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1ASPETTI TECNICI DI BASE
Terminologia e liberalizzazione del mercato
elettrico italiano
2SOMMARIO
- GLOSSARIO
- LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO
- OPERARE NEL MERCATO ELETTRICO LIBERALIZZATO
3GLOSSARIO
Le parole dellenergia
4GLOSSARIO
Eolica
Geotermica
Bioenergia
Idraulica
ENERGIA
Nucleare
Alternativa
Solare
5GLOSSARIO
Fonti energetiche
Primarie petrolio, carbone, gas naturale, acqua
dei fiumi e dei laghi, sole, vento e calore della
terra, combustibili nucleari come l'uranio, forza
delle onde e delle maree
Secondarie ad esempio, i prodotti derivati dalla
lavorazione del petrolio, come l'olio combustibile
Esauribili (o non rinnovabili) come le fonti
fossili
Inesauribili (o rinnovabili) come il vento, il
calore della terra, il sole, e fonti innovabili,
come l'acqua e le biomasse
6GLOSSARIO
Eolica
Geotermica
Termoelettrica
Idroelettrica
CENTRALI
Termica
Mareomotrici
Fotovoltaica
Nucleare
Solare o elioelettrica
7GLOSSARIO
Principali unità di misura
Caloria è lunità di misura del calore
Joule è lunità di misura dellenergia, del
lavoro e del calore.
Volt è lunità di misura della tensione elettrica
Watt è lunità di misura della potenza elettrica
TEP tonnellata equivalente di petrolio
8GLOSSARIO
Principali organismi
AEEG autorità per lenergia elettrica e il gas
AIE agenzia internazionale dellenergia
ANPA agenzia nazionale per la protezione
dellambiente
ARPA agenzia regionale per la protezione
dellambiente
AU acquirente unico
9GLOSSARIO
Principali organismi (segue)
GME gestore del mercato elettrico
GSE gestore dei servizi elettrici
GRTN gestore delle rete di trasmissione nazionale
10GLOSSARIO
Principali siti di interesse
www.autorita.energia.it
http//ec.europa.eu/energy/index_it.html
www.grtn.it
www.enea.it
www.minambiente.it
11GLOSSARIO
Borsa dellEnergia
è un sistema di vendita di energia all'ingrosso
basato su un meccanismo di asta produttori e
consumatori di energia si incontrano per vendere
e comprare ad un prezzo non prefissato, ma
determinato dalla domanda e dall'offerta.
Mercato dei certificati
Certificati verdi titoli che attestano la
produzione di energia da fonti rinnovabili.
Certificati bianchi (o TEE) titoli rilasciati ai
distributori, attestanti l'attuazione di piani di
efficienza energetica.
Certificati neri (Diritti di emissione o Quote di
emissione) certificati che attribuiscono ai loro
possessori un diritto di emissione di determinati
quantitativi di anidride carbonica
nell'atmosfera. Sono scambiati sulla Borsa dei
fumi.
12LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELLENERGIA
ELETTRICA
Riferimenti normativi e processo in atto
13ANTEFATTI
- 6 dicembre 1962 istituzione di ENEL
nazionalizzazione del settore dellenergia
elettrica - Legge 9/91 in attuazione del Piano Energetico
Nazionale approvato alcuni anni prima, viene
liberalizzata la produzione di energia elettrica - totalmente, per lenergia prodotta mediante fonti
rinnovabili - parzialmente, per lenergia prodotta mediante
fonti convenzionali -
- La legge mantiene inalterato il monopolio della
vendita, in quanto lenergia prodotta in eccesso
rispetto al proprio fabbisogno deve essere ceduta
ad ENEL. - Trasformazione di ENEL in S.p.A (1992) sancito
il passaggio da riservatario del servizio
elettrico a quella di concessionario.
14PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE
- Direttiva Comunitaria 96/92/CEE, approvata il 19
dicembre 1996 - Obiettivo creare n mercato aperto e
concorrenziale, regolato dalle leggi della
domanda e dellofferta, dove viene data la
possibilità ai clienti idonei, di scegliere
liberamente il proprio fornitore di energia. - Decreto legislativo n. 16 marzo 1999 n. 79
(Decreto Bersani) - Il Decreto Bersani ha recepito nellordinamento
nazionale la direttiva europea, innovando
profondamente la disciplina del settore elettrico
mediante il disegno di una graduale
liberalizzazione del mercato dellenergia
elettrica.
15PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE
- Gennaio 2000 il Governo dispone lalienazione
delle c.d. GenCo (Generation Companies) ENEL,
processo che si conclude nel 1992 con la cessione
di Interpower, Elettrogen ed Eurogen (cessione di
capacità produttiva per oltre 15.000 MW) - Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE nel giugno
2003 il Parlamento Europeo adotta il pacchetto
legislativo sulla liberalizzazione del mercato
interno dellenergia, autorizzando così
lapertura dei mercati dellenergia elettrica e
del gas ai clienti commerciali dal 1 luglio 2004
e a tutti i consumatori dal 1 luglio 2007. - Le due direttive non sono ancora state
formalmente recepite nellordinamento nazionale,
ma le principali disposizioni in esse contenute
sono state inserite nei diversi provvedimenti di
settore da allora emanati.
16RIFORMA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE TAPPE E
PRINCIPI
- Liberalizzazione delle attività di produzione,
importazione, esportazione, acquisto e vendita di
energia elettrica, a decorrere dal 1 aprile
1999 - Riserva allo Stato dellattività di gestione
della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e
laffidamento della stessa in regime di
concessione - Regolamentazione dellattività di distribuzione
dellenergia elettrica, con laffidamento della
stessa in regime di concessione - Liberalizzazione graduale della domanda tramite
la creazione di un mercato libero e di un mercato
vincolato a tutela dei consumatori con minore
potere contrattuale - Creazione dellAcquirente Unico S.p.A. (AU) con
la funzione di fornitore del mercato vincolato - Incentivazione delle energie rinnovabili e del
risparmio energetico - Attribuzione al Ministero dello Sviluppo
Economico della funzione di salvaguardare la
sicurezza e leconomicità del sistema elettrico - Attribuzione allAutorità per lEnergia Elettrica
e il Gas (AEEG) delle funzioni di regolazione di
dettaglio del sistema elettrico.
17GLOSSARIO RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
- E il sistema costituito da
- rete di trasmissione (nazionale)
- reti di distribuzione (locali)
- stazioni di trasformazione elettrica presenti sul
territorio nazionale e gestite unitariamente.
18GLOSSARIO AEEG
- E lorganismo che sovrintende tutto il quadro
normativo legato ai mercati dellenergia. - Si tratta di una autorità indipendente, istituita
con la legge 481 del 14 Novembre 1995, con
funzioni di regolazione e di controllo dei
servizi pubblici nei settori dell'energia
elettrica e del gas, beni considerati di pubblica
utilità e l'accesso ai quali deve essere
garantito a tutti gli utenti in condizioni non
discriminatorie. - Per le utenze che non possono (oggi che non
desiderano) accedere al libero mercato (il c.d.
mercato vincolato) lAEEG disciplina,
aggiornandolo trimestralmente, il quadro
tariffario dei costi elettrici di vendita. - I distributori possono definire proprie tariffe
allinterno dei vincoli economici definiti
dallAEEG (opzioni tariffarie).
19RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI
- Legge 27 ottobre 2003, n. 290 (tra laltro,
unificazione di proprietà e gestione della RTN) - Legge 23 agosto 2004, n. 239 (c.d. legge Marzano
sul riordino del settore energetico) - D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modifiche, nella legge 3 agosto 2007, n. 125
20ATTIVITA LIBERE
- Produzione Le attività di produzione,
importazione, esportazione, stoccaggio non in
sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e
vendita di energia ai clienti idonei, nonché di
trasformazione delle materie fonti di energia
sono libere su tutto il territorio nazionale, nel
rispetto degli obblighi di servizio pubblico
derivanti dalla normativa comunitaria e dalla
legislazione vigente (Legge n. 239/2004). - Resta in vigore la norma sancita dallart. 8 del
citato Decreto Bersani, (decreto legislativo n.
79/99), che stabilisce che, a partire dal 1
gennaio 2003, nessun soggetto può produrre o
importare, direttamente o indirettamente, più del
50 del totale dellenergia elettrica prodotta o
importata in Italia.
21ATTIVITA LIBERE
- Importazione ed esportazione
- Il decreto legislativo n. 79/99, con indirizzi
riaffermati dalla legge Marzano, ha liberalizzato
anche le attività di importazione ed esportazione
di energia elettrica, nel rispetto, comunque,
degli obblighi di servizio pubblico. - Le competenze in tale materia sono suddivise tra
il Ministero delle attività produttive,
l'autorità per l'energia elettrica e il gas
(AEEG) e Terna, la società che possiede e
gestisce la RTN. - Il Ministero delle attività produttive
- detta la normativa di indirizzo in tema di
sicurezza ed economicità del sistema, sentito il
parere dellAEEG - individua modalità e condizioni delle
importazioni sulla scorta dei dati, comunicati da
Terna, relativi alla capacità totale disponibile
sulle linee interconnesse. - Terna, infine, procede allattribuzione delle
quote di capacità di importazione ai singoli
operatori. - Terna attribuisce le quote di capacità di
importazione ai singoli operatori.
