Disturbi Bipolari, Disturbi di Personalit - PowerPoint PPT Presentation

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Disturbi Bipolari, Disturbi di Personalit

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Title: Disturbi Bipolari, Disturbi di Personalit . Studio clinico di confronto. Author: Rosita Lo Baido Last modified by: ROSSANA Created Date: 10/20/2005 1:28:42 PM – PowerPoint PPT presentation

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Title: Disturbi Bipolari, Disturbi di Personalit


1
Segretariato Italiano medici e Specializzandi SED
E PALERMO
www.sims.ms
Il Giovane Medico Abilitazione.e
poi? Palermo, 22 Febbraio 2006 Aula B
Complesso Didattico Aule Nuove

2
Segretariato Italiano medici e Specializzandi SED
E PALERMO
www.sims.ms
Il vecchio e il nuovo ordinamento didattico
delle scuole di specializzazione del settore
medico DR. Rossana Messina
3
  • Decreto Legislativo 8 Agosto 1991, n257
    Attuazione della Direttiva n 82/76/CEE del
    Consiglio del 26 Gennaio 1982, recanti modifica
    di precedenti direttive in tema di formazione dei
    medici specialisti a norma dellart.6 della Legge
    29 Dicembre 1990, n428 (Legge Comunitaria 1990)
  • Decreto ministeriale 11 maggio 1995
  • Modificazioni all'ordinamento didattico
    universitario relativamente alle scuole di
    specializzazione del settore medico.
  • Riassetto delle Scuole di specializzazione di
    area sanitaria
  • GU n. 258 del 5-11-2005- Suppl. Ordinario n.176

4
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257
5
Art.1 - Formazione a tempo pieno del medico
specialista. 1. La formazione specialistica dei
medici ammessi alle scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia, di
tipologia e durata conformi alle norme della
comunità economica europea e comuni a due o più
Stati membri, si svolge a tempo pieno. 2.
L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1
è formato ed aggiornato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con quello della sanità
6
  • Art.2 - Programmazione
  • Con decreto del Ministro della sanità, sentite le
    regioni e le province autonome, di concerto con
    il Ministro dell'università e della ricerca
    scientifica e tecnologica, sentite le facoltà di
    medicina e chirurgia, e con il Ministro del
    tesoro, è determinato, ogni tre anni, il numero
    degli specialisti da formare sulla base delle
    esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle
    capacità ricettive delle strutture universitarie
    e di quelle convenzionate con le università, in
    relazione al contenuto specifico della formazione
    e delle risorse finanziarie comunque acquisite
    dalle università.

7
Art.2 - Programmazione 2. In relazione alla
programmazione di cui al comma 1, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito il Ministro della sanità,
determina il numero dei posti per ciascuna scuola
le cui strutture siano corrispondenti ai
requisiti previsti dall'art. 7, tenuto conto
delle richieste delle facoltà di medicina e della
disponibilità di idonee strutture acquisite anche
attraverso convenzioni. Il predetto decreto è
adottato su parere del comitato consultivo di
medicina del Consiglio universitario nazionale.

8
Art. 2 - Programmazione 3.Nell'ambito dei posti
risultanti dalla programmazione di cui al comma
1, per ogni singola specializzazione è
stabilita una riserva di posti, non superiore al
5, a favore dei medici dell'amministrazione
militare. Il numero dei posti da riservare ai
medici stranieri provenienti dai Paesi in via di
sviluppo è determinato con il decreto di cui al
comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri. La ripartizione tra le singole scuole dei
posti riservati è effettuata con il decreto di
cui al comma 2. 4. Per usufruire dei posti
riservati di cui al comma 3 i candidati devono
aver superato le prove di ammissione previste
dall'ordinamento della scuola.
9
Art.2 Progragmmazione 5. Restano ferme le
disposizioni di cui all'art. 2, comma quinto, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162 (3). Il consiglio della scuola,
d'intesa con l'amministrazione di appartenenza
degli specializzandi, può autorizzare
l'espletamento delle attività pratiche previste
dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle
attività di servizio, a condizione che le
predette attività siano coerenti con il programma
del corso di studio
10
  • Art.3 - Ammissione.
  • L'ammissione alle scuole di specializzazione
    avviene secondo le modalità di cui all'art. 13
    del decreto del Presidente della Repubblica 10
    marzo 1982, n. 162
  • Le modalità per la costituzione delle
    commissioni di ammissione e di esame finale di
    cui all'art. 4, comma 5, sono disciplinate dal
    regolamento didattico di ateneo di cui all'art.
    11 della legge 19 novembre 1990, n. 341

