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1(No Transcript)
2Le tre tipologie della crisi
- La crisi temporanea che non importa un
cambiamento sostanziale nel dopo crisi. - La crisi che induce ad un riposizionamento
competitivo dellimpresa. - La crisi come presagio e preludio alla fine.
3Per la crisi temporanea
- La cassa integrazione guadagni ordinaria.
- I contratti di solidarietà difensivi.
- Il part-time difensivo.
- Il comando o distacco.
4Per la crisi competitiva
- La mobilità interna, il mutamento, anche in
peius, delle mansioni. - La cassa integrazione guadagni straordinaria.
- Loutsourcing e il trasferimento di attività.
- Il licenziamento collettivo per riduzione di
personale.
5Per la crisi finale
- Il trasferimento dellimpresa o della azienda.
- Il licenziamento collettivo per cessazione di
attività. - La cassa integrazione guadagni straordinaria, il
trasferimento dazienda nelle procedure
concorsuali.
6(No Transcript)
7 Un salto nel passato
1) Accordo Interconfeder. 7 agosto 1947, in
materia di licenziamento nellindustria
2) Accordo Interconfeder. 20.12.1950, per i
licenziamenti per riduzione di personale, reso
efficace erga omnes con D.p.r. 14 luglio 1960 n.
1019
3) Accordo Interconfed. 5 maggio 1965 sui
licenziamenti per riduzione di personale
8 LAccordo Interconfederale 5 maggio 1965
- Premessa
- la presenza di personale esuberante determina
aggravi nei costi di produzione dannosi alla vita
delle aziende - il licenziamento di tale personale preoccupa dal
punto di vista sociale, particolarmente in
situazioni di disoccupazione - il presente accordo stabilisce una procedura
conciliativa.
- Punti qualificanti
- Contratto collettivo di diritto comune, come tale
efficace nei confronti dei soli associati ai
soggetti stipulanti - applicabile ad imprese industriali con oltre 25
dipendenti, che intendessero attuare una
riduzione del numero dei lavoratori per riduzione
o per trasformazione di attività o di lavoro
9Segue
- comunicazione preventiva del datore di lavoro,
anche per il tramite dellAssociazione datoriale,
alle O.s.l. provinciali indicazione dei motivi,
numero lavoratori da licenziare, decorrenza
- richiesta di incontro delle O.s.l., allo scopo
di esaminare i motivi delle predette riduzioni di
personale sulla base delle informazioni fornite
dallazienda e le possibilità concrete ed attuali
di evitarle in tutto o in parte, anche mediante
eventuali trasferimenti nellambito aziendale,
senza costituire un carico improduttivo per
lazienda
- esperimento della procedura entro 25 giorni
- criteri di scelta in concorso tra loro carichi
di famiglia, anzianità, esigenze tecniche e
produttive - diritto di precedenza nelle assunzioni entro un
anno.
10La nozione legale
- La fattispecie del licenziamento collettivo
ricorre quando unimpresa che occupa più di 15
dipendenti, in conseguenza di una riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro, intende
effettuare almeno 5 licenziamenti, nellarco di
120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in
più unità produttive nellambito del territorio
di una stessa provincia (art. 24 l. n. 223/1991).
- Caratteri essenziali
- impresa, con predefinito requisito dimensionale
- contestualità riferita a pluralità di lavoratori
- effettiva e stabile soppressione di posti di
lavoro come conseguenza di un evento in rapporto
di causa a effetto.
11- Lambito di riferimento
Sul versante dei datori di lavoro
tutte le imprese, a prescindere dalla natura
dellattività esercitata ed in qualsiasi forma
costituite
- imprese ammesse alla C.i.g.s. (più di 15
dipendenti nel semestre precedente) e non in
grado di reimpiegare i sospesi, né di ricorrere a
misure alternative
Sul versante dei lavoratori operai, impiegati
e quadri.
12Segue
Esclusioni
Non rientrano in questa eccezione le imprese di
servizi di pulizia in appalto (Cass. 22 aprile
2002 n. 5828).
