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LA DISPENSAZIONE

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Title: LA DISPENSAZIONE


1
LA DISPENSAZIONE
2
  • Secondo il DLGS 219/06 (articolo 2), per
    medicinali per uso umano prodotti industrialmente
    si intendono I medicinali per uso umano
    prodotti industrialmente o nella cui produzione
    interviene un processo industriale, destinati ad
    essere immessi in commercio sul territorio
    nazionale
  • Sono medicinali per uso umano prodotti
    industrialmente e sottoposti alla specifica
    normativa (Decreto Legislativo 219/06)
  • - le cosiddette specialità medicinali per uso
    umano e cioè i medicinali prodotti dallindustria
    e immessi in commercio con un nome di fantasia
  • - i medicinali equivalenti (è questa la
    denominazione attribuita dal DL 87/05 alle
    specialità medicinali già denominate generici)
  • - i farmaci a denominazione comune" preparati
    dall'industria sulla base delle indicazioni della
    F.U.
  • - i vaccini, le tossine e i sieri
  • - gli allergeni
  • - i medicinali immunologici
  • - i medicinali derivati dal sangue o dal plasma
    umano (principalmente albumina, fattori della
    coagulazione, immunoglobuline di origine umana)
    regolamentati dal DLGS 191/05 e dal D. M
    21/12/07
  • - i radio farmaci
  • - i gas medicinali

3
  • Nessuno può produrre sul territorio nazionale,
    anche a solo scopo di esportazione, un medicinale
    senza l'autorizzazione dellAIFA, la quale è
    rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad
    accertare che il richiedente dispone di personale
    qualificato e di mezzi tecnico industriali
    conformi (articolo 50 del DLGS 219/06)
  • La produzione deve avvenire sotto la
    responsabilità di una persona qualificata (i
    cui requisiti sono descritti allarticolo 52 del
    DLGS 219/06), nel rispetto delle norme di buona
    fabbricazione e del D.M. 21/12/07.
  • Nessun medicinale può essere messo in commercio
    sul territorio nazionale senza aver ottenuto
    unautorizzazione dallAIFA (AIC autorizzazione
    allimmissione in commercio o registrazione) o un
    autorizzazione comunitaria a norma del
    regolamento CE n. 726/2004 in combinato disposto
    con il regolamento (CE) n. 1394/2007 (articolo 6
    del DLGS 219/06)
  • Lautorizzazione segue un iter semplificato per i
    medicinali equivalenti e per i medicinali già
    autorizzati in altro Paese della Comunità (mutuo
    riconoscimento).

4
  • Lautorizzazione allimmissione in commercio può
    anche essere rilasciata con procedura
    centralizzata dalla Commissione europea sulla
    base di una valutazione scientifica di Comitati
    appartenenti allEMEA (European Medecines
    Evaluation Agency), ora Agenzia europea del
    farmaco (EMA European Medecines Agency)
    lautorizzazione centralizzata è obbligatoria per
    i medicinali derivati da biotecnologie ed è
    facoltativa, per i medicinali considerati
    innovativi.
  • Ai medicinali registrati presso lEMA viene
    attribuito un numero di identificazione nazionale
    seguito dalla lettera /E.
  • Può essere autorizzata limportazione parallela
    da altri Paesi della Comunità di medicinali
    autorizzati in Italia questi medicinali, del
    tutto identici a quelli prodotti in Italia, in
    quanto riconfezionati, si distinguono per un
    diverso numero di A.I.C..
  • L'autorizzazione ha durata quinquennale,ed è
    rinnovabile.
  • Le autorizzazioni decadono se non sono seguite
    dalleffettiva commercializzazione del medicinale
    entro i tre anni
  • successivi al rilascio o per tre anni
    consecutivi.
  • Lefficacia terapeutica dei medicinali registrati
    da più di 10 anni è soggetta a verifica
    periodica.
  • Lautorizzazione dellautorità amministrativa non
    esclude la responsabilità civile e penale di chi
    immette in commercio il prodotto e per danni da
    prodotti difettosi (DLGS 206/05). Con il DM
    1/20/09 2 la circolare 31/09, ai sensi delle
    leggi 229/05 e 244/07 sono stati regolasti gli
    indennizzi affetti da sindrome da talidomide
    (focomelia ecc.) negli anni 1959-1965.
  • Con il decreto di autorizzazione (A.I.C.) sono
    anche approvate le etichette che devono riportare
    il numero di autorizzazione ed i fogli
    illustrativi (vedi punto 6)

