Title: L'EVOLUZIONE NORMATIVA ITALIANA SUI RIFIUTI
1I.P.P.C. Controllo integrato degli inquinamenti
Fulvio DAlvia Luca Passadore Vicenza, 25
marzo 2004
2direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la
riduzione integrate dellinquinamento
decisione 2000/479/CE attuazione del Registro
europeo delle emissioni inquinanti (EPER)
legge di delega legge 24/4/1998, n. 128, articolo
21
d.lgs. 4/8/1999, n. 372 attuazione della
direttiva 96/61/CE
prevede modifiche al
legge 31/10/2003, n. 306 - nuovi impianti -
autorizzazioni assorbite
3decreti applicativi del d.lgs. n. 372/1999
d.lgs. 4/8/1999, n. 372 attuazione della
direttiva 96/61/CE
d.m. 23/11/2001 dati, formato, modalità della
comunicazione (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 372/1999)
d.m. 24/7/2002 presentazione domande AIA -
impianti produzione energia elettrica di
competenza statale
d.m. 19/11/2002 istituzione commissione per
definizione linee guida migliori tecniche
disponibili
d.m. 29/5/2003 formulario per la comunicazione
relativa allapplicazione del d.lgs. n. 372/1999
4direttiva 96/61/CE oggetto e contenuto
- considerando che gli obiettivi e i principi
della politica ambientale comunitaria, quali
definiti nellarticolo 130 R del trattato, mirano
in particolare a - prevenire,
- ridurre e, per quanto possibile,
- eliminare linquinamento
- intervenendo innanzitutto alla fonte nonché
garantendo una gestione accorta delle risorse
naturali, nel rispetto del principio chi inquina
paga e del principio della prevenzione (1
considerando)
5direttiva 96/61/CE oggetto e contenuto
- considerando che il quinto programma dazione
ambiente ... assegna priorità alla riduzione
integrata dellinquinamento quale elemento
importante della tendenza verso un equilibrio più
sostenibile tra attività umane e sviluppo
socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità
rigenerativa della natura, dallaltro (2
considerando)
6direttiva 96/61/CE oggetto e contenuto
- considerando che approcci distinti nel
controllo delle emissioni nellaria, nellacqua o
nel terreno possono incoraggiare il trasferimento
dellinquinamento tra i vari settori ambientali
anziché proteggere lambiente nel suo
complesso (7 considerando) - la presente direttiva
- è ha per oggetto la prevenzione e la riduzione
integrate dellinquinamento proveniente dalle
attività di cui allallegato I (articolo 1)
7direttiva 84/360/CEE
direttiva 76/464/CEE
direttiva 80/68/CEE
direttiva 75/442/CEE
tutela settoriale
tutela settoriale
tutela settoriale
tutela settoriale
aria
acqua
suolo sottosuolo
acque sotterranee
8direttiva 84/360/CEE
direttiva 76/464/CEE
direttiva 80/68/CEE
direttiva 75/442/CEE
aria
acqua
suolo sottosuolo
acque sotterranee
tutela integrata coordinamento delle procedure di
autorizzazione
direttiva 96/61/CE
9decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372 Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate
dellinquinamento (Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1999, n. 252)
10IPPCfinalità art. 1, d.lgs. n. 372/1999
- il d.lgs. n. 372/1999 disciplina
- la prevenzione e la riduzione integrate
dellinquinamento proveniente dalle attività di
cui allallegato I ... - il rilascio, il rinnovo e il riesame
dellautorizzazione integrata ambientale degli
impianti esistenti - nonché le modalità di esercizio degli impianti
medesimi.
11IPPC autorità competente art. 2, punto 8,
d.lgs. n. 372/1999
- autorità competente è
- è la medesima autorità statale competente al
rilascio del provvedimento di valutazione
dellimpatto ambientale ai sensi della vigente
normativa o - è lautorità individuata dalla regione, tenuto
conto dellesigenza di definire un unico
procedimento per il rilascio dellautorizzazione
integrata ambientale
12IPPCambito di applicazione art. 2 d.lgs. n.
372/1999
- 3) impianto, lunità tecnica permanente in cui
sono svolte una o più attività elencate
nellallegato I e qualsiasi altra attività
accessoria, che siano tecnicamente connesse con
le attività svolte nel luogo suddetto e possano
influire sulle emissioni e sullinquinamento
13(No Transcript)
14IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- elenco suddiviso in sei parti
- 1. attività energetiche
- 2. produzione e trasformazione dei metalli
- 3. industria dei prodotti minerali
- 4. industria chimica
- 5. gestione dei rifiuti
- 6. altre attività
15IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati
per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione
di nuovi prodotti e processi non rientrano nel
presente decreto. - 2. I valori limite riportati in appresso si
riferiscono in genere alle capacità di produzione
o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in
essere varie attività elencate alla medesima voce
in uno stesso impianto o in una stessa località,
si sommano le capacità di tali attività.
16IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- 1. attività energetiche
- 1.1. impianti di combustione con una potenza
termica di combustione di oltre 50 MW - 1.2. raffinerie di petrolio e di gas
- 1.3. cokerie
- 1.4. impianti di gassificazione e liquefazione
del carbone
17IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- 2. produzione e trasformazione dei metalli
- 2.1. arrostimento o sinterizzazione di minerali
metallici compresi i minerali solforati - 2.2. produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria o secondaria), compresa la relativa
colata continua di capacità superiore a 2,5 t/h - 2.3. trasformazione di metalli ferrosi mediante
- a) laminazione a caldo con una capacità superiore
a 20 t/h di acciaio grezzo - b) forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 kilojoule per maglio e allorché la
potenza calorifica è superiore a 20 MW - c) applicazione di strati protettivi di metallo
fuso con una capacità di trattamento sup. a 2t/h
18IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- 2.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacità
di produzione superiore a 20 t/g - 2.5. impianti
- a) destinati a ricavare metalli grezzi non
ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie
prime secondarie attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici - b) di fusione e lega di metalli non ferrosi con
una capacità di fusione superiore a 4 t/giorno
per il piombo e il cadmio o a 20 t/g per gli
altri - 2.6. impianti di trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi
elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento utilizzate abbiano un
volume superiore a 30 m3
19IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- 3. industria dei prodotti minerali
- 3.1. produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500
t/g oppure di calce viva in forni rotativi la cui
capacità di produzione supera 50 t/g, o in altri
tipi di forni aventi una capacità di produzione gt
50 t/g - 3.2. produzione di amianto e di prodotti
dellamianto - 3.3. fabbricazione del vetro, compresa la
produzione di fibre di vetro, con capacità di
fusione gt 20 t/g - 3.4. fusione di sostanze minerali, compresa la
produzione di fibre minerali, con una capacità di
fusione gt 20 t/g - 3.5. fabbricazione di prodotti ceramici con una
capacità di produzione gt 75 t/g e/o con una
capacità di forno gt 4 m3 e con una densità di
colata per forno gt 300 kg/m3
20IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- 4. industria chimica
- nellambito delle categorie di attività della
sezione 4 si intende per produzione la produzione
su scala industriale mediante trasformazione
chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze
di cui ai punti da 4.1 a 4.6
21IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- 4.1. impianti chimici per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base come - a) idrocarburi semplici
- b) idrocarburi ossigenati
- c) idrocarburi solforati
- d) idrocarburi azotati
- e) idrocarburi fosforosi
- f) idrocarburi alogenati
- g) composti organometallici
- h) materie plastiche di base
- i) sostanze coloranti e pigmenti
- k) tensioattivi e agenti di superficie
22IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- 4.2. fabbricazione di prodotti chimici inorganici
di base, quali - a) gas, quali ammoniaca cloro o cloruro di
idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi
di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto,
idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di
carbonile - b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico,
acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico,
acido solforico, oleum e acidi solforati - c) basi, quali idrossido dammonio, idrossido di
potassio, idrossido di sodio - d) sali, quali cloruro dammonio, clorato di
potassio, carbonato di potassio, carbonato di
sodio, perborato, nitrato dargento - e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti
inorganici, quali carburo di calcio, silicio,
carburo di silicio
23IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- 4.3. fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici
o composti) - 4.4. fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi - 4.5. procedimenti chimici o biologici per la
fabbricazione di prodotti farmaceutici di base - 4.6. fabbricazione di esplosivi
24IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- 5. gestione dei rifiuti
- salvi lart. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e
lart. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del
Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai
rifiuti pericolosi
25IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- 5.1. impianti per leliminazione o ricupero di
rifiuti pericolosi, della lista di cui allart.
1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE,
quali definiti negli allegati II A e II B
(operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva
n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE
sugli oli usati, con capacità di oltre 10 t/g - 5.2. incenerimento dei rifiuti urbani
- 5.3. impianti per leliminazione o ricupero dei
rifiuti non pericolosi quali definiti
nellallegato II A della direttiva n. 75/442/CEE
ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 t/g - 5.4. discariche che ricevono più di 10 t/g o con
una capacità totale di oltre 25.000 t, ad
esclusione delle discariche per i rifiuti inerti
26IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- 6. altre attività
- 6.1. fabbricazione
- a) di pasta per carta a partire dal legno o da
altre materie fibrose - b) di carta e cartoni con capacità di produzione
superiore a 20 t/g - 6.2. pretrattamento o tintura di fibre o di
tessili con capacità di trattamento gt 10 t/g - 6.3. concia delle pelli con capacità di
trattamento gt 12 t/g di prodotto finito
27IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- 6.4. a) macelli aventi una capacità di produzione
di carcasse di oltre 50 t/g - b) trattamento e trasformazione destinati alla
fabbricazione di prodotti alimentari a partire
da - materie prime animali (diverse dal latte) con una
capacità di produzione di prodotti finiti di
oltre 75 t/g - materie prime vegetali con una capacità di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/g
(valore medio su base trimestrale) - c) trattamento e trasformazione del latte, con
un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200
t/g (valore medio su base annua)
28IPPCambito di applicazione all. I d.lgs. n.
