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IL REATO COLPOSO (OMISSIVO)

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IL REATO COLPOSO (OMISSIVO) La colpa medica Accertamento della colpa medica I fase: accertamento degli estremi della colpa per imprudenza, negligenza o imperizia. – PowerPoint PPT presentation

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Title: IL REATO COLPOSO (OMISSIVO)


1
IL REATO COLPOSO (OMISSIVO)
  • La colpa medica

2
Accertamento della colpa medica
  • I fase accertamento degli estremi della colpa
    per imprudenza, negligenza o imperizia.
  • II fase accertamento del nesso causale fra la
    condotta del sanitario (che si assume negligente,
    imprudente, imperita) e levento dannoso alla
    persona del paziente

3
I primi due decenni del vigente codice penale
  • Cass., 6 marzo 1967 La colpa del sanitario deve
    essere valutata dal giudice con larghezza di
    vedute e comprensione, sia perché la scienza
    medica non determina in ordine allo stesso male
    un unico criterio tassativo di cure, sia perché
    nellarte medica lerrore di apprezzamento è
    sempre possibile.

4
segue
  • Pur tuttavia la esclusione della colpa
    professionale medica trova un limite nella
    condotta del professionista incompatibile col
    minimo di cultura e di esperienza che deve
    legittimamente pretendersi da chi sia abilitato
    allesercizio della professione medica

5
segue
  • La giurisprudenza considera penalmente rilevante
    solo la colpa propriamente grossolana,
    dipendente cioè da ignoranza dei principi
    elementari, incompatibile con il minimo di
    cultura e di esperienza..,

6
Cass. , 21 ottobre 1970, Lisco
  • che trova origine nella mancata applicazione
    delle cognizioni generali e fondamentali
    attinenti alla professione o nel difetto di quel
    minimo di abilità e perizia tecnica nelluso dei
    mezzi manuali o strumentali adoperati nellatto
    operatorio, e che il medico deve essere sicuro di
    poter adoperare correttamente o, infine, nella
    mancanza di prudenza e diligenza che non devono
    mai difettare in chi esercita la professione
    sanitaria.

7
segue
  • Si da rilievo solo alla manifestazione di
    incapacità palese e grossolana.
  • Si limita tendenzialmente la responsabilità del
    medico dal punto di vista della diligenza, senza
    distinguere le diverse forme di colpa.

8
Primi anni 50
  • La dottrina sottolinea limportanza anche per il
    diritto penale dellart. 2236 del codice civile
    non si sarebbe potuto ravvisare gli estremi di
    una colpa penalmente rilevante là dove non
    fossero, in ipotesi, neppure esistiti gli estremi
    di una colpa sufficiente a configurare un danno
    risarcibile,

9
segue
  • a giustificare cioè una domanda di risarcimento
    avanti il giudice civile.

10
Colpa grave ex art. 2236 solo per la perizia.
  • La dottrina ritiene, però, che solo la colpa per
    imperizia può e deve essere valutata nellambito
    della colpa grave, al fine di allargare il campo
    della discrezionalità tecnica del professionista
    quando si tratti di problemi particolarmente
    difficili, la cui soluzione implichi rischi di
    insuccesso.

11
segue
  • Quellaspetto della colpa che si ricollega alla
    prudenza e alla diligenza in senso stretto,
    rimane ancorato dal punto di vista del diritto
    civile allart. 1176 c.c., che richiede una
    diligenza media ed ammette una responsabilità
    anche per colpa lieve.

12
segue
  • Quando si tratti di una prestazione professionale
    che implichi la soluzione di problemi tecnici di
    particolare difficoltà, non si può richiedere una
    grande perizia (è penalmente rilevante solo la
    colpa grave), ma loperatore deve usare la
    massima prudenza e la massima diligenza, senza
    che occorra accertare lignoranza di principi del
    tutto elementari o la grossolanità degli errori.

