LE IMPRESE DEL SETTORE IMMOBILIARE: CARATTERISTICHE E ASPETTI IVA - PowerPoint PPT Presentation

1 / 27
About This Presentation
Title:

LE IMPRESE DEL SETTORE IMMOBILIARE: CARATTERISTICHE E ASPETTI IVA

Description:

LE IMPRESE DEL SETTORE IMMOBILIARE: CARATTERISTICHE E ASPETTI IVA AMBITO NORMATIVO Il Decreto legge n. 323 del 20 giugno 1996 inserisce la lettera e-quinquies al ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:89
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 28
Provided by: Giu72
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: LE IMPRESE DEL SETTORE IMMOBILIARE: CARATTERISTICHE E ASPETTI IVA


1
LE IMPRESE DEL SETTORE IMMOBILIARE
CARATTERISTICHE E ASPETTI IVA
2
AMBITO NORMATIVO
  • Il Decreto legge n. 323 del 20 giugno 1996
    inserisce la lettera e-quinquies al secondo comma
    dellart. 19 del DPR n. 633 del 1972
  • La lettera e-quinquies è rimasta in vigore fino
    al 31 dicembre 1997, quindi è stata trasfusa, con
    ulteriori modifiche, nellattuale art. 19 bis 1,
    lettera i
  • Successivamente, con Decreto legislativo 2
    settembre 1997, n. 313 sono state inserite, a
    partire dal 1 gennaio 1998, alcune
    importantissime innovazioni di carattere generale
    in tema di indetraibilità individuate ai commi
    2, 4 e 5 dellart. 19 del DPR n. 633 del 1972

3
ARTICOLO 19 BIS 1, lettera i
  • ltlti) non è ammessa in detrazione l'imposta
    relativa all'acquisto di fabbricati, o di
    porzione di fabbricato, a destinazione abitativa
    né quella relativa alla locazione o alla
    manutenzione, recupero o gestione degli stessi,
    salvo che per le imprese che hanno per oggetto
    esclusivo principale dell'attività esercitata la
    costruzione o la rivendita dei predetti
    fabbricati o delle predette porzioni. La
    disposizione non si applica per i soggetti che
    esercitano attività che danno luogo ad operazioni
    esenti di cui al numero 8) dellarticolo 10 che
    comportano la riduzione della percentuale di
    detrazione a norma dellarticolo 19, comma 5, e
    dellarticolo 19 bis.gtgt

4
ARTICOLO 19, comma 2
  • ltlt2. Non è detraibile l'imposta relativa
    all'acquisto o allimportazione di beni e servizi
    afferenti operazioni esenti o comunque non
    soggette all'imposta, salvo il disposto
    dell'articolo 19 bis2. In nessun caso è
    detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
    all'importazione di beni o servizi utilizzati per
    l'effettuazione di manifestazioni a premio.gtgt

5
ARTICOLO 19, comma 4
  • ltlt4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati
    per operazioni non soggette all'imposta la
    detrazione non e ammessa per la quota imputabile
    a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è
    determinato secondo criteri oggettivi, coerenti
    con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli
    stessi criteri si applicano per determinare la
    quota di imposta indetraibile relativa ai beni e
    servizi in parte utilizzati per fini privati o
    comunque estranei all'esercizio dell'impresa,
    arte e professione.gtgt

6
ARTICOLO 19, comma 5
  • ltlt5. Ai contribuenti che esercitano sia attività
    che danno luogo ad operazioni che conferiscono il
    diritto alla detrazione sia attività che danno
    luogo ad operazioni esenti ai sensi dellart. 10,
    il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in
    misura proporzionale alla prima categoria di
    operazioni e il relativo ammontare è determinato
    applicando la percentuale di detrazione di cui
    allart.19 bis. Nel corso dell'anno la detrazione
    è provvisoriamente operata con l'applicazione
    della percentuale di detrazione dell'anno
    precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.
    I soggetti che iniziano l'attività operano la
    detrazione in base ad una percentuale di
    detrazione determinata presuntivamente, salvo
    conguaglio alla fine dell'anno.gtgt

