Title: PROBLEMATICHE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE
1PROBLEMATICHE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE
Reparto Ambientale Marino
1 WORKSHOP a favore dei Capi Sezione Ambiente
delle Capitanerie di Porto Pomezia 26 maggio / 4
giugno 2009
2Reparto Ambientale Marino
3Reparto Ambientale Marino
LE COMPETENZE ASSEGNATE AL CORPO E
ancora Legge 394/1991 - art. 19.7 attribuisce
alle Capitanerie di Porto la sorveglianza nelle
aree marine protette Legge 239/1998 - art. 7
ribadisce che per la sorveglianza delle aree
marine protette e per le attività di cui agli
artt. 11 e 12 della L. 979/82 le Capitanerie di
Porto operano sulla base di direttive del
Ministero dellAmbiente L. 51/2001 - art. 5 e
D.P.R. 177/2001 - art. 8 istituzione e
gestione del V.T.S. a cura del Corpo delle
Capitanerie di Porto D. Lgs. 182/2003
(attuazione della Direttiva 2000/59/CE) assegna
alle capitanerie di porto il potere di ispezione
e polizia in materia di raccolta dei rifiuti
delle navi e dei residui del carico, allo scopo
di prevenirne limmissione in mare.
4Reparto Ambientale Marino
Da ultimo D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 gli
articoli 135 e 195 assegnano al Corpo funzioni di
sorveglianza ed accertamento degli illeciti nella
gestione degli scarichi idrici e dei rifiuti D.
Lgs. 6 Novembre 2007 , n. 202 (Attuazione della
direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e
conseguenti sanzioni. I controlli (omissis)
nonche' l'accertamento delle violazioni
(omissis) sono svolti dagli ufficiali, dagli
agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle
Capitanerie di Porto-Guardia Costiera
(omissis) articolo 12. D. Lgs.
9 Novembre 2007 , n. 205 (Attuazione della
direttiva 2005/33/CE che modifica la
direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di
zolfo dei combustibili per uso marittimo). Allacc
ertamento delle infrazioni (omissis) provvede
il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia
Costiera (omissis)
5Reparto Ambientale Marino
Con la legge 31 luglio 2002, n 179 è stato
istituito il Reparto Ambientale Marino (R.A.M.)
del Corpo delle Capitanerie di Porto. Il Reparto
è stato posto alle dipendenze funzionali del
Ministro dellAmbiente e della Tutela del
Territorio (ora e del Mare) per conseguire un
più rapido ed efficace supporto per lo
svolgimento di compiti istituzionali. Con la
positiva conclusione delliter legislativo
sfociato nellistituzione del R.A.M., si è
articolato in modo più puntuale ed efficace il
rapporto tra il Corpo delle Capitanerie di Porto
ed il Ministero dellAmbiente. Con specifiche
convenzioni tra lAmministrazione dellAmbiente
ed il Corpo delle Capitanerie di Porto, queste
ultime hanno potuto svolgere in favore
dellambiente interventi mirati di vigilanza in
mare a fini di tutela ambientale.
6Reparto Ambientale Marino
Sotto il profilo organizzativo il Reparto è un
organismo di supporto di cui il Ministro
dellAmbiente e della Tutela del Territorio si
avvale per lesercizio delle funzioni
istituzionali tese alla salvaguardia
dellambiente marino costiero. Il R.A.M. ,quindi,
esegue gli incarichi attribuiti direttamente dal
Ministro e collabora con lUfficio di Gabinetto e
le Direzioni generali sia sotto un profilo
tecnico operativo che giuridico. Nel contempo
sviluppa la necessaria azione di raccordo tra il
dicastero dellambiente e il Comando Generale
delle Capitanerie di Porto. Per lassolvimento
di tali competenze, esso è articolato in tre
Uffici, ciascuno con compiti specifici
7Reparto Ambientale Marino
   Â
8Reparto Ambientale Marino
- Il Decreto Direttoriale 28 aprile 2008 ha
rafforzato il ruolo del Reparto assegnando al
R.A.M. nuovi compiti di - pianificazione e coordinamento, d'intesa con
la Centrale Operativa del Comando Generale,
degli interventi in caso di emergenza
inquinamento - monitoraggio dei dati relativi agli
adempimenti derivanti dall'applicazione della
Convenzione internazionale Marpol 73/78 e dalle
altre convenzioni IMO per la tutela dell'ambiente
marino attraverso la realizzazione del Centro di
Osservazione dei potenziali inquinanti derivanti
dalle navi -
-
   Â
In relazione alle specifiche competenze
attribuite al Corpo dal D. LGS. 152/06 (c.d.
