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APPALTI

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I NUOVI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI NEL CODICE APPALTI LE NOVIT IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE In particolare, cause di esclusione, requisiti di ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: APPALTI


1
I NUOVI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI NEL CODICE
APPALTI LE NOVITÀ IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE In particolare, cause di esclusione,
requisiti di partecipazione, criteri di
aggiudicazione, offerte anomale
2
Cause soggettive di esclusione D.lgs.
163/2006 Articoli 38, 230
3
Cause soggettive di esclusione
Considerazioni generali In tema di cause
soggettive di esclusione (o requisiti generali)
il codice appalti, più che recepire le
disposizioni comunitarie, procede alla
generalizzazione della disciplina dettata per i
lavori pubblici, con particolare riferimento
allarticolo 75 del D.P.R. 554/1999, il cui testo
risulta solo adattato alle novità di derivazione
comunitaria.
Questo modo di procedere ha suscitato critiche,
in quanto ha comportato lintroduzione di cause
automatiche di esclusione non previste dalle
direttive comunitarie ed una diversa disciplina
di cause di esclusione di origine comunitaria.
4
Cause soggettive di esclusione
Principali novità per gli appalti pubblici di
servizi Lestensione agli appalti pubblici di
servizi della normativa sui lavori pubblici, con
gli adattamenti richiesti dalle direttive
comunitarie, ha comportato lintroduzione di vari
elementi di novità rispetto alla disciplina
contenuta nei decreti legislativi 157-158/1995
  • esclusione per misure di prevenzione (legge
    1423/1956)
  • esclusione per reati di partecipazione a
    unorganizzazione criminale, corruzione, frode,
    riciclaggio
  • specificazione dei soggetti a carico dei quali
    deve essere stata emessa la sentenza di condanna
    o di patteggiamento
  • esclusione per violazione del divieto di
    intestazione fiduciaria (legge 55/1990, articolo
    17)

5
Cause soggettive di esclusione
  • (segue)
  • esclusione per gravi infrazioni alle norme in
    materia di sicurezza e violazione di ogni altro
    obbligo derivante dai rapporti di lavoro
  • esclusione per grave negligenza o malafede
    nellesecuzione delle prestazioni affidate dalla
    stazione appaltante
  • esclusione per accertamento definitivo delle
    violazioni degli obblighi di pagamento di tasse
    ed imposte
  • esclusione per false dichiarazioni anche non
    gravi e solo di quelle compiute nellanno
    antecedente la data di pubblicazione del bando di
    gara
  • esclusione per accertamento definitivo di
    violazioni gravi in tema di contributi
    previdenziali ed assistenziali

6
Cause soggettive di esclusione
  • (segue)
  • esclusione per omessa presentazione della
    certificazione di conformità alla normativa sui
    disabili (articolo 17, legge 68/1999), salvo che
    il requisito sia stato inserito nella
    dichiarazione sostitutiva
  • esclusione per applicazione della sanzione
    interdittiva di cui allarticolo 9, comma 2,
    lettera c), del d.lgs. 231/200 o altra sanzione
    che comporta il divieto di contrarre con la
    pubblica amministrazione.

