Title: Conformit
1- Risposte ai quesiti più frequenti dellArea
C.I.E. -
Apolide
Costo CIE e copertura spese
Inibizione temporanea allespatrio
Attestazione relativa alla dimora per rilascio
carta didentità
Distruzione supporti CIE difettosi o
erroneamente compilati
Inibizione temporanea allespatrio (II quesito)
Duplicato carta didentità
Autocertificazione
Permesso di soggiorno
Elementi identificativi
C. I. valida per lespatrio per genitori con
prole minore
Piani di sicurezza CIE
Proroga c.i. (variazione nome)
Cartellino elettronico
Espatrio minori
Cause ostative allespatrio
Firma
Rilascio a cittadini non residenti
CIE non prorogata
Firma II
Rilascio documenti a stranieri
Conformità
Firma (iniziali)
Scadenza carte didentità
Conservazione sostitutiva cartellini
Identificazione
Scrittura a mano carta didentità
Copia cartellino elettronico
Identificazione per testimoni I
Sostituzione carta didentità (Viaggiare
sicuri)
Costo CIE
Identificazione per testimoni II
2C. I. valida per lespatrio per genitori con
prole minore
Home
- Quesito I genitori che hanno prole minore
possono ottenere la carta didentità valida per
lespatrio senza lassenso dellaltro coniuge? - Risposta Il genitore con prole minore che faccia
richiesta di carta didentità valida per
l'espatrio si deve munire dell'assenso scritto
del coniuge anche con le modalità dell'art. 38,
comma 3 del DPR 445/2000. Ciò vale anche nel caso
in cui il richiedente sia divorziato o separato.
Con lassenso dellaltro coniuge vengono tutelate
le esigenze del figlio minore al fine di
scongiurare il pericolo che un genitore,
recandosi allestero, non adempia ai propri
doveri, costituzionalmente garantiti (art. 30),
di mantenere, istruire ed educare i figli, anche
naturali. Un prolungato distacco dal minore può
determinare una elusione dei doveri sopra
enucleati per cui a fronte del diritto
costituzionalmente garantito allespatrio (art.
6) si pone il limite della tutela dei minori
(art. 30 Cost.) quale esigenza di pubblico
interesse. Quindi la decisione di uno dei due
genitori di abbandonare il territorio nazionale
deve essere frutto o di un accordo dei genitori
o, in subordine, del vaglio del giudice tutelare,
cui è demandato il compito di scongiurare un
abbandono improvviso e pregiudizievole per il
minore.
3Autocertificazione
Home
- Quesito Si chiede se può ritenersi idoneo un
atto di assenso per carta didentità valida per
lespatrio da rilasciare a minore di anni 5,
pervenuto a mezzo posta con allegata copia di
documento di riconoscimento, da parte di
genitore impossibilitato a recarsi presso
lufficio C.I. - Risposta Visto l'art. 38, comma 3 del DPR
445/2000, è da considerare valido l'atto di
assenso per carta didentità pervenuto a mezzo
posta con allegata copia di documento di
riconoscimento, da parte di genitore
impossibilitato a recarsi presso lufficio C.I.
4Attestazione relativa alla dimoraper rilascio
carta didentità
Home
- L'art.3 del Regio Decreto 18/6/1931 n. 773
prevede che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle
persone aventi nel Comune la loro residenza o la
loro dimora, quando ne facciano richiesta, una
carta di identità conforme al modello stabilito
dal Ministero dell'Interno. - Si precisa inoltre che la pratica di subordinare
il rilascio del nulla osta ad una attestazione
circa la sussistenza del requisito di dimora da
parte del Sindaco che rilascia la carta non trova
sussistenza in alcun riferimento normativo. - La sussistenza del requisito sopra citato ricade
nelle prerogative del Sindaco del Comune di
dimora che rilasciando la carta, alla luce della
normativa vigente, si assume le responsabilità
della procedura adottata espletando gli
accertamenti del caso. - Appare d'uopo, inoltre, precisare che in caso di
gravi e comprovati motivi, quali il rilascio del
documento a fronte di furto o smarrimento, il
Sindaco o un suo delegato è tenuto a rilasciare
il documento stante la necessità del cittadino di
attestare la sua identità ad ogni richiesta degli
organi preposti.
5Scadenza carte didentità
Home
- Quesito Lart. 7 del d.l. n. 5/2012, in base al
quale I documenti di identità ...sono rilasciati
o rinnovati con validità fino alla data,
corrispondente al giorno e mese di nascita del
titolare, immediatamente successiva alla scadenza
che sarebbe altrimenti prevista per il documento
medesimo è applicabile anche in sede di
apposizione del timbro di proroga della durata di
validità della carta didentità? - Risposta No, come convenuto con il Dipartimento
per la pubblica amministrazione e la
semplificazione ed indicato nella circolare n.
2/2012, la norma citata nel quesito si applica
solo nelle ipotesi di nuovo rilascio o rinnovo
delle carte didentità. Infatti, le carte
didentità cui si applica la proroga hanno una
durata di validità già fissata ai sensi del d.l.
n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008,
in base alla quale le carte didentità in corso
di validità alla data di entrata in vigore del
citato decreto legge hanno una validità di dieci
anni. -
6Decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, art. 7.
(Disposizioni in materia di scadenza dei
documenti didentità e di riconoscimento)
- 1. I documenti di identità e di riconoscimento di
cui allarticolo 1, comma 1, lettere c), d) ed
e), del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o
rinnovati con validità fino alla data,
corrispondente al giorno e mese di nascita del
titolare, immediatamente successiva alla scadenza
che sarebbe altrimenti prevista per il documento
medesimo. - 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l
entrata in vigore del presente decreto. - 3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,
n. 851, hanno durata decennale. - Ritorna a Scadenza carte didentità
7Firma (iniziali)
Home
- Secondo la dottrina più autorevole, la
sottoscrizione in senso tradizionale è l'insieme
dei segni grafici ed autografi idonei a riferire
un determinato documento ad un determinato
soggetto il quale, mediante l'apposizione di tali
segni grafici, se ne assume la paternità. - Per quel che riguarda la carta d'identità è più
corretto far riferimento al concetto di "firma",
per quest'ultima pur non ritenendosi vincolante
il requisito della leggibilità, si reputa
indispensabile la sua apposizione in forma estesa
e al limite anche abbreviata, ma tale da avere
caratteri grafici ben precisi riconducibili al
suo autore e riconoscibili da quest'ultimo. - Alla luce di tali premesse è evidente che
lapposizione di iniziali, che può essere
effettuata materialmente da chiunque, non può
validamente sostituire una firma. - Si ritiene doveroso precisare infine che la carta
d'identità è valida anche se non reca la firma
del titolare, nei casi in cui il titolare sia
impossibilitato alla firma per ragioni di
impedimento fisico questo principio, tuttavia,
non autorizza a ritenere che l'apposizione di
iniziali possa validamente sostituire la firma
del titolare.
