Title: Disciplina fiscale delle associazioni
1- Disciplina fiscale delle associazioni
- Roma
- Seminario Istruttori FIGB
- 27 29 Luglio
- Relatore
- Dottor Sergio Melai
2Costituzione associazione
3Lattività sportiva dilettantistica, con
lintroduzione della Finanziaria del 2003 (Legge
n.289 de27/12/2002 articolo 90), può essere
esercitata in diverse forme giuridiche di seguito
indicate
4- associazione sportiva dilettantistica
- riconosciute
- non riconosciute
- società di capitali distinte in
- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata
- società cooperative
5ASSOCIAZIONE
- Lassociazione è unorganizzazione stabile di
persone che, con un atto di autonomia negoziale,
si impegnano a perseguire un interesse comune,
dando vita ad unorganizzazione collettiva
caratterizzata dalla presenza di una pluralità di
organi, e che assume rilevanza esterna. - Lo scopo comune perseguito deve essere non
lucrativo né mutualistico, e perciò diverso da
quello delle società di capitali e mutualistiche,
ossia non economico, ancorché possa essere
perseguito con lesercizio di unattività
economica
6Elementi necessari
- a)Unorganizzazione interna di tipo corporativo
con unassemblea degli associati ed un organo
amministrativo (cd. elemento materiale) - b)Un elemento patrimoniale
- c)Uno scopo non lucrativo comune (cd. elemento
spirituale) - d)Una struttura aperta del rapporto, cioè, la
possibilità di adesione al gruppo di nuovi membri
7Importanza riconoscimento
- La differenza tra i due enti si riporta alla
diversa rilevanza del fenomeno associativo in
virtù del riconoscimento lassociazione diventa
punto di riferimento non solo dellattività dei
suoi organi, ma anche degli effetti di quella
attività. Ed il fenomeno trova la sua spiegazione
formale nellesistenza di un vero e proprio
soggetto dotato dallordinamento di capacità
giuridica generale. - Lassociazione non riconosciuta, invece, non ha
personalità giuridica propria ed anche la sua
soggettività giuridica è stata a lungo posta in
dubbio.
8- Conseguentemente, alla distinzione tra
associazione riconosciuta e non riconosciuta
corrisponde, come si vedrà una diversa disciplina
giuridica, che trova il suo nucleo centrale nel
diverso regime di responsabilità.
9Associazioni non riconosciute
- Le associazioni non riconosciute, infatti, si
caratterizzano per un regime fortemente
restrittivo di responsabilità dei singoli
componenti, che origina dal disposto di cui
allart.38, a tenore del quale delle
obbligazioni rispondono anche personalmente e
solidalmente le persone che hanno agito in nome e
per conto dellassociazione.
10Associazioni riconosciute
- Le associazioni riconosciute, invece, acquistano
la personalità giuridica (art.12 cod. civ.) e,
perciò, (art.18, 1 comma) gli amministratori
sono responsabili verso lente e non verso i
terzi secondo le norme del mandato.
11Associazioni riconosciute
- 1) costituirsi con atto pubblico
- 2) chiedere ed ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica - 3) risultare di conseguenza iscritte negli
appositi registri previsti dalla legge.
12Associazioni non riconosciute
- Lordinamento interno e lamministrazione delle
associazioni non riconosciute non sono imposti
dalla legge, ma sono regolati liberamente dagli
accordi degli associati e trovano la loro fonte,
perciò, in un atto costitutivo (il documento
contenente la denominazione sociale, la sede
legale, i dati dei soci fondatori e dei
componenti del Consiglio Direttivo) e sono
organizzate mediante uno statuto.
13Associazioni non riconosciute
- Il legislatore del codice civile non impone
alcuna formalità per la costituzione di tali enti
né per i singoli contratti di adesione perciò è
possibile dare vita ad unassociazione non
riconosciuta anche per mezzo di un semplice
accordo verbale. Nella prassi, però, si usa
ricorrere alla forma scritta e, più propriamente,
al contratto di associazione costituito da un
atto costitutivo (che dà vita allassociazione
identificandone e fissandone gli elementi di
avvio e di riferimento) ed uno statuto, destinato
a regolare il funzionamento a regime
dellassociazione.
14Fondo comune
- Il fondo comune è costituito dallinsieme dei
contributi degli associati e dei ben acquistati
dallente. Su di esso si possono eventualmente
soddisfare i terzi creditori dellassociazione.
Va precisato che lespressione fondo comune non
va confusa con il concetto tecnico di
comunione. Infatti, contrariamente allistituto
della comunione, gli associati (finché dura
lassociazione) non possono chiederne la
divisione. Il fondo comune è una dotazione
patrimoniale appartenente allassociazione e non
ai suoi componenti e come tale è intangibile e ad
opera di essi e dei loro creditori particolari.
15Autonomia patrimoniale imperfetta
- Anche se la dotazione patrimoniale
dellassociazione si distingue e differenzia da
quello dei singoli associati, per soddisfare le
obbligazioni dellassociazione sono tuttavia
responsabili solidalmente e personalmente anche
coloro che hanno agito in nome e per conto
dellassociazione medesima (art.38 cod. civ.)
16Capacità- legittimazione processuale
- la legittimazione attiva e passiva dellente
spetta ai Presidenti/direttori dellassociazione
(art. 36 cod. civ.).
17Adempimenti iniziali
- a) redazione atto costitutivo e statuto
- b) inizio attività IVA
- c) comunicazione Ufficio II.DD.
- d) iscrizione albo ONLUS ( solo se è prevista
attività prevalentemente di utilità sociale) - e) comunicazione alla S.I.A.E.
18Modalità costituzione
- NON E' NECESSARIA LA PRESENZA DEL NOTAIO
- INSERIMENTO CLAUSOLE STATUTARIE DI CUI AL D.Lgs.
460/97 - REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO
STATUTO IN DUE COPIE IN BOLLO PRESSO UFFICIO
REGISTRI ATTI PRIVATI CON PAGAMENTO QUOTA FISSA. - CODICE FISCALE (ATTIVITÀ NON COMMERCIALE) DA
RICHIEDERE ALL'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE INDICANDO
IL CODICE 92.62.1 - PARTITA I.V.A. (ATTIVITÀ COMMERCIALE SE
ESERCITATA) DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO IVA
DISTINTAMENTE E SEMPRE IN AGGIUNTA AL CODICE
FISCALE. - ACQUISTO LIBRI VERBALI ASSEMBLEE E SEDUTE DEL
CONSIGLIO
19Redazione atto costitutivo
- Le associazioni sportive possono essere
costituite - per atto pubblico,
- scrittura privata con firme autenticate
- scrittura privata registrata.
