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Disciplina fiscale delle associazioni

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Title: Costituzione associazione Author: dottor Giuseppe Cazzorla Last modified by: Nicola Di Stefano Created Date: 11/5/2006 2:13:54 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: Disciplina fiscale delle associazioni


1
  • Disciplina fiscale delle associazioni
  • Roma
  • Seminario Istruttori FIGB
  • 27 29 Luglio
  • Relatore
  • Dottor Sergio Melai

2
Costituzione associazione
3
Lattività sportiva dilettantistica, con
lintroduzione della Finanziaria del 2003 (Legge
n.289 de27/12/2002 articolo 90), può essere
esercitata in diverse forme giuridiche di seguito
indicate
4
  • associazione sportiva dilettantistica
  • riconosciute
  • non riconosciute
  • società di capitali distinte in
  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società cooperative

5
ASSOCIAZIONE
  • Lassociazione è unorganizzazione stabile di
    persone che, con un atto di autonomia negoziale,
    si impegnano a perseguire un interesse comune,
    dando vita ad unorganizzazione collettiva
    caratterizzata dalla presenza di una pluralità di
    organi, e che assume rilevanza esterna.
  • Lo scopo comune perseguito deve essere non
    lucrativo né mutualistico, e perciò diverso da
    quello delle società di capitali e mutualistiche,
    ossia non economico, ancorché possa essere
    perseguito con lesercizio di unattività
    economica

6
Elementi necessari
  • a)Unorganizzazione interna di tipo corporativo
    con unassemblea degli associati ed un organo
    amministrativo (cd. elemento materiale)
  • b)Un elemento patrimoniale
  • c)Uno scopo non lucrativo comune (cd. elemento
    spirituale)
  • d)Una struttura aperta del rapporto, cioè, la
    possibilità di adesione al gruppo di nuovi membri

7
Importanza riconoscimento
  • La differenza tra i due enti si riporta alla
    diversa rilevanza del fenomeno associativo in
    virtù del riconoscimento lassociazione diventa
    punto di riferimento non solo dellattività dei
    suoi organi, ma anche degli effetti di quella
    attività. Ed il fenomeno trova la sua spiegazione
    formale nellesistenza di un vero e proprio
    soggetto dotato dallordinamento di capacità
    giuridica generale.
  • Lassociazione non riconosciuta, invece, non ha
    personalità giuridica propria ed anche la sua
    soggettività giuridica è stata a lungo posta in
    dubbio.

8
  • Conseguentemente, alla distinzione tra
    associazione riconosciuta e non riconosciuta
    corrisponde, come si vedrà una diversa disciplina
    giuridica, che trova il suo nucleo centrale nel
    diverso regime di responsabilità.

9
Associazioni non riconosciute
  • Le associazioni non riconosciute, infatti, si
    caratterizzano per un regime fortemente
    restrittivo di responsabilità dei singoli
    componenti, che origina dal disposto di cui
    allart.38, a tenore del quale delle
    obbligazioni rispondono anche personalmente e
    solidalmente le persone che hanno agito in nome e
    per conto dellassociazione.

10
Associazioni riconosciute
  • Le associazioni riconosciute, invece, acquistano
    la personalità giuridica (art.12 cod. civ.) e,
    perciò, (art.18, 1 comma) gli amministratori
    sono responsabili verso lente e non verso i
    terzi secondo le norme del mandato.

11
Associazioni riconosciute
  • 1) costituirsi con atto pubblico
  • 2) chiedere ed ottenere il riconoscimento della
    personalità giuridica
  • 3) risultare di conseguenza iscritte negli
    appositi registri previsti dalla legge.

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Associazioni non riconosciute
  • Lordinamento interno e lamministrazione delle
    associazioni non riconosciute non sono imposti
    dalla legge, ma sono regolati liberamente dagli
    accordi degli associati e trovano la loro fonte,
    perciò, in un atto costitutivo (il documento
    contenente la denominazione sociale, la sede
    legale, i dati dei soci fondatori e dei
    componenti del Consiglio Direttivo) e sono
    organizzate mediante uno statuto.

13
Associazioni non riconosciute
  • Il legislatore del codice civile non impone
    alcuna formalità per la costituzione di tali enti
    né per i singoli contratti di adesione perciò è
    possibile dare vita ad unassociazione non
    riconosciuta anche per mezzo di un semplice
    accordo verbale. Nella prassi, però, si usa
    ricorrere alla forma scritta e, più propriamente,
    al contratto di associazione costituito da un
    atto costitutivo (che dà vita allassociazione
    identificandone e fissandone gli elementi di
    avvio e di riferimento) ed uno statuto, destinato
    a regolare il funzionamento a regime
    dellassociazione.

14
Fondo comune
  • Il fondo comune è costituito dallinsieme dei
    contributi degli associati e dei ben acquistati
    dallente. Su di esso si possono eventualmente
    soddisfare i terzi creditori dellassociazione.
    Va precisato che lespressione fondo comune non
    va confusa con il concetto tecnico di
    comunione. Infatti, contrariamente allistituto
    della comunione, gli associati (finché dura
    lassociazione) non possono chiederne la
    divisione. Il fondo comune è una dotazione
    patrimoniale appartenente allassociazione e non
    ai suoi componenti e come tale è intangibile e ad
    opera di essi e dei loro creditori particolari.

15
Autonomia patrimoniale imperfetta
  • Anche se la dotazione patrimoniale
    dellassociazione si distingue e differenzia da
    quello dei singoli associati, per soddisfare le
    obbligazioni dellassociazione sono tuttavia
    responsabili solidalmente e personalmente anche
    coloro che hanno agito in nome e per conto
    dellassociazione medesima (art.38 cod. civ.)

16
Capacità- legittimazione processuale
  • la legittimazione attiva e passiva dellente
    spetta ai Presidenti/direttori dellassociazione
    (art. 36 cod. civ.).

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Adempimenti iniziali
  • a) redazione atto costitutivo e statuto
  • b) inizio attività IVA
  • c) comunicazione Ufficio II.DD.
  • d) iscrizione albo ONLUS ( solo se è prevista
    attività prevalentemente di utilità sociale)
  • e) comunicazione alla S.I.A.E.

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Modalità costituzione
  • NON E' NECESSARIA LA PRESENZA DEL NOTAIO
  • INSERIMENTO CLAUSOLE STATUTARIE DI CUI AL D.Lgs.
    460/97
  • REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO
    STATUTO IN DUE COPIE IN BOLLO PRESSO UFFICIO
    REGISTRI ATTI PRIVATI CON PAGAMENTO QUOTA FISSA.
  • CODICE FISCALE (ATTIVITÀ NON COMMERCIALE) DA
    RICHIEDERE ALL'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE INDICANDO
    IL CODICE 92.62.1
  • PARTITA I.V.A. (ATTIVITÀ COMMERCIALE SE
    ESERCITATA) DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO IVA
    DISTINTAMENTE E SEMPRE IN AGGIUNTA AL CODICE
    FISCALE.
  • ACQUISTO LIBRI VERBALI ASSEMBLEE E SEDUTE DEL
    CONSIGLIO

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Redazione atto costitutivo
  • Le associazioni sportive possono essere
    costituite
  • per atto pubblico,
  • scrittura privata con firme autenticate
  • scrittura privata registrata.
  • La forma di atto che viene più utilizzata nella
    realtà odierna è quella della scrittura privata
    registrata.