5
  • Ai fini del regime legale di dispensazione i
    medicinali possono essere suddivisi in tre
    categorie
  • SOP
  • Senza Obbligo di Prescrizione e su consiglio
    del farmacista
  • Le informazioni relative a questi medicinali (per
    i quali non è consentita la pubblicità) possono
    arrivare allutente solo tramite il medico e (più
    spesso) il farmacista.
  • In etichetta deve essere riportata la dicitura
    medicinale non soggetto a prescrizione medica.
  • Secondo la circolare del Ministero della Sanità
    13/97 i medicinali per automedicazione devono
    rispondere alle seguenti caratteristiche

6
  • COMPOSIZIONE
  • Dei principi attivi o loro associazioni devono
    essere state approfondite lefficacia e la
    sicurezza.
  • Il componente o i componenti devono essere di
    impiego medico ben noto e largamente utilizzati
    in terapia e di effettiva commercializzazione in
    almeno un Paese dell Unione Europea per un
    periodo minimo di 5 anni.
  • Lintervallo di tempo deve comunque essere tale
    da consentire la dimostrazione di un sufficiente
    approfondimento dellefficacia e della sicurezza
    del medicinale.
  • INDICAZIONI TERAPEUTICHE
  • "I medicinali di automedicazione sono destinati
    al trattamento prevalentemente di tipo
    sintomatico dei disturbi lievi e transitori
    facilmente riconoscibili e risolvibili senza
    ricorrere allaiuto del medico mentre ,solo in
    casi eccezionali, i
  • medicinali di automedicazione sono utilizzati per
    la prevenzione.
  • Le indicazioni terapeutiche devono essere
    compatibili con la possibilità di utilizzare il
    medicinale di automedicazione senza intervento di
    un medico per la diagnosi, la prescrizione o la
    sorveglianza nel corso del trattamento..
  • VIA DI SOMMINISTRAZIONE
  • E esclusa la via di somministrazione parenterale
    e tutte quelle che richiedono lintervento di un
    sanitario..

7
  • POSOLOGIA
  • La posologia dei medicinali di automedicazione
    deve essere caratterizzata dal più ampio margine
    di sicurezza possibile riguardo a
  • - dose per unità di somministrazione
  • - numero massimo di somministrazioni giornaliere
  • - numero totale di dosi per confezione
  • - durata del trattamento
  • RISCHIO
  • Unattenta valutazione del rischio è condizione
    per classificare in automedicazione un
    medicinale.
  • In particolare occorre considerare lentità del
  • 1) rischio di errata autodiagnosi
  • 2) rischio di patologia iatrogena da
  • a) trattamento inappropriato (errata scelta del
    medicinale e/o suo uso scorretto)
  • b) sovradosaggio
  • c) assuefazione e/o dipendenza
  • d) interazione con medicinali e/o alimenti
  • 3) rischio estrinseco correlato a condizioni e/o
    quadri clinici particolari (gravidanza,
    allattamento, età pediatrica, età geriatrica,
    insufficienza dorgano ecc.)
  • 4) rischio di effetti indesiderati gravi o non
    rapidamente reversibili.

8
  • DURATA DEL TRATTAMENTO
  • I medicinali di automedicazione devono essere
    utilizzati solo per brevi periodi di trattamento
    Ove possibile la durata del trattamento viene
    indicata nella posologia.
  • FOGLIO ILLUSTRATIVO ED ETICHETTA
  • Il foglio illustrativo (FI) deve essere redatto
    in conformità al riassunto delle caratteristiche
    del prodotto (RCP) approvato. Tuttavia è da
    tenere presente che le informazioni contenute nel
    foglio illustrativo sono destinate
  • allutente e pertanto, il testo può essere
    modificato al fine di renderlo facilmente
    comprensibile dal paziente fornendo una
    spiegazione dei termini scientifici o
    specialistici utilizzati..