- La forma di atto che viene più utilizzata nella
realtà odierna è quella della scrittura privata
registrata.
20CONTENUTI ATTO COSTITUTIVO
- LA DATA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ'
- I SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO (SOCI FONDATORI)
- NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE LA DIZIONE ESPLICITA
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" E LA
DISCIPLINA SPORTIVA PRATICATA - L'OGGETTO SOCIALE (SCOPI ED OBIETTIVI
ISTITUZIONALI) - LA NOMINA DEI PRIMI ORGANISMI DIRIGENTI.
21Requisiti obbligatori previsti D.lgsvo 460/97
- - divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi di riserve o capitale durante la vita
dellassociazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge - - obbligo di devolvere il patrimonio dellente,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
ad altra associazione con finalità analoghe o di
pubblica utilità, sentito lorganismo di
controllo di cui allart. 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge - - disciplina uniforme del rapporto associativo,
esclusione della temporaneita alla
partecipazione della vita associativa, diritto di
voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni
detà per lapprovazione delle modifiche dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dellassociazione
22Requisiti obbligatori previsti D.lgsvo 460/97
- - obbligo di redigere e approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni statutarie - - eleggibilità libera degli organi
amministrativi, principio del voto singolo di cui
allart. 2532, secondo comma del codice civile,
sovranità dellassemblea dei soci, associati e
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti - - intrasmissibilità della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti per
causa di morte e non rivalutabilità della stessa
23Art. 90
- (1) la forma giuridica delle
associazioni sportive dilettantistiche, può
essere quella dellassociazione non riconosciuta
di cui agli artt.36 e ss. del codice civile
ovvero dellassociazione riconosciuta (oltre che
della società sportiva di capitali e della
cooperativa) - (2) la denominazione sociale deve
indicare la finalità sportiva dilettantistica e
la ragione ovvero denominazione sociale
dilettantistica - (3) la denominazione sociale deve
essere utilizzata in tutti i segni distintivi o/e
comunicazioni rivolte al pubblico - (4) lente deve essere affiliato alle
Federazioni sportive nazionali riconosciute dal
Coni ovvero agli enti azionali di promozione
sportiva
24Art. 90
- (5) lattività sportiva deve essere
esercitata in forma dilettantistica - (6) lente deve aver conseguito (nel
periodo di imposta precedente) proventi
commerciali per importi non superiori a
determinati limiti stabiliti dalla legge 7 - (7) lo statuto e latto costitutivo
dellente deve essere redatto nella forma
dellatto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata e deve contenere alcune
clausole obbligatorie di cui allart.148 comma 8
del D.P.R. 22.12.1986 n.917 (T.U.I.R.)
25CONTENUTI DELLO STATUTO
- ASSOCIAZIONE SENZA FINALITA' DI LUCRO
- DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI
UTILI O AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE - SCOPI SOCIALI ED OGGETTO DELLATTIVITA
- DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E
DELLE MODALITA ASSOCIATIVE (SOCI MAGGIORENNI
UGUALI DIRITTI ATTIVI E PASSIVI) - INDIVIDUAZIONE DELLORGANO SOCIALE DEPUTATO A
DETERMINARE LE QUOTE SOCIALI (TESSERE) E QUOTE
DI PARTECIPAZIONE (ATTIVITA')
26CONTENUTI DELLO STATUTO
- DIVIETO DI TRASMISSIONE E RIVALUTAZIONE DELLA
QUOTA/CONTRIBUTO ASSOCIATIVO - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
(ASSEMBLEA-CONSIGLIO- ECC.......) - DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO
- MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
- OBBLIGO DI REDAZIONE ANNUALE DI UN RENDICONTO
ECONOMICO E FINANZIARIO - SCIOGLIMENTO (PATRIMONIO RESIDUO ATTIVO FINI
UTILITA' GENERALE, SENTITO LORGANISMO GARANTE
27Registrazioni registro Coni
- 1) che lattività, lorganizzazione e la
composizione dellassociazione sportiva rispetti
i principi fondamentali fissati dal Consiglio
nazionale del CONI - 2) che la Federazione Nazionale Sportiva sia
affiliata ad una Federazione internazionale
riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestisca
lattività conformemente alla Carta Olimpica e
alle regole della Federazione internazionale di
appartenenza - 3) che lattività sportiva e le relative
attività di promozione siano svolte in armonia
con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e
del CONI, nonché con quelle della rispettiva
Federazione internazionale, purché non in
contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi
del CIO e del CONI - 4) che lo Statuto della federazione sportiva
nazionale rispetti i principi fondamentali
fissati dal Consiglio nazionale del CONI
28Lo Statuto ed il Regolamento devono contenere
- a) lobbligo di rispettare il
principio di democrazia interna, - b) lobbligo di rispettare il principio di
partecipazione all'attività' sportiva da parte di
chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari
opportunità, - c) lobbligo di rispettare le norme
dellordinamento sportivo nazionale ed
internazionale, - d) lobbligo di assicurare forme di equa
rappresentanza di atlete e atleti, - e) le regole per stabilire le modalità di
esercizio dellelettorato attivo e passivo degli
atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le
raccomandazioni del CIO e con i principi
fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del
CONI, - f) procedure elettorali che garantiscano,
negli organi direttivi, la presenza in misura non
inferiore al 30 per cento del totale dei loro
componenti, di atleti e tecnici sportivi,
dilettanti e professionisti, in attività o che
siano stati tesserati per almeno due anni alla
federazione per la quale partecipano alla
procedura elettorale,
29- g) regole ispirate al costante
equilibrio di diritti e di doveri tra i settori
professionistici e non professionistici, nonché
tra le diverse categorie nellambito del medesimo
settore, - h) lobbligo del tentativo di conciliazione
delle controversie per le quali si siano esauriti
i gradi interni di giustizia sportiva, ovvero il
procedimento arbitrale di cui all'art. 12 dello
statuto CONI, - i) (se il numero delle associazioni e
società affiliate aventi diritto a voto è
superiore a 2000), la possibilità di istituire
unassemblea di secondo grado, formata da
delegati eletti a livello territoriale, - j) lobbligo di tener conto anche della
rappresentanza e del carattere olimpico dello
sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e
della tradizione sportiva della disciplina.