20
CONTENUTI ATTO COSTITUTIVO
  • LA DATA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ'
  • I SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO (SOCI FONDATORI)
  • NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE LA DIZIONE ESPLICITA
    "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" E LA
    DISCIPLINA SPORTIVA PRATICATA
  • L'OGGETTO SOCIALE (SCOPI ED OBIETTIVI
    ISTITUZIONALI)
  • LA NOMINA DEI PRIMI ORGANISMI DIRIGENTI.

21
Requisiti obbligatori previsti D.lgsvo 460/97
  • - divieto di distribuire, anche in modo
    indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
    fondi di riserve o capitale durante la vita
    dellassociazione, salvo che la destinazione o la
    distribuzione non siano imposte dalla legge
  • - obbligo di devolvere il patrimonio dellente,
    in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
    ad altra associazione con finalità analoghe o di
    pubblica utilità, sentito lorganismo di
    controllo di cui allart. 3, comma 190, della
    legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
    destinazione imposta dalla legge
  • - disciplina uniforme del rapporto associativo,
    esclusione della temporaneita alla
    partecipazione della vita associativa, diritto di
    voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni
    detà per lapprovazione delle modifiche dello
    statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
    organi direttivi dellassociazione

22
Requisiti obbligatori previsti D.lgsvo 460/97
  • - obbligo di redigere e approvare annualmente un
    rendiconto economico e finanziario secondo le
    disposizioni statutarie
  • - eleggibilità libera degli organi
    amministrativi, principio del voto singolo di cui
    allart. 2532, secondo comma del codice civile,
    sovranità dellassemblea dei soci, associati e
    partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
    esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
    delle convocazioni assembleari, delle relative
    deliberazioni, dei bilanci o rendiconti
  • - intrasmissibilità della quota o contributo
    associativo ad eccezione dei trasferimenti per
    causa di morte e non rivalutabilità della stessa

23
Art. 90
  • (1)           la forma giuridica delle
    associazioni sportive dilettantistiche, può
    essere quella dellassociazione non riconosciuta
    di cui agli artt.36 e ss. del codice civile
    ovvero dellassociazione riconosciuta (oltre che
    della società sportiva di capitali e della
    cooperativa)
  • (2)           la denominazione sociale deve
    indicare la finalità sportiva dilettantistica e
    la ragione ovvero denominazione sociale
    dilettantistica
  • (3)           la denominazione sociale deve
    essere utilizzata in tutti i segni distintivi o/e
    comunicazioni rivolte al pubblico
  • (4)           lente deve essere affiliato alle
    Federazioni sportive nazionali riconosciute dal
    Coni ovvero agli enti azionali di promozione
    sportiva

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Art. 90
  • (5)           lattività sportiva deve essere
    esercitata in forma dilettantistica
  • (6)           lente deve aver conseguito (nel
    periodo di imposta precedente) proventi
    commerciali per importi non superiori a
    determinati limiti stabiliti dalla legge 7
  • (7)           lo statuto e latto costitutivo
    dellente deve essere redatto nella forma
    dellatto pubblico o della scrittura privata
    autenticata o registrata e deve contenere alcune
    clausole obbligatorie di cui allart.148 comma 8
    del D.P.R. 22.12.1986 n.917 (T.U.I.R.)

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CONTENUTI DELLO STATUTO
  • ASSOCIAZIONE SENZA FINALITA' DI LUCRO
  • DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI
    UTILI O AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE
  • SCOPI SOCIALI ED OGGETTO DELLATTIVITA
  • DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E
    DELLE MODALITA ASSOCIATIVE (SOCI MAGGIORENNI
    UGUALI DIRITTI ATTIVI E PASSIVI)
  • INDIVIDUAZIONE DELLORGANO SOCIALE DEPUTATO A
    DETERMINARE LE QUOTE SOCIALI (TESSERE) E QUOTE
    DI PARTECIPAZIONE (ATTIVITA')

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CONTENUTI DELLO STATUTO
  •   DIVIETO DI TRASMISSIONE E RIVALUTAZIONE DELLA
    QUOTA/CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
  •   REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
    (ASSEMBLEA-CONSIGLIO- ECC.......)
  •   DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO
  •  MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
  •   OBBLIGO DI REDAZIONE ANNUALE DI UN RENDICONTO
    ECONOMICO E FINANZIARIO
  •   SCIOGLIMENTO (PATRIMONIO RESIDUO ATTIVO FINI
    UTILITA' GENERALE, SENTITO LORGANISMO GARANTE

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Registrazioni registro Coni
  • 1)      che lattività, lorganizzazione e la
    composizione dellassociazione sportiva rispetti
    i principi fondamentali fissati dal Consiglio
    nazionale del CONI
  • 2)      che la Federazione Nazionale Sportiva sia
    affiliata ad una Federazione internazionale
    riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestisca
    lattività conformemente alla Carta Olimpica e
    alle regole della Federazione internazionale di
    appartenenza
  • 3)      che lattività sportiva e le relative
    attività di promozione siano svolte in armonia
    con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e
    del CONI, nonché con quelle della rispettiva
    Federazione internazionale, purché non in
    contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi
    del CIO e del CONI
  • 4)      che lo Statuto della federazione sportiva
    nazionale rispetti i principi fondamentali
    fissati dal Consiglio nazionale del CONI

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Lo Statuto ed il Regolamento devono contenere
  • a)      lobbligo di rispettare il
    principio di democrazia interna,
  • b)      lobbligo di rispettare il principio di
    partecipazione all'attività' sportiva da parte di
    chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari
    opportunità,
  • c)       lobbligo di rispettare le norme
    dellordinamento sportivo nazionale ed
    internazionale,
  • d)      lobbligo di assicurare forme di equa
    rappresentanza di atlete e atleti,
  • e)      le regole per stabilire le modalità di
    esercizio dellelettorato attivo e passivo degli
    atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le
    raccomandazioni del CIO e con i principi
    fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del
    CONI,
  • f)        procedure elettorali che garantiscano,
    negli organi direttivi, la presenza in misura non
    inferiore al 30 per cento del totale dei loro
    componenti, di atleti e tecnici sportivi,
    dilettanti e professionisti, in attività o che
    siano stati tesserati per almeno due anni alla
    federazione per la quale partecipano alla
    procedura elettorale,

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  • g)      regole ispirate al costante
    equilibrio di diritti e di doveri tra i settori
    professionistici e non professionistici, nonché
    tra le diverse categorie nellambito del medesimo
    settore,
  • h)      lobbligo del tentativo di conciliazione
    delle controversie per le quali si siano esauriti
    i gradi interni di giustizia sportiva, ovvero il
    procedimento arbitrale di cui all'art. 12 dello
    statuto CONI,
  • i)        (se il numero delle associazioni e
    società affiliate aventi diritto a voto è
    superiore a 2000), la possibilità di istituire
    unassemblea di secondo grado, formata da
    delegati eletti a livello territoriale,
  • j)        lobbligo di tener conto anche della
    rappresentanza e del carattere olimpico dello
    sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e
    della tradizione sportiva della disciplina.

