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LA PIRATERIA

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Title: LA PIRATERIA


1
LA PIRATERIA
Ravenna 8/05/2009
2
COSA E LA PIRATERIA
  • Costituiscono pirateria, secondo nozione
    consolidata, gli atti di depredazione o di
    violenza compiuti in alto mare o in zone non
    soggette alla giurisdizione di alcuno Stato
    (p.e., coste dellAntartide) per fini privati
    dallequipaggio di una nave o aereo privato ai
    danni di altra nave o aereo privato (Ginevra
    II,15 UNCLOS, 1O1 e 102).

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LA STORIA
4
  • Il fenomeno della pirateria è
    antichissimo. Vi sono esempi di pirati nel mondo
    classico tra i Greci e i Romani, quando ad
    esempio gli Etruschi erano conosciuti con
    l'epiteto greco Thyrrenoi, (da cui poi deriva Mar
    Tirreno) e avevano la fama di pirati efferati
    altri esempi furono nell'Alto Medioevo i
    vichinghi e i danesi, nel Basso Medioevo e nel
    Rinascimento i pirati saraceni.
  • Si ritiene che nellantichità la parola
    pirata (peirato) sia stata usata per la prima
    volta intorno al 140 Avanti Cristo dallo storico
    romano Polibio.
  • Lo storico greco Plutarco nel 100 Dopo
    Cristo fu il primo a dare una esplicita
    definizione di pirata egli infatti li descrisse
    come coloro che aggredivano in maniera illegale
    non solo le navi, ma anche le città della costa.
  • Anche Omero, tra gli altri, parla di
    pirati.
  • Da allora e per molti secoli non furono
    registrate altre chiare tracce storiche dei
    pirati, così definiti.
  • I famosi navigatori provenienti dai paesi
    Nordici dal 9 all 11 secolo furono più noti
    come Danesi, o meglio ancora VICHINGHI.
  • Nel Medio Evo i pirati erano più
    genericamente conosciuti come Ladri del Mare.
  •  

5
  • Il significato della parola PIRATI più
    simile a quello contemporaneo risale al XVIII
    secolo. In quel periodo vennero ufficialmente
    definiti Pirati quei fuorilegge che qualunque
    persona che non fosse soldato avrebbe potuto
    uccidere.
  • Si trattò quindi del primo principio
    concreto di legge anti-pirateria effettivamente
    inserito nel Diritto Internazionale. Ciò dipese
    dal fatto che la maggior parte degli atti di
    pirateria venivano commessi in mare aperto, e
    perciò fuori dai confini di tutti gli Stati.
    Alcune grandi Nazioni offrirono ai PIRATI la
    possibilità di combattere sotto la loro
    bandiera nelle guerre contro altri Stati. Questi
    Governi, in pratica, attribuivano a Marinai
    Privati (definiti privateers, in italiano
    CORSARI ) lautorizzazione ( la Patente di
    corsa) ad attaccare le navi della nazione nemica
    in cambio del diritto di appropriarsi del bottino
    catturato.
  • Molto spesso però, quando i Corsari
    venivano catturati dal nemico, venivano trattati
    come dei comuni FUORILEGGE, quindi nessuno di
    loro beneficiava dei diritti dei prigionieri di
    guerra.
  •  

6
  • La pirateria moderna inizia nel XVII secolo
    nel Mar delle Antille ed in meno di mezzo secolo
    si estende in tutti i continenti il Mar delle
    Antille rimane ad ogni modo il centro della
    pirateria, sia perché là i pirati riescono a
    godere di una serie di appoggi e favori sulla
    terraferma, sia perché le numerose isole presenti
    sono ricche di cibo e i fondali bassi impediscono
    inseguimenti da parte delle già lente navi da
    guerra.