8Costo CIE
Home
- Quesito Si chiede di conoscere l'importo da
corrispondere da parte dei cittadini per il
rilascio o per il - regolare rinnovo della C.I.E., l'importo per il
rilascio del duplicato della C.I.E. in caso di
smarrimento o deterioramento. - Risposta Il costo della CIE è disciplinato dal
decreto del 22 aprile 2008 "Determinazione
dell'importo da porre a carico dei richiedenti
per il rilascio della carta d'identità
elettronica (G.U. n. 107 del 8.5.2008) emanato
dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministro dell'Interno e il
Ministro per le riforme e le Innovazioni nella
pubblica Amministrazione di cui si riporta il
presente articolo - Art. 1
- 1. L'importo del corrispettivo da porre a carico
dei richiedenti la carta didentità elettronica
e' - determinato in euro 20,00.
- 2. L'importo di cui al comma 1 e' riscosso dai
comuni all'atto della richiesta di emissione
della - carta d'identità elettronica.
- E' da intendersi che il corrispettivo riguarda
sia il primo rilascio che il regolare rinnovo a
seguito della naturale scadenza del documento. - In caso di smarrimento, il duplicato della carta
d'identità è soggetto al pagamento del doppio
diritto fisso cosi come stabilito dallart. 291
del Regolamento d'attuazione del TULPS. - Con circolare n. 24 del 31.12.1992 si sono
equiparati allo smarrimento il casi di furto e
deterioramento. - Si soggiunge che per quanto riguarda i diritti di
segreteria, questi ultimi sono disciplinati dalla
legge 8.6.1962 n. 604 pubblicata nella Gazz. Uff.
4 luglio 1962, n. 167.
9Rilascio a cittadini non residenti
Home
- Quesito Perché, in diversi casi, cittadini non
residenti hanno visto rifiutata l'istanza di
ottenere il documento d'identità, tra laltro,
con motivazioni non sempre condivisibili? - Risposta L'art. 3 del Regio Decreto 18/6/1931 n.
773 - Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza stabilisce che "Il Sindaco è tenuto a
rilasciare alle persone aventi nel Comune la loro
residenza o la loro dimora, quando ne facciano
richiesta, una carta di identità conforme al
modello stabilito dal Ministero dell'Interno". - Per quanto sopra, la procedura che consente al
Comune di rilasciare la carta d'identità ad un
cittadino non residente, si esplica anche nella
prevista fase di richiesta del nulla osta al
Comune di residenza, quale necessario corollario
a garanzia dell'intero procedimento. - Come noto, peraltro, le richieste di rilascio
della carta d'identità provengono da cittadini
che, spesso, sono fisicamente lontani dal Comune
di residenza, per motivi di studio piuttosto che
di lavoro, e per i quali recarsi presso l'Ente di
residenza, costituisce un evidente grave
dispendio di tempo oltre che di risorse
economiche. - Qualora non sussista il requisito della dimora,
in caso di gravi e comprovati motivi, quali il
rilascio del documento a fronte di furto o
smarrimento, il Sindaco o un suo delegato è
tenuto a rilasciare il documento, attesa la
necessità del cittadino di attestare la sua
identità ad ogni richiesta degli organi preposti. - Per quanto sopra, si ritiene che si debbano
accogliere, evitando inutili e poco comprensibili
appesantimenti agli utenti, le richieste di carta
d'identità provenienti da cittadini non residenti
ma dimoranti, in ottemperanza del disposto
normativo.
10Costo CIE e copertura spese
Home
- Ai sensi della legge 43/2005 il corrispettivo da
porre a carico dei cittadini richiedenti la carta
d'identità elettronica è - determinato annualmente con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze di concerto con il
Ministro dell'Interno e il Ministro per le
Riforme e le Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione. - Per l'anno 2008 con D.M. del 22 aprile 2008
(seguito D.M.) il corrispettivo è stato
determinato in 20,00. - II medesimo disposto normativo prevede, ad
litteram, che ...Una quota pari a euro 1,85
dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta di identità elettronica è
riassegnata al Ministero dellInterno per essere
destinata, per euro 1,15, alla copertura dei
costi di gestione del Ministero medesimo e, per
euro 0,70, ai comuni, per - la copertura delle spese connesse alla gestione e
distribuzione dei documenti .... - Per completezza d'informazione, si ritiene
necessario evidenziare che, a fronte di numerose
segnalazioni provenienti - da Comuni e cittadini in relazione alla
difettosità dei supporti in argomento, questa
Amministrazione, dopo aver chiesto l'avviso degli
Uffici competenti del Ministero dell'Economia e
delle Finanze e dell'Istituto Poligrafico e Zecca - dello Stato, ha prontamente provveduto a
pubblicare sul sito della Direzione Centrale dei
Servizi Demografici (Area - CIE Competenze - Documenti sperimentazione II
fase), in data 6 febbraio 2008, la risposta a
quesito "Oggetto Carta d'identità elettronica
Modalità restituzione di supporti difettosi CIE
da parte dei Comuni emettitori.
11Modalità restituzione supporti difettosi CIEsito
Direzione Centrale Servizi Demografici (Area CIE
Competenze - Documenti sperimentazione II fase)
6 febbraio 2008
- Oggetto Carta d'identità elettronica - Modalità
restituzione di supporti difettosi CIE da parte
dei Comuni emettitori. - Si fa seguito ai numerosi quesiti pervenuti dai
Comuni emettitori CIE in relazione alla modalità
restituzione di supporti difettosi. - Relativamente ai supporti che presentano difetti
imputabili a problemi di fabbricazione, questi
ultimi dovranno essere rimessi alle competenti
Prefetture presso le quali si provvederà, previa
comunicazione da parte delle Prefetture stesse al
Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, al ritiro
che sarà a cura del Magazzino del tesoro di detto
Ministero sito in via Cimarosa, 4 00198 ROMA
(tel. 06/85082361). - La medesima comunicazione dovrà essere inoltrata,
per conoscenza, all'Ufficio scrivente (Ministero
dell'Interno - Direzione - Centrale per i Servizi Demografici - Servizio
CIE). - La predetta comunicazione consentirà la
sostituzione dei supporti difettosi ai sensi
dell'art. 64 delle "Nuove Istruzioni per la
disciplina dei servizi di vigilanza e controllo
sulla produzione delle carte valori, degli
stampati a rigoroso rendiconto" approvate con DM
4 agosto 2003, senza oneri a carico dei
richiedenti, oneri che invece saranno posti a
carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello - Stato.
- Per quanto attiene i supporti erroneamente
compilati si autorizza, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 68 delle citate Nuove
Istruzioni, la loro distruzione in loco. - Resta implicito che l'operazione di distruzione
dovrà avvenire alla presenza dei Funzionari
Responsabili di ogni singolo Ufficio, i quali
dovranno previamente accertare i quantitativi da
distruggere e le condizioni di sicurezza inerenti
l'operazione stessa. - A seguito della distruzione dei supporti in
argomento dovrà essere redatto apposito verbale
sul quale dovranno essere indicati i numeri di
serie identificativi (ID) di ogni singolo
supporto distrutto. - Copia autentica del verbale di cui sopra dovrà
essere trasmessa, entro e non oltre 15 giorni
dall'esecuzione dell'operazione di distruzione,
al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento del Tesoro, Direzione VI - Ufficio X
- Servizio Ispettorato Carte Valori c/o IPZS,
Piazza verdi, l0 - 00198 Roma e al Ministero
dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi
Demografici. - In quest'ultimo caso gli oneri derivanti dalla
sostituzione saranno a carico del Comune
emettitore. - Ritorna a Costo CIE e copertura spese
12Elementi identificativi e sostituzione c.i.e.
