Title: Il cortocircuito
1Il cortocircuito
- Decreto legge e irretroattività della legge
penale, il nodo insoluto tra gli articoli 25 e 77
Cost. - a cura di Francesco Dalla Balla
2I decreti legge
- Art. 77 - Il Governo non può, senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che abbiano valore
di legge ordinaria. - Quando, in casi straordinari di necessità e
d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni. - I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se
non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. - Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti.
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3Lart. 25 Cost.
- Art. 25 - Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge. - Nessuno può essere punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso. - Nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
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4Lirretroattività della legge penale
Art. 25, comma 2
- Nessuno può essere punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
? Legge penale sfavorevole allimputato ? Legge
penale favorevole allimputato
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5Il codice penale (art. 2)
- Nessuno può essere punito per un fatto che,
secondo la legge del tempo in cui fu commesso,
non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che,
secondo una legge posteriore, non costituisce
reato e, se vi è stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti penali.
Se vi è stata condanna a pena detentiva e la
legge posteriore prevede esclusivamente la pena
pecuniaria, la pena detentiva inflitta si
converte immediatamente nella corrispondente pena
pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
--- (COMMA 3) ---
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato
e le posteriori sono diverse, si applica quella
le cui disposizioni sono più favorevoli al reo,
salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee,
non si applicano le disposizioni dei capoversi
precedenti.
--- (COMMA 5) ---
Le disposizioni di questo articolo si applicano
altresì nei casi di decadenza e di mancata
ratifica di un decreto-legge e nel caso di un
decreto-legge convertito in legge con emendamenti.
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6Il decreto legge
Art. 2, comma 6 c.p.
- Le disposizioni di questo articolo si applicano
altresì nei casi di decadenza e di mancata
ratifica di un decreto-legge e nel caso di un
decreto-legge convertito in legge con emendamenti.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se
non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione.
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7Le possibilità
I
- Il decreto legge più favorevole al reo se non
convertito si applica comunque per i fatti
precedenti alla sua mancata conversione - Il decreto legge più favorevole al reo se non
convertito non si applica più neppure ai fatti
commessi durante la sua vigenza (chi agisce
durante la sua vigenza lo fa a suo rischio e
pericolo) - Il decreto legge non può disciplinare la materia
penale
Contraddizione con lart. 77 Cost.
II
Contraddizione con lart. 25 Cost.
E su che basi normative?
III
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8Ohi ohi, tutto si contraddice
- Art. 25 Cost.
- Nessuno può essere punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
- Art. 77 Cost.
- I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se
non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione.
- Art. 2 c.p.
- Le disposizioni di questo articolo si applicano
altresì nei casi di decadenza e di mancata
ratifica di un decreto-legge e nel caso di un
decreto-legge convertito in legge con
emendamenti. -
Ed eccolo, il cortocircuito
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9La soluzione della Consulta
Sentenza n. 51/1985
Fatti pregressi
Fatti concomitanti
Lo strapotere del Governo
Tutto risolto?
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10Una possibile soluzione
La formula di Radbruch
Il diritto positivo () ha la preminenza anche
quando è nel contenuto ingiusto e inadeguato, a
meno che il conflitto tra la legge positiva e la
giustizia, raggiunga una misura così
intollerabile da far sì che la legge, in quanto
diritto ingiusto, debba cedere alla giustizia.
- La legge incompatibile con i principi di
giustizia sostanziale ad un livello intollerabile
è nulla e deve essere disapplicata
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11Bibliografia essenziale
- Per lelaborazione post-codicistica ma
pre-costituzionale - F. Pestalozza, Irretroattività delle leggi, in
Novo Digesto Italiano, Utet, 1938 - Per lelaborazione post-costituzionale
- C. Podo, Successione di leggi penali, in
Novissimo Digesto Italiano, Utet, 1957 - C. Podo, Successione di leggi penali, in
Appendice al Novissimo Digesto Italiano, Utet,
1987 - A. Melchionda, Norme penali favorevoli al reo e
mancata conversione del decreto legge, in INDICE
PENALE, 1984 - C. Piergallini, Successione delle leggi penali,
in G. Lattanzi E. Lupo, Codice penale, rassegna
di giurisprudenza e di dottrina, Giuffré, 2000 - G. Vassalli, Formula di Radbruch e diritto
penale, Giuffré, 2001 - M. DAmico G. Arconzo, Commento allart. 25,
in R. Bifulco - A.Celotto - M. Olivetti,
Commentario alla Costituzione, UTET, 2008 - A. Celotto E. Di Benedetto, Commento allart.
77, in R. Bifulco - A.Celotto - M. Olivetti,
Commentario alla Costituzione, UTET, 2008 - M. Gambardella, Commento allart. 2, in G.
Lattanzi E. Lupo, Codice penale, rassegna di
giurisprudenza e di dottrina, Giuffré, 2010
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