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LA DIVISIONE

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LA DIVISIONE Impugnazione della divisione contrattuale ANNULLAMENTO PER VIOLENZA O DOLO 761. 1. La divisione pu essere annullata (c. 768) quando l'effetto di ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: LA DIVISIONE


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LA DIVISIONE
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DEFINIZIONE
  • Apporzionamento, con attribuzione in proprietà
    esclusiva, a ciascuno dei condividenti, di una
    porzione di valore proporzionale alla quota della
    quale era titolare gtgtgt scioglimento della
    comunione ereditaria.
  • Art. 713 ss. artt. 1112, 1113, 1115 c.c.

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FORME DI DIVISIONE
  • CONTRATTO DI DIVISIONE consenso raggiunto dai
    contitolari del diritto circa le cose da
    assegnare a ciascuno in proporzione alla quota
    vantata sul bene. Econtratto tipico ad
    efficacia reale.
  • DIVISIONE GIUDIZIALE conseguente allesperimento
    dellesercizio dellazione giudiziale da parte di
    uno degli aventi diritto una volta constatata
    limpossibilità di addivenire ad un accordo
    divisionale. Oggetto accertamento del diritto di
    ciascun condividente ad una quota ideale
    dellasse e sua trasformazione in diritto di
    proprietà.
  • DIVISIONE TESTAMENTARIA effettuata dal testatore
    che attribuisce direttamente i beni facenti parte
    dellasse ereditario.
  • DIVISIONE NOTARILE 2 hp (a) nel caso di
    divisione contrattuale i condividenti, con
    decisione unanime, deferiscono ad un notaio il
    compimento delle operazioni divisionali (b) il
    giudice delega il notaio per il compimento delle
    operazioni.

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DIVISIONE EEREDITARIA
  • SOGGETTI tutti i coeredi ovvero i loro
    successori a titolo universale oppure
    particolare. Legittimario pretermesso solo quando
    ha vittoriosamente esperito lazione di
    riduzione. Se tra i chiamati vi sono nascituri,
    la divisione non può aver luogo prima della
    nascita, salva lautorizzazione del giudice (715
    c.c.)
  • DIRITTO DI CHIEDERE LA DIVISIONE 713 c.c.
    diritto di natura potestativa e imprescrittibile.
    Eccezionalmente, il diritto rimane sospeso patto
    di indivisione (art. 1111 c.2) sospensione per
    volontà del testatore (713, c. 2 e 3)
    sospensione legale (715) sospensione per
    provvedimento dellautorità giudiziaria (717 e
    1111, 1 comma)

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  • 713. Facoltà di domandare la divisione. 1. I
    coeredi possono sempre domandare la divisione (c.
    1111 ss., 1350 n. 11, 2646, 2685 p.c. 22, 784
    ss.).
  • 2. Quando però tutti gli eredi istituiti o
    alcuni di essi sono minori di età (c. 2), il
    testatore può disporre che la divisione non abbia
    luogo prima che sia trascorso un anno dalla
    maggiore età dell'ultimo nato.
  • 3. Egli può anche disporre che la divisione
    dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia
    luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un
    termine non eccedente il quinquennio.
  • 4. Tuttavia in ambedue i casi l'autorità
    giudiziaria, qualora gravi circostanze lo
    richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi,
    consentire che la divisione si effettui senza
    indugio o dopo un termine minore di quello
    stabilito dal testatore.

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  • OGGETTO DELLA DIVISIONE tutte le situazioni
    soggettive oggetto di comunione. Debiti e
    crediti per i primi si applica il principio
    dellimmediata divisione proporzionale mentre per
    i secondi costituiscono oggetto di contitolarità
    da parte dei coeredi da sciogliersi mediante
    divisione.

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Godimento separato e possesso esclusivo dei beni
ereditari
  • 14. Godimento separato di parte dei beni. 1.
    Può domandarsi la divisione anche quando uno o
    più coeredi hanno goduto separatamente parte dei
    beni ereditari, salvo che si sia verificata
    l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.
  • es. utilizzazione ed amministrazione del bene
    comune da parte del singolo.

