Title: Pratici e professori: avvocati e giudici
1 Pratici e professori avvocati e giudici
2I giuristi del mos italicus
- Contrapposizione polemica nel Cinquecento tra
mos italicus e mos gallicus - Ma mos gallicus non è ignorato (es.Marco Mantua
Benavides), pure se incontrerà maggiore
diffusione in Italia nei secoli successivi - Alberico Gentili difende il mos italicus nei De
iuris interpretibus dialogi sex - Orientamento fortemente pratico espresso
soprattutto nel genere, largamente diffuso, dei
Consilia, e nei Tractatus dedicati alla
trattazione puntuale di temi di diritto pubblico
e privato, con taglio soprattutto pratico ma, a
volte, anche più teorico
3I giuristi del mos italicus e i trattati
- Il veronese Bartolomeo Cipolla (420-1475), autore
di Cautelae e di un celeberrimo trattato De
servitutibus , oltre che di 80 Consilia
criminalia - Il venosino Roberto Maranta (1476-1534/1535),
autore di un De ordine iudiciorum e di uno
Speculum aureum, et lumen Advocatorum
4I giuristi del mos italicus e i trattati
- Francesco Mantica (1534-1614), autore del
trattato De coniecturis ultimarum voluntatum, - Il lombardo Jacopo Menochio (1532-1607),
professore a Pavia e Padova, autore di una
raccolta monumentale di Consilia, ma anche di
trattati citatissimi De arbitrariis iudicum
quaestionibus, De recuperanda, adipiscenda et
retinenda possessione, De praesumptionibus - I Tractatus universi iuris (Venezia 1584)
raccolgono alcuni noti trattati a mo di silloge
riassuntiva della tradizione trattatistica
accumulatasi sin a quel momento
5I trattatisti
- Fuori dItalia, anche con influenza percepibile
di una diversa metodologia - André Tiraqueau, autore di De legibus
connubialibus, De nobilitate et iure
primogeniorum, Commentarii in L. Si vnquam. C. de
reuoc. donat ecc. - Pierre Rebuffi (consiliator), autore di De
decimis, de congrua portione , De alienatione
rerum ecclesiasticarum ecc. - Charles Dumoulin, autore di un celebrato
Commentaire alla Coutume di Parigi (1510), base
della seconda redazione della Coutume di Parigi
(1580) - Jean Bodin, importante teorico dellassolutismo,
autore dei celebri Les six livres de la
République
6Il diritto penale nellItalia del 500
- Egidio Bossi (14??-1546), senatore milanese,
autore dei Tractatus varii, esposizione
complessiva a taglio pratico del diritto e della
procedura penale e redattore riconosciuto di
parte delle Novae Constitutiones Mediolani (1542) - Giulio Claro (1525-1575), autore delle Receptae
sententiae (il Liber quintus sententiarum
contiene una trattazione a taglio pratico di
diritto e procedura penale).