30Costituzione di una società sportiva di capitali
- Larticolo 90 della Legge 289 del 27/12/2002
prevede lintroduzione di altre forme societarie
per lo svolgimento dellattività sportiva
dilettantistica - la società per azioni
- la società in accomandita per azioni
- la società a responsabilità limitata
- società cooperative
31Principi cui uniformarsi
- - assenza dello scopo di lucro questo principio
è obbligatorio per tutti gli enti sportivi
riconosciuti dal CONI. - - rispetto del principio di democraticità questo
principio può essere applicato solo dalle
associazioni e dalle cooperative, in quanto nelle
società per azioni o a responsabilità limitata i
poteri dei soci sono proporzionali alle azioni o
alle quote sottoscritte e tale principio risulta
di difficile applicazione. - - Organizzazione, avvio, aggiornamento e
perfezionamento di attività sportive
dilettantistiche questo deve essere loggetto
principale indicato nello statuto di una società
sportiva dilettantistica.
32- - Divieto per gli amministratori di una società
sportiva dilettantistica di ricoprire cariche
sociali in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche tale divieto fa riferimento non
solo nellamministrare unaltra società o
associazione sportiva dilettantistica, ma anche
nel possedere quote o azioni di unaltra società
sportiva dilettantistica. - - Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio
sociale in caso di suo scioglimento è un
principio già obbligatorio per le associazioni
sportive dilettantistiche il cui statuto è
adeguato al D.Lgs 460/97. - - Obbligo di conformarsi alle disposizioni del
CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni
Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva
cui la società intende affiliarsi
33- REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
34REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
- Istituito dallart. 5, comma 2, lett. C) del D.
Lgs. 242 del 23 luglio 1999
- Regolamentato dalla Deliberazione Coni del 11
novembre 2004
35Rassegna Normativa .1
- art. 90 - L. 27 dicembre 2002 n 289
- commi 20, 21 e 22
- Istituzione presso il CONI di un apposito
Registro delle associazioni e società sportive
dilettantistiche (anche in forma telematica)
distinto in tre sezioni a cui iscriversi
obbligatoriamente per poter accedere ai
contributi pubblici di qualsiasi natura.
- L. 21 maggio 2004 n 128 conversione D.L. n
72/04 - L'articolo 4 apporta modifiche ed integrazioni
allarticolo 90 della Legge n 289/02. - Abrogazione dei commi 20, 21 e 22.
36Rassegna Normativa .2
- art. 7 - D. L. 28 maggio 2004 n 136 (convertito
con L. 27 luglio 2004 n 186) -
-Le agevolazioni fiscali si applicano alle
associazioni e società sportive dilettantistiche
che sono in possesso del riconoscimento ai fini
sportivi rilasciato dal CONI
-Il CONI trasmette allAgenzia delle Entrate
lelenco delle associazioni e società sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportive
37Il Registro .1
-è pubblicato sul sito del CONI www.coni.it
-è suddiviso per comitati provinciali
-è distinto in tre sezioni
- associazioni sportive dilettantistiche senza
personalità giuridica - associazioni sportive dilettantistiche con
personalità giuridica - società sportive dilettantistiche costituite
nella forma di società di capitali e di società
cooperative.
38Il Registro .2
-è articolato in due parti
- parte generale - accessibile a qualunque utente
internet e contenente informazioni di base su
ciascuna società iscritta il numero di
iscrizione, la sezione di appartenenza, la
denominazione completa, la città e la provincia
della sede, lindicazione della FSN o DSA e/o EPS
cui lassociazione/società è affiliata
39Il Registro .3
- parte analitica - riservata ad utenti
selezionati, contenente informazioni più
dettagliate tra cui, ad esempio, riferimenti
circa la natura dellAtto Costitutivo/Statuto,
estremi eventuali iscrizioni di legge (Registro
delle Persone Giuridiche oppure Registro delle
Imprese), codice fiscale e/o partita IVA, sede
legale (e recapito corrispondenza e domicilio
fiscale se diverso dalla sede), legale
rappresentante con codice fiscale, indirizzo e
recapiti telefonici. Nella parte analitica si
terrà traccia, inoltre, di tutte le modificazioni
intervenute nella ragione sociale, negli
amministratori, nei dati di affiliazione.
40Il Registro .3
- La validità delliscrizione è annuale e coincide
con quella dellaffiliazione
- Le FSN/DSA/EPS proseguiranno a ricevere, a
controllare e conservare gli atti
costitutivi/statuti dei propri affiliati e le
eventuali modifiche agli stessi
41Liscrizione al Registro .1
Liscrizione al Registro è obbligatoria
per godere delle agevolazioni fiscali
per ottenere lo status di associazione/società
sportiva
42Liscrizione al Registro .3
- Liscrizione avviene
- attraverso il web
- Liscrizione è contraddistinta
- dal rilascio di un codice
- identificativo alfa-numerico
FIRSI00000
43Liscrizione al Registro .4
- Se l'associazione/società promuove più attività
sportive o risulta affiliata a più Federazioni /
Discipline / Enti, dovrà effettuare una
iscrizione per ciascuna attività sportiva e per
ciascuna affiliazione.
piu codici alfa-numerici
POLISPORTIVE
44Requisiti per liscrizione .1
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA, COMPRESA LATTIVITÀ DIDATTICA
45Requisiti per liscrizione .2
STATUTI CONTENENTI I REQUISITI PREVISTI
DALL'ART. 90 DELLA L. 289/2002
46Requisiti per liscrizione .3
STATUTI CONTENENTI I REQUISITI RICHIESTI DAL
CONI E DALLE FSN E DSA E/O EPS
47Modalità di iscrizione .1
RICONOSCIMENTO PROVVISORIO
Concesso dalle Federazioni/enti/discipline
associate previa verifica della documentazione
della società/associazione
ELENCO PROVVISORIO http//www.coni.it/index.php?id
1228
48Modalità di iscrizione .2
RICONOSCIMENTO DEFINITIVO
Avviene con liscrizione al Registro
ELENCO DEFINITIVO
49Rinnovo delliscrizione
- Al termine del periodo di validità
dell'iscrizione al Registro, l'associazione/societ
à è posta in "attesa" fino alla compilazione
della richiesta di rinnovo per il quale si
prevede analogo iter
- Le associazioni/società che non avranno
provveduto al rinnovo, rimarranno in "attesa"
sino al provvedimento di cancellazione del
Consiglio Nazionale
- In fase di rinnovo, l'autocertificazione da
consegnare al Comitato Provinciale attesterà la
regolarità dell'affiliazione e le eventuali
modifiche apportate al Database
50Variazioni delliscrizione
- Le associazioni/società iscritte al Registro
comunicano con le stesse modalità previste
precedentemente tutte le modificazioni
intervenute nei propri dati
entro
30 giorni dal verificarsi dell'evento
51Cancellazione dal Registro
- Saranno cancellate dal registro le società/
associazioni che
a) ne facciano richiesta
b) perdano i requisiti per l'iscrizione
c) non comunichino le variazioni intervenute nei
propri dati entro 30 giorni dal verificarsi
dell'evento
52Accertamento e sanzioni
- La veridicità delle dichiarazioni dei dati
riportati nel registro sarà verificata dal CONI
tramite controlli a campione
- In caso di verifica della non veridicità dei dati
scatterà la sanzione della revoca
dell'iscrizione, avverso la quale è ammesso il
ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento
53Adempimenti istituzionali gli obblighi contabili
ed i libri sociali i compiti del Consiglio
Direttivo e del Collegio Sindacale le assemblee
e l'importanza delle convocazioni e dei verbali.