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  • 718. Diritto ai beni in natura. 1. Ciascun
    coerede può chiedere la sua parte in natura dei
    beni mobili e immobili dell'eredità, salve le
    disposizioni degli articoli seguenti.
  • E norma inderogabile perché tutela un interesse
    patrimoniale di ordine strettamente privato.
  • Indica un criterio di massima dal quale il
    giudice può discostarsi se ricorrono ragioni di
    necessità o di opponibilità previste dalla legge.

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  • 727. Norme per la formazione delle porzioni.
    1. Salvo quanto è disposto dagli artt. 720 e 722,
    le porzioni devono essere formate, previa stima
    dei beni, comprendendo una quantità di mobili,
    immobili e crediti di eguale natura e qualità, in
    proporzione dell'entità di ciascuna quota (c. 718
    , 1114).
  • 2. Si deve tuttavia evitare, per quanto è
    possibile, il frazionamento delle biblioteche,
    gallerie e collezioni che hanno un'importanza
    storica, scientifica o artistica (c. 816).

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Deroghe al principio di divisione in natura a)
la vendita dei beni per il pagamento di debiti e
pesi ereditari.
  • Quando manca liquidità sufficiente a far fronte
    al pagamento dei debiti, i condividenti possono
    decidere di far luogo allalienazione di beni
    ereditari al fine di procurarsi i mezzi per
    estinguere le passività.
  • Si procede prima con la vendita dei beni mobili
    e, qualora anche questa non sia sufficiente, con
    quella dei beni immobili.

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  • 719. Vendita dei beni per il pagamento dei
    debiti ereditari. 1. Se i coeredi aventi
    diritto a più della metà dell'asse concordano
    nella necessità della vendita per il pagamento
    dei debiti e pesi ereditari (c. 752 ss.), si
    procede (p.c. 747 ss.) alla vendita all'incanto
    dei beni mobili e, se occorre, di quei beni
    immobili la cui alienazione rechi minor
    pregiudizio agli interessi dei condividenti (c.
    2646).
  • 2. Quando concorre il consenso di tutte le
    parti, la vendita può seguire tra i soli
    condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia
    opposizione dei legatari o dei creditori.

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b) Il problema dei beni indivisibili
  • 720. Immobili non divisibili. 1. Se
    nell'eredità vi sono immobili non comodamente
    divisibili ciascun condividente deve conseguire
    ununità autonoma funzionale valore delle
    porzioni inferiore a quello dellintero, o il
    cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle
    ragioni della pubblica economia (c. 846) (1)o
    dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza
    non può effettuarsi senza il loro frazionamento,
    essi devono preferibilmente essere compresi per
    intero, con addebito dell'eccedenza, nella
    porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla
    quota maggiore, o anche nelle porzioni di più
    coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente
    l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò
    disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.

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Altre operazioni divisionali
  1. Formazione dello stato attivo e passivo
  2. (eventuale) alienazione di beni
  3. Pagamento dei debiti
  4. Resa dei conti rende definiti e liquidi i debiti
    ed i crediti di ciascun coeredi verso gli altri
    per il godimento individuale di beni comuni o
    derivanti da atti di amministrazione compiuti
    nellinteresse comune.
  5. Imputazione dei debiti 724
  6. Imputazione delle donazioni725
  7. Prelevamenti relativi a queste due imputazioni
  8. Formazione delle porzioni
  9. Attribuzione delle medesime

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EFFETTI della DIVISIONE
  • Scioglimento della comunione ereditaria con
    apporzionamento che si risolve nellacquisto del
    diritto di proprietà esclusiva dei beni che
    compongono la porzione.
  • Effetto retroattivo al momento dellapertura
    della successione. Art. 757 c.c.

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Impugnazione della divisione contrattuale
  • ANNULLAMENTO PER VIOLENZA O DOLO
  • 761. 1. La divisione può essere annullata (c.
    768) quando è l'effetto di violenza (c. 1435 ss.)
    o di dolo (c. 1439).
  • 2. L'azione si prescrive in cinque anni dal
    giorno in cui è cessata la violenza o in cui il
    dolo è stato scoperto (c. 1442).
  • E escluso lannullamento per errore art. 762
    (divisione supplementare in caso di errore sulla
    quantità dei beni da dividere) e art. 763
    (rescissione per lesione nel caso di errore sulla
    valutazione dei beni).