7
Art. 19 comma 2 detrazione IVA immobili afferenti
operazioni esenti
Art. 19 comma 4 detrazione immobili afferenti
operazioni non soggette ad IVA anche in quota
parte
Tutti gli immobili (compresi quelli a
destinazione abitativa)
Art. 19 comma 5 detrazione immobili in misura
proporzionale allammontare delle operazioni
esenti (pro-rata)
Art. 19 bis 1 lett. I detrazione IVA per
lacquisto la manutenzione il recupero la
locazione e la gestione solo per le imprese del
settore edilizio
Immobili a destinazione abitativa
8
OPERAZIONI ESENTI
  • LO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI ESENTI O NON
    SOGGETTE DETERMINA A MONTE LA INDETRAIBILITÀ
    DELLIMPOSTA
  • LA INDETRAIBILITÀ NON SI INTENDE ESTESA A QUELLE
    INDIRETTAMENTE E FUNZIONALMENTE RICOLLEGABILI AD
    ALTRE OPERAZIONI IMPONIBILI O AD ESSE ASSIMILATE
    (CFR. REL GOV D.LGS N. 313/1997)
  • ESEMPIO PERIZIE E PROVVIGIONI PER LA VENDITA DI
    UN TERRENO AGRICOLO SU CUI SARÀ COSTRUITO UN
    IMMOBILE

9
OPERAZIONI PROMISCUE
  • LIMPIEGO DI BENI PER LO SVOLGIMENTO DI
    OPERAZIONI IMPONIBILI CHE ESCLUSE DAL CAMPO DI
    APPLICAZIONE DELLIVA DETERMINA UNA DETRAZIONE
    PARZIALE.
  • AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELLIMPOSTA TRA LA
    QUOTA DETRAIBILE E QUELLA INDETRAIBILE, NON VIENE
    DETTATA ALCUNA REGOLA SPECIFICA IL CRITERIO È
    QUINDI DEMANDATO AL CONTRIBUENTE.
  • ANCHE SE LA NORMA PARLA DI UTILIZZATI GIÀ AL
    MOMENTO DELLACQUISTO È NECESSARIO INDIVIDUARE LA
    QUOTA PARTE (VALUTAZIONE PROSPETTICA)

10
ATTIVITÀ IMPONIBILI E ESENTI
  • ATTIVITÀ CHE DANNO LUOGO AD OPERAZIONI ESENTI CHE
    AD OPERAZIONI IMPONIBILI LA DETRAZIONE È
    DETERMINATA IN BASE AD UNA PERCENTUALE (PRO RATA)
  • LART. 19 BIS INDIVIDUA LE OPERAZIONI CHE
    DETERMINANO IL PRO RATA
  • LA CIRCOLARE N. 328 DEL 24 DICEMBRE 1997 INDICA
    UN RAPPORTO COSÌ COMPOSTO
  • Perc.Detr. (Op. Imp. Op.Ass.)/(Op.Imp
    Op.Ass Op.Esenti)

11
ATTIVITÀ IMPONIBILI E ESENTI
  • Perc.Detr. (Op. Imp. Op.Ass.)/(Op.Imp
    Op.Ass Op.Esenti)
  • NON DEVONO ESSERE INSERITE NEL RAPPORTO
  • LE CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI
  • LE CESSIONI ESCLUSE DI CUI ALLARTICOLO 2, 3c,
    lett a, b, d ed f.
  • I PASSAGGI INTERNI IN CASO DI ATTIVITÀ SEPARATE
    AI SENSI DELLART. 36
  • LE CESSIONI DI BENI PER I QUALI NON SI È DETRATTA
    TOTALMENTE LIMPOSTA
  • LE OPERAZIONI ESENTI DI CUI AI NUMERI DA 1 A 9
    DELLARTICOLO 10 ACCESSORIE AD OPERAZIONI
    IMPONIBILI
  • LE OPERAZIONI ESENTI DI CUI AI NUMERI DA 1 A 9
    DELLARTICOLO 10 NON OGGETTO DELLATTIVITÀ
    PROPRIA

