Title: La qualificazione delle imprese nella L.R. 27/
1La qualificazione delle impresenella L.R. 27/03
Carlo Casarotti
2La qualificazione delle imprese nella L.R. 27/03
- Art. 26, comma 1
- La Giunta regionale approva, con proprio
regolamento, il sistema regionale di
qualificazione dei soggetti che eseguono lavori
pubblici di interesse regionale di cui
allarticolo 2, comma 2 - Art. 68, comma 1, n. 3
- La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a
soggetti qualificati nel settore () incarichi di
redazione () del regolamento per il sistema
regionale di qualificazione di cui allart. 26,
comma 1
3La qualificazione delle imprese nella L.R. 27/03
- Art. 72, comma 2
- Fino alla data di emanazione del regolamento
per il sistema regionale di qualificazione di cui
allarticolo 26, comma 1 trovano applicazione
le disposizioni di cui al DPR 34/00
4La relazione alla L.R. 27/03 e il nuovo
articolo 117 Cost.
- Considerato che la materia lavori pubblici non
risulta testualmente inserita né nellelenco
delle materie riservate alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato, né nellelenco delle
materie per le quali lo Stato ha potestÃ
legislativa concorrente ripartita, quindi, con le
Regioni, ne consegue che le Regioni stesse
possono intervenire disciplinando ex novo la
materia, nel solo rispetto dei principi
costituzionali e di quelli derivanti
dallordinamento comunitario.
5La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.03,
n. 302 e la L.R. 27/03
- dichiara lillegittimità costituzionale delle
norme del DPR 34/2000 (e del DPR 554/99) che ne
estendono lapplicazione alle opere appaltate
dalle Regioni e Province autonome - in particolare
- dellart. 1, comma 2 estensione del sistema di
qualificazione unico agli appalti affidati da
Regioni e Province autonome - dellart. 2, comma 1, lett. b) estensione della
definizione di Stazione appaltante anche alle
Regioni e Province autonome -
6La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.03,
n. 302 e la L.R. 27/03
- Il presupposto
- La sentenza 302/03 si riferisce allassetto
costituzionale precedente alla modifica del
titolo V - - llpp regionali materia di legislazione
concorrente per le Regioni a statuto ordinario
(esclusiva per Regioni a statuto speciale e
province autonome)
7La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.03,
n. 302
- 2 motivi di censura
- i regolamenti attuativi ( normativa secondaria)
non possono disciplinare materie di competenza
legislativa (concorrente) regionale e provinciale - eccesso di delega lart. 8 della L. 109/94 non
ha delegato al DPR 34/2000 il potere di
disciplinare la qualificazione delle opere
dinteresse regionale
8La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.03,
n. 303
- La mancata inclusione dei lavori pubblici
nellelencazione dellart. 117 Cost. non
implica che essi siano oggetto di potestÃ
legislativa residuale delle Regioni.Al
contrario, si tratta di ambiti di legislazione
che non integrano una vera e propria materia, ma
si qualificano a seconda delloggetto al quale
afferiscono e pertanto possono essere ascritti di
volta in volta a potestà legislative esclusive
dello Stato ovvero a potestà legislative
concorrenti.
9La qualificazione nel nuovo assetto
costituzionale alla luce della sent. 303/03
- Se il sistema di qualificazione rientra nella
materia della tutela della concorrenza - ?
- di competenza legislativa esclusiva dello Stato
- (art. 117, comma 2, Cost.)
- ?
- cade il primo motivo di censura della sent. C.C.
302/03 (non più potestà legislativa concorrente
delle Regioni) - ?
- rimane attuale leccesso di delega del DPR 34/2000
10La qualificazione nel nuovo assetto
costituzionale alla luce della sent. 303/03
- in attesa che lo Stato estenda lambito
applicativo della 109/94 alle Regioni vuoto
normativo - in base al principio di continuità il DPR
34/2000 continua ad applicarsi ove la normativa
regionale sia in contrasto con i principi
fondamentali stabiliti dalla L. 109/94 e in
assenza di legislazione regionale vedi art. 72
L.R. 27/03
11Durata delle attestazioni SOA
- Modifica introdotta con la L. 166/02
- Da 3 a 5 anni, con verifica entro il terzo anno
limitata ai requisiti generali e ai requisiti di
capacità strutturale da indicare nel DPR 34/2000
- Nella bozza di regolamento sono individuati
quali requisiti di capacità strutturale il
sistema qualità , le referenze bancarie, il
capitale netto, il costo per le attrezzature
tecniche e per il personale dipendente.