9
  • OTC
  • Over The Counter (sul banco)
  • possono essere oggetto di accesso diretto (self
    service) da parte dei clienti in farmacia e nelle
    parafarmacie e possono essere oggetto di
    pubblicità presso il pubblico.
  • In etichetta deve essere riportata la dicitura
    medicinale di automedicazione
  • n.b.
  • Le confezioni esterne dei medicinali non soggetti
    a ricetta medica immesse sul mercato a partire
    dal 1 marzo 2002 devono recare un bollino di
    riconoscimento che ne permetta la chiara
    individuazione da parte del Consumatore

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  • MEDICINALE SOGGETTO A RICETTA MEDICA
  • a) medicinali soggetti a prescrizione medica (RR)
  • b) medicinali soggetti a prescrizione medica da
    rinnovare volta per volta (RNR)
  • c) medicinali soggetti a prescrizione medica
    speciale (RMS)
  • d) medicinali soggetti a prescrizione medica
    limitativa, comprendenti
  • 1) medicinali vendibili al pubblico su
    prescrizione di centri ospedalieri e di
    specialisti (RRL o RNRL)
  • 2) medicinali utilizzabili esclusivamente in
    ambiente ospedaliero o in ambienti ad esso
    assimilabili (OSP)
  • 3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo
    specialista(OSPL)

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  • Lappartenenza ad una delle classi, o il
    trasferimento da una categoria allaltra, è
    stabilita, per i prodotti di origine industriale,
    dal Ministero della Salute sulla base di criteri
    di sicurezza nellimpiego, in relazione alle
    caratteristiche del principio attivo, dosaggio,
    via di somministrazione, confezionamento ed
    indicazioni terapeutiche.

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  • Classificazione dei medicinali ai fini della
    erogabilità a carico del S.S.N.
  • Ai fini della erogabilità a carico del S.S.N.,
    un'apposita commissione (AIFA Agenzia italiana
    del farmaco,) procede alla collocazione dei
    medicinali industriali in una delle seguenti
    classi
  • A medicinali essenziali e farmaci per malattie
    croniche (oltre 6.000 confezioni) possono essere
    in classe A anche i medicinali SOP (non gli OTC)
    e quelli classificati H
  • C medicinali diversi da quelli di cui alle
    lettere A) e B), non erogabili a carico del
    S.S.N. sottoposti o no (S.O.P.) allobbligo di
    presentazione di ricetta
  • H medicinali di esclusivo uso ospedaliero o
    somministrabili a carico del S.S.N esclusivamente
    in ambito ospedaliero.
  • I medicinali H comprendono le classi OSP
    (Medicinali soggetti a prescrizione medica
    limitativa, utilizzabili esclusivamente in
    ambiente ospedaliero o in struttura ad esso
    assimilabile) e OSPL (Medicinali di impiego
    esclusivo in ambito ospedaliero da parte di
    specifici medici specialisti)
  • La determinazione AIFA 13/01/10 ha abolito la
    classe OSP 2, mantenendo per essi la
    classificazione H ai fini dellutilizzo in ambito
    ospedaliero e classificandoli (in genere) in
    classe C per lutilizzo extra ospedaliera..

13
  • Ricetta uso umano
  • Per ricetta s'intende l'autorizzazione, data in
    forma scritta al farmacista, perché questi possa
    consegnare uno o più medicinali al paziente che
    ne necessita.
  • Una prescrizione è valida ed accettabile dal
    farmacista solo se formalmente corretta, in tutti
    i suoi elementi obbligatori

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  • La ricetta deve obbligatoriamente contenere data
    e firma del medico.
  • La data non può ovviamente essere posteriore a
    quella di presentazione della ricetta in
    farmacia.
  • La firma, deve sempre essere in originale e
    soprattutto nelle ricette contenenti
    stupefacenti, dovrebbe sempre essere leggibile.
  • Il medico deve essere identificabile.
    Lidentificazione deve essere possibile anche
    quando il medico utilizza per la prescrizione
    moduli unici, come i ricettari intestati ad
    ospedali, cliniche, ambulatori o, in regime di
    S.S.N., il modello regionale (apposizione di un
    timbro personale).
  • Non é richiesto che la ricetta sia stesa su carta
    intestata del medico, ma é indispensabile che
    contenga elementi che consentano, non solo di
    identificare il medico, ma anche di rintracciarlo
    (timbro o anche
  • indicazione a mano del nome e indirizzo), nel
    caso se ne presenti l'esigenza, per chiarimenti,
    conferme ecc.
  • La ricetta (salvo la firma) non deve
    necessariamente essere stesa di pugno dal
    medico.
  • Eventuali correzione o cancellature devono essere
    controfirmate (o siglate) dal medico

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  • Il nome e cognome del paziente possono non essere
    presenti nelle ricette ripetibili in regime
    privatistico, ma sono obbligatori nelle ricette
    non ripetibili, per le ricette speciali
    (stupefacenti appartenenti alla Tabella II
    sezione A) e per le ricette contenenti veleni.
    Possono essere sostituiti da codici alfanumerici
    in casi particolari (es prescrizione
    retrovirali).
  • Le ricette in regime SSN devono contenere sia
    lindicazione del nome e cognome dellassistito
    che il codice fiscale

