Title: Disturbi Specifici di Apprendimento aspetti clinici e legislativi
1Disturbi Specifici di Apprendimento aspetti
clinici e legislativi
- Rita Potena
- TSMREE ASL RMB
2Epidemiologia
- 18 bambini su 100 necessiterebbero di un
intervento per - 2100 disturbo neuropsichiatrico grave
- 4100 disturbo neuropsicologico settoriale
- 4100 disturbo psicopatologico cronico
- 2100 disturbo psicopatologico acuto
- 2100 disturbo psicopatologico fasico
- 4100 crisi evolutive o su base ambientale
- ( Levi 2007 )
3DISTURBI NEUROPSICOLOGICI SETTORIALI
- Disturbi evolutivi specifici delleloquio e del
- linguaggio.
- Disturbi evolutivi specifici delle abilitÃ
scolastiche - Disturbo evolutivo specifico della funzione
motoria - Disturbi evolutivi specifici misti
4Disturbi evolutivi specifici delle abilitÃ
scolastiche caratteristiche
- Gruppi di condizioni morbose che si manifestano
con specifiche e significative compromissioni
delle abilità scolastiche. - Non sono il risultato diretto di altre patologie
- ( ritardo mentale, disturbi uditivi o visivi
non corretti, disturbi emotivi ) sebbene possano
manifestarsi contemporaneamente a tali condizioni - Sono frequentemente associati ad altre sindromi
cliniche ( ADHD, Disturbo della Condotta) o altri
disturbi evolutivi ( Disturbi di Linguaggio,
Disturbo della Coordinazione Motoria )
5 direttive diagnostiche
- Il grado di compromissione delle abilitÃ
scolastiche deve essere significativo (presente
in meno del3 della popolazione scolastica ) - La compromissione deve essere specifica non
attribuibile ad un ritardo mentale o a
compromissioni minori del livello intellettivo,il
livello di apprendimento deve essere
sostanzialmente inferiore a quello atteso per un
bambino con la stessa età mentale - Devono essere assenti fattori esterni capaci di
fornire una sufficiente motivazione per le
difficoltà scolastiche ( assenze prolungate,
cambi continui di domicilio)
6Disturbi evolutivi specifici delle abilitÃ
scolastiche
- Disturbo specifico della lettura
- Disturbo specifico della compitazione
- Disturbo specifico delle abilità aritmetiche
- Disturbi misti delle capacità scolastiche
7LEGGE QUADRO PER LASSISTENZA, LINTEGRAZIONE
SOCIALE E I DIRITTI DELE PERSONE
HANDICAPPATELegge n 104/1992
- Soggetti aventi diritto (Art. 3)
- 1. E persona handicappata colui che presenta
una mino-razione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendi-mento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di
emarginazione. - 2. La persona handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione
alla natura ed alla consistenza della
minorazione, alla capacità comples-siva residua e
alla efficacia delle terapie riabilitative.
8- 3. Qualora la minorazione, singola o plurima,
abbia ridotto lautonomia personale, correlata
alletà , in modo da rendere necessario un
intervento assi-stenziale permanente,
continuativo o globale nella sfera individuale o
in quella di relazione, la situa-zione assume la
connotazione di gravità . - Le situazioni riconosciute di gravitÃ
determinano priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.
9- Accertamento dellhandicap (Art. 4)
- Gli accertamenti relativi alla minorazione,
alle difficoltà , alla necessità dellintervento
assistenziale permanente e alla capacitÃ
complessiva individuale residua, di cui allart.
3, sono effettuati dalle USL mediante le
commissioni mediche di cui allart. 1, Lg. 295
del 15/10/1990, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le USL.
10- Diritto alleducazione e allistruzione (Art.
12) - 1 Inserimento dei bambini 0-3 anni negli
Asili Nido. - 2. Diritto alleducazione ed allistruzione
nelle sezioni di scuola materna e nelle classi
comuni delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle Istituzioni Universitarie. - 3. Obiettivi dellintegrazione sono per il
legislatore gli apprendimenti, la comunicazione,
le relazioni e la socializzazione. - 4. Lesercizio del diritto alleducazione e
allistruzione non può essere impedito dalle
difficoltà di apprendi-mento e/o dalle difficoltÃ
derivanti dalle disabilità connesse allhandicap.