11
  • Art.4 - Diritti e doveri degli specializzandi.
  • La formazione del medico specialista a tempo
    pieno implica la partecipazione alla totalità
    delle attività mediche del servizio di cui fanno
    parte le strutture nelle quali essa si effettua,
    ivi comprese le guardie e l'attività operatoria
    per le discipline chirurgiche, nonché la graduale
    assunzione dei compiti assistenziali in modo che
    lo specializzando dedichi alla formazione pratica
    e teorica tutta la sua attività professionale per
    l'intero anno.
  • Gli specializzandi sono utilizzati in attività di
    assistenza per il tirocinio pratico connesso alla
    specializzazione.
  • L'ammissione e la frequenza alla scuola,
    finalizzate alla formazione di medico specialista
    dell'iscritto, non determinano la costituzione di
    alcun rapporto di impiego.

12
4.L'impegno richiesto per la formazione
specialistica è almeno pari a quello previsto per
il personale medico del Servizio sanitario
nazionale a tempo pieno. Le modalità di
svolgimento delle attività teoriche e pratiche
degli specializzandi, nonché il numero e la
tipologia degli interventi pratici che lo
specializzando deve avere personalmente eseguito
per essere ammesso a sostenere la prova finale
annuale, sono determinate nei regolamenti
didattici di cui all'art. 11 della legge 19
novembre 1990, n. 341. 5. Per ogni anno di corso
è prevista una prova di esame finale, che può
essere ripetuta una sola volta purché entro
l'anno. 6. Lo specializzando, che al termine di
ciascun anno non sia in regola con gli esami e
con lo svolgimento delle attività pratiche
previste, non è ammesso a proseguire il corso
degli studi, fatto salvo il disposto di cui al
comma 3 dell'art. 5
13
7. Il diploma di specializzazione costituisce
titolo da valutare separatamente, con specifico
punteggio, fra quelli valutabili nei concorsi di
accesso ai profili professionali medici. 8. Le
università sono tenute alla copertura
assicurativa per i rischi professionali e gli
infortuni connessi all'attività di formazione
degli specializzandi. L'importo del relativo
premio è detratto dalla borsa di studio di cui
all'art. 6, spettante a ciascun specializzando.

14
  • Art.5 - Incompatibilità, congedi e interruzioni.
  • Per la durata della formazione a tempo pieno è
    inibito l'esercizio di attività
    libero-professionali esterne alle strutture
    assistenziali in cui si effettua la
    specializzazione ed ogni rapporto anche
    convenzionale o precario con il Servizio
    sanitario nazionale.
  • Lo specializzando, ove sussista un rapporto di
    pubblico impiego, fatta eccezione per i
    dipendenti di cui all'art. 2, comma 5, è
    collocato in posizione di congedo straordinario
    ai sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre
    1989, n. 398
  • Il periodo di formazione può essere sospeso per
    servizio militare, missioni scientifiche,
    gravidanza e malattia, fermo restando che
    l'intera sua durata non può essere ridotta a
    causa delle suddette sospensioni.

15
  • Non costituisce interruzione della formazione ai
    fini della sua continuità e conseguentemente non
    va recuperato un periodo complessivo di assenza
    giustificata non superiore a trenta giorni in un
    anno accademico.
  • 5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione
    didattico-scientifica integrata tra università
    italiane ed università di Paesi esteri, la
    formazione specialistica può svolgersi, per
    periodi complessivamente non superiori ad un
    anno, in strutture sanitarie di Paesi della CEE,
    fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del
    decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
    1982, n. 162 (4) (2/a).

16
  • Art.6 - Borse di studio.
  • Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei
    limiti definiti dalla programmazione di cui
    all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione
    dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, è
    corrisposta, per tutta la durata del corso, ad
    esclusione dei periodi di sospensione della
    formazione specialistica, una borsa di studio
    determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000.
    Tale importo viene annualmente, a partire dal 1
    gennaio 1992, incrementato del tasso programmato
    d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio,
    con decreto del Ministro della sanità, di
    concerto con i Ministri dell'università e della
    ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro,
    in funzione del miglioramento stipendiale
    tabellare minimo previsto dalla contrattazione
    relativa al personale medico dipendente del
    Servizio sanitario nazionale.