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  • Chi può prescrivere medicinali per uso umano
  • Possono prescrivere medicinali (anche se
    omeopatici) esclusivamente
  • - Medici Chirurghi (possono prescrivere
    medicinali per uso umano e destinati alluomo,
    per qualsiasi indicazione ma non qualsiasi
    medicinale vedi avanti ricetta limitativa)
  • - Medici Odontoiatri, laureati nella scuola di
    odontoiatria e regolamentati dalla legge 409/85
    (possono prescrivere qualsiasi medicinale purché
    destinato "al trattamento di malattie ed anomalie
    congenite od acquisite dei denti, delle mascelle,
    della bocca e dei relativi tessuti")
  • - Medici Veterinari (possono prescrivere
    medicinali per uso umano, per evitare allanimale
    evidenti stati di sofferenza, quando non esistono
    i medicinali necessari per uso veterinario).
  • Non sono da considerare prescrizioni i consigli
    terapeutici proposti, in fase di dimissione o
    dallo specialista, al medico di famiglia che li
    valuterà considerando la situazione complessiva
    del paziente.
  • Le "ostetriche" non possono emettere prescrizioni
    ma il DM 15/09/75 (ormai obsoleto e ignorato dal
    DLGS 206/07) prevedeva che, dietro richiesta
    scritta firmata da un'ostetrica, i farmacisti
    potessero consegnare alla medesima alcuni
    medicinali, destinati esclusivamente al
    trattamento delle partorienti (il cosiddetto
    pacco ostetrico), tra cui, alcuni soggetti a
    prescrizione medica pomata oftalmica
    antibiotica,
  • cardiotonici anche iniettabili, coagulanti
    anche iniettabili, uterotonici anche iniettabili.

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  • Medicinali soggetti a prescrizione medica
    ripetibile (RR)
  • Tab. n. 4 della F.U. XII ed. e agg.
  • D.Lvo 219/06, art. 88 L. 49/2006
  • Sullimballaggio esterno o, in mancanza, sul
    confezionamento primario, deve essere riportato
  • DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA
    MEDICA
  • Se medicinale incluso nella tabella II, sez. E,
    della L. 49/06
  • SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL D.P.R. 309/90 E
    DELLA L. 49/06.I medicinali soggetti
    all'obbligo di prescrizione medica presentano
    queste caratteristiche
  • possono presentare un pericolo, direttamente o
    indirettamente, anche in condizioni normali di
    utilizzazione, se sono usati senza controllo
    medico
  • sono utilizzati spesso, e in larghissima misura,
    in modo non corretto e, di conseguenza, con
    rischio di un pericolo diretto o indiretto per la
    salute
  • contengono sostanze o preparazioni di sostanze
    la cui attività o le cui reazioni avverse
    richiedono ulteriori indagini
  • sono destinati a essere somministrati per via
    parenterale, fatte salve le eccezioni stabilite
    dal Ministro della Salute, su proposta o previa
    consultazione

18
  • Validità
  • -30 gg. per formulazioni contenenti farmaci
    stupefacenti
  • - 30 gg. se in S.S.N.
  • - 6 mesi dalla data di compilazione (D.L.vo
    219/06) per le altre R.R.
  • Ripetibilità
  • - 10 volte in 6 mesi (D.L.vo 219/06).
  • Si rammenta che la ripetibilità è consentita,
    salvo diversa indicazione del
  • medico prescrivente, per un periodo non superiore
    a 6 mesi a partire dalla
  • data di compilazione (il medico può pertanto
    indicare una ripetibilità per
  • un periodo di tempo inferiore o superiore a 6
    mesi) e comunque per non
  • più di 10 volte (il medico può pertanto indicare
    una ripetibilità per un
  • numero di volte anche inferiore a 10).
  • Lindicazione da parte del medico di un numero di
    confezioni superiori
  • allunità, esclude la ripetibilità ed
    uneventuale indicazione di ripetibilità
  • in tal caso non ha nessuna validità.

