Title: INTRODUZIONE AL PROBLEMA
1INTRODUZIONE AL PROBLEMA
2CE CHI SOSTIENE CHE
- Il duro lavoro non ha mai ucciso un uomo. Gli
uomini muoiono di noia, conflitti psicologici o
malattie. Infatti più si lavora duramente, più si
sarà felici e sani (David Ogilvy) - Io dico che quando lavoro quattordici ore al
giorno per sette giorni alla settimana, mi
ritengo fortunato (Dr. Armand Hammer) - Alla Amstrad il personale inizia presto e termina
tardi-possono prendersi un panino lanciato sulla
loro scrivania non si chiacchiera è tutto
azione, latmosfera è incredibile e lo spirito di
corpo terrificante. Lavorare sodo è divertimento.
(Alan Sugar) - Tutto ben considerato, lavorare è meno noioso che
divertirsi. (Charles Baudelaire)
3E CHI OBIETTA CHE
- Si dice che lavorare sodo non ha mai ucciso
nessuno. Ma dico, perché rischiare? (Ronald
Reagan) - Non serve a niente esser vivi, se bisogna
lavorare (Andrè Breton) - Il tempo libero è il fiore, o meglio il frutto
dellesistenza di ogni individuo, in quanto esso
soltanto lo insedia nel possesso del suo io
(Arthur Schopenauer) - Cuncè, che brutto suonno che mi so fatto
stanotte. Mi son sognato che lavoravo (Eduardo De
Filippo)
4ORARIO NORMALE DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO
5FONTI ESSENZIALI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO,
LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO NOTTURNO
- R.D.L. 692/1923 disciplina generale delle
limitazioni allorario di lavoro - R.D. 1955/1923 regolamento attuativo
- R.D. 1957/1923 deroghe tabellate
- R.D. 2657/1923 discontinui.
- LEGGE 549/1995
- art. 36 Cost. e artt. 2107 e 2108 c.c rinvio
alle leggi speciali
6FONTI ESSENZIALI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO,
LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO NOTTURNO/2
- LEGGE 196/1997, art. 13 nozione di orario
normale di lavoro - LEGGE 409/1998 inserisce un nuovo art. 5 bis in
RDL 692 - L. 25/1999 deroghe al lavoro notturno
- D.LGS. 532/99 disciplina del lavoro notturno
- nonché le circolari Ministero del Lavoro n.
125/1997, n. 10/2000 e n. 13/2000 nonché,
ovviamente, la contrattazione collettiva - Pur se con diverso valore giuridico, considerare
anche Avviso comune 12/11/97 e Direttiva CEE
93/104 (tempi di lavoro)
7ORARIO NORMALE DI LAVORO
8DURATA (art. 13, c.1, L. 196/97)
Lorario normale di lavoro degli operai e degli
impiegati
È fissato in 40 ore settimanali
Prevede per ogni giorno, un periodo minimo di
riposo di 11 ore consecutive (così Min. Lav.)
- I contratti collettivi nazionali possono
- stabilire una durata minore dellorario
- riferire lorario normale alla media delle
prestazioni lavorative in un periodo non
superiore allanno
9 CATEGORIE PARTICOLARI
Lorario di lavoro di bambini e adolescenti non
può
superare
durare più di 4,5 ore senza interruzione
- per i bambini, le 7 ore/giorno e le 35
ore/settimana - per gli adolescenti, le 8 ore/giorno e le 40
ore/settimana
10CATEGORIE PARTICOLARI/2
- deve essere di almeno 1 ora
- può essere ridotto a 30 min.da ccnl
- può essere disposto dalla Direzione provinciale
lavoro dopo 3 ore, in caso di lavori pericolosi o
gravosi
Il riposo intermedio
Lorario di lavoro per lapprendista non può
superare le 8 ore giornaliere e le 44 ore
settimanali
11SOGGETTI ESCLUSI
- Sono esclusi dal rispetto del limite di 40 ore
settimanali - il personale addetto ai lavori domestici
- il personale direttivo, vale a dire institori,
gerenti, direttori tecnici e amministrativi, capi
ufficio e reparto che partecipano solo
eccezionalmente al lavoro manuale - i commessi viaggiatori
- il personale navigante
- il personale di uffici e servizi pubblici (anche
se gestiti da Assuntori privati) - i lavoratori a domicilio
- i lavoratori addetti ad attività discontinue o di
semplice custodia o attesa
12LAVORO EFFETTIVO
Ogni lavoro che richieda unapplicazione assidua
e continuativa
E considerato lavoro effettivo
- Non costituiscono lavoro effettivo
- I riposi intermedi (sia allinterno che
allesterno dellAzienda) - il tempo impiegato per recarsi nel posto di
lavoro - le soste di durata non inferiore a 10 min. e non
superiore a 2 ore, comprese nel turno di lavoro
(quando non è richiesta prestazione lavorativa) - i riposi normali prestabiliti ad ore fisse e
indicati nellorario aziendale
13LAVORO EFFETTIVO/2
Sono invece computate nellorario di lavoro
effettivo
Le soste, anche superiori a 15 min., concesse al
lavoratore per lavori molto faticosi, allo scopo
di facilitarne il recupero fisico
14LAVORO EFFETTIVO/3
E ammesso il recupero di soste dovute
A cause impreviste non dipendenti dal datore di
lavoro e dai lavoratori
Che derivano da cause di forza maggiore e dalle
interruzioni dellorario normale concordate (tra
azienda e lavoratori)
Purchè i prolungamenti di orario non eccedano il
limite di 1 ora/giorno e il recupero risulti dai
patti di lavoro
15ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO (art. 12, R.D.