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BUCANIERI
  • Il termine bucaniere deriva dal francese
    Boucan, una graticola sulla quale si faceva
    essiccare la carne, ed è stato utilizzato nei
    Caraibi a partire dalla fine del 1600 per
    indicare una comunità di pirati semi-stanziali.
  • I bucanieri, detti anche Fratelli della
    costa erano cacciatori e taglialegna che nella
    prima metà del XVII secolo integravano i proventi
    della caccia e del commercio del legname con
    razzie e rapine ai danni dei coloni bianchi e
    delle navi europee. Quella dei bucanieri
    rappresenta la prima fase dello sviluppo della
    pirateria.
  • Sebbene ve ne fossero di molte
    nazionalità, i bucanieri erano per lo più
    protestanti e provenienti da Inghilterra, Olanda
    e Francia settentrionale. La loro sede iniziale
    era l'isola di Espanola, nei Caraibi (Antille),
    ma un'operazione militare in grande stile
    organizzata dalla Spagna, loro bersaglio
    preferito, li costrinse a rifugiarsi sull'isola
    di Tortuga, distruggendo il loro sistema
    economico. Su quest'isola i bucanieri
    abbandonarono in gran parte la caccia e il
    commercio del legno per diventare pirati veri e
    propri.
  • Famosi bucanieri furono personaggi come
    Francesco Nau detto l'Olonese (Jacques Jean David
    Nau), Ravenau de Lussan, Bartolomeo il
    Portoghese, Rock il Brasiliano, Alexander detto
    Braccio di Ferro, Montbars lo Sterminatore.

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CARAIBI
9
(No Transcript)
10
TORTUGA
11
  • Tra le cause dello sviluppo della moderna
    pirateria vi fu l'azione di Francia ed
    Inghilterra che, per contrastare la Spagna nel
    Mare dei Caraibi, finanziarono vascelli corsari
    affinchè saccheggiassero i mercantili spagnoli.
    Successivamente, sia per il venir meno
    dell'appoggio anglo-francese, sia per una
    acquisita abitudine allo stile di vita libero ed
    indipendente, molti corsari divennero pirati.

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  • Anne Bonny è stata una pirata irlandese. Insieme
    a Calico Jack Rackham fu attiva in bande di
    bucanieri che operavano nelle acque dei Mar dei
    Caraibi
  •  
  • Mary Read è stata una pirata britannica.
  •  
  • Nel 1720 un vascello militare catturò tutto
    l'equipaggio mentre tre soli pirati difendevano
    il ponte della nave (pare che gli altri fossero
    ubriachi). Tra questi Mary Read ed Anne Bonny.
    Durante l'assalto Mary si distinse nuovamente per
    l'impeto, arrivando a sparare su alcuni dei suoi
    da lei accusati di codardia.
  • Sembra anche si sia rivolta a Calico Jack Rackham
    rimproverandolo sul patibolo perchèse avesse
    combattuto come un uomo, adesso non starebbe lì a
    farsi impiccare come un cane.
  • Tuttavia la sentenza di condanna a morte nei
    confronti delle due donne venne sospesa in
    quanto entrambe dichiararono d'essere incinte, ed
    i successivi controlli confermarono tali
    affermazioni.
  • Anne Bonny venne tuttavia giustiziata nel 1721
    alletà di 24 anni.
  • Mary Read morì anchessa nel 1721, in prigione,
    forse a causa di complicanze del parto o colpita
    da una malattia alletà di 31 anni.
  •  

13
REGIME DEI MARI


  • ACQUE
    INTERNE
  • Nel diritto internazionale, le acque
    interne sono i fiumi, i laghi e la porzione di
    mare interna alla linea di base. Nelle acque
    interne la sovranità dello Stato è pari a quella
    che esso esercita sulla terraferma. Non vale
    quindi il diritto di passaggio inoffensivo (che
    deve essere concesso nel mare territoriale) e le
    navi che, con il consenso e nei limiti dettati
    dallo Stato costiero, sono soggette alla
    legislazione dello stesso.
  • Un'unica eccezione è costituita dalla
    giurisdizione penale per i reati commessi sulla
    nave essa è attribuita allo Stato di bandiera
    salvo che il comandante della nave non richieda
    l'intervento delle autorità locali, che vi sia
    pericolo per la pace e la sicurezza dello Stato
    costiero o che siano violate norme doganali (art.
    8 Convenzione di Montego Bay, 1982).