19
  • Ripetibilità della vendita di medicinali compresi
    nella tabella II
  • sezione "E" Dpr 309/90
  • Fanno eccezione alle regole generali per le
    ricette ripetibili (10 volte in 6 mesi) le
    prescrizioni dei medicinali appartenenti alla
    Tabella II sez- E del DPR 309/90 (per es.
    benzodiazepine orali), per le quali (DM
    7/8/2006)
  • la validità massima è di trenta giorni
  • la ripetibilità è limitata complessivamente a
    non più di tre confezioni.
  • Sulla base della prescrizione del medico è
    ammessa la deroga NON
  • sui 30gg (fissati dallart. 45 DPR 309/90) ma
    sulla QUANTITA (in
  • base allart. 88 del D.Lgs. 219/06).
  • Esempio TAVOR cpr, 5 confezioni, ma dispensate
    in 30 gg

20
  • Consegna - Per i medicinali inclusi nella Tab.
    II, sez. E, L. 49/06.
  • DIVIETO DI CONSEGNA A PERSONA MINORE DI ANNI 18 O
    MANIFESTAMENTE INFERMA DI MENTE. Annotazioni -
    Data di spedizione e prezzo di vendita al
    pubblico sulla ricetta (art. 37, R.D. 1706/38).
  • Timbro attestante la vendita (art. 45, DPR
    309/90, come mod. dalla L. 49/06 e D.L.vo
    219/06).
  • Conservazione NO la ricetta va restituita, con
    le annotazioni previste, anche se esaurita.
  • - Conservare originale o copia per 2 anni, se
    documento giustificativo di scarico (art. 60, DPR
    309/90) - (validità ricetta 30 gg).
  • - Conservare originale o copia del foglio di
    lavorazione per 6 mesi se relativa a prescrizione
    di un galenico .

21
  • Deroghe consentite in caso di R.R. prescrivente
    una sola confezione, è possibile consegnare più
    di una scatola alla volta, fino a 10 scatole
    totali nell'arco di validità della ricetta,
    purché vengano apposte data, prezzo e timbro a
    riprova della consegna di ogni singola
    confezione.
  • - Il medico può prescrivere "12 scatole" ferma
    restando la validità temporale della ricetta,
    quindi da dispensare nell'arco di 6 mesi nel caso
    di R.R. NON contenenti stupefacenti di cui alla
    L. 49/06.
  • - Il medico può scrivere "vale 8 mesi" fermo
    restando comunque la dispensazione di non più di
    10 confezioni.
  • - Il medico non può variare contemporaneamente il
    numero di confezioni e la validità temporale
    della ricetta che rimarrà di 30 gg. in presenza
    di stupefacenti e di 6 mesi negli altri casi
    (D.L.vo 219/06).

22
  • Se la prescrizione contiene un numero di
    confezioni superiore all'unità la ricetta non è
    più ripetibile. La ricetta deve anche in questo
    caso essere restituita al cliente

23
  • Medicinali soggetti a prescrizione medica non
    ripetibile RNR
  • Tab. n. 3 (Veleni) e 5 della F.U. XII ed.
  • D.Lvo 219/06, art. 89 L. 49/2006
  • Sullimballaggio esterno o, in mancanza, sul
    confezionamento primario,deve essere riportato
  • DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA
    MEDICA DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA
  • Se medicinale incluso nella Tab. II, sez. B, C e
    D della L. 49/06 ulteriore dicitura
  • SOGGETTO ALLA DISCIPLINA D.P.R. 309/90 E DELLA
    L. 49/06
  • Sono soggetti a prescrizione medica da
    rinnovare volta per volta i medicinali che,
    presentando una o più delle caratteristiche
    previste per i medicinali soggetti a prescrizione
    medica ripetibile, possono determinare, con l'uso
    continuato, stati tossici o possono comportare,
    comunque, rischi particolarmente elevati per la
    salute.

24
  • Sono soggetti all'obbligo di presentazione di
    ricetta medica, da rinnovarsi volta per volta
  • - medicinali industriali, per i quali, lAIFA, in
    sede di rilascio o revisione dellautorizzazione
    (A.I.C.), ha fatto obbligo di riportare in
    etichetta la scritta "da vendersi dietro
    presentazione di ricetta medica da rinnovarsi
    volta per volta" o la scritta "da vendersi dietro
    presentazione di ricetta medica da utilizzare una
    sola volta"
  • - preparazioni estemporanee contenenti sostanze
    tossiche o molto tossiche (veleni)
  • - preparazioni estemporanee riconducibili per
    composizione alla tabella 5 della F.U.
  • - preparazioni estemporanee contenenti sostanze
    considerate dopanti
  • - medicinali riconducibili alla tabella II,
    sezioni B, C, D del DPR 309/90
  • - medicinali riconducibili alla tabella II,
    sezione A del D.P.R. 309/90, per la cui
    prescrizione è prevista una normativa speciale e
    la ricetta autocopiante.