13
segue
  • Quanto maggiori le difficoltà del compito, tanto
    più indulgente il giudizio del magistrato sulla
    perizia dellagente, ma tanto più severo quello
    sulla diligenza e prudenza spiegate dal medesimo.

14
Accertamento della colpa (violazione della regola
di diligenza in sede di tipicità)
  • Ai fini dellaccertamento della colpa (della
    violazione di una regola di diligenza) il
    giudizio di prevedibilità ed evitabilità deve
    essere effettuato ex ante in base al parametro
    oggettivo dellhomo eiusdem condicionis et
    professionis

15
segue
  • Allinterno di una stessa categoria speciale di
    appartenenza è possibile enucleare una pluralità
    di tipi, per cui la misura di perizia
    oggettivamente richiesta nellespletamento
    dellattività sanitaria è graduabile secondo che
    il medico appartenga alla cerchia dei
    cattedratici, degli specialisti o dei semplici
    medici generici.

16
segue
  • La giurisprudenza, pur parlando di colpa grave,
    rimane ancorata al grossolano errore
    professionale, perché si ritiene che se i
    problemi tecnici sono particolarmente difficili
    occorreranno maggior perizia, maggior prudenza e
    attenzione, di intensità proporzionale alla
    gravità dei problemi.

17
Corte costituzionale sent. N. 166 del 28/11/1973
  • la particolare disciplina in tema di
    responsabilità penale desumibile dagli artt. 589
    e 43 c.p., in relazione allart. 2236 c.c., per
    lesercente una professione intellettuale quando
    la prestazione implichi la soluzione di problemi
    tecnici di speciale difficoltà, è il riflesso di
    una normativa dettata di fronte a due opposte
    esigenze

18
segue
  • quella di non mortificare liniziativa del
    professionista col timore di ingiuste
    rappresaglie del cliente in caso di insuccesso e
    quella inversa di non indulgere verso non
    ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del
    professionista stesso. Ne consegue che solo la
    colpa grave, e cioè quella derivante da errore
    inescusabile, dalla ignoranza dei principi

19
segue
  • Elementari attinenti allesercizio di una
    determinata attività professionale o propri di
    una data specializzazione, possa nella indicata
    ipotesi rilevare ai fini della responsabilità
    penale.

20
segue
  • Questa autorevole presa di posizione venne
    recepita, per circa un decennio, dalla
    giurisprudenza della corte regolatrice
    limitatamente alla sola imperizia (ad es. Cass.
    19/2/1981, Desiato). La gravità dellimperizia
    viene individuata dalla giurisprudenza nella
    condotta del medico che si risolva
    nellincompatibilità con un livello minimo

21
segue
  • Di cognizione tecnica, di cultura, di esperienza
    e di capacità professionale, presupposti
    indispensabili per lesercizio della professione
    sanitaria. Se invece laddebito di colpa
    consista in negligenza o imprudenza la
    valutazione del giudice deve essere effettuata
    secondo criteri normali e di comune applicazione
    (Cass. 18 ottobre 1978, Andria).

22
Segue medici specialisti
  • Con maggiore rigore viene valutata limperizia
    dei medici specialisti dai quali non può non
    esigersi il possesso di quel bagaglio tecnico che
    deve necessariamente comprendere la conoscenza di
    tutti, o quasi, i rimedi noti alla scienza ed
    alla prassi della rispettiva branca
    specialistica.

23
Contrario Orientamento giurisprudenziale
  • Cass. 22 marzo 1984, Conti In tema di colpa
    professionale medica laccertamento non può
    essere effettuato in base agli elementi dettati
    dallart. 2236 c.c. Detta norma non può esplicare
    alcun effetto restrittivo della disciplina
    dellelemento psicologico del reato

24
segue
  • la sua applicazione infatti non può avvenire né
    con interpretazione analogica, perché vietata per
    il carattere eccezionale della disposizione
    rispetto ai principi vigenti in materia, né per
    interpretazione estensiva, data la completezza e
    lomogeneità della disciplina penale del dolo e
    della colpa

25
Cass. 2 giugno 1987, Boschi
  • il concetto di colpa grave previsto dallart.
    2236 c.c. è limitato allobbligo del risarcimento
    dei danni, quando la prestazione professionale
    implichi la soluzione di problemi tecnici di
    speciale difficoltà esso, pertanto, non è
    estensibile allordinamento penale.

