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Nessun titolo diapositiva

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... (imprese beneficiarie Cigs) 2) ... Cigo, comando/distacco, blocco del turn over, trasformazioni a part time Strutturale: Cds, Cigs, licenziamenti collettivi: ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Nessun titolo diapositiva


1
(No Transcript)
2
Le tre tipologie della crisi
  • La crisi temporanea che non importa un
    cambiamento sostanziale nel dopo crisi.
  • La crisi che induce ad un riposizionamento
    competitivo dellimpresa.
  • La crisi come presagio e preludio alla fine.

3
Per la crisi temporanea
  • La cassa integrazione guadagni ordinaria.
  • I contratti di solidarietà difensivi.
  • Il part-time difensivo.
  • Il comando o distacco.

4
Per la crisi competitiva
  • La mobilità interna, il mutamento, anche in
    peius, delle mansioni.
  • La cassa integrazione guadagni straordinaria.
  • Loutsourcing e il trasferimento di attività.
  • Il licenziamento collettivo per riduzione di
    personale.

5
Per la crisi finale
  • Il trasferimento dellimpresa o della azienda.
  • Il licenziamento collettivo per cessazione di
    attività.
  • La cassa integrazione guadagni straordinaria, il
    trasferimento dazienda nelle procedure
    concorsuali.

6
(No Transcript)
7
Un salto nel passato
1) Accordo Interconfeder. 7 agosto 1947, in
materia di licenziamento nellindustria
2) Accordo Interconfeder. 20.12.1950, per i
licenziamenti per riduzione di personale, reso
efficace erga omnes con D.p.r. 14 luglio 1960 n.
1019
3) Accordo Interconfed. 5 maggio 1965 sui
licenziamenti per riduzione di personale
8
LAccordo Interconfederale 5 maggio 1965
  • Premessa
  • la presenza di personale esuberante determina
    aggravi nei costi di produzione dannosi alla vita
    delle aziende
  • il licenziamento di tale personale preoccupa dal
    punto di vista sociale, particolarmente in
    situazioni di disoccupazione
  • il presente accordo stabilisce una procedura
    conciliativa.
  • Punti qualificanti
  • Contratto collettivo di diritto comune, come tale
    efficace nei confronti dei soli associati ai
    soggetti stipulanti
  • applicabile ad imprese industriali con oltre 25
    dipendenti, che intendessero attuare una
    riduzione del numero dei lavoratori per riduzione
    o per trasformazione di attività o di lavoro

9
Segue
  • comunicazione preventiva del datore di lavoro,
    anche per il tramite dellAssociazione datoriale,
    alle O.s.l. provinciali indicazione dei motivi,
    numero lavoratori da licenziare, decorrenza
  • richiesta di incontro delle O.s.l., allo scopo
    di esaminare i motivi delle predette riduzioni di
    personale sulla base delle informazioni fornite
    dallazienda e le possibilità concrete ed attuali
    di evitarle in tutto o in parte, anche mediante
    eventuali trasferimenti nellambito aziendale,
    senza costituire un carico improduttivo per
    lazienda
  • esperimento della procedura entro 25 giorni
  • criteri di scelta in concorso tra loro carichi
    di famiglia, anzianità, esigenze tecniche e
    produttive
  • diritto di precedenza nelle assunzioni entro un
    anno.

10
La nozione legale
  • La fattispecie del licenziamento collettivo
    ricorre quando unimpresa che occupa più di 15
    dipendenti, in conseguenza di una riduzione o
    trasformazione di attività o di lavoro, intende
    effettuare almeno 5 licenziamenti, nellarco di
    120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in
    più unità produttive nellambito del territorio
    di una stessa provincia (art. 24 l. n. 223/1991).
  • Caratteri essenziali
  • impresa, con predefinito requisito dimensionale
  1. contestualità riferita a pluralità di lavoratori
  1. effettiva e stabile soppressione di posti di
    lavoro come conseguenza di un evento in rapporto
    di causa a effetto.

