Title: IL REATO COLPOSO (OMISSIVO)
1IL REATO COLPOSO (OMISSIVO)
2Accertamento della colpa medica
- I fase accertamento degli estremi della colpa
per imprudenza, negligenza o imperizia. - II fase accertamento del nesso causale fra la
condotta del sanitario (che si assume negligente,
imprudente, imperita) e levento dannoso alla
persona del paziente
3I primi due decenni del vigente codice penale
- Cass., 6 marzo 1967 La colpa del sanitario deve
essere valutata dal giudice con larghezza di
vedute e comprensione, sia perché la scienza
medica non determina in ordine allo stesso male
un unico criterio tassativo di cure, sia perché
nellarte medica lerrore di apprezzamento è
sempre possibile.
4segue
- Pur tuttavia la esclusione della colpa
professionale medica trova un limite nella
condotta del professionista incompatibile col
minimo di cultura e di esperienza che deve
legittimamente pretendersi da chi sia abilitato
allesercizio della professione medica
5segue
- La giurisprudenza considera penalmente rilevante
solo la colpa propriamente grossolana,
dipendente cioè da ignoranza dei principi
elementari, incompatibile con il minimo di
cultura e di esperienza..,
6Cass. , 21 ottobre 1970, Lisco
- che trova origine nella mancata applicazione
delle cognizioni generali e fondamentali
attinenti alla professione o nel difetto di quel
minimo di abilità e perizia tecnica nelluso dei
mezzi manuali o strumentali adoperati nellatto
operatorio, e che il medico deve essere sicuro di
poter adoperare correttamente o, infine, nella
mancanza di prudenza e diligenza che non devono
mai difettare in chi esercita la professione
sanitaria.
7segue
- Si da rilievo solo alla manifestazione di
incapacità palese e grossolana. - Si limita tendenzialmente la responsabilità del
medico dal punto di vista della diligenza, senza
distinguere le diverse forme di colpa.
8Primi anni 50
- La dottrina sottolinea limportanza anche per il
diritto penale dellart. 2236 del codice civile
non si sarebbe potuto ravvisare gli estremi di
una colpa penalmente rilevante là dove non
fossero, in ipotesi, neppure esistiti gli estremi
di una colpa sufficiente a configurare un danno
risarcibile,
9segue
- a giustificare cioè una domanda di risarcimento
avanti il giudice civile.
10Colpa grave ex art. 2236 solo per la perizia.
- La dottrina ritiene, però, che solo la colpa per
imperizia può e deve essere valutata nellambito
della colpa grave, al fine di allargare il campo
della discrezionalità tecnica del professionista
quando si tratti di problemi particolarmente
difficili, la cui soluzione implichi rischi di
insuccesso.
11segue
- Quellaspetto della colpa che si ricollega alla
prudenza e alla diligenza in senso stretto,
rimane ancorato dal punto di vista del diritto
civile allart. 1176 c.c., che richiede una
diligenza media ed ammette una responsabilitÃ
anche per colpa lieve.
12segue
- Quando si tratti di una prestazione professionale
che implichi la soluzione di problemi tecnici di
particolare difficoltà , non si può richiedere una
grande perizia (è penalmente rilevante solo la
colpa grave), ma loperatore deve usare la
massima prudenza e la massima diligenza, senza
che occorra accertare lignoranza di principi del
tutto elementari o la grossolanità degli errori.
13segue
- Quanto maggiori le difficoltà del compito, tanto
più indulgente il giudizio del magistrato sulla
perizia dellagente, ma tanto più severo quello
sulla diligenza e prudenza spiegate dal medesimo.
14Accertamento della colpa (violazione della regola
di diligenza in sede di tipicità )
- Ai fini dellaccertamento della colpa (della
violazione di una regola di diligenza) il
giudizio di prevedibilità ed evitabilità deve
essere effettuato ex ante in base al parametro
oggettivo dellhomo eiusdem condicionis et
professionis
15segue
- Allinterno di una stessa categoria speciale di
appartenenza è possibile enucleare una pluralitÃ
di tipi, per cui la misura di perizia
oggettivamente richiesta nellespletamento
dellattività sanitaria è graduabile secondo che
il medico appartenga alla cerchia dei
cattedratici, degli specialisti o dei semplici
medici generici.
