Title: Modulo 2
1GESTORE AMBIENTALE NEL SETTORE VENDITA E
POST-VENDITA AUTO
MODULO 2 GESTIONE RIFIUTI
Unità Didattica 2.1 Rifiuti speciali Unità
Didattica 2.2 Registrazioni obbligatorie sui
rifiuti Unità Didattica 2.3 Gestione veicoli
fuori uso
2Unità Didattica 2.1 Rifiuti speciali
3Definizioni
Rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nellallegato A
alla parte IV del Testo Unico Ambientale e di
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
lobbligo di disfarsi Nota definizioni e
requisiti normativi fanno riferimento alla parte
quarta del Testo Unico Ambientale che è dedicata
alle Norme in materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati
4Classificazione rifiuti
- rifiuti urbani rifiuti provenienti da locali e
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
(domestici), provenienti dalla pulizia delle
strade, rifiuti giacenti sulle strade o aree
pubbliche, rifiuti vegetali provenienti da aree
verdi. - rifiuti speciali rifiuti provenienti da attività
agricole, attività di demolizione, costruzione e
scavo, lavorazioni industriali e/o artigianali,
attività commerciali, attività di servizio,
macchinari e apparecchiature deteriorati ed
obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili
fuori uso e loro parti, rifiuti derivanti dal
trattamento delle acque e dallabbattimento di
fumi - rifiuti pericolosi rifiuti non domestici che
possono creare danni alle persone o allambiente.
Sono identificati mediante asterisco nellelenco
di cui allAllegato D parte IV del TUA sulla base
degli allegati G, H e I (articolo 184 punto 5 del
Dlgs 152/2006 ).
I rifiuti prodotti presso le concessionarie
I rifiuti prodotti presso le concessionarie
5Definizioni (continua)
E produttore di rifiuti lorganizzazione la cui
attività ha prodotto rifiuti E luogo di
produzione di rifiuti uno o più impianti
collegati tra loro in unarea delimitata in cui
si svolgono le attività che originano i
rifiuti. E detentore dei rifiuti il produttore
dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che
li detiene. Il deposito temporaneo è il
raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.
6Definizioni (continua)
La raccolta dei rifiuti è loperazione di
prelievo, di cernita e di raggruppamento dei
rifiuti ai fini del loro trasporto. La raccolta
differenziata indica le attività di raccolta
idonea, secondo criteri di economicità,
efficacia, trasparenza ed efficienza, a
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni
merceologicamente omogenee nonché a raggruppare i
rifiuti di imballaggio separatamente dai rifiuti
urbani a condizione che tutti i rifiuti
sopraindicati siano avviati recupero La
gestione dei rifiuti comprende le seguenti
attività raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, compreso il controllo di queste
operazioni, nonché il controllo delle discariche
e degli impianti di smaltimento.
7Definizioni
Recupero dei rifiuti le operazioni che
utilizzano rifiuti per generare materie prime
secondarie, combustibili, prodotti attraverso le
operazioni previste nellallegato C alla parte IV
del TUA Si parla di riutilizzo quando un
materiale e/o un prodotto viene reimpiegato nel
ciclo produttivo o di consumo di provenienza, di
riciclaggio se il materiale viene immesso in un
ciclo produttivo diverso da quello di
provenienza Smaltimento rifiuti ogni operazione
destinata a sottrarre definitivamente una
sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito
economico ed in particolare le operazioni
previste nellallegato C alla parte IV del
TUA Bonifica intervento di rimozione della
fonte inquinante e di quanto dalla stessa
contaminato, fino al raggiungimento dei valori
limite conformi allutilizzo previsto per larea
8Le fonti dei rifiuti rifiuti speciali non
pericolosi
9Le fonti dei rifiuti rifiuti speciali pericolosi
10Raccomandazioni per un comportamento responsabile
(continua)
- Individuare le fonti che generano rifiuti
- Assicurarsi che il deposito temporaneo dei
rifiuti rispetti - la legislazione applicabile
- Individuare per ogni rifiuto un trasportatore
ed uno smaltitore idoneo - Ridurre la quantità di rifiuti
- Mantenere separati i rifiuti pericolosi e