17
2. La borsa di studio viene corrisposta, in sei
rate bimestrali posticipate, dalle università
presso cui operano le scuole di specializzazione
riconosciute ai sensi dell'art. 7. La
corresponsione della borsa cessa nei confronti di
coloro che non abbiano sostenuto, con esito
positivo, la prova di esame annuale entro la
sessione autunnale, con effetto dall'inizio del
mese successivo a quello del definitivo mancato
superamento della prova.
18
3. Alla ripartizione ed assegnazione a favore
delle Università dei fondi previsti dall'art. 6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428
(5), provvede, con proprio decreto, il Ministro
del tesoro, su proposta dei Ministri
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della sanità, sulla base del
decreto di cui all'art. 2, comma 2. 4. La borsa
di studio a favore dei medici stranieri
provenienti dai Paesi in via di sviluppo,
rientranti nella riserva di posti prevista
dall'art. 2, comma 3, è corrisposta dal Ministro
degli affari esteri a valere sulle risorse della
legge 26 febbraio 1987, n. 49 (6), e con le
modalità contenute nella stessa. 5. Si applica
l'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476
19
Art.7 - Requisiti di idoneità delle strutture.
1. I requisiti di idoneità delle strutture ove
si svolge la formazione specialistica sono
determinati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della
sanità, su parere del comitato consultivo di
medicina del Consiglio universitario nazionale e
del Consiglio superiore della sanità, tenuto
conto a) della disponibilità di attrezzature e
dotazioni strumentali per l'esercizio delle
attività inerenti alla formazione specialistica
b) del numero dei posti letto e dell'organico di
personale a fini assistenziali in relazione al
numero degli specializzandi c) della presenza di
servizi generali e diagnostici collegati alla
struttura dove si svolge la formazione d) della
tipologia delle patologie trattate e delle
prestazioni eseguite annualmente e) delle
caratteristiche di professionalità del personale
presente nella struttura.
20
2. Le modalità per la verifica della idoneità e
della mancanza dei requisiti delle strutture sono
determinate con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della
sanità, tenuto conto delle diverse tipologie
delle singole scuole
21
  • Art.8 - Norme finali.
  • I decreti di riordinamento delle scuole di
    specializzazione di cui all'art. 9 della legge 19
    novembre 1990, n. 341, disciplinano le modalità
    per la soppressione o la trasformazione delle
    scuole di specializzazione il cui ordinamento non
    risulti conforme alla normativa comunitaria di
    cui all'art. 1, garantendo comunque il
    completamento degli studi agli specializzandi che
    risultino iscritti alla data di entrata in vigore
    degli stessi decreti. In ogni caso, per obiettive
    esigenze del Servizio sanitario nazionale, con
    decreto del Ministro dell'università e della
    ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
    con il Ministro della sanità, sentito il
    Consiglio universitario nazionale e il Consiglio
    superiore della sanità, possono essere confermate
    le scuole di specializzazione non conformi a
    quelle di cui all'art. 1, comma 1, esclusivamente
    per le tipologie previste alla data di entrata in
    vigore del presente decreto.
  • 2. Le disposizioni del presente decreto si
    applicano a decorrere dall'anno accademico
    1991-92

