Title: AMBIENTE
1AMBIENTE
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Parte quarta - Norme in materia di gestione dei
rifiuti -
2Obiettivo principale
- Il principale obiettivo è acquisire i principi
base della legislazione speciale in materia di
RIFIUTI (ad esempio il concetto di rifiuto, la
classificazione, la gestione dei rifiuti) e
chiarire il quadro generale del sistema
sanzionatorio del D. Lgs. 152/2006
3Parole chiave
TUTELA
Cosa è un rifiuto?
4Definizioni
5Definizione giuridica di ambiente
- Dir. CEE 85/337 del 27.06.1985
-
- Lambiente è un sistema biologico complesso
interrelato di risorse naturali ed umane
comprensivo, oltre che degli elementi
dellecosistema, anche dei beni materiali e del
patrimonio culturale, nonché delle componenti
socio-economiche provocate dallinterazione fra
attività antropiche ed ambiente naturale.
6Definizione giuridica di ambiente
- Sentenza Corte Cost. 28.05.1987 n. 210
-
- Lambiente è bene immateriale, unitario che
lordinamento prende in considerazione come
valore primario ed assoluto, riconosciuto e
tutelato dalle norme come bene giuridico. -
- Comprende la conservazione, la razionale
gestione ed il miglioramento delle condizioni
naturali, lesistenza e la preservazione dei
patrimoni genetici terrestri o marini, di tutte
le specie animali o vegetali che in esso vivono
allo stato naturale ed in definitiva la persona
umana in tutte le sue estrinsecazioni.
7Definizione giuridica di ambiente
- Sentenza Corte Cost. n. 183 del 1987
- Si è creato un ministero (quello dellAmbiente)
che per le funzione attribuitegli assurge come
centro di riferimento dell. interesse pubblico
ambientale. - Sentenza Corte Cost. n. 183 del 1987
- allo Stato è affidato in via principale, se non
esclusiva, la cura e la tutela degli interessi
che riguardano . un bene assoluto e primario
lambiente - Sentenza Corte Cost. 30.12.1987 n. 641
-
- bene immateriale unitario, anche se formato da
varie componenti, ciascuna delle quali può anche
costituire, isolatamente e separatamente, oggetto
di cura e tutela.
8Definizioni
9Definizione Giuridica di Inquinamento
- Sentenza Corte Cost. n. 641 del 1987
- Lalterazione della componente inorganica tale
da renderla indisponibile per la componente
organica prende il nome di . inquinamento. - Art. 183 comma 1 lett. bb) del D.lgs. 152/06
- Inquinamento atmosferico ogni modifica
atmosferica dovuta allintroduzione nellaria di
una o più sostanze in quantità e con
caratteristiche tali da ledere o costituire un
pericolo per la salute umana o per la qualità
dellambiente oppure da ledere i beni materiali o
compromettere gli usi legittimi dellambiente
10Definizioni
11Evoluzione normativa in campo ambientale
- Principali
- tappe
- nellevoluzione
- normativa
- ambientale
- in Italia
4. D.M 471/99 D. lgs. 152/99
12Evoluzione dei principi ispiratori della
normativa in campo ambientale
- Esempio nel SETTORE ACQUE
- UTILIZZO DEL BENE OPERE IDRAULICHE, PESCA,
IMPIANTI ELETTRICI - INCOLUMITA PUBBLICA AVVELENAMENTO,
ADULTERAZIONE, COMMERCIO - PATRIMONIO DANNEGGIAMENTO
-
- INQUINAMENTO SCARICHI PUBBLICI, PRIVATI,
DIRETTI, INDIRETTI, FOGNATURE - SALUTE PUBBLICA BALNEAZIONE, ACQUE DESTINATE AL
CONSUMO UMANO - RISORSA PUBBLICA SALVAGUARDIA, RISPARMIO
-
13Definizioni
14Definizioni
- Definizione comune di Rifiuto
- Dal dizionario Zanichelli (ed.1994)
- 4. Avanzo, cosa o persona rifiutata di nessun
valore mettere o buttare tra i rifiuti
sbarazzarsi dei rifiuti rifiuti della società
- Non è il concetto giuridico di Rifiuto.
