RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO - PowerPoint PPT Presentation

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RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

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Via G. De Chirico, 1 ... procedura di reclamo preclude l accesso alla conciliazione giudiziale a prescindere dall esito della procedura de qua Se l atto di ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO


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RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Convegno La manovra economico-finanziaria 2011
principali novità introdotte in ambito
tributario Arthotel Park Lecce Via G. De
Chirico, 1 Lecce 7 novembre 2011
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ATTI RECLAMABILI
Lart. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 inserisce
nel corpo normativo dedicato al processo
tributario (d. lgs. n. 546/1992) lart. 17-bis il
quale disciplina due istituti assolutamente
sconosciuti, fino ad oggi, al diritto processuale
tributario il reclamo e la mediazione.
  • ATTI RECLAMABILI
  • atti notificati a decorrere dal 1 aprile 2012
  • di valore non superiore a 20.000
  • N.B. per valore della lite si intende limporto
    del tributo al netto di interessi e sanzioni
    irrogate con latto impugnato o la somma delle
    sanzioni se la controversia riguarda
    lirrogazione di esse.
  • emessi dallAgenzia delle Entrate

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DISTINZIONE TRA RECLAMO E MEDIAZIONE
  • Il contribuente può
  • Proporre solo reclamo
  • Proporre reclamo e formulare una proposta di
    mediazione

RECLAMO è l atto rivolto allAE attraverso il
quale il contribuente chiede un riesame del
provvedimento emesso dalla stessa Agenzia (il
reclamo è atto necessariamente prodromico
rispetto al ricorso)
MEDIAZIONE Con la proposta di mediazione il
contribuente prospetta allorgano destinatario
del reclamo una rideterminazione dellammontare
dellimposta contenente una reciproca rinuncia
alle rispettive richieste del contribuente e
dellAmministrazione finanziaria (essa è atto
facoltativo e può essere contenuta nello stesso
atto di reclamo oppure essere presentata in un
momento successivo)
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PROCEDURA DI RECLAMO
  • Il reclamo deve essere proposto alla Direzione
    provinciale o alla Direzione regionale che ha
    emesso latto prima della proposizione del
    ricorso in C.T.P (a pena di inammissibilità di
    questultimo)
  • La Direzione provinciale o regionale che ha
    emanato latto provvede attraverso apposite
    strutture diverse ed autonome da quelle che
    curano listruttoria degli atti reclamabili
  • LA.E. può
  • accogliere il reclamo (la procedura si chiude
    con la sola fase amministrativa)
  • accogliere parzialmente il reclamo (il
    contribuente può proseguire con la fase
    processuale per la parte non accolta)
  • non accogliere il reclamo (si apre la fase
    processuale)
  • non accogliere il reclamo e formulare proposta di
    mediazione (se il contribuente accetta la
    proposta di mediazione la procedura si chiude con
    la sola fase amministrativa)
  • Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato
    laccoglimento del reclamo o senza che sia stata
    conclusa la mediazione il reclamo produce gli
    effetti del ricorso.

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PROCEDURA DI RECLAMO NON CONCLUSASI ENTRO 90
GIORNI
Lattivazione della procedura di reclamo preclude
laccesso alla conciliazione giudiziale a
prescindere dallesito della procedura de qua
Se latto di accoglimento del reclamo viene
notificato alla scadenza dei 90 giorni dalla
proposizione del reclamo E POSSIBILE CHIUDERE LA
PROCEDURA
Se il contribuente non si è ancora costituito in
giudizio non avrà interesse a farlo (manca
linteresse ad agire)
Se il contribuente è gia costituito in giudizio
può chiedere C.M.C.
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PROCEDURA DI RECLAMO E MEDIAZIONE
Il contribuente ha facoltà di formulare la
mediazione con reclamo (completa della
rideterminazione dellammontare della pretesa).
LAE accoglie il reclamo contenente la richiesta
di mediazione
LAE non accoglie il reclamo contenente la
richiesta di mediazione
Il contribuente accetta (si chiude la procedura
con la sola fase amministrativa)
Si chiude la fase amministrativa
LAE ha facoltà di presentare proposta di
mediazione (c.d. controproposta di mediazione)
Il contribuente non accetta (si apre la fase
processuale)
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FASE PROCESSUALE (EVENTUALE)
Si apre se la procedura di reclamo mediazione non
ha buon esito
  1. Il reclamo produce gli stessi effetti del ricorso
  2. Dalla scadenza del termine di 90 giorni decorrono
    i termini per la costituzione in giudizio per il
    reclamante e per lUfficio
  • DECORSI 90 GIORNI SENZA CHE IL RECLAMO SIA STATO
    ACCOLTO
  • DECORSI 90 GIORNI SENZA CHE SI SIA CONCLUSA LA
    MEDIAZIONE