16segue
- La giurisprudenza, pur parlando di colpa grave,
rimane ancorata al grossolano errore
professionale, perché si ritiene che se i
problemi tecnici sono particolarmente difficili
occorreranno maggior perizia, maggior prudenza e
attenzione, di intensità proporzionale alla
gravità dei problemi.
17Corte costituzionale sent. N. 166 del 28/11/1973
- la particolare disciplina in tema di
responsabilità penale desumibile dagli artt. 589
e 43 c.p., in relazione allart. 2236 c.c., per
lesercente una professione intellettuale quando
la prestazione implichi la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà , è il riflesso di
una normativa dettata di fronte a due opposte
esigenze
18segue
- quella di non mortificare liniziativa del
professionista col timore di ingiuste
rappresaglie del cliente in caso di insuccesso e
quella inversa di non indulgere verso non
ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del
professionista stesso. Ne consegue che solo la
colpa grave, e cioè quella derivante da errore
inescusabile, dalla ignoranza dei principi
19segue
- Elementari attinenti allesercizio di una
determinata attività professionale o propri di
una data specializzazione, possa nella indicata
ipotesi rilevare ai fini della responsabilitÃ
penale.
20segue
- Questa autorevole presa di posizione venne
recepita, per circa un decennio, dalla
giurisprudenza della corte regolatrice
limitatamente alla sola imperizia (ad es. Cass.
19/2/1981, Desiato). La gravità dellimperizia
viene individuata dalla giurisprudenza nella
condotta del medico che si risolva
nellincompatibilità con un livello minimo
21segue
- Di cognizione tecnica, di cultura, di esperienza
e di capacità professionale, presupposti
indispensabili per lesercizio della professione
sanitaria. Se invece laddebito di colpa
consista in negligenza o imprudenza la
valutazione del giudice deve essere effettuata
secondo criteri normali e di comune applicazione
(Cass. 18 ottobre 1978, Andria).
22Segue medici specialisti
- Con maggiore rigore viene valutata limperizia
dei medici specialisti dai quali non può non
esigersi il possesso di quel bagaglio tecnico che
deve necessariamente comprendere la conoscenza di
tutti, o quasi, i rimedi noti alla scienza ed
alla prassi della rispettiva branca
specialistica.
23 Contrario Orientamento giurisprudenziale
- Cass. 22 marzo 1984, Conti In tema di colpa
professionale medica laccertamento non può
essere effettuato in base agli elementi dettati
dallart. 2236 c.c. Detta norma non può esplicare
alcun effetto restrittivo della disciplina
dellelemento psicologico del reato
24segue
- la sua applicazione infatti non può avvenire né
con interpretazione analogica, perché vietata per
il carattere eccezionale della disposizione
rispetto ai principi vigenti in materia, né per
interpretazione estensiva, data la completezza e
lomogeneità della disciplina penale del dolo e
della colpa
25Cass. 2 giugno 1987, Boschi
- il concetto di colpa grave previsto dallart.
2236 c.c. è limitato allobbligo del risarcimento
dei danni, quando la prestazione professionale
implichi la soluzione di problemi tecnici di
speciale difficoltà esso, pertanto, non è
estensibile allordinamento penale.
26Cass. 21 ottobre 1983, Rovacchi
- ai fini della configurazione della colpa
professionale del sanitario, la limitazione alle
ipotesi di colpa grave, prevista dallart. 2236
c.c., è applicabile solo in sede civile e
limitatamente alla colpa per imperizia, e non
può, invece, spiegare alcun effetto che importi
una restrizione della disciplina dellelemento
psicologico del reato.
27segue
- La sussistenza o meno di tale elemento può e deve
essere liberamente valutata dal giudice, ma una
volta che il giudice labbia ritenuto accertato,
in particolare sotto il profilo della colpa per i
reati punibili a tale titolo, il maggiore o
minore grado di essa può avere rilievo solo ai
fini e nellambito della disciplina penale e mai
quindi , con efficacia scriminante.
28Contra la dottrina.
- Non si tratta di procedere ad unidentificazione
fra responsabilità civile e responsabilità penale
ma, più semplicemente, di prendere atto che non
può sensatamente essere considerata antigiuridica
in sede penale una condotta che una norma
dellordinamento giuridico dichiara espressamente
lecita in sede civile (Crespi).
