Title: LE IMPRESE DEL SETTORE IMMOBILIARE: CARATTERISTICHE E ASPETTI IVA
1LE IMPRESE DEL SETTORE IMMOBILIARE
CARATTERISTICHE E ASPETTI IVA
2AMBITO NORMATIVO
- Il Decreto legge n. 323 del 20 giugno 1996
inserisce la lettera e-quinquies al secondo comma
dellart. 19 del DPR n. 633 del 1972 - La lettera e-quinquies è rimasta in vigore fino
al 31 dicembre 1997, quindi è stata trasfusa, con
ulteriori modifiche, nellattuale art. 19 bis 1,
lettera i - Successivamente, con Decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 313 sono state inserite, a
partire dal 1 gennaio 1998, alcune
importantissime innovazioni di carattere generale
in tema di indetraibilità individuate ai commi
2, 4 e 5 dellart. 19 del DPR n. 633 del 1972
3ARTICOLO 19 BIS 1, lettera i
- ltlti) non è ammessa in detrazione l'imposta
relativa all'acquisto di fabbricati, o di
porzione di fabbricato, a destinazione abitativa
né quella relativa alla locazione o alla
manutenzione, recupero o gestione degli stessi,
salvo che per le imprese che hanno per oggetto
esclusivo principale dell'attività esercitata la
costruzione o la rivendita dei predetti
fabbricati o delle predette porzioni. La
disposizione non si applica per i soggetti che
esercitano attività che danno luogo ad operazioni
esenti di cui al numero 8) dellarticolo 10 che
comportano la riduzione della percentuale di
detrazione a norma dellarticolo 19, comma 5, e
dellarticolo 19 bis.gtgt
4ARTICOLO 19, comma 2
- ltlt2. Non è detraibile l'imposta relativa
all'acquisto o allimportazione di beni e servizi
afferenti operazioni esenti o comunque non
soggette all'imposta, salvo il disposto
dell'articolo 19 bis2. In nessun caso è
detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni o servizi utilizzati per
l'effettuazione di manifestazioni a premio.gtgt
5ARTICOLO 19, comma 4
- ltlt4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati
per operazioni non soggette all'imposta la
detrazione non e ammessa per la quota imputabile
a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è
determinato secondo criteri oggettivi, coerenti
con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli
stessi criteri si applicano per determinare la
quota di imposta indetraibile relativa ai beni e
servizi in parte utilizzati per fini privati o
comunque estranei all'esercizio dell'impresa,
arte e professione.gtgt
6ARTICOLO 19, comma 5
- ltlt5. Ai contribuenti che esercitano sia attività
che danno luogo ad operazioni che conferiscono il
diritto alla detrazione sia attività che danno
luogo ad operazioni esenti ai sensi dellart. 10,
il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in
misura proporzionale alla prima categoria di
operazioni e il relativo ammontare è determinato
applicando la percentuale di detrazione di cui
allart.19 bis. Nel corso dell'anno la detrazione
è provvisoriamente operata con l'applicazione
della percentuale di detrazione dell'anno
precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.