12
OGGETTO ATTIVITA PROPRIA
  • LE ISTRUZIONI ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2005
    - PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15
    GENNAIO 2005 ltltal riguardo si precisa che per
    attività propria dell'impresa deve intendersi
    ogni attività compresa nell'ordinario campo di
    azione dell'impresa, e cioè nell'oggetto proprio
    ed istituzionale della stessa, con la sola
    esclusione di quelle attività che non risultino
    svolte in via principale, vale a dire
    direttamente rivolte al conseguimento delle
    finalità proprie dell'impresa, ma in via
    meramente strumentale, accessoria od occasionale
    (cfr. circolari n. 25 del 3 agosto 1979 e n. 71
    del 26 novembre 1987).gtgt

13
OGGETTO ATTIVITA PROPRIA
  • SECONDO QUANTO AFFERMATO DALLAGENZIA SI PUÒ DIRE
    CHE SONO OGGETTO DELLATTIVITÀ PROPRIA
  • TUTTE LE ATTIVITÀ CHE ESPRIMONO IL RAGGIUNGIMENTO
    DEL FINE PRODUTTIVO O COMMERCIALE DELL IMPRESE
    INDIVIDUALI O DELLE SOCIETÀ (DATI DELLA CAMERA DI
    COMMERCIO E OGGETTO SOCIALE).
  • SECONDO QUANTO AFFERMATO NELLA CIRCOLARE N. 71/E
    DEL 3 AGOSTO 1979 RIENTRANO NEL CONCETTO DI
    ATTIVITÀ PROPRIA TUTTE QUELLE ATTIVITÀ CHE
    CARATTERIZZANO LORDINARIO CAMPO DI OPERATIVITÀ
    DELLIMPRESA, MENTRE NE SONO ESCLUSE QUELLE CHE
    RISULTANO ESSERE SEMPLICEMENTE DI SUPPORTO O
    COMPLEMENTARI E CIÒ INDIPENDENTEMENTE DAL LORO
    AMMONTARE E FREQUENZA

14
OGGETTO ATTIVITA PROPRIA
  • SOTTO QUESTO PROFILO E A BEN VEDERE, LE ATTIVITÀ
    CHE CARATTERIZZANO L'ORDINARIA ATTIVITÀ
    DELL'IMPRESA SUPERANO ADDIRITTURA LE PREVISIONI
    STATUTARIE O QUANTO INDICATO DALL'IMPRENDITORE
    INDIVIDUALE NELL'ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
    COMMERCIO, NEL SENSO CHE LADDOVE QUESTE ULTIME
    (CIOÈ LE PREVISIONI STATUTARIE E LE INDICAZIONI
    IN CAMERA DI COMMERCIO) SIANO DISATTESE DEVONO
    ESSERE CONSIDERATE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROPRIA
    LE ATTIVITÀ CHE CONTRADDISTINGUONO L'IMPRESA SUL
    MERCATO CON LE QUALI ESSA È CONOSCIUTA E NOTA A
    TERZI.

