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INTRODUZIONE AL PROBLEMA

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INTRODUZIONE AL PROBLEMA C E CHI SOSTIENE CHE Il duro lavoro non ha mai ucciso un uomo. Gli uomini muoiono di noia, conflitti psicologici o malattie. – PowerPoint PPT presentation

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Title: INTRODUZIONE AL PROBLEMA


1
INTRODUZIONE AL PROBLEMA

2
CE CHI SOSTIENE CHE
  • Il duro lavoro non ha mai ucciso un uomo. Gli
    uomini muoiono di noia, conflitti psicologici o
    malattie. Infatti più si lavora duramente, più si
    sarà felici e sani (David Ogilvy)
  • Io dico che quando lavoro quattordici ore al
    giorno per sette giorni alla settimana, mi
    ritengo fortunato (Dr. Armand Hammer)
  • Alla Amstrad il personale inizia presto e termina
    tardi-possono prendersi un panino lanciato sulla
    loro scrivania non si chiacchiera è tutto
    azione, latmosfera è incredibile e lo spirito di
    corpo terrificante. Lavorare sodo è divertimento.
    (Alan Sugar)
  • Tutto ben considerato, lavorare è meno noioso che
    divertirsi. (Charles Baudelaire)

3
E CHI OBIETTA CHE
  • Si dice che lavorare sodo non ha mai ucciso
    nessuno. Ma dico, perché rischiare? (Ronald
    Reagan)
  • Non serve a niente esser vivi, se bisogna
    lavorare (Andrè Breton)
  • Il tempo libero è il fiore, o meglio il frutto
    dellesistenza di ogni individuo, in quanto esso
    soltanto lo insedia nel possesso del suo io
    (Arthur Schopenauer)
  • Cuncè, che brutto suonno che mi so fatto
    stanotte. Mi son sognato che lavoravo (Eduardo De
    Filippo)

4
ORARIO NORMALE DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO

5
FONTI ESSENZIALI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO,
LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO NOTTURNO
  • R.D.L. 692/1923 disciplina generale delle
    limitazioni allorario di lavoro
  • R.D. 1955/1923 regolamento attuativo
  • R.D. 1957/1923 deroghe tabellate
  • R.D. 2657/1923 discontinui.
  • LEGGE 549/1995
  • art. 36 Cost. e artt. 2107 e 2108 c.c rinvio
    alle leggi speciali

6
FONTI ESSENZIALI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO,
LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO NOTTURNO/2
  • LEGGE 196/1997, art. 13 nozione di orario
    normale di lavoro
  • LEGGE 409/1998 inserisce un nuovo art. 5 bis in
    RDL 692
  • L. 25/1999 deroghe al lavoro notturno
  • D.LGS. 532/99 disciplina del lavoro notturno
  • nonché le circolari Ministero del Lavoro n.
    125/1997, n. 10/2000 e n. 13/2000 nonché,
    ovviamente, la contrattazione collettiva
  • Pur se con diverso valore giuridico, considerare
    anche Avviso comune 12/11/97 e Direttiva CEE
    93/104 (tempi di lavoro)

7
ORARIO NORMALE DI LAVORO

8
DURATA (art. 13, c.1, L. 196/97)
Lorario normale di lavoro degli operai e degli
impiegati
È fissato in 40 ore settimanali
Prevede per ogni giorno, un periodo minimo di
riposo di 11 ore consecutive (così Min. Lav.)
  • I contratti collettivi nazionali possono
  • stabilire una durata minore dellorario
  • riferire lorario normale alla media delle
    prestazioni lavorative in un periodo non
    superiore allanno

9
CATEGORIE PARTICOLARI
Lorario di lavoro di bambini e adolescenti non
può

superare
durare più di 4,5 ore senza interruzione
  • per i bambini, le 7 ore/giorno e le 35
    ore/settimana
  • per gli adolescenti, le 8 ore/giorno e le 40
    ore/settimana

10
CATEGORIE PARTICOLARI/2
  • deve essere di almeno 1 ora
  • può essere ridotto a 30 min.da ccnl
  • può essere disposto dalla Direzione provinciale
    lavoro dopo 3 ore, in caso di lavori pericolosi o
    gravosi

Il riposo intermedio
Lorario di lavoro per lapprendista non può
superare le 8 ore giornaliere e le 44 ore
settimanali
11
SOGGETTI ESCLUSI
  • Sono esclusi dal rispetto del limite di 40 ore
    settimanali
  • il personale addetto ai lavori domestici
  • il personale direttivo, vale a dire institori,
    gerenti, direttori tecnici e amministrativi, capi
    ufficio e reparto che partecipano solo
    eccezionalmente al lavoro manuale
  • i commessi viaggiatori
  • il personale navigante
  • il personale di uffici e servizi pubblici (anche
    se gestiti da Assuntori privati)
  • i lavoratori a domicilio
  • i lavoratori addetti ad attività discontinue o di
    semplice custodia o attesa