I soggetti che iniziano l'attività operano la
detrazione in base ad una percentuale di
detrazione determinata presuntivamente, salvo
conguaglio alla fine dell'anno.gtgt
7Art. 19 comma 2 detrazione IVA immobili afferenti
operazioni esenti
Art. 19 comma 4 detrazione immobili afferenti
operazioni non soggette ad IVA anche in quota
parte
Tutti gli immobili (compresi quelli a
destinazione abitativa)
Art. 19 comma 5 detrazione immobili in misura
proporzionale allammontare delle operazioni
esenti (pro-rata)
Art. 19 bis 1 lett. I detrazione IVA per
lacquisto la manutenzione il recupero la
locazione e la gestione solo per le imprese del
settore edilizio
Immobili a destinazione abitativa
8OPERAZIONI ESENTI
- LO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI ESENTI O NON
SOGGETTE DETERMINA A MONTE LA INDETRAIBILITÀ
DELLIMPOSTA - LA INDETRAIBILITÀ NON SI INTENDE ESTESA A QUELLE
INDIRETTAMENTE E FUNZIONALMENTE RICOLLEGABILI AD
ALTRE OPERAZIONI IMPONIBILI O AD ESSE ASSIMILATE
(CFR. REL GOV D.LGS N. 313/1997) - ESEMPIO PERIZIE E PROVVIGIONI PER LA VENDITA DI
UN TERRENO AGRICOLO SU CUI SARÀ COSTRUITO UN
IMMOBILE
9OPERAZIONI PROMISCUE
- LIMPIEGO DI BENI PER LO SVOLGIMENTO DI
OPERAZIONI IMPONIBILI CHE ESCLUSE DAL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLIVA DETERMINA UNA DETRAZIONE
PARZIALE. - AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELLIMPOSTA TRA LA
QUOTA DETRAIBILE E QUELLA INDETRAIBILE, NON VIENE
DETTATA ALCUNA REGOLA SPECIFICA IL CRITERIO È
QUINDI DEMANDATO AL CONTRIBUENTE. - ANCHE SE LA NORMA PARLA DI UTILIZZATI GIÀ AL
MOMENTO DELLACQUISTO È NECESSARIO INDIVIDUARE LA
QUOTA PARTE (VALUTAZIONE PROSPETTICA)
10ATTIVITÀ IMPONIBILI E ESENTI
- ATTIVITÀ CHE DANNO LUOGO AD OPERAZIONI ESENTI CHE
AD OPERAZIONI IMPONIBILI LA DETRAZIONE È
DETERMINATA IN BASE AD UNA PERCENTUALE (PRO RATA) - LART. 19 BIS INDIVIDUA LE OPERAZIONI CHE
DETERMINANO IL PRO RATA - LA CIRCOLARE N. 328 DEL 24 DICEMBRE 1997 INDICA
UN RAPPORTO COSÌ COMPOSTO - Perc.Detr. (Op. Imp. Op.Ass.)/(Op.Imp
Op.Ass Op.Esenti)
11ATTIVITÀ IMPONIBILI E ESENTI
- Perc.Detr. (Op. Imp. Op.Ass.)/(Op.Imp
Op.Ass Op.Esenti) - NON DEVONO ESSERE INSERITE NEL RAPPORTO
- LE CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI
- LE CESSIONI ESCLUSE DI CUI ALLARTICOLO 2, 3c,
lett a, b, d ed f. - I PASSAGGI INTERNI IN CASO DI ATTIVITÀ SEPARATE
AI SENSI DELLART. 36 - LE CESSIONI DI BENI PER I QUALI NON SI È DETRATTA
TOTALMENTE LIMPOSTA - LE OPERAZIONI ESENTI DI CUI AI NUMERI DA 1 A 9
DELLARTICOLO 10 ACCESSORIE AD OPERAZIONI
IMPONIBILI - LE OPERAZIONI ESENTI DI CUI AI NUMERI DA 1 A 9
DELLARTICOLO 10 NON OGGETTO DELLATTIVITÀ
PROPRIA
12OGGETTO ATTIVITA PROPRIA
- LE ISTRUZIONI ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2005
- PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15
GENNAIO 2005 ltltal riguardo si precisa che per
attività propria dell'impresa deve intendersi
ogni attività compresa nell'ordinario campo di
azione dell'impresa, e cioè nell'oggetto proprio
ed istituzionale della stessa, con la sola
esclusione di quelle attività che non risultino
svolte in via principale, vale a dire
direttamente rivolte al conseguimento delle
finalità proprie dell'impresa, ma in via
meramente strumentale, accessoria od occasionale
(cfr. circolari n. 25 del 3 agosto 1979 e n. 71
del 26 novembre 1987).gtgt
13OGGETTO ATTIVITA PROPRIA
- SECONDO QUANTO AFFERMATO DALLAGENZIA SI PUÒ DIRE
CHE SONO OGGETTO DELLATTIVITÀ PROPRIA - TUTTE LE ATTIVITÀ CHE ESPRIMONO IL RAGGIUNGIMENTO
DEL FINE PRODUTTIVO O COMMERCIALE DELL IMPRESE
INDIVIDUALI O DELLE SOCIETÀ (DATI DELLA CAMERA DI
COMMERCIO E OGGETTO SOCIALE). - SECONDO QUANTO AFFERMATO NELLA CIRCOLARE N. 71/E