29segue
- Non si può applicare lart. 2236 c.c. solo alla
responsabilità contrattuale (come sostenuto dalla
Cassazione), ma come ribadito dalla Corte
regolatrice a sezioni unite, la disposizione
trova applicazione anche alle ipotesi di
responsabilità extracontrattuale altrimenti il
medico dovrebbe risarcire in via
extracontrattuale ciò che che non sarebbe tenuto
a risarcire in via contrattuale.
30Relatività delle distinzioni fra le diverse
forme di colpa
- La giurisprudenza non avverte spesso una netta
demarcazione fra le diverse e spesso concorrenti
forme di colpa. - Ad es. si rileva che la la colpa dellesercente
la professione sanitaria per lerrore di diagnosi
non si atteggia in ogni caso ad imperizia, ben
potendo concorrere con lincapacità di formulare
31segue
- Una diagnosi corretta la negligenza o
limprudenza che abbiano influito decisamente nel
processo di formazione dellerrore medesimo
(Cass. 17 ottobre 1978, Andria). In questo caso è
linosservanza delle regole sociali di diligenza
a non consentire lacquisizione di elementi di
controllo utili alla formazione di una diagnosi
corretta
32Segue.
- è proprio questo il motivo per non impegnarsi
nella verifica del più grave grado di colpa. - Allo stesso modo circa lomissione di
accertamenti diagnostici doverosi è il caso
dellinoculamento di un farmaco non tollerato
inosservanza di una regola sociale di diligenza
33segue
- circa le cautele necessarie per prevenire e
controllare gli effetti della crisi anafilattica
(Cass. 26 ottobre 1983, Veronesi).
34segue
- Si tende a dilatare la forma della negligenza e a
circoscrivere la reale incidenza della disciplina
dellart. 2236, anche in virtù del bene offeso
dal comportamento colposo (la vita umana) e del
rapporto medico paziente.
35segue
- la vita umana è un bene che va salvaguardato
sopra ogni cosa e ad ogni costo con la
conseguenza che i doveri morali e giuridici del
aumentano sino al punto da imporre un più inteso
ed incisivo obbligo di controllo (cfr. Cass.,
2/10/90, in Fonda 26/11/1980, Lilla).
36Cass., 2/10/90, in Fonda
- Cass., 2/10/90, in Fonda richiama lart. 2236
c.c. nel senso che lerrore del medico, per
essere penalmente rilevante, non può che
configurarsi nel quadro della colpa grave, ma
sembra collocare sullo stesso piano limprudenza,
la negligenza e limperizia.
37segue
- In relazione al rapporto medico-paziente si
sottolinea che il paziente non è in grado di
proteggere autonomamente la propria salute, ma
deve ricorrere alle cure del medico, scontando
gli effetti negativi di condotte disattente e
approssimative.
38Cass., 12 dicembre 1988, Carapezza
- In tema di colpa professionale risponde, a
titolo di imperizia e negligenza, della morte di
un paziente il sanitario, il quale, in presenza
di una malattia incurabile, si attesi su un
comportamento di disinteresse e rassegnazione
rispetto allexitus,
39segue
- ed ometta di praticare, o far praticare,
trattamenti terapeutici idonei a superare
situazioni di crisi. - Conforme Cass., 23 marzo 1993, De Donato.
- Il medico deve fare tutto il possibile per
evitare che si trasformi in dannosa la situazione
pericolosa, creata dalla malattia (Cass. 2
ottobre 1990, Fonda).
40Conforme Cass. 23 marzo 1995, Salviati
- lerrore del medico, conducente a morte o
lesione personale del paziente, può essere
valutato sulla base del parametro di cui allart.
2236 c.c. vale a dire della colpa grave, solo se
il caso imponga la soluzione di particolari
problemi diagnostici e terapeutici in presenza di
quadro patologico complesso e passibile di
diversificati esiti terapeutici..
41segue
- Diversamente, quando non sia presente una
situazione emergenziale, o quando il caso non
implichi la soluzione di problemi tecnici di
speciale difficoltà , così come quando venga in
rilievo negligenza e/o imprudenza, i canoni
valutativi della condotta colposa non possono
essere che quelli ordinariamente adottati nel
campo della responsabilità penale per danni
cagionati alla vita o allintegrità delluomo.