Home
- Quesito Un cittadino che di recente ha cambiato
residenza, domicilio, stato civile o professione
e insistentemente vuole sostituire la sua carta
di identità (ancora in corso di validità) può
ottenere una nuova carta di identità? Ed in caso
positivo, dovrà pagare il doppio diritto? - Risposta Ai sensi del D.P.C.M. n.437/1999, la
residenza il domicilio e la professione non sono
elementi identificativi della persona e dunque
non devono necessariamente essere indicati nella
carta. Si soggiunge che la carta d'identità può
essere sostituita solo nei casi indicati dal
legislatore ai sensi dell'art.291 del T.U.L.P.S.
e cioè in caso di smarrimento, sottrazione
furtiva e deterioramento.
13Inibizione temporanea allespatrio
Home
- Quesito Come eseguire una sanzione
amministrativa che prevede l'interdizione
all'espatrio a carico di un cittadino possessore
di carta d'identità elettronica? - Risposta In mancanza di specifiche disposizioni
normative, nel caso in cui sia prevista
l'interdizione all'espatrio di un cittadino
possessore di carta d'identità elettronica, è
inevitabile il ritiro del documento d'identità
elettronico ed il contestuale rilascio in formato
cartaceo. - Ciò tenuto conto che, a differenza del documento
cartaceo, sul quale è possibile apporre la
dicitura "non valida per l'espatrio" per il
documento d'identità elettronico non sono
previsti "campi" deputati all'apposizione della
medesima dicitura. - Tale circostanza, unitamente alle considerazioni
che il cittadino non può risultare sprovvisto di
un documento d'identità, rende inevitabile la
scelta delineata. - Si fa presente, inoltre, che allo scadere dei
motivi ostativi all'espatrio, il documento
ritirato potrà essere restituito al possessore
per il tramite del comune che lo ha emesso. - In ordine alle spese per il rilascio della carta
d'identità cartacea in sostituzione della
precedente, il pagamento ai sensi del comma 3
dell'art. 291 del Regolamento d'attuazione del
Testo Unico grava in capo al richiedente.
14Inibizione temporanea allespatrio (II quesito)
Home
- Quesito La Prefettura ha emesso un decreto di
sospensione della validità all'espatrio della
C.I.E. di un nostro concittadino - per un periodo di TRE mesi, si chiede se
- si deve ritirare la presente CIE, lasciando lo
stesso privo di documento d'identità - si deve rilasciare una nuova CIE non valida per
l'espatrio, sapendo benissimo che fra tre mesi lo
stesso richiederà - nuovamente una nuova CIE ed in questo caso il
costo deve essere addebitato a chi, - se esistono altre soluzioni.
- Si fa presente che, mentre sulle Carte d'Identità
cartacee si può apporre il timbro non valida per
lespatrio, ciò - non è possibile sulle C.I.E.
- Risposta Attualmente non è possibile apportare
modifiche in tal senso sul documento elettronico,
pertanto, è consentito al cittadino di ottenere
dal Comune di residenza un nuovo documento
cartaceo non valido per l'espatrio. - Il documento elettronico, tuttavia, dovrà essere
consegnato per la custodia al comune emettitore,
il quale provvederà a disattivarlo per il tempo
necessario attraverso il Centro Nazionale per i
Servizi Demografici (CNSD), istituito presso
questo Ministero e successivamente, previa
comunicazione a questo Ufficio, riattivato e
restituito al cittadino, se richiesto, al termine
del provvedimento restrittivo. - Per quanto concerne la spesa da sostenere per il
rilascio del documento cartaceo, il cui possesso
non è obbligatorio in presenza di altri documenti
identificativi personali, di cui all'art. 35 del
DPR 445/2000, ad avviso di questo Ufficio dovrà
essere posta a capo del cittadino colpito dal
provvedimento restrittivo. - L'importo dovrà essere pari a quello di un
rilascio senza addebito del doppio del diritto di
segreteria.
15D.P.R. n. 445/2000, art. 35 (L-R)Documenti di
identita' e di riconoscimento
- 1. In tutti i casi in cui nel presente testo
unico viene richiesto un documento di identita',
esso puo' sempre essere sostituito dal documento
di riconoscimento equipollente ai sensi del comma
2. (R) - 2. Sono equipollenti alla carta di identita' il
passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici,
il porto d'armi, le tessere di riconoscimento,
purche' munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato. (R) - 3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento
non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione
dello stato civile, salvo specifica istanza del
richiedente. (L) - Ritorna a Inibizione temporanea allespatrio II
quesito
16Conservazione sostitutiva cartellini c.i.e.
Home
- Quesito Nellassicurare che la carta d'identità
è rilasciata nelle modalità previste dal TULPS R.
D. n. 635/1940 che prevede la compilazione di due
cartellini conformi al modello ministeriale, di
cui uno custodito negli archivi comunali ed uno
trasmesso al Questore, il comune di Cesena chiede
di verificare se esistano norme che inibiscano la
procedura di riproduzione informatica del
cartellino mediante scansione ai fini della
conservazione sostitutiva dello stesso. - Risposta L'obiettivo volto a superare le
criticità evidenziate nella gestione dei
cartellini cartacei nell'ambito del processo di
rilascio delle carte didentità cartacee, potrà
essere raggiunto attraverso il passaggio ad una
gestione completamente digitalizzata degli
stessi, come già previsto nell'ambito della
sperimentazione della procedura di rilascio della
CIE. Tale percorso può sicuramente beneficiare
dell'introduzione di soluzioni intermedie quali
quella identificata dal comune di Cesena, il cui
progetto prevede lemissione di un originale
cartaceo del cartellino come previsto dallart.
290 del Regolamento T.U.L.P.S. R. D. 06/05/1940,
n. 635 e la produzione del secondo cartellino
mediante scansione dello stesso ai fini della
consultazione telematica tramite il sistema
informativo comunale, previo aggiornamento e
stipula di idonea convenzione tra il comune di
Cesena e la Questura di Forlì-Cesena. - Al riguardo, si suggerisce, nell'applicazione del
processo di digitalizzazione del cartellino
cartaceo per la gestione in formato elettronico
della seconda copia della stesso, di applicare
quanta previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del
Codice dell'Amministrazione Digitale così come
modificato dal D.lgs. 235/2010. - Infatti, la scansione dei cartellini prodotti in
seguito al rilascio delle carte d'identità è
assimilabile alla produzione di copie su supporto
informatico di documenti della Pubblica
Amministrazione formati in origine su supporto
analogico, attività regolata dal citato articolo.
- Il suddetto comma prevede che le copie su
supporto informatico mantengano il valore
giuridico degli originali cartacei se la loro
conformità all'originale sia assicurata mediante
l'apposizione di firma digitale di un funzionario
a ciò delegato.