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Costituzione di una società sportiva di capitali
  • Larticolo 90 della Legge 289 del 27/12/2002
    prevede lintroduzione di altre forme societarie
    per lo svolgimento dellattività sportiva
    dilettantistica
  •   la società per azioni
  •   la società in accomandita per azioni
  •   la società a responsabilità limitata
  •   società cooperative

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Principi cui uniformarsi
  • - assenza dello scopo di lucro questo principio
    è obbligatorio per tutti gli enti sportivi
    riconosciuti dal CONI.
  • - rispetto del principio di democraticità questo
    principio può essere applicato solo dalle
    associazioni e dalle cooperative, in quanto nelle
    società per azioni o a responsabilità limitata i
    poteri dei soci sono proporzionali alle azioni o
    alle quote sottoscritte e tale principio risulta
    di difficile applicazione.
  • - Organizzazione, avvio, aggiornamento e
    perfezionamento di attività sportive
    dilettantistiche questo deve essere loggetto
    principale indicato nello statuto di una società
    sportiva dilettantistica.

32
  • - Divieto per gli amministratori di una società
    sportiva dilettantistica di ricoprire cariche
    sociali in altre società o associazioni sportive
    dilettantistiche tale divieto fa riferimento non
    solo nellamministrare unaltra società o
    associazione sportiva dilettantistica, ma anche
    nel possedere quote o azioni di unaltra società
    sportiva dilettantistica.
  • - Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio
    sociale in caso di suo scioglimento è un
    principio già obbligatorio per le associazioni
    sportive dilettantistiche il cui statuto è
    adeguato al D.Lgs 460/97.
  • - Obbligo di conformarsi alle disposizioni del
    CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni
    Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva
    cui la società intende affiliarsi

33
  • REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
    SPORTIVE DILETTANTISTICHE

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REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
  • Istituito dallart. 5, comma 2, lett. C) del D.
    Lgs. 242 del 23 luglio 1999
  • Regolamentato dalla Deliberazione Coni del 11
    novembre 2004

35
Rassegna Normativa .1
  • art. 90 - L. 27 dicembre 2002 n 289
  • commi 20, 21 e 22
  • Istituzione presso il CONI di un apposito
    Registro delle associazioni e società sportive
    dilettantistiche (anche in forma telematica)
    distinto in tre sezioni a cui iscriversi
    obbligatoriamente per poter accedere ai
    contributi pubblici di qualsiasi natura.
  • L. 21 maggio 2004 n 128 conversione D.L. n
    72/04
  • L'articolo 4 apporta modifiche ed integrazioni
    allarticolo 90 della Legge n 289/02.
  • Abrogazione dei commi 20, 21 e 22.

36
Rassegna Normativa .2
  • art. 7 - D. L. 28 maggio 2004 n 136 (convertito
    con L. 27 luglio 2004 n 186) -

-Le agevolazioni fiscali si applicano alle
associazioni e società sportive dilettantistiche
che sono in possesso del riconoscimento ai fini
sportivi rilasciato dal CONI
-Il CONI trasmette allAgenzia delle Entrate
lelenco delle associazioni e società sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportive
37
Il Registro .1
  • Il Registro

-è pubblicato sul sito del CONI www.coni.it
-è suddiviso per comitati provinciali
-è distinto in tre sezioni
  • associazioni sportive dilettantistiche senza
    personalità giuridica
  • associazioni sportive dilettantistiche con
    personalità giuridica
  • società sportive dilettantistiche costituite
    nella forma di società di capitali e di società
    cooperative.

38
Il Registro .2
-è articolato in due parti
  • parte generale - accessibile a qualunque utente
    internet e contenente informazioni di base su
    ciascuna società iscritta il numero di
    iscrizione, la sezione di appartenenza, la
    denominazione completa, la città e la provincia
    della sede, lindicazione della FSN o DSA e/o EPS
    cui lassociazione/società è affiliata

39
Il Registro .3
  • parte analitica - riservata ad utenti
    selezionati, contenente informazioni più
    dettagliate tra cui, ad esempio, riferimenti
    circa la natura dellAtto Costitutivo/Statuto,
    estremi eventuali iscrizioni di legge (Registro
    delle Persone Giuridiche oppure Registro delle
    Imprese), codice fiscale e/o partita IVA, sede
    legale (e recapito corrispondenza e domicilio
    fiscale se diverso dalla sede), legale
    rappresentante con codice fiscale, indirizzo e
    recapiti telefonici. Nella parte analitica si
    terrà traccia, inoltre, di tutte le modificazioni
    intervenute nella ragione sociale, negli
    amministratori, nei dati di affiliazione.

40
Il Registro .3
  • La validità delliscrizione è annuale e coincide
    con quella dellaffiliazione
  • Le FSN/DSA/EPS proseguiranno a ricevere, a
    controllare e conservare gli atti
    costitutivi/statuti dei propri affiliati e le
    eventuali modifiche agli stessi

41
Liscrizione al Registro .1
Liscrizione al Registro è obbligatoria
per godere delle agevolazioni fiscali
per ottenere lo status di associazione/società
sportiva
42
Liscrizione al Registro .3
  • Liscrizione avviene
  • attraverso il web
  • Liscrizione è contraddistinta
  • dal rilascio di un codice
  • identificativo alfa-numerico

FIRSI00000
43
Liscrizione al Registro .4
  • Se l'associazione/società promuove più attività
    sportive o risulta affiliata a più Federazioni /
    Discipline / Enti, dovrà effettuare una
    iscrizione per ciascuna attività sportiva e per
    ciascuna affiliazione.

piu codici alfa-numerici
POLISPORTIVE
44
Requisiti per liscrizione .1

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA, COMPRESA LATTIVITÀ DIDATTICA
45
Requisiti per liscrizione .2
STATUTI CONTENENTI I REQUISITI PREVISTI
DALL'ART. 90 DELLA L. 289/2002
46
Requisiti per liscrizione .3
STATUTI CONTENENTI I REQUISITI RICHIESTI DAL
CONI E DALLE FSN E DSA E/O EPS
47
Modalità di iscrizione .1
RICONOSCIMENTO PROVVISORIO
Concesso dalle Federazioni/enti/discipline
associate previa verifica della documentazione
della società/associazione
ELENCO PROVVISORIO http//www.coni.it/index.php?id
1228
48
Modalità di iscrizione .2
RICONOSCIMENTO DEFINITIVO
Avviene con liscrizione al Registro
ELENCO DEFINITIVO
49
Rinnovo delliscrizione
  • Al termine del periodo di validità
    dell'iscrizione al Registro, l'associazione/societ
    à è posta in "attesa" fino alla compilazione
    della richiesta di rinnovo per il quale si
    prevede analogo iter
  • Le associazioni/società che non avranno
    provveduto al rinnovo, rimarranno in "attesa"
    sino al provvedimento di cancellazione del
    Consiglio Nazionale
  • In fase di rinnovo, l'autocertificazione da
    consegnare al Comitato Provinciale attesterà la
    regolarità dell'affiliazione e le eventuali
    modifiche apportate al Database