372/1999
- 6.5. eliminazione o ricupero di carcasse e di
residui di animali con una capacità di
trattamento di oltre 10 t/g - 6.6. allevamento intensivo di pollame o di suini
con più di - a) 40.000 posti pollame
- b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30
kg), o - c) 750 posti scrofe
- 6.7. trattamento di superficie di materie,
oggetti o prodotti utilizzando solventi organici
con una capacità di consumo di solvente gt 150
kg/h o gt 200 t/anno - 6.8. fabbricazione di carbonio (carbone duro) o
grafite per uso elettrico mediante combustione o
grafitizzazione
29IPPCambito di applicazione impianti esistenti
- il presente decreto disciplina il rilascio, il
rinnovo e il riesame dellautorizzazione
integrata ambientale degli impianti esistenti,
nonché le modalità di esercizio degli impianti
medesimi (art. 1, comma 2) - ai fini delladeguamento del funzionamento
degli impianti esistenti alle disposizioni del
presente decreto si provvede al rilascio
dellautorizzazione integrata ambientale (art. 4,
comma 1)
30IPPC definizione impianti esistenti art. 2,
punto 4, d.lgs. n. 372/1999
- un impianto in esercizio, ovvero
- un impianto che, ai sensi della legislazione
vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto 10/11/1999, - abbia ottenuto tutte le autorizzazioni
ambientali necessarie per il suo esercizio o - il provvedimento positivo di compatibilità
ambientale - è considerato altresì esistente limpianto per
il quale, - alla data di entrata in vigore del presente
decreto 10/11/1999 siano state presentate
richieste complete delle predette autorizzazioni, - a condizione che esso entri in funzione entro
un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto entro il 10/11/2000
31attività industriali di cui allall. I
esistenti al 10/11/1999
impianto in esercizio al 10/11/1999
impianto per il quale al 10/11/1999 sono state
già ottenute tutte le autorizzazioni ambientali
necessarie
impianto per il quale al 10/11/1999 è stato già
espresso il giudizio positivo di compatibilità
ambientale
impianto per il quale al 10/11/1999 sono state
già richieste tutte le autorizzazioni ambientali
necessarie
d.lgs. n. 372/1999
autorizzazione integrata ambientale
in funzione entro 10/11/2000
32IPPCambito di applicazione impianti nuovi
- La legge 1/3/2002, n. 39 (Comunitaria 2001)
allart. 41 stabilisce - Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per
l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE
del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai
seguenti principi e criteri direttivia)
estensione delle disposizioni del citato decreto
legislativo n. 372 del 1999, limitate agli
impianti industriali esistenti, anche ai nuovi
impianti e a quelli sostanzialmente modificati
b) indicazione esemplificativa delle
autorizzazioni già in atto, da considerare
assorbite nell'autorizzazione integrata.
33IPPCambito di applicazione impianti nuovi
- La legge 31/10/2003, n. 306 (Comunitaria 2003),
all'art. 22 contiene una delega al Governo per
l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE,
prevedendo che sia adottato, entro il 30 novembre
2004, un decreto legislativo di modifica del
d.lgs. n. 372/1999 sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivia) estensione delle
disposizioni del d.lgs. n. 372/1999, attualmente
limitate ai soli impianti industriali esistenti,
anche ai nuovi impianti e a quelli
sostanzialmente modificatib) indicazione
esemplificativa delle autorizzazioni già in atto,
da considerare assorbite nell'autorizzazione
integrata c) adeguamento delle previsioni di
cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e
comunitaria in materia di autorizzazione
integrata ambientale.
34(No Transcript)
35IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
2, d.lgs. n. 372/1999
- 9) autorizzazione integrata ambientale, il
provvedimento che autorizza lesercizio di un
impianto o di parte di esso a determinate
condizioni che devono garantire che limpianto
sia conforme ai requisiti del presente decreto.
Unautorizzazione integrata ambientale può valere
per uno o più impianti o parti di essi, che siano
localizzati sullo stesso sito e gestiti dal
medesimo gestore
36IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
4, comma 1, d.lgs. n. 372/1999
- è Ai fini delladeguamento del funzionamento
degli impianti esistenti alle disposizioni del
presente decreto, si provvede al rilascio
dellautorizzazione integrata ambientale
37IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
4, comma 3, d.lgs. n. 372/1999
- è entro il 30 giugno 2002 lautorità competente
stabilisce il calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale - è tale calendario è pubblicato sullorgano
ufficiale regionale o, nel caso di impianti che
ricadono nellambito della competenza dello
Stato, nella Gazzetta Ufficiale
38presentazione domanda di AIA entro termine
stabilito dal calendario
comunicazione dell avvio del procedimento ex l.
n. 241/1990
entro 15 gg.
entro 30 gg.
presentazione da parte dei soggetti interessati
di osservazioni in forma scritta sulla domanda
- Il gestore cura la pubblicazione di un annuncio
su un quotidiano con indicazione - della localizzazione dellimpianto
- del nominativo del gestore
- del luogo ove è possibile visionare gli atti e
trasmettere le osservazioni
convocazione di apposita conferenza di servizi ex
l. n. 241/1990
rilascio, entro 150 gg dalla presentazione della
domanda, dellAIA
39IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
4, commi 14 e 11, d.lgs. n. 372/1999
- è tutti i procedimenti devono essere comunque
conclusi entro il 30 ottobre 2004 30 aprile
2005 (ex art. 9 L. n. 47/2004) - è ogni autorizzazione integrata ambientale
concessa deve includere le modalità previste per
la protezione dellambiente nel suo complesso ...
nonché la data, comunque non successiva al 30
ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni
debbono essere attuate.
40IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
5, comma 2, d.lgs. n. 372/1999
- Lautorizzazione integrata ambientale deve
includere - è valori limite di emissione fissati per le
sostanze inquinanti, in particolare quelle
elencate nellallegato III, che possono essere
emesse dallimpianto interessato in quantità
significativa, in considerazione della loro
natura, e delle loro potenzialità di
trasferimento dellinquinamento da un elemento
ambientale allaltro (acqua, aria e suolo), - è nonché i valori limite di emissione e
immissione sonora ai sensi della vigente
normativa in materia di inquinamento acustico.
41IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
5, comma 2, d.lgs. n. 372/1999
- I valori limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni integrate non possono comunque
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla
vigente normativa nazionale o regionale. - Se necessario, lautorizzazione integrata
ambientale contiene ulteriori disposizioni che
garantiscono la protezione del suolo e delle
acque sotterranee, le opportune disposizioni per
la gestione dei rifiuti prodotti dallimpianto e
per la riduzione dellinquinamento acustico. - Se del caso, i valori limite di emissione possono
essere integrati o sostituiti con parametri o
misure tecniche equivalenti.
42IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
5, comma 3, d.lgs. n. 372/1999
- i valori limite di emissione, i parametri e le
misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si
basano sulle migliori tecniche disponibili, senza
lobbligo di utilizzare una tecnica o una
tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dellimpianto in
questione, della sua ubicazione geografica e
delle condizioni locali dellambiente.
43IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
2, d.lgs. n. 372/1999
- 12) migliori tecniche disponibili, la più
efficiente e avanzata fase di sviluppo di
attività e relativi metodi di esercizio indicanti
lidoneità pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei
valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre
in modo generale le emissioni e limpatto
sullambiente nel suo complesso. - In particolare si intende per
- ..
44IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
2, d.lgs. n. 372/1999
- a) tecniche, sia le tecniche impiegate sia le
modalità di progettazione, costruzione,
manutenzione, esercizio e chiusura dellimpianto - b) disponibili, le tecniche sviluppate su una
scala che ne consenta lapplicazione in
condizioni economicamente e tecnicamente valide
nellambito del pertinente comparto industriale,
prendendo in considerazione i costi e i vantaggi,
indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purché
il gestore possa avervi accesso a condizioni
ragionevoli - c) migliori, le tecniche più efficaci per
ottenere un elevato livello di protezione
dellambiente nel suo complesso.
45IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
3, comma 2, d.lgs. n. 372/1999
- Con decreto dei Ministri dellambiente,
dellindustria, del commercio e dellartigianato
e della sanità, sentita la conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 25
agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida
per lindividuazione e lutilizzazione delle
migliori tecniche disponibili, per le attività
elencate nellallegato I. .
46IPPC autorizzazione integrata ambientale
- DECRETO 19 novembre 2002
- 1. E' istituita, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, la commissione prevista
dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con la
funzione di fornire il supporto tecnico per la
definizione delle linee guida relativa
all'individuazione, all'utilizzazione e
all'aggiornamento delle migliori tecniche
disponibili di cui al medesimo articolo. 2.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto, la commissione fornisce gli elementi
necessari alla definizione delle linee guida di
cui al comma 1 ai Ministeri competenti per
l'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma
2, primo periodo, del decreto legislativo n. 372
del 1999.
47IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
14 d.lgs. n. 372/1999
- le disposizioni relative alle autorizzazioni
previste dalla vigente normativa in materia di
inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del
suolo si applicano agli impianti esistenti sino
a quando il gestore si sia adeguato alle
condizioni fissate nellautorizzazione integrata
ambientale
48IPPC autorizzazione integrata ambientale art.
4, comma 10, d.lgs. n. 372/1999
- è Lautorizzazione integrata ambientale
sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto,
nulla osta, parere o autorizzazione in materia
ambientale, previsti dalle disposizioni di legge
e dalle relative norme di attuazione, fatta salva
la normativa emanata in attuazione della
direttiva n. 96/82/CE
49(No Transcript)
50IPPC d.lgs. n. 36/2003 DISCARICHE DI RIFIUTI
- Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti
dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
qualora siano soddisfatti i requisiti del
presente decreto. - (art. 1, comma 2)
- Lautorizzazione rilasciata ai sensi del presente
decreto costituisce autorizzazione integrata
allimpianto ai sensi del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni. - (art. 9, comma 1)
-
51IPPC d.m. n. 44/2004 Emissioni COV
- Per gli impianti che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo n. 372 del
1999 le prescrizioni di cui agli allegati II
Valori limite di emissione e III Prescrizioni
alternative allallegato II costituiscono i
requisiti minimi ai quali detti impianti debbono
conformarsi. - (art. 3, comma 4)
52(No Transcript)
53IPPCinventario delle emissioni art. 10, comma
1, d.lgs. n. 372/1999
- è entro il 30 aprile di ogni anno i gestori degli
impianti in esercizio di cui allallegato I
trasmettono allautorità competente e al
Ministero dellambiente per il tramite dellANPA,
i dati caratteristici relativi alle emissioni in
aria, acqua e suolo, dellanno precedente. La
prima comunicazione si effettua entro il 30
aprile dellanno successivo alla pubblicazione
del decreto del Ministro dellambiente che
stabilisce i dati e il formato della
comunicazione
54IPPCinventario delle emissioni d.m. 23/11/2001
- in attuazione dellart. 10, comma 1, del d.lgs.
n. 372/1999 è stato emanato il - d.m. 23/11/2001
- Dati, formato e modalità della comunicazione di
cui allart. 10, comma 1, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372 - (suppl. ord. alla GU 13/2/2002, n. 37)
55IPPCdefinizioni inventario delle emissioni
art. 2, d.m. 23/11/2001
- 1) Complesso IPPC struttura industriale o
produttiva costituita da uno o più impianti nello
stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o
più delle attività elencate nellallegato I del
decreto legislativo n. 372/99. - 2) Scarico diretto emissione di sostanze
direttamente nellaria e nellacqua. - 3) Scarico indiretto emissione di sostanze
nellacqua per trasferimento, tramite fognatura,
ad un impianto di depurazione esterno al
complesso IPPC.