Dimostrazione dei requisiti generali Il
concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva (DPR
445/2000), nella quale deve indicare anche le
condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione.
7
Cause soggettive di esclusione
Verifica dei requisiti generali La stazione
appaltante verifica il possesso dei requisiti con
gli accertamenti dufficio di cui allarticolo 43
del DPR 445/2000 e la richiesta dei certificati
del casellario giudiziale, compresivi delle
condanne per le quali sia stato disposto il
beneficio della non menzione la pubblica
amministrazione può entrare in possesso degli
stessi certificati che può ottenere lautorità
giudiziaria.
Laffidatario ha lobbligo di presentare la
certificazione di regolarità contributiva.
Gli operatori economici che forniscono dati o
documenti non veritieri circa il possesso dei
requisiti di qualificazione sono soggetti ad una
sanzione pecuniaria fino ad euro 51.545,00 (art.
6, comma 11, d.lgs. 163/2006).
8
Requisiti di partecipazione. Capacità economica e
finanziaria D.lgs. 163/2006 Articoli 41, 230
9
Capacità economica e finanziaria
  • Novità normative
  • necessità di produrre la dichiarazione di almeno
    due istituti bancari o intermediari autorizzati,
    qualora la stazione appaltante abbia chiesto di
    provare il requisito della capacità economica e
    finanziaria con idonee dichiarazioni bancarie
  • riferibilità del fatturato specifico a servizi
    del settore oggetto dellappalto e non più a
    servizi identici a quelli in gara
  • possibilità per il concorrente di dimostrare la
    propria capacità economica e finanziaria con
    qualsiasi mezzo, qualora non sia in grado, per
    giustificati motivi, di dimostrare i requisiti
    minimi richiesti in gara (ad esempio, per
    costituzione o inizio dellattività da meno di
    tre anni).

10
Requisiti di partecipazione. Capacità tecnica e
professionale certificazioni ambientali D.lgs.
163/2006 Articoli 42, 44, 230
11
Capacità tecnica e professionale certificazioni
ambientali
Direttive comunitarie 2004/17-18/CE
Le direttive hanno incluso le certificazioni
ambientali fra i requisiti di capacità tecnica e
professionale che le amministrazioni
aggiudicatrici possono richiedere agli operatori
economici per lesecuzione di appalti pubblici di
servizi (direttiva 18/2004 articolo 48,
paragrafo 2, lettera f), ed articolo 50
direttiva 17/2004 articolo 52).
12
Capacità tecnica e professionale certificazioni
ambientali
Direttive comunitarie 2004/17-18/CE
Obiettivi Rafforzare la collaborazione fra
istituzioni ed imprenditori in materia
ambientale, per unefficace sinergia fra crescita
economica e sviluppo sostenibile.
Incoraggiare le imprese verso un più elevato
livello di tutela ambientale.
Indurre le amministrazioni pubbliche a compiere
scelte economiche ecocompatibili, considerando
che gli appalti pubblici incidono sul prodotto
interno lordo dellUnione europea nella misura
del 14.
13
Capacità tecnica e professionale certificazioni
ambientali
Decreto legislativo 163/2006
Il legislatore italiano ha recepito le
disposizioni comunitarie ma rinviato al
regolamento di attuazione lindividuazione dei
casi in cui le stazioni appaltanti potranno
indicare le misure di gestione ambientale che
loperatore potrà applicare durante la
realizzazione dellappalto.
Prima dellentrata in vigore del codice appalti,
è stato rilevato che le norme comunitarie in
esame sarebbero applicabili immediatamente
(self-executing), anche in mancanza del loro
recepimento nel diritto interno, che sarebbe
dovuto avvenire entro il 31 gennaio 2006 (Il Sole
24 Ore, Guida normativa, n. 10, 18 marzo 2006).
14
Capacità tecnica e professionale certificazioni
ambientali
Decreto legislativo 163/2006
Pertanto, seguendo questa linea di pensiero le
stazioni appaltanti potrebbero applicare
immediatamente le direttive, includendo le misure
di gestione ambientale fra i requisiti di
capacità tecnica e professionale da richiedere ai
concorrenti.
Contenuti normativi Le stazioni appaltanti
possono richiedere ai concorrenti di dimostrare
lutilizzo di processi produttivi o di produrre
servizi nellosservanza di criteri ambientali. In
particolare, le amministrazioni aggiudicatrici
potranno richiedere
15
Capacità tecnica e professionale certificazioni
ambientali
Decreto legislativo 163/2006
  • certificati rilasciati in riferimento al sistema
    comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
  • certificati rilasciati in riferimento a norme di
    gestione ambientale basate sulle pertinenti norme
    europee o internazionali certificate da organismi
    conformi alla legislazione comunitaria o alle
    norme europee o internazionali relative alla
    certificazione (norme UNI EN ISO 14000, ECOLABEL)
  • prove relative a misure equivalenti in materia
    di gestione ambientale, prodotte dagli operatori
    economici.