692/23)
Il datore di lavoro ha lobbligo di esporre
lorario di lavoro in modo visibile ed in luogo
accessibile, con indicazione di ora di inizio e
fine lavoro, e degli intervalli di riposo,
distinto per reparto o squadra (quando non vi è
uniformità) con indicazione delle ore di
addestramento e di insegnamento complementare nel
caso degli apprendisti
Nei confronti della Dir. Prov. Lav. Serv.
Ispezione deve inoltre comunicare lorario di
lavoro e le eventuali necessarie variazioni
Deve infine registrare nel libro paga le ore di
straordinario effettuate da ciascun lavoratore
16SUPERAMENTO DELLORARIO NORMALE
- Per i casi di forza maggiore o per quelli in cui
la cessazione del lavoro ad orario normale
costituisca un pericolo o danno alle persone o
alla produzione - In queste circostanze è necessario dare
comunicazione (entro 24 ore) alla Dir. Prov. Lav.
Serv. Ispezioni - Ragione e durata presunta del prolungamento
- Numero ore di lavoro eseguite giornalmente
- Numero persone interessate (distinte per sesso ed
età)
17SUPERAMENTO DELLORARIO NORMALE/2
- E possibile per
- Esecuzione di lavori preparatori e complementari
(p.es. inventario annuo, riparazione/manutenzione
impianti, effettuazione prove straordinarie) - Deroghe temporanee per determinate industrie,
consentite dal ministero del lavoro
18SUPERAMENTO DELLORARIO NORMALE/3
Il capo ispettore può imporre misure per limitare
o sospendere il prolungamento del lavoro previsto
- Per il recupero dei periodi di sosta dovuti a
cause impreviste indipendenti dalla volontà
dellazienda e dei lavoratori, purchè - concordato tra le parti
- non ecceda il limite massimo di 1 ora al giorno
19SUPERAMENTO DELLORARIO NORMALE/4
Nei lavori agricoli e negli altri lavori con
particolare esigenze tecniche o stagionali
- Non possono superare
- il periodo di massima intensità per le aziende
stagionali - i tre mesi per le industrie a ciclo continuo
I periodi per i quali è consentito superare
lorario massimo giornaliero e settimanale
O per periodi più lunghi purchè nellanno non sia
superata la media delle 40 ore/settimana
20GLI ACCORDI TRA LE PARTI
Portatile 2 new
Devono essere trasmessi alla Dir. Prov. Lav.
Serv. Isp.
che farà risultare il suo consenso con un visto
Contro leventuale rifiuto del visto è ammesso il
ricorso al Ministero del Lavoro
21COMUNICAZIONE
Portatile 2 new
Il datore di lavoro che intenda superare
lorario normale massimo
Deve darne preventivo avviso alla Dir. Prov.
Lavoro Serv. Isp. Tale disciplina si riferisce
specificamente alle ipotesi di lavoro eccedente
per necessità imposte da esigenze tecniche o
stagionali ex art. 4 R.D. 623/1992
22LAVORO STRAORDINARIO
23LIMITI
Per tutti i lavoratori è considerato lavoro
straordinario quello che eccede
lorario di 40 ore settimanali
La media di 40 ore settimanali in caso di orari
plurisettimanali previsti dal CCNL o da ACCORDI
AZIENDALI (ma il periodo di riferimento non può
eccedere i 12 mesi)
Ovviamente il limite non vale per i soggetti
esclusi visti in precedenza (ma attenzione alla
giurisprudenza sulla soglia di usura..)