DEL 3 AGOSTO 1979 RIENTRANO NEL CONCETTO DI
ATTIVITÀ PROPRIA TUTTE QUELLE ATTIVITÀ CHE
CARATTERIZZANO LORDINARIO CAMPO DI OPERATIVITÀ
DELLIMPRESA, MENTRE NE SONO ESCLUSE QUELLE CHE
RISULTANO ESSERE SEMPLICEMENTE DI SUPPORTO O
COMPLEMENTARI E CIÒ INDIPENDENTEMENTE DAL LORO
AMMONTARE E FREQUENZA
14OGGETTO ATTIVITA PROPRIA
- SOTTO QUESTO PROFILO E A BEN VEDERE, LE ATTIVITÀ
CHE CARATTERIZZANO L'ORDINARIA ATTIVITÀ
DELL'IMPRESA SUPERANO ADDIRITTURA LE PREVISIONI
STATUTARIE O QUANTO INDICATO DALL'IMPRENDITORE
INDIVIDUALE NELL'ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO, NEL SENSO CHE LADDOVE QUESTE ULTIME
(CIOÈ LE PREVISIONI STATUTARIE E LE INDICAZIONI
IN CAMERA DI COMMERCIO) SIANO DISATTESE DEVONO
ESSERE CONSIDERATE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROPRIA
LE ATTIVITÀ CHE CONTRADDISTINGUONO L'IMPRESA SUL
MERCATO CON LE QUALI ESSA È CONOSCIUTA E NOTA A
TERZI.
15OGGETTO ATTIVITA PROPRIA
- NON SOLO, IL CRITERIO CARDINE DELLA
CARATTERIZZAZIONE CHE DEVE POSSEDERE UN'ATTIVITÀ
ESENTE PER ESSERE CONSIDERATA OGGETTO
DELL'ATTIVITÀ PROPRIA TROVA CONFORTO ANCHE IN UNA
SERIE DI NUMEROSE ED AUTOREVOLI SENTENZE DELLA
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. - SOLO PER CITARNE ALCUNE CFR. CASS. SENT. NN.
9762/2003, 236/1999 422/1996, CHE SOSTENGONO CHE
RIENTRANO NELL'OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROPRIA "NON
SOLO GLI ATTI CHE TIPICAMENTE ESPRIMANO
RAGGIUNGIMENTO DEL FINE PRODUTTIVO O COMMERCIALE
DELL'IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETARIA, COME
DEFINITA NEL NEGOZIO COSTITUTIVO, MA ANCHE GLI
ATTI CHE CONFIGURINO STRUMENTO NORMALE PER IL
CONSEGUIMENTO DI QUEL FINE, SECONDO PARAMETRI DI
REGOLARITÀ CASUALE, O COMUNQUE SIANO AD ESSO
LEGATI DA UN NESSO DI CARATTERE FUNZIONALE, NON
MERAMENTE OCCASIONALE".
16OGGETTO ATTIVITA PROPRIA
- I ESEMPIO Impresa industriale del settore
manifatturiero che affitta delle abitazioni di
proprietà ai propri dirigenti o dipendenti.
Poiché tale attività non contrassegna quella
dell'impresa essa non concorre a formare il
pro-rata. - II ESEMPIO Cessione di appartamenti ricevuti in
permuta da una società che realizza infissi e
commissionate da un'impresa di costruzioni. Dette
cessioni pur essendo esenti non determinano il
pro-rata posto che l'attività tipica è la vendita
di infissi, pertanto la cessione di unità
abitative non caratterizzerà mai l'attività
svolta dalla società. - III ESEMPIO Locazione di appartamenti, con
vincolo decennale, da parte di unimpresa di
costruzioni per accedere a un finanziamento
agevolato. Trascorso tale periodo limpresa può
vendere le abitazioni. Limpresa realizza
unattività tipica per le aziende del settore
edilizio, per cui essa determina pro-rata
17PRO RATA
- PER I BENI AMMORTIZZABILI, TRA CUI RIENTRANO PER
SPECIFICA DISPOSIZIONE NORMATIVA (CFR. COMMA 8
DEL CITATO ART. 19 BIS 2) TUTTI I FABBRICATI O
PORZIONI DI ESSI, LA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA È
RETTIFICATA IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE QUALORA
GLI STESSI SIANO UTILIZZATI PER EFFETTUARE
OPERAZIONI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE IN
MISURA DIVERSA DA QUELLA INIZIALMENTE OPERATA
(COSIDDETTO PERIODO DI VIGILANZA FISCALE). - TALE RETTIFICA, IN BASE AL COMBINATO DISPOSTO DEL
COMMA 2 E DEL SUCCESSIVO COMMA 8, DEVE ESSERE
ESEGUITA IN RAPPORTO AL DIVERSO UTILIZZO CHE SI
VERIFICA RISPETTO ALL'ANNO DI ACQUISTO O DI
ULTIMAZIONE, CON RIFERIMENTO A TANTI DECIMI
QUANTI SONO GLI ANNI MANCANTI AL DECENNIO. - DA TENERE BEN PRESENTE CHE PER L'IMPOSTA ASSOLTA
SULL'ACQUISTO DI AREE FABBRICABILI L'OBBLIGO DI
RETTIFICA DECENNALE DECORRE DALLA DATA DI
ULTIMAZIONE DEI FABBRICATI INSISTENTI SULLE AREE
MEDESIME.