16
Capacità tecnica e professionale certificazioni
ambientali
Conclusioni
  • gli strumenti volontari di tutela ambientale
    conservano la loro volontarietà, ma le stazioni
    appaltanti possono premiare le imprese virtuose
    dal punto di vista ambientale e penalizzare le
    altre
  • accanto allosservanza della normativa
    ambientale, si chiede alle imprese di impegnarsi
    a perseguire linteresse economico offrendo
    garanzie di tutela del territorio e della
    popolazione circostante.

17
Avvalimento D.lgs. 163/2006 Articoli 49, 50, 230
18
Avvalimento
Il prestito dei requisiti Lavvalimento
consente ad un concorrente di qualificarsi alle
gare pubbliche mediante i requisiti
economico-finanziario e tecnico-organizzativi di
un altro soggetto, cioè avvalendosi dei requisiti
di questo secondo soggetto.
Origine Le direttive 2004/17-18/CE codificano un
principio già sancito dalla Corte di giustizia
europea, conforme alle finalità della normativa
comunitaria evitare ostacoli alla libera
prestazione dei servizi. In ambito comunitario
prevale la tendenza a non personalizzare i
requisiti di qualificazione, che vengono
considerati nella loro dimensione oggettiva
(concezione realistica del diritto comunitario,
che guarda più alla sostanza che alla forma).
19
Avvalimento
Obiettivi Favorire la concorrenza ed il massimo
esercizio delliniziativa economica delle imprese
nel mercato interno si consente ad un operatore
economico di attivare forme di collaborazione con
altri soggetti per accedere alla procedura di
gara, per la quale da solo non potrebbe
qualificarsi.
  • Caratteristiche nel diritto comunitario
  • E consentito nei settori ordinari e speciali,
    negli appalti pubblici di lavori, servizi e
    forniture.
  • Riguarda solo i requisiti di natura tecnica,
    organizzativa ed economico-finanziaria non è
    ammesso per i requisiti di carattere generale e
    di idoneità morale.

20
Avvalimento
  • il prestito del requisito può avvenire al 100
    non è richiesto che il concorrente possegga
    almeno una quota del requisito preso in prestito
  • non è consentito limitare lavvalimento solo a
    determinati requisiti fra quelli che si possono
    prendere in prestito o a determinate quote degli
    stessi
  • il concorrente deve dimostrare di possedere i
    requisiti per avvalimento, cioè dimostrare che
    limpresa che presta i requisiti (impresa
    ausiliaria) ha assunto un obbligo specifico a
    porre le risorse correlate alla dichiarazione di
    avvalimento a disposizione del concorrente
  • il vincolo fra concorrente ed impresa ausiliaria
    può essere di varia natura, purché sia un vincolo
    giuridico idoneo allo scopo

21
Avvalimento
  • laccordo di avvalimento deve riguardare una
    determinata gara
  • laccordo di avvalimento può essere utilizzato
    anche per liscrizione in un sistema di
    qualificazione, ma a condizione che laccordo
    intervenga fra imprese che fanno parte dello
    stesso gruppo societario tale limitazione non
    opera per i settori speciali.

Limitazioni nel decreto legislativo 163/2006 Si
legge nella relazione al d.lgs. 163/2006 che
viene recepito lavvalimento, con taluni paletti
volti a evitare manovre elusive, turbative di
gara e infiltrazioni di associazioni criminali o
comunque di soggetti che non potrebbero
partecipare in proprio alle procedure di
affidamento.
22
Avvalimento
  • Limitazioni rimesse alle stazioni appaltanti
  • i concorrenti possono avvalersi di una sola
    impresa ausiliaria per ciascun requisito, salvo
    diversa previsione del bando
  • i concorrenti possono avvalersi solo dei
    requisiti economici o di quelli tecnici o devono
    avere una quota minima del requisito oggetto di
    avvalimento
  • limpresa ausiliaria non può prestare
    lavvalimento nei confronti di più concorrenti,
    salvo casi particolari e nei limiti previsti dal
    bando.