22
Riassetto delle Scuole di specializzazione di
area sanitaria. (GU n. 258 del 5-11-2005- Suppl.
Ordinario n.176)
23
Riassetto delle Scuole di specializzazione di
area sanitaria. (GU n. 258 del 5-11-2005- Suppl.
Ordinario n.176) Art.1 Il presente decreto
individua le scuole di specializzazione di area
sanitaria, il profilo specialistico, gli
obiettivi formativi ed i relativi percorsi
didattici suddivisi in aree e classi, di cui all
allegato. I regolamenti didattici di Ateneo,
di cui all art.11 della Legge n.341/1990,
disciplinano gli ordinamenti didattici delle
Scuole di specializzazione di area sanitaria in
conformità alle disposizioni del presente decreto
entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione
del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
24
Art. 2 1. Le Scuole di specializzazione di area
sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree
Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi
Clinici. LArea dei Servizi Clinici è suddivisa
in due sotto-aree sotto-area dei Servizi Clinici
Diagnostici e Terapeutici, sotto-area dei Servizi
Clinici Organizzativi e della Sanità Pubblica .
Nellambito delle singole aree le Scuole sono
aggregate in Classi omogenee al fine di
consentire una migliore utilizzazione delle
risorse strutturali, didattiche, assistenziali.
2. Per il conseguimento del Titolo di
Specialista nelle tipologie di corsi di
specializzazione compresi nelle classi area
medica, chirurgica e dei servizi clinici lo
specialista in formazione deve lacquisire 300
CFU complessivi, articolati in 5 anni di corso (o
360 CFU per i percorsi formativi delle Scuole
articolate in 6 anni di corso). Per ciascuna
tipologia di Scuola è indicato il profilo
specialistico e sono identificati gli obiettivi
formativi ed i relativi percorsi didattici
funzionali al conseguimento delle necessarie
conoscenze culturali ed abilità professionali.
25
3. I percorsi didattici sono articolati in
Attività formative di cui al comma 4 ,
preordinate al raggiungimento degli obiettivi
formativi utili a conseguire il titolo. Le
Attività sono a loro volta suddivise in Ambiti
omogenei di sapere, identificati da Settori
scientifico disciplinari . 4. Le Attività
formative ed i relativi CFU sono così ripartiti
a) Attività di base a cui sono assegnati 5
CFU b) Attività caratterizzanti a cui sono
assegnati almeno 270 CFU per le Scuole articolate
in 5 anni di corso e 330 CFU per le Scuole
articolate in 6 anni di corso b.1) Attività
caratterizzanti elettive a scelta dello studente
a cui può essere assegnata una parte dei CFU
dellAmbito specifico della Scuola c) Attività
Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui
sono assegnati 5 CFU d) Attività finalizzate
alla prova finale a cui sono assegnati 15
CFU e) Altre Attività a cui sono assegnati 5
CFU.
26
5. Almeno il 70 del complesso delle Attività
formative di cui al comma 4 e riservato allo
svolgimento di Attività formative
professionalizzanti ( pratiche e di tirocinio ),
pari a 210 CFU per le tipologie di Scuole
articolate in 5 anni di corso e 252 CFU per le
tipologie di Scuole articolate in 6 anni di
corso. 6. Le Attività di base comprendono uno o
più Ambiti, ed i relativi Settori scientifico
disciplinari, finalizzati all acquisizione di
conoscenze generali comuni per la preparazione
dello specializzando nelle varie tipologie di
Scuole comprese nella Classe.
27
7. Le Attività caratterizzanti sono articolate
in almeno - un Ambito denominato Tronco comune
identificato dai Settori scientifico disciplinari
utili allapprendimento di saperi comuni,
coordinato da un Docente che nellArea Medica e
nellArea Chirurgica va identificato,
rispettivamente, nel docente di Medicina Interna
e nel docente di Chirurgia Generale, mentre
nellArea dei Servizi Clinici corrisponde al
titolare della disciplina prevalente in ciascuna
classe. Al tronco comune sono dedicati il 30 dei
crediti delle Attività caratterizzanti da
distribuire nell intero percorso formativo
(rispettivamente 81 CFU per le tipologie di
Scuole articolate in 5 anni di corso e 99 CFU per
le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di
corso). Almeno 60 CFU del tronco comune sono
dedicati ad attività professionalizzanti (
pratiche e di tirocinio ). NellArea medica e
nellArea chirurgica, almeno 30 dei suddetti CFU
devono essere dedicati ad attività
professionalizzanti cliniche, rispettivamente, di
medicina interna e di chirurgia generale. I
rimanenti 30 CFU devono essere dedicati ad
attività professionalizzanti svolte nelle
specialità affini alle singole tipologie di
scuola comprese nella Classe/Area e nelle
attività cliniche di emergenza e pronto soccorso.
28
NellArea dei Servizi le attività
professionalizzanti di Tronco comune sono
differenziate per Classe - un Ambito denominato
Discipline specifiche della tipologia
identificato da uno o più Settori scientifico
disciplinari specifici della figura professionale
propria del corso di specializzazione. Alle
discipline specifiche della tipologia è assegnato
il 70 dei CFU delle Attività caratterizzanti
(rispettivamente 189 CFU per le Scuole articolate
in 5 anni di corso e 231 CFU per le Scuole
articolate in 6 anni di corso) - le Attività
caratterizzanti elettive a scelta dello studente
comprendenti un insieme di Attività identificate
da Settori scientifico disciplinari, utili a
costituire specifici percorsi formativi di
approfondimento. A tali Attività è assegnata una
frazione di crediti compresi nellambito delle
Discipline specifiche della tipologia della
Scuola (di cui al punto precedente). Possono
essere dedicate alle Attività caratterizzanti
elettive fino a 45 CFU per le tipologie di
Scuole articolate in 5 anni di corso e 50 CFU per
le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di
corso.
29
8. Le Attività Affini, Integrative e
Interdisciplinari comprendono uno o più Ambiti,
identificati da Settori scientifico disciplinari
utili alle integrazioni multidisciplinari. 9. Le
Attività finalizzate alla prova finale
comprendono crediti destinati alla preparazione
della tesi per il conseguimento del Diploma di
specializzazione. 10.Le Altre Attività
comprendono crediti finalizzati allacquisizione
di abilità linguistiche, informatiche e
relazionali .Tra tali attivita sono comprese ,
in particolare, quelle per l apprendimento
della lingua inglese a livello sufficiente per la
comprensione di testi e la partecipazione a
conferenze di ambito scientifico e clinico in
quanto condizione indispensabile per
laggiornamento e leducazione medica continua.
30
  • Art. 3
  • Le Scuole di specializzazione hanno sede presso
    l Università.
  • 2. Le Scuole di Specializzazione di Area Medica,
    Chirurgica e dei Servizi Clinici afferiscono alle
    Facoltà di Medicina e Chirurgia e possono essere
    attivate anche con il concorso di altre Facoltà,
    fatta salva la classe delle Specializzazioni in
    Farmaceutica che afferisce alle Facolta di
    Farmacia .
  • 3. Ai sensi dell art.34 e seguenti del
    D.Lgs.368/1999 la Scuola opera nell'ambito di una
    rete formativa dotata di risorse assistenziali e
    socio-assistenziali adeguate allo svolgimento
    delle attività professionalizzanti, secondo gli
    standards individuati dall'Osservatorio Nazionale
    della formazione medica specialistica di cui all
    art.43 dello stesso decreto legislativo.