Testo Unico in materia Ambientale) con Decreto
Ministeriale (Trasporti) del 02.02.2006 è stato
istituito il NUCLEO SPECIALE INVESTIGATIVO
(N.S.I.)
9Attività di Dragaggio e Controllo degli Scarichi
10Reparto Ambientale Marino
11Reparto Ambientale Marino
12Reparto Ambientale Marino
La Gestione dei Materiali Derivanti da AttivitÃ
di Dragaggio.
- Vasche di colmata
- Ripascimento
- Discariche
Immissione in mare
Autorità Competente Ministero dellAmbiente e
della Tutela del Territorio e del Mare Direzione
Generale Protezione Natura
Autorità Competente Regione
13Reparto Ambientale Marino
14Reparto Ambientale Marino
15Reparto Ambientale Marino
16 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Titolo III Tutela dei Corpi Idrici e degli
Scarichi (artt. 91-116) - Titolo IV Strumenti di Tutela (artt. 117-132)
REGIME SANZIONATORIO
Parte III del D. Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico
Ambientale) e s.m.i. Titolo V artt. 133-140
(illeciti amm.vi e penali)
LAutorità competente al controllo è autorizzata
ad effettuare le ispezioni, i controlli e i
prelievi necessari alla verifica del rispetto dei
valori limite di immissione. Il Corpo delle
Capitanerie di Porto provvede alla sorveglianza e
allaccertamento delle violazioni quando dalle
stesse possono derivare danni o situazioni di
pericolo per lambiente marino e costiero (art.
135 comma 2)
17 Scarico idrico Qualsiasi immissione di acque
reflue in acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente
dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione, effettuata
esclusivamente tramite un sistema stabile di
collettamento che collega, senza soluzioni di
continuità , il ciclo di produzione del reflusso
con il corpo ricettore. (art. 74 lett. f e art.
183 lett. a del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Il Confine tra Scarichi e Riifiuti allo stato
liquido Deve ritenersi che le acque reflue di cui
il detentore si disfi senza versamento diretto
nei corpi recettori, avviandole cioè allo
smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di
trasporto su strada o comunque non canalizzato,
rientrino nella disciplina dei rifiuti
..omissis.. (Cassazione Sez.III sentenza 18218
del 17.5.2005.) Qualsiasi recettore non naturale
diverso dalla rete fognaria (vasche, autobotti,
ecc.) non costituisce un corpo recettore in senso
tecnico e pertanto non può ricevere uno scarico
ma un rifiuto liquido.
18Autorizzazione agli Scarichi (art. 12 e segg. D.
L.vo 152/06
- Tutti gli scarichi devono essere preventivamente
autorizzati - Lautorizzazione, ha validità quadriennale ed è
rilasciata al titolare dellattività da cui ha
origine lo scarico finale (qualora nello scarico
vengano convogliate acque reflue provenienti da
più attività ) - I valori limite delle immissioni sono fissati
dallAll. 5 alla Parte III del D. L.vo 152/06 - La richiesta di autorizzazione va presentata alla
Provincia con le modalità di cui allart.125 - La richiesta di rinnovo va presentata un anno
prima della scadenza, e per scarichi contenenti
sostanze pericolose il rinnovo deve avvenire
entro 6 mesi dalla scadenza altrimenti lo scarico
va interrotto immediatamente - Lo scarico può essere mantenuto in funzione nel
rispetto della precedente autorizzazione sino al
rilascio del rinnovo qualora listanza sia stata
presentata nei termini.
