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Corso caposquadra AIB

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corso caposquadra aib normativa e protocolli operativi di settore direzione foreste ed economia montana servizio aib e servizi forestali regionali – PowerPoint PPT presentation

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Title: Corso caposquadra AIB


1
Corso caposquadra AIB
  • NORMATIVA e PROTOCOLLI OPERATIVI DI SETTORE

DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA SERVIZIO
AIB e SERVIZI FORESTALI REGIONALI
2
PREMESSE
  • Il presente modulo ha lo scopo di effettuare
    una ricognizione delle normative
  • - specifiche di settore,
  • - di tutela dellambiente,
  • - sulla sicurezza degli operatori
  • che direttamente o indirettamente interessano
    le attività di prevenzione e lotta attiva agli
    incendi

3
NB
  • Le slide che seguono sono una traccia.
  • E compito del relatore rendere largomento
    interessante, lesposizione avvincente e la
    trattazione esaustiva.

4
  • Alcuni argomenti saranno successivamente
  • oggetto di specifici moduli di approfondimento
  • tipo
  • - Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
  • - Impiego DPI (DGR 4148 del 22.12.2004)

5
Un po di storiala Legge Serpieri RDL
30.12.1923, n. 3267
  • Questa è di fatto la prima legge forestale
    italiana e la finalità principale era (ed è
    tuttora) quella di evitare azioni che potessero
    procurare denudazioni del terreno e quindi
    provocare
  • - perdita di stabilità o
  • - turbamento del regime delle acque.

6
Ovviamente un incendio distrugge la vegetazione e
il terreno si denuda. Ne consegue che a seguito
di eventi meteorologici, anche non importanti, si
possono innescare fenomeni di erosione e di
franamento delle pendici.
  • Art. 9 nei boschi di nuovo impianto o
    sottoposti a taglio generale o parziale, oppure
    distrutti dagli incendi, non può essere ammesso
    il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani
    piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere
    ogni pericolo di danno

7
Un po di storiaLegge 1.03.1975, n. 47 Norme
integrative per la difesa dei boschi dagli incendi
  • Per la prima volta viene emanata una legge
    dedicata esclusivamente agli incendi dove, tra le
    altre cose, viene introdotto il concetto di aree
    territoriali omogenee.
  • La Regione del Veneto recepisce la Legge 47
    con LR 20.03.1975, n. 27

8
Un po di storia DPR 616 del 24.07.1977
  • Art. 69 sono altresì trasferite alle regioni le
    funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975 n. 47,
    contenente norme integrative per la difesa dei
    boschi dagli incendi .. (La 47 è stata abrogata
    dalla Legge 353 del 21 novembre 2000, nuova legge
    quadro sugli incendi boschivi).

9
Un po' di storia D.Lgs. 112 del 1998 Decreto
Bassanini
  • Art. 108. Funzioni conferite alle Regioni e agli
    Enti Locali
  • 1. Tutte le funzioni amministrative non
    espressamente indicate nelle disposizioni
    dellart. 107 sono conferite alle Regioni e agli
    Enti Locali e tra queste, in particolare
  • a) sono attribuite alle Regioni le funzioni
    relative .
  • 5) allo spegnimento degli incendi boschivi,
    fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli
    incendi boschivi (art. 107, comma 1, let. f, 3)

10
Legge regionale 24 gennaio 1992, n 6
  • Perfettamente in linea con la Legge 47/75 ma che
    necessita di un aggiornamento (adeguamento alla
    353, limite età dei volontari, assicurazione
    volontari, adeguamento alla normativa in materia
    di sicurezza, divieti e sanzioni, ecc.)

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Art. 1 Finalità
  • La Regione, nell'ambito della politica di difesa
    del suolo e dell'ambiente naturale
  • favorisce la protezione e conservazione del
    patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea
    e in attuazione dell'art. 69, comma 3, del D.P.R.
    24 luglio 1977, n. 616,
  • disciplina gli interventi di prevenzione ed
    estinzione degli incendi boschivi.