50
Variazioni delliscrizione
  • Le associazioni/società iscritte al Registro
    comunicano con le stesse modalità previste
    precedentemente tutte le modificazioni
    intervenute nei propri dati

entro
30 giorni dal verificarsi dell'evento
51
Cancellazione dal Registro
  • Saranno cancellate dal registro le società/
    associazioni che

a) ne facciano richiesta
b) perdano i requisiti per l'iscrizione
c) non comunichino le variazioni intervenute nei
propri dati entro 30 giorni dal verificarsi
dell'evento
52
Accertamento e sanzioni
  • La veridicità delle dichiarazioni dei dati
    riportati nel registro sarà verificata dal CONI
    tramite controlli a campione
  • In caso di verifica della non veridicità dei dati
    scatterà la sanzione della revoca
    dell'iscrizione, avverso la quale è ammesso il
    ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro 30
    giorni dalla comunicazione del provvedimento

53
Adempimenti istituzionali gli obblighi contabili
ed i libri sociali i compiti del Consiglio
Direttivo e del Collegio Sindacale le assemblee
e l'importanza delle convocazioni e dei verbali.
54
Attività istituzionale
  • gli Enti di tipo associativo, le cui attività
    sono svolte nei confronti degli associati o dei
    partecipanti in conformità alle finalità
    istituzionali fissate dalla legge, dallatto
    costitutivo e dallo statuto, sempre che questi
    ultimi siano redatti almeno in forma di scrittura
    privata registrata.

55
Principali adempimenti
  • - Redazione, in forma di scrittura privata
    registrata, dello Statuto e dellatto costitutivo
    (eventualmente del regolamento interno)
  • - Istituzione e compilazione del Libro soci
    (oppure elenchi, schede, etc)
  • - Richiesta Codice fiscale
  • - Istituzione del Libro verbali delle assemblee e
    delle sedute del Consiglio direttivo
  • - Istituzione del Libro verbali delle sedute del
    Collegio dei revisori (se previsto)

56
Principali adempimenti
  • - Tenuta contabile e conservazione della relativa
    documentazione
  • - Redazione bilancio annuale consuntivo
    (Rendiconto economico-finanziario)
  • -  Dichiarazione IRAP (in presenza di
    collaboratori e dipendenti)
  • -  Dichiarazione dei redditi e relativi
    adempimenti I.V.A. (se esercita attività
    commerciale, Legge 398/91, quindi se ha aperto la
    Partita I.V.A.)
  • -  Dichiarazione dei sostituti di imposta
    (Modello 770, in presenza di rapporti di lavoro
    dipendente, autonomo e compensi sportivi).

57
Libri e registri contabili
  • La forma maggiormente utilizzata dagli enti che
    svolgono unattività sportiva, è quella
    dellassociazione, soprattutto non riconosciuta,
    e cioè priva di personalità giuridica. La
    disciplina civilistica di questa figura è dettata
    dagli artt. 36 e segg. Del codice civile, senza
    prevedere, però, specifici obblighi di tipo
    contabile.

58
  • Essenzialmente, al fine di individuare i libri e
    i registri che ogni associazione sportiva deve
    istituire, è necessario fare riferimento alle
    norme sullordinamento e sullamministrazione
    previste dallo statuto. Daltra parte il
    legislatore ha attribuito una precisa funzione
    normativa agli accordi tra gli associati che
    rappresentato la vera fonte primaria per la
    disciplina del fenomeno associativo. In sostanza,
    oltre alle previsioni contenute negli artt. 36 e
    segg. Del c.c., assume valenza prioritaria ciò
    che hanno concretamente stabilito gli associati,
    ed il medesimo principio dovrà trovare
    applicazione per individuare, almeno in parte, i
    libri e le scritture contabili obbligatorie.

59
  • Pertanto, sono obbligatori quei libri la cui
    tenuta è prevista espressamente dallo statuto
    ovvero, in mancanza di una specifica previsione
    in tal senso, risulterà comunque opportuna
    listituzione di un adeguato sistema contabile e
    di registri con il preciso intento di documentare
    le adunanze e le deliberazioni degli organi
    dellassociazione così come previsti dal medesimo
    statuto. In questo modo sarà altresì possibile
    realizzare una forma di trasparenza nei confronti
    dei soci dellassociazione e lesercizio di
    unattività senza scopo di lucro e per verificare
    il perseguimento degli obiettivi previsti dallo
    statuto sociale.

60
Libri obbligatori
  • Libro soci
  • Libro verbali assemblee soci
  • Libro verbali consiglio direttivo
  • Libro verbali revisori dei conti (eventuale)

61
Libro soci
  • A schede mobili o in supporto informatizzato, è
    il libro necessario per annotare, in ordine
    cronologico, tutti i soci (minorenni e
    maggiorenni), con le loro generalità,
    eventualmente la foto, le quote associative ed
    istituzionali pagate, eventuali esclusioni e/o
    recessi (nel caso di esclusione è opportuna una
    annotazione con la motivazione o i riferimenti
    alla delibera di esclusione)

62
Libro assemblee soci
  • è il libro necessario per lannotazione di tutte
    le delibere assembleari, siano esse ordinarie o
    straordinarie con lassemblea che approva il
    rendiconto economico-finanziario, entro i primi
    quattro mesi dalla chiusura dellesercizio
    sociale, sul libro, oltre al verbale, andrà
    unitamente allegato il prospetto del rendiconto
    stesso lassemblea deve essere convocata almeno
    una volta lanno (in sede di approvazione del
    rendiconto) ed è ammessa la votazione per delega
    (se prevista dallo statuto) la relazione
    illustrativa del D.lgs. 460/97 ha chiarito che
    non si è ritenuto ammettere i soci ad esprimere
    per corrispondenza il proprio voto sul rilievo
    che la ratio della norma, diretta a prevenite
    fattispecie elusive, richiede la partecipazione
    reale e fisica dei soci alla vita
    dellassociazione

63
Libro assemblee consiglio direttivo
  • è il libro necessario per lannotazione dei
    verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo
    dellassociazione, con particolare riguardo a
    quelle delibere che comportano un impegno
    organizzativo e/o economico in capo
    allassociazione

64
Libro collegio dei revisori
  • si tratta di un registro riservato alle
    associazioni che hanno istituito il Collegio dei
    Revisori (chiamato anche Collegio Sindacale), ove
    vengono riportati i verbali delle riunioni
    periodiche dellorgano di controllo (se previsto
    dallo Statuto sociale).

