Title: Corso caposquadra AIB
1Corso caposquadra AIB
- NORMATIVA e PROTOCOLLI OPERATIVI DI SETTORE
DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA SERVIZIO
AIB e SERVIZI FORESTALI REGIONALI
2PREMESSE
- Il presente modulo ha lo scopo di effettuare
una ricognizione delle normative - - specifiche di settore,
- - di tutela dellambiente,
- - sulla sicurezza degli operatori
- che direttamente o indirettamente interessano
le attività di prevenzione e lotta attiva agli
incendi
3NB
-
- Le slide che seguono sono una traccia.
-
- E compito del relatore rendere largomento
interessante, lesposizione avvincente e la
trattazione esaustiva.
4- Alcuni argomenti saranno successivamente
- oggetto di specifici moduli di approfondimento
- tipo
- - Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
- - Impiego DPI (DGR 4148 del 22.12.2004)
5Un po di storiala Legge Serpieri RDL
30.12.1923, n. 3267
-
- Questa è di fatto la prima legge forestale
italiana e la finalità principale era (ed è
tuttora) quella di evitare azioni che potessero
procurare denudazioni del terreno e quindi
provocare - - perdita di stabilità o
- - turbamento del regime delle acque.
-
6Ovviamente un incendio distrugge la vegetazione e
il terreno si denuda. Ne consegue che a seguito
di eventi meteorologici, anche non importanti, si
possono innescare fenomeni di erosione e di
franamento delle pendici.
- Art. 9 nei boschi di nuovo impianto o
sottoposti a taglio generale o parziale, oppure
distrutti dagli incendi, non può essere ammesso
il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani
piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere
ogni pericolo di danno
7Un po di storiaLegge 1.03.1975, n. 47 Norme
integrative per la difesa dei boschi dagli incendi
- Per la prima volta viene emanata una legge
dedicata esclusivamente agli incendi dove, tra le
altre cose, viene introdotto il concetto di aree
territoriali omogenee. -
- La Regione del Veneto recepisce la Legge 47
con LR 20.03.1975, n. 27
8Un po di storia DPR 616 del 24.07.1977
- Art. 69 sono altresì trasferite alle regioni le
funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975 n. 47,
contenente norme integrative per la difesa dei
boschi dagli incendi .. (La 47 è stata abrogata
dalla Legge 353 del 21 novembre 2000, nuova legge
quadro sugli incendi boschivi).
9Un po' di storia D.Lgs. 112 del 1998 Decreto
Bassanini
- Art. 108. Funzioni conferite alle Regioni e agli
Enti Locali - 1. Tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni
dellart. 107 sono conferite alle Regioni e agli
Enti Locali e tra queste, in particolare - a) sono attribuite alle Regioni le funzioni
relative . - 5) allo spegnimento degli incendi boschivi,
fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli
incendi boschivi (art. 107, comma 1, let. f, 3)
10Legge regionale 24 gennaio 1992, n 6
- Perfettamente in linea con la Legge 47/75 ma che
necessita di un aggiornamento (adeguamento alla
353, limite età dei volontari, assicurazione
volontari, adeguamento alla normativa in materia
di sicurezza, divieti e sanzioni, ecc.)
11Art. 1 Finalità
- La Regione, nell'ambito della politica di difesa
del suolo e dell'ambiente naturale - favorisce la protezione e conservazione del
patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea
e in attuazione dell'art. 69, comma 3, del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, - disciplina gli interventi di prevenzione ed
estinzione degli incendi boschivi.
12Le finalità vengono raggiunte attraverso
limpiego di diversi strumenti tra i quali
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica
- l'impiego di essenze meno combustibili nei
rimboschimenti, compatibilmente con le esigenze
delle diverse zone boscate - le opere colturali di manutenzione dei
soprassuoli boschivi e le periodiche puliture
delle scarpate delle strade di accesso e di
attraversamento delle zone boscate, - i viali frangifuoco di qualsiasi tipo,
13Continua .
e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le
canalizzazioni, ecc., f) le torri ed altri posti
di avvistamento, g) gli apparecchi di
segnalazione e comunicazione, fissi e mobili h)
i mezzi di trasporto i) la creazione di aree
attrezzate per gli escursionisti l) ogni altra
attrezzatura ritenuta idonea, ivi compresi mezzi
aerei mediante convenzioni con enti pubblici e
privati m) la formazione e l'addestramento, ,
degli aderenti alle associazioni di volontariato
da adibire a pronto intervento.