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Le finalità vengono raggiunte attraverso
limpiego di diversi strumenti tra i quali
  • la sensibilizzazione dell'opinione pubblica
  • l'impiego di essenze meno combustibili nei
    rimboschimenti, compatibilmente con le esigenze
    delle diverse zone boscate
  • le opere colturali di manutenzione dei
    soprassuoli boschivi e le periodiche puliture
    delle scarpate delle strade di accesso e di
    attraversamento delle zone boscate,
  • i viali frangifuoco di qualsiasi tipo,

13
Continua .
e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le
canalizzazioni, ecc., f) le torri ed altri posti
di avvistamento, g) gli apparecchi di
segnalazione e comunicazione, fissi e mobili h)
i mezzi di trasporto i) la creazione di aree
attrezzate per gli escursionisti l) ogni altra
attrezzatura ritenuta idonea, ivi compresi mezzi
aerei mediante convenzioni con enti pubblici e
privati m) la formazione e l'addestramento, ,
degli aderenti alle associazioni di volontariato
da adibire a pronto intervento.
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PMPF (Prescrizioni di massima e polizia
forestale) approvate il 18 dicembre 1980
  • Art. 20 c.1.3, divieto pascolo nei boschi
    percorsi da incendi
  • 24, divieto di accensione fuochi nei boschi e a
    distanza minore di 100 m dai medesimi
  • 25, divieto di svolgere attività che possono
    provocare pericolo di incendio nei boschi e a
    distanza minore di 100 m dai medesimi
  • 26, obbligo di dare lallarme in caso di
    avvistamento incendio e
  • 27, divieto di cambio di destinazione duso dei
    boschi percorsi da incendio

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Normativa ambientale volta a tutelare latmosfera
  • Dal 1983 ad oggi si sono susseguite numerose
    direttive comunitarie e normative nazionali che
    disciplinano la materia.
  • In particolare il D.Lgs. n. 152/2006, Norme in
    materia ambientale, individua modalità per la
    corretta gestione dei residui vegetali
    provenienti da sfalci e da potature.

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Evoluzione normativa
Legge quadro in materia di incendi boschivi n.
353 del 21 novembre 2000
Legge 1 marzo 1975, n. 47Norme integrative per
la difesa dei boschi dagli incendi
A questo punto la legge regionale 6/92
deve recepire le innovazioni introdotte dalla
353.
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Attualità normativaLegge quadro in materia di
incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353
  • Ribadisce la competenza delle regioni in
    materia di previsione, prevenzione e lotta attiva
    agli incendi,
  • e introduce, per la prima volta, la
    definizione di incendio boschivo.

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Art. 2 Definizione di incendio
  • Per incendio boschivo si intende un fuoco con
    suscettibilità a espandersi su
  • - aree boscate, cespugliate o arborate,
  • - comprese eventuali strutture e
    infrastrutture antropizzate poste allinterno
    delle predette aree,
  • - oppure su terreni coltivi o incolti e
    pascoli limitrofi a dette aree..

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Importanza della definizione di incendio boschivo
  • Il corretto inquadramento normativo
    dellevento (incendio di vegetazione) permette
  • di inserire correttamente i dati nella statistica
    regionale (e di conseguenza in quella nazionale)
    e di realizzare la mappa del rischio.
  • di applicare i vincoli di cui allart. 10
    (inedificabilità, cambio destinazione duso,
    caccia, ecc.) della L 353 e
  • di applicare lart. 423 bis del Codice Penale
  • NB manca invece lindividuazione di una
    superficie minima percorsa dal fuoco sotto la
    quale si parla di principio dincendio e non di
    incendio (il SIM del CFS parte da 100 mq).

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Esempi
  • Un fuoco che si sviluppa su un terreno
    cespugliato o arborato assume la connotazione di
    incendio boschivo.
  • Un fuoco che si sviluppa su una scarpata
    erbosa non limitrofa ad un bosco o a un terreno
    cespugliato o arborato non assume la connotazione
    di incendio boschivo.

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Esempi
  • Un incendio che percorre 5000 mq di oliveto posto
    a 64 m (in linea daria) da area boscata va
    considerato boschivo? In base alla suscettività
    ad espandersi (parametro soggettivo) oppure in
    quanto limitrofo (parametro oggettivo)?
  • Essendo loliveto senza ombra di dubbio unarea
    arborata, un incendio che si sviluppa al suo
    interno viene ad essere definito incendio
    boschivo anche in assenza di bosco nelle
    vicinanze.