65
Forma dei registri sociali
  • Tutti i libri sociali possono essere utilizzati
    in forma libera (senza né bollatura, né
    vidimazione), sia come registri manuali che a
    fogli mobili per una tenuta computerizzata.
  • La bollatura e la vidimazione non sono dunque
    obbligatorie, anche se per le associazioni di
    rilevanti dimensioni sarebbe opportuno procedere
    in tal senso

66
Eventuale bollatura
  • In questo caso è dovuta limposta di bollo (
    14,62 ogni 100 pagine o frazione) da assolvere
    mediante lannullamento di apposite marche,
    ovvero versando limporto dovuto presso un
    istituto bancario o postale con il modello F23.
    Invece, il bollo non è dovuto qualora
    lassociazione decida di tenere i registri
    menzionati senza particolari formalità e, quindi,
    senza bollatura e vidimazione.
  • La tassa di concessione governativa, invece, pari
    ad 67,00 ogni 500 pagine o frazione non è mai
    dovuta indipendentemente dalla circostanza che
    lente associativo decida, sia pure
    volontariamente, di procedere alla bollatura e
    vidimazione dei registri

67
Libri contabili
  • Libro giornale
  • Libro degli inventari

68
  • Si osservi come il giornale e il libro degli
    inventari, non obbligatori secondo il codice
    civile, potrebbero di fatto diventare necessari
    in quanto meramente strumentali ad un ulteriore
    obbligo gravante sugli amministratori la
    redazione del bilancio. Ogni associazione,
    quindi, dovrà tenere almeno quella contabilità
    minima strumentale al fine di rispettare
    ladempimento in discorso (la redazione del
    bilancio). Si consideri, però, laddove
    lassociazione dovesse essere comunque in grado
    di redigere il rendiconto sulla base di scritture
    contabili particolarmente semplificate, tenute
    anche secondo il metodo della partita semplice
    (come ad es., un semplice registro di cassa), che
    lobbligo di tenuta delle scritture contabili
    potrà considerarsi, anche in questo caso,
    ampiamente rispettato.

69
  • Si ricordi comunque che la legge 383/2001 ha
    abrogato gli obblighi di bollatura e di
    vidimazione del libro giornale, del libro
    inventari e delle altre scritture aventi valenza
    fiscale (registri Iva, cespiti ammortizzabili,
    ecc.). Inoltre, sempre per le associazioni
    sportive, limposta di bollo dovuta in relazione
    alla tenuta del libro giornale e del libro degli
    inventari (associazioni sportive in regime di
    contabilità ordinaria) non deve essere assolta,
    in quanto lart. 16 della tariffa (allegata alla
    legge 383/2001) richiama espressamente lart.
    2214 Codice Civile dove non sono contemplate le
    scritture degli enti non commerciali, ma solo
    quelle tenute dalle imprese.

70
Attività che svolgono esclusivamente attività
istituzionale
  • Prima nota contabile
  • Rendiconto economico fnanziario

71
Prima nota
  • dovranno essere annotati tutti i movimenti in
    entrata e in uscita, distinguendo le operazioni
    in contanti (cassa) rispetto a quelle effettuate
    movimentando il conto corrente bancario o
    postale. In pratica queste ultime dovranno
    trovare riscontro nellestratto conto
    periodicamente elaborato dallistituto di credito

72
c/c bancario
  • i commi 7 e 8 della legge n. 133/99, modificati
    dallart. 37 della legge n. 342/2000, prevedono
    lobbligo di effettuare tutti i pagamenti e i
    versamenti di importo superiore a 516,46 (un
    milione di vecchie lire) tramite conti correnti
    bancari o postali intestati allassociazione
    sportiva (per cui sono ammessi assegni bancari o
    postali non trasferibili, assegni circolari,
    giroconti e bonifici bancari, bollettini di conto
    corrente postali, ecc.) o mediante lutilizzo di
    carte di credito o bancomat.

73
Rendiconto economico-finanziario
  • oltre ad una situazione economica (proventi ed
    oneri) dovrà essere riportata una situazione
    patrimoniale (attività e passività) che possa
    rendere edotti sia i soci che i terzi (nella
    fattispecie enti pubblici, istituti di credito,
    organi federali, ecc.) delle disponibilità
    finanziarie e delle immobilizzazioni, nonché
    delle esposizioni debitorie dellassociazione
    sportiva

74
Compiti del Consiglio direttivo
  • Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo ad
    un massimo di membri (possibilmente dispari)
    scelti fra gli associati maggiorenni, restano in
    carico per un certo periodo (variabile, scelta
    statutaria) ed elegge al suo seno il vice
    presidente, il Segretario ed il Cassiere
    (eventuale).
  • Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente
    tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
    deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta
    da almeno un certo numero di soci (scelta
    statutaria).
  • Le sedute sono valide quando vi intervenga la
    maggioranza dei componenti o, in mancanza di una
    convocazione ufficiale, anche qualora siano
    presenti tutti i membri. Le deliberazioni sono
    prese a maggioranza assoluta dei presenti.

75
A titolo esemplificativo
  • curare lesecuzione delle deliberazioni
    assembleari.
  • redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto
    economico finanziario,
  • predisporre i regolamenti interni,
  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti
    allattività sociale,
  • deliberare circa lammissione e lesclusione
    degli associati,
  • nominare i responsabili delle commissioni di
    lavoro e dei settori di attività in cui si
    articola la vita dellAssociazione,
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la
    corretta amministrazione dellassociazione,
  • affidare con apposita delibera deleghe speciali
    ai suoi membri.

76
Collegio dei revisori
  • questo deve controllare lamministrazione
    dellassociazione, la corrispondenza del bilancio
    alle scritture contabili e vigilare sul rispetto
    dello statuto. Partecipa alle riunioni del
    Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza
    diritto di voto, ove presenta la propria
    relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

77
Responsabilità personali
  • in caso di mala gestione ed nel caso in cui
    lassociazione sia chiamata a rispondere per aver
    causato danno ai terzi, i membri del Consiglio e
    del Collegio (se esistente), saranno chiamati a
    rispondere personalmente.

78
Rendiconto economico finanziario
  • Tale rendiconto assume una duplice funzione.
  • rispondere compiutamente ad eventuali controlli
    del fisco
  • costituire uno strumento di sviluppo
    organizzativo ed un atto di trasparenza
    gestionale verso gli associati.

79
Rendiconto annuale
  • Il Rendiconto deve essere accompagnato da
    documenti giustificativi di supporto (C.M. n.
    124/E del 12/05/98) questo vuol dire che per
    quanto riguarda i costi relativi alla sfera
    istituzionale si avranno scontrini fiscali o
    fatture intestate allassociazione con
    indicazione del proprio codice fiscale, mentre
    per i costi relativi alla sfera commerciale si
    dovranno avere solo fatture o documenti intestati
    allassociazione con indicazione della propria
    partita I.V.A

80
Documentazione ricavi
  • Per quanto concerne i ricavi di natura
    commerciale, la documentazione da registrare nel
    rendiconto annuale consiste nelle fatture emesse
    e/o nei corrispettivi iscritti nellapposito
    prospetto di cui al D.M. 11/02/1997.
  • Per i ricavi istituzionali non è necessario ai
    fini del rendiconto annuale il possesso di alcun
    documento in questo caso, infatti, si consiglia,
    in mancanza di espressa previsione normativa, di
    rilasciare ricevute ai soci per gli importi
    versati a titolo di quote di partecipazione alle
    iniziative organizzate dallassociazione.
  • Tali ricevute dovranno contenere i dati e il
    codice fiscale dellassociazione, nonché
    lindicazione che limporto scritto sulla
    ricevuta rientra tra le operazioni non soggette
    ad I.V.A. ai sensi dellart. 4, comma 4, DPR n.
    633/72 e successive modificazioni.