12La qualificazione delle imprese
-
- Art. 4, D.L. 24.12.03, n. 353
- proroga al 31 aprile 2004 della validità delle
attestazioni SOA in scadenza prima di tale data
13Il subappalto e le norme a tutela dei lavoratori
nella L.R. 27/03
Carlo Casarotti
14Art. 38, commi 1 e 2 - subappalti
- Percentuale massima subappaltabile nella
categoria prevalente - L.R. 27/03 (art. 38, comma 1) 50
- L. 109/94 (art. 34) 30
- La Giunta regionale definisce le lavorazioni
subappaltabili per esigenze specifiche in misura
superiore al 50
15Art. 38, comma 3 i pagamenti ai subappaltatori
- Lappaltatore deve trasmettere alla stazione
appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento a suo favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti a sua volta
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
lindicazione delle ritenute di garanzia. Nel
caso di mancata trasmissione delle fatture
quietanzate, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore dellappaltatore
16Art. 38, comma 4 lavori dimporto inferiore a
150.000 euro
- Le lavorazioni rientranti nelle strutture,
impianti, opere speciali (art. 13, comma 7, L.
109/94) possono essere affidate in subappalto
anche se dimporto superiore al 15 dellimporto
complessivo dei lavori
17Tutela e trattamento dei lavoratori
- Quadro normativo nazionale
- circolari ministeriali (clausole sociali)
- art. 18, comma 7, L. 55/90
- art. 9, DPCM 55/91
- artt. 7 e 13, DM 145/00
- art. 101, comma 3, DPR 554/99 (cauzione
definitiva) - art. 2, DL 210/02 (L. 266/02)
18Tutela e trattamento dei lavoratori
- Quadro normativo regionale
- art. 59 bis, L.R. 42/84 (L.R. 5/01) -
Circolare 6/01 - ?
- sostituito dallart. 41, L.R. 27/03
- ?
- Tutte le SA che realizzano opere pubbliche nel
territorio regionale sono tenute ad inserire nei
bandi/capitolati/contratti/convenzioni le
seguenti clausole a tutela dei lavoratori
19Art. 41, comma 1, della L.R. 27/03
- Lett. a) obbligo dellappaltatore di applicare e
far applicare nei confronti di tutti i dipendenti
impiegati nellesecuzione dellappalto, le
condizioni economiche e normative previste dai
ccnl ed integrativi territoriali vigenti nel
Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi
compresa liscrizione alle Casse Edili presenti
sul territorio regionale
20Art. 41, comma 1, della L.R. 27/03
- Lett. b) obbligo per lappaltatore e per
leventuale subappaltatore, di rispondere
dellosservanza delle condizioni economiche e
normative dei lavoratori previste dai contratti
collettivi nazionali ed integrativi regionalio
provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle
disposizioni contenute nel contratto collettivo
della categoria di appartenenza
21Art. 41, comma 1, della L.R. 27/03
- Lett. c) il pagamento dei corrispettivi a titolo
di acconto e di saldo è subordinato
allacquisizione della dichiarazione di
regolarità contributiva, rilasciata dagli enti
competenti, ivi comprese le Casse Edili di
riferimento competenti. La dichiarazione
acquisita produce i suoi effetti ai fini
dellacconto successivo.
22Art. 41, comma 1, della L.R. 27/03
- Qualora, anche su istanza delle organizzazioni
sindacali, siano accertate irregolaritÃ
retributive e/o contributive, da parte
dellimpresa appaltatrice o concessionaria,
lente appaltante o concedente provvede al
pagamento delle somme dovute, utilizzando gli
importi dovuti allimpresa, a titolo di pagamento
dei lavori eseguiti, anche incamerando la
cauzione definitiva
23Art. 41 della L.R. 27/03
- art. 41, comma 2 la Giunta promuove unintesa
tra INPS, INAIL e Casse Edili per lelaborazione
di un documento unico attestante la regolaritÃ
contributiva e retributiva - art. 41, comma 3 istituzione di un collegamento
informatizzato tra Osservatorio regionale e Casse
Edili
24Art. 41 della L.R. 27/03
-
- art. 41, comma 4 incremento della cauzione
definitiva di ulteriori cinque punti percentuali
per le imprese irregolari in materia di tutela
dei lavoratori