24LIMITI/2
Il lavoro straordinario deve essere contenuto
- per le imprese industriali 80 ore trimestrali
250 ore annuali in assenza di disciplina ad opera
di contratti nazionali (ccnl può prevedere limiti
inferiori) - max 2 ore/giorno e 12 ore/settimana
- durata media di 12 ore/settimana, entro un
periodo non superiore a 9 settimane consecutive
25LIMITI/3
Essere ammesso previo accordo tra azienda e
prestatore di lavoro Essere computato a parte e
retribuito con una maggiorazione non inferiore al
10 (ma Cass. 26/2/2002 n. 2856 dice che si può
stare sotto per le ore che stanno tra lorario
contrattuale aziendalmente convenuto e quello
legale, subito contraddetta, peraltro, da Cass.
15/4/2002 n. 5380 )
26LIMITI/4
Nelle imprese industriali il ricorso allo
straordinario è inoltre ammesso salvo diversa
previsione del contratto collettivo a) Per
esigenze tecnico produttive non fronteggiabili
con lassunzione di nuovi lavoratori b) Per i
casi di forza maggiore quando la cessazione del
lavoro costituisca danno o pericolo per le
persone o per la produzione c) Per mostre, fiere
e manifestazioni collegate allattività
produttiva, allestimento prototipi, modelli, ecc.
In queste ipotesi si può fare straordinari anche
oltre i limiti di legge/contratto prima indicati
27CONTRIBUTO AL FONDO PREST. TEMPORANEE
Sulle ore di straordinario è dovuto un contributo
così articolato
28CONTRIBUTO AL FONDO PREST. TEMPORANEE/2
- Non sono assoggettate a contribuzione le
prestazioni effettuate da - lavoratori a domicilio
- personale con funzioni direttive
- lavoratori che con accordo abbiano il diritto ad
una riduzione di orario corrispondente (se
effettivamente fruita) - lavoratori addetti a specifiche attività
individuate da apposito decreto ministeriale
Limporto del contributo deve essere calcolato
sulla sola retribuzione normale
29OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SANZIONI/1
- Le imprese industriali debbono agire così
- Superamento delle 45 ore settimanali?informare
entro 24 ore dallinizio il servizio ispettivo
presso la DPL - Eccezionali esigenze o situazioni di forza
maggiore??comunicare entro 24 ore dallinizio a
RSU/RSA o, in mancanza, alle OSL - Mostre, fiere, manifestazioni collegate ad
attività produttive?comunicare preventivamente in
tempo utile a RSU/RSA ed uffici competenti
30OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SANZIONI/2
Nel caso di orari normali con media
plurisettimanale, il ricorso allo straordinario
determina lobbligo di informazione alla Dir.
Prov. Lav. Serv. Ispez. Lav.
Nel caso di prestazione straordinaria superiore a
20 ore/mese Qualora nelle settimane con orario
normale programmato superiore a 45 ore, lo
straordinario ecceda le 3 ore
31OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SANZIONI/3
Per le imprese industriali la violazione delle
disposizioni sullo straordinario comporta
lapplicazione della sanzione amministrativa
Da euro 52 a euro 155 per ogni singolo lavoratore
adibito a lavoro straordinario oltre i limiti
temporali e al di fuori dei casi previsti
32OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SANZIONI/4
Per quanto riguarda la ritardata o mancata
comunicazione alla DPL del ricorso al lavoro
straordinario eccedente la 45a ora si applica la
norma di cui allart. 9 R.D. 692/23 (come
modificato dallart. 3 D.lgs. 758/94) che prevede
una sanzione da euro 25 a euro 154. La sanzione
va da euro 154 a euro 1.032 se linfrazione
riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata
per più di 50 giorni nellanno.
33LAVORO NOTTURNO
34DLGS 532/1999 CIRC.MIN.LAV. 13/2000 CAMPO DI
APPLICAZIONE DEFINIZIONE LAVORO NOTTURNO
Il decreto si applica a tutti i datori di lavoro
pubblici e privati che utilizzano lavoratori con
prestazioni di lavoro notturno
Sono esclusi i settori trasporto aereo,
ferroviario, stradario, trasporto marittimo,
navigazione interna, della pesca in mare, delle
attività dei medici in formazione
35CAMPO DI APPLICAZIONE DEFINIZIONE LAVORO
NOTTURNO/2
Attività svolta nellambito di un periodo di
almeno 7 ore consecutive comprendenti
lintervallo tra le 24 e le 5 del mattino.
Esempi dalle 21 alle 5 e dalle 24 alle 8
36CAMPO DI APPLICAZIONE DEFINIZIONE LAVORATORE
NOTTURNO/3
E considerato lavoratore notturno il soggetto
che durante il periodo notturno svolga in via non
eccezionale almeno 3 ore del suo tempo di lavoro
ovvero una parte del suo orario normale secondo
le norme del contratto collettivo nazionale
In difetto di contrattazione collettiva è
considerato lavoratore notturno il soggetto che
svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni
lavorativi allanno (riproporzionato per il
part-time) I contratti collettivi individuano le
condizioni e i casi di eccezionalità
nelladibizione al lavoro notturno.