26
Cass. 21 ottobre 1983, Rovacchi
  • ai fini della configurazione della colpa
    professionale del sanitario, la limitazione alle
    ipotesi di colpa grave, prevista dallart. 2236
    c.c., è applicabile solo in sede civile e
    limitatamente alla colpa per imperizia, e non
    può, invece, spiegare alcun effetto che importi
    una restrizione della disciplina dellelemento
    psicologico del reato.

27
segue
  • La sussistenza o meno di tale elemento può e deve
    essere liberamente valutata dal giudice, ma una
    volta che il giudice labbia ritenuto accertato,
    in particolare sotto il profilo della colpa per i
    reati punibili a tale titolo, il maggiore o
    minore grado di essa può avere rilievo solo ai
    fini e nellambito della disciplina penale e mai
    quindi , con efficacia scriminante.

28
Contra la dottrina.
  • Non si tratta di procedere ad unidentificazione
    fra responsabilità civile e responsabilità penale
    ma, più semplicemente, di prendere atto che non
    può sensatamente essere considerata antigiuridica
    in sede penale una condotta che una norma
    dellordinamento giuridico dichiara espressamente
    lecita in sede civile (Crespi).

29
segue
  • Non si può applicare lart. 2236 c.c. solo alla
    responsabilità contrattuale (come sostenuto dalla
    Cassazione), ma come ribadito dalla Corte
    regolatrice a sezioni unite, la disposizione
    trova applicazione anche alle ipotesi di
    responsabilità extracontrattuale altrimenti il
    medico dovrebbe risarcire in via
    extracontrattuale ciò che che non sarebbe tenuto
    a risarcire in via contrattuale.

30
Relatività delle distinzioni fra le diverse
forme di colpa
  • La giurisprudenza non avverte spesso una netta
    demarcazione fra le diverse e spesso concorrenti
    forme di colpa.
  • Ad es. si rileva che la la colpa dellesercente
    la professione sanitaria per lerrore di diagnosi
    non si atteggia in ogni caso ad imperizia, ben
    potendo concorrere con lincapacità di formulare

31
segue
  • Una diagnosi corretta la negligenza o
    limprudenza che abbiano influito decisamente nel
    processo di formazione dellerrore medesimo
    (Cass. 17 ottobre 1978, Andria). In questo caso è
    linosservanza delle regole sociali di diligenza
    a non consentire lacquisizione di elementi di
    controllo utili alla formazione di una diagnosi
    corretta

32
Segue.
  • è proprio questo il motivo per non impegnarsi
    nella verifica del più grave grado di colpa.
  • Allo stesso modo circa lomissione di
    accertamenti diagnostici doverosi è il caso
    dellinoculamento di un farmaco non tollerato
    inosservanza di una regola sociale di diligenza

33
segue
  • circa le cautele necessarie per prevenire e
    controllare gli effetti della crisi anafilattica
    (Cass. 26 ottobre 1983, Veronesi).

34
segue
  • Si tende a dilatare la forma della negligenza e a
    circoscrivere la reale incidenza della disciplina
    dellart. 2236, anche in virtù del bene offeso
    dal comportamento colposo (la vita umana) e del
    rapporto medico paziente.

35
segue
  • la vita umana è un bene che va salvaguardato
    sopra ogni cosa e ad ogni costo con la
    conseguenza che i doveri morali e giuridici del
    aumentano sino al punto da imporre un più inteso
    ed incisivo obbligo di controllo (cfr. Cass.,
    2/10/90, in Fonda 26/11/1980, Lilla).