17Copia cartellino elettronico
Home
- La normativa vigente prevede che le Questure
territorialmente competenti abbiano accesso
diretto al cartellino delle carte d'identità
elettroniche (in questo caso il Comune non dovrà
inviare il cartellino alla Questura),
analogamente per quanto avviene con il formato
cartaceo. - Nelle more del dispiegamento del software che
consentirà quanto sopra descritto, per
accertamenti - di Polizia, il Comune emettitore di carta
d'identità elettronica è tenuto a fornire copia
del cartellino - attraverso l'applicativo Veris installato sulla
postazione comunale.
18Firma II
Home
- Quesito Al momento del rilascio di una CIE il
cittadino ha firmato in stampatello e
l'operatore, pensando che lo stesso non fosse in
grado di scrivere in corsivo, prosegue al
rilascio del documento successivamente ci si è
accorti che sulla ricevuta dei codici PIN e PUK,
lo stesso cittadino ha firmato in corsivo. Si
chiede se è necessario revocare la CIE ormai in
possesso dell'interessato e rilasciarne un'altra
con firma in corsivo o si possa soprassedere. - Risposta In premessa appare doveroso precisare
che la carta d'identità è valida anche se non
reca la firma del titolare, nei casi in cui il
titolare sia impossibilitato alla firma per
ragioni di impedimento fisico. - Secondo la dottrina più autorevole la
sottoscrizione in senso tradizionale è l'insieme
dei segni grafici ed autografi idonei a riferire
un determinato documento ad un soggetto il quale,
mediante l'apposizione di tali segni, se ne
assume la paternità. - Per quanto attiene la carta d'identità è più
corretto fare riferimento alla firma, per
quest'ultima pur non ritenendosi vincolante il
requisito di leggibilità, si reputa
indispensabile la sua apposizione in forma
estesa, tale da avere caratteri grafici ben
precisi riconducibili al suo autore e
riconoscibili da quest'ultimo.
19Firma
Home
- L'art. 4, comma primo, del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 prevede che la dichiarazione di chi non sa o
non può firmare venga raccolta dal pubblico
ufficiale previa accertamento dell'identità del
dichiarante è lo stesso ufficiale che attesta
che la dichiarazione è stata resa
dall'interessato in presenza di un impedimento a
sottoscrivere. - Il comma successivo disciplina l'ipotesi di
dichiarazione resa nell'interesse di chi si trova
in una situazione di impedimento temporaneo. - Ed, infine, l'art. 5 stabilisce che se
l'interessato è soggetto alla potestà dei
genitori, a tutela, o a curatela, le
dichiarazioni e i documenti, tra i quali la carta
d'identità - previsti dal cennato testo unico vengano
sottoscritti rispettivamente dal genitore
esercente la potestà, dal tutore, o
dall'interessato stesso con l'assistenza del
curatore .
20Identificazione tramite testimoni (I parte)
Home
- L'identificazione tramite testimoni integra
un'ipotesi consolidata nella prassi
amministrativa e trova un fondamento giuridico
nella legge notarile, cosi come, d'altra parte,
evidenziato dal comune citato. - Per quanto attiene ai principi generali in
materia anagrafica e di rilascio della carta di
identità, l'ufficiale d'anagrafe che riceve le
relative dichiarazioni ed il funzionario
incaricato dal sindaco che rilascia la carta di
identità devono, in via preliminare, procedere
all'identificazione della persona interessata. - In materia di carta di identità, in particolare,
l'art. 288 del R. D. 6.5.1940, n. 635 recante il
regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.,
dispone che "La carta di identità costituisce
mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi
la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la
propria identità personale." - L'art. 289 del citato decreto, inoltre, prevede
che "La carta d'identità deve essere rilasciata
dopo rigorosi accertamenti sulla identità della
persona richiedente, da eseguirsi, ove sia
necessario, a mezzo degli organi di polizia". - Inoltre, si rende opportuno citare l'art. 292 del
summenzionato regio decreto che specifica che, al
fine di attestare l'identità personale, possono
essere utilizzati anche altri documenti
equipollenti, ovvero documenti rilasciati dall'
Amministrazione dello Stato e muniti di
fotografia pertanto, in tale contesto, non
risulta possibile rinvenire alcuna espressa
previsione normativa che consenta
l'identificazione per mezzo di testimoni. - Da quanto sopra esposto, si evince che tutto il
sistema dei documenti di identità e di
riconoscimento è fondato sulla identificazione
rigorosa dell'interessato che, non può, quindi,
essere affidata a testimoni, bensì deve fondarsi
su processi che garantiscano l'assoluta
neutralità ed oggettività.
21Identificazione tramite testimoni (II parte)
Home
- Ne consegue, pertanto, che in mancanza di altri
documenti di identificazione in corso di
validità, è possibile ricorrere alla copia dei
vecchi cartellini custoditi dal comune o ad altri
documenti scaduti, purché consentano
l'identificazione sicura nonché, extrema ratio,
alla identificazione tramite organi di polizia. - Infine, esaminata la questione delle modalità di
identificazione da un punto di vista strettamente
giuridico, permane la necessità di svolgere un
approfondimento in tema di prerogative e di
responsabilità ascrivibili direttamente al
funzionario comunale incaricato dal sindaco per
il rilascio della carta di identità e, di
conseguenza, della validità del documento
rilasciato a persona identificata tramite
testimoni. - La carta di identità rilasciata a persona
identificata tramite testimoni è ugualmente
valida, tuttavia ciò che si ritiene opportuno
evidenziare è la responsabilità personale che il
funzionario comunale addetto al servizio si
assume con la suddetta particolare forma di
identificazione. - Al riguardo, infatti, si evidenzia che,
contrariamente a quanto si verifica nel caso di
identificazione tramite documento idoneo munito
di fotografia in cui si esclude qualsiasi
responsabilità del funzionario comunale circa la
veridicità dell'identità personale del
richiedente (salvo il dolo, l'esibizione di falsa
documentazione è ascrivibile unicamente alla
responsabilità del richiedente), la
responsabilità, nella circostanza di
identificazione tramite testimoni qualora si
riveli non veritiera, sarà imputabile, oltre che
ad eventuali "falsi" testimoni, anche al
funzionario comunale.
22Identificazione
Home
- Per il rilascio della carta di identità,
l'ufficiale d'anagrafe che riceve dichiarazioni
anagrafiche ed il funzionario incaricato dal
sindaco che rilascia la carta di identità devono,
in via preliminare procedere all'identificazione
della persona interessata. - In particolare, lart. 288 del R. D. 6.5.1940,
n. 635 recante il regolamento per l'esecuzione
del T.U.L.P.S., dispone che "La carta di identità
costituisce mezzo di identificazione ai fini di
polizia. Chi la richiede è tenuto soltanto a
dimostrare la propria identità personale." - L'art. 289 del citato decreto, inoltre, prevede
che "La carta d'identità deve essere rilasciata
dopo rigorosi accertamenti sulla identità della
persona richiedente, da eseguirsi, ove sia
necessario, a mezzo degli organi di polizia". - Per quanto sopra, nel caso in cui le fotografie
presentate siano integre e idonee ad attestare
lattuale identità, nulla osta all'utilizzo delle
stesse ai fini del rilascio della carta. - In ultimo si ritiene utile ai fini di una
chiarezza esplicativa far riferimento alle norme
ICAO ISO (ISO/IEC JTC l/SC 37 N506), che
prescrivono le caratteristiche fisiche delle
fotografie da apporre sui documenti d'identità.