37LIMITI E DURATA DELLA PRESTAZIONE/1
Adibizione ?priorità dei volontari, tenendo conto
delle esigenze organizzative aziendali
Esclusione ?donne (dalle 24 alle 6) da
accertamento gravidanza sino ad 1 anno di età del
bambino nonché soggetti eventualmente individuati
dalla contrattazione collettiva Norme
particolari ??minori, apprendisti, soggetti con
carichi di famiglia (vedi infra)
38LIMITI E DURATA DELLA PRESTAZIONE/2
- Lorario di lavoro dei lavoratori notturni
- non può superare le 8 ore nelle 24 ore
- nel caso di orari plurisettimanali, il limite di
cui sopra deve essere rispettato come media
Il Ministro del Lavoro indica le lavorazioni che
comportano rischi particolari, o rilevanti
tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di 8
ore per ogni periodo di 24 ore
39TUTELA DELLA SALUTE E TRASFERIMENTO AL LAVORO
DIURNO
I lavoratori notturni devono essere sottoposti
A cure e spese del datore di lavoro, per il
tramite del medico competente
Ad accertamenti preventivi (per accertare
lassenza di controindicazioni al lav.not.),
periodici (almeno ogni 2 anni), ulteriori (in
caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lav.not.)
40TUTELA DELLA SALUTE E TRASFERIMENTO AL LAVORO
DIURNO/2
Nel caso di intervenuta inidoneità alla
prestazione di lavoro notturno, accertata tramite
il medico competente
È garantita al lavoratore lassegnazione ad altre
mansioni o altri ruoli diurni
La contrattazione collettiva definisce le
modalità di assegnazione ad altre mansioni ovvero
individua soluzioni alternative
41RIDUZIONE ORARIO MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA
RAPPORTI SINDACALI
La contrattazione collettiva stabilisce la
riduzione dellorario normale (settim. e mensile)
per i lavoratori notturni e la relativa
maggiorazione retributiva
Il ministro del lavoro verifica periodicamente le
disposizioni introdotte dai contratti nazionali
in materia, ed ha precisato che la disposizione
sulla riduzione di orario ha sostanzialmente
valore di indirizzo politico
42RIDUZIONE ORARIO MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA
RAPPORTI SINDACALI/2
Lintroduzione del lavoro notturno è preceduta
dalla consultazione delle RSU/RSA ovvero, in
mancanza, delle Associazioni Territoriali di
categoria aderenti alle Conf. dei lavoratori più
rappresentative sul piano nazionale.
La consultazione sindacale è effettuata e
conclusa entro 7 giorni a decorrere dalla
comunicazione del datore di lavoro
43INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Informa i lavoratori notturni e i RLS sui
maggiori rischi (ove presenti) connessi al lavoro
notturno.
Il datore di lavoro
- Garantisce
-
- linformazione sui servizi per la prevenzione e
la sicurezza - la consultazione dei RLS ovvero delle OO.SS. per
le lavorazioni che comportano rischi particolari
44INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE/2
Il datore di lavoro, con cadenza annuale
.
informa per iscritto la Dir. Prov. Lavoro
(Servizio Ispez. Lavoro) e le OO.SS. maggiormente
rappresentative
dellesecuzione di lavoro notturno continuativo o
compreso in regolari turni periodici, quando esso
non sia previsto dal CCNL
45MISURE DI PROTEZIONE
Durante il lavoro notturno il datore di lavoro
.
- Previa informativa alle RSU
- garantisce un livello di mezzi di prevenzione o
di protezione adeguati alle caratteristiche del
lavoro notturno - assicura un livello di servizi equivalente a
quello previsto per il lavoro diurno
- Previa consultazione con le RSU
- dispone appropriate misure di protezione
(personali o collettive) per i lavoratori
notturni che effettuano lavori che comportano
rischi particolari
46MISURE DI PROTEZIONE/1
I contratti collettivi possono prevedere
Modalità e specifiche misure di prevenzione
relativamente alle prestazioni di lavoro notturno
di particolari categorie di lavoratori
47MINORI
- E vietato adibire i minori al lavoro notturno,
intendendo per minore il soggetto sotto i 18 anni
e per notte un periodo di almeno 12 ore
consecutive comprendente lintervallo tra le 22 e
le 6 o tra le 23 e le 7 (esistono limitate
deroghe per gli adolescenti e per i minori
impiegati in attività non industriali)
48APPRENDISTI
Per gli apprendisti è vietato in ogni caso il
lavoro nella fascia oraria compresa tra le 22 e
le ore 6
Nellipotesi in cui i turni aziendali inizino
alle 5
Il ministero del lavoro ritiene
Ammissibile per ragioni organizzative,
lanticipazione alle ore 5 del turno di lavoro
degli apprendisti solo se maggiorenni
49SOGGETTI CON CARICHI DI FAMIGLIA
Non deve essere obbligatoriamente prestato
Il lavoro notturno
- dalla lavoratrice con figlio di età inferiore a 3
anni o alternativamente dal padre convivente - dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia
lunico genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a 12 anni - dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a
proprio carico un soggetto disabile, ai sensi
della legge 104/1992
50SANZIONI
51IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CEE 93/104 IN
ITALIA...LA SOLITA STORIA ..CORTE DI GIUSTIZIA
UE 9/3/2000 C-386/98
- Non avendo adottato nel termine prescritto le
disposizioni per conformarsi alla direttiva 23
novembre 1993, 93/104/CE.. La repubblica
italiana è venuta meno agli obblighi a essa
incombenti in forza della direttiva - Come si cerca di rimediare?