gestirne i rischi per le persone - e lambiente
11Raccomandazioni per un comportamento responsabile
- Documentare lintero ciclo dei rifiuti per dare
evidenza dellavvenuto - recupero smaltimento presso un impianto
autorizzato - Richiedere ai trasportatori e agli smaltitori
la documentazione che ne attesti - lidoneità ad effettuare il servizio richiesto
- Assicurare lappropriatezza e la completezza
della documentazione che - deve accompagnare i rifiuti
- Conservare la documentazione sui rifiuti per
almeno 5 anni
12Come risparmiare I costi dei rifiuti (continua)
- Per risparmiare sui rifiuti la Concessionaria
deve prima conoscerne i costi. - Costo dei materiali non utilizzati ed eliminati
- Acquisto o noleggio dei contenitori per rifiuti
- Costo degli spazi utilizzati per
limmagazzinamento dei rifiuti - Costo del tempo lavoro impegnato nella
movimentazione e nella messa a deposito
temporaneo dei rifiuti
13Come risparmiare I costi dei rifiuti
- Per risparmiare sui rifiuti la Concessionaria
deve prima conoscerne i costi. - Costo del tempo lavoro impegnato nella
compilazione e nel controllo documenti - Costo per la sensibilizzazione e formazione del
personale sugli aspetti ambientali - Costo di trasporto e smaltimento
- Multe per non aver rispettato la normativa
vigente - Spese per rimediare ai danni causati allambiente
14Per ridurre i costi (continua)
Ridurre la quantità di rifiuti prodotti da
eliminare intervenendo sulla qualità e
la quantità delle materie prime utilizzate,
controllando gli sprechi e concordando con i
fornitori la restituzione dei materiali in
eccesso, dei contenitori vuoti e
degli imballaggi, utilizzando prima i materiali
più vecchi in modo da evitare di produrre rifiuti
per obsolescenza dei materiali
Ridurre il volume dei rifiuti inviati per lo
smaltimento compattando la carta usata, i
cartoni, i materiali metallici prima di
depositarli in appositi recipienti, i contenitori
vuoti di vernici ed altri contenitori
Evitare laumento di peso e di volume dei
materiali impregnabili proteggendoli con adeguate
coperture
15Per ridurre i costi
Mantenere separati i diversi tipi di rifiuti
facilitando la raccolta ed il riciclaggio
Ridurre i tempi per il deposito temporaneo
posizionando contenitori per i rifiuti, piccoli e
mobili, vicino ai punti dove vengono prodotti
rifiuti
Riciclare il più possibile canalizzando i rifiuti
per il riciclaggio
Ridurre i rischi di incorrere in sanzioni
stabilendo e applicando regolarmente procedure
operative e di controllo adeguate
16Requisiti dei contenitori di prima raccolta
- Piccoli e molto vicini alla zona di produzione
per evitare lunghi percorsi con conseguenti
perdite di tempo - Adeguati come dimensioni alla tipologia del
rifiuto specifico prodotto in quellarea - Etichettati e differenziati per colore per
favorire il riconoscimento istantaneo dl rifiuto
contenuto
17Esempio di contenitori di prima raccolta
18Requisiti del deposito temporaneo dei rifiuti
- Ubicato in un sito dedicato, opportunamente
delimitato, a minimo rischio di incendio e
vandalismo - Adeguato allagevole circolazione dei mezzi per
lo scarico ed il carico dei rifiuti - Asfaltato o comunque pavimentato ed impermeabile
- Privo di comunicazione diretta con la rete
fognaria (i tombini nellarea circostante devono
essere forniti di sistema di intercettazione e
contenimento perdite) - Fornito di una zona protetta da idonea copertura,
dove collocare quei rifiuti che la pioggia
potrebbe mettere in contatto (rifiuti pericolosi
non miscelabili) o appesantire impregnandoli
(carte e cartoni) - Dotato di solide scaffalature, per accatastare in
modo razionale e sicuro i rifiuti senza pericolo
di crolli e miscelazioni inopportune
19Esempio di deposito temporaneo dei rifiuti
20Requisiti dei contenitori del deposito temporaneo
- Etichettati con codice CER, frasi di rischio (R)
e consigli di prudenza (S) adeguati al rischio
contenuto - Forniti di tappo per i rifiuti liquidi soggetti
ad evaporazione e sversamento - Dotati di coperchio aderente per rifiuti a
rischio di dilavamento (batterie di automobili e
camion) - Resistenti allattacco chimico del rifiuto
contenuto (acidi solo in bidoni di plastica) - Dotati di vasca di raccolta (rifiuti liquidi