54Attività istituzionale
- gli Enti di tipo associativo, le cui attività
sono svolte nei confronti degli associati o dei
partecipanti in conformità alle finalità
istituzionali fissate dalla legge, dallatto
costitutivo e dallo statuto, sempre che questi
ultimi siano redatti almeno in forma di scrittura
privata registrata.
55Principali adempimenti
- - Redazione, in forma di scrittura privata
registrata, dello Statuto e dellatto costitutivo
(eventualmente del regolamento interno) - - Istituzione e compilazione del Libro soci
(oppure elenchi, schede, etc) - - Richiesta Codice fiscale
- - Istituzione del Libro verbali delle assemblee e
delle sedute del Consiglio direttivo - - Istituzione del Libro verbali delle sedute del
Collegio dei revisori (se previsto)
56Principali adempimenti
- - Tenuta contabile e conservazione della relativa
documentazione - - Redazione bilancio annuale consuntivo
(Rendiconto economico-finanziario) - - Dichiarazione IRAP (in presenza di
collaboratori e dipendenti) - - Dichiarazione dei redditi e relativi
adempimenti I.V.A. (se esercita attività
commerciale, Legge 398/91, quindi se ha aperto la
Partita I.V.A.) - - Dichiarazione dei sostituti di imposta
(Modello 770, in presenza di rapporti di lavoro
dipendente, autonomo e compensi sportivi).
57Libri e registri contabili
- La forma maggiormente utilizzata dagli enti che
svolgono unattività sportiva, è quella
dellassociazione, soprattutto non riconosciuta,
e cioè priva di personalità giuridica. La
disciplina civilistica di questa figura è dettata
dagli artt. 36 e segg. Del codice civile, senza
prevedere, però, specifici obblighi di tipo
contabile.
58- Essenzialmente, al fine di individuare i libri e
i registri che ogni associazione sportiva deve
istituire, è necessario fare riferimento alle
norme sullordinamento e sullamministrazione
previste dallo statuto. Daltra parte il
legislatore ha attribuito una precisa funzione
normativa agli accordi tra gli associati che
rappresentato la vera fonte primaria per la
disciplina del fenomeno associativo. In sostanza,
oltre alle previsioni contenute negli artt. 36 e
segg. Del c.c., assume valenza prioritaria ciò
che hanno concretamente stabilito gli associati,
ed il medesimo principio dovrà trovare
applicazione per individuare, almeno in parte, i
libri e le scritture contabili obbligatorie.
59- Pertanto, sono obbligatori quei libri la cui
tenuta è prevista espressamente dallo statuto
ovvero, in mancanza di una specifica previsione
in tal senso, risulterà comunque opportuna
listituzione di un adeguato sistema contabile e
di registri con il preciso intento di documentare
le adunanze e le deliberazioni degli organi
dellassociazione così come previsti dal medesimo
statuto. In questo modo sarà altresì possibile
realizzare una forma di trasparenza nei confronti
dei soci dellassociazione e lesercizio di
unattività senza scopo di lucro e per verificare
il perseguimento degli obiettivi previsti dallo
statuto sociale.
60Libri obbligatori
- Libro soci
- Libro verbali assemblee soci
- Libro verbali consiglio direttivo
- Libro verbali revisori dei conti (eventuale)
61Libro soci
- A schede mobili o in supporto informatizzato, è
il libro necessario per annotare, in ordine
cronologico, tutti i soci (minorenni e
maggiorenni), con le loro generalità,
eventualmente la foto, le quote associative ed
istituzionali pagate, eventuali esclusioni e/o
recessi (nel caso di esclusione è opportuna una
annotazione con la motivazione o i riferimenti
alla delibera di esclusione)
62Libro assemblee soci
- è il libro necessario per lannotazione di tutte
le delibere assembleari, siano esse ordinarie o
straordinarie con lassemblea che approva il
rendiconto economico-finanziario, entro i primi
quattro mesi dalla chiusura dellesercizio
sociale, sul libro, oltre al verbale, andrà
unitamente allegato il prospetto del rendiconto
stesso lassemblea deve essere convocata almeno
una volta lanno (in sede di approvazione del
rendiconto) ed è ammessa la votazione per delega
(se prevista dallo statuto) la relazione
illustrativa del D.lgs. 460/97 ha chiarito che
non si è ritenuto ammettere i soci ad esprimere
per corrispondenza il proprio voto sul rilievo
che la ratio della norma, diretta a prevenite
fattispecie elusive, richiede la partecipazione
reale e fisica dei soci alla vita
dellassociazione
63Libro assemblee consiglio direttivo
- è il libro necessario per lannotazione dei
verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo
dellassociazione, con particolare riguardo a
quelle delibere che comportano un impegno
organizzativo e/o economico in capo
allassociazione
64Libro collegio dei revisori
- si tratta di un registro riservato alle
associazioni che hanno istituito il Collegio dei
Revisori (chiamato anche Collegio Sindacale), ove
vengono riportati i verbali delle riunioni
periodiche dellorgano di controllo (se previsto
dallo Statuto sociale).
