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Pratici e professori: avvocati e giudici

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Pratici e professori: avvocati e giudici I giuristi del mos italicus Contrapposizione polemica nel Cinquecento tra mos italicus e mos gallicus Ma mos gallicus non ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Pratici e professori: avvocati e giudici


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Pratici e professori avvocati e giudici
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I giuristi del mos italicus
  • Contrapposizione polemica nel Cinquecento tra
    mos italicus e mos gallicus
  • Ma mos gallicus non è ignorato (es.Marco Mantua
    Benavides), pure se incontrerà maggiore
    diffusione in Italia nei secoli successivi
  • Alberico Gentili difende il mos italicus nei De
    iuris interpretibus dialogi sex
  • Orientamento fortemente pratico espresso
    soprattutto nel genere, largamente diffuso, dei
    Consilia, e nei Tractatus dedicati alla
    trattazione puntuale di temi di diritto pubblico
    e privato, con taglio soprattutto pratico ma, a
    volte, anche più teorico

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I giuristi del mos italicus e i trattati
  • Il veronese Bartolomeo Cipolla (420-1475), autore
    di Cautelae e di un celeberrimo trattato De
    servitutibus , oltre che di 80 Consilia
    criminalia
  • Il venosino Roberto Maranta (1476-1534/1535),
    autore di un De ordine iudiciorum e di uno
    Speculum aureum, et lumen Advocatorum

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I giuristi del mos italicus e i trattati
  • Francesco Mantica (1534-1614), autore del
    trattato De coniecturis ultimarum voluntatum,
  • Il lombardo Jacopo Menochio (1532-1607),
    professore a Pavia e Padova, autore di una
    raccolta monumentale di Consilia, ma anche di
    trattati citatissimi De arbitrariis iudicum
    quaestionibus, De recuperanda, adipiscenda et
    retinenda possessione, De praesumptionibus
  • I Tractatus universi iuris (Venezia 1584)
    raccolgono alcuni noti trattati a mo di silloge
    riassuntiva della tradizione trattatistica
    accumulatasi sin a quel momento

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I trattatisti
  • Fuori dItalia, anche con influenza percepibile
    di una diversa metodologia
  • André Tiraqueau, autore di De legibus
    connubialibus, De nobilitate et iure
    primogeniorum, Commentarii in L. Si vnquam. C. de
    reuoc. donat ecc.
  • Pierre Rebuffi (consiliator), autore di De
    decimis, de congrua portione , De alienatione
    rerum ecclesiasticarum ecc.
  • Charles Dumoulin, autore di un celebrato
    Commentaire alla Coutume di Parigi (1510), base
    della seconda redazione della Coutume di Parigi
    (1580)
  • Jean Bodin, importante teorico dellassolutismo,
    autore dei celebri Les six livres de la
    République

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Il diritto penale nellItalia del 500
  • Egidio Bossi (14??-1546), senatore milanese,
    autore dei Tractatus varii, esposizione
    complessiva a taglio pratico del diritto e della
    procedura penale e redattore riconosciuto di
    parte delle Novae Constitutiones Mediolani (1542)
  • Giulio Claro (1525-1575), autore delle Receptae
    sententiae (il Liber quintus sententiarum
    contiene una trattazione a taglio pratico di
    diritto e procedura penale).

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Il diritto penale nellItalia del 500/600
  • Tiberio Deciani (1509-1582), autore del Tractatus
    criminalis, alquanto influenzato dal metodo
    umanistico
  • Prospero Farinaccio (1544-1618), autore della
    Praxis et theorica criminalis, opera
    enciclopedica di diritto e procedura penale.
  • Si delinea una teoria generale del diritto
    penale (soprattutto ad opera di Deciani) che va
    assumendo carattere scientifico

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Il diritto penale
  • Fuori dItalia
  • Nel Cinquecento
  • Il belga Joos de Damhouder (Philippe de Wielant),
    autore della Praxis rerum criminalium
  • Lo spagnolo Diego Covarrubias nelle sue opere
    teoriche e pratiche dedicate al sistema del
    diritto coevo (Variae resolutiones e Practicarum
    quaestionum liber unicus )

