DPR 309/90, le
    registrazioni di carico e scarico dei medicinali
    inclusi nelle tabelle I, II, III e IV, vengono
    assolte utilizzando un registro adatto allo
    scopo, vidimato dal Sindaco o da altra Autorità
    da lui delegata (direttore Servizio Farmaceutico
    ASL)
  • Ogni anno, dalla data della prima vidimazione,
    occorre sottoporre il registro al controllo e a
    una nuova vidimazione da parte della stessa
    autorità sanitaria locale.
  • Per i medicinali compresi nellallegato III/bis è
    richiesta una registrazione semplificata,
    annotandone limpiego su un semplice registro non
    vidimato.

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MODALITA DI REGISTRAZIONE
  • Intestare una pagina a una sola preparazione
    medicinale, specificandone il nome commerciale e
    la forma farmaceutica (es. Ketavet flac. 50 ml).
  • Registrare il carico delle preparazioni
    acquistate, indicandone la quantità presa in
    carico in fiale, flaconi o ml (in caso di
    confezioni multidose)
  • Registrare lo scarico in fiale o ml ogni
    qualvolta il medicinale viene utilizzato,
    riportando la giacenza rimanente sempre in fiale
    o ml.

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MODALITA DI REGISTRAZIONE
  • Nello scarico deve essere riportato nome,
    cognome e indirizzo del proprietario dellanimale
    e il motivo dellimpiego.
  • Deve essere riportato un ordine progressivo
    numerico unico di ogni operazione di carico e
    scarico per ogni preparazione medicinale,
    riportandolo nella prima colonna.
  • Le operazioni di carico e scarico devono essere
    registrate entro le 24 ore nel registro non
    devono essere lasciate righe in bianco né pagine
    in bianco (se non utilizzate devono essere
    barrate).

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MODALITA DI REGISTRAZIONE
  • Il registro va conservato per due anni
    dallultima registrazione, al pari della copia
    della ricetta per autoprescrizione (art. 1 Legge
    12/2001).
  • I medicinali contenenti sostanze ad azione
    stupefacente o psicotropa devono essere
    conservati o custoditi in un armadio chiuso a
    chiave.
  • In caso di trasporto per interventi a domicilio,
    essi devono essere chiusi nella borsa del
    veterinario, che non deve portare con sé il
    registro, ma deve provvedere a registrare lo
    scarico entro 24 ore dalla somministrazione in
    caso di eventuale controllo, è opportuno portare
    con sé copia della ricetta di autoprescrizione
    relativa al medicinale trasportato.

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Temperatura di conservazione dei medicinali in
confezione multidose
  • La circolare 13/01/2000, che recepisce una linea
    guida comunitaria CMP/QWP609/96 dà delle
    indicazioni sulla temperatura di conservazione
    dei farmaci in particolare i medicinali in
    confezione multidose, una volta iniziati vanno
    conservati a temp. da 2 a 8C e consumati
    entro 28 giorni, dopodichè la rimanenza del
    flacone va considerata scaduta.

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ROTTURE ACCIDENTALI DI FIALE O FLACONI
  • In caso di rottura accidentale dovrà essere
    effettuato lo scarico in conformità al numero di
    fiale rotte o alla quantità residua contenuta nel
    flacone. Come giustificativo di detto scarico va
    indicata la dicitura Rottura accidentale.
  • Nel caso di somministrazione parziale di una
    forma farmaceutica che non può essere
    successivamente riutilizzata (fiala non
    multidose), la fiala contenente la quantità
    residua del farmaco è posta nel contenitore dei
    taglienti e pungenti, che una volta accuratamente
    chiuso va inserito nel contenitore dei rifiuti
    speciali, da avviare alla distruzione a norma di
    legge.
  • Altrettanto dicasi in caso di rottura accidentale
    di fiale o flaconi.

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MEDICINALI STUPEFACENTI SCADUTI
  • Lo smaltimento degli stupefacenti scaduti compete
    al Servizio Farmaceutico dell A.S.L.
  • Accertata la scadenza, occorre identificare
    subito il flacone come scaduto, scrivendo
    scaduto in maniera ben visibile sulla
    confezione.
  • In attesa del ritiro per la distruzione, i
    farmaci scaduti devono essere conservati
    nellarmadio degli stupefacenti in un contenitore
    sigillato con la dicitura farmaci stupefacenti
    scaduti/revocati/sequestrati. Essi sono
    contabilizzati nelle giacenze riportate nel
    registro di carico e scarico, insieme a quelle
    dei farmaci attivi, annotando nelle note di cui
    n scaduti.

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SMALTIMENTO STUPEFACENTI SCADUTI
  • Contattare lufficio farmaceutico della ASL,
    informandolo della necessità di dover smaltire
    una o più confezioni scadute di medicinali
    stupefacenti.
  • Lufficio ne prende nota e programmerà il ritiro
    in occasione di altri ritiri presso Ospedali e
    Farmacie, in quanto loperazione deve essere
    effettuata con la presenza delle forze
    dellordine.
  • In occasione del ritiro verrà rilasciato un
    verbale, con specificato il nome del farmaco e
    la quantità smaltita, che sarà utilizzato per lo
    scarico e allegato al registro degli stupefacenti

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SANZIONI
  • Salvo che il fatto non costituisca reato,
    lacquisto di medicinali compresi nelle tabelle
    I, III e IV in misura eccedente in modo
    apprezzabile le normali necessità è punito, ai
    sensi dellart. 42 del DPR 309/90, con una
    sanzione amministrativa da 200.000 a
    1.000.000,
  • Lart. 43 de DPR 309/90 è stato cancellato dalla
    legge 12/2001. Pertanto gli errori, le
    irregolarità e le omissioni di registrazione sono
    considerati illeciti amministrativi e non penali
    diventano di rilevanza penale qualora vi fosse un
    uso personale illecito o uno spaccio di queste
    sostanze a persone tossicodipendenti.
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