Title: Nessun titolo diapositiva
1Direzione INTERREGIONALE per la TOSCANA-LUMBRIA
e la SARDEGNA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLAGENZIA DELLE
DOGANE PER LATTIVAZIONE DI UNA OFFICINA DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO) Relatore Dr. Biagio
Raffaele Ufficio delle Dogane di Pisa
1
Lucca , 4 Febbraio 2011
2- Regime fiscale dellenergia elettrica
- Fonti normative
- I soggetti interessati
3- LAgenzia delle Dogane è anche competente per il
controllo fiscale sulla produzione e sul consumo
dellenergia elettrica e dei prodotti energetici
in genere
4- Regio Decreto 29.09.1895 n. 624, modificato con
Regio Decreto 21.04.1910 n. 216 (Regolamento per
lapplicazione dellimposta di consumo
sullenergia elettrica) - D.L. 28.11.1988 n. 511 convertito in Legge
27.01.1989 n. 20 (Addizionali Enti Locali sul
consumo di E.E) - Artt. 52- 53 54 60 del D.Lvo 504/95 e
successive modifiche (Ambito applicativo
esenzioni, denuncia) - Art. 55 del D.Lvo 504/95, e successive
modificazioni (Accertamento e Liquidazione)
5- Legge Art. 58 del D.Lvo 504/95 ( Poteri e
Controlli) - 13.05.1999 n. 133
- D.Lvo 16.03.1999 n. 79 (Decreto Bersani)
- Direttiva 2001/77/Ce del Parlamento Europeo e del
consiglio del 27.09.2001 (Promozione dellenergia
elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili) - D.Lgs n. 387/2003 (Energia Elettrica da fonti
rinnovabili attuazione della Direttiva
2001/77/CE) - Direttiva 2003/96/Ce del Consiglio del 27.10.2003
che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e
dellelettricità
6- Legge 23 Agosto 2004 n.239 Riordino del settore
energetico nonché delega al governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia. - Legge Regionale 24.02.2005, n. 39 Disposizioni
in materia di energia con la quale sono state
attribuite alle provincie le funzioni relative al
rilascio dellautorizzazione alla installazione
ed allesercizio di impianti di produzione di
energia elettrica che utilizzano fonti
rinnovabili - Legge Regionale 23 Luglio 2009, n. 40 Legge di
semplificazione e riordino normativo 2009 che
regola in particolare lo strumento della
Conferenza di Servizio
7- D.Lgs del 26.02.2007 che modifica il D.Lgs del
26.10.1995 T.U.. in materia di accise - Circolari, fax, telex dellex Ministero Finanza
Dip. Dogane attualmente Agenzia delle Dogane - Parte della normativa di riferimento è
disponibile sul sito - www.agenziadogane.it
- (menù Documentazione Tributaria)
8Soggetti obbligati ed adempimenti officine
elettriche
- Modifiche al Testo Unico sulle Accise introdotte
dal D.Lvo n. 26 del 02/02/07. - Con lart. 1, dalla lettera I) alla lettera V)
sono apportate modifiche al titolo II del TUA. -
- La normativa comunitaria ha posto lesigenza di
armonizzare la tassazione energetica al fine di -
- fissare livelli minimi daccisa
- ridurre le differenze esistenti fra le nazioni
- consentire la libera vendita nella UE
- (attuazione della Direttiva 2003/96/CE csd
energy taxation) -
9Oggetto dellimposizione
- Lenergia elettrica (codice N.C. 2716) è
sottoposta ad accisa, con lapplicazione delle
aliquote di cui allallegato I, al momento della
fornitura ai consumatori finali ovvero al momento
del consumo per lenergia elettrica prodotta per
uso proprio. - Cliente finale è la persona fisica o giuridica
che acquista energia elettrica esclusivamente per
uso proprio. - (D.L.vo 16/03/99, n. 79 c.d. Decreto Bersani).