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LAVORO EFFETTIVO
Ogni lavoro che richieda unapplicazione assidua
e continuativa
E considerato lavoro effettivo
  • Non costituiscono lavoro effettivo
  • I riposi intermedi (sia allinterno che
    allesterno dellAzienda)
  • il tempo impiegato per recarsi nel posto di
    lavoro
  • le soste di durata non inferiore a 10 min. e non
    superiore a 2 ore, comprese nel turno di lavoro
    (quando non è richiesta prestazione lavorativa)
  • i riposi normali prestabiliti ad ore fisse e
    indicati nellorario aziendale

13
LAVORO EFFETTIVO/2
Sono invece computate nellorario di lavoro
effettivo
Le soste, anche superiori a 15 min., concesse al
lavoratore per lavori molto faticosi, allo scopo
di facilitarne il recupero fisico
14
LAVORO EFFETTIVO/3
E ammesso il recupero di soste dovute
A cause impreviste non dipendenti dal datore di
lavoro e dai lavoratori
Che derivano da cause di forza maggiore e dalle
interruzioni dellorario normale concordate (tra
azienda e lavoratori)
Purchè i prolungamenti di orario non eccedano il
limite di 1 ora/giorno e il recupero risulti dai
patti di lavoro
15
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO (art. 12, R.D.
692/23)
Il datore di lavoro ha lobbligo di esporre
lorario di lavoro in modo visibile ed in luogo
accessibile, con indicazione di ora di inizio e
fine lavoro, e degli intervalli di riposo,
distinto per reparto o squadra (quando non vi è
uniformità) con indicazione delle ore di
addestramento e di insegnamento complementare nel
caso degli apprendisti

Nei confronti della Dir. Prov. Lav. Serv.
Ispezione deve inoltre comunicare lorario di
lavoro e le eventuali necessarie variazioni
Deve infine registrare nel libro paga le ore di
straordinario effettuate da ciascun lavoratore
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SUPERAMENTO DELLORARIO NORMALE
  • Per i casi di forza maggiore o per quelli in cui
    la cessazione del lavoro ad orario normale
    costituisca un pericolo o danno alle persone o
    alla produzione
  • In queste circostanze è necessario dare
    comunicazione (entro 24 ore) alla Dir. Prov. Lav.
    Serv. Ispezioni
  • Ragione e durata presunta del prolungamento
  • Numero ore di lavoro eseguite giornalmente
  • Numero persone interessate (distinte per sesso ed
    età)

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SUPERAMENTO DELLORARIO NORMALE/2
  • E possibile per
  • Esecuzione di lavori preparatori e complementari
    (p.es. inventario annuo, riparazione/manutenzione
    impianti, effettuazione prove straordinarie)
  • Deroghe temporanee per determinate industrie,
    consentite dal ministero del lavoro

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SUPERAMENTO DELLORARIO NORMALE/3
Il capo ispettore può imporre misure per limitare
o sospendere il prolungamento del lavoro previsto
  • Per il recupero dei periodi di sosta dovuti a
    cause impreviste indipendenti dalla volontà
    dellazienda e dei lavoratori, purchè
  • concordato tra le parti
  • non ecceda il limite massimo di 1 ora al giorno

19
SUPERAMENTO DELLORARIO NORMALE/4

Nei lavori agricoli e negli altri lavori con
particolare esigenze tecniche o stagionali
  • Non possono superare
  • il periodo di massima intensità per le aziende
    stagionali
  • i tre mesi per le industrie a ciclo continuo

I periodi per i quali è consentito superare
lorario massimo giornaliero e settimanale
O per periodi più lunghi purchè nellanno non sia
superata la media delle 40 ore/settimana
20
GLI ACCORDI TRA LE PARTI
Portatile 2 new
Devono essere trasmessi alla Dir. Prov. Lav.
Serv. Isp.
che farà risultare il suo consenso con un visto
Contro leventuale rifiuto del visto è ammesso il
ricorso al Ministero del Lavoro
21
COMUNICAZIONE
Portatile 2 new
Il datore di lavoro che intenda superare
lorario normale massimo
Deve darne preventivo avviso alla Dir. Prov.
Lavoro Serv. Isp. Tale disciplina si riferisce
specificamente alle ipotesi di lavoro eccedente
per necessità imposte da esigenze tecniche o
stagionali ex art. 4 R.D. 623/1992
22
LAVORO STRAORDINARIO

23
LIMITI
Per tutti i lavoratori è considerato lavoro
straordinario quello che eccede
lorario di 40 ore settimanali
La media di 40 ore settimanali in caso di orari
plurisettimanali previsti dal CCNL o da ACCORDI
AZIENDALI (ma il periodo di riferimento non può
eccedere i 12 mesi)
Ovviamente il limite non vale per i soggetti
esclusi visti in precedenza (ma attenzione alla
giurisprudenza sulla soglia di usura..)
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LIMITI/2
Il lavoro straordinario deve essere contenuto
  • per le imprese industriali 80 ore trimestrali
    250 ore annuali in assenza di disciplina ad opera
    di contratti nazionali (ccnl può prevedere limiti
    inferiori)
  • max 2 ore/giorno e 12 ore/settimana
  • durata media di 12 ore/settimana, entro un
    periodo non superiore a 9 settimane consecutive