19Reparto Ambientale Marino
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
BONIFICA DEI SITI INQUINATI
20NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. Parte
IV -
- Il concetto di Rifiuto e le modalità di
Gestione (la classificazione, il produttore, la
raccolta, il trasporto, il destinatario, la
documentazione, i divieti) artt. 177- 198 - Autorizzazioni ed Iscrizioni artt. 208-213
- La Bonifica dei Siti Contaminati artt. 239-253
- Regime sanzionatorio artt. 254-263
- D.lgs 4/2008 - "Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale"
- In materia di trasporto marittimo di rifiuti
solidi urbani in autocompattatori a bordo di
navi traghetto e da passeggeri - Circolare Maricogecap Titolo Sicurezza della
Navigazione Serie Merci Pericolose n. 19 in data
12.09.2006 - Circolare Maricogecap Titolo Sicurezza della
Navigazione Serie Merci Pericolose n. 22 in data
10.03.2008
21TRASPORTO DEI RIFIUTI ( art.193 d.lgs 152/2006 )
E regolato dal DPCM 07/06/1991 n. 308 e DPCM
17/01/1996 n. 137. Tale normativa faceva
riferimento ancora al DPR n. 915/1982 e doveva
pertanto essere sottoposta a revisione. Il T.U.
ambientale rimanda per la regolamentazione ad un
Decreto Ministeriale da emanare
TRASPORTO FERROVIARIO
E regolato dal Decreto Ministeriale (Ministero
Infrastrutture e Trasporti) del 23.09.2005 e dal
Decreto Ministeriale (Ministero Infrastrutture e
Trasporti) del 02.08.2005 pubblicato sulla G.U.
n. 219 del 20.9.2005 (recepimento della direttiva
2004/111/CE dalla commissione del 09.12.2004, che
adotta per la 5 volta al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al trasporto di merci pericolose
su strada.
IL TRASPORTO SU GOMMA
Il DPR del 06/06/2005 n. 134 ha introdotto nella
normativa nazionale il codice IMDG
obbligatoriamente dal 01.06.2006. I rifiuti sono
assimilati alle merci per quanti riguarda il
trasporto su nave, i rifiuti pericolosi alle
merci pericolose.
IL TRASPORTO MARITTIMO
22IL TRASPORTO VIA MARE DEI RIFIUTI
REGIME TRANSITORIO ( art.265 comma 2 d.lgs
152/2006 )
In attesa delle specifiche norme regolamentari e
tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di
cui allart. 195, comma 2, lettera l), e fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti
prodotti dalle navi e residui di carico, i
rifiuti sono assimilati alle merci per quanto
concerne il regime normativo in materia di
trasporti via mare e la disciplina delle
operazioni di carico, scarico, trasbordo,
deposito e maneggio in aree portuali. In
particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati
alle merci pericolose.
23IL TRASPORTO VIA MARE DEI RIFIUTI
CONVENZIONE MARPOL
(SOLAS) codici IMDG - IBC - IGC
RIFIUTO PERICOLOSO
MERCE PERICOLOSA
D.P.R. 134/2005
D.M. 459/1991 (abrogat artt. 1, 2, 3, 7 c.1, 9
c.2, 10, 13, 14, 15)
RIFIUTO NON PERICOLOSO
MERCE NON PERICOLOSA
D.M. 22/07/1991 (Norme di Sicurezza per il
trasporto marittimo alla rinfusa di carichi
solidi)
D.M. 21/03/2006 n.278 Procedura per il rilascio
dellautorizzazione allimbarco e trasporto
marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al
reimbarco su altre navi delle merci pericolose.