10 Usi non sottoposti ad accisa (art. 52 comma 2
del D.L.gs.504/95)
- Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica,
(pertanto non rientra nel campo di applicazione
di cui al TU accise e quindi non sono dovute né
limposta né le addizionali comunali e
provinciali) - prodotta con impianti azionati da fonti
rinnovabili ai sensi della normativa vigente in
materia, con potenza non superiore a 20 kW - impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli
autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi
propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella
prodotta da gruppi elettrogeni mobili in
dotazione alle forze armate dello Stato ed ai
corpi ad esse assimilati - prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas
metano biologico - prodotta da piccoli impianti generatori comunque
azionati, purché la loro potenza disponibile non
sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in
officine elettriche costituite da gruppi
elettrogeni di soccorso aventi potenza
disponibile complessiva non superiore a 200 kW
10
11 Usi non sottoposti ad accisa (art. 52 comma 2
del D.L.gs.504/95)
- utilizzata principalmente per la riduzione
chimica e nei processi elettrolitici e
metallurgici - impiegata nei processi mineralogici
- impiegata per la realizzazione di prodotti sul
cui costo finale, calcolato in media per unità,
incida per oltre il 50 per cento. - Per costo di un prodotto sintende la somma
complessiva degli acquisti di beni e servizi e
dei costi per il personale, aumentata del consumo
di capitale fisso a livello di impresa (calcolato
in media per unità), e per costo della
elettricità sintende il suo valore dacquisto o
il costo di produzione se è generata nella
medesima azienda.
11
12 Usi esenti ad accisa (art.52 comma 3 del
D.L.gs.504/95)
- E' esente dall'accisa l'energia elettrica (ma non
dalladdizionale comunale e provinciale ) - utilizzata per l'attività di produzione di
elettricità e per mantenere la capacità di
produrre elettricità - prodotta con impianti azionati da fonti
rinnovabili ai sensi della normativa vigente in
materia, con potenza disponibile superiore a 20
kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in
locali e luoghi diversi dalle abitazioni - utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle
linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e
passeggeri
12
13Modifiche al titolo II del TUASostituiti o
variati gli artt. Da 52 a 60
- Coerentemente al nuovo disposto legislativo viene
modificato lart. 53 del T.U.A. - Importante non è più il fabbricante, in
quanto esercente lofficina di produzione di
energia elettrica, tenuto agli obblighi ed agli
adempimenti prescritti, bensi è colui che
fornisce lenergia elettrica ai consumatori
finali ovvero la consuma per uso proprio conto
ARTICOLO 53 ARTICOLO 53 ARTICOLO 53
fino al 31.05.2007 Dal 01.06.2007
Denuncia di officina e adempimenti Soggetto obbligato e adempimenti
14Soggetti Obbligati( art 53 commi 1 e 2 del
D.L.gs 504/95)
- Definizione di soggetti obbligati
- N.B. Al primo punto viene definito quale soggetto
obbligato il venditore di energia elettrica,
intendendosi come colui che fattura pur non
esercitando attività di produzione. - I passaggi commerciali precedenti limmissione in
consumo non sono fiscalmente significativi.