42LA CAUSALITA NEL REATO OMISSIVO
- Lomissione è un concetto normativo, di cui la
dottrina e la giurisprudenza ha messo in
discussione il reale valore condizionante, o si
ammette un minor grado di certezza. Questo non è
accettabile gli enunciati causali relativi
allomissione devono soddisfare unicamente il
requisito dellalto grado di credibilitÃ
razionale, richiesto per la causalità attiva
(tanto più che la responsabilità omissiva viene
considerata meno grave della commissiva)
43GRASSO
- Grasso sottolinea la diversità dei paradigmi di
concretizzazione della formula condizionalistica
nel caso della fattispecie commissiva ed
omissiva nel primo caso la formula è integrata
dai classici modelli nomologici-deduttivi del
modello di sussunzione sotto leggi, di
equivalente normativo della causalitÃ
44SEGUE
- nel secondo caso il modello della condicio sine
qua non condurrebbe a un giudizio di tipo
ipotetico, e rispetto alla fattispecie omissiva
si dovrebbe parlare di equivalente normativo
della causalità - nel reato commissivo laccertamento del nesso di
causalità presuppone la spiegazione di quanto si
è verificato,
45segue
- nel reato omissivo laccertamento assume un
valore ipotetico o prognostico in quanto si
tratta di verificare in che modo leventuale
compimento dellazione doverosa avrebbe
modificato il corso degli eventi.
46segue
- Si contrapporrebbe un modello euristico della
formula condizionalistica a struttura ipotetica
ad un modello a struttura empirico-fattuale.
47Stella
- Stella sostiene, invece, che non sussiste alcuna
differenza nellaccertamento della causalità nel
reato omissivo, trattandosi pur sempre di
adottare il modello euristico rappresentato dal
giudizio contrafattuale (che è un giudizio
ipotetico sia in relazione al reato commissivo,
che in relazione al reato omissivo),
48segue
- e il procedimento esplicativo della sussunzione
sotto leggi scientifiche di copertura. Nel reato
omissivo cambia solo la natura della condizione,
o meglio del processo non si tratta di un
processo dinamico, ma di un processo statico.
49Paliero
- In una posizione intermedia, Paliero ritiene,
invece, che pur essendo identico il modello
euristico (criterio di giudizio -giudizio
controfattuale, come osserva Stella), cambia la
base del giudizio, gli antecedenti selezionati
come oggetto del predicato controfattuale
50segue
- nel reato commissivo è rappresentato da una
condotta nota, nel reato omissivo oltre a
spiegare levento occorre spiegare lazione
impeditiva di cui vanno accertate le chances di
salvezza del bene non si tratta di unazione
passata, né futura, ma meramente immaginaria.
51- ma anche la struttura sarà necessariamente
probabilistica (il criterio di verifica
dellefficacia condizionante della condotta
omissiva, essendo riferito allimmaginaria azione
impeditiva doverosa, sarà probabilistico, una
mera prognosi). In questipotesi le cause
alternative ipotetiche diventano il perno della
spiegazione causale, in quanto lazione
impeditiva è una condizione alternativa
ipotetica,
52segue
- La formula euristica è doppiamente ipotetica
nella griglia controfattuale esplicativa della
causalità attiva due elementi sono storicamente
reali luno nella protasi (azione), laltro
nellapodosi (evento) nellomissivo nella
protasi mancano dati comportamentali reali, vi è
solo lantecedente statico (omissione),
53segue
- reale solo a condizione di essere animato
dallazione impeditiva, immaginaria.
54segue
- Non si tratta, allora, di una spiegazione
dellevento (o prognosi postuma, che, in quanto
postuma, rappresenta una ricostruzione del
passato), ma di una prognosi in senso proprio la
spiegazione ha non solo la fonte probabilistica
(leggi statistiche, utilizzate anche per spiegare
la causalità nel reato commissivo),
55- che in quanto tale non sembra poter coprire un
evento (un rapporto di consequenzialitÃ
verificabile in senso popperiano può esistere
solo tra due entità reali), ma solo predicare un
rischio.
56- Queste caratteristiche della causalità omissiva
giustificano la difficoltà della giurisprudenza
di accertare il nesso di causalità nel reato
omissivo e inducono lautore a delle proposte
alternative al modello del reato causale laddove
si tratta di tutelare beni fondamentali (come
lincolumità fisica rispetto allattivitÃ
medica).
57Giurisprudenza.