65Forma dei registri sociali
- Tutti i libri sociali possono essere utilizzati
in forma libera (senza né bollatura, né
vidimazione), sia come registri manuali che a
fogli mobili per una tenuta computerizzata. - La bollatura e la vidimazione non sono dunque
obbligatorie, anche se per le associazioni di
rilevanti dimensioni sarebbe opportuno procedere
in tal senso
66Eventuale bollatura
- In questo caso è dovuta limposta di bollo (
14,62 ogni 100 pagine o frazione) da assolvere
mediante lannullamento di apposite marche,
ovvero versando limporto dovuto presso un
istituto bancario o postale con il modello F23.
Invece, il bollo non è dovuto qualora
lassociazione decida di tenere i registri
menzionati senza particolari formalità e, quindi,
senza bollatura e vidimazione. - La tassa di concessione governativa, invece, pari
ad 67,00 ogni 500 pagine o frazione non è mai
dovuta indipendentemente dalla circostanza che
lente associativo decida, sia pure
volontariamente, di procedere alla bollatura e
vidimazione dei registri
67Libri contabili
- Libro giornale
- Libro degli inventari
68- Si osservi come il giornale e il libro degli
inventari, non obbligatori secondo il codice
civile, potrebbero di fatto diventare necessari
in quanto meramente strumentali ad un ulteriore
obbligo gravante sugli amministratori la
redazione del bilancio. Ogni associazione,
quindi, dovrà tenere almeno quella contabilità
minima strumentale al fine di rispettare
ladempimento in discorso (la redazione del
bilancio). Si consideri, però, laddove
lassociazione dovesse essere comunque in grado
di redigere il rendiconto sulla base di scritture
contabili particolarmente semplificate, tenute
anche secondo il metodo della partita semplice
(come ad es., un semplice registro di cassa), che
lobbligo di tenuta delle scritture contabili
potrà considerarsi, anche in questo caso,
ampiamente rispettato.
69- Si ricordi comunque che la legge 383/2001 ha
abrogato gli obblighi di bollatura e di
vidimazione del libro giornale, del libro
inventari e delle altre scritture aventi valenza
fiscale (registri Iva, cespiti ammortizzabili,
ecc.). Inoltre, sempre per le associazioni
sportive, limposta di bollo dovuta in relazione
alla tenuta del libro giornale e del libro degli
inventari (associazioni sportive in regime di
contabilità ordinaria) non deve essere assolta,
in quanto lart. 16 della tariffa (allegata alla
legge 383/2001) richiama espressamente lart.
2214 Codice Civile dove non sono contemplate le
scritture degli enti non commerciali, ma solo
quelle tenute dalle imprese.
70Attività che svolgono esclusivamente attività
istituzionale
- Prima nota contabile
- Rendiconto economico fnanziario
71Prima nota
- dovranno essere annotati tutti i movimenti in
entrata e in uscita, distinguendo le operazioni
in contanti (cassa) rispetto a quelle effettuate
movimentando il conto corrente bancario o
postale. In pratica queste ultime dovranno
trovare riscontro nellestratto conto
periodicamente elaborato dallistituto di credito
72c/c bancario
- i commi 7 e 8 della legge n. 133/99, modificati
dallart. 37 della legge n. 342/2000, prevedono
lobbligo di effettuare tutti i pagamenti e i
versamenti di importo superiore a 516,46 (un
milione di vecchie lire) tramite conti correnti
bancari o postali intestati allassociazione
sportiva (per cui sono ammessi assegni bancari o
postali non trasferibili, assegni circolari,
giroconti e bonifici bancari, bollettini di conto
corrente postali, ecc.) o mediante lutilizzo di
carte di credito o bancomat.
73Rendiconto economico-finanziario
- oltre ad una situazione economica (proventi ed
oneri) dovrà essere riportata una situazione
patrimoniale (attività e passività) che possa
rendere edotti sia i soci che i terzi (nella
fattispecie enti pubblici, istituti di credito,
organi federali, ecc.) delle disponibilità
finanziarie e delle immobilizzazioni, nonché
delle esposizioni debitorie dellassociazione
sportiva
74Compiti del Consiglio direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo ad
un massimo di membri (possibilmente dispari)
scelti fra gli associati maggiorenni, restano in
carico per un certo periodo (variabile, scelta
statutaria) ed elegge al suo seno il vice
presidente, il Segretario ed il Cassiere
(eventuale). - Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta
da almeno un certo numero di soci (scelta
statutaria). - Le sedute sono valide quando vi intervenga la
maggioranza dei componenti o, in mancanza di una
convocazione ufficiale, anche qualora siano
presenti tutti i membri. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta dei presenti.
75A titolo esemplificativo
- curare lesecuzione delle deliberazioni
assembleari. - redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto
economico finanziario, - predisporre i regolamenti interni,
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti
allattività sociale, - deliberare circa lammissione e lesclusione
degli associati, - nominare i responsabili delle commissioni di
lavoro e dei settori di attività in cui si
articola la vita dellAssociazione, - compiere tutti gli atti e le operazioni per la
corretta amministrazione dellassociazione, - affidare con apposita delibera deleghe speciali
ai suoi membri.
76Collegio dei revisori
- questo deve controllare lamministrazione
dellassociazione, la corrispondenza del bilancio
alle scritture contabili e vigilare sul rispetto
dello statuto. Partecipa alle riunioni del
Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza
diritto di voto, ove presenta la propria
relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
77Responsabilità personali
- in caso di mala gestione ed nel caso in cui
lassociazione sia chiamata a rispondere per aver
causato danno ai terzi, i membri del Consiglio e
del Collegio (se esistente), saranno chiamati a
rispondere personalmente.
78Rendiconto economico finanziario
- Tale rendiconto assume una duplice funzione.
- rispondere compiutamente ad eventuali controlli
del fisco - costituire uno strumento di sviluppo
organizzativo ed un atto di trasparenza
gestionale verso gli associati.
79Rendiconto annuale
- Il Rendiconto deve essere accompagnato da
documenti giustificativi di supporto (C.M. n.