14PMPF (Prescrizioni di massima e polizia
forestale) approvate il 18 dicembre 1980
- Art. 20 c.1.3, divieto pascolo nei boschi
percorsi da incendi - 24, divieto di accensione fuochi nei boschi e a
distanza minore di 100 m dai medesimi - 25, divieto di svolgere attività che possono
provocare pericolo di incendio nei boschi e a
distanza minore di 100 m dai medesimi - 26, obbligo di dare lallarme in caso di
avvistamento incendio e - 27, divieto di cambio di destinazione duso dei
boschi percorsi da incendio
15Normativa ambientale volta a tutelare latmosfera
- Dal 1983 ad oggi si sono susseguite numerose
direttive comunitarie e normative nazionali che
disciplinano la materia. - In particolare il D.Lgs. n. 152/2006, Norme in
materia ambientale, individua modalità per la
corretta gestione dei residui vegetali
provenienti da sfalci e da potature.
16Evoluzione normativa
Legge quadro in materia di incendi boschivi n.
353 del 21 novembre 2000
Legge 1 marzo 1975, n. 47Norme integrative per
la difesa dei boschi dagli incendi
A questo punto la legge regionale 6/92
deve recepire le innovazioni introdotte dalla
353.
17Attualità normativaLegge quadro in materia di
incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353
- Ribadisce la competenza delle regioni in
materia di previsione, prevenzione e lotta attiva
agli incendi, - e introduce, per la prima volta, la
definizione di incendio boschivo.
18Art. 2 Definizione di incendio
- Per incendio boschivo si intende un fuoco con
suscettibilità a espandersi su - - aree boscate, cespugliate o arborate,
- - comprese eventuali strutture e
infrastrutture antropizzate poste allinterno
delle predette aree, - - oppure su terreni coltivi o incolti e
pascoli limitrofi a dette aree..
19Importanza della definizione di incendio boschivo
- Il corretto inquadramento normativo
dellevento (incendio di vegetazione) permette - di inserire correttamente i dati nella statistica
regionale (e di conseguenza in quella nazionale)
e di realizzare la mappa del rischio. - di applicare i vincoli di cui allart. 10
(inedificabilità, cambio destinazione duso,
caccia, ecc.) della L 353 e - di applicare lart. 423 bis del Codice Penale
- NB manca invece lindividuazione di una
superficie minima percorsa dal fuoco sotto la
quale si parla di principio dincendio e non di
incendio (il SIM del CFS parte da 100 mq).
20Esempi
- Un fuoco che si sviluppa su un terreno
cespugliato o arborato assume la connotazione di
incendio boschivo. - Un fuoco che si sviluppa su una scarpata
erbosa non limitrofa ad un bosco o a un terreno
cespugliato o arborato non assume la connotazione
di incendio boschivo.
21Esempi
- Un incendio che percorre 5000 mq di oliveto posto
a 64 m (in linea daria) da area boscata va
considerato boschivo? In base alla suscettività
ad espandersi (parametro soggettivo) oppure in
quanto limitrofo (parametro oggettivo)? - Essendo loliveto senza ombra di dubbio unarea
arborata, un incendio che si sviluppa al suo
interno viene ad essere definito incendio
boschivo anche in assenza di bosco nelle
vicinanze.
22Art. 7 Lotta attiva contro gli incendi boschivi
- Comma 3 Le Regioni programmano la lotta attiva
. e assicurano il coordinamento delle proprie
strutture antincendio con quelle statali
istituendo e gestendo con una operatività di
tipo continuativo nei periodi a rischio di
incendio boschivo le sale operative unificate
permanenti (SOUP )
23Art. 7 continua
- Comma 4 Su richiesta delle Regioni, il COAU
interviene con la flotta aerea di cui al comma 2,
secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP
di cui al comma 3 (tramite il COR nel caso del
Veneto),
lunica Struttura abilitata a richiedere il
concorso aereo in c/COAU è la Sala Operativa
Regionale su indicazione del DOS (COR c/o Dir.
For.)
24Art. 7 continua
- Comma 5 Le Regioni assicurano il coordinamento
delle operazioni a terra, anche ai fini
dellefficacia dellintervento dei mezzi aerei
per lo spegnimento degli incendi boschivi. - A tal fine le Regioni possono avvalersi del
Corpo forestale dello Stato tramite i centri
operativi antincendi boschivi del Corpo
medesimo. - La Regione del Veneto è lunica Regione dItalia
a statuto ordinario a gestire direttamente con
proprio personale tutte le attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli
incendi boschivi.