pericolosi) in grado di contenere lintero
contenuto del serbatoio con un margine del 10
nel caso di fuoriuscita o versamento del fluido
21Requisiti del deposito temporaneo per lolio
esausto
- Le officine meccaniche che detengono olio esausto
in quantità superiori a 500 litri (art 2 comma 3
DM n392 del 16/05/1996) devono utilizzare
impianti di stoccaggio con caratteristiche
tecniche specifiche tra cui - larea di deposito deve essere delimitata
- i serbatoi devono essere fissi, realizzati in
acciaio, dotati di bacino di contenimento, se
interrati devono essere ispezionabili - limpianto di movimentazione deve essere di tipo
fisso, realizzato con tubazioni in acciaio - le pompe di movimentazione devono essere
installate su apposito basamento in calcestruzzo
con cordolo di contenimento per eventuali perdite - Tali requisiti sono specificati in dettaglio
nellallegato C del DM n392 del 16/05/1996
22Requisiti del deposito temporaneo per lolio
esausto
La complessità dei requisiti richiesti per i
depositi di olio esausto in quantità superiori a
500 litri suggerisce di mettere in atto presso la
concessionaria modalità di gestione tali da
assicurare il rispetto del valore limite di 500
litri, concordando con limpresa incaricata del
trasporto degli oli esausti ai centri raccolta
frequenze di prelievo adeguate a rispettare tale
limite.
23Come evitare gli sprechi (continua)
- Tappare ermeticamente i solventi ed i barattoli
di vernice per evitare che si secchino ed
impedirne levaporazione - Implementare in magazzino la procedura di carico
dei materiali deperibili sugli scaffali
prevedendo il carico dalla parte posteriore e lo
scarico dalla parte anteriore, in modo da
favorire lautomatico prelievo del materiale più
vecchio - Richiedere allo smaltitore lelenco dei materiali
riciclabili e separarli secondo le sue
indicazioni - Compattare carta e stracci utilizzati per la
pulizia di olio usato e non mischiarla con carta
e cartone pulito e quindi riciclabile
24Come evitare gli sprechi
- Fare uso di argilla in granuli in sostituzione
della segatura per la pulizia dei pavimenti
sporchi di olio (largilla su può usare più volte
prima di essere smaltita) - Predisporre una rastrelliera per mettere a
scolare, capovolti, i contenitori di olio ed i
filtri di olio usati i recipienti infatti si
possono considerare vuoti per lo smaltimento solo
se trattengono allinterno meno dell1 del loro
contenuto originario. Quanto si raccoglie nel
vassoio di contenimento sotto la griglia sarà
avviato al COOU (Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati) per la rigenerazione dellolio usato - Valutare lopportunità, ove si faccia un discreto
uso di solvente (carrozzerie), dellacquisto di
un distillatore per il riutilizzo del solvente
usato per la pulizia dei pennelli e delle pistole
effettuate tramite apparecchiature. Se ne
trarrebbe un doppio risparmio riutilizzo del 90
del solvente e completo abbattimento dei costi di
smaltimento del rifiuto pericoloso
25Unità Didattica 2.2 Registrazioni obbligatorie
sui rifiuti
26Registro di carico e scarico
La Concessionaria, in quanto produttore di
rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi
derivanti da lavorazioni artigianali, è obbligata
alla tenuta del Registro di carico e scarico dei
rifiuti. Nel registro devono essere annotate le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini
della denuncia al catasto rifiuti (Modello Unico
di Dichiarazione ambientale MUD). Ogni luogo di
produzione di rifiuti deve tenere un proprio
registro che va conservato per 5 anni dalla data
dellultima registrazione annotata. Il registro
di carico e scarico deve essere conforme al
modello del D.M. 148 del 01/04/1998. Per la
compilazione valgono le istruzioni della
Circolare GAB/DEC/812/98 del 04/08/1998). Dal 13
febbraio 2008, a seguito delle modifiche al DLgs
152/06 introdotte dal Decreto Legislativo 16
gennaio 2008, n. 4, i registi di carico scarico
devono essere vidimati dalla Camera di Commercio
competente. Le annotazioni sul registro devono
essere effettuate al massimo entro dieci giorni
lavorativi dalla data delloperazione, sia essa
di carico o di scarico.