56Dichiarazione delle emissioni destinatari
- art. 4, commi 1 e 2, d.m. 23/11/2001
- tutti i gestori di complessi IPPC, che superano i
valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e
1.6.3 dellallegato 1 del presente decreto
comunicano allautorità competente e allAPAT - è entro il 1 giugno 2002, solo i dati
identificativi dei complessi industriali - è entro il 30 aprile 2003 (poi prorogato al 26
giugno) i dati sulle emissioni relativi allanno
2002. - è entro il 30 aprile di ogni anno i dati sulle
emissioni relativi allanno precedente.
57IPPCtrasmissione dei dati art. 4, comma 4,
d.m. 23/11/2001
- I gestori di complessi IPPC e le autorità
competenti trasmettono i dati previsti dal
presente articolo allANPA per via telematica,
secondo le modalità indicate al punto 1.1
dellallegato 1. - La procedura di dichiarazione on-line è
disponibile sul sito www.dichiarazioneines.it
dal 24 marzo 2004.
58IPPCfinalità dellinvio dei dati
- linvio dei dati consente la costituzione
- è dellInventario Nazionale delle Emissioni e
loro Sorgenti (INES) - è del Registro Europeo delle Emissioni Inquinanti
(EPER)
59IPPCd.m. 23/11/2001
- il d.m. 23/11/2001 contiene due allegati
- Allegato 1 LINEE GUIDA per la Dichiarazione
delle Emissioni - Allegato 2 QUESTIONARIO per la Dichiarazione
delle Emissioni
60IPPClinee guida d.m. 23/11/2001
- La dichiarazione si compone essenzialmente di tre
parti - è identificazione del complesso produttivo e
delle attività sorgenti di emissioni che vi sono
svolte. - è emissioni in aria.
- è emissioni in acqua.
61IPPClinee guida d.m. 23/11/2001
- 1.2.1 Il complesso IPPC
- Lunità dichiarante è il complesso IPPC.
- Per complesso si intende una struttura
industriale o più genericamente produttiva
costituita da uno o più impianti nello stesso
sito, in cui lo stesso operatore svolge una o più
attività. - Un complesso è detto
- IPPC quando al suo interno è svolta almeno
unattività IPPC. - non IPPC quando al suo interno non è svolta
alcuna attività IPPC.
62IPPClinee guida d.m. 23/11/2001
- 1.2.2 Le attività IPPC
- Le attività IPPC sono le attività dellall. I
della Direttiva IPPC - è le attività IPPC sono distinte in categorie
- è alle categorie spesso è associato un valore
soglia riferito alla potenza termica installata
o alla capacità produttiva, - quando alla categoria di attività è associato un
valore soglia, si intende che solo le attività
con potenza o capacità superiore al valore soglia
sono attività IPPC - quando alla categoria di attività non è associato
alcun valore soglia, si intende che tutte le
attività di questa categoria sono attività IPPC. - il valore soglia si riferisce alla capacità
massima produttiva di progetto che è costante nel
tempo (finché non vengono fatte delle modifiche),
e non al grado di produzione che varia nel tempo
e che è generalmente inferiore alla suddetta
capacità di progetto.
63IPPClinee guida d.m. 23/11/2001
- 1.2.2 Le attività IPPC
- Le attività IPPC sono le attività dellall. I
della Direttiva IPPC - è se più attività della stessa categoria sono
svolte nel medesimo complesso, le capacità di
queste installazioni devono essere sommate per
ottenere la capacità della categoria (ovviamente
le capacità devono essere espresse nella stessa
unità di misura per essere sommate) - è ciascuna attività sorgente di emissione è
identificata da una terna di codici un codice
IPPC, uno NOSE-P e uno NACE.
64IPPClinee guida d.m. 23/11/2001
- 1.2.3 Gli inquinanti e i valori soglia
- Nelle Tab. 1.6.2 e 1.6.3 sono riportati gli
inquinanti le cui emissioni rispettivamente in
aria ed in acqua sono da dichiarare. - Gli inquinanti sono generalmente accompagnati da
- è indicazioni per la loro identificazione
- è e da un valore soglia espresso in kg per anno
(kg/a). - Lemissione di un inquinante deve essere
dichiarata quando lemissione totale del
complesso IPPC dichiarante è superiore al valore
soglia.
65IPPClinee guida d.m. 23/11/2001
- Eccezioni
- 1. Le emissioni totali annue di anidride
solforosa e di ossidi di azoto provenienti da
impianti di combustione con potenza termica
nominale pari o superiore a 50 MW (categoria IPPC
1.1), indipendentemente dal tipo di combustibile
utilizzato (solido, liquido o gassoso) devono
essere dichiarate anche se inferiori al valore
soglia. - 2. Per quanto riguarda il selenio e i
policlorobifenili in Tab. 1.6.2 e il nonilfenolo
e il pentaclorobenzene in Tab. 1.6.3,
provvisoriamente non accompagnati da indicazioni
per lidentificazione e da valori soglia, si
raccomanda di dichiarare comunque lemissione in
caso di presenza dellinquinante.
66TAB. 1.6.2inquinanti nelle emissioni in aria,
identificazione e valore soglia
67(No Transcript)
68(No Transcript)
69(No Transcript)
70(No Transcript)
71TAB. 1.6.3inquinanti nelle emissioni in acqua,
identificazione e valore soglia
72(No Transcript)
73(No Transcript)
74(No Transcript)
75Lattività svolta nel tuo complesso è compresa in
tab. 1.6.1 (cioè nellallegato I al d.lgs. n.
