Title: Nessun titolo diapositiva
1DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIST
ICA
Circ. 12 maggio 1998, n. 124/E
Sono considerate tali le Associazioni
senza scopo di lucro
affiliate al Coni, alle Federazioni Sportive
Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva
che svolgono attività sportive dilettantistiche
(come definite alla normativa regolamentare dei
soggetti di cui al punto precedente)
2I soggetti che svolgono attività sportiva
dilettantistica possono assumere la forma di
associazioni non riconosciute (artt. 36 e
seguenti del codice civile)
associazioni riconosciute (DPR 10 febbraio 2000,
n. 361)
società di capitali o cooperativa senza scopo di
lucro
Art. 90, comma 17, L.n. 289/2002 (Finanziaria
2003)
3Le altre agevolazioni dellart. 90 per società ed
associazioni sportive
Sono esenti in modo assoluto dallimposta di
bollo gli atti posti in essere o richiesti dalle
federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni (comma 6)
Sono esenti dalle tasse sulle concessioni
governative gli atti e i provvedimenti
concernenti le società e associazioni sportive
dilettantistiche (comma 7)
Le indennità ed i rimborsi corrisposti agli
atleti dilettanti nellambito dellattività
commerciale non sono soggetti ad Irap sia che il
soggetto erogatore applichi il regime di cui alla
legge numero 398/1991 (comma 10) sia che si trovi
in regime normale (art. 5, comma 2, L. n.
289/2002)
Non si applicano le disposizioni sulla perdita di
qualifica di ente non commerciale (comma 11)
4Le altre agevolazioni dellart. 90 per società ed
associazioni sportive
Il Coni, le Federazioni sportive nazionali e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni
non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4
di cui allart. 28 del DPR 600/73 a titolo di
acconto sui contributi erogati alle società ed
associazioni sportive dilettantistiche (comma 4)
Si applica limposta di registro in misura fissa
sugli atti costitutivi e di trasformazione delle
società e associazioni sportive dilettantistiche,
nonché delle Federazioni sportive e degli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal Coni
direttamente connessi allo svolgimento
dellattività sportiva (comma 5)
5Art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 sponsorizzazioni
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore
di
Società, associazioni sportive dilettantistiche
Fondazioni costituite da istituzioni scolastiche
Associazioni sportive scolastiche che svolgono
attività nei settori giovanili riconosciuta dalle
Federazioni sportive nazionali o da enti di
promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino a un
importo annuo complessivamente non superiore a
200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla
promozione dellimmagine o dei prodotti del
soggetto erogante mediante una specifica attività
del beneficiario
6REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA LEGGE 16 DICEMBRE
1991, n. 398
REQUISITO SOGGETTIVO
Associazioni sportive dilettantistiche
Associazioni senza scopo di lucro e pro
loco (art. 9-bis del DL 30 dicembre 1991, n. 417
aggiunto dalla Legge di conversione 6 febbraio
1992, n. 66)
Società sportive dilettantistiche costituite in
società di capitali senza scopo di lucro (art.
90, comma 1, Finanziaria 2003)
REQUISITO OGGETTIVO
Limite dei proventi derivanti da
attività commerciali non superiori a 250.000
euro (art. 90, comma 2, Finanziaria 2003)
7Accesso al regime L. 398/91 (art.9, c. 2, D.P.R.
544/1999)
Mediante opzione
alla SIAE prima dell'inizio dell'anno solare nel
quale si intende usufruire del trattamento di
favore
all'ufficio delle entrate secondo le
disposizioni del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442
l'opzione ha effetto fino a quando non è
revocata ed è comunque vincolante per un
quinquennio
.
8Accesso al regime L. 398/91 (art.9, c. 2, D.P.R.
544/1999)
Dal 2002 lopzione può essere espressa allegando
al modello UNICO il quadro VO della dichiarazione
Iva
novità introdotta dal DPR 404/2001
.
9REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA LEGGE 16 DICEMBRE
1991, n. 398
CONSEGUENZE
Esonero dallobbligo di tenuta dei registri
contabili, dalla certificazione dei corrispettivi
e dalla presentazione della dichiarazione IVA
Obbligo di conservare e numerare progressivamente
le fatture di acquisto
Obbligo di annotare i corrispettivi e i proventi
commerciali, una volta al mese, entro il 15 del
mese successivo a quello di riferimento nel
modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997
Obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e IRAP
Assoggettamento a tutte le altre imposte indirette
10Regime vigente
Reddito imponibile ai fini IRES è determinato
applicando allammontare dei proventi commerciali
il coefficiente di redditività del 3 e
aggiungendo le plusvalenze patrimoniali
Detrazione dellIVA forfettizzata 50
dellimposta sulle operazioni attive (compresa la
pubblicità) 1/10 per le sponsorizzazioni 1/3 per
la cessione o concessione di diritti di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica
Dal 1 gennaio 2000 lIVA viene versata
trimestralmente mediante delega unica di
pagamento (modello F24) entro il giorno 16 del
secondo mese successivo al trimestre di
riferimento
11Associazioni Sportive dilettantistiche L. 398/91
Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile
A) i proventi derivanti dallo svolgimento di
attività commerciali connesse agli scopi
istituzionali
B) i proventi realizzati a seguito di raccolte di
fondi effettuate in conformità allart. 143,
comma 3, lett. a) del TUIR
Per non più di due eventi allanno e per un
importo non superiore a 51.645,69 euro (DM 10
novembre 1999)
12Agevolazioni per le società di capitali e
cooperative sportive dilettantistiche
Testo normativo
Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive modificazioni, e le altre
disposizioni tributarie riguardanti le
associazioni sportive dilettantistiche si
applicano anche alle società sportive
dilettantistiche costituite in società di
capitali senza fine di lucro (art. 90, comma 1,
L. n. 289/2002)
13Agevolazioni per le società di capitali e
cooperative sportive dilettantistiche
Secondo lAgenzia delle Entrate (circ. n. 21/E
del 22 aprile 2003), per beneficiare di detta
norma agevolativa le società sportive
dilettantistiche, al pari delle associazioni
sportive dilettantistiche, devono integrare le
clausole statutarie con quelle previste dal
comma 4 quinquies dello stesso articolo 111 ..
(ora art. 148 comma VI). Alla sopra citata
condizione, anche per le società di capitali e
cooperative non rilevano i corrispettivi
specifici versati dagli associati e dagli altri
soggetti menzionati nell'art. 111 (ora 148) del
TUIR
14Agevolazioni per le società di capitali e
cooperative sportive dilettantistiche
Le società sportive dilettantistiche mantengono,
dal punto di vista fiscale, la natura commerciale
e sono riconducibili, in quanto società di
capitali, nell'ambito dell'art. 87 (ora 73),
comma 1, lettera a) del TUIR. .... Il reddito
delle società sportive dilettantistiche è,
pertanto, determinato, in via di principio,
secondo le disposizioni ... del TUIR relative
alle società e agli enti commerciali. Nei
confronti delle società sportive dilettantistiche
non possono, quindi, trovare applicazione le
disposizioni relative agli enti non commerciali,
recate dagli articoli 108 (ora 143) e seguenti
del TUIR, ivi comprese quelle contenute nell'art.
111 concernente gli enti non commerciali di tipo
associativo
15Per tutte le società ed associazioni sportive
dilettantistiche (art. 37 L. 342/2000)
Obblighi di documentazione
Pagamenti a favore e Versamenti effettuati dalle
associazioni sportive dilettantistiche
di importo superiore o uguale a 516,46 euro
Devono essere eseguiti tramite conti
correnti bancari o postali ovvero secondo idonee
modalità per consentire i controlli da parte
dellAmministrazione finanziaria
16Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO
Persone fisiche e soggetti IRES
DETRAZIONE DALLIMPOSTA LORDA PARI AL 19
DELLEROGAZIONE LIBERALE PER UN IMPORTO NON
SUPERIORE A 1.500 euro (a condizione che il
versamento sia effettuato tramite banca o posta)
17Art. 67, comma 1, lett. m), TUIR(redditi
diversi)Compensi corrisposti nellesercizio di
attività sportiva dilettantistica
- Presupposto soggettivo (1) chi eroga i compensi?
- CONI
- Federazioni Sportive Nazionali
- UNIRE
- Enti di promozione sportiva
- Qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalità sportive dilettantistiche e che
da essi sia riconosciuto
18Art. 67, comma 1, lett. m), TUIR(redditi
diversi)Compensi corrisposti nellesercizio di
attività sportiva dilettantistica
- Presupposto soggettivo (2) chi riceve i
compensi? - Chi li consegue nellesercizio diretto di
attività sportiva dilettantistica (cfr. ris. n.
34 del 26 marzo 2001)
19Art. 67, comma 1, lett. m), TUIR(redditi
diversi)Compensi corrisposti nellesercizio di
attività sportiva dilettantistica
- Presupposto oggettivo che tipo di compensi sono?