81
Conservazione documentazione
  • Il rendiconto deve essere conservato, unitamente
    alla documentazione riguardante tutti i ricavi e
    tutti i costi , per 7 anni ai fini fiscali e per
    10 ai fini civilisti.

82
Le associazioni quali enti diversi dalle società
  • Titolari di reddito dimpresa sono le società e
    gli enti
  • Esiste una categoria particolare di enti,
    classificati enti diversi dalle società

83
Enti commerciali
  • Gli enti che hanno per oggetto esclusivo o
    principale lesercizio di attività commerciale ,
    hanno come base imponibile il reddito dimpresa,
    reddito che attrae tutti gli altri redditi

84
Enti non commerciali
  • Gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o
    principale lesercizio di attività commerciale ,
    hanno come base imponibile la somma dei singoli
    redditi singolarmente considerati

85
Quando lattività è esclusivamente commerciale
  • Art. 73 del Tuir
  • Loggetto esclusivo o principale dellente
    residente è determinato in base alla legge ,
    allatto costitutivo o allo statuto, se esistenti
    in forma di atto pubblico o di scrittura privata
    autenticata o registrata Per oggetto principale
    si intende lattività essenziale per realizzare
    direttamente gli scopi primari indicati dalla
    legge, dallatto costitutivo o dallo statuto.

86
Art. 2195 cc
  • Sono soggetti all'obbligo dell' iscrizione nel
    registro delle imprese gli imprenditori che
    esercitano
  • 1) un'attività industriale diretta alla
    produzione di beni o di servizi
  • 2) un'attività intermediaria nella circolazione
    dei beni
  • 3) un'attività di trasporto per terra, o per
    acqua o per aria
  • 4) un' attività bancaria o assicurativa
  • 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
  • Le disposizioni della legge che fanno riferimento
    alle attività e alle imprese commerciali si
    applicano, se non risulta diversamente, a tutte
    le attività indicate in questo articolo e alle
    imprese che le esercitano.

87
Attenzione
  • Lente non commerciale che pone in essere
    unattività di prestazione di servizi non
    rientranti nellart. 2195 cc non è
    automaticamente escluso dallimposizione fiscale,
    ma è necessario che le attività siano conformi a
    quanto indicato nelloggetto sociale, che
    lattività sia svolta senza specifica
    organizzazione di persone e mezzi e che le
    entrate non eccedano i costi di diretta
    imputazione.

88
Esclusione dal reddito
  • Il comma 3 dellart 143 del tuir ha comunque
    escluso alcune attività dallinserimento tra i
    redditi dellassociazione e precisamente
  • 1) Fondi pervenuti a seguito di raccolte
    pubbliche effettuate occasionalmente
  • 2) Contributi corrisposti da Amministrazioni
    pubbliche per lo svolgimento di attività aventi
    finalità sociali.

89
Decommercializzazione generica ( Art. 143 Tuir)
  • Non si considerano attività commerciali le
    prestazioni di servizi, diverse da quelle
    previste dallart. 2195 cc effettuate in
    conformità alle finalità istituzionali dellente,
    senza specifica organizzazione e verso il
    pagamento di corrispettivi che non eccedano i
    costi di diretta imputazione

90
Decommercializzazione specifica (art. 148 tuir )
  • Attività svolte in diretta attuazione degli
    scopi sociali, effettuata verso pagamento di
    corrispettivi specifici nei confronti degli
    iscritti, associati o partecipanti, di altre
    associazioni che svolgano la medesima attività e
    che per legge, regolamento, atto costitutivo o
    statuto fanno parte di ununica organizzazione
    locale o nazionale, dei rispettivi associati o
    partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
    organizzazioni nazionali, nonché le cessioni
    anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
    prevalentemente agli associati

91
Sicura commercialità ( art. 148 tuir)
  • Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
  • Somministrazione di pasti
  • Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e
    vapore
  • Prestazioni alberghiere, di alloggio, di
    trasporto e di deposito
  • Prestazioni di servizi portuali e aereoportuali
  • Prestazioni effettuate nellesercizio di
  • Gestione di spacci aziendali e mense
  • Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
  • Gestione di fiere ed esposizioni a carattere
    commerciale
  • Pubblicità commerciale
  • Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

92
Modalità svolgimento attività commerciale
  • Occasionale (reddito diverso)
  • Continuativa (reddito impresa apertura
    posizione iva art. 4 DPR 633/72)

93
Art. 4 DPR 633/72
  • Per esercizio di imprese si intende
    lesercizio per professione abituale, ancorchè
    non esclusiva, delle attività commerciali o
    agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del cc,
    anche se non organizzate in forma dimpresa,
    dirette alla prestazione di servizi se non
    rientrano nellart. 2195 del cc..

94
Determinazione del reddito
  • Normale
  • Forfetario

95
Determinazione normale
  • Contabilità ordinaria o semplificata
  • IRES
  • Iva
  • Irap
  • Scritture Contabili

96
Determinazione forfetaria
  • Art. 145 Tuir
  • Legge 398/1991

97
Art. 145 Tuir
  • In base a coefficienti di redditività e cioè
  • Attività di prestazione di servizi
  • Fino a 15.493,71 15
  • Oltre fino a 309.784,14 25
  • Altre attività
  • Fino a 25.822,84 10
  • Oltre fino a 516.456,90 15

98
  • La legge n. 398 del 16.12.1991 ha disposto un
    regime forfetario particolarmente semplificato
    per le associazioni sportive dilettantistiche che
    svolgono attività commerciale in via continuativa.

99
  • La legge n. 398 del 16.12.1991 ha disposto un
    regime forfetario particolarmente semplificato
    per le associazioni sportive dilettantistiche che
    svolgono attività commerciale in via continuativa.

100
  • In particolare le agevolazioni della 398/91
    portano
  • definizione di un limite annuo di proventi
    commerciali al di sotto del quale è possibile
    usufruire delle agevolazioni
  • la determinazione di un coefficiente per la
    determinazione forfetaria del reddito imponibile
  • le modalità di determinazione dellI.v.a. dovuta
  • le semplificazioni in materia di adempimenti
    contabili e dichiarativi.

101
Requisiti Soggettivi
  • le società sportive dilettantistiche costituite
    in società di capitali senza fini di lucro, così
    come previsto dallart. 90 della l. 289/2002
  • le associazioni sportive dilettantistiche
    riconosciute dal Coni, dalle federazioni sportive
    nazionali o da enti di promozione sportiva
  • le associazioni senza scopo di lucro e le
    pro-loco
  • associazioni bandistiche, cori amatoriali e
    filodrammatiche e associazioni di musica e danza
    popolare purché legalmente riconosciute e senza
    scopo di lucro.