372/1999)
NO
SÌ
Il tuo complesso non è IPPC STOP Il censimento
non ti riguarda Non devi fare nulla
Il tuo complesso è IPPC AVANTI Il censimento ti
riguarda Continua a leggere le linee guida
Nelle tue emissioni sono presenti gli inquinanti
di cui alle tab. 1.6.2 e 1.6.3 a livelli
superiori di quelli riportati nelle stesse tabelle
NO
SÌ
Prima dichiarazione 2002 dichiara dati
identificativi del complesso IPPC Dichiarazione
2003 dichiara i dati sulle emissioni
STOP
76Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
- 1.2.5 Le attività IPPC e non IPPC
- Se nel complesso IPPC sono svolte più attività
IPPC, tutte le attività IPPC devono essere
dichiarate. - Se nel complesso IPPC oltre alle attività IPPC
sono presenti anche attività non IPPC che
contribuiscono alle emissioni totali del
complesso, il contributo delle attività non IPPC
deve essere sottratto dal totale delle emissioni.
- Se non è possibile valutare il contributo delle
emissioni da attività non IPPC (es perché sono
convogliate insieme a quelle da attività IPPC o
per altri motivi tecnici) è consentito lasciarle
incluse nel dato di emissione totale in questo
caso si deve semplicemente indicare la presenza e
la tipologia delle attività non IPPC che
contribuiscono allemissione totale del complesso
IPPC.
77Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
- 1.2.6 La principale attività IPPC
- La principale attività IPPC è quella che
contribuisce maggiormente alle emissioni. - Se nel complesso
- è svolta una singola attività IPPC, essendo
lunica, è anche la principale. - sono svolte più attività IPPC, tra questultime
deve essere indicata qual è la principale. - Generalmente la principale attività IPPC coincide
con la principale attività economica. Se la
determinazione della principale attività
economica è difficile e/o non risultasse chiara
la coincidenza tra principale attività economica
e principale attività IPPC, il giudizio di
esperti e delle autorità competenti guideranno
nella identificazione dellattività principale.
78Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
- 1.2.7 Le sottoliste di inquinanti
- Nelle tabelle da 1.6.4.1 a 1.6.5.6 sono riportate
sottoliste specifiche, che indicano per ciascuna
categoria di attività, i principali inquinanti
che possono essere presenti nelle emissioni. Le
sottoliste sono liste di controllo che devono
essere utilizzate come guida per la selezione
degli inquinanti da dichiarare. - segue è
79Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
- 1.2.7 Le sottoliste di inquinanti
- E responsabilità del dichiarante dichiarare le
emissioni di tutti gli inquinanti, ciò non vuol
dire che il dichiarante li deve misurare o
stimare tutti per sapere se sono presenti o meno
nelle emissioni. In base alla conoscenza dei
processi svolti nel complesso produttivo, il
dichiarante sa se un determinato inquinante è
presente o meno nelle emissioni generate dai
processi stessi. Solo se ritiene che un certo
inquinante sia presente nelle emissioni deve
acquisire il dato di emissione e dichiararlo
secondo quanto riportato nel paragrafo 1.2.6. - Conseguentemente la lista degli inquinanti emessi
da una attività può anche differire dalle
sottoliste, come può avvenire, ad esempio, per
lindustria chimica dove grande è la varietà dei
processi per la produzione di differenti
prodotti.
80Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
- 1.2.8 Emissioni in aria
- Lemissione di un inquinante in aria deve essere
dichiarata quando lemissione totale del
complesso IPPC dichiarante è superiore al valore
soglia. - Lemissione totale deve includere emissioni
puntuali (convogliate) e diffuse/non puntuali
(non convogliate). - E richiesto di indicare la tipologia
dellemissione totale dichiarata (emissione
puntuale o emissione puntuale diffusa/non
puntuale), anche nel caso in cui non sia
possibile eccezionalmente valutare entrambi i
contributi.
81Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
- 1.2.8 Emissioni in aria
- Lemissione totale del complesso dichiarante deve
essere ripartita tra le attività IPPC sorgenti di
emissione svolte nel complesso. - Se nel complesso è svolta solo unattività IPPC,
lemissione totale sarà attribuita tutta
allunica attività IPPC svolta nel complesso. - Se nel complesso IPPC sono svolte più attività
IPPC, lemissione totale sarà distribuita tra
tutte le attività IPPC sorgenti di emissione.
82Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
- 1.2.9 Emissioni in acqua
- Il complesso IPPC deve dichiarare la presenza o
meno di processi di depurazione degli effluenti e
lubicazione del/i impianto/i di depurazione. Nel
caso in cui i reflui o parte di essi siano
sottoposti ad un processo di depurazione, il
complesso IPPC deve dichiarare se limpianto di
depurazione fa parte - del complesso IPPC dichiarante (depurazione
on-site), - di un complesso IPPC diverso dal dichiarante
(depurazione off-site, altro complesso IPPC) - di un complesso non IPPC (depurazione off-site,
altro complesso non IPPC) - di nessun complesso (depurazione off-site, unità
tecnica a sé, depuratore consortile)
83Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
- 1.2.9 Emissioni in acqua
- Le emissioni in acqua sono distinte in scarichi
diretti ed indiretti. - scarico diretto è lo scarico avviato direttamente
al corpo recettore (corso dacqua) anche dopo
eventuale depurazione on-site - scarico indiretto è lo scarico avviato, previo
trasferimento tramite fognatura, ad un impianto
di depurazione off-site.
84Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
- 1.2.9 Emissioni in acqua
- In riferimento alla tab. 1.6.3, lemissione di un
inquinante in acqua deve essere dichiarata quando
lemissione totale del complesso IPPC dichiarante
è superiore al valore soglia. - Eccezione Si raccomanda di dichiarare comunque
le emissioni di nonilfenolo e pentaclorobenzene
provvisoriamente non accompagnati da valori
soglia.
85Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
- 1.2.9 Emissioni in acqua
- Per le emissioni in acqua, lemissione totale da
confrontare con il valore soglia è la somma di
scarichi diretti e scarichi indiretti. - Lemissione totale deve includere emissioni
puntuali (convogliate) e diffuse/non puntuali
(non convogliate). È richiesto di indicare la
tipologia dellemissione totale dichiarata
(emissione puntuale o emissione puntuale
diffusa/non puntuale), anche nel caso in cui non
sia possibile eccezionalmente valutare entrambi i
contributi.
86Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
- 1.2.9 Emissioni in acqua
- Lemissione totale del complesso dichiarante deve
essere ripartita tra le attività IPPC sorgenti di
emissione svolte nel complesso. - Se nel complesso
- è svolta solo unattività IPPC, lemissione
totale sarà attribuita tutta allunica attività
IPPC svolta nel complesso. - sono svolte più attività IPPC, lemissione totale
sarà distribuita tra tutte le attività IPPC
sorgenti di emissione. - Per ogni scarico idrico è inoltre richiesto di
comunicare il nome ed il codice del bacino
recettore.
87Dichiarazione delle emissioni linee guida d.m.
23/11/2001
- 1.2.10 Misurare, calcolare, stimare
- Le informazioni quantitative sugli inquinanti
presenti nelle emissioni possono essere acquisite
attraverso le tre seguenti procedure Misura,
Calcolo e Stima. - Qualunque sia la modalità utilizzata per
acquisire il dato, il dichiarante deve comunque
sempre porre grande attenzione alla qualità dei
dati e fornire, secondo le indicazioni delle
presenti linee guida, i migliori dati possibili. - Si precisa che la qualità e laccuratezza del
dato dichiarato, è responsabilità del dichiarante
stesso. - La modalità di acquisizione del dato di emissione
deve essere indicata accompagnando ciascun dato
di emissione dichiarato con la lettera M o C o S
a seconda se è stato Misurato, Calcolato o
Stimato.
88Dichiarazione delle emissioni questionario
d.m. 23/11/2001
- Il questionario per la dichiarazione dei dati di
emissione è composto di quattro parti, ciascuna
costituita da più schede. - La PARTE I (schede 1, 2 e 3) riguarda
lidentificazione del complesso dichiarante e
delle attività IPPC che lo caratterizzano
riguarda inoltre informazioni sulla persona
tecnicamente competente che può essere contattata
dalle autorità competenti e dallANPA in caso di
necessità. - La PARTE I deve essere compilata da tutti i
complessi IPPC dichiaranti.
89Dichiarazione delle emissioni questionario
d.m. 23/11/2001
- La PARTE II (schede 4, 4.14.n) del questionario
è relativa alle emissioni in aria, totali e
ripartite per singole attività IPPC sorgenti
delle stesse. - La PARTE II deve essere compilata dai complessi
IPPC che hanno emissioni in aria da dichiarare.
90Dichiarazione delle emissioni questionario
d.m. 23/11/2001
- La PARTE III (schede 5, 6, 7, 7.17.n) è relativa
alle emissioni in acqua situazione depurazione,
emissioni totali distinte in scarichi diretti ed
indiretti e ripartite per singole attività IPPC
sorgenti delle stesse. - La PARTE III deve essere compilata dai complessi
IPPC che hanno emissioni in acqua da dichiarare.
91Dichiarazione delle emissioni questionario
d.m. 23/11/2001
- La PARTE IV (schede A e B) riguarda i complessi
produttivi IPPC che inviano i propri effluenti
liquidi, tutti o parte di essi, ad un depuratore
esterno che è ununità tecnica a sé legata da un
contratto al complesso dichiarante. - Tali complessi produttivi IPPC, dopo aver
compilato la parte III del questionario, possono
scegliere se compilare o meno la IV parte. La
compilazione di questa parte del questionario con
informazioni sulle emissioni in uscita dal
depuratore esterno permette alla autorità di
rendere pubblici solo i dati di emissione in
acqua dopo la depurazione esterna. Ladozione di
questa opportunità prevede il consenso del
gestore del depuratore
92Dichiarazione delle emissioni questionario
d.m. 23/11/200
- Le informazioni richieste entro un riquadro di
colore grigio non saranno rese pubbliche. - La dichiarazione deve essere accompagnata da una
certificazione da parte di un responsabile della
dichiarazione (proprietario o gestore o altro)
del complesso dichiarante. Il responsabile della
dichiarazione può essere o meno la persona di
riferimento. La persona di riferimento è quella
tecnicamente competente che, in caso di
necessità, può essere contattata dalle autorità
competenti e dallANPA
93Dichiarazione delle emissioni lettera di
certificazione del responsabile della
dichiarazione
94Dichiarazione delle emissioniSCHEDA I Dati
identificativi del complesso IPPC dichiarante
95Dichiarazione delle emissioniSCHEDA 2 Attività
IPPC
96Dichiarazione delle emissioniSCHEDA 3 Persona
di riferimento
97Dichiarazione delle emissionile emissioni in aria
- La dichiarazione delle emissioni in aria prevede
la compilazione di una o più schede, in base al
numero di attività IPPC sorgenti di emissioni in
aria. - Per ogni inquinante presente, nella prima scheda
(scheda 4) dichiarare le emissioni totali in aria
del complesso dichiarante se superiori al
corrispondente valore soglia riportato nella
scheda stessa. Per gli inquinanti non presenti
nelle emissioni o presenti ma le cui emissioni
sono inferiori al valore soglia corrispondente
non deve essere dichiarato nulla.