11
  1. Lambito di riferimento

Sul versante dei datori di lavoro
tutte le imprese, a prescindere dalla natura
dellattività esercitata ed in qualsiasi forma
costituite
  • imprese ammesse alla C.i.g.s. (più di 15
    dipendenti nel semestre precedente) e non in
    grado di reimpiegare i sospesi, né di ricorrere a
    misure alternative

Sul versante dei lavoratori operai, impiegati
e quadri.
12
Segue
Esclusioni
Non rientrano in questa eccezione le imprese di
servizi di pulizia in appalto (Cass. 22 aprile
2002 n. 5828).
  • Datori di lavoro non imprenditori

13
Segue
  • Estensione a qualsivoglia datore di lavoro, ossia
    a qualunque persona fisica o giuridica che abbia
    posto in essere un rapporto di lavoro, anche
    senza con ciò perseguire uno scopo di lucro
    (Causa C-32/02)

14
I limiti numerici del licenziamento collettivo
  • La fattispecie è qualificata dall intenzione di
    effettuare almeno cinque licenziamenti in
    ciascuna unità produttiva o in più unità
    produttive nellambito del territorio della
    stessa provincia, nellarco di 120 giorni.
  • Il Min. lav. ha precisato che
  • in presenza di licenziamenti che interessano più
    unità produttive di province diverse e che
    rispondono ad un unico disegno organizzativo, il
    requisito delle 5 unità non deve necessariamente
    ricorrere in ciascuna unità produttiva, essendo
    sufficiente (ma necessario) che sia presente in
    una sola unità locale
  • la procedura originariamente attivata per almeno
    5 lavoratori può concludersi - previo accordo
    sindacale - con il licenziamento di un solo
    lavoratore (cfr. anche Cass. 21 maggio 1998 n.
    5104).

15
Segue
Il termine dei 120 giorni può essere ampliato di
comune accordo, purché risulti nellintesa
sottoscritta nellambito della procedura (art. 8,
comma 4, l. n. 236/1993).
Per Cass. 17 ottobre 2002 n. 14736 le dimissioni
intervenute in corso di procedura, ancorché
agevolate da incentivi, non possono essere
equiparate al licenziamento ai fini del computo
dei requisiti necessari per lattivazione della
procedura (Cfr. anche Cass. 6/11/01 n. 13714).
16
Il rapporto causa-effetto
tutte le ragioni connesse con lo svolgimento e
il funzionamento della produzione, con gli
assetti organizzativi, con lintroduzione di
nuove tecnologie, comprese anche le ragioni
economiche comportanti eccedenze strutturali di
manodopera. Manuale Min. Lav./Inps LIstituto
della mobilità II ed. Novembre 1996
17
Segue
  • E legittimo se
  • le causali invocate dal datore ricorrono
    realmente
  • le causali non hanno natura congiunturale
  • sussiste un imprescindibile nesso eziologico tra
    il progettato ridimensionamento ed i singoli
    provvedimenti di recesso
  • non maschera la sostituzione di personale
    indesiderato, ovvero non mira ad evitare la
    tutela approntata dalla disciplina sui
    licenziamenti individuali (Cass. 18.11.1997 n.
    11465)

18
Licenziamento individuale vs. licenziamento
collettivo
  • Licenziamento individuale per giustificato motivo
    oggettivo ragioni inerenti allattività
    produttiva, allorganizzazione del lavoro e al
    regolare funzionamento di essa
  • (art. 3 della L. 15 luglio 1966 n. 604)