- Le maggiori difficoltà nellaccertamento del
nesso causale e nella relativa imputazione
oggettiva dellevento emergono nel reato omissivo
improprio, in particolare colposo. Il settore
della responsabilità medica, della responsabilitÃ
da prodotto, e delle alterazioni ambientali sono
quelli in cui maggiormente entra
58- in crisi il modello nomologico-deduttivo,
integrato dalle leggi di copertura. - La giurisprudenza ha reagito con diversi
orientamenti.
59I orientamento
- Volatilizzazione del nesso causale
laccertamento della posizione di garanzia,
assorbe laccertamento della violazione della
regola di diligenza e dellaccertamento del nesso
causale o comunque il problema causale si
dissolve per intero nellaccertamento della
violazione della regola cautelare. Â
60segue
- Tendenziale dissolvimento degli elementi
naturalistici nel mero elemento normativo
rappresentato dalla posizione di garanzia
61II (III) ORIENTAMENTO
- Non si accerta prima il nesso causale, e quindi
si verifica se è possibile imputare levento alla
condotta dellagente, ma ci si accontenta di una
rivelazione della causalità ancorata a fattori di
tipo prognostico-probabilistico
62Cass., 12 luglio 1991, Silvestri
- Nella ricerca del nesso di causalità in materia
di responsabilità per colpa professionale al
criterio della certezza degli effetti della
condotta si può sostituire quello della
probabilità di tali effetti ( e dellidoneitÃ
della condotta a produrli)
63segue
- per cui il rapporto causale sussiste anche quando
lopera del sanitario, se correttamente e
tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non
già la certezza bensì soltanto serie ed
apprezzabili possibilità di successo, tali che la
vita del paziente sarebbe stata probabilmente
salvata
64segue
- lopera del sanitario avrebbe evitato levento
con probabilità apprezzabili nella misura del
30, ma non si è prima accertato se sussiste un
nesso tra la condotta e levento che è
possibile eliminare mentalmente la condotta senza
che levento venga meno),
65segue
- se non addirittura consistente nella mera
rilevazione del rischio o dellaumento del
rischio. - Si sostituisce ad un giudizio di probabilitÃ
logica, un mero accertamento di probabilitÃ
statistica
66segue
- Il giudice servendosi di una fonte probabilistica
come la legge statistica deve pervenire ad un
giudizio di probabilità logica, che contiene la
verifica aggiuntiva della credibilitÃ
dellimpiego della legge statistica nel caso
concreto . e in particolare il rigore del
giudice dovrebbe crescere a fronte di leggi di
copertura
67segue
- dal valore epistemologico meno pronunciato. La
probabilità statistica, invece, si limita alla
mera verifica empirica percentuale sulla
successione degli eventi (cfr. Donini, La
causalità omissiva e limputazione per laumento
del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen. 1999,
p. 32 ss.).
68segue
- Attraverso questa ricostruzione della causalitÃ
fondata su fattori prognostici-probabilistici, o
sul mero accertamento dellaumento del rischio si
trasformano i reati causali in meri reati di
pericolo, in contrasto con il principio di
legalità (e di responsabilità personale). - Â
- Â
69segue
- Addirittura la giurisprudenza arriva ad affermare
in Italia che in considerazione dellimportanza
degli interessi in gioco (ad esempio la vita in
relazione alla responsabilità medica) è possibile
abbassare la soglia (il grado) di probabilitÃ
sufficiente per pronunciare la condanna,
accogliere un grado di accertamento inferiore,
70segue
- una nozione di causalità diminuita (tanto più
alto il rango dei beni, tanto minore il grado di
probabilità ). - Questinterpretazione non è accettabile perché
altrimenti dei criteri valutativi sono utilizzati
per accertare fatti naturalistici
71segue
- (parte della dottrina, ad esempio Angioni, non
accoglie tale possibilità neanche per accertare
il grado di pericolo nei reati di pericolo
concreto, ritenendo che il principio di
proporzione deve guidare le scelte di
incriminazione del legislatore, ma non può
presiedere laccertamento del giudice).