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LIMITI/3
Essere ammesso previo accordo tra azienda e
prestatore di lavoro Essere computato a parte e
retribuito con una maggiorazione non inferiore al
10 (ma Cass. 26/2/2002 n. 2856 dice che si può
stare sotto per le ore che stanno tra lorario
contrattuale aziendalmente convenuto e quello
legale, subito contraddetta, peraltro, da Cass.
15/4/2002 n. 5380 )
26
LIMITI/4
Nelle imprese industriali il ricorso allo
straordinario è inoltre ammesso salvo diversa
previsione del contratto collettivo a) Per
esigenze tecnico produttive non fronteggiabili
con lassunzione di nuovi lavoratori b) Per i
casi di forza maggiore quando la cessazione del
lavoro costituisca danno o pericolo per le
persone o per la produzione c) Per mostre, fiere
e manifestazioni collegate allattività
produttiva, allestimento prototipi, modelli, ecc.
In queste ipotesi si può fare straordinari anche
oltre i limiti di legge/contratto prima indicati
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CONTRIBUTO AL FONDO PREST. TEMPORANEE
Sulle ore di straordinario è dovuto un contributo
così articolato
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CONTRIBUTO AL FONDO PREST. TEMPORANEE/2
  • Non sono assoggettate a contribuzione le
    prestazioni effettuate da
  • lavoratori a domicilio
  • personale con funzioni direttive
  • lavoratori che con accordo abbiano il diritto ad
    una riduzione di orario corrispondente (se
    effettivamente fruita)
  • lavoratori addetti a specifiche attività
    individuate da apposito decreto ministeriale

Limporto del contributo deve essere calcolato
sulla sola retribuzione normale
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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SANZIONI/1
  • Le imprese industriali debbono agire così
  • Superamento delle 45 ore settimanali?informare
    entro 24 ore dallinizio il servizio ispettivo
    presso la DPL
  • Eccezionali esigenze o situazioni di forza
    maggiore??comunicare entro 24 ore dallinizio a
    RSU/RSA o, in mancanza, alle OSL
  • Mostre, fiere, manifestazioni collegate ad
    attività produttive?comunicare preventivamente in
    tempo utile a RSU/RSA ed uffici competenti

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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SANZIONI/2
Nel caso di orari normali con media
plurisettimanale, il ricorso allo straordinario
determina lobbligo di informazione alla Dir.
Prov. Lav. Serv. Ispez. Lav.
Nel caso di prestazione straordinaria superiore a
20 ore/mese Qualora nelle settimane con orario
normale programmato superiore a 45 ore, lo
straordinario ecceda le 3 ore
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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SANZIONI/3
Per le imprese industriali la violazione delle
disposizioni sullo straordinario comporta
lapplicazione della sanzione amministrativa
Da euro 52 a euro 155 per ogni singolo lavoratore
adibito a lavoro straordinario oltre i limiti
temporali e al di fuori dei casi previsti
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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SANZIONI/4
Per quanto riguarda la ritardata o mancata
comunicazione alla DPL del ricorso al lavoro
straordinario eccedente la 45a ora si applica la
norma di cui allart. 9 R.D. 692/23 (come
modificato dallart. 3 D.lgs. 758/94) che prevede
una sanzione da euro 25 a euro 154. La sanzione
va da euro 154 a euro 1.032 se linfrazione
riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata
per più di 50 giorni nellanno.
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LAVORO NOTTURNO

34
DLGS 532/1999 CIRC.MIN.LAV. 13/2000 CAMPO DI
APPLICAZIONE DEFINIZIONE LAVORO NOTTURNO
Il decreto si applica a tutti i datori di lavoro
pubblici e privati che utilizzano lavoratori con
prestazioni di lavoro notturno
Sono esclusi i settori trasporto aereo,
ferroviario, stradario, trasporto marittimo,
navigazione interna, della pesca in mare, delle
attività dei medici in formazione
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CAMPO DI APPLICAZIONE DEFINIZIONE LAVORO
NOTTURNO/2
Attività svolta nellambito di un periodo di
almeno 7 ore consecutive comprendenti
lintervallo tra le 24 e le 5 del mattino.
Esempi dalle 21 alle 5 e dalle 24 alle 8
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CAMPO DI APPLICAZIONE DEFINIZIONE LAVORATORE
NOTTURNO/3
E considerato lavoratore notturno il soggetto
che durante il periodo notturno svolga in via non
eccezionale almeno 3 ore del suo tempo di lavoro
ovvero una parte del suo orario normale secondo
le norme del contratto collettivo nazionale
In difetto di contrattazione collettiva è
considerato lavoratore notturno il soggetto che
svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni
lavorativi allanno (riproporzionato per il
part-time) I contratti collettivi individuano le
condizioni e i casi di eccezionalità
nelladibizione al lavoro notturno.
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LIMITI E DURATA DELLA PRESTAZIONE/1
Adibizione ?priorità dei volontari, tenendo conto
delle esigenze organizzative aziendali
Esclusione ?donne (dalle 24 alle 6) da
accertamento gravidanza sino ad 1 anno di età del
bambino nonché soggetti eventualmente individuati
dalla contrattazione collettiva Norme
particolari ??minori, apprendisti, soggetti con
carichi di famiglia (vedi infra)
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LIMITI E DURATA DELLA PRESTAZIONE/2
  • Lorario di lavoro dei lavoratori notturni
  • non può superare le 8 ore nelle 24 ore
  • nel caso di orari plurisettimanali, il limite di
    cui sopra deve essere rispettato come media