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Art. 7 Lotta attiva contro gli incendi boschivi
  • Comma 3 Le Regioni programmano la lotta attiva
    . e assicurano il coordinamento delle proprie
    strutture antincendio con quelle statali
    istituendo e gestendo con una operatività di
    tipo continuativo nei periodi a rischio di
    incendio boschivo le sale operative unificate
    permanenti (SOUP )

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Art. 7 continua
  • Comma 4 Su richiesta delle Regioni, il COAU
    interviene con la flotta aerea di cui al comma 2,
    secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP
    di cui al comma 3 (tramite il COR nel caso del
    Veneto),

lunica Struttura abilitata a richiedere il
concorso aereo in c/COAU è la Sala Operativa
Regionale su indicazione del DOS (COR c/o Dir.
For.)
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Art. 7 continua
  • Comma 5 Le Regioni assicurano il coordinamento
    delle operazioni a terra, anche ai fini
    dellefficacia dellintervento dei mezzi aerei
    per lo spegnimento degli incendi boschivi.
  • A tal fine le Regioni possono avvalersi del
    Corpo forestale dello Stato tramite i centri
    operativi antincendi boschivi del Corpo
    medesimo.
  • La Regione del Veneto è lunica Regione dItalia
    a statuto ordinario a gestire direttamente con
    proprio personale tutte le attività di
    previsione, prevenzione e lotta attiva agli
    incendi boschivi.

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Documenti che regolano lintervento in emergenza
degli operatori aib, derivanti dallapplicazioni
di normative di settore
  • 1. Documento di valutazione dei rischi
  • 2. Protocollo Sanitario Stato Regioni
  • 3. Linee guida per la standardizzazione dei
    D.P.I.
  • 4. Linee guida sulla formazione
  • 5. DPR 194 dell8 febbraio 2001

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Segue
  • 6. Codice della strada e DM del 5 ottobre 2009
  • 7. D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008
  • 8. Convenzione Regione Volontari
  • 9. Procedure Operative di intervento
  • 10. Codice Penale, art. 423 bis

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1. Documento di valutazione dei rischi
  • Il documento generale è stato approvato con DGR
    3193 del 16.09.1997
  • Il documento specificatamente dedicato allaib è
    stato approvato con DGR 1850 del 23.06.2000

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2. Il Protocollo Sanitario approvato il
25.07.2002 dalla Conferenza Stato Regioni
  • Gli operatori devono essere in regola con il
    Protocollo
  • sanitario minimo
  • Visita medica generale con esame anamnestico e
    redazione cartella clinica individuale,
  • Misura dellacuità visiva,
  • Spirometria semplice,
  • Audiometria,
  • Elettrocardiogramma,
  • Esami ematochimici ed esami standard delle urine,
  • Vaccinazione antitetanica.

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Compito del Presidente e/o del Capo squadra
  • ?Verificare che gli Operatori intervenuti siano
    in regola con quanto previsto dal Protocollo
    sanitario.

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3. Le Linee guida per la standardizzazione dei
D.P.I. sono state approvate il 22.12.2004 con
DGR 4148,
  • Gli operatori devono essere formati per il
    corretto utilizzo e manutenzione dei DPI
  • Gli operatori devono indossare correttamente i
    previsti DPI

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Compito del Presidente e/o del Capo squadra
  • ?Verificare che gli Operatori intervenuti siano
    in regola con quanto previsto dalle Linee Guida e
    dalle Procedure Operative dintervento.

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4. Le Linee guida sui corsi di formazione sono
state approvate il 30.12.2005 con DGR 4269,
  • Individuano i criteri per lammissione ai corsi
  • Le modalità di partecipazione
  • La composizione della Commissione desame
  • Il rilascio dellattestato di partecipazione
  • La dotazione di Protezione Individuale
  • Lobbligo delle visite mediche
  • Il contenuto del Corso Base

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Compito del Presidente e/o del Capo squadra
  • ?Verificare che gli Operatori intervenuti siano
    in regola con la formazione di base.