18PRO RATA
- INOLTRE, L'IMPUTAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AI
FABBRICATI OVVERO ALLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI,
SOGGETTE A RETTIFICA, CHE SIANO COMPRESI IN
EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI ACQUISTATI,
COSTRUITI O RISTRUTTURATI ANTERIORMENTE, DEVE
ESSERE DETERMINATA SULLA BASE DI PARAMETRI
UNITARI, COSTITUITI DAL METRO QUADRATO O DAL
METRO CUBO, O DA PARAMETRI SIMILARI, CHE SIANO
RISPETTOSI DELLA PROPORZIONALITÀ FRA L'ONERE
COMPLESSIVO DELL'IMPOSTA RELATIVA AI COSTI DI
ACQUISTO, COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE E LA
PARTE DI COSTO DEI FABBRICATI O UNITÀ IMMOBILIARI
SPECIFICAMENTE ATTRIBUIBILE ALLE OPERAZIONI CHE
NON DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE D'IMPOSTA. - DA ULTIMO E PER QUANTO RIGUARDA L'INDETRAIBILITÀ
DELL'IVA IN BASE AL PRO-RATA, SI RILEVA COME I
COMMI 4 E 8 DELL'ART. 19 BIS 2 STABILISCANO CHE
SI EFFETTUI LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE OPERATA
ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DELL'IMMOBILE QUANDO IL
PRO-RATA, NEI NOVE ANNI SUCCESSIVI, VARI PER UN
VALORE SUPERIORE A DIECI PUNTI PERCENTUALI.
19PRO RATA
- LA RETTIFICA SI EFFETTUA AUMENTANDO O DIMINUENDO
L'IMPOSTA ANNUALE IN RAGIONE DI UN DECIMO DELLA
DIFFERENZA TRA L'AMMONTARE DELLA DETRAZIONE
OPERATA E QUELLO CORRISPONDENTE ALLA PERCENTUALE
DI DETRAZIONE DELL'ANNO DI COMPETENZA. - PERALTRO, SE COME SPESSO ACCADE NEL SETTORE
DELL'EDILIZIA, L'ANNO DI ENTRATA IN FUNZIONE NON
COINCIDE CON QUELLO DI ACQUISTO O DI
REALIZZAZIONE (COSTRUZIONE, RECUPERO ECC.), LA
PRIMA RETTIFICA È ESEGUITA PER TUTTA L'IMPOSTA
RELATIVA AL BENE IN BASE ALLA PERCENTUALE DI
DETRAZIONE DEFINITIVA DELL'ANNO DI ENTRATA IN
FUNZIONE, ANCHE SE LA VARIAZIONE NON È SUPERIORE
A DIECI PUNTI PERCENTUALI.