7Il diritto penale nellItalia del 500/600
- Tiberio Deciani (1509-1582), autore del Tractatus
criminalis, alquanto influenzato dal metodo
umanistico - Prospero Farinaccio (1544-1618), autore della
Praxis et theorica criminalis, opera
enciclopedica di diritto e procedura penale. - Si delinea una teoria generale del diritto
penale (soprattutto ad opera di Deciani) che va
assumendo carattere scientifico
8Il diritto penale
- Fuori dItalia
- Nel Cinquecento
- Il belga Joos de Damhouder (Philippe de Wielant),
autore della Praxis rerum criminalium - Lo spagnolo Diego Covarrubias nelle sue opere
teoriche e pratiche dedicate al sistema del
diritto coevo (Variae resolutiones e Practicarum
quaestionum liber unicus )
9Il diritto penale
- Nel Seicento
- I tedeschi Benedikt Carpzov, esperto giudice
sassone, e Anton Matthes, autore del De
criminibus - Sono tutti autori di fama europea, largamente
citati al di fuori dei confini dei loro Stati
10Il diritto commerciale
- Diritto di categoria (quella dei mercanti),
sviluppato grazie alle consuetudini commerciali,
si sviluppa in forma trattatistica soprattutto a
partire dal Cinquecento si applica ai rapporti
in cui una delle parti appartenga alla categoria
(sia iscritto alla Corporazione dei mercanti) - Diritto tendenzialmente privo di formalità per
soddisfare le esigenze di celerità del commercio,
a cui si accompagna una giurisdizione speciale
mercantile - Pedro de Santarem , De assecurationibus
- Benvenuto Stracca (1509-1578), De mercatura seu
mercatore (1553)
11Il diritto commerciale
- Sigismondo Scaccia, De commerciis et cambio
(1619) - Ansaldo Ansaldi (1651-1719), celebre giurista
fiorentino, ricoprì alte cariche alla corte
pontificia e fu uditore di Sacra Rota nel 1689
compose il Discursus de commercio et mercatura
che gli garantì fama in tutta Europa ed una
raccolta di Decisioni della Rota Romana coram - Dopo le ordonnances di Luigi XIV del 1673 e 1681
si sviluppa anche in Francia una dottrina
commercialistica valida
12La scuola di Salamanca
- Le conquiste spagnole e portoghesi nel Nuovo
Mondo furono gravide di conseguenze sul versante
del diritto si trattava di configurare in
termini moralmente accettabili i rapporti tra
governanti e governati (gli Amerindi) e di
fissare un diritto coloniale - Nel Cinquecento lo Studium di Salamanca diviene
università deccellenza per opera di un gruppo di
professori teologi- giuristi, per lo più o
domenicani o gesuiti, che, teologi, scelsero di
conferire centralità ad alcuni delicati profili
della materia giuridica (giustizia, legge,
diritto naturale e divino, status personali,
poteri del principe, proprietà, successioni,
contratti e usura) -
13La scuola di Salamanca
- Il domenicano Francisco Vitoria (1483?-1546),
autore di Comentarios a la Secunda secundae de
Santo Tomas , di un De indis recenter inventis e
di un De jure belli Hispanorum in barbaros - Il domenicano Bartolomé de las Casas (1474-1566),
difensore della libertà degli Indios, autore di
un Breve resumen del descubrimiento y destruicion
de las Indias e di un Plan para la reformacion
de las Indias
14La scuola di Salamanca
- Il domenicano Domingo De Soto (1494-1560), autore
di trattati De iustitia et iure e De legibus - Il gesuita Luis de Molina (1535-1600), autore di
un trattato De iustitia et iure - Francisco Suarez (1548-1617), , autore di un
imponente trattato De legibus, volto a
giustificare le istituzioni e le norme del
diritto naturale alla luce della ragione, non
solo della rivelazione
15La scuola elegante olandese
- LUniversità di Leida, fondata nel 1575, diventa
un centro di irradiazione della cultura giuridica
europea più innovativa le vicende storiche,
contrassegnate dalla ottenuta libertà dal dominio
spagnolo, lintensa vitalità religiosa aperta
agli influssi calvinisti e al cattolicesimo di
impronta umanistica, concorrono a creare le
condizioni per conferire alla civiltà fiamminga
caratteri di grande splendore - Si sviluppa un orientamento che congiunge