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Il diritto penale
  • Nel Seicento
  • I tedeschi Benedikt Carpzov, esperto giudice
    sassone, e Anton Matthes, autore del De
    criminibus
  • Sono tutti autori di fama europea, largamente
    citati al di fuori dei confini dei loro Stati

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Il diritto commerciale
  • Diritto di categoria (quella dei mercanti),
    sviluppato grazie alle consuetudini commerciali,
    si sviluppa in forma trattatistica soprattutto a
    partire dal Cinquecento si applica ai rapporti
    in cui una delle parti appartenga alla categoria
    (sia iscritto alla Corporazione dei mercanti)
  • Diritto tendenzialmente privo di formalità per
    soddisfare le esigenze di celerità del commercio,
    a cui si accompagna una giurisdizione speciale
    mercantile
  • Pedro de Santarem , De assecurationibus
  • Benvenuto Stracca (1509-1578), De mercatura seu
    mercatore (1553)

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Il diritto commerciale
  • Sigismondo Scaccia, De commerciis et cambio
    (1619)
  • Ansaldo Ansaldi (1651-1719), celebre giurista
    fiorentino, ricoprì alte cariche alla corte
    pontificia e fu uditore di Sacra Rota nel 1689
    compose il Discursus de commercio et mercatura
    che gli garantì fama in tutta Europa ed una
    raccolta di Decisioni della Rota Romana coram
  • Dopo le ordonnances di Luigi XIV del 1673 e 1681
    si sviluppa anche in Francia una dottrina
    commercialistica valida

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La scuola di Salamanca
  • Le conquiste spagnole e portoghesi nel Nuovo
    Mondo furono gravide di conseguenze sul versante
    del diritto si trattava di configurare in
    termini moralmente accettabili i rapporti tra
    governanti e governati (gli Amerindi) e di
    fissare un diritto coloniale
  • Nel Cinquecento lo Studium di Salamanca diviene
    università deccellenza per opera di un gruppo di
    professori teologi- giuristi, per lo più o
    domenicani o gesuiti, che, teologi, scelsero di
    conferire centralità ad alcuni delicati profili
    della materia giuridica (giustizia, legge,
    diritto naturale e divino, status personali,
    poteri del principe, proprietà, successioni,
    contratti e usura)

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La scuola di Salamanca
  • Il domenicano Francisco Vitoria (1483?-1546),
    autore di Comentarios a la Secunda secundae de
    Santo Tomas , di un De indis recenter inventis e
    di un De jure belli Hispanorum in barbaros
  • Il domenicano Bartolomé de las Casas (1474-1566),
    difensore della libertà degli Indios, autore di
    un Breve resumen del descubrimiento y destruicion
    de las Indias e di un Plan para la reformacion
    de las Indias

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La scuola di Salamanca
  • Il domenicano Domingo De Soto (1494-1560), autore
    di trattati De iustitia et iure e De legibus
  • Il gesuita Luis de Molina (1535-1600), autore di
    un trattato De iustitia et iure
  • Francisco Suarez (1548-1617), , autore di un
    imponente trattato De legibus, volto a
    giustificare le istituzioni e le norme del
    diritto naturale alla luce della ragione, non
    solo della rivelazione

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La scuola elegante olandese
  • LUniversità di Leida, fondata nel 1575, diventa
    un centro di irradiazione della cultura giuridica
    europea più innovativa le vicende storiche,
    contrassegnate dalla ottenuta libertà dal dominio
    spagnolo, lintensa vitalità religiosa aperta
    agli influssi calvinisti e al cattolicesimo di
    impronta umanistica, concorrono a creare le
    condizioni per conferire alla civiltà fiamminga
    caratteri di grande splendore
  • Si sviluppa un orientamento che congiunge
    linsegnamento dei culti (Doneau aveva insegnato
    a Leida) e lattenzione alla pratica, pure se
    della scuola culta appare più seguito lindirizzo
    storico-filologico

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La scuola elegante olandese
  • Il congiungimento delle due tendenze dà luogo
    alla c.d. giurisprudenza elegante, con ciò
    sottolineando lo stile preciso e conciso delle
    opere della scuola, prive della prolissità
    caratteristica della pubblicistica di diritto
    comune
  • Hugo Grozio, autore di una celebrata Introduzione
    alla giurisprudenza olandese (1620), nella quale
    dimostra le sue capacità interpretative,
    applicate alle fonti romane e al diritto locale
    olandese