20INDETRAIBILITÀ PER IMMOBILI A DESTINAZIONE
ABITATIVA
- ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE NON SOFFRE DI ALCUNA
PARTICOLARE LIMITAZIONE VALGONO PERTANTO I
PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE - ATTIVITÀ DI ACQUISTO MANUTENZIONE RECUPERO
LOCAZIONE E GESTIONE LIVA È DETRAIBILE SOLTANTO
PER LE IMPRESE DEL SETTORE EDILIZIO (CHE SVOLGONO
LATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DI COMPRAVENDITA)
TUTTAVIA PER LE IMPRESE SOGGETTE AL PRO-RATA NON
È PREVISTA ALCUNA LIMITAZIONE OGGETTIVA
21LOCAZIONI
- l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 54/E
del 19 giugno 2002 la quale al punto 16.4 afferma
che per un'impresa di costruzioni la locazione di
immobili abitativi precedentemente acquistati e
ristrutturati, ai sensi dell'articolo 10, n. 8
del D.P.R. n. 633 del 1972, costituiscono
operazioni esenti da IVA - ltlttutte le imprese che concedono in locazione
fabbricati abitativi, sia si tratti di imprese
che hanno proceduto alla ristrutturazione degli
stessi, che di imprese di compravendita
immobiliare o di altro tipo di imprese, ad
eccezione delle imprese di costruzione,
effettuano locazioni esenti ad IVA.gtgt
22LOCAZIONI
- Circolare 54/E del 2002 ltlt16.8 Determinazione del
pro-rata D. L'impresa di compravendita
immobiliare che ponga in essere contratti di
locazione di immobili adibiti a civile abitazione
in via transitoria (a volte subentrando, in
seguito all'acquisto dell'edificio, nei rapporti
locatizi in corso), dovrà far concorrere tali
operazioni esenti alla determinazione del
pro-rata oppure potrà considerarle estranee alla
propria ordinaria sfera d'azione e, dunque,
irrilevante ai fini del pro-rata ai sensi
dell'articolo 19 bis, comma 2? R. L'articolo 19,
comma 5, stabilisce che se un contribuente svolge
sia un'attività che dà luogo ad operazioni
imponibili o a queste assimilate sia un'attività
che dà luogo ad operazioni esenti da imposta, lo
stesso deve operare la detrazione in base ad una
percentuale, c. d. pro-rata, determinata con i
criteri indicati nel successivo articolo 19 bis.
Nel caso di specie si ritiene che le locazioni di
immobili adibiti a civile abitazione, che
realizzano operazioni esenti ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, n. 8,
costituiscono un'attività economica distinta da
quella di compravendita immobiliare la quale
genera, invece, operazioni imponibili. Pertanto
si è del parere che, nella fattispecie in
questione, trovi applicazione la regola di
detrazione del pro-rata prevista dall'articolo
19, comma 5.gtgt
23Costruzione di immobili a destinazione abitativa
Imprese che li hanno costruiti per la vendita
Locazioni brevi
Locazioni lunghe
IVA 10 per cento
Operazioni esenti
Attenzione alle locazioni finanziarie che sono
sempre operazioni imponibili
24Acquisto manutenzione recupero locazione e
gestione di immobili a destinazione abitativa
Imprese del settore edilizio
Locazioni
leasing
vendita
Operazioni esenti
Operazioni imponibili
Operazioni imponibili
IV A a monte indetraibile/detraibile
IV A a monte detraibile
IV A a monte detraibile
25Acquisto manutenzione recupero locazione e
gestione di immobili a destinazione abitativa
Imprese non del settore edilizio soggette al
pro-rata
Locazioni
vendita
Operazioni esenti
Operazioni imponibili
IV A a monte indetraibile con pro-rata
IV A a monte indetraibile con pro-rata
26Acquisto manutenzione recupero locazione e
gestione di immobili a destinazione abitativa
Altre Imprese
Locazioni
vendita
Operazioni esenti
Operazioni esente
IV A a monte indetraibile
IV A a monte indetraibile
27Locazione imponibile IVA costi detraibile
Si
II Domanda Si tratta di una locazione provvisoria
in attesa di vendita?
Impresa che ha costruito per la vendita
Locazione esente IVA costi indetraibile tramite
pro-rata (art. 19 comma 5)
Si
III Domanda Lattività di locazione caratterizza
limpresa sul mercato?
No
Locazione esente IVA costi indetraibile (art.
19, comma 2)
No
I Domanda Da chi è locata labitazione?
Locazione esente IVA costi indetraibile tramite
pro-rata (art. 19 comma 5)
Si
II Domanda Lattività di locazione caratterizza
limpresa sul mercato?
Locazione esente IVA costi indetraibile (art. 19
bis 1 lett. i)
Altri soggetti
Si
IV Domanda Labitazione è stata oggetto di un
intervento di recupero ovvero è stata acquisita
in locazione o in gestione?
No
Locazione esente IVA costi indetraibile (art. 19,
comma 2)
No