linsegnamento dei culti (Doneau aveva insegnato
a Leida) e lattenzione alla pratica, pure se
della scuola culta appare più seguito lindirizzo
storico-filologico
16La scuola elegante olandese
- Il congiungimento delle due tendenze dà luogo
alla c.d. giurisprudenza elegante, con ciò
sottolineando lo stile preciso e conciso delle
opere della scuola, prive della prolissità
caratteristica della pubblicistica di diritto
comune - Hugo Grozio, autore di una celebrata Introduzione
alla giurisprudenza olandese (1620), nella quale
dimostra le sue capacità interpretative,
applicate alle fonti romane e al diritto locale
olandese
17La scuola elegante olandese
- Gerard Noodt (1647-1725), professore a Nimega e a
Leida, dotato di grandi capacità interpretative
storico-filologiche, autore di un Commentarium in
D. Justiniani, serenissmi principis, libros 27
Digestorum sive Pandectarum, juris enucleati ex
omni vetere jure collecti. - Ulrik Huber (1636-1694), giudice e professore,
autore delle Praelectionum juris civilis tomi
tres, di Eunomia romana, sive censura censurae
juris justinianaei ecc. - Anton Schulting (1659-1734), esperto umanista,
autore di Jurisprudentia vetus ante-justinianea
ex recensione et cum notis
18Usus modernus pandectarum
- Arnold Vinnen scrive un commentario In quattuor
libros Institutionum (1642) lindirizzo culto,
applicato sulla sistematica delle Istituzioni, si
combina con lattenzione per il diritto locale
anche consuetudinario e la prassi giudiziaria - Johann Voet scrive un commentario alle Pandette
coniugando il dato storico-filologico con il dato
pratico
19Usus modernus pandectarum
- Il tedesco Samuel Stryk (1640-1710) diffonde un
metodo che dalla sua opera Usus modernus
Pandectarum prenderà appunto il nome di Usus
modernus Pandectarum - L Usus modernnus Pandectarum coniuga il testo
giustinianeo con le necessità della pratica
20Giambattista De Luca (1613-1683)
- Il cardinale Giambattista De Luca (1613-1683) è
considerato il più grande giurista del Seicento
italiano - Autore del Theatrum veritatis et iustitiae,
raccolta di tutti i suoi Discursus intorno alle
più importanti questioni pratiche dellepoca,
estremamente documentato e attento alle diverse
fonti del sistema del tardo diritto comune - Ne fa anche una sintesi ne Il dottor volgare, in
italiano, che avrà una significativa diffusione
21Ruolo della dottrina e stampa giuridica
- Il diritto romano si rivela strumento duttile e
polivalente il suo impiego è largo e diffuso - La dottrina, necessaria ad una sua
interpretazione, si pone come fonte del diritto
(concezione del diritto comune come diritto
giurisprudenziale) - Nellattività difensiva il ricorso alle opinioni
dottrinali si fa frequentissimo si pone quindi
il problema di distinguere nella confusione
dottrinale quella più accreditata, da indicare
al giudice. -
22Ruolo della dottrina e stampa giuridica
- La confusione dottrinale è attestata e dilatata
dalla diffusione della stampa 2000 titoli di
opere giuridiche sono già scelti e pubblicati tra
gli incunaboli (400) - Nel 500 il fenomeno si estende grazie alla
fortuna del mercato librario e dei grandi
centri editoriali il libro, di minor costo
rispetto al passato, è reso più accessibile
23Communis opinio doctorum
- La confusione dottrinale, generata dalla
moltitudine di opinioni differenti espresse dai
diversi giuristi contribuisce a dilatare la
discrezionalità dei giudici (arbitrium), a spese
della certezza del diritto - Si origina la consuetudine già nel Trecento di
verificare se su un punto di diritto esistesse
una coincidenza di opinioni delle massime
autorità dottrinali, con la tendenza a
considerare determinante tale coincidenza
(Communis opinio). - A fine Trecento Baldo considera temerario per il
giudice recedere ab opinione communi il
Consilium pro veritate destinato al giudice deve
esprimere la Communis opinio, non lopinione
personale del giurista (Communis opinio in
consulendo)