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5. DPR 194 dell8 febbraio 2001
  • Regolamenta la partecipazione delle
    organizzazioni di volontariato alle attività di
    protezione civile
  • Art. 9 attività di pianificazione, soccorso,
    simulazione, emergenza e formazione
    teorico-pratica (mantenimento del posto di lavoro
    e rimborso ai datori di lavoro)
  • Art. 10 rimborso alle organizzazioni di
    volontariato delle spese sostenute nelle attività
    di soccorso, simulazione, ecc. ecc. ecc.

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Compito del Capo squadra
  • Leventuale impiego di volontari che richiedono
    lapplicazione dei benefici del DPR 194 deve
    essere segnalata al reperibile/DOS prima della
    loro uscita dal posto di lavoro.
  • Il volontario può abbandonare il posto di lavoro
    solo dopo che il COR ha inviato la richiesta di
    attivazione del DPR 194 al Dipartimento a Roma e
    informato di ciò il reperibile/DOS

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6. Art. 177 del Codice della strada eDM 5
ottobre 2009 lampeggianti e sirene
  • Solo per utilizzo di auto intestate ad
    Organizzazioni iscritte allelenco regionale o
    nazionale
  • Autocertificazione allatto della partenza se
    richiesto e/o autorizzato dal reperibile/DOS
  • Conferma fax dellattivazione a cura del COR su
    richiesta del reperibile/DOS entro 48 ore

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7. DLgs 81 del 2008 (cenni)
  • Piena applicazione
  • Per i volontari dal 31.12.2010
  • Per le Istituzioni dal 15.05.2011
  • NB Già da adesso il volontario 266 è equiparato
    al lavoratore autonomo (art. 21 del DLgs
    81).
  • Se entro quelle date non saranno emanati i
    decreti di attuazione, a regime avremo
  • Equiparazione del volontario di PC al
    lavoratore (art. 2 del DLgs 81).

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8. Convenzioni Regione - Volontari
  • 1998 Approvazione e firma delle prime Convenzioni
  • 2000 Firma da parte di altre Organizzazioni
  • 2004 Nuova Convenzione con individuazione delle
    Organizzazioni capofila
  • 9.12.2008 Approvato con DGR 3856 lultimo
    aggiornamento della Convenzione

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Cosa viene chiesto ai volontari
  • Disponibilità ad intervenire
  • Nella propria Area Omogenea
  • In Provincia
  • In Regione
  • Fuori Regioni per campagne aib o interventi di
    supporto a seguito di particolari condizioni
    predisponenti gli incendi di vegetazione (previa
    richiesta del Dipartimento della Protezione
    Civile)

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ORGANIZZAZIONE
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ORGANIZZAZIONE
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9. Procedure Operative dintervento approvate con
DGR n. 3856 del 9 dicembre 2008
  • Chi, fa, che cosa!
  • Sorveglianza e prevenzione
  • Intervento di 1 livello,
  • Intervento di 2 livello
  • Bonifica

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Sorveglianza e Prevenzione
  • Avvistamento e allarme premesso che
  • tutti i cittadini in quanto tali sono obbligati a
    segnalare lavvistamento di un incendio,
  • chiunque, in occasione dincendio nei boschi,
    vincolati o no, rifiuta, senza giustificato
    motivo, il proprio aiuto o servizio al
    funzionario che dirige lopera di spegnimento, è
    punito a norma dellart. 652 (ex 435) del CP.

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  • Art. 652 Rifiuto di prestare la propria opera in
    occasione di un tumulto
  • Chiunque, in occasione di un tumulto o di un
    pubblico infortunio o di un comune pericolo,
    ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta,
    senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto
    o la propria opera, ovvero di dare le
    informazioni o le indicazioni che gli siano
    richieste da un pubblico ufficiale o da una
    persona incaricata di un pubblico servizio,
    nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è
    punito con l'arresto fino a tre mesi o con
    l'ammenda fino a lire seicentomila. Se il
    colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci,
    è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero
    con l'ammenda da lire sessantamila a un
    milioneduecentomila.

