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CORPUS IURIS CIVILIS

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Title: CORPUS IURIS CIVILIS


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CORPUS IURIS CIVILIS
  • Cattedra di Storia del diritto romano
  • Docente Felice Costabile
  • Collaboratore Rossella Laurendi
  • rossellalaurendi81_at_gmail.com

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  • Con la denominazione Corpus Iuris Civilis si
    indica, a partire dal XVI secolo, la raccolta di
    iura (giurisprudenza classica) e leges compiuta
    nel VI secolo per iniziativa dellimperatore
    Giustiniano (527-565)

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  • Lappellativo fu usato per la prima volta dal
    giurista francese Dionigi Gotofredo che nel 1583
    intitolò così la sua edizione della compilazione
    giustinianea

4
(No Transcript)
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CODEX
  • Raccolta di costituzioni imperiali

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CODEXIUSTINIANUS
  • 528 con la costituzione Haec quae necessario
    Giustiniano ordina la compilazione di un novus
    Codex, contenente il materiale dei tre codici
    precedenti e le costituzioni successivamente
    promulgate.
  • 529 con la costituzione Summa rei publicae viene
    pubblicato il primo Codex, a noi pervenuto solo
    in qualche frammento papiraceo

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CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS
  • 534 con la costituzione Cordi il primo Codex
    Iustinianus viene sostituito dal più aggiornato
    Codex repetitae prelectionis.
  • Questo è diviso in 12 libri, a loro volta divisi
    in titoli, con una rubrica che ne indica il
    contenuto. Allinterno dei titoli le costituzioni
    si susseguono in ordine cronologico, a partire da
    quelle di Adriano. Ciascuna costituzione è
    preceduta dallindicazione dellimperatore e del
    destinatario (inscriptio), ed è seguita
    dallindicazione del luogo e della data di
    promulgazione (subscriptio)

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DIGESTA
  • Raccolta di iura

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DIGESTA
  • 530 con la costituzione Deo Auctore Giustiniano
    dà avvio alla compilazione dei Digesta
    affidandola alla direzione di Triboniano.
  • 533 con la costituzione Tanta Giustiniano
    pubblica il Digesto, disponendo lentrata in
    vigore al 30 dicembre dello stesso anno.

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DIGESTA
  • Sono divisi in 50 libri ciascuno diviso in
    titoli, il cui contenuto è indicato da una
    rubrica (fatta eccezione per i libri 30,31 e 32
    dal titolo de legatis et fideicommissis).
  • Allinterno dei titoli si susseguono i frammenti
    dei brani dei giuristi.
  • Ogni frammento è preceduto da una inscriptio, che
    indica lautore e lopera da cui il frammento è
    tratto (excerptum).

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INSTITUTIONES
  • Manuale didattico con valore normativo

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INSTITUTIONES
  • Pubblicate nel 533 con la costituzione
    Imperatoriam, sono scritte in forma di discorso
    diretto che Giustiniano tiene ai giovani che si
    avviano agli studi giuridici.
  • Ricalcano il modello delle Istituzioni di Gaio,
    cui attingono anche per il contenuto, riportando
    tuttavia anche opere di altri giuristi classici e
    riferimenti a costituzioni di Giustiniano.
  • Sono divise in quattro libri

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INSTITUTIONES
  • De iure personarum
  • Classificazione delle res, delle forme di
    proprietà, dei diritti reali successione e
    materia testamentaria
  • Successioni ab intestato, principi
    dellobligatio, obligationes ex contractu
  • Obligationes ex delicto, actiones del processo
    privato, trattazione de publicis iudiciis

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NOVELLAE
  • Raccolta di nuove costituzioni

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NOVELLAE
  • Comprendono le costituzioni di Giustiniano
    promulgate dopo il Codex repetitae praelectionis.
    Scritte sia in latino che in greco, non
    confluirono mai in una compilazione ufficiale ma
    furono raccolte dopo la morte dellimperatore.

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I DIGESTA E LEINTERPOLAZIONI
  • Nel realizzare i Digesta il fine primario dei
    compilatori giustinianei fu quello di riportare
    lapplicazione del diritto e la giurisprudenza
    del loro tempo allaltezza dellantichità.
  • A tale scopo i brani dei giuristi classici furono
    interpolati, modificati, sì da adeguare il brano
    allo stato del diritto vigente.
  • Non tutte le interpolazioni risalgono alletà di
    Giustiniano già in epoca postclassica si
    intervenne sui testi originali che pervennero
    così ormai alterati

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I DIGESTA E LEINTERPOLAZIONI
  • La dottrina ha individuato attraverso metodi
    critici diverse interpolazioni.
  • Ad oggi si ritiene tuttavia che buona parte dei
    passi dei giuristi accolti nei Digesta siano
    sostanzialmente corrispondenti al dettato
    originario, fatta eccezione per i riferimenti ad
    istituti ormai scomparsi come la mancipatio, la
    fiducia cum creditore, la in iure cessio o i
    processi per legis actiones e per formulas.