differenza di carattere qualitativo
differenza di carattere quantitativo
19
Segue
FATTISPECIE ONTOLOGICAMENTE DIFFERENTI
Licenziamento collettivo scelta imprenditoriale
avente ad oggetto il dimensionamento aziendale,
derivante da una diminuzione delle richieste dei
beni e servizi offerti sul mercato, da una
situazione di crisi o da una modifica
dellorganizzazione aziendale (innovazioni
tecnologiche, trasformazioni strutturali
dellimpresa che comportino soppressione/riduzione
di uffici, reparti, lavorazioni e che impattino
solo ex post sullelemento del personale,
determinandone una contrazione) (Cass. 4/12/1998
n. 12297).
  • Licenziamento individuale plurimo la semplice
    riduzione dei posti di lavoro, non correlata ad
    una riduzione dellattività produttiva ma ad una
    più intensa utilizzazione della forza lavoro,
    seppure tesa al fine di migliorare la
    produttività e la situazione economico-finanziaria
    dell'impresa, non costituisce ristrutturazione
    aziendale idonea a giustificare un licenziamento
    collettivo (Cass. 9/3/95 n. 2785).

20
Segue
  • FATTISPECIE ASSIMILABILI
  • Concettualmente hanno alla base le medesime
    motivazioni ciò che li distingue è solo il
    numero dei lavoratori coinvolti e la tempistica,
    come identificati dalla legge (lic. collettivo
    almeno 5 lavoratori nellarco di 120 giorni)
    (Cass. 26/06/2001 n. 8777).

21
Ricapitolando gli elementi essenziali
  • Esistenza di ragioni oggettive non
    riconducibili alle persone dei lavoratori
  • imprese con oltre 15 dipendenti
  • almeno 5 licenziamenti nellarco di 120 giorni.

22
La procedura
  • INFORMATIVA
  • CONSULTAZIONE EVENTUALE ACCORDO
  • RECESSO/COLLOCAMENTO IN MOBILITÀ

23
La procedimentalizzazione del provvedimento
datoriale di messa in mobilità ha introdotto un
significativo elemento innovativo consistente nel
passaggio dal controllo giurisdizionale,
esercitato ex post nel precedente assetto
ordinamentale, ad un controllo delliniziativa
imprenditoriale, concernente il dimensionamento
dellimpresa, devoluto ex ante alle Osl,
destinatarie di incisivi poteri di informazione e
consultazione. (Cass. 12 ottobre 1999 n. 11445)

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I destinatari dellinformativa
Non esiste un diritto alla comunicazione ed
alleventuale esame congiunto per O.s.l. di
categoria che, pur dotate del requisito della
rappresentatività, non abbiano, in aziende con
presenza di R.s.a/R.s.u., proprie rappresentanze
interne (Trib. Roma 23 gennaio 1997).
  • Agenzia Regionale per il Lavoro/Ministero del
    Lavoro (se trattasi di unità produttive site in
    più regioni) in caso di accordo in sede
    sindacale, il mancato invio non incide né sulla
    validità dellaccordo, né sullefficacia dei
    licenziamenti (Cass. 20 novembre 1996 n. 10187)

25
Linformativa quadro generale
  • Comunicazione scritta, preventiva, contenente
  • lindicazione dei motivi che determinano la
    situazione di eccedenza
  • le ragioni tecniche, organizzative e produttive
    che non consentono ladozione di misure idonee ad
    evitare, in tutto o in parte, i licenziamenti
  • il numero, la collocazione, il profilo
    professionale dei lavoratori in esubero e del
    personale abitualmente impiegato
  • i tempi di attuazione del programma
  • le misure programmate per attenuare le
    conseguenze sociali
  • il metodo di calcolo delle eventuali attribuzioni
    patrimoniali aggiuntive
  • copia della ricevuta del versamento allInps del
    contributo di ingresso (ove dovuto).

26
Segue
  • Le informazioni devono essere dettagliate
  • la notorietà della situazione economico-sociale
    dellimpresa non può assumere valore supplettivo
    (Cass. 30/11/97 n. 10716).
  • Una mera tautologia delle previsioni di legge non
    è ammissibile (Cass. 18/11/97 n. 11465).
  • Il riferimento a precedenti incontri con le
    O.s.l. non può avere valore sostitutivo
    (Cass.4/2/1998 n. 1138).
  • Le informazioni devono riguardare tutti gli
    aspetti previsti dalla legge.
  • Lesame congiunto successivo non vale a sanare i
    vizi dellinformativa, anche se espressamente
    attestato dalle parti (Cass. 5/4/2000 n. 4228
    Cass. S.U. n. 14616 del 15.10.2002).