36
Cass., 2/10/90, in Fonda
  • Cass., 2/10/90, in Fonda richiama lart. 2236
    c.c. nel senso che lerrore del medico, per
    essere penalmente rilevante, non può che
    configurarsi nel quadro della colpa grave, ma
    sembra collocare sullo stesso piano limprudenza,
    la negligenza e limperizia.

37
segue
  • In relazione al rapporto medico-paziente si
    sottolinea che il paziente non è in grado di
    proteggere autonomamente la propria salute, ma
    deve ricorrere alle cure del medico, scontando
    gli effetti negativi di condotte disattente e
    approssimative.

38
Cass., 12 dicembre 1988, Carapezza
  • In tema di colpa professionale risponde, a
    titolo di imperizia e negligenza, della morte di
    un paziente il sanitario, il quale, in presenza
    di una malattia incurabile, si attesi su un
    comportamento di disinteresse e rassegnazione
    rispetto allexitus,

39
segue
  • ed ometta di praticare, o far praticare,
    trattamenti terapeutici idonei a superare
    situazioni di crisi.
  • Conforme Cass., 23 marzo 1993, De Donato.
  • Il medico deve fare tutto il possibile per
    evitare che si trasformi in dannosa la situazione
    pericolosa, creata dalla malattia (Cass. 2
    ottobre 1990, Fonda).

40
Conforme Cass. 23 marzo 1995, Salviati
  • lerrore del medico, conducente a morte o
    lesione personale del paziente, può essere
    valutato sulla base del parametro di cui allart.
    2236 c.c. vale a dire della colpa grave, solo se
    il caso imponga la soluzione di particolari
    problemi diagnostici e terapeutici in presenza di
    quadro patologico complesso e passibile di
    diversificati esiti terapeutici..

41
segue
  • Diversamente, quando non sia presente una
    situazione emergenziale, o quando il caso non
    implichi la soluzione di problemi tecnici di
    speciale difficoltà, così come quando venga in
    rilievo negligenza e/o imprudenza, i canoni
    valutativi della condotta colposa non possono
    essere che quelli ordinariamente adottati nel
    campo della responsabilità penale per danni
    cagionati alla vita o allintegrità delluomo.

42
LA CAUSALITA NEL REATO OMISSIVO
  • Lomissione è un concetto normativo, di cui la
    dottrina e la giurisprudenza ha messo in
    discussione il reale valore condizionante, o si
    ammette un minor grado di certezza. Questo non è
    accettabile gli enunciati causali relativi
    allomissione devono soddisfare unicamente il
    requisito dellalto grado di credibilità
    razionale, richiesto per la causalità attiva
    (tanto più che la responsabilità omissiva viene
    considerata meno grave della commissiva)

43
GRASSO
  • Grasso sottolinea la diversità dei paradigmi di
    concretizzazione della formula condizionalistica
    nel caso della fattispecie commissiva ed
    omissiva nel primo caso la formula è integrata
    dai classici modelli nomologici-deduttivi del
    modello di sussunzione sotto leggi, di
    equivalente normativo della causalità

44
SEGUE
  • nel secondo caso il modello della condicio sine
    qua non condurrebbe a un giudizio di tipo
    ipotetico, e rispetto alla fattispecie omissiva
    si dovrebbe parlare di equivalente normativo
    della causalità
  • nel reato commissivo laccertamento del nesso di
    causalità presuppone la spiegazione di quanto si
    è verificato,

45
segue
  • nel reato omissivo laccertamento assume un
    valore ipotetico o prognostico in quanto si
    tratta di verificare in che modo leventuale
    compimento dellazione doverosa avrebbe
    modificato il corso degli eventi.

46
segue
  • Si contrapporrebbe un modello euristico della
    formula condizionalistica a struttura ipotetica
    ad un modello a struttura empirico-fattuale.

47
Stella
  • Stella sostiene, invece, che non sussiste alcuna
    differenza nellaccertamento della causalità nel
    reato omissivo, trattandosi pur sempre di
    adottare il modello euristico rappresentato dal
    giudizio contrafattuale (che è un giudizio
    ipotetico sia in relazione al reato commissivo,
    che in relazione al reato omissivo),

48
segue
  • e il procedimento esplicativo della sussunzione
    sotto leggi scientifiche di copertura. Nel reato
    omissivo cambia solo la natura della condizione,
    o meglio del processo non si tratta di un
    processo dinamico, ma di un processo statico.