124/E del 12/05/98) questo vuol dire che per
quanto riguarda i costi relativi alla sfera
istituzionale si avranno scontrini fiscali o
fatture intestate allassociazione con
indicazione del proprio codice fiscale, mentre
per i costi relativi alla sfera commerciale si
dovranno avere solo fatture o documenti intestati
allassociazione con indicazione della propria
partita I.V.A
80Documentazione ricavi
- Per quanto concerne i ricavi di natura
commerciale, la documentazione da registrare nel
rendiconto annuale consiste nelle fatture emesse
e/o nei corrispettivi iscritti nellapposito
prospetto di cui al D.M. 11/02/1997. - Per i ricavi istituzionali non è necessario ai
fini del rendiconto annuale il possesso di alcun
documento in questo caso, infatti, si consiglia,
in mancanza di espressa previsione normativa, di
rilasciare ricevute ai soci per gli importi
versati a titolo di quote di partecipazione alle
iniziative organizzate dallassociazione. - Tali ricevute dovranno contenere i dati e il
codice fiscale dellassociazione, nonché
lindicazione che limporto scritto sulla
ricevuta rientra tra le operazioni non soggette
ad I.V.A. ai sensi dellart. 4, comma 4, DPR n.
633/72 e successive modificazioni.
81Conservazione documentazione
- Il rendiconto deve essere conservato, unitamente
alla documentazione riguardante tutti i ricavi e
tutti i costi , per 7 anni ai fini fiscali e per
10 ai fini civilisti.
82Le associazioni quali enti diversi dalle società
- Titolari di reddito dimpresa sono le società e
gli enti - Esiste una categoria particolare di enti,
classificati enti diversi dalle società
83Enti commerciali
- Gli enti che hanno per oggetto esclusivo o
principale lesercizio di attività commerciale ,
hanno come base imponibile il reddito dimpresa,
reddito che attrae tutti gli altri redditi
84Enti non commerciali
- Gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o
principale lesercizio di attività commerciale ,
hanno come base imponibile la somma dei singoli
redditi singolarmente considerati
85Quando lattività è esclusivamente commerciale
- Art. 73 del Tuir
- Loggetto esclusivo o principale dellente
residente è determinato in base alla legge ,
allatto costitutivo o allo statuto, se esistenti
in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata Per oggetto principale
si intende lattività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla
legge, dallatto costitutivo o dallo statuto.
86Art. 2195 cc
- Sono soggetti all'obbligo dell' iscrizione nel
registro delle imprese gli imprenditori che
esercitano - 1) un'attività industriale diretta alla
produzione di beni o di servizi - 2) un'attività intermediaria nella circolazione
dei beni - 3) un'attività di trasporto per terra, o per
acqua o per aria - 4) un' attività bancaria o assicurativa
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
- Le disposizioni della legge che fanno riferimento
alle attività e alle imprese commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte
le attività indicate in questo articolo e alle
imprese che le esercitano.
87Attenzione
- Lente non commerciale che pone in essere
unattività di prestazione di servizi non
rientranti nellart. 2195 cc non è
automaticamente escluso dallimposizione fiscale,
ma è necessario che le attività siano conformi a
quanto indicato nelloggetto sociale, che
lattività sia svolta senza specifica
organizzazione di persone e mezzi e che le
entrate non eccedano i costi di diretta
imputazione.
88Esclusione dal reddito
- Il comma 3 dellart 143 del tuir ha comunque
escluso alcune attività dallinserimento tra i
redditi dellassociazione e precisamente - 1) Fondi pervenuti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente - 2) Contributi corrisposti da Amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di attività aventi
finalità sociali.
89Decommercializzazione generica ( Art. 143 Tuir)
- Non si considerano attività commerciali le
prestazioni di servizi, diverse da quelle
previste dallart. 2195 cc effettuate in
conformità alle finalità istituzionali dellente,
senza specifica organizzazione e verso il
pagamento di corrispettivi che non eccedano i
costi di diretta imputazione
90Decommercializzazione specifica (art. 148 tuir )
- Attività svolte in diretta attuazione degli
scopi sociali, effettuata verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgano la medesima attività e
che per legge, regolamento, atto costitutivo o
statuto fanno parte di ununica organizzazione
locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonché le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati
91Sicura commercialità ( art. 148 tuir)
- Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
- Somministrazione di pasti
- Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e
vapore - Prestazioni alberghiere, di alloggio, di
trasporto e di deposito - Prestazioni di servizi portuali e aereoportuali
- Prestazioni effettuate nellesercizio di
- Gestione di spacci aziendali e mense
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- Gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale - Pubblicità commerciale
- Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
92Modalità svolgimento attività commerciale
- Occasionale (reddito diverso)
- Continuativa (reddito impresa apertura
posizione iva art. 4 DPR 633/72)
93Art. 4 DPR 633/72
- Per esercizio di imprese si intende
lesercizio per professione abituale, ancorchè
non esclusiva, delle attività commerciali o
agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del cc,
anche se non organizzate in forma dimpresa,
dirette alla prestazione di servizi se non
rientrano nellart. 2195 del cc..
94Determinazione del reddito
95Determinazione normale
- Contabilità ordinaria o semplificata
- IRES
- Iva
- Irap
- Scritture Contabili
96Determinazione forfetaria
- Art. 145 Tuir
- Legge 398/1991
97Art. 145 Tuir
- In base a coefficienti di redditività e cioè
- Attività di prestazione di servizi
- Fino a 15.493,71 15
- Oltre fino a 309.784,14 25
- Altre attività
- Fino a 25.822,84 10
- Oltre fino a 516.456,90 15
98- La legge n. 398 del 16.12.1991 ha disposto un
regime forfetario particolarmente semplificato
per le associazioni sportive dilettantistiche che
svolgono attività commerciale in via continuativa.
99- La legge n. 398 del 16.12.1991 ha disposto un
regime forfetario particolarmente semplificato
per le associazioni sportive dilettantistiche che
svolgono attività commerciale in via continuativa.
100- In particolare le agevolazioni della 398/91
portano - definizione di un limite annuo di proventi
commerciali al di sotto del quale è possibile
usufruire delle agevolazioni - la determinazione di un coefficiente per la
determinazione forfetaria del reddito imponibile - le modalità di determinazione dellI.v.a. dovuta
- le semplificazioni in materia di adempimenti
contabili e dichiarativi.
101Requisiti Soggettivi
- le società sportive dilettantistiche costituite
in società di capitali senza fini di lucro, così
come previsto dallart. 90 della l. 289/2002 - le associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute dal Coni, dalle federazioni sportive
nazionali o da enti di promozione sportiva - le associazioni senza scopo di lucro e le
pro-loco - associazioni bandistiche, cori amatoriali e
filodrammatiche e associazioni di musica e danza
popolare purché legalmente riconosciute e senza
scopo di lucro.