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Linformativa i motivi delleccedenza
  • Sono le ragioni a fondamento della decisione di
    procedere a licenziamenti collettivi, sono il
    presupposto
  • della procedura di mobilità.

Es crisi di mercato.
  • Illustrazione dettagliata di
  • condizioni di mercato
  • indicatori atti ad evidenziare il carattere di
    stabilità ed irreversibilità della crisi
  • ragioni rispetto alle quali la riduzione del
    personale si pone in un rapporto di causa -
    effetto abbandono o riduzione di una o più
    produzioni dellimpresa, introduzione di nuovi
    procedimenti tecnologici per le produzioni in
    atto o per nuove produzioni, nuova o comunque
    diversa e più razionale organizzazione del lavoro.

28
Linformativa le ragioni che rendono inevitabile
il licenziamento
  • Motivi di ordine tecnico
  • vincoli strutturali dellazienda, del ciclo
    produttivo, del prodotto, anche con riferimento a
    nuove e diverse produzioni ragioni di carattere
    economico e finanziario che rendono impossibile
    adeguare o rinnovare il ciclo produttivo alle
    mutate esigenze di mercato vincoli tecnici alla
    modificazione dellorganizzazione del lavoro.

29
Segue
  • Motivi di ordine organizzativo
  • impossibilità di introdurre in alcuni reparti o
    per certe produzioni una diversa organizzazione
    aziendale, in considerazione delle specificità
    del ciclo produttivo o delle professionalità
    necessarie
  • impossibilità di modificare, anche attraverso
    trasferimenti o mobilità interna di personale,
    lorganizzazione del lavoro
  • impossibilità di introdurre una nuova
    distribuzione degli orari di lavoro, modificando
    le turnistiche esistenti o introducendo nuovi
    regimi di orario quali il part-time e/o i
    contratti di solidarietà.

30
Segue
  • Motivi produttivi
  • non convenienza economica di eventuali nuove o
    diverse produzioni
  • diseconomicità di produzioni ormai deficitarie
  • aspetti negativi conseguenti lintroduzione di
    una nuova organizzazione del lavoro sulla qualità
    del prodotto, sulla sua convenienza economica o
    sulla produttività dellazienda.

31
Segue
  • Inoltre
  • Rapporto fra licenziamenti collettivi e cassa
  • integrazione ordinaria
  • indisponibilità per margini di utilizzo ridotti
  • impossibilità per natura strutturale e non
    congiunturale della crisi
  • inopportunità per scarsi effetti del preventivo
    massiccio ricorso
  • diseconomicità.
  • Rapporto fra licenziamenti collettivi e cassa
  • integrazione straordinaria
  • inesistenza dei presupposti di legge
  • diversità degli obiettivi che ci si prefigge di
    raggiungere.

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Linformativa lindividuazione del personale in
esubero
  • Numero, collocazione aziendale, profili
    professionali del personale in esubero
  • Es n. 6, operai di 4 livello, addetti alla
  • saldatura nel reparto officina
  • Numero addetti complessivi dellimpresa
  • (al fine di apprezzare lentità e limpatto
  • sociale del fenomeno)

33
La consultazione due possibili fasi
  • PROCEDURA SINDACALE
  • Entro 7 giorni, a richiesta delle
    R.s.a/R.s.u./O.s.l., si sviluppa un esame
    congiunto, da esperirsi entro 45 giorni, avente
    ad oggetto
  • - le cause delleccedenza strutturale
  • - la possibilità di diversa utilizzazione del
    personale in esubero
  • - leventuale utilizzo di contratti di
    solidarietà o di forme flessibili di gestione del
    tempo di lavoro.