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Intervento di primo livello
  • Casi
  • - Intervento squadra Operatori aib del SFR
  • - Intervento squadra Volontari aib
  • - Intervento squadre Operatori aib del SFR e
    Volontari aib
  • - Intervento unitamente a squadre dei CNVVF

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Condotta da tenere allarrivo sullo scenario
operativo
  • Inquadrare la situazione
  • Contattare il reperibile aib del SFR per riferire
    e concordare modalità dintervento
  • Presentarsi agli altri operatori eventualmente
    presenti sul posto
  • Dare indicazioni alla propria squadra sulle
    operazioni da intraprendere in sicurezza

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Condotta durante le operazioni di spegnimento e/o
bonifica
  • Tenere costantemente informato il reperibile aib
    di turno
  • Isolare il punto dinnesco dellincendio per i
    successivi rilievi a cura del CFS

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E alla fine delle operazioni
  • Verificare attentamente il buon esito della
    bonifica
  • Comunicare al reperibile il fine operazioni
  • Compilare la scheda intervento

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Intervento di secondo livello
  • Intervento di più squadre
  • - Intervento del DOS
  • - Interventi notturni o in condizioni di scarsa
    visibilità
  • - Intervento dei mezzi aerei

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Condotta da tenere allarrivo sullo scenario
operativo
  • Presentarsi al DOS per ricevere le informazioni
    necessarie
  • Dare indicazioni alla squadra in merito alle
    operazioni da eseguire
  • Mantenersi sempre in contatto con il DOS per gli
    aggiornamenti del caso

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Bonifica
  • Una volta concluse le operazioni di spegnimento,
    le aree percorse dallincendio vanno attentamente
    bonificate per controllare le situazioni
    potenzialmente a rischio di ripresa
    dellincendio.
  • Le operazioni di bonifica sono di norma
    effettuate dagli Operatori aib e/o da Volontari
    aib.

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Chiusura delle operazioni
  • La chiusura definitiva delle operazioni è
  • comunicata, una volta terminati gli interventi
  • di bonifica con le seguenti modalità
  • Interventi di 1 livello da caposquadra a
    reperibile SFR e da reperibile a COR,
  • Interventi di 2 livello da caposquadra a DOS e
    da DOS a COR.

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La catena di comando CAPI SQUADRA(CS)
  • Il CS applica le disposizioni impartite dal DOS e
    lo aggiorna sui fattori di rischio ( es. il
    vento ha cambiato direzione,vedo un filo a
    sbalzo, il fuoco mi sta chiudendo la via di
    fuga,ecc.)
  • Gestisce la propria squadra in sicurezza
  • Valuta costantemente le vie di fuga e il mutare
    delle condizioni ai fini della sicurezza della
    squadra
  • Controlla i DPI della squadra e si assicura che
    siano indossati.
  • Può e deve correlarsi con altri CS

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10. Codice penaleart. 423 bis Incendio boschivo
  • Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o
    foreste ovvero su vivai forestali destinati al
    rimboschimento, propri o altrui, è punito con la
    reclusione da quattro a dieci anni.
  • Se lincendio di cui al comma 1 è cagionato per
    colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque
    anni.
  • Le pene previste dal primo e 2 comma sono
    aumentate se dallincendio deriva pericolo per
    edifici o danno su aree protette

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IMPORTANTE!!!!
  • Procedendo alle operazioni di isolamento del
    punto dinnesco dellincendio ATTENZIONE a non
    inquinare la scena del crimine

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Sezione quesiti
  • E possibile entrare nelle proprietà private, se
    chiuse e recintate, per spegnere un incendio?
  • E possibile rompere un lucchetto di una sbarra
    che chiude laccesso ad una strada privata?
  • La risposta può essere affermativa ma
    lintervento deve essere conseguente ad una
    segnalazione arrivata dallAutorità competente
    (COR ? SFR ? operatore) e, sentito il DOS, deve
    essere valutata la situazione di rischio in
    relazione ad una eventuale dichiarazione di
    massima pericolosità incendi in atto.
  • Inoltre bisogna sapere se si è in presenza di
    obiettivi sensibili (abitazioni, ferrovie, linee
    elettriche, ecc.).

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Importante
  • La responsabilità penale è sempre e comunque
    una responsabilità personale

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  • Grazie per lattenzione
  • e
  • buon lavoro
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