- Datori di lavoro non imprenditori
13Segue
- Estensione a qualsivoglia datore di lavoro, ossia
a qualunque persona fisica o giuridica che abbia
posto in essere un rapporto di lavoro, anche
senza con ciò perseguire uno scopo di lucro
(Causa C-32/02)
14I limiti numerici del licenziamento collettivo
- La fattispecie è qualificata dall intenzione di
effettuare almeno cinque licenziamenti in
ciascuna unità produttiva o in più unità
produttive nellambito del territorio della
stessa provincia, nellarco di 120 giorni.
- Il Min. lav. ha precisato che
- in presenza di licenziamenti che interessano più
unità produttive di province diverse e che
rispondono ad un unico disegno organizzativo, il
requisito delle 5 unità non deve necessariamente
ricorrere in ciascuna unità produttiva, essendo
sufficiente (ma necessario) che sia presente in
una sola unità locale - la procedura originariamente attivata per almeno
5 lavoratori può concludersi - previo accordo
sindacale - con il licenziamento di un solo
lavoratore (cfr. anche Cass. 21 maggio 1998 n.
5104).
15Segue
Il termine dei 120 giorni può essere ampliato di
comune accordo, purché risulti nellintesa
sottoscritta nellambito della procedura (art. 8,
comma 4, l. n. 236/1993).
Per Cass. 17 ottobre 2002 n. 14736 le dimissioni
intervenute in corso di procedura, ancorché
agevolate da incentivi, non possono essere
equiparate al licenziamento ai fini del computo
dei requisiti necessari per lattivazione della
procedura (Cfr. anche Cass. 6/11/01 n. 13714).
16Il rapporto causa-effetto
tutte le ragioni connesse con lo svolgimento e
il funzionamento della produzione, con gli
assetti organizzativi, con lintroduzione di
nuove tecnologie, comprese anche le ragioni
economiche comportanti eccedenze strutturali di
manodopera. Manuale Min. Lav./Inps LIstituto
della mobilità II ed. Novembre 1996
17Segue
- E legittimo se
- le causali invocate dal datore ricorrono
realmente - le causali non hanno natura congiunturale
- sussiste un imprescindibile nesso eziologico tra
il progettato ridimensionamento ed i singoli
provvedimenti di recesso - non maschera la sostituzione di personale
indesiderato, ovvero non mira ad evitare la
tutela approntata dalla disciplina sui
licenziamenti individuali (Cass. 18.11.1997 n.
11465)
18Licenziamento individuale vs. licenziamento
collettivo
- Licenziamento individuale per giustificato motivo
oggettivo ragioni inerenti allattività
produttiva, allorganizzazione del lavoro e al
regolare funzionamento di essa - (art. 3 della L. 15 luglio 1966 n. 604)
differenza di carattere qualitativo
differenza di carattere quantitativo
19Segue
FATTISPECIE ONTOLOGICAMENTE DIFFERENTI
Licenziamento collettivo scelta imprenditoriale
avente ad oggetto il dimensionamento aziendale,
derivante da una diminuzione delle richieste dei
beni e servizi offerti sul mercato, da una
situazione di crisi o da una modifica
dellorganizzazione aziendale (innovazioni
tecnologiche, trasformazioni strutturali
dellimpresa che comportino soppressione/riduzione
di uffici, reparti, lavorazioni e che impattino
solo ex post sullelemento del personale,
determinandone una contrazione) (Cass. 4/12/1998
n. 12297).
- Licenziamento individuale plurimo la semplice
riduzione dei posti di lavoro, non correlata ad
una riduzione dellattività produttiva ma ad una
più intensa utilizzazione della forza lavoro,
seppure tesa al fine di migliorare la
produttività e la situazione economico-finanziaria
dell'impresa, non costituisce ristrutturazione
aziendale idonea a giustificare un licenziamento
collettivo (Cass. 9/3/95 n. 2785).
20Segue
- FATTISPECIE ASSIMILABILI
- Concettualmente hanno alla base le medesime
motivazioni ciò che li distingue è solo il
numero dei lavoratori coinvolti e la tempistica,
come identificati dalla legge (lic. collettivo
almeno 5 lavoratori nellarco di 120 giorni)
(Cass. 26/06/2001 n. 8777).