Il Ministro del Lavoro indica le lavorazioni che
comportano rischi particolari, o rilevanti
tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di 8
ore per ogni periodo di 24 ore
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TUTELA DELLA SALUTE E TRASFERIMENTO AL LAVORO
DIURNO
I lavoratori notturni devono essere sottoposti
A cure e spese del datore di lavoro, per il
tramite del medico competente

Ad accertamenti preventivi (per accertare
lassenza di controindicazioni al lav.not.),
periodici (almeno ogni 2 anni), ulteriori (in
caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lav.not.)
40
TUTELA DELLA SALUTE E TRASFERIMENTO AL LAVORO
DIURNO/2
Nel caso di intervenuta inidoneità alla
prestazione di lavoro notturno, accertata tramite
il medico competente
È garantita al lavoratore lassegnazione ad altre
mansioni o altri ruoli diurni
La contrattazione collettiva definisce le
modalità di assegnazione ad altre mansioni ovvero
individua soluzioni alternative
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RIDUZIONE ORARIO MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA
RAPPORTI SINDACALI
La contrattazione collettiva stabilisce la
riduzione dellorario normale (settim. e mensile)
per i lavoratori notturni e la relativa
maggiorazione retributiva
Il ministro del lavoro verifica periodicamente le
disposizioni introdotte dai contratti nazionali
in materia, ed ha precisato che la disposizione
sulla riduzione di orario ha sostanzialmente
valore di indirizzo politico
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RIDUZIONE ORARIO MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA
RAPPORTI SINDACALI/2
Lintroduzione del lavoro notturno è preceduta
dalla consultazione delle RSU/RSA ovvero, in
mancanza, delle Associazioni Territoriali di
categoria aderenti alle Conf. dei lavoratori più
rappresentative sul piano nazionale.
La consultazione sindacale è effettuata e
conclusa entro 7 giorni a decorrere dalla
comunicazione del datore di lavoro
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Informa i lavoratori notturni e i RLS sui
maggiori rischi (ove presenti) connessi al lavoro
notturno.
Il datore di lavoro
  • Garantisce
  • linformazione sui servizi per la prevenzione e
    la sicurezza
  • la consultazione dei RLS ovvero delle OO.SS. per
    le lavorazioni che comportano rischi particolari

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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE/2
Il datore di lavoro, con cadenza annuale
.
informa per iscritto la Dir. Prov. Lavoro
(Servizio Ispez. Lavoro) e le OO.SS. maggiormente
rappresentative
dellesecuzione di lavoro notturno continuativo o
compreso in regolari turni periodici, quando esso
non sia previsto dal CCNL
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MISURE DI PROTEZIONE
Durante il lavoro notturno il datore di lavoro
.
  • Previa informativa alle RSU
  • garantisce un livello di mezzi di prevenzione o
    di protezione adeguati alle caratteristiche del
    lavoro notturno
  • assicura un livello di servizi equivalente a
    quello previsto per il lavoro diurno
  • Previa consultazione con le RSU
  • dispone appropriate misure di protezione
    (personali o collettive) per i lavoratori
    notturni che effettuano lavori che comportano
    rischi particolari

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MISURE DI PROTEZIONE/1
I contratti collettivi possono prevedere
Modalità e specifiche misure di prevenzione
relativamente alle prestazioni di lavoro notturno
di particolari categorie di lavoratori
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MINORI
  • E vietato adibire i minori al lavoro notturno,
    intendendo per minore il soggetto sotto i 18 anni
    e per notte un periodo di almeno 12 ore
    consecutive comprendente lintervallo tra le 22 e
    le 6 o tra le 23 e le 7 (esistono limitate
    deroghe per gli adolescenti e per i minori
    impiegati in attività non industriali)