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  • 763. Rescissione per lesione. 1. La divisione
    può essere rescissa (c. 1448 ss.) quando taluno
    dei coeredi prova di essere stato leso oltre il
    quarto (c. 2652 n. 1).
  • 2. La rescissione è ammessa anche nel caso di
    divisione fatta dal testatore (c. 734, 735),
    quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei
    coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità
    della quota ad esso spettante.
  • 3. L'azione si prescrive in due anni dalla
    divisione (dal perfezionamento della divisione in
    caso di divisione contrattuale ed in caso di
    divisione del testatore dal giorno dellapertura
    della successione).
  • EFFETTI Ripristino della comunione ereditaria e
    necessità di addivenire ad una nuova divisione.

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  • 767. Facoltà del coerede di dare il supplemento.
    1. Il coerede contro il quale è promossa
    l'azione di rescissione può troncarne il corso e
    impedire una nuova divisione, dando il
    supplemento della porzione ereditaria, in danaro
    o in natura, all'attore e agli altri coeredi che
    si sono a lui associati.
  • Il supplemento deve reintegrare il diritto del
    soggetto e non limitarsi a ridurre la lesione nei
    limiti del quarto.

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  • OMISSIONE DI BENI EREDITARI
  • 762 1. L'omissione di uno o più beni
    dell'eredità non dà luogo a nullità della
    divisione, ma soltanto a un supplemento della
    divisione stessa.
  • NULLITA PER MANCANZA di PRESUPPOSTI
  • titolo ereditario
  • entità della quota
  • partecipazione di tutti i condividenti

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LA DIVISIONE FATTA DAL TESTATORE
  • Ha origine nel diritto romano.
  • Non era prevista nel codice del 1865 che
    disciplinava la sola divisio inter liberos con
    atto tra vivi o per testamento, il padre, la
    madre e gli ascendenti potevano distribuire i
    loro beni tra i figli e i discendenti.
  • E divisione soltanto in senso lato in quanto
    mezzo diretto non già a sciogliere una comunione
    quanto a realizzare la distribuzione a più
    soggetti di determinati beni facenti parte di un
    unico patrimonio.

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  • Art. 734 Divisione fatta dal testatore. 1. Il
    testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi
    comprendendo nella divisione anche la parte non
    disponibile (c. 556).
  • 2. Se nella divisione fatta dal testatore non
    sono compresi tutti i beni lasciati al tempo
    della morte, i beni in essa non compresi sono
    attribuiti conformemente alla legge (c. 565 ss.),
    se non risulta una diversa volontà del testatore.
  • Si applica la disciplina speciale della divisione
    contrattuale (artt. 761 e 763, comma 2).

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Contenuto
  • POTERE del TESTATORE ampia liberta. Può
    sacrificare il diritto allomogeneità delle
    porzioni riconosciuto ad ogni coerede in sede di
    divisione ordinaria (artt. 718 727).
  • LIMITI del TESTATORE
  • Correlazione proporzionale tra valore della quota
    e beni assegnati art. 763 il valore dei beni
    assegnati non può essere inferiore alla quota di
    oltre un quarto, altrimenti rescissione.
  • Intangibilità della riserva.
  • DIVISIONE SOGGETTIVAMENTE PARZIALE il testatore
    ha provveduto a formare la porzione di qualche
    coerede ma non quella di altri nei confronti dei
    quali si restringe la comunione in ordine ai beni
    non divisi che si scioglierà con le forme della
    divisione ereditaria negoziale o giudiziale.
    Attenzione a 735 comma 1.
  • DIVISIONE OGGETTIVAMENTE PARZIALE il testatore
    distribuisce fra gli eredi istituiti solo una
    parte dei beni ereditari. Art. 734.
  • CONGUAGLI ex art.728 secondo lopinione
    prevalente della G di legittimità e della D,
    possono trovare applicazione anche se non
    riguardano sostanze appartenenti alla massa
    ereditaria in quanto rappresentano unesigenza
    tecnica insopprimibile.