24TRASPORTO DEI RIFIUTI ( art.193 d.lgs 152/2006 )
OGGETTO ( verifica allatto del trasporto)
SOGGETTO ( verifiche presso la sede della ditta
)
iscrizione allalbo nazionale gestori ambientali
da rinnovarsi ogni 5 anni (art. 212 comma 5 e 6)
REGISTRO DI CARICO SCARICO (art.190)
- FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
- (art.193 comma 1 e 2)
- ) nome ed indirizzo del produttore e del
detentore - ) origine, tipologia e quantità del rifiuto
- ) impianto di destinazione
- ) data e percorso dellistradamento
- ) nome e indirizzo del destinatario.
MUD al catasto rifiuti ( art. 189 comma 3)
da aggiornarsi entro dieci giorni dal trasporto
accompagnato,per ogni trasporto, da due copie del
formulario
numerato e vidimato da agenzia delle entrate o da
CCIAA
modello approvato con decreto Ministeriale
148/1998 del Ministero dellAmbiente e della
Tutela del Territorio
controfirmato da produttore e/o produttore e
destinatario
non previsto per il trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal soggetto che gestisce il servizio
pubblico né ai trasporti di rifiuti non
pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi , in modo saltuario e occasionale , che
non eccedano le quantità di trenta chilogrammi o
di trenta litri.
Le imprese che esercitano la raccolta ed il
trasporto dei propri rifiuti come attivitÃ
ordinaria e regolare hanno lobbligo di
iscriversi allAlbo Gestori Ambientali (da
rinnovarsi ogni 5 anni) e, successivamente,
essere autorizzate a svolgere la raccolta ed il
trasporto dei propri rifiuti non pericolosi,
ovvero pericolosi se non eccedono i 30 Kg. o 30
litri al giorno (art. 212) .
25IL DESTINATARIO DEI RIFIUTI
CENTRO DI SMALTIMENTO
CENTRO DI RECUPERO/RICICLAGGIO
Requisiti / Documenti
MUD al catasto rifiuti ( art. 189 comma 3)
iscrizione allalbo nazionale gestori ambientali
da rinnovarsi ogni 5 anni (art. 212 comma 5 e 6)
REGISTRO DI CARICO SCARICO (art.190)
Accompagnato da una copia del formulario firmata
da produttore e trasportatore per ogni carico
Da aggiornarsi entro due giorni dalla presa a
carico del rifiuto
modello approvato con decreto del 02.5.2006 del
Ministero dellAmbiente e della Tutela del
Territorio (G.U. n. 107 del 10.5.2006)
26GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI
- Presupposti
- - Unorganizzazione stabile con fini di lucro
- - Documentazione falsificata/contraffatta/incompl
eta/inesatta
- Obiettivi
- Smaltire rifiuti pericolosi in discariche privi
di requisiti idonei a riceverli - occultare rifiuti pericolosi in luoghi non
consentiti (mare, sottosuolo, cave) - guadagno economico.
Mezzi I rifiuti pericolosi vengono trasportati
con mezzi che sono idonei solo sulla carta in
base ai formulari di identificazione
contraffatti. In realtà considerata la reale
natura dei rifiuti non sarebbero autorizzati a
tale trasporto.
- ModalitÃ
- I rifiuti partono dal produttore con formulario
di identificazione riportante indicazioni false
circa la natura e la pericolosità - i rifiuti partono dal produttore con formulario
di identificazione riportante indicazioni
incomplete e/o mancanti inerenti la natura ed il
peso e compilato ad hoc una volta giunti alla
destinazione (non idonea a riceverli) - i rifiuti vengono trasportati in uno o più centri
di stoccaggio intermedi da dove ripartono ogni
volta inalterati ma formalmente (formulario al
seguito) declassificati per poter pervenire al
centro finale di smaltimento in modo formalmente
corretto sebbene in realtà non idoneo.
Controlli Il mezzo di trasporto fermato durante
un trasporto che configura una gestione illecita
di rifiuti va sempre sequestrato
27Reparto Ambientale Marino
28Il D.Lgs n. 182 del 24.06.2003 è uno strumento
normativo attraverso il quale il legislatore, su
proposta del Ministro dellAmbiente, ha dato
Attuazione alla Direttiva CE n. 59/2000 relativa
agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi ed i residui di carico.