- Indennità di trasferta
- Rimborsi forfetari di spesa
- Premi
- Compensi
20Art. 67, comma 1, lett. m), TUIR(redditi
diversi)Compensi corrisposti per attività
artistiche(novità Finanziaria 2007)
- Le regole previste per i compensi relativi alle
prestazioni sportive dilettantistiche si
applicano anche a - Direttori artistici ed ai collaboratori tecnici
- Per prestazioni di natura non professionale da
parte di cori, bande musicali e filodrammatiche
che perseguono finalità dilettantistiche
21Per società ed associazioni sportive dilettantisti
che
Trattamento delle somme erogate dalle
associazioni nellesercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche
Non costituiscono reddito per il percipiente le
somme fino a 7.500 euro annui (senza alcuna
franchigia giornaliera)
La parte eccedente deve essere assoggettata a
ritenuta IRPEF (23) a titolo di imposta,
maggiorata delle addizionali di
compartecipazione allIRPEF
22Per società ed associazioni sportive dilettantisti
che
Trattamento delle somme erogate dalle
associazioni nellesercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche
Non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto,
allalloggio, al viaggio e al trasporto sostenute
in occasione di prestazioni effettuate fuori dal
territorio comunale
23Compensi agli atleti oneri
- Laliquota della ritenuta da applicare a titolo
di addizionale di compartecipazione allIrpef è
attualmente solo quella relativa alladdizionale
Irpef del 0,9 - non sono infatti mai stati emanati i decreti di
attuazione del comma 2 dellart. 1 del D.Lgs. n.
360/1998, secondo il quale, entro il 15 dicembre
di ogni anno deve essere stabilito limporto
dellaliquota di compartecipazione per lanno
successivo.
24Compensi agli atleti oneri
- La ritenuta operata sulle somme erogate per
prestazioni sportive dilettantistiche, deve
essere versata, con il modello F24 (solo modello
on-line per chi ha partita Iva), entro il giorno
16 del mese successivo a quello del pagamento con
i seguenti codici - 1040 per le ritenute Irpef (sia a titolo di
acconto sia a titolo dimposta) - 3802 per le ritenute delladdizionale regionale
25Compensi agli atleti oneri
- Allatto di ogni pagamento, la società o
associazione sportiva dilettantistica deve farsi
rilasciare dal percipiente - una dichiarazione in cui si attesti limporto
percepito e se questo ha superato o meno il
limite di franchigia fiscale
26Compensi agli atleti oneri
- La società/associazione sportiva dilettantistica
che, nel corso dellanno, ha erogato compensi per
attività sportiva dilettantistica deve - Rilasciare ai percipienti una specifica
certificazione - Compilare e trasmettere allAgenzia delle Entrate
la dichiarazione di sostituto dimposta, mod. 770
semplificato
27Compensi agli atleti oneri
- La certificazione dei compensi ai soggetti che
svolgono attività sportiva dilettantistica - Va rilasciata in carta libera e deve contenere i
dati anagrafici del percipiente, il totale del
compenso lordo che gli è stato riconosciuto
nellanno di riferimento e lammontare della
ritenuta operata (art. 4, comma 6-ter, D.P.R. n.
322/1998) - Deve essere consegnata allinteressato entro il
28 febbraio dellanno successivo a quello in cui
le somme e i valori sono stati corrisposti.
28Compensi agli atleti oneri
- Il modello 770/semplificato
- Deve essere compilato per quanto riguarda la
comunicazione dei dati delle certificazioni di
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
indicando tutte le somme corrisposte, anche al di
sotto di 7.500 euro, con esclusione delle somme
erogate a titolo di rimborso delle spese - Deve essere trasmesso esclusivamente in via
telematica entro il 31 marzo dellanno successivo
a quello di erogazione (per il 2008 il termine è
fissato al 31 maggio).
29Il regime dei compensi agli atleti dilettanti
Superato il limite di 7.500 euro annui la
ritenuta è
A titolo di imposta fino ad ulteriori 20.658,28
euro
A titolo di acconto oltre 28.158,28 euro annui
In base alla ris. n. 39/E del 3 aprile 2001 chi
ha percepito solo compensi da attività sportiva
dilettantistica inferiori, nellanno,a 28.158,28
euro non è tenuto alla compilazione del mod.
UNICO
30Per società ed associazioni sportive dilettantisti
che
Trattamento delle somme erogate dalle
associazioni nellesercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche
Ai soli fini della determinazione delle aliquote
per scaglioni di reddito di cui allart. 11 del
TUIR, la parte dellimponibile assoggettata a
ritenuta a titolo dimposta concorre alla
formazione del reddito complessivo (art. 25,
comma 1, ultima parte, L. 13 maggio 1999, n.
133)
31Per società ed associazioni sportive dilettantisti
che
Trattamento delle somme erogate dalle
associazioni nellesercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche
Il trattamento tributario non si modifica se il
soggetto percettore dei compensi è non residente
in Italia (agenzia delle Entrate, risoluzione n.
142/E del 1 ottobre 2001)
32Il regime dei compensi agli atleti dilettanti si
applica anche (art. 90, commi 3 e 23 della
Finanziaria 2003)
ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestiona
le di natura non professionale resi in favore di
società e associazioni sportive dilettantistiche
(non soggetti a contributo INPS, circ. n. 42/2003)
ai dipendenti pubblici che prestano attività,
nellambito delle società ed associazioni
sportive dilettantistiche, fuori dallorario di
lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi
gli obblighi di servizio, previa comunicazione
allamministrazione di appartenenza