49
Paliero
  • In una posizione intermedia, Paliero ritiene,
    invece, che pur essendo identico il modello
    euristico (criterio di giudizio -giudizio
    controfattuale, come osserva Stella), cambia la
    base del giudizio, gli antecedenti selezionati
    come oggetto del predicato controfattuale

50
segue
  • nel reato commissivo è rappresentato da una
    condotta nota, nel reato omissivo oltre a
    spiegare levento occorre spiegare lazione
    impeditiva di cui vanno accertate le chances di
    salvezza del bene non si tratta di unazione
    passata, né futura, ma meramente immaginaria.

51
  • ma anche la struttura sarà necessariamente
    probabilistica (il criterio di verifica
    dellefficacia condizionante della condotta
    omissiva, essendo riferito allimmaginaria azione
    impeditiva doverosa, sarà probabilistico, una
    mera prognosi). In questipotesi le cause
    alternative ipotetiche diventano il perno della
    spiegazione causale, in quanto lazione
    impeditiva è una condizione alternativa
    ipotetica,

52
segue
  • La formula euristica è doppiamente ipotetica
    nella griglia controfattuale esplicativa della
    causalità attiva due elementi sono storicamente
    reali luno nella protasi (azione), laltro
    nellapodosi (evento) nellomissivo nella
    protasi mancano dati comportamentali reali, vi è
    solo lantecedente statico (omissione),

53
segue
  • reale solo a condizione di essere animato
    dallazione impeditiva, immaginaria.

54
segue
  • Non si tratta, allora, di una spiegazione
    dellevento (o prognosi postuma, che, in quanto
    postuma, rappresenta una ricostruzione del
    passato), ma di una prognosi in senso proprio la
    spiegazione ha non solo la fonte probabilistica
    (leggi statistiche, utilizzate anche per spiegare
    la causalità nel reato commissivo),

55
  • che in quanto tale non sembra poter coprire un
    evento (un rapporto di consequenzialità
    verificabile in senso popperiano può esistere
    solo tra due entità reali), ma solo predicare un
    rischio.

56
  • Queste caratteristiche della causalità omissiva
    giustificano la difficoltà della giurisprudenza
    di accertare il nesso di causalità nel reato
    omissivo e inducono lautore a delle proposte
    alternative al modello del reato causale laddove
    si tratta di tutelare beni fondamentali (come
    lincolumità fisica rispetto allattività
    medica).

57
Giurisprudenza.
  • Le maggiori difficoltà nellaccertamento del
    nesso causale e nella relativa imputazione
    oggettiva dellevento emergono nel reato omissivo
    improprio, in particolare colposo. Il settore
    della responsabilità medica, della responsabilità
    da prodotto, e delle alterazioni ambientali sono
    quelli in cui maggiormente entra

58
  • in crisi il modello nomologico-deduttivo,
    integrato dalle leggi di copertura.
  • La giurisprudenza ha reagito con diversi
    orientamenti.

59
I orientamento
  • Volatilizzazione del nesso causale
    laccertamento della posizione di garanzia,
    assorbe laccertamento della violazione della
    regola di diligenza e dellaccertamento del nesso
    causale o comunque il problema causale si
    dissolve per intero nellaccertamento della
    violazione della regola cautelare.  