- La Legge comunitaria 2001 prevede lazione di
recepimento e di conseguenza le parti sociali
stanno negoziando un nuovo avviso comune da
sottoporre al Governo.
52UN PO DI GIURISPRUDENZA
53UN PARTICOLARE PROFILO TRIBUTARIO...
- lindennità corrisposta (in sede transattiva)
dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento
del danno, per la reintegrazione delle energie
psicofisiche (in base a valutazione giudiziale di
merito insindacabile da parte della Corte di
Cassazione) spese dal lavoratore oltre lorario
massimo di lavoro da lui esigibile, non è
assoggettata a tributo - (Cass. Sez. Trib. 21/6/2002 n. 9111)
54LA PROVA DEL LAVORO STRAORDINARIO
- Il lavoratore che chieda in via giudiziale il
compenso per il lavoro straordinario ha lonere
di dimostrare di aver lavorato oltre lorario
normale di lavoro. Tale dimostrazione presuppone
la prova di aver espletato lorario normale di
lavoro (e, quindi, di aver proseguito lattività
lavorativa oltre il suddetto orario),
55LA PROVA DEL LAVORO STRAORDINARIO/2
- senza che possa ritenersi come dato acquisito al
processo tale espletamento solo per il fatto che
manchino contestazioni sullorario di inizio del
lavoro laltra parte, infatti, non ha lonere di
contestare circostanze che lattore non ha
dedotte e che, pertanto, non fanno parte del
processo, nè di fornire la prova contraria se
lattore viene meno al suo onere probatorio. - (Cass., Sez. Lavoro, 17/10/2001 n. 12695)
56PERSONALE DIRETTIVO E ORARIO DI LAVORO
- Lattività di natura direttiva non è soggetta ad
obbligo di orario e non dà diritto a compenso per
lavoro straordinario - (Corte DAppello di Milano 14/12/2001)
- N.B. però attenzione alla giurisprudenza sul
superamento del limite di ragionevolezza - (Corte Costituzionale 20/12/1979 N. 155)
57IL TEMPO TUTA VA NELLORARIO DI LAVORO ORDINARIO
- Il tempo necessario per lespletamento delle
operazioni preliminari (indossare il camice) di
carattere strettamente necessario e obbligatorio
per lo svolgimento dellattività lavorativa, deve
rientrare nellorario di lavoro ordinario,
trattandosi di attività espletata in ossequio al
potere direttivo dellimprenditore e nel suo
esclusivo interesse.