25Documenti che regolano lintervento in emergenza
degli operatori aib, derivanti dallapplicazioni
di normative di settore
- 1. Documento di valutazione dei rischi
- 2. Protocollo Sanitario Stato Regioni
- 3. Linee guida per la standardizzazione dei
D.P.I. - 4. Linee guida sulla formazione
- 5. DPR 194 dell8 febbraio 2001
26Segue
- 6. Codice della strada e DM del 5 ottobre 2009
- 7. D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008
- 8. Convenzione Regione Volontari
- 9. Procedure Operative di intervento
- 10. Codice Penale, art. 423 bis
271. Documento di valutazione dei rischi
- Il documento generale è stato approvato con DGR
3193 del 16.09.1997 - Il documento specificatamente dedicato allaib è
stato approvato con DGR 1850 del 23.06.2000
282. Il Protocollo Sanitario approvato il
25.07.2002 dalla Conferenza Stato Regioni
- Gli operatori devono essere in regola con il
Protocollo - sanitario minimo
- Visita medica generale con esame anamnestico e
redazione cartella clinica individuale, - Misura dellacuità visiva,
- Spirometria semplice,
- Audiometria,
- Elettrocardiogramma,
- Esami ematochimici ed esami standard delle urine,
- Vaccinazione antitetanica.
29Compito del Presidente e/o del Capo squadra
-
- ?Verificare che gli Operatori intervenuti siano
in regola con quanto previsto dal Protocollo
sanitario.
303. Le Linee guida per la standardizzazione dei
D.P.I. sono state approvate il 22.12.2004 con
DGR 4148,
- Gli operatori devono essere formati per il
corretto utilizzo e manutenzione dei DPI - Gli operatori devono indossare correttamente i
previsti DPI
31Compito del Presidente e/o del Capo squadra
- ?Verificare che gli Operatori intervenuti siano
in regola con quanto previsto dalle Linee Guida e
dalle Procedure Operative dintervento.
324. Le Linee guida sui corsi di formazione sono
state approvate il 30.12.2005 con DGR 4269,
- Individuano i criteri per lammissione ai corsi
- Le modalità di partecipazione
- La composizione della Commissione desame
- Il rilascio dellattestato di partecipazione
- La dotazione di Protezione Individuale
- Lobbligo delle visite mediche
- Il contenuto del Corso Base
33Compito del Presidente e/o del Capo squadra
- ?Verificare che gli Operatori intervenuti siano
in regola con la formazione di base.
345. DPR 194 dell8 febbraio 2001
- Regolamenta la partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di
protezione civile - Art. 9 attività di pianificazione, soccorso,
simulazione, emergenza e formazione
teorico-pratica (mantenimento del posto di lavoro
e rimborso ai datori di lavoro) - Art. 10 rimborso alle organizzazioni di
volontariato delle spese sostenute nelle attività
di soccorso, simulazione, ecc. ecc. ecc.
35Compito del Capo squadra
- Leventuale impiego di volontari che richiedono
lapplicazione dei benefici del DPR 194 deve
essere segnalata al reperibile/DOS prima della
loro uscita dal posto di lavoro. - Il volontario può abbandonare il posto di lavoro
solo dopo che il COR ha inviato la richiesta di
attivazione del DPR 194 al Dipartimento a Roma e
informato di ciò il reperibile/DOS
366. Art. 177 del Codice della strada eDM 5
ottobre 2009 lampeggianti e sirene
- Solo per utilizzo di auto intestate ad
Organizzazioni iscritte allelenco regionale o
nazionale - Autocertificazione allatto della partenza se
richiesto e/o autorizzato dal reperibile/DOS - Conferma fax dellattivazione a cura del COR su
richiesta del reperibile/DOS entro 48 ore
377. DLgs 81 del 2008 (cenni)
- Piena applicazione
- Per i volontari dal 31.12.2010
- Per le Istituzioni dal 15.05.2011
- NB Già da adesso il volontario 266 è equiparato
al lavoratore autonomo (art. 21 del DLgs
81). - Se entro quelle date non saranno emanati i
decreti di attuazione, a regime avremo - Equiparazione del volontario di PC al
lavoratore (art. 2 del DLgs 81).
388. Convenzioni Regione - Volontari
- 1998 Approvazione e firma delle prime Convenzioni
- 2000 Firma da parte di altre Organizzazioni
- 2004 Nuova Convenzione con individuazione delle
Organizzazioni capofila - 9.12.2008 Approvato con DGR 3856 lultimo
aggiornamento della Convenzione
39Cosa viene chiesto ai volontari
- Disponibilità ad intervenire
- Nella propria Area Omogenea
- In Provincia
- In Regione
- Fuori Regioni per campagne aib o interventi di
supporto a seguito di particolari condizioni
predisponenti gli incendi di vegetazione (previa
richiesta del Dipartimento della Protezione
Civile)
40ORGANIZZAZIONE
41ORGANIZZAZIONE
429. Procedure Operative dintervento approvate con
DGR n. 3856 del 9 dicembre 2008
- Chi, fa, che cosa!
- Sorveglianza e prevenzione
- Intervento di 1 livello,
- Intervento di 2 livello
- Bonifica
43Sorveglianza e Prevenzione
- Avvistamento e allarme premesso che
- tutti i cittadini in quanto tali sono obbligati a
segnalare lavvistamento di un incendio, - chiunque, in occasione dincendio nei boschi,
vincolati o no, rifiuta, senza giustificato
motivo, il proprio aiuto o servizio al
funzionario che dirige lopera di spegnimento, è
punito a norma dellart. 652 (ex 435) del CP.