25
  • La ricetta ha validità limitata a 30 giorni
    escluso quello del rilascio sia se vengono
    prescritte specialità o medicinali galenici
    preconfezionati uso umano (art. 1, comma 4 Legge
    n. 12/2001 GU n. 41 del 19.2.2001) sia che si
    tratti di una preparazione galenica magistrale
    contenente sostanze iscritte nella Tab. 5 della
    F.U. XII ed.
  • (dallentrata in vigore dellaggiornamento della
    FU 02/04/2010)

26
  • Lesempio tipico di specialità medicinale
    sottoposta a rigoroso controllo è il
    DECADURABOLIN FL, farmaco doping, sottoposto a
    RNR, in classe C).
  • I NAS hanno i dati di acquisto da parte dei
    fornitori e procedono a controllare puntualmente
    che le ricette non ripetibili spedite, presenti
    in farmacia, corrispondano ai dati di acquisto.
  • n.b.
  • I farmaci di origine industriale contenenti
    sostanze dopanti devono essere dotati
    sullimballaggio di apposito pittogramma

27
  • Sulla ricetta il farmacista deve riportare il
    timbro, il prezzo e la data di spedizione.La
    ricetta deve obbligatoriamente essere ritirata
    dal farmacista che deve conservarla in originale
    per sei mesi, qualora non vada consegnata al SSN
    per il rimborso del prezzo. Dopo tale termine il
    farmacista deve provvedere alla distruzione della
    ricetta con modalità tali che impediscano la
    diffusione dei dati personali del paziente (art.
    89 c. 3 D.Lgs 219/2006).

28
  • Il Medico deve indicare sulla ricetta
  • dosaggio (se ne esiste più di uno),
  • forma farmaceutica,
  • numero di unità per confezione (se ne esiste più
    di una)
  • numero di confezioni totali
  • nome e/o il codice fiscale del paziente.

29
  • La ricetta deve riportare inoltre la data e
    firma il medico deve essere identificabile
    mediante chiara indicazione delle sue generalità
    (stampigliatura a stampa, timbro o scrittura
    chiara).

30
  • In nessun caso il medico può rendere ripetibile
    una ricetta da rinnovare volta per volta
    eventuali diciture apposte sulla ricetta
    (ad.es."ricetta ripetibile") non hanno alcun
    valore.

31
  • RICETTE LIMITATIVE
  • Le ricette limitative sono previste per
    medicinali, sottoposti ad obbligo di ricetta
    ripetibile (RRL) o non ripetibile (RNRL), che
    devono essere prescritti esclusivamente da
    specialisti o da centri ospedalieri autorizzati,
    previsti da specifici decreti di autorizzazione.
  • Alcuni esempi
  • Clozapina (Leponex) RNRL - Prescrizione da
    parte di psichiatri e neuropsichiatri operanti in
    centri ospedalieri e dipartimenti di salute
    mentale
  • Eritropietina (Eprex) RNRL - Prescrizione da
    parte di specialista nefrologo, internista,
    ematologo, oncologo, chirurgo, anestesiologo,
    emotrasfusionista, pediatra.
  • In regime di SSN è consentito al medico di base
    (non specialista)
  • di trascrivere su ricetta SSN una ricetta
    limitativa solo se il medicinale è sottoposto a
    Piano Terapeutico (PT)

32
  • Indipendentemente dalla classificazione (RR, RNR,
    RL), esistono alcune modalità particolari di
    prescrizione di medicinali, in aggiunta o
    modifica delle disposizioni generali, previste da
    specifici decreti o provvedimenti.
  • Per esempio
  • Alprostadil (Caverjet) - RNR sulla ricetta
    deve essere apposta la seguente indicazione "il
    medico ha fornito al paziente le informazioni
    sulle dosi, sugli effetti collaterali,sulle
    modalità tecniche di utilizzo"
  • Clozapina (Leponex) RNRL - sulla ricetta deve
    essere apposta la seguente indicazione"il medico
    provvede regolarmente alla conta della formula
    leucocitaria - conta leucocitaria compatibile con
    la norma" o similari
  • Isotretionina (Roaccutan, Aisoskin) - RNR -
    verificare che sulla ricetta vi
  • sia la "data di certificazione (assenza di
    gravidanza e copertura contraccettiva)" (oltre
    alla data di prescrizione) ed il dosaggio
    giornaliero validità della ricetta 7 giorni
    dalla "data di certificazione", max num
    confezioni dispensabili per 30 giorni di
    terapia. Ricordare al paziente di riconsegnare
    eventuali dosi di farmaco non utilizzate.