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IMPUGNATIVA della DIVISIONE FATTA dal TESTATORE
  • NULLITA per PRETERIZIONE art. 735 c.c.
    Preterizione di eredi e lesione di legittima.
    1. La divisione nella quale il testatore non
    abbia compreso qualcuno dei legittimari (c. 536)
    o degli eredi istituiti è nulla.
  • 2. Il coerede che è stato leso nella quota di
    riserva può esercitare l'azione di riduzione
    contro gli altri coeredi
  • Interpretazione presupposto soggettivo
    (preterizione del legittimario o di altro erede
    istituito) inesistenza di beni residui indivisi
    sufficienti a formare la porzione del
    pretermesso) (per th più estrema si ha nullità
    anche se manca solamente il presupposto
    soggettivo).
  • Effetti ripristino della comunione ereditaria
    con possibilità di fare luogo a nuova
    ripartizione a richiesta degli interessati.
  • AZIONE DI RIDUZIONE PER LESIONE. Art. 735 comma 2
    c.c. Applicazione speciale di quella generale
    prevista dallart. 554.
  • Presupposto il testatore ha istituito erede il
    legittimario ma lo ha apporzionato in misura
    inferiore alla quota. Non rende nulla la
    divisione, ma la corregge. E rimedio anche per
    lesioni inferiori al quarto.
  • LA RESCISSIONE PER LESIONE OLTRE IL QUARTO. Art.
    763 comma 2.

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IL C.D. ASSEGNO DIVISIONALE SEMPLICE
  • Art. 733 comma 1 Norme date dal testatore per la
    divisione. 1. Quando il testatore ha stabilito
    particolari norme per formare le porzioni, queste
    norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che
    l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle
    quote stabilite dal testatore.
  • Lassegnazione da parte del testatore ha
    carattere obbligatorio, a differenza della
    divisione testamentaria propriamente detta che ha
    carattere reale (assegno divisionale
    qualificato).
  • Sussiste la precedente comunione ereditaria.
  • Le disposizioni dettate dal testatore perdono il
    loro carattere vincolante quando la lesione
    supera il quarto.
  • Carattere obbligatorio i beni cadono in
    comunione ereditaria, solo in sede di formazione
    delle porzioni gli eredi o il giudice sono tenuti
    a rispettare le indicazioni del testatore.

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La divisione rimessa allopera del terzo
  • Art. 733 comma 2.
  • Il testatore può disporre che la divisione si
    effettui secondo la stima di persona da lui
    designata che non sia erede o legatario la
    divisione proposta da questa persona non vincola
    gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza
    di taluno di essi, la riconosce contraria alla
    volontà del testatore o manifestamente iniqua.
  • Solo preparazione di un progetto di divisione.

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Il c.d. retratto successorio.
  • 732. Diritto di prelazione. 1. Il coerede,
    che vuole alienare a un estraneo la sua quota o
    parte di essa, deve notificare la proposta di
    alienazione, indicandone il prezzo, agli altri
    coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.
    Questo diritto deve essere esercitato nel termine
    di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In
    mancanza della notificazione, i coeredi hanno
    diritto di riscattare la quota dall'acquirente e
    da ogni successivo avente causa, finché dura lo
    stato di comunione ereditaria.
  • 2. Se i coeredi che intendono esercitare il
    diritto di riscatto sono più, la quota è
    assegnata a tutti in parti uguali.
  • Funzione favorire la concentrazione dei beni
    nelle mani di pochi soggetti.

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  • 2 FASI
  • DIRITTO DI PRELAZIONE deve esercitarsi nel
    termine di due mesi
  • DIRITTO DI RISCATTO può esercitarsi sino a
    quando non si è proceduto con la divisione. Nei
    confronti di ogni acquirente e di ogni successivo
    avente causa.
  • 4 condizioni (a) persistenza della comunione
    ereditaria (b) alienazione onerosa (c)
    alienazione di quota ereditaria alienazione ad
    un estraneo
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