11- 5/8. Stabiliscono gli adempimenti delle
istituzioni scolastiche e sanitarie in merito
alle procedure necessarie allelaborazione del
piano educativo individualizzato (GLH, PDF, etc.)
ed ai suoi periodici aggiornamenti. - 9/10. Diritto allistruzione per i minori
ricoverati in centri di riabilitazione pubblici
e/o privati e/o in divisioni ospedaliere.
12- Integrazione Scolastica (Art. 13 )
- 1. L integrazione scolastica della persona
handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni
delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università , fermo restando quanto previsto dalle
Lg. 360 (11/05/76) e Lg. 517 (4/08/77) e
successive modifiche, avviene attraverso - a) programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività sul territorio
gestiti da enti pubblici o privati - b) la dotazione di attrezzature tecniche
e di sussidi didattici, nonché di ogni altra
forma di ausilio tecnico, atto a favorire
leffettivo diritto allo studio -
13- c, d) adempimenti del Ministero
dellUniversità - e) sperimentazione di cui al D.P.R. n.419,
31/05/74 da realizzare nelle classi frequentate
da alunni con handicap. - 2. Stabilisce la possibilità , per la finalità del
comma 1, degli Asili Nido di adeguare
lorganizzazione e assegnare personale docente
specializzato ed operatori ed assistenti
specializzati ai bambini con handicap. - 3. Stabilisce lobbligo per gli enti locali di
fornire lassistenza per lautonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap
fisici o sensoriali nelle scuole di ogni ordine e
grado. Sono garantite attività di sostegno
mediante lassegnazione di docenti specializzati.
14- 4. Definisce la dotazione in organico per la
scuola superiore di secondo grado al momento
della promulgazione della legge. - 5. Dispone che nella scuola secondaria di primo e
secondo grado siano garantite attività didattiche
di sostegno, con priorità per le iniziative
sperimentali realizzate con insegnanti di
sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale (PDF) e del conseguente piano
educativo individualizzato (PEI). - 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
cotitolarità delle sezioni e delle classi in cui
operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e
verifica delle attività di competenza dei
consigli di interclasse , dei consigli di classe
e dei collegi dei docenti
15- Gruppi di Lavoro per lintegrazione scolastica
(Art. 15) - 1 E istituito un gruppo lavoro presso ogni
ufficio scolastico provinciale costituito di
ispettore tecnico nominato dal provveditore agli
studi, esperto della scuola, due esperti
designati dagli enti locali, due esperti delle
USL, tre esperti designati dalle associazioni
delle persone handicappate. Il gruppo di lavoro
dura in carica tre anni. - 2- E istituito un gruppo lavoro presso ogni
circolo didattico ed istituto di scuola
secondaria di primo e secondo grado composti da
insegnanti, operatori dei servizi, familiari e
studenti con il compito di collaborare alle
iniziative educative e di integrazione previste
dal piano educativo.
16- 3 - I gruppi di lavoro hanno compiti di
- consulenza e proposta al provveditore agli studi,
- consulenza alle singole scuole,
- collaborazione con gli enti locali e le USL per
la conclusione e la verifica dellesecuzione
degli accordi di programma (art.13, 39 e 40) per
limpostazione dei PEI, nonché per qualsiasi
altra attività inerente allintegrazione degli
alunni in difficoltà di appren-dimento. - 4 - Predispongono annualmente una relazione da
inviare al Ministero della pubblica istruzione ed
al presidente della giunta regionale
17- Articolo 2 Individuazione dellalunno come
persona handicappata - Allindividuazione dellalunno come persona
handicap-pata, al fine di assicurare lesercizio
del diritto alleduca-zione, allistruzione e
allintegrazione scolastica, di cui agli art. 12
e 13 della legge 104 del 1992, provvede lo
specialista, su segnalazione dei servizi di base,
anche da parte del competente capo di istituto,
ovvero lo psicologo esperto delletà evolutiva,
in servizio presso UUSSLL o in regime di
convenzione con le medesime, che riferiscono alle
direzioni sanitaria e amministrativa, per i
successivi adempimenti entro il termine di dieci
giorni dalla segnalazione.