15
OGGETTO ATTIVITA PROPRIA
  • NON SOLO, IL CRITERIO CARDINE DELLA
    CARATTERIZZAZIONE CHE DEVE POSSEDERE UN'ATTIVITÀ
    ESENTE PER ESSERE CONSIDERATA OGGETTO
    DELL'ATTIVITÀ PROPRIA TROVA CONFORTO ANCHE IN UNA
    SERIE DI NUMEROSE ED AUTOREVOLI SENTENZE DELLA
    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.
  • SOLO PER CITARNE ALCUNE CFR. CASS. SENT. NN.
    9762/2003, 236/1999 422/1996, CHE SOSTENGONO CHE
    RIENTRANO NELL'OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROPRIA "NON
    SOLO GLI ATTI CHE TIPICAMENTE ESPRIMANO
    RAGGIUNGIMENTO DEL FINE PRODUTTIVO O COMMERCIALE
    DELL'IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETARIA, COME
    DEFINITA NEL NEGOZIO COSTITUTIVO, MA ANCHE GLI
    ATTI CHE CONFIGURINO STRUMENTO NORMALE PER IL
    CONSEGUIMENTO DI QUEL FINE, SECONDO PARAMETRI DI
    REGOLARITÀ CASUALE, O COMUNQUE SIANO AD ESSO
    LEGATI DA UN NESSO DI CARATTERE FUNZIONALE, NON
    MERAMENTE OCCASIONALE".

16
OGGETTO ATTIVITA PROPRIA
  • I ESEMPIO Impresa industriale del settore
    manifatturiero che affitta delle abitazioni di
    proprietà ai propri dirigenti o dipendenti.
    Poiché tale attività non contrassegna quella
    dell'impresa essa non concorre a formare il
    pro-rata.
  • II ESEMPIO Cessione di appartamenti ricevuti in
    permuta da una società che realizza infissi e
    commissionate da un'impresa di costruzioni. Dette
    cessioni pur essendo esenti non determinano il
    pro-rata posto che l'attività tipica è la vendita
    di infissi, pertanto la cessione di unità
    abitative non caratterizzerà mai l'attività
    svolta dalla società.
  • III ESEMPIO Locazione di appartamenti, con
    vincolo decennale, da parte di unimpresa di
    costruzioni per accedere a un finanziamento
    agevolato. Trascorso tale periodo limpresa può
    vendere le abitazioni. Limpresa realizza
    unattività tipica per le aziende del settore
    edilizio, per cui essa determina pro-rata

17
PRO RATA
  • PER I BENI AMMORTIZZABILI, TRA CUI RIENTRANO PER
    SPECIFICA DISPOSIZIONE NORMATIVA (CFR. COMMA 8
    DEL CITATO ART. 19 BIS 2) TUTTI I FABBRICATI O
    PORZIONI DI ESSI, LA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA È
    RETTIFICATA IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE QUALORA
    GLI STESSI SIANO UTILIZZATI PER EFFETTUARE
    OPERAZIONI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE IN
    MISURA DIVERSA DA QUELLA INIZIALMENTE OPERATA
    (COSIDDETTO PERIODO DI VIGILANZA FISCALE).
  • TALE RETTIFICA, IN BASE AL COMBINATO DISPOSTO DEL
    COMMA 2 E DEL SUCCESSIVO COMMA 8, DEVE ESSERE
    ESEGUITA IN RAPPORTO AL DIVERSO UTILIZZO CHE SI
    VERIFICA RISPETTO ALL'ANNO DI ACQUISTO O DI
    ULTIMAZIONE, CON RIFERIMENTO A TANTI DECIMI
    QUANTI SONO GLI ANNI MANCANTI AL DECENNIO.
  • DA TENERE BEN PRESENTE CHE PER L'IMPOSTA ASSOLTA
    SULL'ACQUISTO DI AREE FABBRICABILI L'OBBLIGO DI
    RETTIFICA DECENNALE DECORRE DALLA DATA DI
    ULTIMAZIONE DEI FABBRICATI INSISTENTI SULLE AREE
    MEDESIME.

