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Nessun titolo diapositiva

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Title: Nessun titolo diapositiva Author: Marco Bargagli Last modified by: Cutarelli Gaetano - TCL Created Date: 6/8/2000 9:06:26 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: Nessun titolo diapositiva


1
Guardia di Finanza Comando Regionale Piemonte
Lesterovestizione societaria la presunzione
dellart. 73 , comma 5-bis del D.P.R. n.
917/86 Ten.Col. t.ST Gaetano
Cutarelli Comandante I Gruppo Tutela
Entrate del Nucleo Polizia Tributaria
Torino Torino, 2 dicembre 2011
2
Introduzione al concetto di ESTEROVESTIZIONE
principio di carattere generale world wide
taxation
Un soggetto residente nel territorio dello
Stato è assoggettato a tassazione per i redditi
ovunque prodotti nel mondo
esterovestizione societaria
Patologica pratica evasiva consistente
nellubicare fittiziamente allestero la
residenza fiscale di un soggetto economico
Obiettivo dellesterovestizione
beneficiare di un regime fiscale più favorevole
DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN ITALIA O ALLESTERO?
3
SOMMARIO
Il presente lavoro, dopo aver sinteticamente
ripercorso la disciplina normativa di riferimento
e i relativi documenti di prassi, è finalizzato
ad analizzare i profili applicativi della
presunzione legale relativa1 in materia di
esterovestizione.
in tema di esterovestizione societaria, dunque,
parleremo di
  1. Disciplina normativa di riferimento e i relativi
    documenti di prassi

art. 35, comma 13 DL 4 luglio 2006, n.223 che ha
introdotto allart. 73 del Tuir i commi 5-bis e
5-ter
  1. Profili applicativi della presunzione legale
    relativa
  1. Possibile reiterabilità del meccanismo
    presuntivo

non può certo rappresentare un automatismo
applicativo
  1. La prova contraria che può essere fornita dal
    contribuente
  1. Sintesi delle fasi della verifica in materia di
    esterovestizione
  1. Conclusioni

4
Normativa di riferimento elementi di sintesi
inversione, a carico del contribuente, dellonere
della prova
articolo 73, comma 5-bis, del D.P.R. 917/1986
salvo prova contraria, si considera esistente nel
territorio dello Stato la sede dellamministrazion
e di società ed enti, che detengono
partecipazioni di controllo (controllo attivo
diretto)
Norma che riveste carattere esclusivamente
procedurale
ai sensi dellarticolo 2359, 1 comma, c.c., nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
se, in alternativa (controllo passivo)
sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di
gestione, composto in prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato
sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dellarticolo 2359, primo comma, del codice
civile, da soggetti residenti nel territorio
dello Stato
lAmministrazione è sollevata dalla necessità di
provare leffettiva sede dellamministrazione di
società o enti che presentano elementi di
collegamento con il territorio dello Stato
le 2 fattispecie presuntive operano
alternativamente
5
La presunzione legale relativa in materia di
esterovestizione schemi esemplificativi (1)

SOCIETA ESTERA
Controllo ex art. 2359, comma 1, c.c. (CONTROLLO
PASSIVO, anche indiretto)
Controllo ex art. 2359, comma 1,
c.c. (CONTROLLO ATTIVO DIRETTO)
SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA Soggetti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo 73
del D.P.R. n. 917/1986 (es. le società, le
cooperative, le società di mutua assicurazione,
gli enti pubblici e privati diversi dalle
società, i trust)
SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA Società, enti, ma
anche persone fisiche
6
La presunzione legale relativa in materia di
esterovestizione schemi esemplificativi (2)

SOCIETA ESTERA
Controllo ex art. 2359, co. 1, c.c. (CONTROLLO
ATTIVO DIRETTO)
PREVALENZA DI AMMINISTRATORI RESIDENTI IN
ITALIA Il consiglio di amministrazione o altro
organo equivalente di gestione della società
estera, è composto in prevalenza da consiglieri
residenti nel territorio dello Stato italiano
SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA Soggetti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo
73 del D.P.R. n. 917/1986 (es. le società, le
cooperative, le società di mutua assicurazione,
gli enti pubblici e privati diversi dalle
società, i trust)
7
La presunzione legale relativa in materia di
esterovestizione casi di applicabilità

ALFA S.P.A.
ALFA S.P.A.
100
100
GAMMA LTD. (non residente)
GAMMA LTD. (non residente)
75
Influenza dominante
49
BETA S.R.L.
BETA S.R.L.
8
La presunzione legale relativa in materia di
esterovestizione casi di NON applicabilità