21Ricapitolando gli elementi essenziali
- Esistenza di ragioni oggettive non
riconducibili alle persone dei lavoratori - imprese con oltre 15 dipendenti
- almeno 5 licenziamenti nellarco di 120 giorni.
22La procedura
- INFORMATIVA
- CONSULTAZIONE EVENTUALE ACCORDO
- RECESSO/COLLOCAMENTO IN MOBILITÀ
23La procedimentalizzazione del provvedimento
datoriale di messa in mobilità ha introdotto un
significativo elemento innovativo consistente nel
passaggio dal controllo giurisdizionale,
esercitato ex post nel precedente assetto
ordinamentale, ad un controllo delliniziativa
imprenditoriale, concernente il dimensionamento
dellimpresa, devoluto ex ante alle Osl,
destinatarie di incisivi poteri di informazione e
consultazione. (Cass. 12 ottobre 1999 n. 11445)
24I destinatari dellinformativa
Non esiste un diritto alla comunicazione ed
alleventuale esame congiunto per O.s.l. di
categoria che, pur dotate del requisito della
rappresentatività, non abbiano, in aziende con
presenza di R.s.a/R.s.u., proprie rappresentanze
interne (Trib. Roma 23 gennaio 1997).
- Agenzia Regionale per il Lavoro/Ministero del
Lavoro (se trattasi di unità produttive site in
più regioni) in caso di accordo in sede
sindacale, il mancato invio non incide né sulla
validità dellaccordo, né sullefficacia dei
licenziamenti (Cass. 20 novembre 1996 n. 10187)
25Linformativa quadro generale
- Comunicazione scritta, preventiva, contenente
- lindicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza - le ragioni tecniche, organizzative e produttive
che non consentono ladozione di misure idonee ad
evitare, in tutto o in parte, i licenziamenti
- il numero, la collocazione, il profilo
professionale dei lavoratori in esubero e del
personale abitualmente impiegato - i tempi di attuazione del programma
- le misure programmate per attenuare le
conseguenze sociali - il metodo di calcolo delle eventuali attribuzioni
patrimoniali aggiuntive - copia della ricevuta del versamento allInps del
contributo di ingresso (ove dovuto).
26Segue
- Le informazioni devono essere dettagliate
- la notorietà della situazione economico-sociale
dellimpresa non può assumere valore supplettivo
(Cass. 30/11/97 n. 10716). - Una mera tautologia delle previsioni di legge non
è ammissibile (Cass. 18/11/97 n. 11465). - Il riferimento a precedenti incontri con le
O.s.l. non può avere valore sostitutivo
(Cass.4/2/1998 n. 1138).
- Le informazioni devono riguardare tutti gli
aspetti previsti dalla legge.
- Lesame congiunto successivo non vale a sanare i
vizi dellinformativa, anche se espressamente
attestato dalle parti (Cass. 5/4/2000 n. 4228
Cass. S.U. n. 14616 del 15.10.2002).
27Linformativa i motivi delleccedenza
- Sono le ragioni a fondamento della decisione di
procedere a licenziamenti collettivi, sono il
presupposto - della procedura di mobilità.
Es crisi di mercato.
- Illustrazione dettagliata di
- condizioni di mercato
- indicatori atti ad evidenziare il carattere di
stabilità ed irreversibilità della crisi - ragioni rispetto alle quali la riduzione del
personale si pone in un rapporto di causa -
effetto abbandono o riduzione di una o più
produzioni dellimpresa, introduzione di nuovi
procedimenti tecnologici per le produzioni in
atto o per nuove produzioni, nuova o comunque
diversa e più razionale organizzazione del lavoro.
28Linformativa le ragioni che rendono inevitabile
il licenziamento
- Motivi di ordine tecnico
- vincoli strutturali dellazienda, del ciclo
produttivo, del prodotto, anche con riferimento a
nuove e diverse produzioni ragioni di carattere
economico e finanziario che rendono impossibile
adeguare o rinnovare il ciclo produttivo alle
mutate esigenze di mercato vincoli tecnici alla
modificazione dellorganizzazione del lavoro.
