La qualificazione delle imprese nella L.R. 27/ - PowerPoint PPT Presentation

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La qualificazione delle imprese nella L.R. 27/

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Title: La relazione alla L.R. 27/ 03 e il nuovo articolo 117 Cost. Author: CASAROTTI Last modified by: CASAROTTI Created Date: 12/15/2003 9:07:45 AM – PowerPoint PPT presentation

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Title: La qualificazione delle imprese nella L.R. 27/


1
La qualificazione delle impresenella L.R. 27/03
Carlo Casarotti
2
La qualificazione delle imprese nella L.R. 27/03
  • Art. 26, comma 1
  • La Giunta regionale approva, con proprio
    regolamento, il sistema regionale di
    qualificazione dei soggetti che eseguono lavori
    pubblici di interesse regionale di cui
    allarticolo 2, comma 2
  • Art. 68, comma 1, n. 3
  • La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a
    soggetti qualificati nel settore () incarichi di
    redazione () del regolamento per il sistema
    regionale di qualificazione di cui allart. 26,
    comma 1

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La qualificazione delle imprese nella L.R. 27/03
  • Art. 72, comma 2
  • Fino alla data di emanazione del regolamento
    per il sistema regionale di qualificazione di cui
    allarticolo 26, comma 1 trovano applicazione
    le disposizioni di cui al DPR 34/00

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La relazione alla L.R. 27/03 e il nuovo
articolo 117 Cost.
  • Considerato che la materia lavori pubblici non
    risulta testualmente inserita né nellelenco
    delle materie riservate alla potestà legislativa
    esclusiva dello Stato, né nellelenco delle
    materie per le quali lo Stato ha potestà
    legislativa concorrente ripartita, quindi, con le
    Regioni, ne consegue che le Regioni stesse
    possono intervenire disciplinando ex novo la
    materia, nel solo rispetto dei principi
    costituzionali e di quelli derivanti
    dallordinamento comunitario.

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La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.03,
n. 302 e la L.R. 27/03
  • dichiara lillegittimità costituzionale delle
    norme del DPR 34/2000 (e del DPR 554/99) che ne
    estendono lapplicazione alle opere appaltate
    dalle Regioni e Province autonome
  • in particolare
  • dellart. 1, comma 2 estensione del sistema di
    qualificazione unico agli appalti affidati da
    Regioni e Province autonome
  • dellart. 2, comma 1, lett. b) estensione della
    definizione di Stazione appaltante anche alle
    Regioni e Province autonome

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La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.03,
n. 302 e la L.R. 27/03
  • Il presupposto
  • La sentenza 302/03 si riferisce allassetto
    costituzionale precedente alla modifica del
    titolo V
  • - llpp regionali materia di legislazione
    concorrente per le Regioni a statuto ordinario
    (esclusiva per Regioni a statuto speciale e
    province autonome)

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La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.03,
n. 302
  • 2 motivi di censura
  • i regolamenti attuativi ( normativa secondaria)
    non possono disciplinare materie di competenza
    legislativa (concorrente) regionale e provinciale
  • eccesso di delega lart. 8 della L. 109/94 non
    ha delegato al DPR 34/2000 il potere di
    disciplinare la qualificazione delle opere
    dinteresse regionale

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La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.03,
n. 303
  • La mancata inclusione dei lavori pubblici
    nellelencazione dellart. 117 Cost. non
    implica che essi siano oggetto di potestà
    legislativa residuale delle Regioni.Al
    contrario, si tratta di ambiti di legislazione
    che non integrano una vera e propria materia, ma
    si qualificano a seconda delloggetto al quale
    afferiscono e pertanto possono essere ascritti di
    volta in volta a potestà legislative esclusive
    dello Stato ovvero a potestà legislative
    concorrenti.

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La qualificazione nel nuovo assetto
costituzionale alla luce della sent. 303/03
  • Se il sistema di qualificazione rientra nella
    materia della tutela della concorrenza
  • ?
  • di competenza legislativa esclusiva dello Stato
  • (art. 117, comma 2, Cost.)
  • ?
  • cade il primo motivo di censura della sent. C.C.
    302/03 (non più potestà legislativa concorrente
    delle Regioni)
  • ?
  • rimane attuale leccesso di delega del DPR 34/2000

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La qualificazione nel nuovo assetto
costituzionale alla luce della sent. 303/03
  • in attesa che lo Stato estenda lambito
    applicativo della 109/94 alle Regioni vuoto
    normativo
  • in base al principio di continuità il DPR
    34/2000 continua ad applicarsi ove la normativa
    regionale sia in contrasto con i principi
    fondamentali stabiliti dalla L. 109/94 e in
    assenza di legislazione regionale vedi art. 72
    L.R. 27/03

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Durata delle attestazioni SOA
  • Modifica introdotta con la L. 166/02
  • Da 3 a 5 anni, con verifica entro il terzo anno
    limitata ai requisiti generali e ai requisiti di
    capacità strutturale da indicare nel DPR 34/2000
  • Nella bozza di regolamento sono individuati
    quali requisiti di capacità strutturale il
    sistema qualità, le referenze bancarie, il
    capitale netto, il costo per le attrezzature
    tecniche e per il personale dipendente.