Qualora non si possa evitare la riduzione del
personale, deve essere esaminata la possibilità
di ricorrere a misure sociali di accompagnamento
intese a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I
rappresentanti sindacali possono farsi assistere
da esperti.
34
Segue

B) PROCEDURA AMMINISTRATIVA In caso di mancato
accordo, ulteriore esame presso lAgenzia
Regionale per il Lavoro od il Ministero, da
esaurirsi entro 30 giorni.
Tratti comuni I termini della procedura non sono
perentori sono infatti posti a favore del datore
di lavoro, allo scopo di impedire che gli oneri a
suo carico (retribuzione) permangano oltre il
tempo congruo alla ricerca di soluzioni
alternative (Cass. 3 marzo 2001 n. 3125). I
termini di entrambe le fasi della procedura sono
dimezzati, in presenza di una dichiarazione di
esubero inferiore alle 10 unità.
35
Laccordo sindacale
  • Possibili contenuti
  • riassorbimento anche parziale dei lavoratori,
    eventualmente in mansioni diverse da quelle
    svolte, anche in deroga allart. 2103 c.c.
  • comando temporaneo o distacco
  • collocamento in mobilità, secondo i criteri di
    scelta convenuti, anche in deroga al limite dei
    120 giorni dal termine della procedura entro il
    quale dovrebbero essere effettuati i
    licenziamenti.

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Il demansionamento legale
  • Licenziamenti collettivi art. 4, comma 11, legge
    223/1991.
  • Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
    procedure di mobilità, che prevedano il
    riassorbimento totale o parziale dei lavoratori
    ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in
    deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del
    codice civile, la loro assegnazione a mansioni
    diverse da quelle svolte.

37
Segue
  • L'art. 4, comma 11, della l. n. 223 del 1991,
    statuendo che, nel corso delle procedure di
    mobilità, gli accordi sindacali, al fine di
    garantire il reimpiego almeno ad una parte dei
    lavoratori, possono stabilire che il datore di
    lavoro assegni, in deroga all'art. 2103 c.c.,
    mansioni diverse da quelle svolte, non solo
    sottintende la possibilità di attribuzione di
    mansioni anche peggiorative, ma non pone alcuna
    preclusione nell'assegnazione delle mansioni
    inferiori, anche attribuendo all'impiegato quelle
    proprie dell'operaio e ciò si spiega
    considerando che trattasi per un verso di un
    rimedio per evitare il licenziamento e per altro
    verso di una deroga che non vincola i lavoratori,
    i quali ben potrebbero rifiutare la
    dequalificazione, andando però incontro al
    rischio del licenziamento.
  • Cass. civ., Sez.lav., 07/09/2000, n. 11806

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Altri esempi di demansionamento legale
  • Disabili art. 4, l. n. 68/1999.
  • Per i lavoratori che divengono inabili allo
    svolgimento delle proprie mansioni in
    conseguenza di infortunio o malattia, tali eventi
    non costituiscono giustificato motivo di
    licenziamento nel caso in cui essi possano
    essere adibiti a mansioni equivalenti
    ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel
    caso di destinazione a mansioni inferiori essi
    hanno diritto alla conservazione del più
    favorevole trattamento corrispondente alle
    mansioni di provenienza.

39
Segue
  • Maternità art. 7, d. lgs. n. 151/2001.
  • E vietato adibire le lavoratrici al trasporto ed
    al sollevamento di pesi, nonché ai lavori
    pericolosi, faticosi ed insalubri
  • La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il
    periodo per il quale è previsto il divieto
  • La lavoratrice adibita a mansioni inferiori
    rispetto a quelle abituali conserva la
    retribuzione corrispondente alle mansioni
    precedentemente svolte, nonché la qualifica
    originale.