72IV orientamento
- Recentemente, la giurisprudenza ha cambiato
tendenza, pretendendo laccertamento del nesso
causale in base ad un modello nomologico-deduttivo
con un alto grado di credibilità razionale
vicino alla certezza - Â
73segue
- (sia che si consideri la causalità omissiva
reale, sia che la si consideri ipotetica)
74Cass., 28 settembre 2000, Baltrocchi
- Il medico di turno presso il servizio
accettazione di un pronto soccorso ospedaliero va
assolto perché il fatto non sussiste dallaccusa
di aver cagionato per colpa la morte di un
anziano paziente del quale, pur in presenza di
sintomi sospetti, non abbia ritenuto opportuno il
ricovero e al quale
75segue
- Abbia prescritto una terapia non corretta, stante
che, in presenza di una percentuale di
sopravvivenza non superiore al cinquanta per
cento di soggetti in analoghe condizioni, risulta
impossibile stabilire se il decesso sarebbe
avvenuto ugualmente anche in presenza di cure
adeguate.
76Cass., 18 ottobre 2001, Pacini ed altri
- In tema di colpa professionale medica configurata
con riferimento a comportamenti di tipo omissivo,
laffermazione di responsabilità dellimputato,
sotto il profilo del nesso di causalità , richiede
la dimostrazione che la condotta omessa, ove
attuata,
77segue
- sarebbe stata in grado di impedire levento con
un grado di probabilità vicino alla certezza.
78Descrizione dellevento
- Descrizione dellevento evento in concreto, che
si è verificato hic et nunc (in quelle condizioni
di spazio e di tempo). Né evento in astratto, né
è possibile uneccessiva concretizzazione, la
legge scientifica deve consentire al giudice di
spiegare un accadimento ripetibile.
79Corte di Appello di Torino, Rigollet e altri, 27
- 6 - 97
- La Corte di Appello di Torino nel caso Rigollet e
altri, 27 - 6 - 97, ha sottolineato che non si
può astrarre da ogni aspetto caratterizzante la
vicenda concreta(non si può fare riferimento,
ad esempio, ad un generico evento valanghivo, non
qualificato da specifici antecedenti causali),
80segue
- ma occorre selezionare modalità concrete
dellevento valanga accadimenti o aspetti
ripetibili mancando i quali si dovrebbe dire che
un evento del tipo previsto dalla norma non si
sarebbe verificato hic o non si sarebbe
verificato nunc (non si deve spiegare un genus o
mero evento di danno, ma lo specifico decorso
causale sfociato nellevento terminale).
81Proposte della dottrina.
- La dottrina sottolinea, con particolare
riferimento al reato omissivo colposo, la
necessità di procedere prima allaccertamento del
nesso causale (è sufficiente accertare che senza
la condotta levento si sarebbe realizzato in un
altro momento,), e quindi di verificare
lassenza di causa alternativa lecita - Â
82DONINI
- ( e se, comunque, la condotta ha aumentato il
rischio di verificazione dellevento) solo in
questa seconda fase ci si può accontentare di un
grado di probabilità inferiore, laccertamento
può essere meno rigoroso (Donini).
83segue
- Si rileva, inoltre, lerrore in cui cade spesso
la giurisprudenza di trasformare dei reati
commissivi colposi in reati omissivi, in
considerazione di quegli elementi omissivi sempre
intrinseci nella colpa (in quanto, ad esempio,
lazione colposa del medico non solo condiziona
storicamente levento, quanto meno accelerando i
tempi del processo,
84segue
- ma non attiva condizioni negative, impeditive
dellevento, Donini p. 55.). - In considerazione delle forti aspettative di
tutela sociale che talora non possono essere
soddisfatte con il modello del reato causale per
limpossibilità di accertare il nesso (ad esempio
nel settore della colpa medica) si propone
lintroduzione di illeciti
85segue
- contravvenzionali, concepiti come meri reati di
pericolo (viene punita la violazione della regola
di diligenza tout court) e la trasformazione
dellevento in mera condizione obiettiva di
punibilità (o talora di circostanza aggravante)
(Donini). - Â
- Â
86PALIERO
- Oppure si propone di sostituire la formula
condizionalistica con la formula della
diminuzione del rischio (il paradigma
pronosticherebbe il rischio estrinsecato dalla
condotta), e di considerare levento come una
mera condizione obiettiva di punibilitÃ
87segue
- sono considerati interessanti i modelli di
rischio elaborati dalla scienza epidemiologica
per ricostruire la causalità nelle ipotesi in cui
i tradizionali modelli nomologici falliscono e
vanno sostituiti con modelli a struttura
probabilistica (Paliero).