La vidimazione del registro di carico scarico
27Registro di carico e scarico - Sanzioni
- Omessa o incompleta tenuta del registro di carico
e scarico (258 comma 2 parte IV TUA) - rifiuti non pericolosi sanzione amministrativa
e pecuniaria da euro 260 a euro 15.500 - rifiuti pericolosi sanzione amministrativa da
euro 15.500 a euro 93.000 sospensione da 1 mese
a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile e dallamministrazione - Se la Concessionaria occupa meno di 15 dipendenti
la sanzione sopra riportata è ridotta da euro
1.040 a euro 6.200 per i rifiuti non pericolosi e
da euro 2.070 a euro 12.400 per i rifiuti
pericolosi. (258 comma 3 parte IV TUA) - In caso di indicazioni incomplete o inesatte
formalmente, ma contenenti tutte le informazioni
dovute per legge, la sanzione prevista va da euro
260 a euro 1.550 (258 comma 5 parte IV TUA)
28Fac-Simile - Registro di carico e scarico
29Istruzioni per la compilazione del registro di
carico e scarico
- Il registro può essere diviso per comodità di
interpretazione in cinque sezioni - Nella prima va indicato con una crocetta se
trattasi di carico o scarico e il giorno
dellavvenuta operazione - Nella seconda sezione si indicano le
caratteristiche del rifiuto - Nella terza sezione la quantità
- Nella quarta si indica il luogo di produzione e
lattività di provenienza del rifiuto e nella
parte sottostante il soggetto giuridico iscritto
allAlbo che ritira il rifiuto - La quinta sezione è dedicata alle annotazioni
Esempi di compilazione il registro di C/S TMI
30Formulario di identificazione (continua)
- Parte integrante del Registro di carico e scarico
è il Formulario di identificazione, che
accompagna il trasporto di tutti i rifiuti
speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Le
formalità previste per il Formulario sono
stabilite dal DM 1 aprile 1998 n. 145 - Deve essere stampato da tipografie autorizzate
dal Ministero delle Finanze - Deve avere un frontespizio
- Deve essere numerato e vidimato dagli uffici
dellAgenzia delle Entrate o dalle Camere di
Commercio o dagli uffici regionali o provinciali
competenti in materia di rifiuti
Prima dellutilizzo del formulario, va registrata
la fattura di acquisto dello stesso sul registro
IVA Acquisti dalla fattura devono risultare
gli estremi seriali e numerici del formulario
31Formulario di identificazione
Ogni formulario deve inoltre riportare annotata
la data di emissione e il numero della
corrispondente operazione annotata nel registro
di carico e scarico. Il formulario deve essere
compilato dal produttore o dal detentore dei
rifiuti o dal trasportatore, fermo restando che
il produttore è il primo responsabile. Deve
essere redatto in 4 copie, tutte firmate dal
produttore o detentore dei rifiuti e
controfirmate dal trasportatore la prima rimane
al produttore, le altre tre verranno
controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, che provvederà a compilare la parte
a lui riservata di queste tre copie, una resta
al destinatario, una resta al trasportatore e la
terza verrà inviata al produttore o detentore
entro i 3 mesi successivi alla data del
conferimento del carico. Poiché il formulario è
parte integrante del Registro di carico e
scarico, su questultimo occorre riportare, in
corrispondenza dellannotazione relativa ai
rifiuti cui il formulario si riferisce, il
prefisso alfabetico di serie, il numero
delloperazione e la data di emissione.