58IL TEMPO TUTA VA NELLORARIO DI LAVORO
ORDINARIO/2
- Deve pertanto ritenersi illegittimo il
comportamento aziendale volto a sanzionare i
dipendenti per aver timbrato il cartellino
dingresso in abiti civili e non dopo aver
indossato il camice, come il datore di lavoro
pretendeva, al fine di prestare lattività
lavorativa. - (Cass., Sezione lavoro, 14/4/1998 n. 3763)
59IL TEMPO PER ARRIVARE NON CONTA
- Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo
impiegato giornalmente per raggiungere la sede di
lavoro durante il periodo della trasferta non può
considerarsi come impiegato nellesplicazione
dellattività lavorativa vera e propria, non
facendo parte del lavoro effettivo,
60IL TEMPO PER ARRIVARE NON CONTA/2
- e non si somma quindi al normale orario di
lavoro, così da essere qualificato come lavoro
straordinario, tanto più che lindennità di
trasferta è in parte diretta a compensare il
disagio psicofisico e materiale dato dalla
faticosità degli spostamenti suindicati. - (Cass. Civile, Sez. lavoro, 10/4/2001, n. 5359)
61LO STRAORDINARIO TALVOLTA VALE ANCHE PER I
DISCONTINUI
- In tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da
attese di non lavoro durante le quali il
dipendente può reintegrare con pause di riposo le
energie psico-fisiche consumate, è configurabile
lespletamento di lavoro straordinario
allorquando, malgrado detta discontinuità, sia
convenzionalmente prefissato un preciso orario di
lavoro ed il relativo limite
62LO STRAORDINARIO TALVOLTA VALE ANCHE PER I
DISCONTINUI/2
- risulti in concreto superato - occorrendo,
alluopo, che venga fornita la prova
relativamente a modalità e tempi del servizio
prestato nellarco compreso fra lorario iniziale
e quello finale dellattività lavorativa, in modo
da consentire di tener conto delle pause di
inattività - e, in ogni caso, allorquando
lattività
63LO STRAORDINARIO TALVOLTA VALE ANCHE PER I
DISCONTINUI/3
- lavorativa prestata dal dipendente oltre i limite
dellorario massimo legale, non operante nei suoi
confronti, sia, alla stregua del concreto
svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e
pregiudizievole del bene dellintegrità fisica
del lavoratore stesso. - (Cass. Civile, Sez. lavoro, 5/11/2001, n. 13622)
64LA SOTTILE DISTINZIONE TRA STRAORDINARIO E
PROLUNGAMENTO DELLORARIO NORMALE
- La prestazione lavorativa eccedente lorario
concordato fra le parti in una misura inferiore a
quella massima stabilita dalla legge o dal
contratto collettivo e fino al raggiungimento di
questa, va qualificata come straordinario e
retribuita a norma dellart. 2108 C.C., a meno
che non venga provata lesistenza di un accordo
65LA SOTTILE DISTINZIONE TRA STRAORDINARIO E
PROLUNGAMENTO DELLORARIO NORMALE/2
- fra le stesse parti avente per oggetto il
prolungamento dellorario normale contrattuale
fino al limite di quello normale legale o
pattuito in sede collettiva.
66COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER LAVORO
STRAORDINARIO?
- Atteso il concetto di omnicomprensività della
retribuzione assunto dallart. 2108 C.C., in
relazione allart. 5 del RDL 15 marzo 1923, n.
692, ai fini del calcolo del compenso per lavoro
straordinario, la retribuzione da assumere a base
del calcolo di entrambi tali compensi deve
includere le quote delle mensilità aggiuntive ed
67COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER LAVORO
STRAORDINARIO?/2
- ogni altro elemento retributivo (normale ed
ordinario) continuativo, obbligatorio e
predeterminato o predeterminabile, eccettuati i
compensi straordinari per loro natura o per patto
espresso, anche se di fatto continuativamente
corrisposti. Le clausole della contrattazione
collettiva applicabile, che
68COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER LAVORO
STRAORDINARIO?/3
- adottino una più ristretta base di calcolo, sono,
pertanto, nulle - per contrarietà alle norme
imperative degli articoli citati - e sostituite
di diritto, ai sensi del secondo comma dellart.
1419 C.C., salva lipotesi che il diverso sistema
di computo adottato dalla contrattazione
69COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER LAVORO
STRAORDINARIO?/4
- collettiva assicuri al lavoratore un trattamento
economico pari o superiore a quello derivantegli
dallapplicazione dei criteri legali. - (Cass., Sez. lavoro, 19/3/2001, n. 3932)
70LAVORO NOTTURNO E FUNZIONI DIRETTIVE
- Il lavoro notturno prestato con caratteri di
periodicità regolare costituisce una modalità
temporale propria delle mansioni svolte nelle ore
notturne, piuttosto che un prolungamento di
durata delle medesime e, pertanto, esso, non
essendo rispondente ad esigenze aziendali
imprevedibili, non è assimilabile al lavoro
71LAVORO NOTTURNO E FUNZIONI DIRETTIVE/2
- straordinario, con la conseguenza che ad esso non
si estende la negazione del diritto a compenso
per quello stabilito dallart. 1 RDL n. 692/1923,
in relazione allo svolgimento di funzioni
direttive per le quali non risulti previsto
lorario normale di lavoro comunque la durata
massima dello stesso. - (Cass. Civile, Sez. lavoro, 7/3/2001, n. 3302)
72NIENTE COMPENSO PER STRAORDINAZIO SE NON SI
SUPERA IL LIMITE SETTIMANALE
- In tema di compenso per la prestazione di lavoro
straordinario, la normativa vigente non comporta
il diritto alla maggiorazione retributiva in
mancanza di superamento del limite massimo
settimanale. Infatti la disposizione dellart. 1,
RD 15 marzo 1923, n. 692, a norma del quale la
durata massima della giornata lavorativa non può
eccedere le otto ore al giorno o le 48
settimanali di lavoro
73NIENTE COMPENSO PER STRAORDINAZIO SE NON SI
SUPERA IL LIMITE SETTIMANALE/2
- effettivo, va interpretata nel senso che
eventuali superamenti dellorario giornaliero
contenuti nellambito del massimo settimanale non
sono sufficienti per far emergere la nozione
legale di lavoro straordinario, rimanendo la
prestazione nei limiti di flessibilità previsti
dalla legge (fattispecie in tema di lavoratori
del settore trasporti). - (Cass., Sez. lavoro, 16/7/2002, n. 10312)
74ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI DI INFORMAZIONE
ALLE RSU/OSL...