102Requisiti Oggettivi
- Opzione
- Limite dimensionale
103Opzione
- Opzione nel quadro O del modello AA7/6 sezione
III al momento dellattribuzione della partita
iva (non più in voigore) - Quadro VO dichiarazione annuale Iva
- Comportamento concludente
104Opzione
- La validità dellopzione è subordinata alla
concreta attuazione del nuovo regime. - Tale opzione dal 1 gennaio 2000 è vincolante per
almeno un quinquennio. - Lopzione deve essere anche comunicata alla Siae
competente in base al domicilio fiscale.
105Limite dimensionale
- Per poter usufruire del regime, le associazioni,
nel periodo dimposta precedente, coincidente o
meno con lanno solare, devono aver conseguito,
nellesercizio delle attività commerciali,
proventi per un importo non superiore ad un
determinato limite. - Tale limite dimensionale è attualmente fissato
in euro 250.000 (duecentocinquantamila) di ricavi
commerciali nel corso del periodo dimposta, gli
effetti dellopzione terminano con decorrenza dal
mese successivo a quello in cui il limite
suddetto è stato superato. - I proventi commerciali che partecipano alla
formazione del limite di 250.000 euro devono
essere individuati in base al criterio di cassa.
106Gli elementi reddituali che concorrono al
raggiungimento del plafond
- a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l'attività dell'impresa - b) i corrispettivi delle cessioni di materie
prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri
beni mobili, esclusi quelli strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella
produzione - c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o
quote di partecipazioni, anche non rappresentate
da titoli, al capitale di società ed enti di cui
all'articolo 73, che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle
cui si applica l'esenzione di cui all'articolo
87, anche se non rientrano fra i beni al cui
scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le
partecipazioni sono nelle società o enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica
il comma 2 dell'articolo 44
107- d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi
dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui
all'articolo 73, che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli
cui si applica l'esenzione di cui all'articolo
87, anche se non rientrano fra i beni al cui
scambio è diretta l'attività dell'impresa - e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni
e di altri titoli in serie o di massa diversi da
quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio
è diretta l'attività dell'impresa - f) le indennità conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la
perdita o il danneggiamento di beni di cui alle
precedenti lettere - g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi
denominazione in base a contratto - h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
108Non concorrono invece alla formazione di tale
plafond
- le plusvalenze patrimoniali
- i proventi da cessione di beni strumentali
- i corrispettivi ottenuti dalle cessioni dei
diritti alle prestazioni sportive degli atleti - i proventi di cui allart. 25 co. 2 L133/19999
ovvero i proventi non imponibili derivanti sia da
attività commerciali connesse agli scopi
istituzionali, sia dalla raccolta di fondi
effettuate con qualsiasi modalità
109- i proventi di cui allart. 143 del t.u.i.r.
917/86 né cioè quelli per i quali non si
considerano attività commerciali le prestazioni
di servizi non rientranti nellart. 2195 c.c.
rese in conformità alle finalità istituzionali
dellassociazione sportiva dilettantistica senza
specifica organizzazione e verso pagamento di
corrispettivi che non eccedano i costi di diretta
imputazione - le indennità di preparazione e promozione
- i ricavi di cui allart. 148 comma 3 del 917/86
T.U.I.R. secondo cui non si considerano
commerciali le attività svolte anche se a fronte
di corrispettivi specifici purché diretti a
iscritti/associati partecipanti facenti parti di
ununica organizzazione locale o nazionale o agli
iscritti associati di queste ultime o, infine, ai
tesserati delle organizzazioni nazionali di
riferimento - i ricavi di cui allart. 148 co .4 invece vanno
distinti a seconda che si tratti di attività
oggettivamente commerciale abitualmente
esercitata o attività occasionale, nel primo caso
rientrano nel secondo no.
110I.V.A.
- Le associazioni sportive dilettantistiche
determinano lI.v.a. applicando allI.v.a. a
debito, derivante ripetiamo dai proventi
commerciali connessi allattività istituzionale o
non connessi allattività istituzionale ma
soggetti allimposta sugli intrattenimenti le
seguenti detrazioni forfetarie - 50 per i proventi commerciali generici comprese
le prestazioni pubblicitarie - 10 per le sponsorizzazioni
- 1/3 per le operazioni di cessione o concessione
di diritti di ripresa televisiva o trasmissione
telefonica
111Pagamento
6031 16 maggio
6032 16 agosto
6033 16 novembre
6034 16 febbraio
112F24 telematico
- Entratel Telematico
- Home Banking circuito CBI
- Intermediari abilitati
113Dichiarazione annuale
- Le associazioni sportive dilettantistiche che
hanno optato per la 398/91 non devono presentare
la dichiarazione I.v.a. annuale, salvo che le
stesse associazioni non effettuino attività
commerciali non connesse ad attività
istituzionali. In tal caso lassociazione
sportiva dilettantistica, che avrà quindi tenuto
una contabilità separata, presenterà la
dichiarazione I.v.a. limitatamente alle attività
in relazione alle quali lI.v.a. non è calcolata
in modo forfetario.
114IRES
- Le associazioni sportive dilettantistiche in
regime di 398/91 determinano il reddito
imponibile ai fini ires applicando un
coefficiente di redditività fissato per legge. - Tale coefficiente è attualmente pari al 3
- Attualmente laliquota Ires è pari al 33.
- Quadro RG del modello Unico Enti non
commerciali ed equiparati.
115determinazione del reddito imponibile
- Reddito imponibile (proventi commerciali x 3)
plusvalenze patrimoniali
116IRAP
- Ai fini Irap bisogna partire dallimponibile ires
e poi effettuare le variazioni in aumento. - La base imponibile è determinata sommando al
reddito dimpresa calcolato con i regimi
forfetari - le retribuzioni sostenute per il personale
dipendente - i compensi spettanti ai co.co.co, i compensi di
lavoro autonomo non esercitati abitualmente e gli
interessi passivi. - Si fa presente che per i soggetti in regime di
398/91, le indennità di trasferta ed i rimborsi
forfetari non concorrono alla formazione della
base imponibile irap.
117Conto corrente bancario
- bollettino di conto corrente postale
- bonifico bancario
- assegno non trasferibile
- bancomat o carta di credito.