Esempi formulari TMI
32Formulario di identificazione - Sanzioni
- Mancanza del formulario durante il trasporto,
formulario recante dati incompleti o inesatti
(articolo 258 comma 4 parte IV TUA, Codice Penale
483) - per rifiuti non pericolosi sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.550,00 a -
euro 9.300,00 - per i rifiuti pericolosi è previsto
larresto fino a 2 anni. - In caso di indicazioni incomplete o inesatte
formalmente, ma contenenti tutte le informazioni
dovute per legge, la sanzione prevista va da euro
260,00 a euro 1.550,00
33Formulario di identificazione Frontespizio del
bollettino
34Formulario di identificazione Prima sezione
(continua)
35Formulario di identificazione Prima sezione
36Formulario di identificazione Seconda e Terza
sezione (continua)
37Formulario di identificazione Terza sezione
38Formulario di identificazione Quarta sezione
39Formulario di identificazione Quinta sezione
40MUD (continua)
Le Concessionarie ogni anno (generalmente entro
il 30 aprile) devono presentare alla Camera di
Commercio competente per territorio il modello
unico di dichiarazione ambientale, detto MUD
istituito dalla Legge 70 del 25/01/94. Il T.U.A.
allart. 189 definisce i criteri e le
responsabilità relative al MUD.
Esempi estratto dal MUD TMI 2004
41MUD
- Il MUD si articola in sezioni che sulla base
della tipologia di azienda identificano e
forniscono dati quantitativi sulla gestione dei
rifiuti per lanno di riferimento. - Le sezioni più significative per una
concessionaria riguardano - sezione anagrafica identifica il produttore dei
rifiuti (concessionaria) - scheda riassuntiva riporta i dati riepilogativi
sulle sezioni MUD compilate (n schede allegate) - schede RIF riportano, per ciascuna tipologia di
rifiuto prodotto, codice CER , descrizione,
quantità, destinatario e trasportatore - schede TE identificano il/i trasportatore/i a
cui è stato affidato il rifiuto (una per ciascun
codice CER trattato) - schede DR identificano, per ogni CER trattato,
il destinatario del rifiuto (per smaltimento o
recupero) e la quantità conferita nellanno di
riferimento
42MUD - Sanzioni
Violazione dellobbligo di comunicazione o
comunicazione incompleta o inesatta (articolo 258
comma 1 TUA parte IV) sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00.
Se la comunicazione è effettuata entro 60
giorni dalla scadenza del termine, la sanzione
amministrativa è da euro 26 a 160 euro. Se dalla
comunicazione è possibile ricostruire le
informazioni dovute, si applica la sanzione
amministrativa da 260 euro a 1550 euro.