- Linadempimento del datore di lavoro degli
obblighi contrattuali dinformazione in materia
di effettuazione di lavoro straordinario
costituisce condotta antisindacale, essendo un
comportamento che denota un atteggiamento di
svalutazione del sindacato quale controparte
negoziale ed essendo consapevolmente intesa ad
ostacolare lesercizio di un diritto sindacale.
75ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI DI INFORMAZIONE
ALLE RSU/OSL/2
- Non può però essere ordinata la comunicazione dei
dati individuali, poiché a ciò osta la legge n.
675/1996 - (Corte dAppello Torino 13/3/2001, riformando
parzialmente Tribunale Torino 23/7/1999)
76ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI DI INFORMAZIONE
ALLE RSU/OSL/3
- In senso conforme Tribunale Salerno 17/5/2000, in
senso contrario Pretura Roma 25/10/1997. - Da notare, peraltro, che lart. 7 della
Raccomandazione del Consiglio dEuropa n. R.
(89)2 e il punto 10.10 del code of pratice
dellOIL del 7/10/1996, pur non essendo a
tuttoggi direttamente vincolanti per lItalia,
sembrerebbero suffragare la tesi secondo la quale
le comunicazioni al sindacato non violano la
privacy del lavoratore
77ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI DI INFORMAZIONE
ALLE RSU/OSL/4
- purchè conformi e specifiche previsioni di legge
o del ccnl. In tal senso, per consimili
situazioni allestero, vedasi in Spagna Corte
Costituzionale 22/4/1993 n. 142
78PER MODIFICARE LORARIO DI LAVORO BASTA DIRLO A
VOCE?
- I lavoratori devono essere posti in condizione
di conoscere le disposizioni adottate dal datore
di lavoro in materia di orario delle prestazioni
lavorative nel rispetto delle prescrizioni
normative e contrattuali, derivandone che, una
volta che tale esigenza sia rimasta soddisfatta,
non potendo sorgere
79PER MODIFICARE LORARIO DI LAVORO BASTA DIRLO A
VOCE?/2
- incertezze circa lorario da osservarsi, la
mancanza della forma scritta non può assumere
rilievo alcuno ai fini della validità delle
disposizioni impartite - (Cass. 169/2000)
- N.B. Ovviamente, salvo che la legge/contrattazione
collettiva non preveda espressamente la forma
scritta o procedure comunque più rigorose, sul
piano formale, del semplice avvertimento verbale.
80LE SORPRESE DELLO STRAORDINARIO FORFETTIZZATO
- Il giudice di merito, pur in presenza di una
prassi costante di liquidazione di uno
straordinario forfettizzato , non può non
valutare le prove addotte dal lavoratore al fine
di dimostrare il diritto al compenso per il
lavoro straordinario effettivamente eccedente
quello corrispostogli in via forfettaria, in
quanto la forfettizzazione non costituisce di per
sé un uso aziendale più favorevole al lavoratore. - (Cassazione 6902/2000)
81Cosa cè dietro langolo?
82COSA CE DIETRO LANGOLO?
- Documento comune delle Confederazioni datoriali
del 28/11/2002, inviato ai Sindacati il 3/12/2002
che propone nuove regole nei seguenti termini - disciplina dellorario di lavoro per tutti i
settori di attività, tranne i lavoratori mobili, - definizione di orario normale (40 ore anche in
media) e dei relativi criteri di computo,
83COSA CE DIETRO LANGOLO?/2
- abrogazione durata massima giornaliera
dellorario di lavoro e durata massima
giornaliera e settimanale dello straordinario, - 11 ore consecutive di riposo giornaliero, eccetto
attività frazionate o diverse disposizioni
contrattuali collettive, - per orari maggiori 6 ore pausa da stabilirsi a
cura dei contratti collettivi di lavoro (e
comunque non meno di 10 minuti),
84COSA CE DIETRO LANGOLO?/3
- disciplina dello straordinario (che deve essere
contenuto) affidata essenzialmente alla
contrattazione collettiva (in mancanza 250
ore/anno/80 trimestre più ore ammissibili senza
limite prefissato per situazioni particolari), - comunicazione oltre le 48 ore da farsi ogni tre
mesi per unità con più di 30 e fino a 200
85COSA CE DIETRO LANGOLO?/4
- dipendenti ed ogni mese per quelle oltre i 200
dipendenti. Se il ccnl prevede comunicazioni al
sindacato, ogni obbligo si considera adempiuto
con linvio di queste ultime, - elencazione di attività soggette a deroghe
- minimo 4 settimane di ferie, sostituibili con
indennità solo in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro,
86COSA CE DIETRO LANGOLO?/5
- alcune modifiche alla disciplina del lavoro
notturno (in particolare concernenti linidoneità
per ragioni di salute e linidoneità alla
disciplina del riposo settimanale) - derogabilità, su alcuni punti specifici, della
nuova disciplina dellorario, affidata a
contrattazione collettiva nazionale o di secondo
livello
87COSA CE DIETRO LANGOLO?/6
- abrogazione varie normative (in particolare art.