18- Articolo 4 Profilo dinamico funzionale (PDF)
- Viene compilato, dopo il primo periodo di
inserimento scolastico - dallunità multidisciplinare
- dai docenti curriculari
- dagli insegnanti specializzati della scuola
- con la collaborazione dei genitori.
- Indica il prevedibile livello di sviluppo che
lalunno in situazione di handicap dimostra di
possedere nei tempi brevi ( 6 mesi ) e nei tempi
medi ( 2 anni ). - Sulla base dei dati riportati nella diagnosi
funzionale, descrive in modo analitico i
possibili livelli di risposta dellalunno in
situazione di handicap riferiti alle relazioni in
atto e a quelle programmabili. -
19Circolare del Ministero dellIstruzione,
dellUniversità e della Ricerca, del 5/10/2004
avente come oggetto INIZIATIVE RELATIVE ALLA
DISLESSIA
-
- La circolare è indirizzata ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali e sottolinea la
necessità che i soggetti dislessici possano
usufruire a scuola di strumenti compensativi e
dispensativi. - Definisce la dislessia come difficoltÃ
specifica nella lettura, nella scrittura e,
talvolta, nel processo di calcolo, che può essere
valutata con il protocollo diagnostico messo a
punto dallAID (Associazione Italiana Dislessia)
e dalla SINPIA. -
20- Sottolinea che spesso tali difficoltà vengono
attribuite ad altri fattori quali negligenza,
scarso impegno o interesse, comportando ricadute
a livello personale abbassamento dellautostima,
depressione o comportamenti oppositivi, che
possono determinare un abbandono scolastico o una
scelta di basso profilo rispetto alle
potenzialità . - Sollecita lutilizzo di ulteriori strumenti
durante il percorso scolastico, in base alle fasi
di sviluppo dello studente ed ai risultati
acquisiti. - Auspica che vengano poste in essere
iniziative di formazione al fine di offrire
risposte positive al diritto allo studio e
allapprendimento dei dislessici, nel rispetto
dellautonomia scolastica.
21Circolare del Ministero dellIstruzione,
dellUniversità e della Ricerca, del 5/01/2005
avente come oggetto INIZIATIVE RELATIVE ALLA
DISLESSIA
- Si precisa che per lutilizzazione dei
provvedimenti dispensativi e compensativi possa
essere sufficiente la diagnosi specialistica di
disturbo di apprendimento (o dislessia) e che
tali strumenti debbano essere applicati in tutte
le fasi del percorso scolastico, compresi i
momenti di valutazione finale.
22- Esprime perplessità sullart. 4 (sostegno in
deroga al rapporto insegnanti-alunni) applicato
sulla base esclusiva di certificati attestanti la
particolare gravità . - Ribadisce la validità della legge 449/97 che
fissa la dotazione organica degli insegnanti di
sostegno nella misura di 1/138 alunni
frequentanti gli istituti scolastici.
23Nota del Consiglio di Stato 29 agosto 2005 su
MODALITA E CRITERI PER LINDIVIDUAZIONE
DELLALUNNO COME SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP
AI SENSI DELLART. 35, COMMA 7, DELLA LG. 289 DEL
27 DICEMBRE 2002 (Lg. Finanziaria del 2003)
- Il Consiglio di Stato sottolinea che
- Presupposto per lapplicazione della legge 104/92
è lINDIVIDUAZIONE del soggetto avente diritto. - Visto che si è rilevata una difformità nelle
procedure a livello regionale che hanno prodotto
difformità nella fruizione dei diritti si
richiama ad adottare in senso stretto le
indicazioni fornite dallart. 3, Lg. 104/92.