15 Soggetti Obbligati Al pagamento dellaccisa
sullenergiaelettrica
- Soggetti senza officina elettrica
- (Autorizzazione Codice Ditta)
- Art. 53, c. 1, lett. a)
- soggetti che procedono alla fatturazione
dellenergia elettrica ai consumatori finali
(venditori) - Art. 53, c. 2, lett. b) - facoltativo-
- soggetti che acquistano, per uso proprio,
energia elettrica da due o più fornitori, qualora
abbiano consumi mensili gt 200.000 kWh (i punti
di presa con potenza disponibile gt 200kW
costituirebbero comunque officina elettrica)
- Soggetti con officina elettrica
- (Licenza di esercizio Codice Ditta)
- Art. 53, c. 1, lett. b)
- Esercenti le officine di produzione per uso
proprio (anche se lenergia autoconsumata è
esente o esclusa dallaccisa) - Art. 53, c. 1, lett. c)
- I soggetti che utilizzano lenergia elettrica
per uso proprio con impiego promiscuo con potenza
disp.le gt 200 kW - Art. 53, c. 2, lett. a) - facoltativo-
- I soggetti che acquistano per uso proprio, con
impiego unico, con potenza disp.le gt 200 kW
15
16Esigibilità
- Con il D.Lvo 26.02.2007 sono state recepite le
disposizioni comunitarie in materia di tassazione
sullelettricità. - In Italia , prima del 01.01.2007, lenergia
elettrica era sottoposta ad imposta erariale di
consumo. - Lobbligazione tributaria nasceva al momento
della fabbricazione (obbligato al pagamento era
lesercente lofficina di produzione di energia
elettrica od il soggetto ad esso assimilato. - L'energia elettrica è sottoposta ad accisa. Il
momento impositivo coincide con la fornitura ai
consumatori finali ovvero con il consumo quando
l'elettricità è prodotta dallo stesso soggetto
che la consuma. - Lenergia elettrica è sottoposta ad imposizione e
diventa imponibile al momento della fornitura da
parte del distributore o redistributore. - Unentità che produce elettricità per uso proprio
è considerata un distributore - Per distributore e redistributore si intende la
persona fisica o giuridica che provvede alla
fornitura e che procede o fa procedere alla
fatturazione
17 Esigibilità
Lenergia elettrica è sottoposta ad accisa
Al momento della fornitura ai consumatori finali
da parte del distributore o del redistributore
(intesi come la persona fisica o giuridica che
provvede alla fornitura e che procede o fa
procedere alla fatturazione)
Al momento del consumo quando lenergia è
prodotta per uso proprio
In quanto unentità che produce elettricità per
uso proprio è considerata un distributore
In seguito allattivazione del Mercato Libero, su
ogni rete di distribuzione potrebbero agire più
venditori di energia elettrica. Al momento, per
quanto la stessa ENEL, allo scopo di agire nel
predetto mercato libero, abbia costituito la
nuova società ENEL ENERGIA, è anche lENEL
DISTRIBUZIONE che continua a fatturare ai clienti
finali.
17
18Soggetti Non Obbligati - Applicazione art. 53 bis
- E un nuovo articolo per chi esercita una
officina elettrica di produzione ma non la
fornisce ad utenti finali (cosiddetti produttori
puri) o una rete per il trasporto e la
distribuzione (soggetti della filiera
dellenergia elettrica, denominati vettoriandi). - I gestori di reti di distribuzione comunicano
tempestivamente ai venditori i dati relativi alla
e.e. consegnata ai consumatori finali, ciò al
fine di porre in condizione di poter compilare la
dichiarazione annuale di consumo con le quantità
effettivamente fornite nel corso dellanno.
18
19Definizione di officina elettrica(art. 54 del
T.U.A.)
- L'officina e' costituita dal complesso degli
apparati di produzione, accumulazione,
trasformazione e distribuzione dell'energia
elettrica esercitati da una medesima ditta, anche
quando gli apparati di accumulazione,trasformazion
e e distribuzione sono collocati in luoghi
distinti da quelli in cui si trovano gli apparati
di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.
19
20Ai fini dellesercizio fiscale dellofficina
elettrica, ad autorizzazione ottenuta il
richiedente dovrà presentare all Ufficio
competente per territorio, la denuncia
dellimpianto , ai sensi dellart. 53/53bis del
T.U. approvato con D.Lgs. 26/10/1995 n504
integrato con il D. L.vo 29 Marzo 2010 n. 48. Si
riporta come di seguito specificato il quadro
sinottico degli adempimenti da eseguirsi per
lattivazione ai fini fiscali, di una officina di
produzione di energia elettrica da impianti
fotovoltaici. N.B. Il presente quadro sinottico è
di ausilio per gli operatori ai fini dei loro
adempimenti verso lUfficio delle Dogane fermo
restando gli altri adempimenti dovuti per
lottenimento di altre autorizzazioni rilasciate
da altri enti. Il presente quadro sinottico,
altresì, non vincola lamministrazione
finanziaria a richiedere ulteriori adempimenti da
parte degli operatori stessi.