23Proroga c.i.e. (variazione nome)
Home
- Quesito Un Comune ha richiesto il parere di
questo Ministero in ordine alla proroga di una
carta d'identità per un cittadino il cui nome ha
subito variazioni. - Risposta Ai sensi dell'art. 288 del R. D.
6.5.1940, n. 635 recante il regolamento per
l'esecuzione del T.U.L.P.S., "La carta di
identità costituisce mezzo di identificazione ai
fini di polizia. Chi la richiede è tenuto
soltanto a dimostrare la propria identità
personale." - Al riguardo, l'art. 1 del DPCM 437/99 definisce
ed esplicita dati che concorrono - all'identificazione della persona, indicando tra
questi il nome. - Ne consegue che la variazione di uno dei suddetti
dati, nello specifico il nome, implica una
variazione dell'identità e quindi un nuovo
rilascio della carta d'identità. - Da ultimo, la carta d'identità, classificata
carta valori, oltre ad essere dotata di
caratteristiche anticontraffazione, non può in
alcun modo recare annotazioni non contemplate
dalla relativa normativa che la disciplina,
infatti sono note le criticità in relazione al
timbro di proroga che pure è previsto da una
Legge.
24Scrittura a mano carta didentità
Home
- Quesito Nel mio Comune di residenza, da ben 2
anni e mezzo rilasciano le carte - d'identità scritte a penna. Trovo questa cosa
assurda visto che siamo nel 2010 e in - Italia ci sono Comuni molto più piccoli del mio
che hanno già quelle in formato - tessera. Non è giusto che un cittadino debba
andare in giro in qualsiasi luogo con un - documento di riconoscimento ufficiale che può
destare dei sospetti. - Risposta Non vi è alcuna prescrizione normativa
che vieti l'utilizzo della scrittura - a mano nella redazione degli atti pubblici.
- Tanto premesso, tuttavia, nel prendere atto dei
potenziali disagi per i cittadini, - soprattutto in ordine all'utilizzo della carta
d'identità per l'espatrio, le Amministrazioni
competenti dovranno prendere gli opportuni
provvedimenti al - riguardo.
25Permesso di soggiorno
Home
- Quesito Si richiede un parere in relazione al
rilascio della carta d'identità a un cittadino
extracomunitario nelle more del rilascio del
primo permesso di soggiorno. - Risposta Nella circolare n. 17/2007 questo
Dicastero ha disposto che i cittadini stranieri
iscritti in anagrafe in possesso di permesso di
soggiorno scaduto e che hanno presentato domanda
di rinnovo del titolo stesso nei limiti disposti
dalla circolare n.16/2007, possono ottenere il
rilascio o il rinnovo della carta d'identità, con
la sola esclusione per l'espatrio. - Premesso quanto sopra, si ritiene che, per
analogia, il principio sotteso alla circolare n.
17/2007 debba essere applicato anche nei
confronti dei soggetti in attesa del rilascio del
permesso di soggiorno iscritti all'anagrafe
secondo le indicazioni contenute nella citata
circolare n. 16/2007.
26 CIE non prorogata
Home
- Quesito Nellemettere la nuova carta identità
cartacea, quella elettronica in possesso del
cittadino e rilasciata dal precedente Comune di
residenza ormai inscadenza deve essere ritirata
dal Comune che emette la carta didentità
cartacea? Deve essere stralciata materialmente o
deve essere conservata agli atti e, infine, deve
essere comunicato qualcosa al Comune emettitore? - Risposta La circolare ministeriale n. 23 del 28
luglio 2010 prevede la possibilità di procedere
al rilascio di una nuova carta d'identità a
fronte della scelta del cittadino di non
procedere alla proroga di quella in suo possesso. - Svolta questa necessaria premessa, nella
fattispecie rappresentata il Comune dovrà
procedere al rilascio di una nuova carta
d'identità cartacea, la cui scadenza decennale
decorrerà dalla data di rilascio. - La carta d'identità elettronica in possesso del
cittadino dovrà essere ritirata dal Comune e
tenuta agli atti secondo le modalità operative
adottate nei casi di rilascio di una nuova carta
a fronte del ritiro della precedente. - Infine, il Comune dovrà darne comunicazione
all'Ente di emissione della carta d'identità
elettronica al fine di consentire a quest'ultimo
la revoca della CIE in questione.
27Duplicato carta didentità
Home
- Pur tenendo nella massima considerazione i disagi
che hanno coinvolto numerosi connazionali
all'atto del loro ingresso in alcuni Paesi
esteri, questo Dicastero non può che confermare,
atteso il disposto dell'art. 291 del T.U.L.P.S.,
che le ipotesi di duplicato del documento di
identità devono essere, espressamente, limitate
ai casi di smarrimento, sottrazione furtiva e
deterioramento.
28Apolide
Home
- La carta d'identità valida per l'espatrio,
documento equipollente al passaporto ai sensi del
D.P.R 6.8.1974, n. 649, viene rilasciata,
esclusivamente, ai cittadini italiani come
previsto dall'art. 16 della legge 21 novembre
1967, n. 1185 che non si trovino nelle condizioni
ostative al rilascio del passaporto, di cui
all'art. 3 della stessa legge. - Se l'interessato non ha richiesto la cittadinanza
italiana continua ad essere riconosciuto come
apolide. - Pertanto, la carta d'identità rilasciata allo
stesso dovrà, necessariamente, contenere la
clausola "Non valida per l'espatrio".
29Conformità
Home
- Quesito Il Comune ha rifiutato l'apposizione del
timbro di proroga asserendo che la mia carta di
identità non era più valida in quanto
"manomessa". - La "manomissione" operata consiste nell'avere
ridotto di qualche millimetro il bordo (bianco)
del documento allo scopo di poterlo conservare
nel portafoglio. - E corretto quanto operato dal Comune?
- Risposta La carta d'identità quale documento di
riconoscimento, deve essere conforme al modello
approvato dal Ministro dellInterno con decreto
del 27 gennaio 1994, come citato dall'art. 3 del
Tulps Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza Il Sindaco è tenuto a rilasciare alle
persone aventi nel Comune la loro residenza o la
loro dimora, quando ne facciano richiesta, una
carta di identità conforme al modello stabilito
dal Ministero dell'interno" . - Per completezza d'informazione, si riporta uno
stralcio dell'art. 289 del Regolamento
d'esecuzione del Tulps La carta d'identità è
rilasciata unicamente su esemplari, assoggettali
al regime delle carte-valori, forniti dal
Provveditorato generale dello Stato in conformità
del modello annesso al presente regolamento. Le
eventuali modificazioni al modello sono apportate
con decreto del Ministro dellInterno. - E' vietato di apporre sulla carta di identità
indicazioni diverse o in aggiunta a quelle
richieste a norma del presente articolo.