102
Requisiti Oggettivi
  • Opzione
  • Limite dimensionale

103
Opzione
  • Opzione nel quadro O del modello AA7/6 sezione
    III al momento dellattribuzione della partita
    iva (non più in voigore)
  • Quadro VO dichiarazione annuale Iva
  • Comportamento concludente

104
Opzione
  • La validità dellopzione è subordinata alla
    concreta attuazione del nuovo regime.
  • Tale opzione dal 1 gennaio 2000 è vincolante per
    almeno un quinquennio.
  • Lopzione deve essere anche comunicata alla Siae
    competente in base al domicilio fiscale.

105
Limite dimensionale
  • Per poter usufruire del regime, le associazioni,
    nel periodo dimposta precedente, coincidente o
    meno con lanno solare, devono aver conseguito,
    nellesercizio delle attività commerciali,
    proventi per un importo non superiore ad un
    determinato limite.
  • Tale limite dimensionale è attualmente fissato
    in euro 250.000 (duecentocinquantamila) di ricavi
    commerciali nel corso del periodo dimposta, gli
    effetti dellopzione terminano con decorrenza dal
    mese successivo a quello in cui il limite
    suddetto è stato superato.
  • I proventi commerciali che partecipano alla
    formazione del limite di 250.000 euro devono
    essere individuati in base al criterio di cassa.

106
Gli elementi reddituali che concorrono al
raggiungimento del plafond
  • a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
    prestazioni di servizi alla cui produzione o al
    cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
  • b) i corrispettivi delle cessioni di materie
    prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri
    beni mobili, esclusi quelli strumentali,
    acquistati o prodotti per essere impiegati nella
    produzione
  • c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o
    quote di partecipazioni, anche non rappresentate
    da titoli, al capitale di società ed enti di cui
    all'articolo 73, che non costituiscono
    immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle
    cui si applica l'esenzione di cui all'articolo
    87, anche se non rientrano fra i beni al cui
    scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le
    partecipazioni sono nelle società o enti di cui
    all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica
    il comma 2 dell'articolo 44

107
  • d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
    finanziari similari alle azioni ai sensi
    dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui
    all'articolo 73, che non costituiscono
    immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli
    cui si applica l'esenzione di cui all'articolo
    87, anche se non rientrano fra i beni al cui
    scambio è diretta l'attività dell'impresa
  • e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni
    e di altri titoli in serie o di massa diversi da
    quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che
    non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
    anche se non rientrano fra i beni al cui scambio
    è diretta l'attività dell'impresa
  • f) le indennità conseguite a titolo di
    risarcimento, anche in forma assicurativa, per la
    perdita o il danneggiamento di beni di cui alle
    precedenti lettere
  • g) i contributi in denaro, o il valore normale di
    quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi
    denominazione in base a contratto
  • h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
    esercizio a norma di legge.

108
Non concorrono invece alla formazione di tale
plafond
  • le plusvalenze patrimoniali
  • i proventi da cessione di beni strumentali
  • i corrispettivi ottenuti dalle cessioni dei
    diritti alle prestazioni sportive degli atleti
  • i proventi di cui allart. 25 co. 2 L133/19999
    ovvero i proventi non imponibili derivanti sia da
    attività commerciali connesse agli scopi
    istituzionali, sia dalla raccolta di fondi
    effettuate con qualsiasi modalità

109
  • i proventi di cui allart. 143 del t.u.i.r.
    917/86 né cioè quelli per i quali non si
    considerano attività commerciali le prestazioni
    di servizi non rientranti nellart. 2195 c.c.
    rese in conformità alle finalità istituzionali
    dellassociazione sportiva dilettantistica senza
    specifica organizzazione e verso pagamento di
    corrispettivi che non eccedano i costi di diretta
    imputazione
  • le indennità di preparazione e promozione
  • i ricavi di cui allart. 148 comma 3 del 917/86
    T.U.I.R. secondo cui non si considerano
    commerciali le attività svolte anche se a fronte
    di corrispettivi specifici purché diretti a
    iscritti/associati partecipanti facenti parti di
    ununica organizzazione locale o nazionale o agli
    iscritti associati di queste ultime o, infine, ai
    tesserati delle organizzazioni nazionali di
    riferimento
  • i ricavi di cui allart. 148 co .4 invece vanno
    distinti a seconda che si tratti di attività
    oggettivamente commerciale abitualmente
    esercitata o attività occasionale, nel primo caso
    rientrano nel secondo no.

110
I.V.A.
  • Le associazioni sportive dilettantistiche
    determinano lI.v.a. applicando allI.v.a. a
    debito, derivante ripetiamo dai proventi
    commerciali connessi allattività istituzionale o
    non connessi allattività istituzionale ma
    soggetti allimposta sugli intrattenimenti le
    seguenti detrazioni forfetarie
  • 50 per i proventi commerciali generici comprese
    le prestazioni pubblicitarie
  • 10 per le sponsorizzazioni
  • 1/3 per le operazioni di cessione o concessione
    di diritti di ripresa televisiva o trasmissione
    telefonica

111
Pagamento
6031 16 maggio
6032 16 agosto
6033 16 novembre
6034 16 febbraio
112
F24 telematico
  • Entratel Telematico
  • Home Banking circuito CBI
  • Intermediari abilitati

113
Dichiarazione annuale
  • Le associazioni sportive dilettantistiche che
    hanno optato per la 398/91 non devono presentare
    la dichiarazione I.v.a. annuale, salvo che le
    stesse associazioni non effettuino attività
    commerciali non connesse ad attività
    istituzionali. In tal caso lassociazione
    sportiva dilettantistica, che avrà quindi tenuto
    una contabilità separata, presenterà la
    dichiarazione I.v.a. limitatamente alle attività
    in relazione alle quali lI.v.a. non è calcolata
    in modo forfetario.

114
IRES
  • Le associazioni sportive dilettantistiche in
    regime di 398/91 determinano il reddito
    imponibile ai fini ires applicando un
    coefficiente di redditività fissato per legge.
  • Tale coefficiente è attualmente pari al 3
  • Attualmente laliquota Ires è pari al 33.
  • Quadro RG del modello Unico Enti non
    commerciali ed equiparati.

115
determinazione del reddito imponibile
  • Reddito imponibile (proventi commerciali x 3)
    plusvalenze patrimoniali

116
IRAP
  • Ai fini Irap bisogna partire dallimponibile ires
    e poi effettuare le variazioni in aumento.
  • La base imponibile è determinata sommando al
    reddito dimpresa calcolato con i regimi
    forfetari
  • le retribuzioni sostenute per il personale
    dipendente
  • i compensi spettanti ai co.co.co, i compensi di
    lavoro autonomo non esercitati abitualmente e gli
    interessi passivi.
  • Si fa presente che per i soggetti in regime di
    398/91, le indennità di trasferta ed i rimborsi
    forfetari non concorrono alla formazione della
    base imponibile irap.

117
Conto corrente bancario
  • bollettino di conto corrente postale
  • bonifico bancario
  • assegno non trasferibile
  • bancomat o carta di credito.