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APPRENDISTI
Per gli apprendisti è vietato in ogni caso il
lavoro nella fascia oraria compresa tra le 22 e
le ore 6
Nellipotesi in cui i turni aziendali inizino
alle 5
Il ministero del lavoro ritiene
Ammissibile per ragioni organizzative,
lanticipazione alle ore 5 del turno di lavoro
degli apprendisti solo se maggiorenni
49
SOGGETTI CON CARICHI DI FAMIGLIA
Non deve essere obbligatoriamente prestato
Il lavoro notturno
  • dalla lavoratrice con figlio di età inferiore a 3
    anni o alternativamente dal padre convivente
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia
    lunico genitore affidatario di un figlio
    convivente di età inferiore a 12 anni
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a
    proprio carico un soggetto disabile, ai sensi
    della legge 104/1992

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SANZIONI
51
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CEE 93/104 IN
ITALIA...LA SOLITA STORIA ..CORTE DI GIUSTIZIA
UE 9/3/2000 C-386/98
  • Non avendo adottato nel termine prescritto le
    disposizioni per conformarsi alla direttiva 23
    novembre 1993, 93/104/CE.. La repubblica
    italiana è venuta meno agli obblighi a essa
    incombenti in forza della direttiva
  • Come si cerca di rimediare?
  • La Legge comunitaria 2001 prevede lazione di
    recepimento e di conseguenza le parti sociali
    stanno negoziando un nuovo avviso comune da
    sottoporre al Governo.

52
UN PO DI GIURISPRUDENZA

53
UN PARTICOLARE PROFILO TRIBUTARIO...
  • lindennità corrisposta (in sede transattiva)
    dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento
    del danno, per la reintegrazione delle energie
    psicofisiche (in base a valutazione giudiziale di
    merito insindacabile da parte della Corte di
    Cassazione) spese dal lavoratore oltre lorario
    massimo di lavoro da lui esigibile, non è
    assoggettata a tributo
  • (Cass. Sez. Trib. 21/6/2002 n. 9111)

54
LA PROVA DEL LAVORO STRAORDINARIO
  • Il lavoratore che chieda in via giudiziale il
    compenso per il lavoro straordinario ha lonere
    di dimostrare di aver lavorato oltre lorario
    normale di lavoro. Tale dimostrazione presuppone
    la prova di aver espletato lorario normale di
    lavoro (e, quindi, di aver proseguito lattività
    lavorativa oltre il suddetto orario),

55
LA PROVA DEL LAVORO STRAORDINARIO/2
  • senza che possa ritenersi come dato acquisito al
    processo tale espletamento solo per il fatto che
    manchino contestazioni sullorario di inizio del
    lavoro laltra parte, infatti, non ha lonere di
    contestare circostanze che lattore non ha
    dedotte e che, pertanto, non fanno parte del
    processo, nè di fornire la prova contraria se
    lattore viene meno al suo onere probatorio.
  • (Cass., Sez. Lavoro, 17/10/2001 n. 12695)

56
PERSONALE DIRETTIVO E ORARIO DI LAVORO
  • Lattività di natura direttiva non è soggetta ad
    obbligo di orario e non dà diritto a compenso per
    lavoro straordinario
  • (Corte DAppello di Milano 14/12/2001)
  • N.B. però attenzione alla giurisprudenza sul
    superamento del limite di ragionevolezza
  • (Corte Costituzionale 20/12/1979 N. 155)

57
IL TEMPO TUTA VA NELLORARIO DI LAVORO ORDINARIO
  • Il tempo necessario per lespletamento delle
    operazioni preliminari (indossare il camice) di
    carattere strettamente necessario e obbligatorio
    per lo svolgimento dellattività lavorativa, deve
    rientrare nellorario di lavoro ordinario,
    trattandosi di attività espletata in ossequio al
    potere direttivo dellimprenditore e nel suo
    esclusivo interesse.

58
IL TEMPO TUTA VA NELLORARIO DI LAVORO
ORDINARIO/2
  • Deve pertanto ritenersi illegittimo il
    comportamento aziendale volto a sanzionare i
    dipendenti per aver timbrato il cartellino
    dingresso in abiti civili e non dopo aver
    indossato il camice, come il datore di lavoro
    pretendeva, al fine di prestare lattività
    lavorativa.
  • (Cass., Sezione lavoro, 14/4/1998 n. 3763)

59
IL TEMPO PER ARRIVARE NON CONTA
  • Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo
    impiegato giornalmente per raggiungere la sede di
    lavoro durante il periodo della trasferta non può
    considerarsi come impiegato nellesplicazione
    dellattività lavorativa vera e propria, non
    facendo parte del lavoro effettivo,

60
IL TEMPO PER ARRIVARE NON CONTA/2
  • e non si somma quindi al normale orario di
    lavoro, così da essere qualificato come lavoro
    straordinario, tanto più che lindennità di
    trasferta è in parte diretta a compensare il
    disagio psicofisico e materiale dato dalla
    faticosità degli spostamenti suindicati.
  • (Cass. Civile, Sez. lavoro, 10/4/2001, n. 5359)

61
LO STRAORDINARIO TALVOLTA VALE ANCHE PER I
DISCONTINUI
  • In tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da
    attese di non lavoro durante le quali il
    dipendente può reintegrare con pause di riposo le
    energie psico-fisiche consumate, è configurabile
    lespletamento di lavoro straordinario
    allorquando, malgrado detta discontinuità, sia
    convenzionalmente prefissato un preciso orario di
    lavoro ed il relativo limite