30Cartellino elettronico
Home
-
-
- A seguito di numerose segnalazioni da parte di
Comuni e Forze di Polizia in ordine alla
richiesta di codice fiscale del funzionario che,
a fronte di autorizzazione giudiziaria, richiede
la stampa del cartellino della carta didentità
elettronica, si fa presente che, fermo restando
la necessità di identificare la persona
richiedente in ordine alla sicurezza nellaccesso
ai dati contenuti nel cartellino, a partire dal
24 febbraio 2010, il rappresentante delle Forze
di Polizia dovrà fornire quale unico dato
identificativo il numero di matricola e non più
il codice fiscale. - Si ricorda, a proposito, che il Comune è tenuto
a rilasciare, tramite modalità che salvaguardino
il requisito della sicurezza (ad esempio, file
protetto da password, inviato via mail), il
cartellino elettronico delle CIE quando ne
facciano richiesta le locali Forze dellOrdine,
per poter svolgere indagini di polizia
giudiziaria. - Nel caso in cui la richiesta del cartellino
elettronico provenga al Comune da un Ufficio
Consolare o da unAmbasciata italiana allestero,
il Comune dovrà informarne il Servizio CIE del
Ministero dellInterno che provvederà a inviare
il cartellino elettronico al richiedente. -
31Espatrio minori
Home
- Quesito desidererei sapere se la carta
d'identità rilasciata ora anche ai bambini è
accettata alle frontiere, negli aeroporti, nelle
questure di tutta Europa. Lo scorso anno, gli
stessi impiegati comunali che rilasciarono la
carta d'identità a mio figlio 11enne, mi
consigliarono comunque di richiedere in questura
l'autorizzazione all'espatrio dei minori con le
firme di entrambi i genitori, in quanto il
documento era ancora una novità e non tutti i
paesi l'avrebbero accettato. - La prossima estate andremo in Gran Bretagna e mi
chiedevo se la carta sarà sufficiente o se si
consiglia ancora l'autorizzazione della
questura. - Risposta si informa che, in ottemperanza a
quanto stabilito dallUnione Europea con il
Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, entro il 26 giugno 2012
anche tutti i minori italiani che viaggiano
dovranno essere muniti di documento di viaggio
individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati
attraversati ne riconoscano la validità, carta
didentità valida per lespatrio). II Regno
Unito fa parte dellUE ed è quindi necessario
viaggiare con uno dei due documenti in corso di
validità. Si ricorda, tuttavia, che, al fine del
rilascio ai minori della carta d'identità valida
per l'espatrio, è necessario l'assenso dei
genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la
dichiarazione di assenza di motivi ostativi
all'espatrio, ai sensi dell'art. l del D.P.R. n.
649/1974. Inoltre, secondo quanto dispone il
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, l'uso della
carta d'identità ai fini dell' espatrio è
subordinato alla condizione che il minore di anni
14 viaggi in compagnia di uno dei genitori o di
chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su
una dichiarazione rilasciata da chi può dare
l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla
questura o dalle autorità consolari - il nome
della persona, dell'ente o della compagnia di
trasporto a cui il minore medesimo è affidato,
analogamente a quanto previsto per il cd.
lasciapassare ed il passaporto. Al riguardo, al
fine di semplificare l'applicazione di tale
disposizione in sede di controllo alla
frontiera, si suggerisce di usufruire della
possibilità di indicare il nome dei genitori del
minore o chi ne fa le veci sulla carta didentità
valida per lespatrio rilasciata ai minori di
anni 14 oppure di munirsi di documentazione
idonea a comprovare la titolarità della potestà
sul minore (es. certificato di nascita con
indicazione di paternità e maternità).
32Rilascio documenti a stranieri
Home
- Quesito Ritenete possibile che si proceda al
rilascio di carta d'identità a minore straniero,
nato in Italia, - privo di permesso di soggiorno (con la sola
ricevuta), non ancora munito di passaporto e solo
sulla base - dell'identificazione da parte di un genitore?
-
- Risposta La carta d'identità deve essere
rilasciata ai cittadini italiani e stranieri
iscritti in anagrafe, - salvo la non validità ai fini dellespatrio per
questi ultimi (vedi circolare n. 17/2007). - Anche coloro i quali siano in attesa del permesso
di soggiorno, iscritti all'anagrafe, hanno
diritto al rilascio della carta didentità
secondo le indicazioni contenute nella circolare
n. 16/2007. Tra l'altro, ai sensi dell'art. 10
del d.l 70/2011 la carta d'identità è definito
documento obbligatorio di identificazione. Per
quel che riguarda l'identificazione si comunica
che per il rilascio della carta di identità,
l'ufficiale d'anagrafe che riceve dichiarazioni
anagrafiche ed il funzionario incaricato dal
sindaco che rilascia la carta di identità devono,
in via preliminare procedere all'identificazione
della persona interessata. In particolare, lart.
288 del R. D. 6.5.1940 n. 635 recante il
regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.,
dispone che "La carta di identità costituisce
mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi
la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la
propria identità personale." L'art. 289 del
citato decreto, inoltre, prevede che "La carta
d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi
accertamenti sulla identità della persona
richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a
mezzo degli organi di polizia". - Tuttavia, la carta di identità rilasciata a
persona identificata tramite testimoni è
ugualmente valida. - Ciò che si ritiene opportuno evidenziare è la
responsabilità personale che il funzionario
comunale addetto al servizio si assume con la
suddetta particolare forma di identificazione. - Infine, per quanto riguarda il rilascio della
carta didentità ai minori, oltre lintervento di
due testimoni, si richiede la presenza e la
firma dellesercente la patria potestà.
33Piani di sicurezza CIE
Home
- Nellambito dellattività di controllo ed
approvazione dei piani di sicurezza CIE come da
D. M. del 2/8/2005, si riportano le seguenti
indicazioni - Sistemi operativi Il DM indica WINDOWS come
sistema operativo per le connessioni al CNSD. I
Comuni, comunque, nella loro autonomia
organizzativa, sotto la loro diretta
responsabilità e dichiarandolo espressamente nei
propri piani di sicurezza possono richiedere di
utilizzare il sistema operativo LINUX per i
collegamenti ai servizi del CNSD. In tal senso
sono già attivi 150 comuni che sono collegati
via backbone ai servizi del CNSD utilizzando
porte di accesso in ambiente LINUX. - Connessione internet le comunicazioni possono
avvenire su qualsiasi tecnologia di rete, anche
gestita da un provider esterno al Comune. La
qualità del servizio di rete deve essere tale da
consentire agli uffici comunali di svolgere le
attività di emissione della CIE senza
rallentamenti nelle comunicazioni di rete. Tutte
le comunicazioni sono cifrate direttamente dal
Backbone. - Connessioni L.A.N. il computer per la
connessione ai servizi del CNSD può essere
gestito, sempre direttamente dal Comune, in un
ufficio comunale differente da quelli in cui sono
installate le singole postazioni di emissione. E'
possibile utilizzare tecnologie di comunicazione
wireless tra questo computer e le postazioni di
emissione, sempre nell'ambito di una qualità del
servizio tale da non provocare rallentamenti
delle comunicazioni di rete tra le postazioni di
emissione e il computer per la connessione ai
servizi del CNSD. Tutte le comunicazioni sono
cifrate direttamente dal Backbone. L'uso dei
proxy e di filtri sulle comunicazioni è vietato
dal DM in oggetto.Varie - per quanto riguarda la
particolarità "punto di emissione in fase di
allestimento", il piano di sicurezza va comunque
presentato per i servizi del CNSD ai quali il
Comune accede. - - per quanto riguarda la particolarità della
porta di accesso con cartelle condivise, fermo
restando che la condivisione avviene sotto la
responsabilità del Comune, per poter esprimere
un parere è necessario che il Comune indichi le
finalità di utilizzo di tale condivisione.