98Dichiarazione delle emissionile emissioni in aria
- Eccezioni
- gli impianti di combustione con potenza termica
nominale pari o superiore a 50 MW che ricadono
sotto lapplicazione della Direttiva 88/609/CEE e
che rientrano nella categoria IPPC 1.1, devono
dichiarare lemissione di anidride solforosa e di
ossidi di azoto anche se inferiori al valore
soglia riportato in Tab. 1.6.2 - in caso di presenza di selenio e di
policlorobifenili negli effluenti gassosi, si
raccomanda di dichiarare lemissione degli
inquinanti, anche se provvisoriamente non
accompagnati da indicazioni per lidentificazione
e da valori soglia. - In caso di dichiarazione dellemissione degli IPA
totali, indicare lemissione annuale del
benzo(a)pirene. - In caso di dichiarazione dellemissione del cromo
totale, indicare lemissione annuale del Cromo
VI.
99Dichiarazione delle emissionile emissioni in aria
- Se le emissione totali in aria del complesso
dichiarante provengono tutte da ununica
attività, che è ovviamente anche la principale
attività IPPC, è sufficiente compilare la scheda
4. - Se le emissioni in aria del complesso dichiarante
provengono da due o più attività IPPC è
necessario ripartire le emissioni totali del
complesso dichiarante riportate in scheda 4 tra
tutte le attività IPPC sorgenti. In questo caso,
dopo la scheda 4, compilare tante schede (scheda
4.1, 4.2,. 4.n) quante sono le attività sorgenti
delle emissioni in aria.
100Dichiarazione delle emissionile emissioni in aria
- Nella scheda 4.1 riportare la quota di emissioni
in aria proveniente dalla principale attività
IPPC. - Nelle schede successive alla 4.1 riportare le
quote di emissioni in aria provenienti dalle
altre attività IPPC svolte nel complesso
dichiarante e sorgenti di emissioni in aria.
Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle
emissioni dichiarate nelle schede dalla 4.1 alla
4.n deve coincidere con il valore riportato in
scheda 4.
101Dichiarazione delle emissioniSCHEDA 4
Emissioni totali in aria del complesso dichiarante
102Dichiarazione delle emissionile emissioni in
acqua
- La dichiarazione delle emissioni in acqua prevede
la compilazione di più schede in base al numero
di attività IPPC sorgenti di emissioni in acqua. - Nella scheda 5, riportare informazioni sulla
presenza o meno di processi di depurazione degli
effluenti e sullubicazione del/degli eventuale/i
impianto/i di depurazione. Rispondere a alla
domanda 5.2, se il complesso dichiarante ha più
depuratori interni che lavorano in parallelo e
rispondere b, se il complesso dichiarante
utilizza, per la depurazione esterna, più
depuratori esterni che lavorano in parallelo. - Nella scheda 6, per ogni inquinante presente,
dichiarare lemissione totale in acqua del
complesso IPPC dichiarante se superiore al valore
soglia corrispondente riportato nella stessa
scheda 6 e ripartita in scarico diretto ed
indiretto.
103Dichiarazione delle emissionile emissioni in
acqua
- Eccezioni
- in caso di presenza di pentaclorobenzene e di
nonilfenolo negli effluenti acquosi, si
raccomanda di dichiarare lemissione degli
inquinanti, anche se provvisoriamente non
accompagnati da indicazioni per lidentificazione
e da valori soglia - in caso di dichiarazione dellemissione del
cromo totale, indicare lemissione annuale del
Cromo VI - in caso di dichiarazione dellemissione dei
composti organostannici totali, indicare
lemissione annuale dei composti del
tributilstagno e del trifenilstagno.
104Dichiarazione delle emissionile emissioni in
acqua
- Se le emissione totali in acqua del complesso
dichiarante provengono tutte da ununica attività
IPPC è sufficiente compilare le schede 5 e 6. - Se le emissioni in acqua del complesso
dichiarante provengono invece da due o più
attività IPPC è necessario ripartire le emissioni
totali del complesso dichiarante riportate in
scheda 6 fra tutte le attività IPPC sorgenti. In
questo caso dopo le schede 5 e 6 compilare tante
schede successive (scheda 6.1, 6.2, 6.n) quante
sono le attività sorgenti delle emissioni in
acqua.
105Dichiarazione delle emissionile emissioni in
acqua
- Nella scheda 6.1 riportare la quota di emissioni
in acqua proveniente dalla principale attività
IPPC. - Nelle successive schede 6.1 6.n riportare le
quote di emissioni in acqua provenienti dalle
altre attività IPPC svolte nel complesso
dichiarante e sorgenti di emissioni in acqua.
Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle
emissioni dichiarate nelle schede da 6.1 a 6.n
deve coincidere con i valori riportati in scheda
6.
106Dichiarazione delle emissioniSCHEDA 5
Situazione depuratore
107Dichiarazione delle emissioniSCHEDA 5
Emissioni totali in acqua del complesso
dichiarante