62
LO STRAORDINARIO TALVOLTA VALE ANCHE PER I
DISCONTINUI/2
  • risulti in concreto superato - occorrendo,
    alluopo, che venga fornita la prova
    relativamente a modalità e tempi del servizio
    prestato nellarco compreso fra lorario iniziale
    e quello finale dellattività lavorativa, in modo
    da consentire di tener conto delle pause di
    inattività - e, in ogni caso, allorquando
    lattività

63
LO STRAORDINARIO TALVOLTA VALE ANCHE PER I
DISCONTINUI/3
  • lavorativa prestata dal dipendente oltre i limite
    dellorario massimo legale, non operante nei suoi
    confronti, sia, alla stregua del concreto
    svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e
    pregiudizievole del bene dellintegrità fisica
    del lavoratore stesso.
  • (Cass. Civile, Sez. lavoro, 5/11/2001, n. 13622)

64
LA SOTTILE DISTINZIONE TRA STRAORDINARIO E
PROLUNGAMENTO DELLORARIO NORMALE
  • La prestazione lavorativa eccedente lorario
    concordato fra le parti in una misura inferiore a
    quella massima stabilita dalla legge o dal
    contratto collettivo e fino al raggiungimento di
    questa, va qualificata come straordinario e
    retribuita a norma dellart. 2108 C.C., a meno
    che non venga provata lesistenza di un accordo

65
LA SOTTILE DISTINZIONE TRA STRAORDINARIO E
PROLUNGAMENTO DELLORARIO NORMALE/2
  • fra le stesse parti avente per oggetto il
    prolungamento dellorario normale contrattuale
    fino al limite di quello normale legale o
    pattuito in sede collettiva.

66
COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER LAVORO
STRAORDINARIO?
  • Atteso il concetto di omnicomprensività della
    retribuzione assunto dallart. 2108 C.C., in
    relazione allart. 5 del RDL 15 marzo 1923, n.
    692, ai fini del calcolo del compenso per lavoro
    straordinario, la retribuzione da assumere a base
    del calcolo di entrambi tali compensi deve
    includere le quote delle mensilità aggiuntive ed

67
COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER LAVORO
STRAORDINARIO?/2
  • ogni altro elemento retributivo (normale ed
    ordinario) continuativo, obbligatorio e
    predeterminato o predeterminabile, eccettuati i
    compensi straordinari per loro natura o per patto
    espresso, anche se di fatto continuativamente
    corrisposti. Le clausole della contrattazione
    collettiva applicabile, che

68
COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER LAVORO
STRAORDINARIO?/3
  • adottino una più ristretta base di calcolo, sono,
    pertanto, nulle - per contrarietà alle norme
    imperative degli articoli citati - e sostituite
    di diritto, ai sensi del secondo comma dellart.
    1419 C.C., salva lipotesi che il diverso sistema
    di computo adottato dalla contrattazione

69
COME VA CALCOLATO IL COMPENSO PER LAVORO
STRAORDINARIO?/4
  • collettiva assicuri al lavoratore un trattamento
    economico pari o superiore a quello derivantegli
    dallapplicazione dei criteri legali.
  • (Cass., Sez. lavoro, 19/3/2001, n. 3932)

70
LAVORO NOTTURNO E FUNZIONI DIRETTIVE
  • Il lavoro notturno prestato con caratteri di
    periodicità regolare costituisce una modalità
    temporale propria delle mansioni svolte nelle ore
    notturne, piuttosto che un prolungamento di
    durata delle medesime e, pertanto, esso, non
    essendo rispondente ad esigenze aziendali
    imprevedibili, non è assimilabile al lavoro

71
LAVORO NOTTURNO E FUNZIONI DIRETTIVE/2
  • straordinario, con la conseguenza che ad esso non
    si estende la negazione del diritto a compenso
    per quello stabilito dallart. 1 RDL n. 692/1923,
    in relazione allo svolgimento di funzioni
    direttive per le quali non risulti previsto
    lorario normale di lavoro comunque la durata
    massima dello stesso.
  • (Cass. Civile, Sez. lavoro, 7/3/2001, n. 3302)

72
NIENTE COMPENSO PER STRAORDINAZIO SE NON SI
SUPERA IL LIMITE SETTIMANALE
  • In tema di compenso per la prestazione di lavoro
    straordinario, la normativa vigente non comporta
    il diritto alla maggiorazione retributiva in
    mancanza di superamento del limite massimo
    settimanale. Infatti la disposizione dellart. 1,
    RD 15 marzo 1923, n. 692, a norma del quale la
    durata massima della giornata lavorativa non può
    eccedere le otto ore al giorno o le 48
    settimanali di lavoro