14
  • ACQUE
    TERRITORIALI
  • La sovranità dello Stato costiero si
    estende, al di là della terraferma e delle acque
    interne e, nel caso di uno Stato arcipelagico,
    nelle sue acque arcipelaghe su una zona di mare
    adiacente denominata acque territoriali (Ginevra,
    I,1,1, UNCLOS 2,1).
  • Questa sovranità si estende anche allo
    spazio aereo sovrastante le stesse e al loro
    fondo e sottofondo marino. Lampiezza massima
    delle acque territoriali è attualmente stabilita
    in 12 miglia misurate a partire dalle linee di
    base (UNCLOS 3).
  •  
  •  
  •  

15
MA COSA E LA LINEA DI BASE?
  • Il termine indica genericamente la linea dalla
    quale è misurata lampiezza delle acque
    territoriali. La tipologia delle varie ipotesi
    previste dalla normativa internazionale in
    rapporto alla situazione geografica dellarea
    interessata, è, in particolare, quella
    sottoindicata.
  • Linea di base normaleÈ detta linea di
    base normale (normal baseline) la linea di bassa
    marea lungo la costa (Ginevra I, 3 UNCLOS 5).
    Essa costituisce il limite interno dal quale è
    misurata lampiezza delle acque territoriali.
    Casi particolari che consentono di far
    allontanare dalla costa la linea di base,
    spostandola verso il largo, sono costituiti dalla
    presenza, negli atolli o barriere coralline, di
    scogli o rocce affioranti o dalla esistenza di
    opere portuali permanenti, come le scogliere, o
    dalla speciale configurazione geografica di foci
    o delta di fiumi. Sono invece esclusi da questo
    regime i bassifondi o gli scogli che emergono a
    bassa marea, a meno che su di essi sia stata
    costruita una installazione fissa quale, ad
    esempio, un faro (Ginevra, I, 11 UNCLOS 13).
  • Le linee di bassa marea o linee di base
    costituiscono, dunque, il punto di partenza per
    la misurazione degli spazi marini previsti dal
    diritto del mare.
  • La Convenzione di Montego Bay del 1982,
    allart.10, nel disciplinare, ai fini della
    determinazione della linea di base riferita alle
    baie, al punto 6 afferma che Le disposizioni
    precedenti non si applicano alle cosiddette baie
    storiche.omissis., senza ulteriori
    specificazioni.

16
CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
  • Nel corso della Conferenza dellAja del 1930
    per la codificazione del Diritto Internazionale,
    pur non essendo stato raggiunto il risultato di
    far approvare un documento relativo
    allestensione delle acque territoriali, si
    manifestò una comunanza di vedute tra vari Stati,
    nel cui ambito erano compresi Gran Bretagna e
    Stati Uniti, circa il fatto che il limite delle 3
    miglia era quello da ritenersi conforme alle
    norme consuetudinarie vigenti. LItalia si
    dichiarò invece a favore di un limite di 6
    miglia. In precedenza, pur non essendo prefissata
    una loro ampiezza, era previsto che quella delle
    12 miglia fosse la misura massima dellampiezza
    complessiva di acque territoriali e zona contigua
    (Ginevra, 1, 24).

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ALTO MARE
  • Secondo nozione consolidata (Ginevra, I, 1)
    per alto mare si intendono tutte quelle parti del
    mare che non appartengono né al mare territoriale
    né alle acque interne. Per quanto ancora valida,
    questa nozione va vista alla luce del principio
    secondo cui le disposizioni relative al regime
    dellalto mare non si applicano alle aree marine
    incluse nella zona economica esclusiva (UNCLOS
    86). Ogni Stato, sia costiero che interno, ha
    diritto di navigare in alto mare con navi
    battenti la sua bandiera (UNCLOS 90) le quali
    sono soggette alla sua giurisdizione esclusiva
    (UNCLOS 92, 1), a meno che sia diversamente
    stabilito da specifici accordi ovvero si verta in
    un caso in cui le navi da guerra e le navi in
    servizio governativo degli altri Stati si
    avvalgano dei poteri di intervento esercitabili a
    titolo di diritto di visita e di diritto di
    inseguimento. Ogni Stato il quale sia
    direttamente e gravemente minacciato da
    inquinamento derivante da sinistro marittimo
    avvenuto in alto mare, ha il diritto di adottare
    le misure necessarie a fronteggiare levenienza
    (UNCLOS 221).