20
21IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI)
COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE Caso 1
Limpianto è completamente dedicato alla rete,
lenergia elettrica necessaria al funzionamento
della centrale (apparati elettrici,
illuminazione, guardiana ecc ) proviene dalla
rete con un contratto di fornitura a parte, e
contatore a parte. In questo caso loperatore non
è soggetto obbligato per le accise, allo stesso
vengono chiesti degli adempimenti che si rendono
necessari solo ai fini del monitoraggio e del
controllo sullenergia elettrica prodotta,
immessa in rete, trasportata per conto dei
venditori.
21
22IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI)
COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE Caso 1
Pertanto è prevista una comunicazione da fornire
allUfficio delle Dogane di Pisa, nella quale
viene rappresentata lattività che si intende
svolgere e vengono descritti gli impianti
utilizzati. Quindi, non saranno più previste né
la denuncia di attività né la licenza di
esercizio, ma sarà attribuito alloperatore un
codice ditta. La stessa dovrà provvedere a
presentare allufficio delle Dogane
territorialmente competente, una dichiarazione
annuale dei flussi dellE.E. prodotta, immessa
in rete, trasportata per conto dei venditori,
entro il 31 Marzo dellanno successivo a quello
cui si riferisce.
22
23IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI)
COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE Caso 1
Detta dichiarazione, in applicazione della
Direttoriale Prot. n. 1493/UD del 26/09/2007,
dovrà essere presentata in via telematica
qualora la ditta non ne sia già in possesso,
dovrà richiedere allAgenzia delle Dogane
territorialmente competente lautorizzazione
allutilizzo del Servizio Telematico Doganale
EDI. Le istruzioni tecniche per la richiesta di
autorizzazioni allutilizzo del Servizio
Telematico Doganale sono disponibili sul sito
dellAgenzia delle Dogane www.agenzia.gov.it ,
nonché le modalità tecniche ed operative di
trasmissione delle dichiarazioni per il tramite
del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla
descrizione dei relativi tracciati informatici.
23
24IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI)
COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE Caso 2
Limpianto è completamente dedicato alla rete, ma
parte dellenergia elettrica necessaria al
funzionamento della centrale (apparati elettrici,
illuminazione, guardiania ecc) proviene dal
proprio impianto (consumi propri). In
applicazione della normativa vigente, una
centrale per la produzione di energia elettrica
che utilizza parte dellenergia elettrica per gli
usi di centrale viene considerata ai sensi del
D.Lvo N. 26 del 02/02/2007 art. 52 comma 1
soggetto obbligato ai fini delle accise, e sempre
ai sensi dello stesso articolo ma al comma 7, per
la suddetta attività, viene rilasciata regolare
licenza di esercizio, previo pagamento di un
diritto annuale (vedasi circolare emanata
dallAgenzia delle Dogane N.37/D del 28 Dicembre
2007 paragrafo 6 - 4 periodo).
24
25IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI)
COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE Caso 2
Si precisa che per quel che concerne i consumi
propri (consumi di centrale) è prevista
lesenzione dal pagamento dei tributi dallart.
52, comma 3 lettera a) del sopracitato D.L.vo
relativamente allaccisa e dallart. 6, comma 5,
D.L. 511/1988 per laddizionale. Nel caso in
esame, sarà rilasciata dall Ufficio delle Dogane
di Pisa licenza di esercizio, ma la ditta non è
tenuta a versare alcuna rata sia a titolo di
accisa che a titolo di addizionale sull'energia
elettrica prodotta e/o auto consumata, in questo
caso non è nemmeno previsto la prestazione di una
cauzione a garanzia delle imposte gravanti
sullenergia elettrica prodotta e/o autoconsumata.