73
NIENTE COMPENSO PER STRAORDINAZIO SE NON SI
SUPERA IL LIMITE SETTIMANALE/2
  • effettivo, va interpretata nel senso che
    eventuali superamenti dellorario giornaliero
    contenuti nellambito del massimo settimanale non
    sono sufficienti per far emergere la nozione
    legale di lavoro straordinario, rimanendo la
    prestazione nei limiti di flessibilità previsti
    dalla legge (fattispecie in tema di lavoratori
    del settore trasporti).
  • (Cass., Sez. lavoro, 16/7/2002, n. 10312)

74
ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI DI INFORMAZIONE
ALLE RSU/OSL...
  • Linadempimento del datore di lavoro degli
    obblighi contrattuali dinformazione in materia
    di effettuazione di lavoro straordinario
    costituisce condotta antisindacale, essendo un
    comportamento che denota un atteggiamento di
    svalutazione del sindacato quale controparte
    negoziale ed essendo consapevolmente intesa ad
    ostacolare lesercizio di un diritto sindacale.

75
ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI DI INFORMAZIONE
ALLE RSU/OSL/2
  • Non può però essere ordinata la comunicazione dei
    dati individuali, poiché a ciò osta la legge n.
    675/1996
  • (Corte dAppello Torino 13/3/2001, riformando
    parzialmente Tribunale Torino 23/7/1999)

76
ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI DI INFORMAZIONE
ALLE RSU/OSL/3
  • In senso conforme Tribunale Salerno 17/5/2000, in
    senso contrario Pretura Roma 25/10/1997.
  • Da notare, peraltro, che lart. 7 della
    Raccomandazione del Consiglio dEuropa n. R.
    (89)2 e il punto 10.10 del code of pratice
    dellOIL del 7/10/1996, pur non essendo a
    tuttoggi direttamente vincolanti per lItalia,
    sembrerebbero suffragare la tesi secondo la quale
    le comunicazioni al sindacato non violano la
    privacy del lavoratore

77
ATTENZIONE AI DOVERI CONTRATTUALI DI INFORMAZIONE
ALLE RSU/OSL/4
  • purchè conformi e specifiche previsioni di legge
    o del ccnl. In tal senso, per consimili
    situazioni allestero, vedasi in Spagna Corte
    Costituzionale 22/4/1993 n. 142

78
PER MODIFICARE LORARIO DI LAVORO BASTA DIRLO A
VOCE?
  • I lavoratori devono essere posti in condizione
    di conoscere le disposizioni adottate dal datore
    di lavoro in materia di orario delle prestazioni
    lavorative nel rispetto delle prescrizioni
    normative e contrattuali, derivandone che, una
    volta che tale esigenza sia rimasta soddisfatta,
    non potendo sorgere

79
PER MODIFICARE LORARIO DI LAVORO BASTA DIRLO A
VOCE?/2
  • incertezze circa lorario da osservarsi, la
    mancanza della forma scritta non può assumere
    rilievo alcuno ai fini della validità delle
    disposizioni impartite
  • (Cass. 169/2000)
  • N.B. Ovviamente, salvo che la legge/contrattazione
    collettiva non preveda espressamente la forma
    scritta o procedure comunque più rigorose, sul
    piano formale, del semplice avvertimento verbale.

80
LE SORPRESE DELLO STRAORDINARIO FORFETTIZZATO
  • Il giudice di merito, pur in presenza di una
    prassi costante di liquidazione di uno
    straordinario forfettizzato , non può non
    valutare le prove addotte dal lavoratore al fine
    di dimostrare il diritto al compenso per il
    lavoro straordinario effettivamente eccedente
    quello corrispostogli in via forfettaria, in
    quanto la forfettizzazione non costituisce di per
    sé un uso aziendale più favorevole al lavoratore.
  • (Cassazione 6902/2000)

81
Cosa cè dietro langolo?

82
COSA CE DIETRO LANGOLO?
  • Documento comune delle Confederazioni datoriali
    del 28/11/2002, inviato ai Sindacati il 3/12/2002
    che propone nuove regole nei seguenti termini
  • disciplina dellorario di lavoro per tutti i
    settori di attività, tranne i lavoratori mobili,
  • definizione di orario normale (40 ore anche in
    media) e dei relativi criteri di computo,

83
COSA CE DIETRO LANGOLO?/2
  • abrogazione durata massima giornaliera
    dellorario di lavoro e durata massima
    giornaliera e settimanale dello straordinario,
  • 11 ore consecutive di riposo giornaliero, eccetto
    attività frazionate o diverse disposizioni
    contrattuali collettive,
  • per orari maggiori 6 ore pausa da stabilirsi a
    cura dei contratti collettivi di lavoro (e
    comunque non meno di 10 minuti),

84
COSA CE DIETRO LANGOLO?/3
  • disciplina dello straordinario (che deve essere
    contenuto) affidata essenzialmente alla
    contrattazione collettiva (in mancanza 250
    ore/anno/80 trimestre più ore ammissibili senza
    limite prefissato per situazioni particolari),
  • comunicazione oltre le 48 ore da farsi ogni tre
    mesi per unità con più di 30 e fino a 200