18
Zona economica esclusiva
  • È unarea esterna e adiacente alle acque
    territoriali in cui lo Stato costiero ha la
    titolarità di
  • diritti sovrani (UNCLOS 56, 1, (a)) sulla massa
    dacqua sovrastante il fondo marino ai fini
    dellesplorazione, sfruttamento, conservazione e
    gestione delle risorse naturali, viventi o non
    viventi, compresa la produzione di energia dalle
    acque, dalle correnti o dai venti
  • giurisdizione (UNCLOS 56, 1, (b)) in materia di
    installazione ed uso di isole artificiali o
    strutture fisse, ricerca scientifica in mare e di
    protezione e conservazione dellambiente marino.
  • La zona economica esclusiva (ZEE) può estendersi
    sino a 200 miglia dalle linee di base dalle quali
    è misurata lampiezza delle acque territoriali
    (UNCLOS 57).
  • Nel caso di acque territoriali di 12 miglia, essa
    avrà perciò unestensione massima di188 miglia.
  • A similitudine di quanto previsto per la zona
    contigua, che, ove esistente, è compresa al suo
    interno, la ZEE, per poter divenire effettiva,
    deve essere formalmente proclamata nei confronti
    della comunità internazionale.

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LA DIFFUSIONE IERI
  • Le aree considerate ad alto rischio perché
    infestate dai pirati erano diverse. Tra queste,
    il Mar dei Caraibi, la zona dello stretto di
    Gibilterra, il Madagascar, il Mar Rosso, il Golfo
    Persico, la costa indiana di Malabar e tutta
    l'area tra le Filippine e l'Indonesia, dove
    spadroneggiavano i pirati filippini. Il Mar
    Cinese Meridionale ospitava la più numerosa
    comunità di pirati, circa 40.000 all'inizio
    dell'Ottocento, e la più temuta per le atrocità
    di cui si rendevano responsabili.
  • I mari del sud della Cina sono anche oggi
    come nel passato, quelli in assoluto più
    pericolosi.

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(No Transcript)
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ATTIVITA DEI PIRATI DAL 1978-2000
22
LA PIRATERIA OGGI
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(No Transcript)
24
IL DIRITTO INTERNAZIONALE
  • La pirateria è considerata un crimine
    internazionale che rientra tra le ipotesi dei
    c.d. crimina juris gentium.
  • Ogni Stato può catturare, anche in alto mare, una
    nave pirata qualunque sia la sua nazionalità o la
    cittadinanza dei pirati stessi.

25
  • Il fine privato può anche essere diverso
    dallo scopo di depredazione (animus furandi).
    Lazione della nave pirata nei confronti di un
    altro mercantile sostanzia il criterio delle due
    navi. Sono assimilati agli atti commessi da una
    nave privata quelli compiuti da una nave o
    aeromobile militare il cui equipaggio si sia
    ammutinato. Il semplice ammutinamento non seguito
    dallabbordaggio di unaltra unità non
    rappresenta tuttavia, di per sé, una forma di
    pirateria. Allo stesso modo non rientrano nella
    relativa nozione nè gli atti di violenza o
    depredazione posti in essere da una nave ai danni
    di unaltra nave per ragioni politiche, né quelli
    condotti da persone già presenti a bordo.

26
  • A questa stregua non costituisce un atto di
    pirateria il dirottamento dell Achille Lauro,
    avvenuto in acque internazionali il 7 ottobre1985
    a opera di una fazione palestinese introdottasi
    clandestinamente a bordo durante la sosta nel
    porto di Alessandria dEgitto. Per ovviare alla
    lacuna dellordinamento internazionale
    evidenziata in quelloccasione lOrganizzazione
    Marittima Internazionale (IMO) ha promosso la
    redazione della Convenzione sul Terrorismo
    marittimo approvata a Roma nel 1988.