25
26IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI)
COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE Caso 2
- Adempimenti da parte della ditta
- Presentazione, in duplice copia, allUfficio
delle Dogane competente denuncia dellimpianto di
produzione di -- energia elettrica allegando - - Schema unifilare
- - Relazione tecnica
- - Mappa Catastale.
- - Planimetria della Centrale Fotovoltaica, con
indicazione - dei locali di cui si compone limpianto e
lubicazione degli apparati di produzione,
trasformazione e misura - - Dichiarazione di conformità a regola darte
- - Certificato di Collaudo dellimpianto
- - Regolamento di esercizio
- - Dia
26
27IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI)
COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE Caso 2
- Certificato di Conformità MID ovvero specifiche
del contatore di produzione, requisiti
previsti dal D.Lgs. n. 22 del 06 febbraio 2007
che recepisce la Direttiva CEE 2004/22/CE) - Certificati di prova dei gruppi di misura
(contatori, T.A. e T.V.) in originale e in
bollo - Certificazione rilasciata da ditta specializzata
e autorizzata dallAgenzia delle Dogane (in
riferimento alla corretta inserzione del gruppo
di misura e prova di taratura dello strumento
stesso) - Richiesta in bollo, con allegata marca da bollo,
per il rilascio della licenza di esercizio per
limpianto di produzione di energia elettrica
27
28IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI)
COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE Caso 2
- Ricevuta di versamento di 23,24 (Diritto di
licenza), il pagamento potrà essere effettuato
mediante versamento diretto presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato di Pisa sul Capitolo 1419
Capo 1, oppure tramite conto corrente postale n.
2568, (per la Provincia di Massa ccp n. 2543, per
la provincia di Lucca ccp n. 2550) intestati alle
Tesorerie (di competenza) con la seguente
imputazione - licenza di esercizio Capo 1 Capitolo 1419,
oppure una volta in possesso della licenza
utilizzando il modello unificato di versamento
F/24 di cui allart. 17 del D.Lgs. n. 241/1997,
pagabile presso uno sportello bancario o postale
abilitato, precisando il codice tributo 2813
relativo ai Diritti di Licenza, previa
indicazione del codice ditta, privo dei caratteri
IT00
28
29IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI)
COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE Caso 2
- Copia del contratto di fornitura dalla rete
elettrica - Autocertificazione in cui il rappresentante
fiscale dichiari di non aver subito condanne con
sentenza passata in giudicato per i reati
connessi allaccertamento e al pagamento
dellaccisa sui prodotti energetici o
sullenergia elettrica per i quali è prevista la
pena della reclusione allegando copia del
documento di riconoscimento - Richiesta allUfficio delle Dogane di Pisa per
il rilascio del registro di produzione di
energia elettrica vidimato ( fac-simile ex mod.
36 bis) - Certificato CCIAA.
- Copia di un documento di identità in corso di
validità del legale rappresentante.
29
30IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI)
COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE Caso 2
- L Ufficio delle dogane territorialmente
competente, dopo avere ricevuto quanto sopra
richiesto, disporrà - Sopralluogo dellimpianto, verifica dello stato
reale con la denuncia di officina elettrica, a
suo tempo presentata, suggellamento contatore
(fiscale) di produzione di energia elettrica,
eventuali prescrizioni a tutela, a salvaguardia e
a garanzia degli interessi erariali - Rilascio della licenza di esercizio.