29Segue
- Motivi di ordine organizzativo
- impossibilità di introdurre in alcuni reparti o
per certe produzioni una diversa organizzazione
aziendale, in considerazione delle specificità
del ciclo produttivo o delle professionalità
necessarie - impossibilità di modificare, anche attraverso
trasferimenti o mobilità interna di personale,
lorganizzazione del lavoro - impossibilità di introdurre una nuova
distribuzione degli orari di lavoro, modificando
le turnistiche esistenti o introducendo nuovi
regimi di orario quali il part-time e/o i
contratti di solidarietà.
30Segue
- Motivi produttivi
- non convenienza economica di eventuali nuove o
diverse produzioni - diseconomicità di produzioni ormai deficitarie
- aspetti negativi conseguenti lintroduzione di
una nuova organizzazione del lavoro sulla qualità
del prodotto, sulla sua convenienza economica o
sulla produttività dellazienda.
31Segue
- Inoltre
- Rapporto fra licenziamenti collettivi e cassa
- integrazione ordinaria
- indisponibilità per margini di utilizzo ridotti
- impossibilità per natura strutturale e non
congiunturale della crisi - inopportunità per scarsi effetti del preventivo
massiccio ricorso - diseconomicità.
- Rapporto fra licenziamenti collettivi e cassa
- integrazione straordinaria
- inesistenza dei presupposti di legge
- diversità degli obiettivi che ci si prefigge di
raggiungere.
32Linformativa lindividuazione del personale in
esubero
- Numero, collocazione aziendale, profili
professionali del personale in esubero - Es n. 6, operai di 4 livello, addetti alla
- saldatura nel reparto officina
- Numero addetti complessivi dellimpresa
- (al fine di apprezzare lentità e limpatto
- sociale del fenomeno)
33La consultazione due possibili fasi
- PROCEDURA SINDACALE
- Entro 7 giorni, a richiesta delle
R.s.a/R.s.u./O.s.l., si sviluppa un esame
congiunto, da esperirsi entro 45 giorni, avente
ad oggetto - - le cause delleccedenza strutturale
- - la possibilità di diversa utilizzazione del
personale in esubero - - leventuale utilizzo di contratti di
solidarietà o di forme flessibili di gestione del
tempo di lavoro.
Qualora non si possa evitare la riduzione del
personale, deve essere esaminata la possibilità
di ricorrere a misure sociali di accompagnamento
intese a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I
rappresentanti sindacali possono farsi assistere
da esperti.
34Segue
B) PROCEDURA AMMINISTRATIVA In caso di mancato
accordo, ulteriore esame presso lAgenzia
Regionale per il Lavoro od il Ministero, da
esaurirsi entro 30 giorni.
Tratti comuni I termini della procedura non sono
perentori sono infatti posti a favore del datore
di lavoro, allo scopo di impedire che gli oneri a
suo carico (retribuzione) permangano oltre il
tempo congruo alla ricerca di soluzioni
alternative (Cass. 3 marzo 2001 n. 3125). I
termini di entrambe le fasi della procedura sono
dimezzati, in presenza di una dichiarazione di
esubero inferiore alle 10 unità.
35Laccordo sindacale
- Possibili contenuti
- riassorbimento anche parziale dei lavoratori,
eventualmente in mansioni diverse da quelle
svolte, anche in deroga allart. 2103 c.c.
- comando temporaneo o distacco
- collocamento in mobilità, secondo i criteri di
scelta convenuti, anche in deroga al limite dei
120 giorni dal termine della procedura entro il
quale dovrebbero essere effettuati i
licenziamenti.
36Il demansionamento legale
- Licenziamenti collettivi art. 4, comma 11, legge
223/1991. - Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di mobilità, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori
ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in
deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del
codice civile, la loro assegnazione a mansioni
diverse da quelle svolte.