18
PRO RATA
  • INOLTRE, L'IMPUTAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AI
    FABBRICATI OVVERO ALLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI,
    SOGGETTE A RETTIFICA, CHE SIANO COMPRESI IN
    EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI ACQUISTATI,
    COSTRUITI O RISTRUTTURATI ANTERIORMENTE, DEVE
    ESSERE DETERMINATA SULLA BASE DI PARAMETRI
    UNITARI, COSTITUITI DAL METRO QUADRATO O DAL
    METRO CUBO, O DA PARAMETRI SIMILARI, CHE SIANO
    RISPETTOSI DELLA PROPORZIONALITÀ FRA L'ONERE
    COMPLESSIVO DELL'IMPOSTA RELATIVA AI COSTI DI
    ACQUISTO, COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE E LA
    PARTE DI COSTO DEI FABBRICATI O UNITÀ IMMOBILIARI
    SPECIFICAMENTE ATTRIBUIBILE ALLE OPERAZIONI CHE
    NON DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE D'IMPOSTA.
  • DA ULTIMO E PER QUANTO RIGUARDA L'INDETRAIBILITÀ
    DELL'IVA IN BASE AL PRO-RATA, SI RILEVA COME I
    COMMI 4 E 8 DELL'ART. 19 BIS 2 STABILISCANO CHE
    SI EFFETTUI LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE OPERATA
    ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DELL'IMMOBILE QUANDO IL
    PRO-RATA, NEI NOVE ANNI SUCCESSIVI, VARI PER UN
    VALORE SUPERIORE A DIECI PUNTI PERCENTUALI.

19
PRO RATA
  • LA RETTIFICA SI EFFETTUA AUMENTANDO O DIMINUENDO
    L'IMPOSTA ANNUALE IN RAGIONE DI UN DECIMO DELLA
    DIFFERENZA TRA L'AMMONTARE DELLA DETRAZIONE
    OPERATA E QUELLO CORRISPONDENTE ALLA PERCENTUALE
    DI DETRAZIONE DELL'ANNO DI COMPETENZA.
  • PERALTRO, SE COME SPESSO ACCADE NEL SETTORE
    DELL'EDILIZIA, L'ANNO DI ENTRATA IN FUNZIONE NON
    COINCIDE CON QUELLO DI ACQUISTO O DI
    REALIZZAZIONE (COSTRUZIONE, RECUPERO ECC.), LA
    PRIMA RETTIFICA È ESEGUITA PER TUTTA L'IMPOSTA
    RELATIVA AL BENE IN BASE ALLA PERCENTUALE DI
    DETRAZIONE DEFINITIVA DELL'ANNO DI ENTRATA IN
    FUNZIONE, ANCHE SE LA VARIAZIONE NON È SUPERIORE
    A DIECI PUNTI PERCENTUALI.

20
INDETRAIBILITÀ PER IMMOBILI A DESTINAZIONE
ABITATIVA
  • ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE NON SOFFRE DI ALCUNA
    PARTICOLARE LIMITAZIONE VALGONO PERTANTO I
    PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE
  • ATTIVITÀ DI ACQUISTO MANUTENZIONE RECUPERO
    LOCAZIONE E GESTIONE LIVA È DETRAIBILE SOLTANTO
    PER LE IMPRESE DEL SETTORE EDILIZIO (CHE SVOLGONO
    LATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DI COMPRAVENDITA)
    TUTTAVIA PER LE IMPRESE SOGGETTE AL PRO-RATA NON
    È PREVISTA ALCUNA LIMITAZIONE OGGETTIVA

21
LOCAZIONI
  • l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 54/E
    del 19 giugno 2002 la quale al punto 16.4 afferma
    che per un'impresa di costruzioni la locazione di
    immobili abitativi precedentemente acquistati e
    ristrutturati, ai sensi dell'articolo 10, n. 8
    del D.P.R. n. 633 del 1972, costituiscono
    operazioni esenti da IVA
  • ltlttutte le imprese che concedono in locazione
    fabbricati abitativi, sia si tratti di imprese
    che hanno proceduto alla ristrutturazione degli
    stessi, che di imprese di compravendita
    immobiliare o di altro tipo di imprese, ad
    eccezione delle imprese di costruzione,
    effettuano locazioni esenti ad IVA.gtgt