Queste limitazioni sembrano in contrasto con
lampiezza della normativa comunitaria si
configura la possibile non applicabilità delle
disposizioni nazionali restrittive, in contrasto
con le superiori norme comunitarie.
23
Avvalimento
Disciplina sintesi degli aspetti principali
Lavvalimento non è ammesso per i requisiti di
carattere generale, ossia situazioni strettamente
personali e soggettive, concernenti la moralità e
laffidabilità dellimpresa.
Quindi, lassenza delle cause di esclusione
contemplate dallarticolo 38 del d.lgs. 163/2006
deve essere dichiarata e dimostrata direttamente
dallimpresa concorrente.
I requisiti di carattere generale devono essere
necessariamente posseduti e dimostrati anche
dallimpresa ausiliaria (articolo 49, 2 comma).
Gli obblighi antimafia valgono anche per
limpresa ausiliaria (articolo 49, 5 comma).
24
Avvalimento
I requisiti soggettivi non suscettibili di
avvalimento comprenderebbero, secondo la
dottrina, anche la legittimazione del concorrente
ad operare stabilmente ed in via principale nel
settore economico cui si riferisce loggetto
dellappalto (ad esempio, liscrizione allalbo
delle imprese di gestione dei rifiuti).
Tuttavia, in giurisprudenza è stato affermato,
relativamente ad un caso di avvalimento
infragruppo, che il requisito di iscrizione
allalbo sussiste anche se è posseduto da una
società controllata al 100 (Consiglio di Stato,
Sez. V, 25 marzo 2002, n. 1695).
Secondo lorientamento giurisprudenziale
prevalente, un altro requisito non suscettibile
di avvalimento è il certificato di qualità,
assimilato ai requisiti di carattere personale
del concorrente.
25
Avvalimento
Il concorrente che voglia ricorrere
allavvalimento deve provare la disponibilità dei
requisiti presi in prestito con una serie di
documenti attestanti limpresa ausiliaria, il
possesso dei requisiti generali da parte di
entrambe le imprese, la dichiarazione negoziale
dellimpresa ausiliaria di messa a disposizione
delle risorse necessarie, il contratto fra il
concorrente e limpresa ausiliaria, eccetera
(articolo 49).
Limpresa ausiliaria non può partecipare nella
duplice veste di impresa avvalsa e di impresa
concorrente in proprio.
E prevista la responsabilità solidale del
concorrente e dellimpresa ausiliaria nei
confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
Il contratto deve essere eseguito dal
concorrente, che non può appaltare o
sub-appaltare il servizio allimpresa ausiliaria
(comma 10, articolo 49).
26
Avvalimento
Avvalimento stabile (articolo 50) consente di
partecipare ai sistemi legali vigenti di
attestazione o qualificazione, per partecipare
quindi ad una serie indeterminata di gare
dappalto. La possibilità è ammessa solo per
lavvalimento infragruppo (articolo 2359, commi 1
e 2, c.c.) e lattuazione sarà subordinata al
regolamento. Per i settori speciali, la norma
italiana è restrittiva rispetto alle disposizioni
comunitarie, che ammettono lavvalimento stabile
a prescindere dalla natura giuridica dei rapporti
fra concorrente ed impresa ausiliaria.
Consentito lavvalimento allinterno di un
raggruppa-mento temporaneo di imprese limpresa
associata, co-esecutrice del servizio, può essere
anche impresa ausiliaria. Si ritiene che la
disponibilità delle risorse debba essere provata
con un contratto specifico ed idoneo, non essendo
sufficiente il mero mandato collettivo.
27
Offerta economicamente più vantaggiosa D.lgs.
163/2006 Articoli 83, 84, 206
28
Offerta economicamente più vantaggiosa
Principali innovazioni
A. Caratteristiche ambientali dellofferta Tra i
parametri di valutazione dellofferta
economica-mente più vantaggiosa compare, per la
prima volta, quello delle caratteristiche
ambientali (articolo 83, comma 1, lettera e).
Linnovazione normativa recepisce lorientamento
della giurisprudenza comunitaria, in virtù del
quale lofferta può essere valutata anche sulla
base di criteri ecologici purché siano collegati
alloggetto dellappalto, identificati e