Dalla data di notifica del provvedimento di
rigetto o di accoglimento parziale del reclamo,
decorre il termine per la costituzione in
giudizio del ricorrente
  • RIGETTO ESPRESSO DEL RECLAMO DA PARTE DELLAE
  • ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL RECLAMO

N.B. In sede di costituzione in giudizio il
contribuente deve depositare unaltra copia della
documentazione già depositata in sede di reclamo.
Egli può produrre documentazione nuova non
allegata nella fase amministrativa
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RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DI RECLAMO E SUCCESSIVA
FASE PROCESSUALE
In esso devono essere evidenziate tutte le
eccezioni sia di diritto sia di merito che si
intendono sollevare con riferimento al
provvedimento notificato e deve essere
cristallizzato il petitum
Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato
laccoglimento del reclamo o senza che sia stata
conclusa la mediazione, il reclamo produce gli
effetti del ricorso (art. 17-bis, comma 9)
Il reclamo costituisce condizione di
ammissibilità del ricorso
La necessità che il reclamo contenga tutti i
motivi, atteso che per fictio iuris, è
suscettibile di trasformarsi in ricorso, emerge
dalla recente sentenza della Corte di Cassazione
n. 12442 dell8/06/2011 ha stabilito che non si
può contestare attraverso motivi aggiunti la
decadenza dellAmministrazione finanziaria dal
potere di accertamento dovendo necessariamente
tale vizio essere evidenziato in sede di ricorso
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RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DI RECLAMO E SUCCESSIVA
FASE PROCESSUALE
Dal 1 aprile 2012, il contribuente che intenda
contestare vizi formali dellatto impositivo
(tardivo esercizio del potere di accertamento,
sottoscrizione, motivazione, decadenza dal potere
di accertamento, competenza dellorgano emanante)
Il reclamo produce gli effetti del ricorso, con
la sola conseguente costituzione in giudizio
entro 30 giorni dalla chiusura della procedura di
reclamo.
I vizi non possono essere integrati in sede
processuale
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RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DI RECLAMO E SUCCESSIVA
FASE PROCESSUALE
SE LA.E. NON ACCOGLIE IL RECLAMO
Il reclamante-ricorrente dovrà contestare il
silenzio-rifiuto dellente impositore o il
provvedimento espresso di rigetto del reclamo
adducendo contestazioni concernenti
specificamente lattività amministrativa di
gestione del reclamo.
SE LA.F. NON ACCETTA LA PROPOSTA DI MEDIAZIONE
DEL CONTRIBUENTE
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TERMINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL
RICORRENTE/RESISTENTE
a) SILENZIO DELLAF SULLATTO DI RECLAMO O
MANCATO ESAURIMENTO DELLA MEDIAZIONE IN 90
GIORNI i termini per la costituzione in giudizio
decorrono dal 90 giorno dalla presentazione del
reclamo
b) RIGETTO ESPRESSO NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE
PRIMA DEI 90 GIORNI i termini per la
costituzione in giudizio decorrono dalla data di
ricevimento del provvedimento negatorio
c) ACCOGLIMENTO PARZIALE PRIMA DEI 90 GIORNIi
termini per la costituzione in giudizio decorrono
dalla data di ricevimento del provvedimento
negatorio
È importante rispettare i termini processuali
perché non si ritiene che il mancato esaurimento
della procedura di reclamo in 90 giorni possa
comportare uno slittamento in avanti dei termini
per la costituzione in giudizio.
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OBBLIGO DI ASSISTENZA TECNICA
Per le controversie di valore superiore a
2.582,28
In materia di difetto di assistenza tecnica nel
caso di controversie di valore superiore a
2.582,28
Se la parte sottoscrive personalmente il ricorso
nonostante il valore della lite ecceda limporto
di 2.582,28 , linammissibilità dello stesso
(prevista ex art. 18, comma 4) scatta solo a
seguito di ordine del giudice ineseguito nei
termini fissati (Corte cost. n. 189/2000 e Corte
di Cassazione, SS.UU., n. 22601/2004. )
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SANZIONI
E PREVISTA UNA SPECIFICA SANZIONE PROCESSUALE
IN AGGIUNTA ALLE SPESE DI GIUDIZIO LA PARTE
SOCCOMBENTE E CONDANNATA A RIMBORSARE IL 50
DELLE SPESE DI GIUDIZIO A TITOLO DI RIMBORSO
DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PROCEDIMENTO
CONCILIATIVO
LA C.T. PUO DISPORRE- FUORI DAI CASI DI
SOCCOMBENZA RECIPROCA- LA COMPENSAZIONE TOTALE O
PARZIALE DELLE SPESE TRA LE PARTI SE RICORRONO
GIUSTI MOTIVI, ESPLICITAMENTE INDICATI NELLA
MOTIVAZIONE, CHE HANNO INDOTTO LA PARTE
SOCCOMBENTE A DISATTENDERE LA PROPRIA MEDIAZIONE.
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