40
Segue
  • Protezione dei lavoratori contro i rischi
    derivanti da esposizione ad agenti chimici,
    fisici e biologici durante il lavoro art. 8,
    d.lgs. 277/1991.
  • Nel caso in cui il lavoratore per motivi
    sanitari inerenti la sua persona, connessi
    all'esposizione ad un agente chimico o fisico o
    biologico, sia allontanato temporaneamente da
    un'attività comportante esposizione ad un
    agente, in conformità al parere del medico
    competente è assegnato, in quanto possibile,
    ad un altro posto di lavoro nell'ambito della
    stessa azienda.
  • Il lavoratore di cui al comma 1 che viene
    adibito a mansioni inferiori conserva la
    retribuzione corrispondente alle mansioni
    precedentemente svolte, nonché la qualifica
    originaria. I contratti collettivi di lavoro
    determinano il periodo massimo
    dell'allontamento temporaneo in mansioni
    inferiori.

41
Il comando o distacco
  • Gli accordi sindacali, al fine di evitare le
    riduzioni di personale, possono regolare il
    comando o distacco di uno o più
  • lavoratori dallimpresa ad altra, per
  • una durata temporanea.
  • (art. 8, comma 3, L. n. 236/1993)

Prima norma nellambito del rapporto di lavoro
subordinato privato
  • Caratteristiche
  • è norma di portata specifica, che legittima il
    distacco solo per il caso concreto
  • la rimozione del divieto di interposizione non è
    affidata allinteresse del distaccante, bensì
    allaccordo delle parti in presenza di
    situazioni eccezionali, particolarmente
    meritevoli di tutela, il legislatore consente di
    derogare ad un proprio principio, per il tramite
    del confronto tra le parti sociali, volto al
    contemperamento di interessi contrapposti.

42
Il licenziamento quale atto conclusivo
  • Esaurita la procedura o raggiunto laccordo
    sindacale, limpresa ha facoltà di collocare in
    mobilità i lavoratori (operai, impiegati,
    quadri), comunicando a ciascuno di essi il
    recesso nel rispetto dei termini di preavviso.
  • Latto di recesso individuale non deve
    necessariamente contenere lindicazione della
    motivazione alla base del provvedimento. Si
    applicano le regole generali in materia di
    licenziamento individuale (Cass. 4/2/1998 n.
    1138).

43
I criteri per lindividuazione dei licenziandi
in concorso tra loro
Nellambito di un bacino di riferimento
identificato sulla base delle esigenze tecnico
produttive ed organizzative del complesso
aziendale

44
Segue
  • Attraverso il contratto collettivo, le parti
    debbono individuare un criterio di selezione dei
    lavoratori da licenziare, non operare
    direttamente una scelta degli stessi. Laccordo
    riguarda lindividuazione di una regola, di uno
    strumento di selezione dei lavoratori, che spetta
    poi al datore di lavoro applicare rendendo conto
    delle modalità con cui lo applica.
  • Tra la scelta del criterio e lindividuazione dei
    lavoratori da licenziare, si pone il procedimento
    di applicazione del criterio adottato, cioè il
    processo logico di selezione dei lavoratori
    attraverso la comparazione degli stessi in base
    allo strumento di selezione concordato.
  • Laddove il procedimento applicativo non è
    necessario, perché il criterio rimanda
    immediatamente ai singoli lavoratori da
    licenziare, tale criterio sarà illegittimo in
    quanto frutto di un c.d. accordo fotografia.
  • Trib. Torino 8 marzo 1999


45
Segue
  • Nellaccordo tra le parti, è possibile derogare a
    tali criteri, nel rispetto dei principi di
    ragionevolezza e non discriminazione (Corte Cost.
    30/6/94 n. 268)
  • sussiste il divieto di collocare in mobilità una
    percentuale di manodopera femminile superiore a
    quella occupata con riguardo alle mansioni prese
    in considerazione
  • occorre anche considerare il rispetto delle
    proporzioni dei disabili in forza, allesito dei
    licenziamenti.