- Definizione filosofica di Rifiuto
- Da LEcosistema Rifiuti ed. Enrico Guazzoni
Hoepli (1991) - I rifiuti sono le sostanze di risulta del
metabolismo sociale . - Non è il concetto giuridico di Rifiuto.
- Definizione di rifiuto del DPR 915/82
- qualsiasi sostanza o oggetto derivante da
attività umana o da cicli naturali, abbandonata o
destinata allabbandono.
15Definizioni
- Definizione di rifiuto del Ronchi
- D. lgs. 05/02/1997 n.22 art. 6 comma 1, lettera
a) - RIFIUTO qualsiasi sostanza o oggetto che
rientra nella categorie riportate nellallegato A
e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o
abbia lobbligo di disfarsi. - È il primo concetto GIURIDICO di Rifiuto
16Definizioni
- Testo Unico Ambientale
- D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 184 comma 1
- RIFIUTO qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nella categorie riportate nellallegato A
alla parte quarta del presente Decreto e di cui
il detentore si disfi, abbia deciso o abbia
lobbligo di disfarsi. - È lattuale concetto giuridico di Rifiuto.
17NON SONO RIFIUTI
- Emissioni di effluenti gassosi in atmosfera
Parte Quinta D.Lgs. 152/06 (Art. 183 c. 1 lett.
z) - Acque reflue di scarico Parte Terza D.Lgs 152/06
(Art. 74 comma 1 lettera g), h), i) - Rifiuti radioattivi D.Lgs 230/95 (Euratom)
- Rifiuti da prospezione, estrazione, trattamento
ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento
di cave - Carogne D.Lgs. 508/92
- Rifiuti agricoli materie fecali ed altre
sostanze naturali non pericolose utilizzate
nellattività agricola, in particolare materiali
litoidi o vegetali e terre di coltivo, anche
fanghi da pulizia e lavaggio prodotti vegetali
riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di
conduzione dei fondi rustici ecc)
18NON SONO RIFIUTI
- Residui ed eccedenze derivanti dalle preparazioni
nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi,
cotti e crudi, non entrati nel circuito
distributivo di somministrazione, destinati alle
strutture di ricovero di animali di affezione di
cui alla Legge 14/10/1991, n. 281, e successive
modificazioni, nel rispetto della vigente
normativa - Esplosivi in disuso
- Materiali vegetali, provenienti da alvei di scolo
ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto
purché non contaminati da inquinanti in misura
superiore ai limiti stabiliti da D.M. Ambiente da
emanarsi entro 90 gg dallentrata in vigore della
parte quarta del D. Lgs. 152/06 fino
allemanazione del suddetto decreto si applicano
i limiti di cui al D.M. 25.10.99 n. 471
19NON SONO RIFIUTI
- Coke da petrolio utilizzato come combustibile per
uso produttivo - Materiale litoide estratto da corsi dacqua,
bacini e alvei per manutenzione disposta da
Autorità - Sistemi darma, mezzi, materiali e infrastrutture
direttamente destinate alla difesa militare e
alla sicurezza nazionale individuati con decreto
dal Ministero della Difesa - Materiali e infrastrutture non ricompresi nel
succitato decreto , finchè non viene emanato il
provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai
sensi del D.P.R. 5/06/1976 n. 1076 recante il
regolamento per lamministrazione e la
contabilità degli organismi dellesercito, della
marina e dellaeronautica.