60
segue
  • Tendenziale dissolvimento degli elementi
    naturalistici nel mero elemento normativo
    rappresentato dalla posizione di garanzia

61
II (III) ORIENTAMENTO
  • Non si accerta prima il nesso causale, e quindi
    si verifica se è possibile imputare levento alla
    condotta dellagente, ma ci si accontenta di una
    rivelazione della causalità ancorata a fattori di
    tipo prognostico-probabilistico

62
Cass., 12 luglio 1991, Silvestri
  • Nella ricerca del nesso di causalità in materia
    di responsabilità per colpa professionale al
    criterio della certezza degli effetti della
    condotta si può sostituire quello della
    probabilità di tali effetti ( e dellidoneità
    della condotta a produrli)

63
segue
  • per cui il rapporto causale sussiste anche quando
    lopera del sanitario, se correttamente e
    tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non
    già la certezza bensì soltanto serie ed
    apprezzabili possibilità di successo, tali che la
    vita del paziente sarebbe stata probabilmente
    salvata

64
segue
  • lopera del sanitario avrebbe evitato levento
    con probabilità apprezzabili nella misura del
    30, ma non si è prima accertato se sussiste un
    nesso tra la condotta e levento che è
    possibile eliminare mentalmente la condotta senza
    che levento venga meno),

65
segue
  • se non addirittura consistente nella mera
    rilevazione del rischio o dellaumento del
    rischio.
  • Si sostituisce ad un giudizio di probabilità
    logica, un mero accertamento di probabilità
    statistica

66
segue
  • Il giudice servendosi di una fonte probabilistica
    come la legge statistica deve pervenire ad un
    giudizio di probabilità logica, che contiene la
    verifica aggiuntiva della credibilità
    dellimpiego della legge statistica nel caso
    concreto . e in particolare il rigore del
    giudice dovrebbe crescere a fronte di leggi di
    copertura

67
segue
  • dal valore epistemologico meno pronunciato. La
    probabilità statistica, invece, si limita alla
    mera verifica empirica percentuale sulla
    successione degli eventi (cfr. Donini, La
    causalità omissiva e limputazione per laumento
    del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen. 1999,
    p. 32 ss.).

68
segue
  • Attraverso questa ricostruzione della causalità
    fondata su fattori prognostici-probabilistici, o
    sul mero accertamento dellaumento del rischio si
    trasformano i reati causali in meri reati di
    pericolo, in contrasto con il principio di
    legalità (e di responsabilità personale).
  •  
  •  

69
segue
  • Addirittura la giurisprudenza arriva ad affermare
    in Italia che in considerazione dellimportanza
    degli interessi in gioco (ad esempio la vita in
    relazione alla responsabilità medica) è possibile
    abbassare la soglia (il grado) di probabilità
    sufficiente per pronunciare la condanna,
    accogliere un grado di accertamento inferiore,

70
segue
  • una nozione di causalità diminuita (tanto più
    alto il rango dei beni, tanto minore il grado di
    probabilità).
  • Questinterpretazione non è accettabile perché
    altrimenti dei criteri valutativi sono utilizzati
    per accertare fatti naturalistici

71
segue
  • (parte della dottrina, ad esempio Angioni, non
    accoglie tale possibilità neanche per accertare
    il grado di pericolo nei reati di pericolo
    concreto, ritenendo che il principio di
    proporzione deve guidare le scelte di
    incriminazione del legislatore, ma non può
    presiedere laccertamento del giudice).

72
IV orientamento
  • Recentemente, la giurisprudenza ha cambiato
    tendenza, pretendendo laccertamento del nesso
    causale in base ad un modello nomologico-deduttivo
    con un alto grado di credibilità razionale
    vicino alla certezza
  •  

73
segue
  • (sia che si consideri la causalità omissiva
    reale, sia che la si consideri ipotetica)

74
Cass., 28 settembre 2000, Baltrocchi
  • Il medico di turno presso il servizio
    accettazione di un pronto soccorso ospedaliero va
    assolto perché il fatto non sussiste dallaccusa
    di aver cagionato per colpa la morte di un
    anziano paziente del quale, pur in presenza di
    sintomi sospetti, non abbia ritenuto opportuno il
    ricovero e al quale

75
segue
  • Abbia prescritto una terapia non corretta, stante
    che, in presenza di una percentuale di
    sopravvivenza non superiore al cinquanta per
    cento di soggetti in analoghe condizioni, risulta
    impossibile stabilire se il decesso sarebbe
    avvenuto ugualmente anche in presenza di cure
    adeguate.