27
  • Pur riconoscendo ampi poteri in capo a
    qualunque Stato, prima dellentrata in vigore
    della Convenzione di Ginevra del 1958, la
    dottrina e la giurisprudenza non erano concordi
    nel definire il concetto di pirateria. Motivo di
    discussione erano i punti che riguardavano
    lautore, il luogo di commissione degli atti ma
    anche il fine dellazione stessa.

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MONTEGO BAY
  • La pirateria è oggi dettagliatamente
    codificata dalla Convenzione di Montego Bay del
    1982 agli articoli 100 ss. che riproducono, salvo
    alcune varianti, gli art. 14 ss. della
    Convenzione di Ginevra del 1958. Ai sensi
    dellart. 15 di Ginevra e 101 di Montego Bay si
    definisce pirateria 1) Ogni atto di violenza
    illegittimo di detenzione e ogni depredazione
    commessi dallequipaggio o dai passeggeri di una
    nave o di un aeromobile privati, a scopo
    personale, e a danno a) in alto mare, di
    unaltra nave, altro aeromobile, o di persone o
    beni a bordo di questi b) in luoghi non
    sottoposti alla giurisdizione di uno Stato, duna
    nave, o di un aeromobile, o di persone o beni.
    2) La partecipazione volontaria allimpiego di
    una nave o di un aeromobile, svolta con piena
    conoscenza dei fatti che conferiscono a detta
    nave o detto aeromobile lattributo di pirata.
    3) Listigazione a commettere gli atti definiti
    ai numeri 1 e 2 come anche la facilitazione
    intenzionale degli stessi.

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DIRITTO DI VISITA
  • È la facoltà attribuita alle navi da guerra di
    sottoporre a visita in alto mare, in tempo di
    pace, una nave mercantile straniera nei soli casi
    (Ginevra II, 22 UNCLOS 110, 1) in cui vi sia
    fondato sospetto che questa sia
  • dedita alla pirateria
  • dedita alla tratta degli schiavi
  • effettui trasmissioni radio o televisive non
    autorizzate
  • sia priva di nazionalità ovvero usi più bandiere
    come bandiere di convenienza Nazionalità della
    nave o,
  • benché batta bandiera straniera o rifiuti di
    mostrare la propria bandiera abbia in realtà la
    stessa nazionalità della nave da guerra. Nella
    pratica consuetudinaria vigente, lesercizio di
    questo diritto presuppone che la nave da guerra
    incontri una nave mercantile che non alzi
    bandiera e che, sospettando lesistenza di una
    delle suindicate situazioni, decida di effettuare
    linchiesta di bandiera.

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  • La nave da guerra che si avvale del diritto di
    visita deve improntare la sua azione a cautela,
    provvedendo a
  • intimare al mercantile di fermarsi con mezzi
    radio o ottici, facendo ricorso, in caso di
    inadempimento, a un colpo di avvertimento (
    warning shot)
  • inviare sulla nave sospetta, con una motobarca,
    un proprio ufficiale per il controllo dei
    documenti di bordo (atto di nazionalità, ruolo
    equipaggio, giornale nautico, ecc.)
  • eseguire, ove i sospetti permangano dopo il
    controllo dei documenti, unispezione della nave
    medesima.

