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Title: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Reati societari (art.25-ter) Author: Patrizia Marchetti Last modified by – PowerPoint PPT presentation

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Title: Convegno:


1
Modello di organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/2001Reati societari
(art.25-ter)
D. Lgs. 231/2001da novità normativa a strumento
gestionale Torino, 25 marzo 2010 Torino Incontra
Dott.ssa Patrizia Marchetti
2
Particolarità dellart. 25-ter del D.Lgs 231/2001
  • Lart. 25-ter presenta una peculiarità rispetto
    alle altre norme di parte speciale in quanto il
    Legislatore non si è limitato a collegare le
    sanzioni edittali agli illeciti societari di
    riferimento, bensì ha ridisegnato i criteri di
    imputazione soggettiva ed oggettiva fissati nella
    parte generale dallart. 5 del D.Lgs 231/2001
    come segue
  • Art. 25-ter Reati societari
  • In relazione ai reati in materia societaria
    previsti dal codice civile, se commessi
    nell'interesse della società, da amministratori,
    direttori generali o liquidatori o da persone
    sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto
    non si fosse realizzato se essi avessero vigilato
    in conformità degli obblighi inerenti alla loro
    carica, si applicano le seguenti sanzioni
    pecuniarie

3
Particolarità dellart. 25-ter del D.Lgs 231/2001
  • Criteri di imputazione soggettiva
  • Lesplicita individuazione dei soggetti attivi
    dellart. 25-ter è riduttiva rispetto ai soggetti
    individuati dallart. 5 del D.Lgs 231/2001.
  • Criteri di imputazione oggettiva
  • Sul piano dellimputazione oggettiva lart.
    25-ter circoscrive la responsabilità della
    società al reato commesso nellinteresse della
    società mentre lart. 5 del D.Lgs 231/2001,
    norma generale, ha come riferimento linteresse o
    il vantaggio.
  • Profilo sanzionatorio
  • Sotto il profilo sanzionatorio lart. 25-ter
    stabilisce esclusivamente sanzioni di tipo
    pecuniario in capo allente e non prevede
    sanzioni interdittive.

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I reati presupposto false comunicazioni sociali
(2621 cc) e false comunicazioni sociali in danno
dei soci o dei creditori (2622 cc)
  • Art. 25 ter co. 1
  • per la contravvenzione di false comunicazioni
    sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice
    civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
    trecento quote
  • per il delitto di false comunicazioni sociali in
    danno dei soci o dei creditori, previsto
    dall'articolo 2622, primo comma, del codice
    civile, la sanzione pecuniaria da trecento a
    seicentosessanta quote
  • per il delitto di false comunicazioni sociali in
    danno dei soci o dei creditori, previsto
    dall'articolo 2622, terzo comma, del codice
    civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
    ottocento quote

5
I reati presupposto false comunicazioni sociali
(2621 cc) e false comunicazioni sociali in danno
dei soci o dei creditori (2622 cc)
  • Questi reati si realizzano tramite
  • lesposizione nei bilanci, nelle relazioni o
    nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
    legge, dirette ai soci ai creditori o al
    pubblico, di fatti materiali non rispondenti al
    vero, idonei ad indurre in errore i destinatari
    della situazione economica, patrimoniale o
    finanziaria della Società o del Gruppo al quale
    essa appartiene
  • lomissione di informazioni sulla situazione
    medesima la cui comunicazione è imposta dalla
    legge
  • lintenzione di ingannare i soci, i creditori o
    il pubblico, o il fine di conseguire un ingiusto
    profitto
  • un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, nel
    reato di cui allart. 2622 c.c.

6
I reati presupposto falsità nelle relazioni o
nelle comunicazioni della società di revisione
  • Art. 25 ter co. 1
  • f) per la contravvenzione di falsità nelle
    relazioni o nelle comunicazioni delle società di
    revisione, prevista dall'articolo 2624, primo
    comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria
    da duecento a duecentosessanta quote
  • g) per il delitto di falsità nelle relazioni o
    nelle comunicazioni delle società di revisione,
    previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del
    codice civile, la sanzione pecuniaria da
    quattrocento a ottocento quote
  • Il reato consiste in false attestazioni od
    occultamento di informazioni, da parte dei
    responsabili della revisione, concernenti la
    situazione economica, patrimoniale o finanziaria
    della Società, al fine di conseguire per sé o per
    altri un ingiusto profitto.

7
I reati presupposto impedito controllo
  • Art. 25 ter co. 1
  • h) per il delitto di impedito controllo, previsto
    dall'articolo 2625, secondo comma, del codice
    civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
    trecentosessanta quote
  • Il reato si verifica nellipotesi in cui gli
    amministratori impediscano od ostacolino,
    mediante occultamento di documenti o altri idonei
    artifici, lo svolgimento delle attività di
    controllo o di revisione legalmente attribuite ai
    soci, ad altri organi societari, ovvero alle
    società di revisione.