34CAUSE OSTATIVE ALLESPATRIO
Home
- Quesito Il nulla osta concesso dai comuni
comprende sempre laccertamento di cause ostative
allespatrio? - Risposta La Carta dIdentità viene rilasciata
valida per lespatrio, purché l'interessato
dichiari di non trovarsi nelle particolari
condizioni che per legge impediscono il rilascio
del passaporto di cui allart. 3 della legge n.
1185/1967.
35Distruzione supporti CIE difettosi o erroneamente
compilati
Home
- Quesito Quali sono le modalità di distruzione
dei supporti CIE difettosi o erroneamente
compilati? - Risposta I supporti che presentano difetti
imputabili a problemi di fabbricazione dovranno
essere rimessi alle competenti Prefetture presso
le quali si provvederà, previa comunicazione da
parte delle Prefetture stesse al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del
Tesoro, Direzione VI, al ritiro che sarà a cura
del Magazzino del tesoro di detto Ministero. La
medesima comunicazione dovrà essere inoltrata,
per conoscenza, al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per i Servizi Demografici -
Servizio CIE. - La predetta comunicazione consentirà la
sostituzione dei supporti difettosi ai sensi
dell'art. 64 delle "Nuove Istruzioni per la
disciplina dei servizi di vigilanza e controllo
sulla produzione delle carte valori, degli
stampati a rigoroso rendiconto" approvate con DM
4 agosto 2003, senza oneri a carico dei
richiedenti, oneri che invece saranno posti a
carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato. - Per quanto attiene i supporti erroneamente
compilati si autorizza, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 68 delle citate Nuove
Istruzioni, la loro distruzione in loco. - Resta implicito che l'operazione di distruzione
dovrà avvenire alla presenza dei Funzionari
Responsabili di ogni singolo Ufficio, i quali
dovranno previamente accertare i quantitativi da
distruggere e le condizioni di sicurezza inerenti
l'operazione stessa. Si fa presente che la
distruzione dei supporti può avvenire secondo la
modalità che si preferisce (in genere con taglio
della carta). - A seguito della distruzione dei supporti in
argomento dovrà essere redatto apposito verbale
sul quale dovranno essere indicati i numeri di
serie identificativi (ID) di ogni singolo
supporto distrutto. - Copia autentica del verbale di cui sopra dovrà
essere trasmessa, entro e non oltre 15 giorni
dall'esecuzione dell'operazione di distruzione,
al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento del Tesoro, Direzione VI - Ufficio X
- Servizio Ispettorato Carte Valori c/o IPZS, e
al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per
i Servizi Demografici. - In quest'ultimo caso gli oneri derivanti dalla
sostituzione saranno a carico del Comune
emettitore.
36Sostituzione Carta didentità (Viaggiare
sicuri)
Home
- Quesito In merito alla circolare 23 del 2010
relativamente alla richiesta di sostituzione
della carta di identità per motivi di utilizzo
per l'espatrio, quali sono i costi per avere la
sostituzione della carta didentità valida per
l'espatrio? - Risposta Si comunica che ai sensi dellart. 31
comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133 la
carta didentità ha la durata di 10 anni come da
circolare n. 8 del 26.6.2008 e n. 12 del
27.10.2008 e senza l'apostilla che ne attesta la
proroga non produce i suoi effetti giuridici.
Pertanto lei può recarsi presso il Comune di
residenza per ottenere la proroga ed il
funzionario del Comune dovrà apporre la proroga
indipendentemente dalla scadenza purché
successiva al 2008. Se intende recarsi all'estero
deve consultare il sito "viaggiare sicuri" del
Ministero Affari Esteri, e controllare se il
luogo che dovrà visitare è indicato tra i Paesi
che non accettano la carta d'identità con la
proroga. Solo in quest'ultimo caso lei potrà
recarsi presso il Comune e richiedere come da
circolare n. 23 del 28 luglio 2010 diramata da
questa Direzione Centrale per i servizi
demografici, una nuova carta d'identità la cui
validità decennale decorrerà dalla data di
rilascio, dietro il pagamento del corrispettivo
del costo della carta e di un solo diritto di
segreteria, previo ritiro di quello in possesso.
37Circolare n. 12/2008
- OGGETTO Art. 31 comma 1 del Decreta Legge 25
giugno 2008 n. 112 convertito can modificazioni
in Legge del 6 agosto 2008, n. 133. Durata e
rinnovo della Carta d'identita. - Come e nota nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
21 agosto 2008 -Supplemento ordinaria n. e stata
pubblicata la legge n. 133 del 6 agosto 2008
"Conversione in legge, con ificazioni, del
Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante
Disposizioni urgenti per 10 ppo economico, la
semplificazione, la cornpetitivita, la
stabilizzazione della finanza pubblica e
.requazione tributaria", A seguito dell'entrata
in vigore della predetta Legge di conversione,
I'articolo 3 del Regio 'eto 18/6/1931 n. 773
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
risulta definitivamente ificato come segue "Il
sindaco etenuto a rilasciare alle persone di eta
superiore agli anni quindici 'i nel Comune la
lora residenza 0 la lora dimora, quando ne
facciano richiesta, una carta di identita irme al
modello stabilito dal Ministero dell'interno. - La carta di identita ha durata di dieci anni e
deve essere munita dellafotograjia della persona
a cui 'erisce. Le carte di identita rilasciate a
partire dal 10 gennaio 2010 devono essere munite
della raOa e delle impronte digitali della
persona a cui si ri(eriscono. - La carta d'identita e titolo valida per
l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati
membri Inione europea e in quelli con i quali
vigono, comunque, particolari accordi
internazionali. A decorrere dal 10 gennaio 1999
sulla carta di identita deve essere indicata la
data di scadenza. " - Nell'attuale formulazione la validita della carta
d'identita risulta estesa a 10 anni ed e fotta la
previsione secondo la quale tali documenti,
rilasciati a partire dal primo gennaio 2010, inno
essere muniti delle impronte digitali. - Questo Dicastero con circolare n. 8 del 26 giugno
2008, successiva all'emanazione del 3tO Legge
112/2008, in seguito convertito, ha provveduto a
diramare ai Comuni una serie di ive riguardo
all'estensione della validita. - Permangono, tuttavia, dubbi di carattere
interpretativo ed operativo rappresentati dai .mi
per cui, si ritiene opportuno fornire i seguenti
chiarimenti ai quesiti posti piu entemente. - Ferma restando I'insussistenza di dubbi
interpretativi sulla validita decennale delle
carte iate dalla data di entrata in vigore del
decreto legge 112/2008, ovvero dal 25 giugno
2008, si ializza quanta segue - Qualsiasi cittadino in possesso della carta
d'identita valida alia data del 25. 6. 08 (e
percio qia previsto nella precedente circolare
n. 8/2008. - 2. L'apostilla ha natura certificativa, pertanto,
dovra contenere il timbro del Comune, la data di
apposizione e la firma del Sindaco 0 del
funzionario delegato. - 3. E' possibile apporre I'apostilla di proroga
presso il Comune di residenza che ha rilasciato
la carta. - 4. Si pUG apporre I'apostilla di proroga presso
il Comune ove iI cittadino abbia la propria
dimora, ai sensi dell'art. 3 del RD n. 773/1931 e
successive modificazioni. In tal caso dovra
essere chiesto iI nulla osta al Comune di
residenza (anche a mezzo fax) prima
dell'apposizione della stessa. - 5. E' consentito apporre I'apostilla di proroga
presso il Comune di dimora sulle carte rilasciate
dal medesimo Comune ove iI cittadino aveva
precedentemente la residenza, previa richiesta di
nulla osta del Comune ove al momento risiede. - 6. E', infine, possibile apporre I'apostilla di
proroga presso il Comune di nuova residenza,
senza richiedere alcun nulla osta al Comune di
rilascio se gli estremi della carta di identita
(numero del documento, comune e data di rilascio)
sono stati riportati dal Comune di cancellazione
nell'allegato al mod. APRl4. - 7. Si richiama, inoltre, I'attenzione sulla
circostanza che in sede di attestazione della
proroga non e necessario acquisire agli atti
I'autorizzazione del giudice tutelare 0, in
alternativa, I'assenso scritto dell'altro
genitore come stabilito dall'art. 24 della L. n.