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Inchiesta di bandiera
  • È lattività di accertamento della
    nazionalità di un mercantile compiuta da una nave
    da guerra nellambito dei poteri riconosciuti
    dalla normativa internazionale per lesercizio
    del diritto di visita. Una nave mercantile, nel
    caso in cui, incontrando una nave da guerra, non
    si attenga alla prassi del cerimoniale marittimo
    che le impone di effettuare per prima il saluto,
    può essere invitata a comunicare la nazionalità
    ove esista un ragionevole motivo di sospetto. La
    richiesta è fatta dalla nave da guerra alzando la
    bandiera nazionale o con altro segnale ottico. Se
    la richiesta non viene soddisfatta, lunità
    militare è autorizzata a sparare un colpo di
    cannone a palla a proravia o, come estrema ratio,
    a far uso della forza. Nellesercizio
    dellinchiesta la nave da guerra può avvicinarsi
    al mercantile sospetto (di qui il termine
    anglosassone right of approach) il quale non ha
    tuttavia obbligo di sostare per facilitare
    lazione. Dopo che la nave mercantile abbia
    mostrato la bandiera, si può procedere a visita
    nel caso in cui permangano dubbi sulla
    nazionalità o vi siano sospetti su attività
    illecite rientranti nella casistica del diritto
    di visita (pirateria, tratta degli schiavi,
    trasmissioni non autorizzate). A tal fine la nave
    da guerra, ordinato al mercantile di fermarsi,
    può inviare a bordo della nave fermata un
    ufficiale, accompagnato dal personale ritenuto
    necessario, con il compito di esaminare le carte
    di bordo (atto di nazionalità, ruolo equipaggio,
    giornale nautico, ecc.) o di procedere ad
    ulteriori accertamenti sulla nave. Lordinamento
    italiano prevede che le navi mercantili
    nazionali devono obbedire allintimazione di
    fermata delle navi da guerra di potenze amiche,
    giustificando, se richieste, la propria
    nazionalità (CN 201).
  •  

32
  • Il 2008 è stato un anno da record per la
    pirateria 293 navi attaccate, 49 sequestrate,
    889 membri di equipaggio presi in ostaggio e 21
    uccisi.Dal 1991, anno in cui venne creato lIMB,
    lUfficio Marittimo Internazionale nellambito
    della Commercial Crime Services (CCS), divisione
    speciale della Camera di Commercio
    Internazionale, mai si erano registrati tanti
    attacchi.

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(No Transcript)
34
  • Laumento esponenziale dei casi di
    pirateria è dovuto principalmente alla situazione
    in Somalia e nel Golfo di Aden, dove sono state
    sequestrate 42 navi e 815 membri degli equipaggi
    sono ancora tenuti in ostaggio. Nella
    classifica dei Paesi con le acque più pericolose
    al mondo, dopo la Somalia cè la Nigeria, con
    quaranta abbordaggi registrati, cinque sequestri
    e 29 marinai presi in ostaggio. Scivola al
    settimo posto invece lo Stretto di Malacca, fino
    a tre anni fa considerato il luogo più insidioso
    del pianeta.
  • Durante la presentazione del rapporto
    annuale, il direttore dellagenzia Pottengal
    Mukundan ha evidenziato come la pirateria nel
    2008 abbia fatto un salto di qualità
  • i pirati sembrano molto più preparati, meglio
    armati e più violenti
  • alcune frange della pirateria hanno attivato
    collegamenti con la criminalità organizzata
  • gli attacchi sono sempre più audaci e ambiziosi.
  • Clamoroso il sequestro della
    superpetroliera saudita Sirius Star, una delle
    maggiori al mondo, presa dai predoni somali il 15
    novembre scorso al largo del Kenya e rilasciata
    solo il 9 gennaio, dietro pagamento di un
    riscatto di 3 milioni di dollari. Anche altre
    compagnie di navigazione hanno ceduto al ricatto.
    Ma questi episodi sembrano aver incoraggiato
    ulteriormente la pirateria nel proseguire con le
    sue scorribande.

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Nuovi attacchi
  • Somalia,pirati sequestrano un cargo.Attaccata
    una nave pachistana
  • Un altra nave è stata sequestrata dai pirati
    somali si tratta di un battello pakistano che
    trasportava prodotti per il commercio. Lo hanno
    reso noto i pirati stessi. La notizia è stata
    confermata da un commerciante locale. La Al-Misan
    è stata abbordata 100 chilometri al largo di
    Mogadiscio, ha detto Ahmed Abdi, uno dei capi dei
    pirati. "Sono già in corso negoziati per arrivare
    al rilascio della Al-Misan" da aggiunto Ahmed
    Abdi.

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Buccanear
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MAERSK LINE
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