22ATTIVITA LIBERE
- Vendita
- Anche la vendita di energia elettrica è libera.
Ai fini della disciplina dellattività di vendita
e in analogia con la direttiva 92/96/CE, il
decreto legislativo n. 79/99 ha suddiviso gli
utenti in due categorie il cliente idoneo e il
cliente vincolato. - cliente vincolato è lutente finale che è
legittimato a stipulare contratti di fornitura
di energia esclusivamente con il distributore che
esercita il servizio nellarea territoriale in
cui detto cliente è localizzato (comma 7 art.2
D.Lgs. n.79/99). - cliente idoneo è la persona fisica o giuridica
che ha la capacità di stipulare contratti di
fornitura con qualsiasi produttore, distributore
o grossista sia in Italia che allestero (comma 6
art.2 D.Lgs. n.79/99). - I requisiti, ai fini del riconoscimento della
qualifica di idoneità (delibera AEEG n.91/99),
sono quelli previsti dal decreto legislativo
n.79/99 e successive modifiche e integrazioni, da
ultimo, dalla legge 23 agosto 2004, n. 239.
23GLOSSARIO - CLIENTE IDONEO - REQUISITI
- A decorrere dal 1 luglio 2004, è cliente idoneo
ogni cliente finale non domestico ove, per
cliente non domestico, si adotta la definizione
riportata nella Direttiva 2003/54/CE, art. 2,
comma 11). - A decorrere dal 1 luglio 2007, è cliente idoneo
ogni cliente finale (quindi anche i clienti
domestici).
24GLOSSARIO ACQUIRENTE UNICO
- Società per azioni senza fine di lucro costituita
dal Gestore della RTN. Garantisce la fornitura
elettrica ai clienti vincolati (che rappresenta
presso la Borsa Elettrica), acquistando
allingrosso lenergia e distribuendola ai
consumatori. - In conformità con i principi della normativa
comunitaria citata e secondo quanto stabilito
dalla Legge n. 239/2004, Acquirente Unico
continuerà a curare lapprovvigionamento dei
clienti finali, divenuti idonei a partire dal 1
luglio 2007, fino a quando da questi non sarà
esercitato il diritto di scelta del nuovo
distributore.
25ATTIVITA IN CONCESSIONE
- Trasmissione e Dispacciamento
- La trasmissione e il dispacciamento sono attività
riservate allo Stato. - Tali funzioni sono state attribuite (ai sensi
dellart. 3 del D. Lgs. n. 79/99) in concessione
al GRTN, Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale, società pubblica costituita ad hoc. - Dall'1 novembre 2005, per effetto del DPCM
dell'11 maggio 2004, il ramo d'azienda del GRTN
relativo a dispacciamento, trasmissione e
sviluppo della rete è stato trasferito a Terna,
la società proprietaria della RTN, al fine della
riunificazione della gestione e della proprietà
della rete stessa.
26GLOSSARIO TRASMISSIONE E DISPACCIAMENTO
- Trasmissione
- Attività di trasporto e trasformazione
dell'energia elettrica sulla rete interconnessa
ad altissima e alta tensione ai fini della
consegna ai clienti, ai distributori e ai
destinatari dellenergia autoprodotta. - Dispacciamento
- Attività diretta a impartire disposizioni per
lutilizzazione e lesercizio coordinato degli
impianti di produzione, della rete di
trasmissione nazionale e dei servizi ausiliari,
affidata in via esclusiva al Gestore della Rete
di Trasmissione Nazionale.
27ATTIVITA IN CONCESSIONE
- Distribuzione
- Il Decreto Bersani ha previsto che lattività di
distribuzione sia svolta in regime di concessione
previa autorizzazione rilasciata dal Ministero
delle attività produttive. - Le imprese distributrici operanti alla data del
1 aprile 1999 continueranno a svolgere tale
servizio sulla base di concessioni rilasciate dal
Ministero con scadenza 31 dicembre 2030, salvo il
rispetto del limite legale di non più di una
impresa di distribuzione di energia elettrica
attiva per singolo comune. - Sono incentivate le aggregazioni tra
distributori, al fine di favorire una maggiore
efficienza del sistema. - Le imprese distributrici sono obbligate a
connettere alle proprie reti tutti i soggetti che
ne facciano richiesta.