3 del 16.01.2004. - 8. Si sconsiglia I'uso di etichette autoadesive
di attestazione della proroga per evitare
difforrruta sui territorio nazionale, soprattutto
al fine di scongiurare spiacevoli episodi in sede
di riconoscimento all'estero. - 9. La richiesta dell'attestazione della proroga
pUG essere presentata da persona diversa
dall'intestatario se munita di delega e di
documento di riconoscimento dell'intestatario
come previsto dall' art. 38 del DPR 445/2000. - 10. La proroga della validita della carta
d'identita, al contrario del rinnovo, pUG essere
attestata in qualsiasi momenta l'interessato ne
faccia richiesta. - 11. Relativamente al rinnovo, iI Comune potra
scegliere Ie modalita ritenute pill consone aile
esigenze della propria cittadinanza per
comunicare la data di scadenza delle carte di
identita.
38Circolare n. 8/2008
- Oggetto Decreto Legge 24 giugno 2008 recante
"Disposizioni urgenti per 10 sviluppo economico e
la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria". Nuove disposizioni in
materia di Carte di identità. - Nel Supp1emento Ordinario n. 152 alla Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s.., e stato
pubblicato il Decreto legge n. 112, recante
"Disposizioni urgenti per 10 - svi1uppo economico e la stabilizzazione della
finanza pubblica e 1a perequazione - tributaria".
- In particolare, l'art. 31 del predetto D.L., che
reca "Durata e rinnovo della carta didentità, ha
previsto che la Carta didentità benefici di una
validità temporale corrispondente a dieci anni, a
fronte della previgente disposizione, di cui
all'art. 3 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, che come noto prevedeva,
invece, una validità quinquenna1e. - Peraltro, la lettera della norma indica
inequivocabilmente che tale quadro rifonrmatore
trova applicazione anche per le carte in corso di
validità alla data di entrata in vigore della
1egge di cui e questione. - Inoltre, viene espressamente stabilito che, ai
fini del rinnovo, i Comuni informino i titolari
del documento della sua data di scadenza tra i1
centoottantesimo e iJ novantesimo giorno
antecedente la medesima data. - Tanto premesso, considerato che il disposto
normativo entra in vigore dal giorno di
pubblicazione, si ritiene che, allo stato, le
SS.LL. debbano procedere alIa più capillare
sensibilizzazione dei Comuni, soprattutto al fine
di scongiurare possibili incertezze che
potrebbero riverberarsi sul cittadino, ovvero
provocare difformità di atteggiamenti suJ
territorio. - In ogni caso, si ritiene opportuno svo1gere
talune considerazioni di profilo operativo. - Preliminarmente, preme ribadire che chiunque, a
far data dal 26 giugno 2008, si rechi presso
l'Ufficio anagrafe di residenza per i1 rilascio 0
iJ rinnovo della carta d identità vedrà
applicarsi il nuovo regime di durata decenna1e,
ciò sia per quanta concerne la carta di identità
cartacea che per quella elettronica. - In particolare, per quanta riguarda la Carta d
identità in formato cartaceo - nel caso di primo rilascio si apporrà
automaticamente la scadenza decennale. - nel caso di Carte che compiano la scadenza
quinquennale a far data dal 26 giugno2008 il
Comune dovrà procedere con la convalida del
documento originario per gli ulteriori cinque
anni, apponendo la seguente apostilla "validità
prorogata ai sensi dell' art.31 del D.L.
25/6/2008 n.112 fino al ..... " . - In particolare, per quanta riguarda la CIE
- 1. i Comuni che abbiano in uso il vecchio
software di emissione e che debbano provvedere al
primo rilascio di una CIE dovranno modificare
manualmente la scadenza della CIE medesima
portandola da 5 a 10 anni. - Per effettuare tale modifica e sufficiente,
durante la procedura di emissione, modificare il
campo "DATA SCADENZA" all'interno del pannello di
acquisizione dati (che di default e impostato a 5
anni dalla data di emissione) impostandolo a 10
anni dalla data in cui si emette la Carta di
identità. - 2. I Comuni sperimentatori ai quali sia state
installato il nuovo software di emissione e che
debbano provvedere al primo rilascio di una CIE
non dovranno operare alcun cambiamento, poichè in
tale versione l'aggiornamento e effettuato in
modo automatico dai server centrali e sarà già
presente all'atto di ricezione di questa
circolare. - 3. nel caso di CIE che compiano la scadenza
quinquennale a far data dal 26 giugno2008, i
Comuni sperimentatori, sia che abbiano il vecchio
software che il nuovo, riceveranno in modo
automatico una nuova versione del software Veris
e una nuova versione dell' attuale software di
emissione su cui sarà presente una nuova
funzionalità che consentirà di attestare,
attraverso un apposito modulo da stampare e da
consegnare al titolare della carta, l'estensione
di validità a 10 anni delle CIE. Si allega un
fac-simile del modulo.
39D.P.R. n. 445/2000, art. 38 (L-R)Modalità di
invio e sottoscrizione delle istanze
Home
- 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica.
(L) - 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se sottoscritte mediante
la firma digitale o quando il sottoscrittore e'
identificato dal sistema informatico con l'uso
della carta di identità elettronica. (R)