- Successivi adempimenti della ditta dopo il
rilascio della licenza - Versamento diritto annuale di licenza per lanno
successivo da corrispondere nel periodo dal 1
al 16 dicembre dellanno che precede quello cui
si riferisce. -
30
31IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI)
COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE Caso 2
- Lettura giornaliera ( che potrebbe essere
settimanale, decadale o mensile a seconda del
dimensionamento dellimpianto e se lo stesso è
presidiato o meno ) della produzione,
registrazione del dato sul registro (fac-simile
ex mod. 36 bis) - Loperatore dovrà presentare allUfficio delle
Dogane di Pisa, entro il mese di marzo, la
dichiarazione annuale, prevista dallart.55 comma
1 del suddetto T.U.A. modificato dal D.Lgs
02.02.2007 n.26, in applicazione della
Direttoriale Prot. n. 1493/UD del 26/09/2007, la
Ditta è tenuta a presentare la Dichiarazione
annuale in via telematica, la stessa qualora non
ne sia in possesso, dovrà richiedere allAgenzia
delle Dogane di Pisa lautorizzazione
allutilizzo del Servizio Telematico doganale
EDI. -
31
32IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI RINNOVABILI)
COMPLETAMENTE DEDICATI ALLA RETE Caso 2
Le istruzioni tecniche per la richiesta di
autorizzazioni allutilizzo del Servizio
telematico Doganale sono disponibili sul sito
dellAgenzia-delle-Dogane www.agenziadogane.gov.it
nonché le modalità tecniche ed operative di
trasmissione delle dichiarazioni per il tramite
del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla
descrizione dei relativi tracciati informatici.
32
33 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE
Limpianto è parzialmente dedicato alla rete,
parte dellenergia elettrica prodotta viene
consumata dallautoproduttore, leccedenza viene
ceduta alla rete. In questo tipo di impianto
sono installati 2 contatori, uno di proprietà
della ditta detto comunemente contatore di
produzione, da questo contatore viene misurata
tutta lenergia elettrica prodotta dallimpianto
in questione, il dato di produzione annuale viene
trasmesso dalloperatore al GSE Spa (Gestore dei
Servizi Elettrici, Azionista unico del GSE e il
Ministero dellEconomia e delle Finanze che
esercita i diritti dellazionista con il
Ministero delle Attività Produttive), Il predetto
Ente provvede a erogare gli incentivi in danaro,
con versamenti mensili, secondo un piano
tariffario (sulla base del dato di produzione
annua di energia elettrica dellimpianto
fotovoltaico).
33
34 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE
Laltro contatore (di proprietà ENEL), è
collegato alla rete, viene detto bidirezionale,
perché misura lenergia elettrica acquisita dalla
rete e lenergia elettrica ceduta alla rete,
prodotta dallimpianto fotovoltaico, non
utilizzata dalloperatore per il proprio
fabbisogno. La funzione dei due contatori è la
seguente Tutta lenergia elettrica prodotta
dallimpianto passa dal contatore di produzione
(Fiscale), parte di essa viene utilizzata per usi
propri dallazienda, il resto, ad esempio
lenergia prodotta nei giorni di sabato e
domenica viene ceduta alla rete, e quindi viene
misurata dal contatore bidirezionale. Detto
contatore misura anche lenergia acquistata dalla
rete che alimenta lazienda nel momento in cui
viene meno lenergia elettrica prodotta
dallimpianto fotovoltaico (modo complementare).
34
35 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE
La normativa vigente considera loperatore
suddetto come un soggetto obbligato ai fini
delle accise che esercita unofficina elettrica
art. 53 comma 1 let. b) del D.Lvo n. 26 del
02/02/2007, che modifica D.Lvo 504/95, al quale
lUfficio delle Dogane competente per territorio,
rilascia, ai sensi dellart. 53 comma 7 D.L.vo n.
26 del 02/02/2007, previa verifica degli
impianti, una licenza di esercizio, in luogo
dellautorizzazione di cui al comma 5 del
predetto Decreto, soggetta al pagamento di un
diritto annuale
35
36 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE
La licenza fiscale di esercizio è rilasciata
dall Ufficio delle Dogane di Pisa prima
dellinizio dellattività degli impianti e può
essere revocata quando vengono a mancare i
presupposti per lesercizio dellimpianto (comma
1 art. 63 D.Lvo n. 504 del 26 Ottobre 1995 -
sostanziale mancanza dei requisiti oggettivi e
soggettivi). Per lattività di autoproduzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, lunica
imposta da corrispondere è lAddizionale
Provinciale consumata in luoghi diversi dalle
abitazioni, ai sensi dellart.10 della Legge
13/05/1999, n. 133 e dellart. 28 comma 3 della
Legge Finanziaria 2001 n. 388/00 Addizionale
Provinciale (D.Lvo 511/88) 0,01136 (Aliquota,
delibera Provincia di Pisa n. 233 del 22.12.2010)
X Consumo in kWh Imposta da versare.