13 legge 196/1997 Dlgs 532/99 norme sullorario
degli apprendisti). - N.B. Se condiviso dai Sindacati, questo
documento dovrebbe essere sostanzialmente
recepito dal Governo in un decreto legislativo
emanabile già agli inizi del 2003.
88E un po di Europa...
89COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?
- mira a promuovere il miglioramento della salute e
sicurezza dei lavoratori - è stata adottata sul fondamento giuridico dato
dallart. 118 A del trattato CEE - richiama la piena applicabilità alle materie in
essa contemplate della direttiva CEE 89/391
90COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/2
- concerne tutti i settori di attività privati e
pubblici, tranne rare e tassative eccezioni - non pregiudica la facoltà degli Stati membri di
applicare od introdurre disposizioni più
favorevoli ai lavoratori né di prevedere deroghe
per via legislativa/contrattuale ad alcune sue
disposizioni
91COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/3
- Ne vanno sottolineati, in prospettiva di un
recepimento ormai prossimo, i seguenti punti di
problematicità
92COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/4
- La definizione di orario di lavoro
- Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al
lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
nellesercizio della sua attivita o delle sue
funzioni -
- limiti allorario di lavoro
93COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/5
-
- La durata settimanale del lavoro sia limitata
- La durata media dellorario di lavoro per ogni
periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese
le ore di lavoro straordinario
94COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/6
- Il diritto al riposo giornaliero e settimanale
-
- Minimo 11 ore consecutive nel corso di ogni
periodo di 24 ore più 24 ore ininterrotte ogni 7
giorni
95COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/7
- Il diritto alla pausa giornaliera
-
- Se lorario giornaliero supera le 6 ore, pausa
obbligatoria con durata/modalità fissata da
legge/contrattazione collettiva più pause
particolari per attenuare il lavoro monotono e
ripetitivo.
96COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/8
- Il diritto alle ferie
-
- Minimo 4 settimane retribuite, non sostituibili
con indennità monetaria salvo il caso di
cessazione del rapporto di lavoro.
97COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/9
-
- Particolari tutele per il lavoro notturno
-
- In gran parte già presenti nel nostro
D.lgs.532/1999
98COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/10
- La necessità del consenso del singolo lavoratore
- esplicitamente richiesto solo per le prestazioni
eccedenti le 48 ore settimanali, laddove il
singolo stato membro le consenta in deroga alla
regola generale della Direttiva. - N.B. lo stato italiano ha già dichiarato in
sede europea che non applicherà la facoltà
cosiddetta di deroga in peius con il consenso
del lavoratore -
99COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/11
- Una sentenza molto pericolosa ...
-
- Secondo la Corte di Giustizia Comunitaria
100COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/12
- in mancanza di disposizioni nazionali di
recepimento di alcuni articoli della Direttiva,
le regole di principio ivi contenute possono
avere effetto diretto ed immediato - il consenso espresso dalla parte sindacale,
nellambito di un contratto collettivo,
alleffettuazione dello straordinario non è
sostitutivo di quello del singolo lavoratore
interessato
101COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/13
- è orario di lavoro anche la mera presenza
fisica sul luogo di lavoro come potenziale
disponibilita a prestare la propria opera
professionale - (Corte di Giustizia 3/10/2000)
102COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/14
- Il paradosso finale
- mentre lItalia sta ancora tentando, sei anni
dopo il termine finale previsto dalla CEE, di
recepire completamente la Direttiva 93/104,
questultima è già in via di sostituzione a
Bruxelles
103INFATTI...
- Proposta di Direttiva sullorario di lavoro
redatta dalla Commissione in versione definitiva
il 4/7/2002 con entrata in vigore prevista per il
2/8/2004.