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La scuola elegante olandese
  • Gerard Noodt (1647-1725), professore a Nimega e a
    Leida, dotato di grandi capacità interpretative
    storico-filologiche, autore di un Commentarium in
    D. Justiniani, serenissmi principis, libros 27
    Digestorum sive Pandectarum, juris enucleati ex
    omni vetere jure collecti.
  • Ulrik Huber (1636-1694), giudice e professore,
    autore delle Praelectionum juris civilis tomi
    tres, di Eunomia romana, sive censura censurae
    juris justinianaei ecc.
  • Anton Schulting (1659-1734), esperto umanista,
    autore di Jurisprudentia vetus ante-justinianea
    ex recensione et cum notis

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Usus modernus pandectarum
  • Arnold Vinnen scrive un commentario In quattuor
    libros Institutionum (1642) lindirizzo culto,
    applicato sulla sistematica delle Istituzioni, si
    combina con lattenzione per il diritto locale
    anche consuetudinario e la prassi giudiziaria
  • Johann Voet scrive un commentario alle Pandette
    coniugando il dato storico-filologico con il dato
    pratico

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Usus modernus pandectarum
  • Il tedesco Samuel Stryk (1640-1710) diffonde un
    metodo che dalla sua opera Usus modernus
    Pandectarum prenderà appunto il nome di Usus
    modernus Pandectarum
  • L Usus modernnus Pandectarum coniuga il testo
    giustinianeo con le necessità della pratica

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Giambattista De Luca (1613-1683)
  • Il cardinale Giambattista De Luca (1613-1683) è
    considerato il più grande giurista del Seicento
    italiano
  • Autore del Theatrum veritatis et iustitiae,
    raccolta di tutti i suoi Discursus intorno alle
    più importanti questioni pratiche dellepoca,
    estremamente documentato e attento alle diverse
    fonti del sistema del tardo diritto comune
  • Ne fa anche una sintesi ne Il dottor volgare, in
    italiano, che avrà una significativa diffusione

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Ruolo della dottrina e stampa giuridica
  • Il diritto romano si rivela strumento duttile e
    polivalente il suo impiego è largo e diffuso
  • La dottrina, necessaria ad una sua
    interpretazione, si pone come fonte del diritto
    (concezione del diritto comune come diritto
    giurisprudenziale)
  • Nellattività difensiva il ricorso alle opinioni
    dottrinali si fa frequentissimo si pone quindi
    il problema di distinguere nella confusione
    dottrinale quella più accreditata, da indicare
    al giudice.

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Ruolo della dottrina e stampa giuridica
  • La confusione dottrinale è attestata e dilatata
    dalla diffusione della stampa 2000 titoli di
    opere giuridiche sono già scelti e pubblicati tra
    gli incunaboli (400)
  • Nel 500 il fenomeno si estende grazie alla
    fortuna del mercato librario e dei grandi
    centri editoriali il libro, di minor costo
    rispetto al passato, è reso più accessibile

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Communis opinio doctorum
  • La confusione dottrinale, generata dalla
    moltitudine di opinioni differenti espresse dai
    diversi giuristi contribuisce a dilatare la
    discrezionalità dei giudici (arbitrium), a spese
    della certezza del diritto
  • Si origina la consuetudine già nel Trecento di
    verificare se su un punto di diritto esistesse
    una coincidenza di opinioni delle massime
    autorità dottrinali, con la tendenza a
    considerare determinante tale coincidenza
    (Communis opinio).
  • A fine Trecento Baldo considera temerario per il
    giudice recedere ab opinione communi il
    Consilium pro veritate destinato al giudice deve
    esprimere la Communis opinio, non lopinione
    personale del giurista (Communis opinio in
    consulendo)

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Communis opinio doctorum
  • Se il giudice segue la Communis opinio doctorum,
    va esente da responsabilità al momento del
    sindacato sulla sua attività
  • La Communis opinio doctorum si regge sulla
    maggioranza di numero e sullautorità dei
    giuristi aderenti allorientamento considerato
  • La Communis opinio doctorum è osservata nella
    prassi pro lege dove legge o consuetudine mancano
  • Strumento endogiurisprudenziale (Lombardi) di
    certezza del diritto, di autolimitazione della
    dottrina-giurisprudenza
  • La Communis opinio doctorum segna un momento di
    massima giurisprudenzializzazione del sistema di
    diritto comune