24REGOLAMENTO RECANTE MODALITA E CRITERI PER
LINDIVIDUAZIONE DELLALUNNO O SOGGETTO IN
SITUAZIONE DI HANDICAP, ai sensi dellart. 35,
comma 7 della Lg. 289/12/2002 (D.P.C.M., n. 185,
23 febbraio 2006)
- Recita
- Ai fini dellindividuazione dellalunno come
soggetto in situazione di handicap, le Aziende
Sanitarie dispongono, su richiesta documentata
dei genitori o degli esercenti la potestÃ
parentale o la tutela dellalunno medesimo,
appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della
legge 104/92
25- Il verbale sottoscritto dai componenti del
collegio reca lindicazione della patologia
stabilizzata o progressiva accertata con
riferimento alle classificazioni internazionali
dellOMS, nonché la specificazione delleventuale
carattere di particolare gravità della medesima,
in presenza dei presupposti previsti dal comma 3
dellart. 3 - Lautorizzazione allattivazione di posti di
sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni,
a norma della Lg. 289/2002 art.35, comma 7, è
disposta dal Dirigente dellUfficio Scolastico
Regionale sulla base della certificazione
attestante la particolare gravità di cui allart.
2, comma 2, del presente decreto - ? leggi ACCERTAMENTO COLLEGIALE DA PARTE
DELLA COMMISSIONE INVALIDI CIVILI
26CIRCOLARE ATTUATIVA DELLA REGIONE LAZIO IN MERITO
AL D.P.C.M. n.289/2006 art. 35, comma 7 del 12
dicembre 2006
- Viene trasmesso ai Direttori Generali delle
ASL di Roma e Province il dispositivo del
Ministero della Salute che demanda alle Regioni
la predisposizione di linee guida per la
creazione di commissioni idonee alla valutazione
e allaccertamento della disabilità dellalunno
in situazione di handicap. - Nello stesso tempo viene formalizzata la
costituzione di un Tavolo Interistituzionale
sulla Disabilità presso la Conferenza Unificata
Stato-Regioni al fine di pervenire ad un modello
unico di accertamento attivo delle abilitÃ
presenti nella persona disabile.
27CRITICITA
- Handicap/Disabilità (ICD 10 ICF)
- Accertamento dellavente diritto al sostegno
scolastico ( art. 3/104) - Nuove linee guida per le disabilità di sviluppo
in funzione del livello di gravità e pervasivitÃ
del disturbo (dsl, dsa, disprassie, etc.) - C.M. 2005 sulla dislessia
- Rifiuto dellomologazione come handicappato dei
soggetti con disturbi settoriali dello sviluppo - Ambivalenza della famiglia sulla presenza del
sostegno, con delega degli aspetti di attivazione
di fattori protettivi
28Iter di presa in carico
- Modifiche allordinamento scolastico (Legge di
Riforma Moratti) - Maggiore eterogeneità della composizione della
popolazione scolastica ( vedi flussi migratori
con creazione di fasce svantaggiate a forte
rischio di insuccesso scolastico) - Riduzione progressiva delle risorse sia a livello
sanitario che scolastico.
29- PRESA IN CARICO
- Secondo il Progetto Obiettivo
Materno-Infantile (D.M. 24.4.2000), la tutela
della salute mentale in età evolutiva è uno dei
compiti fondamentali del SSNN. - Nel Lazio ( Piano Sanitario Regionale
2002-2004) questo compito è demandato ai Servizi
di Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione
in Età Evolutiva (TSMREE), attualmente settore
specifico del Dipartimento di Integrazione
Sociosanitaria e Tutela Materno Infantile, che
fornisce secondo il D. Lg. 229/99 prestazioni
sociosanitarie ad elevata integrazione, cioè
prestazioni in cui lintervento è composito.
30-
- La Unità Operative del TSMREE è la sede
operativa per le attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabili-tazione delle patologie
neurologiche, neuromotorie di origine centrale e
periferica e muscolari, dei disturbi dello
sviluppo affettivo e relazionale, delle patologie
della sfera cognitiva e dei disturbi
neuropsicologici. - Ha i seguenti compiti
- Attività di prevenzione su tematiche specifiche.