44- Art. 652 Rifiuto di prestare la propria opera in
occasione di un tumulto - Chiunque, in occasione di un tumulto o di un
pubblico infortunio o di un comune pericolo,
ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta,
senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto
o la propria opera, ovvero di dare le
informazioni o le indicazioni che gli siano
richieste da un pubblico ufficiale o da una
persona incaricata di un pubblico servizio,
nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a lire seicentomila. Se il
colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci,
è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero
con l'ammenda da lire sessantamila a un
milioneduecentomila.
45Intervento di primo livello
- Casi
- - Intervento squadra Operatori aib del SFR
- - Intervento squadra Volontari aib
- - Intervento squadre Operatori aib del SFR e
Volontari aib - - Intervento unitamente a squadre dei CNVVF
46Condotta da tenere allarrivo sullo scenario
operativo
- Inquadrare la situazione
- Contattare il reperibile aib del SFR per riferire
e concordare modalità dintervento - Presentarsi agli altri operatori eventualmente
presenti sul posto - Dare indicazioni alla propria squadra sulle
operazioni da intraprendere in sicurezza
47Condotta durante le operazioni di spegnimento e/o
bonifica
- Tenere costantemente informato il reperibile aib
di turno - Isolare il punto dinnesco dellincendio per i
successivi rilievi a cura del CFS
48E alla fine delle operazioni
- Verificare attentamente il buon esito della
bonifica - Comunicare al reperibile il fine operazioni
- Compilare la scheda intervento
49Intervento di secondo livello
- Intervento di più squadre
- - Intervento del DOS
- - Interventi notturni o in condizioni di scarsa
visibilità - - Intervento dei mezzi aerei
50Condotta da tenere allarrivo sullo scenario
operativo
- Presentarsi al DOS per ricevere le informazioni
necessarie - Dare indicazioni alla squadra in merito alle
operazioni da eseguire - Mantenersi sempre in contatto con il DOS per gli
aggiornamenti del caso
51Bonifica
- Una volta concluse le operazioni di spegnimento,
le aree percorse dallincendio vanno attentamente
bonificate per controllare le situazioni
potenzialmente a rischio di ripresa
dellincendio. - Le operazioni di bonifica sono di norma
effettuate dagli Operatori aib e/o da Volontari
aib.
52Chiusura delle operazioni
- La chiusura definitiva delle operazioni è
- comunicata, una volta terminati gli interventi
- di bonifica con le seguenti modalità
- Interventi di 1 livello da caposquadra a
reperibile SFR e da reperibile a COR, - Interventi di 2 livello da caposquadra a DOS e
da DOS a COR.
53La catena di comando CAPI SQUADRA(CS)
- Il CS applica le disposizioni impartite dal DOS e
lo aggiorna sui fattori di rischio ( es. il
vento ha cambiato direzione,vedo un filo a
sbalzo, il fuoco mi sta chiudendo la via di
fuga,ecc.) - Gestisce la propria squadra in sicurezza
- Valuta costantemente le vie di fuga e il mutare
delle condizioni ai fini della sicurezza della
squadra - Controlla i DPI della squadra e si assicura che
siano indossati. - Può e deve correlarsi con altri CS
5410. Codice penaleart. 423 bis Incendio boschivo
- Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o
foreste ovvero su vivai forestali destinati al
rimboschimento, propri o altrui, è punito con la
reclusione da quattro a dieci anni. - Se lincendio di cui al comma 1 è cagionato per
colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque
anni. - Le pene previste dal primo e 2 comma sono
aumentate se dallincendio deriva pericolo per
edifici o danno su aree protette
55IMPORTANTE!!!!
- Procedendo alle operazioni di isolamento del
punto dinnesco dellincendio ATTENZIONE a non
inquinare la scena del crimine
56Sezione quesiti
- E possibile entrare nelle proprietà private, se
chiuse e recintate, per spegnere un incendio? - E possibile rompere un lucchetto di una sbarra
che chiude laccesso ad una strada privata? - La risposta può essere affermativa ma
lintervento deve essere conseguente ad una
segnalazione arrivata dallAutorità competente
(COR ? SFR ? operatore) e, sentito il DOS, deve
essere valutata la situazione di rischio in
relazione ad una eventuale dichiarazione di
massima pericolosità incendi in atto. - Inoltre bisogna sapere se si è in presenza di
obiettivi sensibili (abitazioni, ferrovie, linee
elettriche, ecc.).
57Importante
- La responsabilità penale è sempre e comunque
una responsabilità personale
58- Grazie per lattenzione
- e
- buon lavoro