36
37 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE
- Adempimenti da parte della ditta
- Presentazione, in duplice copia, allUfficio
delle Dogane di Pisa denuncia dellimpianto di
produzione di energia elettrica allegando - - Schema unifilare
- - Relazione tecnica
- - Mappa Catastale
- - Planimetria della Centrale Fotovoltaica, con
indicazione dei locali di cui si compone
limpianto e lubicazione degli apparati di
produzione, trasformazione e misura - - Dichiarazione di conformità a regola darte
- - Certificato di Collaudo dellimpianto
37
38 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE
- - Regolamento di esercizio
- - Dia
- Certificato di Conformità MID ovvero specifiche
del contatore di produzione, requisiti
previsti dal D.Lgs. n. 22 del 06 febbraio 2007
che recepisce la Direttiva CEE 2004/22/CE) - Certificati di prova dei gruppi di misura
(contatori, T.A. e T.V.) in originale e in bollo
38
39 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE.
- Certificazione rilasciata da ditta specializzata
e autorizzata dall Agenzia delle Dogane (in
riferimento alla corretta inserzione del gruppo
di misura e prova di taratura dello strumento
stesso) - Richiesta in bollo, con allegata marca da bollo,
per il rilascio della licenza di esercizio per
limpianto di produzione di energia elettrica
39
40 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE
- Ricevuta di versamento di 23,24 (Diritto di
licenza), il pagamento potrà essere effettuato
mediante versamento diretto presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato di Pisa sul Capitolo 1419
Capo 1, oppure tramite conto corrente postale n.
2568 ( per la Provincia di Massa ccp n. 2543, per
la provincia di Lucca ccp n. 2550) intestato
alla Tesoreria (competente) con la seguente
imputazione - licenza di esercizio Capo 1 Capitolo 1419,
oppure una volta in possesso della licenza
utilizzando il modello unificato di versamento
F/24 di cui allart. 17 del D.Lgs. n. 241/1997,
pagabile presso uno sportello bancario o postale
abilitato, precisando il codice tributo 2813
relativo ai Diritti di Licenza, previa
indicazione del codice ditta, privo dei caratteri
IT00
40
41 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE
- Copia del contratto di fornitura dalla rete
elettrica - Autocertificazione in cui il rappresentante
fiscale dichiari di non aver subito condanne con
sentenza passata in giudicato per i reati
connessi allaccertamento e al pagamento
dellaccisa sui prodotti energetici o
sullenergia elettrica per i quali è prevista la
pena della reclusione allegando copia del
documento di riconoscimento - Essendo lattività soggetta alla dichiarazione di
consumo,la Ditta, è tenuta, ai sensi dellart. 57
comma 1 del T.U.A., a prestare una cauzione per
un importo non inferiore alle imposte dovute in
un mese, a garanzia delle imposte gravanti
sullenergia elettrica prodotta, nonché per il
pagamento di indennità ed interesse di mora,
multe, ammende, pene pecuniarie ed ogni altro
accessorio a norma dellart. 1942 del C.C..
41
42 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE
- Richiesta allUfficio delle Dogane di Pisa per il
rilascio del registro di produzione di energia
elettrica vidimato (fac-simile ex mod. 36 bis) - Certificato CCIAA.
- Copia di un documento di identità in corso di
validità del legale rappresentante.