22
LOCAZIONI
  • Circolare 54/E del 2002 ltlt16.8 Determinazione del
    pro-rata D. L'impresa di compravendita
    immobiliare che ponga in essere contratti di
    locazione di immobili adibiti a civile abitazione
    in via transitoria (a volte subentrando, in
    seguito all'acquisto dell'edificio, nei rapporti
    locatizi in corso), dovrà far concorrere tali
    operazioni esenti alla determinazione del
    pro-rata oppure potrà considerarle estranee alla
    propria ordinaria sfera d'azione e, dunque,
    irrilevante ai fini del pro-rata ai sensi
    dell'articolo 19 bis, comma 2? R. L'articolo 19,
    comma 5, stabilisce che se un contribuente svolge
    sia un'attività che dà luogo ad operazioni
    imponibili o a queste assimilate sia un'attività
    che dà luogo ad operazioni esenti da imposta, lo
    stesso deve operare la detrazione in base ad una
    percentuale, c. d. pro-rata, determinata con i
    criteri indicati nel successivo articolo 19 bis.
    Nel caso di specie si ritiene che le locazioni di
    immobili adibiti a civile abitazione, che
    realizzano operazioni esenti ai sensi
    dell'articolo 10, primo comma, n. 8,
    costituiscono un'attività economica distinta da
    quella di compravendita immobiliare la quale
    genera, invece, operazioni imponibili. Pertanto
    si è del parere che, nella fattispecie in
    questione, trovi applicazione la regola di
    detrazione del pro-rata prevista dall'articolo
    19, comma 5.gtgt

23
Costruzione di immobili a destinazione abitativa
Imprese che li hanno costruiti per la vendita
Locazioni brevi
Locazioni lunghe
IVA 10 per cento
Operazioni esenti
Attenzione alle locazioni finanziarie che sono
sempre operazioni imponibili
24
Acquisto manutenzione recupero locazione e
gestione di immobili a destinazione abitativa
Imprese del settore edilizio
Locazioni
leasing
vendita
Operazioni esenti
Operazioni imponibili
Operazioni imponibili
IV A a monte indetraibile/detraibile
IV A a monte detraibile
IV A a monte detraibile
25
Acquisto manutenzione recupero locazione e
gestione di immobili a destinazione abitativa
Imprese non del settore edilizio soggette al
pro-rata
Locazioni
vendita
Operazioni esenti
Operazioni imponibili
IV A a monte indetraibile con pro-rata
IV A a monte indetraibile con pro-rata
26
Acquisto manutenzione recupero locazione e
gestione di immobili a destinazione abitativa
Altre Imprese
Locazioni
vendita
Operazioni esenti
Operazioni esente
IV A a monte indetraibile
IV A a monte indetraibile
27
Locazione imponibile IVA costi detraibile
Si
II Domanda Si tratta di una locazione provvisoria
in attesa di vendita?
Impresa che ha costruito per la vendita
Locazione esente IVA costi indetraibile tramite
pro-rata (art. 19 comma 5)
Si
III Domanda Lattività di locazione caratterizza
limpresa sul mercato?
No
Locazione esente IVA costi indetraibile (art.
19, comma 2)
No
I Domanda Da chi è locata labitazione?
Locazione esente IVA costi indetraibile tramite
pro-rata (art. 19 comma 5)
Si
II Domanda Lattività di locazione caratterizza
limpresa sul mercato?
Locazione esente IVA costi indetraibile (art. 19
bis 1 lett. i)
Altri soggetti
Si
IV Domanda Labitazione è stata oggetto di un
intervento di recupero ovvero è stata acquisita
in locazione o in gestione?
No
Locazione esente IVA costi indetraibile (art. 19,
comma 2)
No
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com