37Segue
- L'art. 4, comma 11, della l. n. 223 del 1991,
statuendo che, nel corso delle procedure di
mobilità, gli accordi sindacali, al fine di
garantire il reimpiego almeno ad una parte dei
lavoratori, possono stabilire che il datore di
lavoro assegni, in deroga all'art. 2103 c.c.,
mansioni diverse da quelle svolte, non solo
sottintende la possibilità di attribuzione di
mansioni anche peggiorative, ma non pone alcuna
preclusione nell'assegnazione delle mansioni
inferiori, anche attribuendo all'impiegato quelle
proprie dell'operaio e ciò si spiega
considerando che trattasi per un verso di un
rimedio per evitare il licenziamento e per altro
verso di una deroga che non vincola i lavoratori,
i quali ben potrebbero rifiutare la
dequalificazione, andando però incontro al
rischio del licenziamento. - Cass. civ., Sez.lav., 07/09/2000, n. 11806
38Altri esempi di demansionamento legale
- Disabili art. 4, l. n. 68/1999.
- Per i lavoratori che divengono inabili allo
svolgimento delle proprie mansioni in
conseguenza di infortunio o malattia, tali eventi
non costituiscono giustificato motivo di
licenziamento nel caso in cui essi possano
essere adibiti a mansioni equivalenti
ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel
caso di destinazione a mansioni inferiori essi
hanno diritto alla conservazione del più
favorevole trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza.
39Segue
- Maternità art. 7, d. lgs. n. 151/2001.
- E vietato adibire le lavoratrici al trasporto ed
al sollevamento di pesi, nonché ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri - La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il
periodo per il quale è previsto il divieto - La lavoratrice adibita a mansioni inferiori
rispetto a quelle abituali conserva la
retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica
originale.
40Segue
- Protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro art. 8,
d.lgs. 277/1991. - Nel caso in cui il lavoratore per motivi
sanitari inerenti la sua persona, connessi
all'esposizione ad un agente chimico o fisico o
biologico, sia allontanato temporaneamente da
un'attività comportante esposizione ad un
agente, in conformità al parere del medico
competente è assegnato, in quanto possibile,
ad un altro posto di lavoro nell'ambito della
stessa azienda. - Il lavoratore di cui al comma 1 che viene
adibito a mansioni inferiori conserva la
retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica
originaria. I contratti collettivi di lavoro
determinano il periodo massimo
dell'allontamento temporaneo in mansioni
inferiori.
41Il comando o distacco
- Gli accordi sindacali, al fine di evitare le
riduzioni di personale, possono regolare il
comando o distacco di uno o più - lavoratori dallimpresa ad altra, per
- una durata temporanea.
- (art. 8, comma 3, L. n. 236/1993)
Prima norma nellambito del rapporto di lavoro
subordinato privato
- Caratteristiche
- è norma di portata specifica, che legittima il
distacco solo per il caso concreto - la rimozione del divieto di interposizione non è
affidata allinteresse del distaccante, bensì
allaccordo delle parti in presenza di
situazioni eccezionali, particolarmente
meritevoli di tutela, il legislatore consente di
derogare ad un proprio principio, per il tramite
del confronto tra le parti sociali, volto al
contemperamento di interessi contrapposti.
42Il licenziamento quale atto conclusivo
- Esaurita la procedura o raggiunto laccordo
sindacale, limpresa ha facoltà di collocare in
mobilità i lavoratori (operai, impiegati,
quadri), comunicando a ciascuno di essi il
recesso nel rispetto dei termini di preavviso. - Latto di recesso individuale non deve
necessariamente contenere lindicazione della
motivazione alla base del provvedimento. Si
applicano le regole generali in materia di
licenziamento individuale (Cass. 4/2/1998 n.
1138).
43I criteri per lindividuazione dei licenziandi
in concorso tra loro
Nellambito di un bacino di riferimento
identificato sulla base delle esigenze tecnico
produttive ed organizzative del complesso
aziendale
44Segue
- Attraverso il contratto collettivo, le parti
debbono individuare un criterio di selezione dei
lavoratori da licenziare, non operare
direttamente una scelta degli stessi. Laccordo
riguarda lindividuazione di una regola, di uno
strumento di selezione dei lavoratori, che spetta
poi al datore di lavoro applicare rendendo conto
delle modalità con cui lo applica.
- Tra la scelta del criterio e lindividuazione dei
lavoratori da licenziare, si pone il procedimento
di applicazione del criterio adottato, cioè il
processo logico di selezione dei lavoratori
attraverso la comparazione degli stessi in base
allo strumento di selezione concordato.