ALFA S.P.A.
ALFA S.P.A.
100
100
GAMMA LTD. (non residente)
GAMMA LTD. (non residente)
75
Non esercita Influenza dominante
49
BETA S.n.c. (società di persone)
BETA S.R.L.
9
La reiterabilità del meccanismo presuntivo (1/2)
ITA 1
ITA 2
  • Linversione dellonere della prova può operare
    per tutte le società estere (Fco 1, 2 e 3) alle
    seguenti condizioni
  • qualora Fco3 fornisca la prova contraria, la
    presunzione di residenza per Fco 1 e Fco 2 non
    opera, in quanto le due società estere non
    controllano direttamente una società residente in
    Italia
  • qualora Fco3 NON fornisca la prova contraria, la
    stessa società diviene fiscalmente residente in
    Italia, con la conseguenza che la prova contraria
    dovrà essere fornita da Fco2, (in quanto
    controlla direttamente una società (Fco3) che, in
    via presuntiva, è considerata residente sul
    territorio dello Stato italiano)

40
60
FCO 1
100
FCO 2
100
ITA 3
FCO 3
100
10
La reiterabilità del meccanismo presuntivo (2/2)

ITA 2
ITA 1
  • Linversione dellonere della prova può operare
    anche per Fco 1 alle seguenti condizioni
  • qualora Fco2 fornisca la prova contraria, la
    presunzione di residenza per Fco 1 non opera, in
    quanto la stessa non controlla direttamente una
    società residente in Italia
  • qualora Fco2 NON fornisca la prova contraria, la
    stessa società diviene fiscalmente residente in
    Italia, con la conseguenza che la prova contraria
    dovrà essere fornita da Fco1, (in quanto
    controlla direttamente una società (Fco3) che, in
    via presuntiva, è considerata residente sul
    territorio dello Stato italiano)

10
20
FCO 1 (maggioranza dei consiglieri residenti in
Italia)
100
FCO 2 (maggioranza dei consiglieri residenti in
Italia)
100
ITA 3
11
La natura della prova contraria
Realizzati i presupposti per lapplicazione della
presunzione
Esigenza di instaurare un ARTICOLATO
CONTRADDITTORIO tra i Verificatori ed il
Contribuente
Il Contribuente dovrà dimostrare, con argomenti
adeguati e convincenti, che la sede di direzione
effettiva della società non è in Italia, bensì
allestero
12
segue la natura della prova contrariail Multi
Test
IL MULTI-TEST SI ARTICOLA IN
Business Activity Test
Organization Test
Motive Test
13
Non è possibile definire la fattispeciemediante
Interpello
Risoluzione n. 312/E del 5 novembre 2007
Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e
contenzioso
Per quanto riguarda la prova contraria necessaria
per superare la presunzione di esterovestizione
di cui all'art. 73, comma 5-bis, prima
richiamata, si evidenzia che la stessa può
essere offerta nella competente sede di
accertamento e non tramite la procedura di
interpello cosiddetto disapplicativo
disciplinata dallart. 37-bis, comma 8, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
14
Linterlocutore del multi test
Ma con quale soggetto il Fisco deve porre in
essere il contraddittorio finalizzato a
verificare leventuale sussistenza della prova
contraria? DUE POSSIBILI SOLUZIONI
  • HOLDING CAPOGRUPPO ITALIANA
  • (che controlla la società presunta esterovestita)
  • DIRETTAMENTE LA SOCIETA ESTERA

15
Le fasi della verificain materia di
esterovestizione

(1) TUTORAGGIO ED ANALISI DI RISCHIO
(2) AVVIO DELLA VERIFICA AL SOGGETTO RESIDENTE
(3) INDIVIDUAZIONE SOGGETTO STEROVESTITO
(4) AVVIO VERIFICA ALLESTEROVESTITO
16
Conclusioni
Importanza settore dellattività di contrasto
agli illeciti riconducibili alla fiscalità
internazionale
Il tema dell esterovestizione societaria
presenta numerosi profili di complessità
La GdF si impegnerà affinché le verifiche in tema
di residenza fiscale dei soggetti esteri siano
effettivamente volte a sconfessare quelle
strutture estere fittizie, costituite senza
alcuna valida ragione economica
È importante non limitare la possibilità del
contribuente di fornire elementi in senso
contrario alla presunzione, attivando un
procedimento rispettoso del contraddittorio e
delle prove richieste al Contribuente
La valutazione degli elementi obiettivi dovrà
essere effettuata CASO PER CASO sempre secondo
canoni di contraddittorio improntati sul
principio di parità
17
Grazie della cortese attenzione
Guardia di Finanza Comando Regionale Piemonte
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