- Attività di accoglienza e analisi della domanda.
- Valutazione diagnostica.
31- Attività di consulenza e sostegno
multidisciplinare nelle strutture residenziali a
carattere socio-assistenziale (gruppi
appartamento, pronta accoglienza, centri
socio-riabilitativi ai sensi dellart. 7 della
Lg. 104/92). - Interventi necessari a garantire lassistenza
domiciliare ai minori nonché lapplicazione
dellassistenza domiciliare integrata allarea
delletà evolutiva. - Attività di prescrizione, verifica e valutazione
delle prestazioni riabilitative presso strutture
private accreditate ambulatoriali,
semiresidenziali e residenziali.
32- Interventi di orientamento professionale,di
program-mazione di attività risocializzanti,
espressive e riabilitative ( soggiorni estivi,
tempo libero ecc.). - Integrazione operativa con i servizi di confine
(medicina e pediatria di base, medicina
preventiva, consultori, DSM, SERT, ecc.). - Definizione ed attuazione di programmi
terapeutici, riabilitativi e socio-riabilitativi,
secondo modalità proprie dellapproccio integrato
e nella strategia della continuità terapeutica.
33- Attività relative alla integrazione scolastica
degli alunni disabili ai sensi della normativa
vigente ( GLH di Istituto e Operativi). - Interventi di tutela dei soggetti in etÃ
evolutiva richiesti dalla Magistratura o
derivanti da provvedi-menti emanati dalla stessa
in collegamento con i servizi sociali del
territorio. - Attività di rete del servizio sociale con i
servizi del Municipio.
34- Strategie operative
- 1) Centralità dellintervento territoriale
che consente di rispondere ai bisogni del
bambino/adolescente nel suo ambiente naturale di
vita (0-18). - 2) Integrazione operativa con i servizi
socio-assi-stenziali degli Enti Locali, con il
Sistema Scolastico, il Sistema Giudiziario e le
Organizzazioni del Terzo Settore. - 3) Lavoro in equipe distrettuali
multidisciplinari composte dalle seguenti figure
professionali esperte nel campo delletÃ
evolutiva - neuropsichiatra infantile
- psicologo
- assistente sociale
- terapista della riabilitazione nelle sue diverse
specificità - educatore professionale
35- Iter di presa in carico
- Il primo contatto con il TSMREE può avvenire
secondo le seguenti modalità - Segnalazione alla famiglia da parte della scuola
- Invio da parte del pediatra o del medico di
libera scelta - Iniziativa personale dei genitori.
- La D.G.R. 398 del 15/2/2000 stabilisce che è
possibile accedere ai Centri di Riabilitazione
Accredi-tati ex art. 26 con impegnativa del
pediatra o del medico di libera scelta. -
36- Fasi successive della presa in carico
- Analisi della domanda (assistente sociale)
- Formulazione ipotesi diagnostica (neuropsichiatra
infantile e/o psicologo) - Processo diagnostico secondo lapplicazione di
protocolli valutativi specifici suddivisi per
aree di sviluppo quali quella cognitiva,
linguistica, motorio-prassica, relazionale,etc.
(psicologo, fisioterapista, logopedista,
terapista della neuropsicomotricità delletÃ
evolutiva, etc.). - Eventuale presa in carico globale con la
programmazione del progetto terapeutico, che
include anche il progetto riabilitativo.
37- Il progetto terapeutico è flessibile nel
tempo rispetto ai bisogni, segue liter evolutivo
del bambino e del suo disturbo, differenzia ed
implementa interventi diversi sia di tipo
sanitario che socio-assistenziale. - Il progetto riabilitativo ha come scopo
prioritario lintervento sulla disabilità e
continua per tutto il tempo in cui è utile e
possibile attivare in terapia meccanismi di
recupero e/o compenso. - La presa in carico globale presuppone la
centralità dellintervento coordinato con le
strutture educative, come anche sottolineato dal
D.G.R. 398 del 15/02/ 2000 sulla normativa
riguardante i Centri Accreditati ex art. 26.