Title: Il nuovo contratto di lavoro intermittente
1Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- La fattispecie del contratto di lavoro
intermittente (o a chiamata) già disciplinata
dal D.Lgs. 276/2003 è stata riformata dalla Legge
92/2012. - Interpretazioni ufficiali sono state fornite dal
Ministero del Lavoro con le circolari n. 18 e
20/2012, con le note del 9/8/2012, 13/8/2012 e
14/9/2012
2Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- Definizione
- E' una tipologia di lavoro subordinato, a tempo
determinato o indeterminato, caratterizzata dal
carattere discontinuo della prestazione
lavorativa. - I periodi di lavoro, per potersi definire
discontinui, devono essere intervallati da una o
più interruzioni affinchè non vi sia coincidenza
tra durata del contratto e durata della
prestazione.
3Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- Il contratto può essere stipulato con o senza
previsione del diritto all'indennità di
disponibilità, nella misura in cui il lavoratore
assuma o meno l'obbligo di risposta alla chiamata
(preavviso almeno 1 giorno lavorativo). - L'indennità minima è stabilita dai CCNL o, in
mancanza, almeno pari al 20 della retribuzione
per il periodo in cui il lavoratore è in attesa
della chiamata.
4Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- Quando può essere stipulato?
- 1) con lavoratori di qualsiasi età
- a) per svolgere prestazioni di carattere
discontinuo e saltuario secondo le esigenze e per
periodi predeterminati nell'arco della settimana,
del mese o dell'anno individuate dai CCNL
nazionali o territoriali - b) nelle more della contrattazione collettiva per
le attività di cui al R.D. n.2657/1923 (ad.es. il
personale dei pubblici esercizi e i commessi di
negozi)
5Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- 2) con lavoratori di età inferiore a 24 anni o
superiore a 55 anni - per qualsiasi tipo di attività
- n.b. assunzione entro il compimento del 24 anno
ma prestazione lavorativa entro il 25 anno di età
6Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- Datori di lavoro ammessi
- TUTTI, imprenditori e non imprenditori
- Divieti di utilizzo per
- - sostituzione di lavoratori in sciopero
- - presso aziende con licenziamenti collettivi o
CIG nei 6 mesi precedenti, salvo diversi accordi
sindacali - - imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi della normativa
sulla sicurezza del lavoro.
7Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- La legge non prevede alcun limite numerico alla
stipula di contratti a chiamata, fatta salva
l'eventuale previsione stabilita dalla
contrattazione collettiva.
8Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- Disciplina transitoria (art.22)
- I contratti già sottoscritti alla data del
18/07/2012 che non siano compatibili con le nuove
disposizioni introdotte cesseranno di produrre
effetti decorsi 12 mesi dalla data suddetta.
9Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- Attenzione quindi ai contratti stipulati prima
del 18/7/2012, soprattutto - - con soggetti di età superiore a 45 anni, in
quanto ora il limite è stato aumentato a 55 anni - - quando la chiamata era imputata ai periodi
predeterminati nell'arco della settimana, mese o
anno, in quanto ora tale previsione, secondo il
Ministero, deve essere contenuta nel CCNL
applicato
10Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- Novità importante
- obbligo di comunicazione della chiamata
- Dal 18/07/2012, prima dell'inizio della
prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazioni di durata non superiore a 30 giorni,
il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la
durata alla D.T.L. mediante sms, fax o e-mail
(salvo ulteriori modalità da definire con decreto
ministeriale). - n.b. la nuova comunicazione deve essere
effettuata anche per i rapporti ante-Riforma
11Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- A tutt'oggi il decreto ministeriale di disciplina
delle modalità applicative e dell'individuazione
di ulteriori modalità di comunicazione NON è
stato ancora emanato.
12Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- La comunicazione deve essere effettuata prima
dell'inizio della prestazione lavorativa,
eventualmente anche nello stesso giorno, e può
riguardare più lavoratori contemporaneamente. - La comunicazione può essere annullata o
modificata mediante l'invio di una comunicazione
di rettifica da effettuare entro l'inizio della
prestazione lavorativa o, nel caso di mancata
presentazione del lavoratore, entro le 48 ore
successive al giorno in cui la prestazione doveva
essere resa.
13Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- Non è necessario inviare una comunicazione per
ogni giorno di chiamata se il datore di lavoro ha
già pianificato un programma di chiamate che, per
ciascun lavoratore, non superano i 30 giorni. - E' possibile infatti comunicare un ciclo
integrato di prestazione di durata non superiore
a 30 giorni (da intendere questi come giorni
lavorativi anche compresi in un arco di tempo
molto più esteso).
14Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- Ad esempio è possibile comunicare le chiamate
per - - lavoratore Alfa, il 15/8, il 20/9, il 10/10, il
31/10, il 30/11, il 23/12 - - lavoratore Beta dal 1/8 al 5/8, dal 1/9 al 5/9,
dal 1/11 al 5/11, dal 15/12 al 24/12 - N.B. non è necessario indicare l'orario di
svolgimento della prestazione
15Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- In un primo momento era stato chiarito (circolari
18 e 20/2012) che la comunicazione andava
effettuata mediante fax o posta elettronica,
anche non certificata, alle Direzioni
Territoriali del lavoro. - La comunicazione doveva contenere, senza
particolari formalità, i dati identificativi del
lavoratore e il giorno/giorni di lavoro
nell'ambito di un periodo non superiore ai 30
giorni dalla data di invio.
16Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- Successivamente, con una nota di giovedì 9 agosto
(quando notoriamente TUTTI i professionisti sono
in studio pronti ad avvisare la loro clientela)
il Ministero ha fornito le prime istruzioni per
effettuare la comunicazione, abrogando le
indicazioni precedenti.
17Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- Mediante una nota, e non con decreto, il
Ministero ha elaborato un modello apposito per la
comunicazione da utilizzare dal 13 agosto (!) se
inviata per fax, o dal 17 agosto (!!) se inviata
per e-mail. - Sempre dal 17/8 è stato attivato il servizio sms.
- Inoltre era stato stabilito che questi canali di
invio centralizzati sostituissero dalle
medesime date quelli indirizzati alle DTL.
18Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- Fortunatamente il Ministero è tornato sui propri
passi prima con nota del 13 agosto (!) e da
ultimo con nota del 14 settembre stabilendo che
la comunicazione può essere effettuata - - inviando il modulo al fax n. 848800131 (valido
solo per la chiamata di un lavoratore) il cui
rapporto di consegna costituisce ricevuta - - inviando un sms al n. 339.9942256 seguendo le
apposite specifiche tecniche ed indicando
l'indirizzo e-mail del datore di lavoro
19Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- - inviando il modulo allegato ad una e-mail
all'indirizzo intermittenti_at_lavoro.gov.it
(utilizzabile per un massimo di 6 lavoratori per
il medesimo periodo o, per un lavoratore, fino ad
un massimo di dieci periodi) - - inviando il modulo on line mediante
un'applicazione che sarà resa disponibile sul
portale www.cliclavoro.gov.it
20Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- - di continuare ad utilizzare (udite, udite!) le
comunicazioni via fax ed e-mail alle D.T.L. fino
alla definizione di interventi di semplificazione
che saranno comunicati con successiva nota.
21Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- Si ricorda che nella comunicazione occorre sempre
indicare il codice comunicazione di riferimento
che è quello assegnato dal sistema informatico
regionale al momento dell'invio della
comunicazione obbligatoria di assunzione UNILAV. - Tale dato non dovrà essere indicato se il
rapporto di lavoro è sorto prima del 01/03/2008.
22Il nuovo contratto di lavoro intermittente
- IMPORTANTE
- in assenza di modifica o annullamento, la
prestazione lavorativa si intende effettuata, con
le relative conseguenze di natura retributiva e
contributiva. - Inoltre in caso di una chiamata non comunicata o
comunque con periodi non coincidenti con quelli
effettivi il datore di lavoro sarà soggetto a
sanzione da euro 400 a 2.400 per ciascun
lavoratore.
23Il nuovo contratto di lavoro intermittente