31
4. Per i fini di cui al citato art.43 del D.Lgs
368/1999 , tenuto conto dei criteri di
accreditamento, le Facoltà di Medicina e
Chirurgia possono istituire e attivare una sola
Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia
. Per ciascuna scuola il numero minimo di
specializzandi iscrivibili non puo essere
inferiore a 3 per anno di corso . 5. Le Scuole
di Specializzazione di cui al comma 2 possono
essere istituite ed attivate anche in
collaborazione con altre Facoltà di Medicina e
Chirurgia di altre Università, al fine di
assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle
risorse strutturali e del corpo docente, previa
stipula di apposita convenzione. L atto
convenzionale individua la sede amministrativa
della scuola, le risorse finanziarie ,
strutturali e di personale docente occorrenti al
funzionamento della scuola stessa, anche per i
fini di cui all art. 3, comma 10, del DM
270/2004.
32
  • Art. 5
  • Al termine del corso di specializzazione lo
    studente consegue il diploma di specializzazione
    corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato
    dalle Universita ai sensi dell art.11, comma 8,
    del DM 270/2004 , che documenta lintero percorso
    formativo svolto dallo specializzando e che
    indica le Attività elettive che hanno
    caratterizzato lo specifico percorso individuale.
  • 2. La prova finale consiste nella discussione
    della tesi di specializzazione e tiene conto dei
    risultati delle valutazioni periodiche derivanti
    dalle prove in itinere , di cui al successivo
    comma 4 , nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
  • 3. Per il conseguimento del Diploma di
    specializzazione , cosi come indicato all art.2
    , comma 2 , del presente decreto , lo
    specialista in formazione deve aver acquisito 300
    o 360 crediti , secondo la durata del corso di
    specializzazione.