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  • Sostituzione di una specialità medicinale con una
    equivalente
  • Specifiche norme regolano e favoriscono, la
    sostituzione (con il consenso del paziente) dei
    medicinali industriali non più coperti da
    brevetto sul principio attivo, con medicinali
    equivalenti.
  • Il farmacista è sempre obbligato a proporre il
    medicinale equivalente. Per quanto riguarda i
    medicinali in classe C, è sanzionato il
    farmacista che omette di proporre la specialità
    medicinale che, dalle liste di trasparenza,
    risulta a minor prezzo per unità terapeutica .
  • La sostituzione del medicinale prescritto, nei
    casi di irreperibilità e di urgenza assoluta e
    manifesta, è regolata da apposite norme
  • Medicinali prescritti a carico del S.S.N.
  • I medicinali aventi uguale composizione in
    principi attivi, nonché forma farmaceutica, via
    di somministrazione, modalità di rilascio, numero
    di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono
    rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario
    nazionale fino alla concorrenza del prezzo più
    basso del corrispondente prodotto disponibile nel
    normale ciclo distributivo, sulla base di
    apposite direttive definite dalla regione.

34
  • Il medico nel prescrivere i farmaci, aventi un
    prezzo superiore al minimo, può apporre sulla
    ricetta adeguata indicazione secondo la quale, il
    farmacista allatto della presentazione da parte
    dellassistito della ricetta, non può sostituire
    il farmaco prescritto con un medicinale uguale,
    avente un prezzo più basso di quello
    originariamente prescritto dal medico stesso.
  • Il farmacista, in assenza dellindicazione di
    cui al comma sopra, dopo aver informato
    lassistito, consegna allo stesso il farmaco
    avente il prezzo più basso, disponibile nel
    normale ciclo distributivo regionale, in
    riferimento a quanto previsto nelle direttive
    regionali (articolo 7 della legge 405/01)
  • Per quanto riguarda la sostituibilità dei
    medicinali erogati a carico del S.S.N.,
    larticolo 6 del D.P.R. 371/98 (Convenzione)
    regolamenta i casi di irreperibilità e urgenza
    assoluta e manifesta
  • Qualora il medicinale prescritto sia
    irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o
    nel caso in cui la farmacia ne risulti
    sprovvista, il farmacista può consegnare altro
    medicinale di uguale composizione e forma
    farmaceutica e di pari indicazione terapeutica
    che abbia prezzo uguale o inferiore per il
    Servizio sanitario nazionale,

35
  • Medicinali non prescritti a carico del S.S.N.
  • Il farmacista, al quale venga presentata una
    ricetta medica che contenga la prescrizione di un
    farmaco appartenente alla classe di cui alla
    lettera c) del comma 10 dellarticolo 8 della
    legge 24 dicembre 1993 n. 537, è tenuto ad
    informare il paziente delleventuale presenza in
    commercio di medicinali aventi uguale
    composizione in principi attivi, nonché forma
    farmaceutica, via di somministrazione, modalità
    di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora
    sulla ricetta non risulti apposta dal medico
    lindicazione della non sostituibilità del
    farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta
    del cliente è obbligato sulla base della sua
    specifica competenza professionale a fornire un
    medicinale avente prezzo più basso di quello del
    medicinale prescritto. Ai fini del confronto il
    prezzo è calcolato per unità posologica e
    quantità unitaria di principio attivo.
  • LAIFA (lettera del 12/07/05, prot.AIFA/segret/548
    68/P), ha chiarito che la sostituibilità è
    applicabile a tutti i medicinali industriali,
    compresi quelli riconducibili alla tabella II,
    sezione A del D.P.R. 309/90.

36
  • DOTTORE, MA CI VUOLE LA RICETTA???
  • MA E
  • URGENTE!!!!!!!!