- Normativa di Riferimento
- Articolo 232 Decreto Legislativo 152/2006
- Decreto Legislativo 182/2003 (la notifica del
Comandante, il conferimento dei rifiuti, le
deroghe e le esenzioni, le ispezioni) - N.B. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti
alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto
che effettuano tragitti internazionali si
applicano le disposizioni vigenti in materia
(articolo 7, comma 4 D. Lgs. 182/2003) - RIFIUTI ALIMENTARI D.M. 22.05.2001 (Ministero
della Sanità ) - RIFIUTI SANITARI D.P.R. 254/2003
29Reparto Ambientale Marino
- OBIETTIVI
- RIDURRE gli scarichi in mare (in particolare
quelli illeciti) - MIGLIORARE le disponibilità e lutilizzo degli
impianti portuali
- RIFIUTI PRODOTTI DALLA NAVE
- RIFIUTI (MARPOL 7378)
- ALL. 1 (inquinamento da idrocarburi)
- ALL. IV (inquinamento da liquami)
- ALL. V (inquinamento da rifiuti)
- RESIDUI DEL CARICO
IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA Struttura fissa,
galleggiante o mobile dove vengono conferiti i
rifiuti e i residui del carico PRIMA del loro
avvio al recupero o allo smaltimento
30Reparto Ambientale Marino
I rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del
carico sono considerati RIFIUTI ai sensi del D.
Lgs 152/2006 T.U. Ambientale Parte IV
- AMBITO DI APPLICAZIONE
- navi
- pescherecci
- imbarcazioni da diporto.
- SONO ESCLUSE
- navi militari da guerra ed ausiliarie
- navi impiegate per servizi statali a fini NON
commerciali.
31Reparto Ambientale Marino
Dichiarazione/Notifica del Comandante ex art.6
MUD Art. 189.C.3 D. Lgs. 152/2006
MODULO ALL. 3
Reg. Carico/Scarico Art. 190 D.Lgs. 152/2006
Formulario di identificazione Art. 193 D.Lgs.
152/2006
Sono ESENTATI I mezzi che svolgono attività di
RACCOLTA e TRASPORTO di rifiuti nellambito e per
conto del proprio impianto portuale
32Reparto Ambientale Marino
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E DEI RESIDUI DEL CARICO
PRODOTTI DALLA NAVE PRIORITA DELLE ATTIVITA
DI RICICLAGGIO E RECUPERO SU QUELLA DELLO
SMALTIMENTO Il Comandante della nave, prima di
lasciare il porto di approdo, conferisce i
rifiuti prodotti dalla nave allimpianto portuale
di raccolta. In deroga, la nave può proseguire
verso il successivo porto di scalo, previa
autorizzazione dellAutorità Marittima che,
avvalendosi dellAutorità sanitaria marittima e
del Chimico del porto, ove presenti, accerterà la
capacità di carico dei rifiuti fino al successivo
porto di conferimento. Qualora il porto di
destinazione non fosse attrezzato per il
recepimento di tali rifiuti, dovranno essere
obbligatoriamente scaricati prima della partenza.
33Reparto Ambientale Marino
DICHIARAZIONE/NOTIFICA DEL COMANDANTE EX ART. 6
(eventuale ispezione ex art. 11)
- Conferimento dei Rifiuti
- Pagamento delle tariffe
- SANZIONI (art. 13)
- Richiesta di deroga
- Capacità casse di stoccaggio di bordo (registro
idrocarburi) - Confronto con precedente notifica
- Durata del viaggio
- Presenza impianti di raccolta nel successivo
approdo (dichiarazione ag. m.ma -
www.portfocus.com - www.informare/harbs/otheridx.a
sp. - GISIS)
34Reparto Ambientale Marino
- ISPEZIONI (vedasi anche Circolare 01/RAM/2008
del 11.02.2008) - Nella scelta delle navi da ispezionare,
lAutorità marittima si interesserà in
particolare - delle navi che non hanno ottemperato allobbligo
di notifica - delle navi sulla cui notifica vi è qualche
dubbio di veridicità . - Accertata la violazione, la nave non lascerà il
porto fino ad avvenuto conferimento dei rifiuti.