33
4. Ai sensi dell art. 38, comma 2 del D.Lgs
368/99, ai fini delle periodiche verifiche di
profitto la Scuola può predisporre prove in
itinere in rapporto con gli obiettivi formativi
propri delle singole Scuole. 5. Il monitoraggio
interno e la documentazione delle attività
formative, con particolare riguardo alle attività
professionalizzanti, deve essere documentato ,
come previsto dall art.38, comma 2 del D.Lgs
368/99, dal libretto-diario delle attività
formative nel quale vengono annotate, e
certificate mediante firma, le attività svolte
dallo specializzando con un giudizio sulle
capacità e le attitudini espresso dal
docente-tutore preposto alle singole attività.
34
  • Art. 7
  • Gli ordinamenti didattici delle Scuole di
    specializzazione di cui all allegato , attivate
    presso le università sono adeguati alle
    disposizioni del presente decreto entro diciotto
    mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
    Ufficiale , utilizzando le relative procedure
    informatizzate predisposte dal MIUR nella Banca
    dati dell offerta formativa .
  • 2. Le università assicurano la conclusione dei
    corsi di specializzazione ed il rilascio dei
    relativi titoli, secondo gli ordinamenti
    didattici previgenti, agli specializzandi già
    iscritti al momento dell'adeguamento del
    Regolamento Didattico di Ateneo .
  • 3. Con riferimento all art.4, comma 3, del
    presente decreto , per esigenze particolari ed in
    via transitoria per non piu di un triennio, la
    Direzione della Scuola puo essere affidata ad un
    Professore di ruolo o fuori ruolo di un settore
    scientifico-disciplinare identificato come affine
    a quello della tipologia della Scuola , secondo
    quanto previsto dallallegato D del D.M. 4
    ottobre 2000 pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24
    ottobre 2000 supplemento 175.

35
Indice Scuole per Area, Classe e Tipologia AREA
MEDICA 23 Classe Medicina clinica
generale Classe Medicina specialistica Classe
Neuroscienze e scienze cliniche del
comportamento Classe Medicina clinica delletà
evolutiva AREA CHIRURGICA 14 Classe delle
Chirurgie generali Classe delle Chirurgie
specialistiche Classe delle Chirurgie del
distretto testa e collo Classe delle Chirurgie
cardio-toraco-vascolari
36
AREA SERVIZI CLINICI 167 Sotto-area dei
Servizi Clinici Diagnostici e Terapeutici Classe
della Medicina diagnostica e di
laboratorio Classe della diagnostica per
immagini e radioterapia Classe dei servizi
clinici specialistici Classe dei servizi clinici
biomedici Classe delle specializzazioni in
odontoiatria Sotto-area dei Servizi Clinici
Organizzativi e della Sanità Pubblica Classe
della sanità pubblica Classe dellarea
farmaceutica Classe della fisica sanitaria
37
AREA MEDICA Classe Medicina clinica generale
Medicina interna Geriatria Medicina dello
sport Medicina termale Oncologia medica
Medicina di comunità Classe Medicina
specialistica Allergologia ed
Immunologia clinica Dermatologia e
Venereologia Ematologia Endocrinologia e
malattie del ricambio Gastroenterologia
Malattie dellapparato cardiovascolare Malattie
dellapparato respiratorio Malattie
infettive Medicina tropicale Nefrologia
Reumatologia Classe
Neuroscienze e scienze cliniche del
comportamento Neurofisiopatologia Neurologia
Neuropsichiatria infantile Psichiatria
Psicologia clinica Classe Medicina
clinica delletà evolutiva
Pediatria
38
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. CFU
Di base DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTI SSD 5 5
Caratterizzanti TRONCO COMUNE DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA SSD SSD della tipologia 81 (99)ª 189 (231)ª 270 (330)ª 5
Affini, integrative e interdisciplinari DISCIPLINE INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI SSD 5 5
Per la prova finale 15
Altre Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali. SSD 5
TOTALE 300 (360)ª
ª CFU per le Scuole con percorso di 6 anni. Ambito specifico per la tipologia della Scuola. CFU specifici per la tipologia della Scuola utilizzabili anche per le Attività caratterizzanti elettive.
39
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI ELETTIVE
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. CFU
Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente DISCIPLINE CARATTERIZZANTI ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE Tutti i SSD ritenuti utili per lattività elettiva 45 (50)ª
ª CFU per le scuole con percorso di 6 anni. I CFU derivano da quelli dellAmbito specifico della tipologia.
40
ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI
Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU CFU Tot
Attività professionalizzanti DISCIPLINE PROFESSINALIZZANTI 210 ( 252)ª
ª CFU per le scuole con percorso di 6 anni. Il 70 dei CFU di tutte le Attività.
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