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Professioni legali la formazione e laccesso
  • Il canale privilegiato di formazione è
    luniversità, dove si studiano i testi romani
  • In seguito il titolo dottorale è rilasciato anche
    da collegi professionali presso i quali si
    attivano corsi di diritto
  • Requisiti di accesso ai collegi professionali
    cittadinanza e nobiltà (Milano)

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Avvocati, procuratori e causidici
  • Organizzazione delle professioni legali nellarea
    italiana su più livelli
  • Al vertice i Collegi dei giureconsulti, del
    patriziato, con funzioni di natura giudiziaria,
    di consulenza, di difesa
  • Avvocati, laureati, abilitati alla difesa
  • Operatori di minor rango, spesso chiamati
    causidici, spesso chiamati procuratori, con
    funzioni di rappresentanza processuale,
    fattisti
  • Larticolazione delle funzioni è agevolmente
    reperibile nelle altre aree europee

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La giurisprudenza Corti Sovrane e Rote
  • La giurisprudenza assume negli ordinamenti
    europei delletà moderna un ruolo di grande
    rilievo
  • In Italia si devono ricordare
  • Rota Romana, autorevolissimo Tribunale della
    Cristianità composto da 12 giudici di varia
    nazionalità rappresentanti dei diversi paesi
    cattolici (1472)
  • Rota fiorentina
  • Rota senese
  • Sacro Real Consiglio (Regno di Napoli)
  • Senati di Piemonte e di Savoia, poi di Pinerolo e
    Casale (Regno Sabaudo)
  • Senato di Milano (Ducato di Milano)

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Corti Sovrane e Rote
  • In Europa
  • In Francia una rete di Parlements, sui quali
    emerge il Parlamento di Parigi
  • In Germania il Reichshofrat e il
    Reichskammergericht (1495), Tribunale Camerale
    dellImpero, composto da 16 giudici (dapprima 8
    nobili e 8 dottori, poi 16 dottori),
    obbligati a giudicare secondo il diritto comune
  • Nellarea dei Paesi Bassi il Gran Consiglio di
    Malines (1475) e la Corte superiore di Olanda
    (tardo 500)

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Giudici, competenze e procedure delle Corti
  • Stato giurisdizionale accentramento e
    dilatazione dei poteri sovrani assolutistici si
    realizza anche tramite giurisdizioni regie
    espresse al massimo livello dalle Corti sovrane
    (Grandi Tribunali)
  • le Corti sovrane esercitano funzioni
    legislative (enregistrement, interinazione,
    arrêts de règlement )
  • ma soprattutto giudiziarie
  • Giudizio di regola di ultima istanza (talora, in
    determinate controversie, come in materia di
    questioni nobiliari, anche di prima istanza) , ma
    frequente anche lavocazione

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Giudici, competenze e procedure delle Corti
  • Accesso selezionato, spesso cetuale, talora
    tramite acquisto inter vivos o mortis causa
    (es. Parlements)
  • Nomina di regola a vita
  • Modi di procedere vari, fondati sul sistema delle
    prove legali (regole probatorie predeterminate)
  • Rota Romana schema di decisio sulla base dei
    dubia oggetto di voto dei singoli uditori, indi,
    sottoposto il testo della decisio alle parti,
    segue la sentenza definitiva
  • Discrezionalità talora elevatissima ( a Milano
    Senatus tamquam Deus)

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Raccolte di decisioni
  • Numerose raccolte di decisioni della Rota romana
  • Raccolte di decisioni del Parlement di Parigi
    attraverso i secoli dal Duecento in poi
  • Raccolte di decisioni del Sacro Real Consiglio
    napoletano (a cura di Matteo dAfflitto, Vincenzo
    de Franchis)
  • La giurisprudenza delle Corti supreme svolge un
    ruolo parzialmente unificante per il diritto
    interno di ciascun ordinamento
  • Si formano anche gli usus fori europei, con
    effetto di tendenziale unificazione del diritto
    transnazionale
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