menzionati negli atti di gara, rispettosi dei
princìpi fondamentali del diritto comunitario
(soprattutto quello di non discriminazione) e non
conferiscano alla stazione appaltante una libertà
incondizionata di scelta.
29
Offerta economicamente più vantaggiosa
Principali innovazioni
B. Obbligo della ponderazione Il bando di gara
deve indicare la ponderazione attribuita ad ogni
elemento di valutazione dellofferta il
punteggio può anche essere compreso fra un minimo
ed un massimo, purché lo scarto fra i due poli
sia adeguato. Quando le stazioni appaltanti
ritengono impossibile la ponderazione, indicano
lordine decrescente di importanza dei criteri
(articolo 83, commi 2 e 3).
Le stazioni appaltanti applicheranno la
ponderazione utilizzando le metodologie stabilite
dal regolamento, il quale, per i servizi, terrà
conto del D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117
(pulizia) e del D.P.C.M. 18 novembre 2005
(servizi sostitutivi di mensa), in quanto
compatibili con il codice (articolo 83, comma 5).
30
Offerta economicamente più vantaggiosa
Principali innovazioni
C. Specificazione obbligatoria di sub-criteri e
sub-pesi Per ogni criterio di valutazione
dellofferta, il bando prevede, ove necessario, i
sub-criteri ed i sub-pesi o i sub-punteggi
(articolo 83, comma 4).
Non sarà più consentita la soluzione in virtù
della quale le commissioni giudicatrici
individuano i sub-criteri ed i sub-pesi prima di
conoscere le offerte. Soluzione ritenuta poco
trasparente, sebbene ammessa in giurisprudenza
impedisce agli offerenti di conoscere tutti i
criteri di valutazione al momento della
formulazione dellofferta e comporta il rischio
di introdurre elementi di valutazione nuovi dopo
la presentazione delle offerte.
31
Offerta economicamente più vantaggiosa
Principali innovazioni
D. Obbligo della commissione giudicatrice Quando
si utilizza il criterio di aggiudicazione
dellofferta economicamente più vantaggiosa, è
sempre necessario nominare una commissione di
gara lobbligo, già previsto per gli appalti
pubblici di lavori, è stato generalizzato ed
esteso anche agli appalti di servizi e forniture
(articolo 84).
Il codice appalti disciplina gli aspetti
essenziali relativi alla composizione ed
alloperato della commissione, recependo la
normativa sui lavori pubblici, mentre demanda al
regolamento di attuazione gli aspetti di
dettaglio (nomina dei commissari, procedimento,
eccetera).
32
Aste elettroniche D.lgs. 163/2006 Articoli 85,
206
33
Aste elettroniche
Concetto. Lasta elettronica è un metodo per la
formulazione delle offerte dopo la presentazione
delle offerte e la loro valutazione da parte
della stazione appaltante, i concorrenti ricevono
linvito a presentare in modo elettronico nuovi
prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori
migliorativi per elementi diversi dal prezzo. Le
nuove offerte, cioè i rilanci, vengono presentati
e valutati esclusivamente su supporto informatico.
Vantaggi. Stimolare unulteriore fase competitiva
allinterno delle procedure ordinarie di appalto,
attraverso la negoziazione telematica
(progressiva rinegoziazione delle offerte con la
tecnica dei rilanci).
34
Aste elettroniche
Condizioni di ammissibilità. 1. Solo per appalti
le cui specifiche possono essere definite in modo
preciso (ad esempio, appalti ricorrenti). 2. Solo
per elementi soggetti a valutazione automatica
con mezzi elettronici, cioè senza intervento
della stazione appaltante elementi
quantificabili in cifre o percentuali. 3. Solo
per procedure aperte, ristrette, negoziate con
bando, confronto competitivo nellaccordo quadro,
sistema dinamico di acquisizione.
  • Principali aspetti operativi.
  • 1 fase la stazione appaltante valuta le
    offerte pervenute con le modalità ordinarie,
    indicate nel bando.
  • 2 fase la stazione appaltante invita
    simultaneamente i concorrenti a presentare nuovi
    prezzi e/o nuovi valori per via elettronica
    (rilanci).