46
Segue
  • A fronte del preminente interesse imprenditoriale
    allesigenza della ristrutturazione aziendale,
    lapplicazione dei criteri di scelta è momento
    principe di tutela del lavoratore, cui è data la
    possibilità di verificare la correttezza del
    comportamento del datore, rispetto a quanto
    enunciato in termini di esigenza (Cass. 4/11/97
    n. 10832).
  • La valutazione comparativa dei dipendenti va
    fatta con riferimento allintero complesso
    aziendale, e non limitata a sue parti, a meno che
    il progetto non si riferisca esclusivamente ed
    esaustivamente ad un settore ben individuato
    (Cass. 4/11/97 n. 10832).
  • Lindividuazione dei criteri di scelta, prima, e
    la loro applicazione, poi, non deve lasciare al
    datore di lavoro alcuna possibilità di scelta
    personalizzata dei lavoratori da licenziare
    (Cass. 4/11/97 n. 10832).



47
Segue
  • Il criterio delle esigenze tecniche produttive
    può, mediante accordo, divenire lunico parametro
    di scelta (fattispecie di licenziamento dei soli
    impiegati, a seguito di informatizzazione del
    settore impiegatizio - Cass. 3133/1998).
  • Gli accordi sindacali possono sia stabilire
    criteri diversi da quelli di legge, sia derogare
    alla regola della concorrenza (Cass. 3133/1998).
  • Una volta stabiliti, con accordo sindacale, i
    criteri di scelta ed il loro utilizzo congiunto e
    concorsuale, il datore di lavoro non può
    ricorrere in via esclusiva ad uno solo dei
    criteri previsti (Cass. 10 luglio 2002 n. 10058).



48
Segue
  • In presenza di criteri di scelta stabiliti
    nellaccordo sindacale ritenuti invalidi, si
    applicano i criteri legali (Cass. 3057/1998),
    ovvero ne consegue lillegittimità dei recessi
    intimati (Corte Cost. 268/1994).
  • In ipotesi di preventivo ricorso alla C.i.g.s.,
    non deve necessariamente sussistere una
    coincidenza tra lavoratori sospesi e quelli posti
    in mobilità (Cass. 20/11/97 n. 11569).
  • Laccordo sui criteri di scelta è valido anche se
    sottoscritto da due dei quattro sindacati
    presenti in azienda, a patto che i firmatari
    abbiano una effettiva rappresentatività (Cass. 3
    dicembre 2001 n. 15254)



49
Le comunicazioni successive
  • Invio, contestuale, ad Agenzia Regionale per il
    Lavoro/Ministero del lavoro ed O.s.l.
  • elenco lavoratori collocati in mobilità, con
    residenza, età, qualifica, livello
    inquadramento, carichi di famiglia,

Mancata comunicazione/non puntuale indicazione
delle modalità attinenti i criteri di scelta
(anche fatta valere dal singolo lavoratore)
Inefficacia dei licenziamenti ma la violazione
può essere sanata mediante adempimento o
rinnovazione dellatto viziato (Cass. S.U.
302/2000 Cass. S.U. 419/2000)
50
Segue
  • Lindicazione delle modalità di applicazione dei
    criteri di scelta, rispondendo allesigenza di
    consentire ai sindacati ed al giudice, un
    sollecito ed immediato controllo, evitando che
    limprenditore possa, ex post, giustificare le
    sue scelte in relazione a quanto sostenuto dai
    lavoratori in sede contenziosa, presuppone
    necessariamente levidenziazione della
    valutazione comparativa fra tutti i dipendenti
    nellambito dei quali la scelta va operata, così
    da permettere una vera e propria graduatoria
    derivante dal raffronto fra tutti i lavoratori
    interessati al provvedimento espulsivo.
  • (Cass. 10/6/1999 n. 5718)


51
Lindennità di mobilità
  • Ai lavoratori collocati in mobilità da imprese
    beneficiarie della Cigs, spetta unindennità
    ragguagliata al trattamento di Cigs, pari al 100
    per i primi 12 mesi e all80 per il periodo
    successivo.
  • Il lavoratore deve avere unanzianità di servizio
    di almeno 12 mesi, di cui 6 di prestazione
    effettiva (comprese ferie, festività, infortuni,
    maternità) presso il medesimo datore di lavoro
  • Il periodo di fruizione non potrà eccedere
    lanzianità di servizio presso il datore di
    lavoro che licenzia (eccezione mobilità lunga)
    e, comunque, varia a seconda delletà

  • Presupposto del godimento è laccesso alla lista
    di mobilità.