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La qualificazione delle imprese
  • Art. 4, D.L. 24.12.03, n. 353
  • proroga al 31 aprile 2004 della validità delle
    attestazioni SOA in scadenza prima di tale data

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Il subappalto e le norme a tutela dei lavoratori
nella L.R. 27/03
Carlo Casarotti
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Art. 38, commi 1 e 2 - subappalti
  • Percentuale massima subappaltabile nella
    categoria prevalente
  • L.R. 27/03 (art. 38, comma 1) 50
  • L. 109/94 (art. 34) 30
  • La Giunta regionale definisce le lavorazioni
    subappaltabili per esigenze specifiche in misura
    superiore al 50

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Art. 38, comma 3 i pagamenti ai subappaltatori
  • Lappaltatore deve trasmettere alla stazione
    appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
    pagamento a suo favore, copia delle fatture
    quietanzate relative ai pagamenti a sua volta
    corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
    lindicazione delle ritenute di garanzia. Nel
    caso di mancata trasmissione delle fatture
    quietanzate, la stazione appaltante sospende il
    successivo pagamento a favore dellappaltatore

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Art. 38, comma 4 lavori dimporto inferiore a
150.000 euro
  • Le lavorazioni rientranti nelle strutture,
    impianti, opere speciali (art. 13, comma 7, L.
    109/94) possono essere affidate in subappalto
    anche se dimporto superiore al 15 dellimporto
    complessivo dei lavori

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Tutela e trattamento dei lavoratori
  • Quadro normativo nazionale
  • circolari ministeriali (clausole sociali)
  • art. 18, comma 7, L. 55/90
  • art. 9, DPCM 55/91
  • artt. 7 e 13, DM 145/00
  • art. 101, comma 3, DPR 554/99 (cauzione
    definitiva)
  • art. 2, DL 210/02 (L. 266/02)

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Tutela e trattamento dei lavoratori
  • Quadro normativo regionale
  • art. 59 bis, L.R. 42/84 (L.R. 5/01) -
    Circolare 6/01
  • ?
  • sostituito dallart. 41, L.R. 27/03
  • ?
  • Tutte le SA che realizzano opere pubbliche nel
    territorio regionale sono tenute ad inserire nei
    bandi/capitolati/contratti/convenzioni le
    seguenti clausole a tutela dei lavoratori

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Art. 41, comma 1, della L.R. 27/03
  • Lett. a) obbligo dellappaltatore di applicare e
    far applicare nei confronti di tutti i dipendenti
    impiegati nellesecuzione dellappalto, le
    condizioni economiche e normative previste dai
    ccnl ed integrativi territoriali vigenti nel
    Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi
    compresa liscrizione alle Casse Edili presenti
    sul territorio regionale

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Art. 41, comma 1, della L.R. 27/03
  • Lett. b) obbligo per lappaltatore e per
    leventuale subappaltatore, di rispondere
    dellosservanza delle condizioni economiche e
    normative dei lavoratori previste dai contratti
    collettivi nazionali ed integrativi regionalio
    provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle
    disposizioni contenute nel contratto collettivo
    della categoria di appartenenza

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Art. 41, comma 1, della L.R. 27/03
  • Lett. c) il pagamento dei corrispettivi a titolo
    di acconto e di saldo è subordinato
    allacquisizione della dichiarazione di
    regolarità contributiva, rilasciata dagli enti
    competenti, ivi comprese le Casse Edili di
    riferimento competenti. La dichiarazione
    acquisita produce i suoi effetti ai fini
    dellacconto successivo.

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Art. 41, comma 1, della L.R. 27/03
  • Qualora, anche su istanza delle organizzazioni
    sindacali, siano accertate irregolarità
    retributive e/o contributive, da parte
    dellimpresa appaltatrice o concessionaria,
    lente appaltante o concedente provvede al
    pagamento delle somme dovute, utilizzando gli
    importi dovuti allimpresa, a titolo di pagamento
    dei lavori eseguiti, anche incamerando la
    cauzione definitiva

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Art. 41 della L.R. 27/03
  • art. 41, comma 2 la Giunta promuove unintesa
    tra INPS, INAIL e Casse Edili per lelaborazione
    di un documento unico attestante la regolarità
    contributiva e retributiva
  • art. 41, comma 3 istituzione di un collegamento
    informatizzato tra Osservatorio regionale e Casse
    Edili

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Art. 41 della L.R. 27/03
  • art. 41, comma 4 incremento della cauzione
    definitiva di ulteriori cinque punti percentuali
    per le imprese irregolari in materia di tutela
    dei lavoratori
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