85
COSA CE DIETRO LANGOLO?/4
  • dipendenti ed ogni mese per quelle oltre i 200
    dipendenti. Se il ccnl prevede comunicazioni al
    sindacato, ogni obbligo si considera adempiuto
    con linvio di queste ultime,
  • elencazione di attività soggette a deroghe
  • minimo 4 settimane di ferie, sostituibili con
    indennità solo in caso di risoluzione del
    rapporto di lavoro,

86
COSA CE DIETRO LANGOLO?/5
  • alcune modifiche alla disciplina del lavoro
    notturno (in particolare concernenti linidoneità
    per ragioni di salute e linidoneità alla
    disciplina del riposo settimanale)
  • derogabilità, su alcuni punti specifici, della
    nuova disciplina dellorario, affidata a
    contrattazione collettiva nazionale o di secondo
    livello

87
COSA CE DIETRO LANGOLO?/6
  • abrogazione varie normative (in particolare art.
    13 legge 196/1997 Dlgs 532/99 norme sullorario
    degli apprendisti).
  • N.B. Se condiviso dai Sindacati, questo
    documento dovrebbe essere sostanzialmente
    recepito dal Governo in un decreto legislativo
    emanabile già agli inizi del 2003.

88
E un po di Europa...

89
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?
  • mira a promuovere il miglioramento della salute e
    sicurezza dei lavoratori
  • è stata adottata sul fondamento giuridico dato
    dallart. 118 A del trattato CEE
  • richiama la piena applicabilità alle materie in
    essa contemplate della direttiva CEE 89/391

90
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/2
  • concerne tutti i settori di attività privati e
    pubblici, tranne rare e tassative eccezioni
  • non pregiudica la facoltà degli Stati membri di
    applicare od introdurre disposizioni più
    favorevoli ai lavoratori né di prevedere deroghe
    per via legislativa/contrattuale ad alcune sue
    disposizioni

91
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/3
  • Ne vanno sottolineati, in prospettiva di un
    recepimento ormai prossimo, i seguenti punti di
    problematicità

92
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/4
  • La definizione di orario di lavoro
  • Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al
    lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
    nellesercizio della sua attivita o delle sue
    funzioni
  • limiti allorario di lavoro

93
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/5
  • La durata settimanale del lavoro sia limitata
  • La durata media dellorario di lavoro per ogni
    periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese
    le ore di lavoro straordinario

94
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/6
  • Il diritto al riposo giornaliero e settimanale
  • Minimo 11 ore consecutive nel corso di ogni
    periodo di 24 ore più 24 ore ininterrotte ogni 7
    giorni

95
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/7
  • Il diritto alla pausa giornaliera
  • Se lorario giornaliero supera le 6 ore, pausa
    obbligatoria con durata/modalità fissata da
    legge/contrattazione collettiva più pause
    particolari per attenuare il lavoro monotono e
    ripetitivo.

96
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/8
  • Il diritto alle ferie
  • Minimo 4 settimane retribuite, non sostituibili
    con indennità monetaria salvo il caso di
    cessazione del rapporto di lavoro.

97
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/9
  • Particolari tutele per il lavoro notturno
  • In gran parte già presenti nel nostro
    D.lgs.532/1999

98
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/10
  • La necessità del consenso del singolo lavoratore
  • esplicitamente richiesto solo per le prestazioni
    eccedenti le 48 ore settimanali, laddove il
    singolo stato membro le consenta in deroga alla
    regola generale della Direttiva.
  • N.B. lo stato italiano ha già dichiarato in
    sede europea che non applicherà la facoltà
    cosiddetta di deroga in peius con il consenso
    del lavoratore

99
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/11
  • Una sentenza molto pericolosa ...
  • Secondo la Corte di Giustizia Comunitaria

100
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/12
  • in mancanza di disposizioni nazionali di
    recepimento di alcuni articoli della Direttiva,
    le regole di principio ivi contenute possono
    avere effetto diretto ed immediato
  • il consenso espresso dalla parte sindacale,
    nellambito di un contratto collettivo,
    alleffettuazione dello straordinario non è
    sostitutivo di quello del singolo lavoratore
    interessato

101
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/13
  • è orario di lavoro anche la mera presenza
    fisica sul luogo di lavoro come potenziale
    disponibilita a prestare la propria opera
    professionale
  • (Corte di Giustizia 3/10/2000)

102
COSA DICE LA DIRETTIVA CEE N. 93/104?/14
  • Il paradosso finale
  • mentre lItalia sta ancora tentando, sei anni
    dopo il termine finale previsto dalla CEE, di
    recepire completamente la Direttiva 93/104,
    questultima è già in via di sostituzione a
    Bruxelles

103
INFATTI...
  • Proposta di Direttiva sullorario di lavoro
    redatta dalla Commissione in versione definitiva
    il 4/7/2002 con entrata in vigore prevista per il
    2/8/2004.
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