- Laddove il procedimento applicativo non è
necessario, perché il criterio rimanda
immediatamente ai singoli lavoratori da
licenziare, tale criterio sarà illegittimo in
quanto frutto di un c.d. accordo fotografia. - Trib. Torino 8 marzo 1999
45Segue
- Nellaccordo tra le parti, è possibile derogare a
tali criteri, nel rispetto dei principi di
ragionevolezza e non discriminazione (Corte Cost.
30/6/94 n. 268)
- sussiste il divieto di collocare in mobilità una
percentuale di manodopera femminile superiore a
quella occupata con riguardo alle mansioni prese
in considerazione
- occorre anche considerare il rispetto delle
proporzioni dei disabili in forza, allesito dei
licenziamenti.
46Segue
- A fronte del preminente interesse imprenditoriale
allesigenza della ristrutturazione aziendale,
lapplicazione dei criteri di scelta è momento
principe di tutela del lavoratore, cui è data la
possibilità di verificare la correttezza del
comportamento del datore, rispetto a quanto
enunciato in termini di esigenza (Cass. 4/11/97
n. 10832).
- La valutazione comparativa dei dipendenti va
fatta con riferimento allintero complesso
aziendale, e non limitata a sue parti, a meno che
il progetto non si riferisca esclusivamente ed
esaustivamente ad un settore ben individuato
(Cass. 4/11/97 n. 10832).
- Lindividuazione dei criteri di scelta, prima, e
la loro applicazione, poi, non deve lasciare al
datore di lavoro alcuna possibilità di scelta
personalizzata dei lavoratori da licenziare
(Cass. 4/11/97 n. 10832).
47Segue
- Il criterio delle esigenze tecniche produttive
può, mediante accordo, divenire lunico parametro
di scelta (fattispecie di licenziamento dei soli
impiegati, a seguito di informatizzazione del
settore impiegatizio - Cass. 3133/1998).
- Gli accordi sindacali possono sia stabilire
criteri diversi da quelli di legge, sia derogare
alla regola della concorrenza (Cass. 3133/1998).
- Una volta stabiliti, con accordo sindacale, i
criteri di scelta ed il loro utilizzo congiunto e
concorsuale, il datore di lavoro non può
ricorrere in via esclusiva ad uno solo dei
criteri previsti (Cass. 10 luglio 2002 n. 10058).
48Segue
- In presenza di criteri di scelta stabiliti
nellaccordo sindacale ritenuti invalidi, si
applicano i criteri legali (Cass. 3057/1998),
ovvero ne consegue lillegittimità dei recessi
intimati (Corte Cost. 268/1994).
- In ipotesi di preventivo ricorso alla C.i.g.s.,
non deve necessariamente sussistere una
coincidenza tra lavoratori sospesi e quelli posti
in mobilità (Cass. 20/11/97 n. 11569).
- Laccordo sui criteri di scelta è valido anche se
sottoscritto da due dei quattro sindacati
presenti in azienda, a patto che i firmatari
abbiano una effettiva rappresentatività (Cass. 3
dicembre 2001 n. 15254)
49Le comunicazioni successive
- Invio, contestuale, ad Agenzia Regionale per il
Lavoro/Ministero del lavoro ed O.s.l. - elenco lavoratori collocati in mobilità, con
residenza, età, qualifica, livello
inquadramento, carichi di famiglia,
Mancata comunicazione/non puntuale indicazione
delle modalità attinenti i criteri di scelta
(anche fatta valere dal singolo lavoratore)
Inefficacia dei licenziamenti ma la violazione
può essere sanata mediante adempimento o
rinnovazione dellatto viziato (Cass. S.U.
302/2000 Cass. S.U. 419/2000)
50Segue
- Lindicazione delle modalità di applicazione dei
criteri di scelta, rispondendo allesigenza di
consentire ai sindacati ed al giudice, un
sollecito ed immediato controllo, evitando che
limprenditore possa, ex post, giustificare le
sue scelte in relazione a quanto sostenuto dai
lavoratori in sede contenziosa, presuppone
necessariamente levidenziazione della
valutazione comparativa fra tutti i dipendenti
nellambito dei quali la scelta va operata, così
da permettere una vera e propria graduatoria
derivante dal raffronto fra tutti i lavoratori
interessati al provvedimento espulsivo. - (Cass. 10/6/1999 n. 5718)
51Lindennità di mobilità
- Ai lavoratori collocati in mobilità da imprese
beneficiarie della Cigs, spetta unindennità
ragguagliata al trattamento di Cigs, pari al 100
per i primi 12 mesi e all80 per il periodo
successivo.