42
43 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE
-
- L Ufficio delle dogane territorialmente
competente, dopo avere ricevuto quanto sopra
richiesto, disporrà - Sopralluogo dellimpianto, verifica dello stato
reale con la denuncia di officina elettrica, a
suo tempo presentata, suggellamento contatore di
produzione di energia elettrica, eventuali
prescrizioni a tutela a salvaguardia e a
garanzia degli interessi erariali
43
44IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE
- 1. Per ogni soggetto tenuto a versare le accise è
aperto un conto, presso l UD territorialmente
competente, identificato dal codice ditta. Gli UD
tengono, per ogni conto, una contabilità
distintamente per aliquota di imposta e
provvedono a - controllare la correttezza e giusta imputazione
del versamento effettuato - emettere avvisi di pagamento per il recupero dei
tributi non versati, con i relativi interessi e
lindennità di mora - applicare le sanzioni previste,
- La gestione del conto o tenuta del conto
(contabilità) si effettua mediante la
registrazione - - delle somme risultanti dai documenti in base
ai quali è accertato un debito o un credito
(dichiarazioni di consumo annuali) - - della scadenza entro cui è dovuto il
versamento di imposta, di qualsiasi altro
documento idoneo a dare scarico dellimposta.
45 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE
- Rilascio della licenza di esercizio.
- Successivi adempimenti della ditta dopo il
rilascio della licenza - - Versamento diritto annuale di licenza deve
essere versato nel periodo dal 1 al 16 dicembre
dellanno che precede quello cui si riferisce,
utilizzando il modello unificato di versamento
F/24 di cui allart. 17 del D.Lgs n. 2411,
pagabile presso uno sportello bancario o postale
abilitato, precisando il codice tributo 2813
relativo ai Diritti di Licenza, previa
indicazione del codice ditta, privo dei caratteri
IT00. -
45
46 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE
- Lettura giornaliera (che potrebbe essere
settimanale, decadale o mensile a seconda del
dimensionamento dellimpianto e se lo stesso è
presidiato o meno) della produzione,
registrazione del dato sul registro (fac-simile
ex mod. 36 bis) - Loperatore dovrà presentare
allUfficio delle Dogane di Pisa, entro il mese
di marzo, la dichiarazione annuale, prevista
dallart.55 comma 1 del suddetto T.U.A.
modificato dal D.Lgs 02.02.2007 n.26, in
applicazione della Direttoriale Prot. n. 1493/UD
del 26/09/2007, la Ditta è tenuta a presentare la
Dichiarazione annuale in via telematica, la
stessa qualora non ne sia in possesso, dovrà
richiedere allAgenzia delle Dogane di Pisa
lautorizzazione allutilizzo del Servizio
Telematico doganale EDI.
46
47 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (O ALTRE FONTI
RINNNOVABILI) PARZIALMENTE DEDICATI ALLA RETE
Le istruzioni tecniche per la richiesta di
autorizzazioni allutilizzo del Servizio
telematico Doganale sono disponibili sul sito
dellAgenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it
nonché le modalità tecniche ed operative di
trasmissione delle dichiarazioni per il tramite
del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla
descrizione dei relativi tracciati
informatici. Si precisa che tutta la
documentazione tecnica dovrà essere redatta da un
tecnico abilitato e controfirmata dal legale
rappresentante della Società richiedente.
47
48Liquidazione, accertamento e pagamento
dellaccisa
- Laccertamento e la liquidazione dellaccisa sono
effettuati dal competente Ufficio dellAgenzia
delle dogane sulla base della dichiarazione di
consumo annuale. - Il pagamento dellaccisa è effettuato in rate di
acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di
ciascun mese, calcolate sulla base di un
dodicesimo dei consumi dellanno precedente. - Per il mese di agosto la rata di acconto è
versata entro il giorno 20. Il versamento a
conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del
mese di marzo dellanno successivo a quello cui
si riferisce. - Le somme eventualmente versate in più del dovuto
sono detratte dai successivi versamenti di
acconto. - LAmministrazione finanziaria ha facoltà di
prescrivere, sulla base dei dati tecnici e
contabili disponibili, rateizzazioni di acconto
diverse da quelle citate. - La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti
venditori, ai consumatori finali deve riportare
i quantitativi di energia elettrica venduti e la
liquidazione dellaccisa e relative addizionali,
con le singole aliquote applicate.