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MASSE BLUHMIANE
  • La rapidità con la quale i compilatori
    giustinianei portarono a termine i Digesta (3
    anni) ha indotto la dottrina a condurre indagini
    molto accurate.
  • Lo studioso tedesco von Bluhme nellOttocento
    rilevò la non casualità di tale lavoro, che fu
    dovuto invece ad una ripartizione metodica e
    sistematica. Intuì che ciascuna delle commissioni
    lavorò su una massa di brani di giuristi ben
    individuata tutto il materiale raccolto venne,
    poi, ricondotto ad unità in un secondo momento,
    dalla commissione plenaria, che avrebbe
    riordinato i singoli gruppi di frammenti già
    individuati dalle sottocommissioni, per tituli,
    cioè argomento per argomento.

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MASSE BLUHMIANE
  • Le masse furono 4 e in base alle opere il cui
    spoglio prevale in ciascuna di esse il von Bluhme
    le denominò
  • massa sabiniana (dal giurista Sabino)
  • massa edittale (dalleditto pretorio)
  •  massa papiniana (dal giurista Papiniano)
  • appendix

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Perché studiare il Corpus Iuris Civilis oggi?
  • Dopo la morte di Giustiniano il Corpus rimase in
    vigore ma ebbe una diffusione limitata, anche
    perché il latino non era ben inteso nei tribunali
    locali della pars orientis dove si parlava greco.
    Nei secoli successivi se ne realizzarono
    compendi, traduzioni e commenti.
  • Nella seconda metà dellXI secolo si assiste ad
    una rinascita culturale in tutta Europa che
    permise la lettura delle fonti latine e della
    compilazione giustinianea, il cui studio in
    Italia fu approfondito dalla scuola di Bologna.

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Perché studiare il Corpus Iuris Civilis oggi?
  • Lutilizzo delle Pandette o Digesta protrattosi
    fino al 1900 ha portato, attraverso la
    pandettistica tedesca, alla nascita delle moderne
    categorie concettuali ed interpretative del
    diritto privato in tutto il mondo.

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Perché studiare il Corpus Iuris Civilis oggi?
  • Il Codice Napoleonico (1810) costituisce la
    soluzione di continuità con la tradizione del
    diritto giurisprudenziale romano. Esso ha attinto
    ampiamente al diritto romano, ma ne ha
    codificato lesperienza, maturata dalla libera
    interpretazione che i giuristi avevano dato di
    iura e leges.
  • Il diritto romano è fondamento dei codici vigenti
    in Giappone, Cina e Russia oltre che in quasi
    tutta lEuropa e nellAmerica latina. Solo la
    Cina attinge (dagli anni Ottanta del Novecento)
    direttamente al diritto romano come fonte del suo
    codice civilistico. Tutti gli altri paesi si
    ispirano indirettamente al Codice Napoleonico.

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Perché studiare il Corpus Iuris Civilis oggi?
  • Solo in Gran Bretagna (esclusa la Scozia), in
    gran parte degli USA e in Australia si usa un
    sistema di Common Law non derivato dal Codice
    Napoleonico.
  • Ma, attraverso lInghilterra, anchesso attinge
    storicamente alla pratica del diritto romano
    nella provincia della Britannia e, attraverso
    lesperienza medievale e moderna, appare perfino
    più rispondente ai principi romani della libera
    interpretatio iuris, di quanto non sia la
    tradizione codificata affermatasi nel resto del
    mondo.

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Perché studiare il Corpus Iuris Civilis oggi?
  • La conoscenza del diritto giustinianeo e
    quella del diritto classico sono entrambe
    essenziali alla scienza e allinsegnamento
    romanistico del diritto giustinianeo non si può
    fare a meno se si vuole intendere la genesi del
    diritto attuale dellEuropa occidentale, ma la
    conoscenza del diritto classico serve ad appagare
    quellesigenza di disciplina del pensiero
    giuridico, della quale abbiamo detto non esservi
    maestri paragonabili ai giureconsulti di Roma .
    Vincenzo Arangio-Ruiz
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