52
La lista di mobilità effetti
  • Linscrizione nelle liste di mobilità del
    lavoratore collettivamente licenziato a seguito
    di
  • una procedura di mobilità

1) consente la percezione del relativo
trattamento assistenziale (indennità di mobilità)
e la copertura figurativa utile ai fini
previdenziali (imprese beneficiarie Cigs)
2) favorisce la ricollocazione professionale,
concedendo benefici al datore di lavoro che
assume
N.b. Alle liste di mobilità possono accedere
anche i lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo da imprese che non possono
attivare la procedura (meno di 16 dipendenti)
essi però non percepiscono lindennità di
mobilità.
53
Le sanzioni
n.b. Impugnativa nei 60 gg.
54
Principali fonti normative
  • Legge 23/07/1991 n. 223
  • Legge 19/07/1993 n. 236
  • Legge 19/07/1994 n. 451
  • D. Lgs. 26/05/1997 n. 152

55
Una simulazione lapproccio al problema
crisi di mercato
crisi finanziaria
crisi societaria
esigenze di riposizionamento sul mercato,
ristrutturazione, riorganizzazione interna

operazione societaria
necessità di turn over

56
Segue
  • Natura della crisi congiunturale o strutturale ?
  • Verifica
  • analisi bilancio biennio precedente
  • entità e natura clienti persi
  • entità ricorso a cigo nel periodo precedente
  • blocco del turn over nel periodo precedente
  • trasformazioni a part time intervenute
  • andamento straordinari
  • entità del ricorso a lavoro interinale/contratti
    a termine, etc.

Strutturale Cds, Cigs, licenziamenti collettivi
scenari futuri disponibilità a rigidità
strumento entità dellesubero impatto sociale
dello stesso clima sindacale.
Congiunturale Cigo, comando/distacco, blocco del
turn over, trasformazioni a part time
57
Segue
  • Dalle ragioni, allobiettivo la prova del nove
  • Quali altre operazioni di risanamento sono in
    cantiere, rispetto alle quali la riduzione del
    personale si porrebbe quale coadiuvante prezioso ?
  • Ricerca di nuovi canali di approvvigionamento
    materie prime / nuovi canali di distribuzione
  • ritorno di investimenti finora quiescenti
  • patto con creditori
  • sopravvenienze attive
  • prospettive di sviluppo
  • nuovi investimenti/prodotti
  • nuova finanza (per ripianamento perdite, per
    investimenti)
  • settori interessati dallesubero

  • sussistenza di un elenco dei candidati
  • necessità di sostituzioni ex post

58
Segue
  • La ridefinizione del problema
  • altri strumenti di natura congiunturale
  • licenziamenti per cessazione di attività

La conferma del problema
  • licenziamenti per riduzione di personale.


59
Segue
  • Le variabili da considerare
  • tempistica
  • criteri di scelta
  • analisi costi fissi e variabili
  • clima interno/esterno
  • interlocutori sindacali
  • Criteri di scelta
  • a) Predisposizione, per profilo professionale,
    di griglia di raffronto del personale, con
    indicazione della anzianità anagrafica,
    aziendale, carichi di famiglia, giudizio
    datoriale di fungibilità/infungibilità con altri
    profili.
  • b) Redazione di graduatoria mediante
    ponderazione delle variabili considerate.

  • Costi aumentano in presenza di tempi prolungati
    della procedura indisponibilità di personale con
    requisiti di accesso alla pensione difficoltà di
    interlocuzione con il sindacato assenza di
    accordo.

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