28OPERARE NEL MERCATO ENERGETICO LIBERALIZZATO
Energy trading Borsa dellenergia
29CHE COSE IL MERCATO ELETTRICO?
- Recepimento direttiva CE (96/92/CE)
- MERCATO ELETTRICO in ITALIA (d.lgs. n. 79/99)
- Gestito da GME Gestore Mercato Elettrico S.p.A.
- Società a cui è affidata lorganizzazione e la
gestione economica del mercato elettrico
30LA BORSA ELETTRICA (IPEX Italian Power Exchange)
- Partita in forma transitoria il 1 aprile 2004.
- La programmazione delle attività di produzione è
affidata al GME (Gestore del Mercato Elettrico),
che raccoglie dai produttori offerte di vendita. - Il fabbisogno di energia è espresso direttamente
dai consumatori (o dai loro fornitori
grossisti) attraverso offerte orarie di
acquisto sul mercato elettrico.
31GLOSSARIO MERCATO E OPERATORI
Mercato dellEnergia
Libero
Vincolato
Operatori del mercato dellenergia
Produttori
Distributori / grossisti
Clienti idonei e vincolati
32IL SISTEMA ELETTRICO
- Il sistema elettrico è un sistema a rete, in cui
lenergia prelevata dai consumatori finali deve
essere immessa in rete dagli impianti di
generazione. - La rete funziona come un sistema di vasi
comunicanti, nel quale tutta lenergia viene
immessa e dal quale tutta lenergia viene
prelevata, senza che sia possibile stabilire da
quale impianto provenga lenergia consumata.
Produzione/importazione
Trasmissione
Distribuzione
Clienti idonei
GESTORE RTN BILANCIAMENTO
GESTORE RETE LOCALE CONTRATTO DI TRASPORTO
GROSSISTI
33STRUTTURA DEL MERCATO
- Deliberazione AEEG 168/2003
- Coesistenza di un mercato spot (Borsa
Elettrica) con un mercato di medio lungo
termine, caratterizzato dalla contrattazione
bilaterale tra venditore e acquirente.
34CONTRATTI BILATERALI
- Produttori e clienti idonei possono vendere e
acquistare energia elettrica anche stipulando
contratti di compravendita al di fuori della
borsa elettrica. - In questo caso le forniture e il prezzo
dellenergia sono liberamente determinati dalle
parti. - Anche i contratti bilaterali sono soggetti alla
verifica di compatibilità con i vincoli di
trasporto. A tal fine il GRTN comunica al GME i
programmi di immissione ed i programmi di
prelievo relativi ai contratti bilaterali sotto
forma di offerte di vendita e di acquisto aventi
massima priorità di prezzo, cioè rispettivamente
aventi prezzo zero e senza indicazione di prezzo.
35ARTICOLAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO
- Il mercato elettrico si articola in
- Mercato del giorno prima - MGP
- Mercato di aggiustamento MA
- Mercato del servizio di dispacciamento - MSD
Mercati dellenergia
36I 3 DIVERSI MERCATI
h1030
h1400
3 h 30
1 h 30
h 800
h 900
h1430
h1600
8 giorni
1 giorno
MDS Servizio di Dispacciamento
MA di Aggiustamento
MGP del Giorno Prima
Ospita la maggior parte delle transazioni di
compravendita di energia elettrica
Qui gli operatori apportano modifiche ai
programmi definiti nel MGP.
Lenergia invenduta viene acquistata da Terna per
la gestione e il controllo del sistema
Le offerte di acquisto/vendita accettate sono
valorizzate secondo prezzi differenti in base al
mercato nel quale si svolge la transazione.
Possono essere prezzo di equilibrio, prezzo
unico zonale PUN, prezzo zonale e prezzo offerto.
37MERCATO DEL GIORNO PRIMA
- Il Mercato del Giorno Prima (MGP) è finalizzato
- allo scambio di energia all'ingrosso tra
produttori e grossisti (o clienti idonei) - alla definizione di programmi di immissione e
prelievo per ciascuna ora del giorno successivo - all'allocazione della capacità di transito
disponibile, per ogni coppia di zone, a contratti
bilaterali e operatori di mercato. - Tale mercato si svolge, indicativamente, nella
mattinata del giorno precedente al giorno di
consegna, e possono parteciparvi tutti gli
operatori che abbiano acquisito la qualifica di
operatore del mercato elettrico in relazione a
tutti i punti di offerta.
38MERCATO DI AGGIUSTAMENTO
- Nel Mercato di Aggiustamento (MA) gli operatori
possono modificare i programmi definiti nel
mercato Mercato del Giorno Prima, presentando
ulteriori offerte di vendita o di acquisto. - Tale mercato si svolge subito dopo il MGP,
indicativamente nelle prime ore del pomeriggio, e
possono parteciparvi gli stessi operatori che
agiscono sul MGP.