118Adempimenti contabili
- sono esonerate dagli obblighi disposti dagli
artt. 14, 15, 16, 18 e 20 del DPR 600/1973 e vale
a dire libro giornale, libro degli inventari e
registro beni ammortizzabili ed esonero dagli
obblighi di cui al titolo II del dpr 633/72
119Esonero dallobbligo di
- tenuta delle scritture contabili relativamente al
libro giornale, libro degli inventari e registro
beni ammortizzabili - registrazione delle fatture emesse
- presentazione della dichiarazione I.v.a., sia
annuale che periodica - di certificazione dei corrispettivi relativamente
a scontrini e ricevute fiscali
120Adempimenti
- annotare i proventi commerciali nel prospetto
approvato con il dm 11.2.1997 (Prospetto
riepilogativo delle annotazioni dei contribuenti
supersemplificati) - annotare tali proventi cumulativamente entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione - obbligo di emissione fattura delle operazioni
attive quali sponsorizzazione e/o cessione di
diritti - numerare progressivamente per anno solare le
fatture emesse e quelle ricevute
121- conservare copia della documentazione per il
periodo di decadenza per la notifica degli avvisi
di accertamento - integrare i proventi che non costituiscono
reddito imponibile nonché le operazioni
intracomunitarie e le plusvalenze patrimoniali - osservare eventuali disposizioni in materia di
documento di trasporto nel caso si rendesse
necessario - osservare le disposizioni in materia di
operazioni intracomunitarie.
122Sponsorizzazioni e liberalità a favore dello
sport dilettantistico
123Quadro generale
UNIVERSO SPORTIVO NAZIONALE
PROFESSIONISTICO (art. 2 L. n. 91/81)
Necessità di reperire mezzi finanziari per il
sostenimento delle proprie attività sportive
DILETTANTISTICO (tutti i soggetti diversi
dallart. 2 L. n. 91/81)
Abbondanti offerte degli sponsor
R I C A V I
Incassi per le prestazioni sportive svolte con
pubblico pagante
Quasi totale inesistenza per il settore
dilettantistico di tali introiti
Necessità di industriarsi sempre di più per
reperire mezzi finanziari necessari alla loro
sopravvivenza
Incassi derivanti dai diritti televisivi
Plusvalenze derivanti dalle cessioni degli atleti
Ricorso al mercato dei capitali con le quotazioni
di borsa
124I mezzi a disposizione dello sport dilettantistico
SPONSORIZZAZIONI
CONTRIBUTI DEL CONI, FEDERAZIONI E DI ENTI
PUBBLICI
LIBERALITA
125Sponsorizzazioni (quadro normativo di riferimento)
ASPETTI CIVILISTICI
ASPETTI FISCALI
Imposte indirette
Imposte dirette
Legislazione speciale settoriale
IRES Art. 148 e segg. TUIR
IRAP DLgs 446/91
IVA Art. 4, comma 5 DPR 633/72
REGISTRO DPR 131/86
- Art. 8, comma 12, L. 223/90
- (in materia di spettacoli televisivi e
radiofonici - b) D.Lgs 42/2004
- (in materia di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale)
Più in generale per i contratti atipici
meritevoli di tutela (Art. 1322 comma 2 c.c.)
126Aspetti civilistici
Soggetto che sponsorizza obbligandosi alla
dazione di una determinata somma di danaro o
altri beni fungibili per il finanziamento
dellattività svolta dallo sponsee
Sponsor o sponsorizzante
PARTI
Soggetto che si impegna ad utilizzare, per la
propria attività sportiva, il nome, il marchio o
altro segno distintivo riconducibile allo
sponsor, promuovendone limmagine presso il
pubblico
Sponsee o sponsorizzato
FORMA
E libera. Non è richiesta la forma scritta ad
substantiam anche se è preferibile
127Segue Aspetti civilistici
Non disciplinato direttamente dal codice civile
se non attraverso il richiamo ai principi
generali sui contratti ex art. 1322 c.c.
ATIPICO
A prestazioni corrispettive
Le obbligazioni riguardano entrambe le parti
CARATTERISTICHE
Consensuale
Si perfeziona con il semplice consenso
Una tantum
Singolo evento
Più eventi o attività svolte dallo sponsorizzato
Continuato
128Segue Aspetti civilistici
INTERNA O TECNICA O PERMUTATIVA ATIPICA
Lo sponsor si impegna a fornire allo sponsee
propri prodotti in maniera gratuita (es.
forniture ufficiali o materiale sportivo ecc.)
TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONI
Lo sponsee si obbliga a modificare la propria
denominazione sociale assumendo quella dello
sponsor o comunque affiancata al proprio nome
(es. basket o volley)
ABBINAMENTO
Oltre allobbligazione principale, lo sponsor può
assumere anche altre obbligazioni in ragione dei
risultati raggiunti dallo sponsee (es. in ipotesi
di vittoria o risultato positivo in campionato
ecc.)
PRESTAZIONI ACCESSORIE
129Aspetti fiscali
IMPOSTE DIRETTE
IRAP
IREF ED IRES
Persona fisica (con partita IVA)
SPONSOR
SPONSOR
Persona giuridica
Ente non profit (associazioni senza scopo di
lucro) art. 148 e segg. TUIR agevolazioni per
il settore sportivo dilettant. (L. 398/91 e L.
133/99, art. 25)
SPONSEE
SPONSEE
Società di capitali (ai sensi dellart. 90,
comma 1, L. 289/02)
130Imposte dirette
SPONSOR (art. 90, comma 8, L. 289/02)
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore
di società o associazioni sportive
dilettantistiche costituisce per il soggetto
erogante, fino ad un importo annuo
complessivamente non superiore ad 200.000,00,
spesa di pubblicità, volta alla promozione
dellimmagine e dei prodotti del soggetto
erogante mediante una specifica attività del
beneficiario
PERSONE FISICHE (con partita IVA)
PERSONE GIURIDICHE
131Spese di pubblicità e propaganda (art. 108, comma
2 TUIR)
Presunzione assoluta di trattamento come spese di
pubblicità indipendentemente dalla natura del
costo (potrebbe anche avere connotati più
prossimi alle spese di rappresentanza)
lt 200.000
- deducibili integralmente nellesercizio stesso
in cui sono sostenute - oppure
- deducibili in quote costanti nellesercizio
stesso e nei 4 successivi
Occorre verificare caso per caso se la parte
eccedente 200.00,00 (già deducibili per intero)
sia da assimilare alle spese di pubblicità (con
deducibilità integrale) oppure a spese di
rappresentanza
Spese di rappresen-tanza (art. 108, comma 2 TUIR
2 periodo)
Deduzione nella sola misura di 1/3 del loro
ammontare e sono deducibili per quote costanti
nellesercizio in cui sono sos