20NON SONO RIFIUTI
- Terre e rocce da scavo, anche di gallerie, e i
residui della lavorazione della pietra destinate
alleffettivo utilizzo per reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati sono esclusi
dallambito di applicazione della parte quarta
del D. Lgs 152/06 solo nel caso in cui, anche
quando contaminati, durante il ciclo produttivo,
da sostanze inquinanti derivanti dalle attività
di escavazione, perforazione e costruzione siano
utilizzati, senza trasformazioni preliminari,
secondo le modalità previste nel progetto
sottoposto a VIA o nel progetto approvato
dallautorità amministrativa competente sempre
che la composizione media dellintera massa non
presenti una concentrazione di inquinanti
superiore ai limiti massimi previsti dalle norme
vigenti. - Materiali, sostanze od oggetti che, senza
necessità di operazioni di trasformazione, già
presentino caratteristiche delle MPS, dei
combustibili o dei prodotti individuati da art.
181 D.Lvo 152/06, a meno che il detentore se ne
disfi, abbia deciso o abbia lobbligo di
disfarsene
21NON SONO RIFIUTI
- Sottoprodotti prodotti dellattività di impresa
che, pur non costituendo loggetto dellattività
principale, scaturiscono dal processo industriale
e di cui limpresa non si disfi, non sia
obbligata a disfarsi, non abbia deciso di
disfarsi, impiegati direttamente dallimpresa che
li produce o commercializzati a condizioni
economicamente favorevoli per limpresa stessa
direttamente per il consumo o per limpiego,
senza la necessità di operare trasformazioni
preliminari in un successivo processo produttivo.
- In questo contesto ceneri di pirite, polveri di
ossidi di ferro, provenienti dal processo di
arrostimento della pirite per la produzione
dellacido solforico (Art. 183 comma 1 lett. n)
D.Lvo 152/06.
22Normativa sui rifiuti. perchè?
23D.lgs. 152/06 - Parte Quarta
- Disciplina la gestione rifiuti e bonifica siti
contaminati, anche in attuazione di direttive
comunitarie sui - Rifiuti
- Rifiuti pericolosi
- Oli usati
- Batterie esauste
- Rifiuti di imballaggio
- PCB (policlorobifenili)
- Discariche
- Inceneritori
- Rifiuti elettrici ed elettronici
- Rifiuti portuali
- Veicoli fuori uso
- Rifiuti sanitari
- Rifiuti contenenti amianto
- Fa salve disposizioni specifiche, particolari o
complementari, conformi al decreto, adottate in
attuazione di direttive comunitarie che
disciplinano particolari categorie di rifiuti
24D.lgs. 152/06 - Parte Quarta
- Struttura
- TITOLO I Gestione dei rifiuti
- TITOLO II Gestione imballaggi
- TITOLO III Gestione particolari categorie di
rifiuti (veicoli fuori uso, prodotti contenenti
amianto, rifiuti elettrici ed elettronici,
sanitari, pneumatici fuori uso, CDR, rifiuti
dalle attività di manutenzione delle
infrastrutture, rifiuti prodotti dalle navi e
residui di carico) - TITOLO IV Tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani - TITOLO V Bonifica dei siti contaminati
- TITOLO VI Sistema sanzionatorio e disposizioni
transitorie e finali
25D.lgs. 152/06 - Parte Quarta, Titolo I
- Struttura
- Capo I Disposizioni generali (campo
dapplicazione finalità, criteri di priorità e
definizioni) artt. 177 - 194 - Capo II Competenze artt. 195 - 198
- Capo III Servizi di gestione integrata dei
rifiuti artt. 199 - 207 - Capo IV Autorizzazioni, Iscrizioni artt. 208 -
213 - Capo V Procedure semplificate artt. 214 - 216
26Analisi della definizione giuridica di rifiuto
27LAllegato A
- CATEGORIE
-
- Q1 Residui di produzione o consumo in appresso
non specificato - Q2 Prodotti fuori norma
- Q3 Prodotti scaduti
- Q4 Sostanze riversate, perdute o che hanno
subito incidenti - Q5 Sostanze contaminate o insudiciate
volontariamente - Q6 Elementi inutilizzabili
- Q7 Sostanze divenute inadatte allimpiego
- Q8 Residui di processi industriali
-
Continua..