39MERCATO PER I SERVIZI DI DISPACCIAMENTO
- Il Mercato del Servizio di Dispacciamento (MSD) è
il mercato sul quale il Gestore della Rete
Nazionale (GRTN) si approvvigiona delle risorse
necessarie al servizio di dispacciamento, al fine
di una corretta gestione e controllo del sistema
elettrico. - Il GRTN è l'unico acquirente/venditore rispetto
alle offerte presentate dagli operatori e quindi,
di fatto, è la controparte degli operatori che
agiscono sul MSD. - Tutti gli utenti di dispacciamento, limitatamente
ai punti di offerta abilitati dal GRTN, sono
tenuti a partecipare al MSD, offrendo la loro
potenza disponibile sia in aumento che in
diminuzione. - A differenza di quanto accade nel MGP e nel MA,
gli operatori del MSD hanno la facoltà di
stabilire il prezzo esatto di vendita e di
acquisto.
40SOGGETTI AMMESSI
- REQUISITI
- Adeguata professionalità e competenza
nellutilizzo di sistemi telematici e dei sistemi
di sicurezza ad essi relativi - Assenza di condanne, con sentenza definitiva,
ovvero con sentenza che applica la pena su
richiesta delle parti, per il delitto di
aggiotaggio, per uno dei delitti contro
linviolabilità della segretezza delle
comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero
per il delitto di frode informatica - Assenza di precedenti esclusioni dal mercato
elettrico.
41COME PARTECIPARE
-
- presentare una DOMANDA DI AMMISSIONE
- sottoscrivere un CONTRATTO DI ADESIONE
- SOGGETTO diventa OPERATORE
- Gli OPERATORI sono inseriti in un Elenco degli
operatori ammessi al mercato e sono tenuti al
pagamento di - 7.500,00 Euro come corrispettivo di accesso (una
tantum) - 10.000,00 Euro come corrispettivo fisso annuo
(ogni 12 mesi) - un corrispettivo variabile regressivo rispetto ai
volumi negoziati
42PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
- Nell'ambito della Borsa dell'energia avviene
l'incontro tra produttori ed acquirenti di
energia elettrica, ovvero tra offerta e domanda. - I produttori presentano delle offerte di vendita
che devono incontrarsi con le offerte di acquisto
presentate dagli acquirenti, che possono essere
clienti idonei, grossisti, Acquirente Unico. - Gli operatori prendono parte al mercato
presentando al GME offerte di acquisto o di
vendita relative alle proprie unità di produzione
o di consumo. - Le offerte indicano tanto la quantità di energia
(MWh), quanto il prezzo unitario dell'energia
(/MWh) ed esprimono la disponibilità di un
operatore a vendere (o comprare) una quantità di
energia non superiore a quella indicata, al
prezzo specificato nell'offerta. - Ogni offerta è riferita ad un "punto di offerta"
e ad un'ora del giorno (periodo rilevante) ciò
significa che per ogni giorno e per ogni "punto
di offerta" possono essere presentate al massimo
24 offerte, ciascuna indipendente dalle altre.
43VERIFICA DELLE OFFERTE
- Le offerte ricevute dal GME sono soggette a due
tipi di verifiche - verifica di validità è formale, sulla
correttezza dell'offerta stessa - verifica di congruità accerta che le offerte
siano compatibili con i dati tecnici degli
impianti cui si riferiscono e con la capacità
finanziaria dell'operatore.
44PREZZO DI EQUILIBRIO
- Nel MGP le offerte accettate pagano o ricevono un
prezzo di equilibrio (definito dal GME) che, a
fronte di prezzi differenziati per zona e tenendo
conto anche dei risultati dei contratti
bilaterali, prevede l'applicazione di un prezzo
unico di acquisto su base nazionale, pari alla
media dei prezzi di vendita ponderati per i
consumi di zona. - Anche nel MA viene definito un prezzo di
equilibrio, che tuttavia è unico per l'intero
Paese solo se non si registrano congestioni sulla
rete. In presenza di congestioni il prezzo
risulta differenziato geograficamente zona per
zona. - Nel caso del MSD, invece, le offerte non sono
remunerate al prezzo di equilibrio, bensì al
proprio prezzo di offerta il prezzo indicato
nelle offerte rappresenta cioè il prezzo esatto
di vendita o acquisto.
45UTILIZZO PIATTAFORMA ESEMPO SCAMBI