35
Aste elettroniche
  • (segue)
  • Lasta elettronica si svolge in una seduta unica
    e si chiude alla data ed allora preventivamente
    fissate. Dopo la chiusura, si procede subito
    allaggiudicazione in funzione dei risultati
    della rinegoziazione telematica.
  • Quando il criterio di aggiudicazione è quello
    dellofferta economicamente più vantaggiosa,
    linvito precisa il punteggio ottenuto dal
    concorrente e la formula matematica che
    determina, durante lasta elettronica, le
    riclassificazioni automatiche delle offerte in
    funzione dei nuovi prezzi e/o valori presentati
    (rilanci).
  • Nel corso dellasta elettronica, le stazioni
    appaltanti comunicano in tempo reale agli
    offerenti le informazioni che consentano loro di
    conoscere in ogni momento la rispettiva
    classificazione.

36
Aste elettroniche
  • (segue)
  • Possibili problemi di compatibilità con il
    meccanismo di valutazione delle offerte anomale
    se si è tenuti a rilanciare sulla prima offerta
    presentata, è poi difficile sostenere che
    lofferta è anomala solo perché si discosta dalla
    soglia matematica di anomalia.
  • Il regolamento stabilirà presupposti e
    condizioni specifiche per il ricorso alle aste
    elettroniche ed i requisiti procedurali.
  • Il regolamento stabilirà le condizioni alle
    quali le stazioni appaltanti potranno ricorrere a
    procedure di gara interamente gestite con sistemi
    telematici, per lacquisto di beni e servizi
    (gare telematiche). Nel frattempo si applica il
    DPR 101/2002, in quanto compatibile.