76
Cass., 18 ottobre 2001, Pacini ed altri
  • In tema di colpa professionale medica configurata
    con riferimento a comportamenti di tipo omissivo,
    laffermazione di responsabilità dellimputato,
    sotto il profilo del nesso di causalità, richiede
    la dimostrazione che la condotta omessa, ove
    attuata,

77
segue
  • sarebbe stata in grado di impedire levento con
    un grado di probabilità vicino alla certezza.

78
Descrizione dellevento
  • Descrizione dellevento evento in concreto, che
    si è verificato hic et nunc (in quelle condizioni
    di spazio e di tempo). Né evento in astratto, né
    è possibile uneccessiva concretizzazione, la
    legge scientifica deve consentire al giudice di
    spiegare un accadimento ripetibile.

79
Corte di Appello di Torino, Rigollet e altri, 27
- 6 - 97
  • La Corte di Appello di Torino nel caso Rigollet e
    altri, 27 - 6 - 97, ha sottolineato che non si
    può astrarre da ogni aspetto caratterizzante la
    vicenda concreta(non si può fare riferimento,
    ad esempio, ad un generico evento valanghivo, non
    qualificato da specifici antecedenti causali),

80
segue
  • ma occorre selezionare modalità concrete
    dellevento valanga accadimenti o aspetti
    ripetibili mancando i quali si dovrebbe dire che
    un evento del tipo previsto dalla norma non si
    sarebbe verificato hic o non si sarebbe
    verificato nunc (non si deve spiegare un genus o
    mero evento di danno, ma lo specifico decorso
    causale sfociato nellevento terminale).

81
Proposte della dottrina.
  • La dottrina sottolinea, con particolare
    riferimento al reato omissivo colposo, la
    necessità di procedere prima allaccertamento del
    nesso causale (è sufficiente accertare che senza
    la condotta levento si sarebbe realizzato in un
    altro momento,), e quindi di verificare
    lassenza di causa alternativa lecita
  •  

82
DONINI
  • ( e se, comunque, la condotta ha aumentato il
    rischio di verificazione dellevento) solo in
    questa seconda fase ci si può accontentare di un
    grado di probabilità inferiore, laccertamento
    può essere meno rigoroso (Donini).

83
segue
  • Si rileva, inoltre, lerrore in cui cade spesso
    la giurisprudenza di trasformare dei reati
    commissivi colposi in reati omissivi, in
    considerazione di quegli elementi omissivi sempre
    intrinseci nella colpa (in quanto, ad esempio,
    lazione colposa del medico non solo condiziona
    storicamente levento, quanto meno accelerando i
    tempi del processo,

84
segue
  • ma non attiva condizioni negative, impeditive
    dellevento, Donini p. 55.).
  • In considerazione delle forti aspettative di
    tutela sociale che talora non possono essere
    soddisfatte con il modello del reato causale per
    limpossibilità di accertare il nesso (ad esempio
    nel settore della colpa medica) si propone
    lintroduzione di illeciti

85
segue
  • contravvenzionali, concepiti come meri reati di
    pericolo (viene punita la violazione della regola
    di diligenza tout court) e la trasformazione
    dellevento in mera condizione obiettiva di
    punibilità (o talora di circostanza aggravante)
    (Donini).
  •  
  •  

86
PALIERO
  • Oppure si propone di sostituire la formula
    condizionalistica con la formula della
    diminuzione del rischio (il paradigma
    pronosticherebbe il rischio estrinsecato dalla
    condotta), e di considerare levento come una
    mera condizione obiettiva di punibilità

87
segue
  • sono considerati interessanti i modelli di
    rischio elaborati dalla scienza epidemiologica
    per ricostruire la causalità nelle ipotesi in cui
    i tradizionali modelli nomologici falliscono e
    vanno sostituiti con modelli a struttura
    probabilistica (Paliero).
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