37
  • Consegna dei farmaci soggetti a presentazione di
    ricetta medica in assenza di questa e in
    situazioni di urgenzaIl D.M. 31.03.2008,
    pubblicato in GU n. 86 del 11.04.2008, disciplina
    le modalità di consegna da parte del farmacista,
    in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di
    prescrizione medica in assenza di presentazione
    della ricetta (entrata in vigore 11 maggio
    2008). La consegna è ammessa in tre situazioni
    generali

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  • 1) qualora si debba assicurare la prosecuzione di
    un trattamento di un paziente affetto da diabete,
    ipertensione, broncopneumopatia ostruttiva o
    altra patologia cronica (art. 2).
  • La consegna del medicinale è possibile a
    condizione che siano disponibili elementi che
    confermino che il paziente è in trattamento con
    il farmaco, qualia) presenza in farmacia di
    ricette mediche riferite allo stesso paziente
    nelle quali è prescritto il farmaco richiesto
  • b) esibizione da parte del cliente di un
    documento rilasciato dall'autorità sanitaria
    attestante la patologia per la quale è indicato
    il farmaco
  • c) esibizione da parte del cliente di un
    documento originale firmato dal medico curante
    attestante la patologia cronica da cui il
    paziente è affetto, con indicazione del farmaco
    utilizzato per il relativo trattamento
  • d) esibizione di una ricetta con validità
    scaduta da non oltre trenta giorni in tal caso
    il farmacista è tenuto ad apportare
    un'annotazione sulla ricetta che impedisca la sua
    riutilizzazione nell'ambito della disciplina del
    presente decreto
  • e) conoscenza diretta da parte del farmacista
    dello stato di salute del paziente e del
    trattamento in corso.

39
  • 2) qualora il paziente necessiti di non
    interrompere un trattamento, quale ad esempio
    l'ulteriore assunzione di un antibiotico (art. 3)
    . In questi casi il farmacista può consegnare il
    medicinale richiesto a condizione che siano
    disponibili elementi che confermino che il
    paziente è in trattamento con il farmaco,
    qualia) presenza in farmacia di una
    prescrizione medica rilasciata in una data che
    faccia presumere che il paziente sia ancora in
    trattamento con il medicinale richiestob)
    esibizione, da parte del cliente, di una
    confezione inutilizzabile, ad esempio un
    flaconcino danneggiato.

40
  • 3) in caso di esibizione da parte del cliente di
    documentazione di dimissione ospedaliera. emessa
    il giorno di acquisto o nei due giorni
    immediatamente precedenti dalla quale risulti
    prescritta o, comunque, raccomandata la
    prosecuzione della terapia con il farmaco
    richiesto (art. 4).

41
  • Medicinali iniettabiliLa consegna da parte del
    farmacista di medicinali iniettabili è ammessa
    nell'ipotesi di dimissione ospedaliera (art. 4).
    La consegna del medicinale iniettabile è ammessa
    altresì nelle ipotesi previste dall'art. 2,
    limitatamente all'insulina, e all'art. 3,
    limitatamente agli antibiotici monodose.

42
  • Ambito di applicazione
  • Medicinali soggetti a prescrizione medica
    ripetibile o non ripetibilie

43
  • Divieti
  • Non è ammessa
  • - la consegna di medicinali inseriti nelle
    tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope
    allegate al DPR 309/90 e successive modifiche
  • - la consegna di medicinali soggetti a
    prescrizione limitativa , cioè medicinali
    vendibili al pubblico solo su prescrizione di
    centri ospedalieri o di specialisti.
  • - medicinali con onere a carico del SSN

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  • Obblighi del farmacistaIn tutti i casi previsti
    dal presente decreto il farmacista è tenuto a
    consegnare una sola confezione con il più basso
    numero di unità posologiche del farmaco
    richiesto, fatta salva l'ipotesi di antibiotici
    iniettabili monodose che possono essere
    consegnati in una quantità sufficiente ad
    assicurare la continuità del trattamento fino
    alla possibilità di contatto del paziente con il
    medico prescrittore.Il farmacista è altresì
    tenuto a ricordare al cliente che la consegna del
    farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale
    e che il cliente deve comunque informare il
    medico curante del ricorso alla procedura. A tal
    fine il farmacista consegna al cliente una
    scheda, da inoltrare al medico, contenente la
    specificazione del medicinale consegnato.Il
    farmacista ha l'obbligo di annotare su apposito
    registro, le cui pagine sono dallo stesso
    numerate, timbrate e siglate, la consegna dei
    farmaci effettuata senza presentazione di ricetta
    medica, riportando il nome del farmaco, le
    iniziali del paziente e la condizione, tra quelle
    previste dagli articoli 2, 3 e 4, che ha dato
    luogo alla consegna del farmaco.

45
  • Grazie per lattenzione
  • www.fofi.it
  • www.federfarma.it
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