37
Le offerte anormalmente basse (cosiddette
offerte anomale) D.lgs. 163/2006 Articoli 8689,
124, 206, 238
38
Offerte anomale
Premesse
Definizione generale offerte che presentano un
ribasso eccessivo rispetto alla natura dei
servizi da eseguire, tale da far dubitare
dellaffidabilità delle stesse.
Scopo evitare laggiudicazione della gara ad
offerte che non coprono neppure i costi, foriere
di contenzioso per la pubblica amministrazione
(P.A.), in quanto nessuna impresa può permettersi
di lavorare in perdita. Il potere di valutare le
offerte anomale è espressione del potere di
autotutela della P.A.
39
Offerte anomale
Settori ordinari - Contratti sopra soglia
(articoli 8689) 1. Nuovi criteri automatici di
individuazione della soglia di anomalia uno per
il prezzo più basso, uno per lofferta
economicamente più vantaggiosa (criteri già
previsti per gli appalti pubblici di lavori)
Prezzo più basso sono anomale le offerte che
presentano un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato allunità superiore, delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media (cosiddetto taglio delle ali).
40
Offerte anomale
Esempio pratico. Otto offerte A 3 B 5 C
8 D 9 E 11 F 12 G 15 H 19 Taglio
delle ali 0,8 ( 10 di 8). Arrotondamento
allunità superiore 1.
Esclusione fittizia dellofferta H (maggiore
ribasso) e dellofferta dellofferta A (minore
ribasso) offerte da accantonare per il calcolo
della media aritmetica dei ribassi percentuali.
Media aritmetica dei ribassi delle offerte
residue 10 (589111215) 6. Media
aritmetica dei ribassi superiori a 10 2,666
(11-10) (12-10) (15-10) 3.
41
Offerte anomale
Soglia di anomalia 12,666 ( 10
2,666). Offerte anomali G (15) e H (19).
Lo stesso risultato può essere conseguito
calcolando direttamente la media aritmetica dei
ribassi superiori alla media dei ribassi delle
offerte che residuano dopo il taglio delle ali
(nellesempio pratico (111215) 3
12,666.
Riferimenti Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici, determinazione del 26 ottobre 1999
(contiene spiegazioni sullapplicazione del
taglio delle ali).
42
Offerte anomale
Offerta economicamente più vantaggiosa sono
anomale le offerte in relazione alle quali sia i
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando
di gara. In sostanza, si procede alla verifica di
congruità delle offerte quando lofferta presenta
una qualità particolarmente elevata a fronte di
un prezzo particolarmente basso.
Esempio pratico punti massimi per il prezzo 40
(quattro quinti 32). Punti massimi per gli
altri elementi 60 (quattro quinti 48). Punti
relativi allofferta del concorrente 30 per il
prezzo, 60 per gli altri elementi. Lofferta non
è anomala.
43
Offerte anomale
2. Obbligatorietà della verifica di congruità
delle offerte pari o superiori alle soglie di
anomalie.
3. Facoltà per le stazioni appaltanti di
sottoporre a verifica di congruità ogni altra
offerta che appaia anormalmente bassa in base ad
elementi specifici.
4. Inapplicabilità del taglio delle ali quando
il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
cinque, salva la possibilità per le stazioni
appaltanti di operare come precisato al
precedente punto 3).
44
Offerte anomale
5. Norme per lindividuazione del miglior prezzo
di mercato quando non è applicabile il criterio
automatico di determinazione della soglia
automatica ed occorre valutare se unofferta è
anormalmente bassa (rilevazione dei prezzi medi
da parte dellISTAT a scopo di orientamento e
coordinamento con le competenze dellOsservatorio
in tema di costi standardizzati).
6. Preventiva giustificazione a corredo
dellofferta presentazione insieme allofferta
delle giustificazioni relative alle voci di
prezzo (ad esempio economia del metodo di
prestazione del servizio, soluzioni tecniche
adottate, condizioni eccezionalmente favorevoli,
originalità dei
45
Offerte anomale
servizi offerti, rispetto delle norme vigenti in
tema di sicurezza e condizioni di lavoro, aiuti
di stato, costo del lavoro). Presentazione
insieme allofferta dei costi relativi alla
sicurezza. In sostanza, unofferta è seria
quando è formulata da un concorrente che abbia
tenuto conto di tutti gli elementi giustificativi
che conducono al prezzo finale offerto.
7. Introduzione di nuove giustificazioni costo
del lavoro, aiuti di stato (novità solo per i
settori ordinari), rispetto delle norme vigenti
in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.
46
Offerte anomale
8. Inammissibilità di giustificazioni basate
sulla inosservanza di minimi salariali
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge.
9. Verifica dellanomalia in contraddittorio
richiesta scritta di giustificazioni (prima fase)
e consultazione dellofferente (seconda fase) se
la stazione appaltante intenda escludere
lofferta.
10. Previsione di termini stringenti per il
procedimento di verifica.
47
Offerte anomale
11. Esclusione dellofferta che risulta
inaffidabile nel suo complesso.
12. Verifica progressiva si parte dalla migliore
offerta anomala in graduatoria per passare
allesame delle offerte successive solo in caso
di esclusione della prima. Quindi, non è
necessario valutare tutte le offerte anomale.
13. Indicazione dei motivi di esclusione nel
verbale di gara.
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Offerte anomale
Settori ordinari - Contratti sotto soglia
(articolo 124) Possibilità per le stazioni
appaltanti di prevedere nel bando di gara
lesclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata per
i contratti sopra soglia, nel solo caso in cui il
criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo
più basso.
Settori speciali - Contratti sopra e sotto soglia
(articoli 206 e 238) Gli enti aggiudicatori hanno
facoltà di utilizzare i criteri di individuazione
delle offerte anomale previsti per i settori
ordinari (articolo 86), indicandolo nel bando di
gara o nella lettera di invito. Si applicano le
norme sui criteri di verifica delle offerte
anomale sul relativo procedimento di verifica
(articoli 88 e 89).
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