118
Adempimenti contabili
  • sono esonerate dagli obblighi disposti dagli
    artt. 14, 15, 16, 18 e 20 del DPR 600/1973 e vale
    a dire libro giornale, libro degli inventari e
    registro beni ammortizzabili ed esonero dagli
    obblighi di cui al titolo II del dpr 633/72

119
Esonero dallobbligo di
  • tenuta delle scritture contabili relativamente al
    libro giornale, libro degli inventari e registro
    beni ammortizzabili
  • registrazione delle fatture emesse
  • presentazione della dichiarazione I.v.a., sia
    annuale che periodica
  • di certificazione dei corrispettivi relativamente
    a scontrini e ricevute fiscali

120
Adempimenti
  • annotare i proventi commerciali nel prospetto
    approvato con il dm 11.2.1997 (Prospetto
    riepilogativo delle annotazioni dei contribuenti
    supersemplificati)
  • annotare tali proventi cumulativamente entro il
    giorno 15 del mese successivo a quello di
    effettuazione
  • obbligo di emissione fattura delle operazioni
    attive quali sponsorizzazione e/o cessione di
    diritti
  • numerare progressivamente per anno solare le
    fatture emesse e quelle ricevute

121
  • conservare copia della documentazione per il
    periodo di decadenza per la notifica degli avvisi
    di accertamento
  • integrare i proventi che non costituiscono
    reddito imponibile nonché le operazioni
    intracomunitarie e le plusvalenze patrimoniali
  • osservare eventuali disposizioni in materia di
    documento di trasporto nel caso si rendesse
    necessario
  • osservare le disposizioni in materia di
    operazioni intracomunitarie.

122
Sponsorizzazioni e liberalità a favore dello
sport dilettantistico
123
Quadro generale
UNIVERSO SPORTIVO NAZIONALE
PROFESSIONISTICO (art. 2 L. n. 91/81)
Necessità di reperire mezzi finanziari per il
sostenimento delle proprie attività sportive
DILETTANTISTICO (tutti i soggetti diversi
dallart. 2 L. n. 91/81)
Abbondanti offerte degli sponsor
R I C A V I
Incassi per le prestazioni sportive svolte con
pubblico pagante
Quasi totale inesistenza per il settore
dilettantistico di tali introiti
Necessità di industriarsi sempre di più per
reperire mezzi finanziari necessari alla loro
sopravvivenza
Incassi derivanti dai diritti televisivi
Plusvalenze derivanti dalle cessioni degli atleti
Ricorso al mercato dei capitali con le quotazioni
di borsa
124
I mezzi a disposizione dello sport dilettantistico
SPONSORIZZAZIONI
CONTRIBUTI DEL CONI, FEDERAZIONI E DI ENTI
PUBBLICI
LIBERALITA
125
Sponsorizzazioni (quadro normativo di riferimento)
ASPETTI CIVILISTICI
ASPETTI FISCALI
Imposte indirette
Imposte dirette
Legislazione speciale settoriale
IRES Art. 148 e segg. TUIR
IRAP DLgs 446/91
IVA Art. 4, comma 5 DPR 633/72
REGISTRO DPR 131/86
  • Art. 8, comma 12, L. 223/90
  • (in materia di spettacoli televisivi e
    radiofonici
  • b) D.Lgs 42/2004
  • (in materia di tutela e valorizzazione del
    patrimonio culturale)

Più in generale per i contratti atipici
meritevoli di tutela (Art. 1322 comma 2 c.c.)
126
Aspetti civilistici
Soggetto che sponsorizza obbligandosi alla
dazione di una determinata somma di danaro o
altri beni fungibili per il finanziamento
dellattività svolta dallo sponsee
Sponsor o sponsorizzante
PARTI
Soggetto che si impegna ad utilizzare, per la
propria attività sportiva, il nome, il marchio o
altro segno distintivo riconducibile allo
sponsor, promuovendone limmagine presso il
pubblico
Sponsee o sponsorizzato
FORMA
E libera. Non è richiesta la forma scritta ad
substantiam anche se è preferibile
127
Segue Aspetti civilistici
Non disciplinato direttamente dal codice civile
se non attraverso il richiamo ai principi
generali sui contratti ex art. 1322 c.c.
ATIPICO
A prestazioni corrispettive
Le obbligazioni riguardano entrambe le parti
CARATTERISTICHE
Consensuale
Si perfeziona con il semplice consenso
Una tantum
Singolo evento
Più eventi o attività svolte dallo sponsorizzato
Continuato
128
Segue Aspetti civilistici
INTERNA O TECNICA O PERMUTATIVA ATIPICA
Lo sponsor si impegna a fornire allo sponsee
propri prodotti in maniera gratuita (es.
forniture ufficiali o materiale sportivo ecc.)
TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI
Lo sponsee si obbliga a modificare la propria
denominazione sociale assumendo quella dello
sponsor o comunque affiancata al proprio nome
(es. basket o volley)
ABBINAMENTO
Oltre allobbligazione principale, lo sponsor può
assumere anche altre obbligazioni in ragione dei
risultati raggiunti dallo sponsee (es. in ipotesi
di vittoria o risultato positivo in campionato
ecc.)
PRESTAZIONI ACCESSORIE
129
Aspetti fiscali
IMPOSTE DIRETTE
IRAP
IREF ED IRES
Persona fisica (con partita IVA)
SPONSOR
SPONSOR
Persona giuridica
Ente non profit (associazioni senza scopo di
lucro) art. 148 e segg. TUIR agevolazioni per
il settore sportivo dilettant. (L. 398/91 e L.
133/99, art. 25)
SPONSEE
SPONSEE
Società di capitali (ai sensi dellart. 90,
comma 1, L. 289/02)
130
Imposte dirette
SPONSOR (art. 90, comma 8, L. 289/02)
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore
di società o associazioni sportive
dilettantistiche costituisce per il soggetto
erogante, fino ad un importo annuo
complessivamente non superiore ad 200.000,00,
spesa di pubblicità, volta alla promozione
dellimmagine e dei prodotti del soggetto
erogante mediante una specifica attività del
beneficiario
PERSONE FISICHE (con partita IVA)
PERSONE GIURIDICHE
131
Spese di pubblicità e propaganda (art. 108, comma
2 TUIR)
Presunzione assoluta di trattamento come spese di
pubblicità indipendentemente dalla natura del
costo (potrebbe anche avere connotati più
prossimi alle spese di rappresentanza)
lt 200.000
  • deducibili integralmente nellesercizio stesso
    in cui sono sostenute
  • oppure
  • deducibili in quote costanti nellesercizio
    stesso e nei 4 successivi

Occorre verificare caso per caso se la parte
eccedente 200.00,00 (già deducibili per intero)
sia da assimilare alle spese di pubblicità (con
deducibilità integrale) oppure a spese di
rappresentanza
Spese di rappresen-tanza (art. 108, comma 2 TUIR
2 periodo)
Deduzione nella sola misura di 1/3 del loro
ammontare e sono deducibili per quote costanti
nellesercizio in cui sono sos
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