8
I reati presupposto formazione fittizia del
capitale
  • Art. 25 ter co. 1
  • per il delitto di formazione fittizia del
    capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice
    civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
    trecentosessanta quote
  • La formazione fittizia del capitale può essere
    realizzata con tre specifiche condotte
  • attribuzione di azioni o quote in misura
    complessivamente superiore all'ammontare del
    capitale sociale
  • sottoscrizione reciproca di azioni o quote
  • sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di
    beni in natura o crediti ovvero del patrimonio
    della società in caso di trasformazione

9
I reati presupposto indebita restituzione di
conferimenti
  • Art. 25 ter co. 1
  • l) per il delitto di indebita restituzione dei
    conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del
    codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento
    a trecentosessanta quote
  • Il reato consiste nella restituzione dei
    conferimenti ai soci o la liberazione degli
    stessi dallobbligo di eseguirli
  • in mancanza di una delibera di riduzione del
    capitale sociale regolata dagli artt. 2306 e 2445
    c.c.,
  • in caso di operazioni di recesso o di esclusione
    del socio condotte al di fuori delle procedure
    normativamente previste
  • in caso di riduzione del capitale sociale
    mediante riscatto e annullamento di azioni
    proprie con mancato rispetto della procedura
    dettata dallart. 2445 c.c.

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I reati presupposto illegale ripartizione degli
utili e delle riserve
  • Art. 25 ter co. 1
  • m) per la contravvenzione di illegale
    ripartizione degli utili e delle riserve,
    prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la
    sanzione pecuniaria da duecento a
    duecentosessanta quote
  • Il reato consiste nella ripartizione di utili o
    acconti sugli utili non effettivamente conseguiti
    o destinati per legge a riserva, ovvero nella
    ripartizione di riserve, anche non costituite con
    utili, che non possono per legge essere
    distribuite.
  • Avendo il reato natura contravvenzionale è
    punibile anche a titolo di colpa (errore,
    negligenza, imperizia)

11
I reati presupposto illecite operazioni sulle
azioni o quote sociali o della società
controllante
  • Art. 25 ter co. 1
  • n) per il delitto di illecite operazioni sulle
    azioni o quote sociali o della società
    controllante, previsto dall'articolo 2628 del
    codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento
    a trecentosessanta quote
  • La norma in esame sanziona le condotte di
    acquisto o sottoscrizione di azioni o quote
    proprie, e quelle relative allacquisto o
    sottoscrizione delle azioni o quote della società
    controllante, se poste in essere fuori dei casi
    consentiti dalla legge e se determinano una
    lesione del capitale sociale e delle riserve non
    distribuibili per legge.

12
I reati presupposto operazioni in pregiudizio
dei creditori, indebita ripartizione dei beni
sociali da parte dei liquidatori
  • Art. 25 ter co. 1
  • o) per il delitto di operazioni in pregiudizio
    dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del
    codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento
    a seicentosessanta quote
  • Il reato consiste nel pregiudizio delle ragioni
    creditorie derivante dalla diminuzione del
    patrimonio sociale a seguito di una operazione di
    riduzione del capitale, di fusione o di
    scissione.
  • p) per il delitto di indebita ripartizione dei
    beni sociali da parte dei liquidatori, previsto
    dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione
    pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote
  • Reato proprio dei liquidatori che eseguono una
    ripartizione dei beni sociali ai soci prima del
    pagamento dei creditori o dellaccantonamento
    delle somme necessarie a soddisfarli.

13
I reati presupposto illecita influenza
sullassemblea
  • Art. 25 ter co. 1
  • q) per il delitto di illecita influenza
    sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del
    codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento
    a seicentosessanta quote
  • Il reato consiste nel compimento di atti
    simulati o fraudolenti che incidano sulla
    formazione della maggioranza assembleare
    alterando il risultato della deliberazione.
  • Non assumono alcun rilievo le condotte meramente
    omissive, come il mancato esercizio del diritto
    di voto o il mancato intervento in assemblea, pur
    se influenti sulla formazione della maggioranza.

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I reati presupposto aggiotaggio ed omessa
comunicazione del conflitto di interessi
  • Art. 25 ter co. 1
  • r) per il delitto di aggiotaggio, previsto
    dall'articolo 2637 del codice civile e per il
    delitto di omessa comunicazione del conflitto
    d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del
    codice civile, la sanzione pecuniaria da
    quattrocento a mille quote
  • Il reato di aggiotaggio è composto
    dallaggiotaggio societario, che indica la
    manovra tendente a provocare artificiosamente
    movimenti del valore di titoli, e
    dallaggiotaggio bancario affidamento che il
    pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di
    banche o di gruppi bancari.
  • Il reato di omessa comunicazione del conflitto di
    interessi è strutturato mediante il rinvio alla
    disposizione dellart. 2391, 1 co, c.c.
    contenente la disciplina dellinteresse
    dellamministratore in una determinata operazione
    societaria. Il reato è circoscritto agli
    amministratori di società con titoli quotati, o
    aperte.

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I reati presupposto ostacolo allesercizio delle
funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
  • Art. 25 ter co. 1
  • s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle
    funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza,
    previsti dall'articolo 2638, primo e secondo
    comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria
    da quattrocento a ottocento quote.
  • Le ipotesi di reato contemplate nellart. 2638
    c.c. sono poste a presidio del corretto esercizio
    delle funzioni di controllo proprie delle
    autorità pubbliche di vigilanza Consob, Banca
    dItalia, Isvap.

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Aree sensibili Reati societari
  • CORPORATE GOVERNANCE E DIREZIONE GENERALE
  • Rispetto delle norme di legge e di statuto nella
    gestione dellente e nelle comunicazioni
    allesterno.
  • AMMINISTRAZIONE- LEGALE - AFFARI SOCIETARI
  • Rispetto delle norme e dei principi di redazione
    del bilancio, delle norme di legge e di statuto
    nella predisposizione degli atti consiliari e
    assembleari
  • FINANZA E CONTROLLO
  • Rispetto delle norme di legge nella gestione
    della tesoreria, nellassolvimento degli obblighi
    tributari, previdenziali e assistenziali.
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