28LAllegato A
- CATEGORIE
- Q9 Residui di procedimenti antinquinamento
- Q10 Residui di lavorazione/sagomatura
- Q11 Residui da estrazione e preparazione materie
prime - Q12 Sostanze contaminate
- Q13 Materie sostanze o prodotti il cui uso è
vietato giuridicamente - Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più
- Q15 Materie sostanze o prodotti contaminati da
riattamento terreni - Q16 Materie sostanze o prodotti che non rientrano
nelle categorie Q1/15
29LAllegato D
- CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti)
- LElenco riprodotto nellAllegato D è un elenco
armonizzato, non esaustivo, oggetto a periodica
revisione, contenente la nomenclatura di
riferimento conforme alle direttive 75/442/CEE,
91/689/CEE e 2000/532/CE -
- Il Catalogo originario (approvato con Decisione
94/904/CE adottata in base allArt. 1 par. 4 Dir.
91/689/CEE) è stato poi modificato in seguito a
Decisioni Commissione Europea 2000/532/CE,
2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE. -
- Dal 01/01/02 è in vigore una nuova nomenclatura
nuovi CER 2002. - 20 classi differenti identificate da codice
numerico di 6 cifre es. 17.00.00 rifiuti di
costruzioni e demolizioni -
- I rifiuti pericolosi sono contraddistinti da un
ASTERISCO -
30Analisi della definizione giuridica di rifiuto
Seconda parte definizione
e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o
abbia lobbligo di disfarsi.
Elemento Soggettivo che deve
essere verificato nelle tre previsioni
individuate
31Analisi della definizione giuridica di rifiuto
32Analisi della definizione giuridica di rifiuto
- Si disfi
- Azione oggettiva (flagranza sostanziale)
- Ai fini sanzionatori è determinante distinguere
se - il soggetto sia privato cittadino o titolare di
impresa o responsabile di ente - si tratta di rifiuti urbani di origine domestica
o speciali (o assimilati agli urbani) derivanti
da attività - se rifiuti siano pericolosi o non pericolosi
(caratterizzazione, campionamenti e analisi)
33Analisi della definizione giuridica di rifiuto
- Abbia deciso di disfarsi
- Onere della prova grava su organo accertatore
elementi comportamentali soggettivi sono
determinanti, ma almeno in via logica-induttiva
vanno dimostrati in sede di accertamento e devono
essere dimostrabili in sede di giudizio. - La decisione in atto deve essere manifesta
azione - La dottrina rimanda allArt. 56 C.P. (delitto
tentato) - Chi compie atti diretti in modo non equivoco a
commettere un delitto, risponde di delitto
tentato, se lazione non si compie o levento non
si verifica
34Analisi della definizione giuridica di rifiuto
- Abbia lobbligo di disfarsi
- Esempi di obbligo giuridico
- olii usati (ex Artt. 3, 6 e 7 D.Lgs. 95/92)
- PCB usati (ex Art. 5 D.Lgs. 209/99)
- sanitari pericolosi a rischio infettivo (ex Art.
10 DM 219/00) - pile e accumulatori (ex Art. 4 c. 1 DM 194/03)
35Credits
Grafica template Il layout grafico, i pittogrammi
e le iconografie sono una produzione Altea
S.p.A.
Altea S.p.A. Strada Cavalli, 42 28835 Feriolo
di Baveno (VB) Altre sedi Torino Milano
Bologna - Ancona www.alteanet.it -
www.alteanetwork.it altea_at_alteanet.it Questo
documento non deve essere riprodotto, né reso
disponibile a terzi o alterato in ogni modo This
document must not be reproduced, made available
to third persons, or misused in any other
way Tutti i marchi riprodotti sono proprietà
delle rispettive società