Qualora la nave avesse già lasciato il porto,
verrà contatto il porto di destinazione, dove
verrà bloccata ed indotta allosservanza delle
disposizioni di legge. In ogni caso valgono le
sanzioni di cui allart. 13 del Decreto in esame. - LAutorità Marittima definisce le procedure di
controllo atte a verificare il rispetto delle
disposizioni definite per i pescherecci e le
imbarcazioni da diporto omologate per un massimo
di 12 passeggeri.
Le ispezioni sono eseguite ex Decreto Min. Trasp.
e Nav. di concerto con Ministero dellAmbiente,
2/02/2006 N.113 (25 delle navi approdate nel
corso dellanno solare)
35Reparto Ambientale Marino
SANZIONI (Art. 13)
GESTORE IMPIANTO E DEL SERVIZIO PORTUALE DI RACCOLTA MANCATO ADEMPIMENTO MUD (art. 189 D.Lgs 152/2006) Reg. CARICO/SCARICO (art. 190 D.Lgs 152/2006) Art. 258, commi 1e 2 D.Lgs 152/2006 SANZIONE AMM.VA
COMANDANTE DELLA NAVE OBBLIGO DI NOTIFICA Art. 6, comma 1 SANZ. AMM.VA da 3.000 a 30.000 E
COMANDANTE DELLA NAVE MANCATO CONFERIMENTO RIFIUTI E RESIDUI DEL CARICO (art. 7, comma 1 e art. 10 comma 1) SANZ. AMM.VA da 3.000 a 30.000 E
COMANDANTE PESCHERECCIO IMB. DIPORTO MANCATO CONFERIMENTO DI RIFIUTI AD UN SISTEMA DI RACCOLTA SANZ. AMM.VA da 103 a 500 E
- Autorità competente a ricevere il rapporto ex
art.17 L.689/81, art.13 comma 2,3 e 4 AutoritÃ
Marittima, comma 1 Provincia - CIRC. MATT. Prot. UL/2005/6394 del 16/9/2005
36La Bonifica dei Siti Contaminati (Parte IV
Titolo V D.Lvo 152/06 e s.m.i.) I Siti di
bonifica di Interesse Nazionale sono individuati
con Decreto del Ministero dellAmbiente per il
quale La Direzione Generale Qualità della Vita
rappresenta lAutorità competente a gestire gli
interventi attraverso la convocazione di
specifiche Conferenze di servizi
Gli interventi e le procedure di bonifica e
ripristino ambientale sono disciplinate dalle
Regioni attraverso specifici Piani
37Reparto Ambientale Marino
I Rifiuti abbandonati e le discariche abusive non
seguono la disciplina di bonifica dei siti
contaminati. Le Pubbliche Amministrazioni e gli
Organi di polizia che individuano siti in cui i
livelli di contaminazione sono superiori alle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC),
informano la Regione, la Provincia ed il
Comune La Provincia diffida con ordinanza il
responsabile, qualora noto, ad eseguire le
attività di bonifica previste. Gli interventi
possono essere eseguiti anche dal proprietario
del sito contaminato o da altri soggetti
interessati che non siano responsabili della
contaminazione qualora nessuno provveda, gli
interventi previsti sono realizzati dal Comune o
dalla Regione
38Reparto Ambientale Marino
39LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI E
DELLE BATTERIE NEGLI AMBITI PORTUALI (ISOLE
ECOLOGICHE)
- Normativa di Riferimento
- Decreto Legislativo 95/1992
- D.M. 392/1996
- Regime Sanzionatorio
- Articoli 254-263 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.