43Registrazioni per gli oli esausti
Le Concessionarie che producono oli esausti
devono cedere gli stessi al COOU (Consorzio
Obbligatorio Oli Usati) in base al D.Lgs 95 del
27/01/92 (agg. Fino al D.Lgs 152 del 2006 art 11)
e registrare in ordine cronologico e per ogni
operazione i dati quantitativi, la provenienza e
lubicazione degli oli ceduti ed eliminati. La
normativa (Circolare dei Ministri dellAmbiente e
dellIndustria del 04/08/1998) consente di
utilizzare per tale scopo il registro di carico e
scarico sul quale si riporta ogni altro tipo di
rifiuto prodotto. Lidentificazione delle
caratteristiche degli oli esausti durante il
trasporto è assicurata dalla compilazione del
formulario. Larticolo 198 punto 13 del TUA rende
superfluo lutilizzo del modulo F (DM 16/03/96 n
392) sostituito a tutti gli effetti dalle
notazioni sul formulario stesso
44Requisiti dei fornitori di gestione dei rifiuti
(continua)
- La documentazione contrattuale deve identificare
su apposito documento - (Elenco rifiuti) i rifiuti affidati alla gestione
del fornitore specificando - Codici europei (CER)
- Codici di rischio (R)
- Consigli di prudenza (S)
- I requisiti relativi ai contenitori per il
deposito temporaneo dei rifiuti devono - essere chiaramente definiti in merito a
- Tipologia di rifiuto da smaltire
- Dimensioni
- Caratteristiche tecniche
- Etichettatura
- Costi (ad esempio il noleggio)
45Requisiti dei fornitori di gestione dei rifiuti
(continua)
- Le specifiche relative alle modalità di
intervento del fornitore devono definire - Frequenza standard degli interventi di ritiro
- Tempestività degli interventi su chiamata
- Deve essere disponibile la documentazione di
iscrizione allAlbo delle imprese - che effettuano la gestione dei rifiuti che
attesta lautorizzazione del fornitore al - trasporto e smaltimento dei rifiuti in elenco in
riferimento a - Categorie e classi di iscrizione
- Specifica autorizzazione per prodotti pericolosi
- Scadenza delle autorizzazioni in relazione alla
durata del contratto - Il fornitore deve mettere a disposizione e
aggiornare lelenco dei mezzi e la loro - Idoneità al trasporto dei rifiuti indicando
- Data di immatricolazione del veicolo
- Numero di targa del veicolo
46Requisiti dei fornitori di gestione dei rifiuti
- Il fornitore deve mettere a disposizione ed
aggiornare la documentazione di - omologazione di veicoli utilizzati per il
trasporto - Il fornitore deve rendere disponibile lelenco
degli operatori responsabili del - trasporto (conducenti) e la relativa
documentazione di qualifica, con particolare - riferimento al trasporto di prodotti soggetti a
normativa ADR - Il fornitore deve mettere a disposizione lelenco
dei siti di destinazione - (smaltimento e/o recupero) specificando
- Categoria e classe dellautorizzazione
- Numero di autorizzazione
- Tempi di validità dellautorizzazione
- Localizzazione del sito di destinazione
- Il fornitore deve rendere disponibile nei tempi
prescritti (nazionale tre mesi, - estero sei mesi) la documentazione di avvenuto
smaltimento dei rifiuti, inoltre - deve garantire attraverso la documentazione la
tracciabilità dei rifiuti (quarta copia - del formulario)
47Unità didattica 2.3 Gestione veicoli fuori uso
48Definizioni (D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come
modificato dal D.Lgs 149 del 23/02/06) (continua)
Detentore Proprietario del veicolo o colui che
lo detiene a qualsiasi titolo
Produttore Il costruttore o lallestitore,
intesi come detentori dellomologazione del
veicolo, o limportatore professionale del
veicolo stesso
Operatori economici I produttori, i
distributori, gli operatori addetti alla
raccolta, le compagnie di assicurazione dei
veicoli a motore, le imprese di demolizione, di
frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli
altri operatori che effettuano il trattamento di
un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e
materiali
49Definizioni (D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come
modificato dal D.Lgs 149 del 23/02/06) (continua)
Trattamento Le attività di messa in sicurezza,
di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di
frantumazione, di recupero o di preparazione per
lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché
tutte le altre operazioni eseguite ai fini del
recupero o dello smaltimento del veicolo fuori
uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la
consegna dello stesso veicolo, presso un impianto
di trattamento
Reimpiego Le operazioni in virtù delle quali i
componenti di un veicolo fuori uso sono
utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati
originariamente concepiti
50 Definizioni (D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come
modificato dal D.Lgs 149 del 23/02/06) (continua)
Riciclaggio Il ritrattamento, in un processo di
produzione, dei materiali di rifiuto per la loro
funzione originaria o per altri fini, escluso il
recupero di energia. Per recupero di energia si
intende lutilizzo di rifiuti combustibili quale
mezzo per produrre energia mediante incenerimento
diretto con o senza altri rifiuti, ma con
recupero del calore
51Definizioni (D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come
modificato dal D.Lgs 149 del 23/02/06)
Recupero Il riutilizzo e il riciclaggio dei
rifiuti per ridurre la quantità destinata allo
smaltimento finale. Si parla di riutilizzo quando
un materiale e/o un prodotto viene reimpiegato
nel ciclo produttivo o di consumo di provenienza,
di riciclaggio se il materiale viene immesso in
un ciclo produttivo diverso da quello di
provenienza
Centro di raccolta Impianto di trattamento
autorizzato che effettua almeno le operazioni
relative alla messa in sicurezza ed alla
demolizione del veicolo fuori uso
Messa in sicurezza Rimozione e trattamento di
tutte le parti, componenti, sostanze, fluidi
pericolosi ed in particolare accumulatori,
serbatoi di gas, dispositivi esplosivi (airbag,
), carburante, olio motore, olio trasmissione,
olio freni, olio idraulico, antigelo, fluido
refrigerante dei sistemi di condizionamento,
filtri dellolio, condensatori contenenti PCB,
componenti contenenti mercurio
52D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come modificato dal D.Lgs
149 del 23/02/06 Art. 5, comma 1
Il veicolo destinato alla demolizione è
consegnato dal detentore ad un centro di raccolta
ovvero, nel caso in cui il detentore intende
cedere il predetto veicolo per acquistarne un
altro, può essere consegnato al concessionario o
al gestore della succursale della casa
costruttrice o allautomercato, per la successiva
consegna al centro di raccolta, qualora detto
concessionario o gestore, intenda accettarne la
consegna e conseguentemente rilasciare il
certificato di rottamazione
53D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come modificato dal D.Lgs
149 del 23/02/06 Art. 5, comma 2
() La consegna del veicolo fuori uso avviene
senza che il detentore incorra in spese a causa
del valore di mercato nullo o negativo del
veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi
alla cancellazione del veicolo dal PRA e quelli
relativi al trasporto dello stesso veicolo al
centro di raccolta ovvero alla concessionaria o
alla succursale della casa costruttrice o
allautomercato
N.B. Nei costi di cancellazione dal PRA a carico
del detentore non sono compresi i costi di agenzia
54 D.Lgs 24/06/2003 n. 209 come modificato dal
D.Lgs 149 del 23/02/06 Art. 5, comma 3
Il produttore provvede a ritirare il veicolo
fuori uso organizzando direttamente o
indirettamente, su base individuale o collettiva,
una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori
uso opportunamente distribuita sul territorio
nazionale
55D.Lgs 24/06/2003 n. 209, Art. 15, comma 5
Quanto dispone il D.Lgs 24/06/2003 n. 209 si
applica
1 - A decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto, per i veicoli immessi sul
mercato a partire dal 1 luglio 2002 2 - Dal 1
gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato
anteriormente al luglio 2002 Nota Qualora
il produttore non abbia ottemperato alle
obbligazioni di cui allart. 5, sostiene, a
titolo individuale, gli eventuali costi derivanti
dal valore negativo dei veicoli immessi sul
mercato a partire dal 1 Luglio 2002 (art. 15,
comma 5, lettera b).
56Gestione veicoli fuori uso (continua)
caso A il detentore consegna il veicolo al
Centro di Raccolta della Rete TMI che effettua
cancellazione dal PRA
57Gestione veicoli fuori uso (continua)
58Gestione veicoli fuori uso (continua)
caso B il detentore consegna il veicolo al
Concessionario che effettua la cancellazione al
PRA
59Gestione veicoli fuori uso (continua)
60Gestione veicoli fuori uso (continua)
61D.Lgs 24/06/2003 n. 209
Sintesi delle attività e registrazioni a carico
del concessionario che prende in carico dal
cliente i veicoli destinati alla rottamazione
(caso B)
1 Emissione e consegna al cliente del
certificato di rottamazione per nome e per conto
del centro raccolta (immediata) 2 Annotazione
dellautoveicolo sul registro di entrata uscita
veicoli (immediata) 3 Cancellazione dal PRA
(entro un mese) e relativa annotazione sul
registro di entrata uscita 4 Consegna a centro
raccolta autorizzato con formulario (entro un
mese)