24Communis opinio doctorum
- Se il giudice segue la Communis opinio doctorum,
va esente da responsabilità al momento del
sindacato sulla sua attività - La Communis opinio doctorum si regge sulla
maggioranza di numero e sullautorità dei
giuristi aderenti allorientamento considerato - La Communis opinio doctorum è osservata nella
prassi pro lege dove legge o consuetudine mancano
- Strumento endogiurisprudenziale (Lombardi) di
certezza del diritto, di autolimitazione della
dottrina-giurisprudenza - La Communis opinio doctorum segna un momento di
massima giurisprudenzializzazione del sistema di
diritto comune
25Professioni legali la formazione e laccesso
- Il canale privilegiato di formazione è
luniversità, dove si studiano i testi romani - In seguito il titolo dottorale è rilasciato anche
da collegi professionali presso i quali si
attivano corsi di diritto - Requisiti di accesso ai collegi professionali
cittadinanza e nobiltà (Milano)
26Avvocati, procuratori e causidici
- Organizzazione delle professioni legali nellarea
italiana su più livelli - Al vertice i Collegi dei giureconsulti, del
patriziato, con funzioni di natura giudiziaria,
di consulenza, di difesa - Avvocati, laureati, abilitati alla difesa
- Operatori di minor rango, spesso chiamati
causidici, spesso chiamati procuratori, con
funzioni di rappresentanza processuale,
fattisti - Larticolazione delle funzioni è agevolmente
reperibile nelle altre aree europee
27La giurisprudenza Corti Sovrane e Rote
- La giurisprudenza assume negli ordinamenti
europei delletà moderna un ruolo di grande
rilievo - In Italia si devono ricordare
- Rota Romana, autorevolissimo Tribunale della
Cristianità composto da 12 giudici di varia
nazionalità rappresentanti dei diversi paesi
cattolici (1472) - Rota fiorentina
- Rota senese
- Sacro Real Consiglio (Regno di Napoli)
- Senati di Piemonte e di Savoia, poi di Pinerolo e
Casale (Regno Sabaudo) - Senato di Milano (Ducato di Milano)
28Corti Sovrane e Rote
- In Europa
- In Francia una rete di Parlements, sui quali
emerge il Parlamento di Parigi - In Germania il Reichshofrat e il
Reichskammergericht (1495), Tribunale Camerale
dellImpero, composto da 16 giudici (dapprima 8
nobili e 8 dottori, poi 16 dottori),
obbligati a giudicare secondo il diritto comune
- Nellarea dei Paesi Bassi il Gran Consiglio di
Malines (1475) e la Corte superiore di Olanda
(tardo 500)
29Giudici, competenze e procedure delle Corti
- Stato giurisdizionale accentramento e
dilatazione dei poteri sovrani assolutistici si
realizza anche tramite giurisdizioni regie
espresse al massimo livello dalle Corti sovrane
(Grandi Tribunali) - le Corti sovrane esercitano funzioni
legislative (enregistrement, interinazione,
arrêts de règlement ) - ma soprattutto giudiziarie
- Giudizio di regola di ultima istanza (talora, in
determinate controversie, come in materia di
questioni nobiliari, anche di prima istanza) , ma
frequente anche lavocazione
30Giudici, competenze e procedure delle Corti
- Accesso selezionato, spesso cetuale, talora
tramite acquisto inter vivos o mortis causa
(es. Parlements) - Nomina di regola a vita
- Modi di procedere vari, fondati sul sistema delle
prove legali (regole probatorie predeterminate) - Rota Romana schema di decisio sulla base dei
dubia oggetto di voto dei singoli uditori, indi,
sottoposto il testo della decisio alle parti,
segue la sentenza definitiva - Discrezionalità talora elevatissima ( a Milano
Senatus tamquam Deus)
31Raccolte di decisioni
- Numerose raccolte di decisioni della Rota romana
- Raccolte di decisioni del Parlement di Parigi
attraverso i secoli dal Duecento in poi - Raccolte di decisioni del Sacro Real Consiglio
napoletano (a cura di Matteo dAfflitto, Vincenzo
de Franchis) - La giurisprudenza delle Corti supreme svolge un
ruolo parzialmente unificante per il diritto
interno di ciascun ordinamento - Si formano anche gli usus fori europei, con
effetto di tendenziale unificazione del diritto
transnazionale