- Il lavoratore deve avere unanzianità di servizio
di almeno 12 mesi, di cui 6 di prestazione
effettiva (comprese ferie, festività, infortuni,
maternità) presso il medesimo datore di lavoro
- Il periodo di fruizione non potrà eccedere
lanzianità di servizio presso il datore di
lavoro che licenzia (eccezione mobilità lunga)
e, comunque, varia a seconda delletà
- Presupposto del godimento è laccesso alla lista
di mobilità.
52La lista di mobilità effetti
- Linscrizione nelle liste di mobilità del
lavoratore collettivamente licenziato a seguito
di - una procedura di mobilità
1) consente la percezione del relativo
trattamento assistenziale (indennità di mobilità)
e la copertura figurativa utile ai fini
previdenziali (imprese beneficiarie Cigs)
2) favorisce la ricollocazione professionale,
concedendo benefici al datore di lavoro che
assume
N.b. Alle liste di mobilità possono accedere
anche i lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo da imprese che non possono
attivare la procedura (meno di 16 dipendenti)
essi però non percepiscono lindennità di
mobilità.
53Le sanzioni
n.b. Impugnativa nei 60 gg.
54Principali fonti normative
- Legge 23/07/1991 n. 223
- Legge 19/07/1993 n. 236
- Legge 19/07/1994 n. 451
- D. Lgs. 26/05/1997 n. 152
55Una simulazione lapproccio al problema
crisi di mercato
crisi finanziaria
crisi societaria
esigenze di riposizionamento sul mercato,
ristrutturazione, riorganizzazione interna
operazione societaria
necessità di turn over
56Segue
- Natura della crisi congiunturale o strutturale ?
- Verifica
- analisi bilancio biennio precedente
- entità e natura clienti persi
- entità ricorso a cigo nel periodo precedente
- blocco del turn over nel periodo precedente
- trasformazioni a part time intervenute
- andamento straordinari
- entità del ricorso a lavoro interinale/contratti
a termine, etc.
Strutturale Cds, Cigs, licenziamenti collettivi
scenari futuri disponibilità a rigidità
strumento entità dellesubero impatto sociale
dello stesso clima sindacale.
Congiunturale Cigo, comando/distacco, blocco del
turn over, trasformazioni a part time
57Segue
- Dalle ragioni, allobiettivo la prova del nove
- Quali altre operazioni di risanamento sono in
cantiere, rispetto alle quali la riduzione del
personale si porrebbe quale coadiuvante prezioso ?
- Ricerca di nuovi canali di approvvigionamento
materie prime / nuovi canali di distribuzione - ritorno di investimenti finora quiescenti
- patto con creditori
- sopravvenienze attive
- prospettive di sviluppo
- nuovi investimenti/prodotti
- nuova finanza (per ripianamento perdite, per
investimenti)
- settori interessati dallesubero
- sussistenza di un elenco dei candidati
- necessità di sostituzioni ex post
58Segue
- La ridefinizione del problema
- altri strumenti di natura congiunturale
- licenziamenti per cessazione di attività
La conferma del problema
- licenziamenti per riduzione di personale.
59Segue
- Le variabili da considerare
- tempistica
- criteri di scelta
- analisi costi fissi e variabili
- clima interno/esterno
- interlocutori sindacali
- Criteri di scelta
- a) Predisposizione, per profilo professionale,
di griglia di raffronto del personale, con
indicazione della anzianità anagrafica,
aziendale, carichi di famiglia, giudizio
datoriale di fungibilità/infungibilità con altri
profili. - b) Redazione di graduatoria mediante
ponderazione delle variabili considerate.
- Costi aumentano in presenza di tempi prolungati
della procedura indisponibilità di personale con
requisiti di accesso alla pensione difficoltà di
interlocuzione con il sindacato assenza di
accordo.